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Appunti di status giuridico e funzioni dei magistrati

Statuto Albertino

«La giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce» (art. 68) => concezione che lo Stato, all’epoca, aveva della natura della magistratura e del suo rapporto con gli altri poteri. Se si paragonano questi articoli con quelli attuali della nostra Costituzione le differenze sono notevoli, soprattutto circa la concezione della giustizia: questa non è amministrata in nome del popolo, ma emana dal re; non è esercitata da magistrati autonomi e indipendenti, ma è amministrata dai giudici nel nome del re, il quale li istituisce.

«L’interpretazione della legge, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo» (art. 73) => Il nostro ordinamento non prevede una funzione creatrice del diritto, ma nell’applicare le norme a un caso concreto, non potendo il giudice rifiutarsi di decidere un caso se non vi è una norma che lo prevede, deve trovare nell’ordinamento altri strumenti normativi, anche diversi dalla legge. Lo Statuto dice che in caso di dubbio deve rivolgersi al potere legislativo (il Re) -> riecheggia Montesquieu: una delle letture che è stata data della dottrina della separazione di Montesquieu è quella del “giudice bocca della legge” che deve semplicemente applicare in maniera automatica la legge, se si interpretano queste parole in modo assoluto, il giudice, se non sa che legge applicare, non può fare altro che rivolgersi a chi la legge la crea; questo è lo strumento del c.d. referé legislatif.

=> Costituzione, art.101: i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Che cosa significa? Significa affermare l’indipendenza della magistratura. Non sono soggetti ad alcun tipo di potere, sia interno alla magistratura che esterno. Inoltre, i giudici sono soggetti alla legge, non al Parlamento, quindi trovano nella legge una garanzia di indipendenza ma anche un limite. Di fronte, per esempio, ad una legge che ritiene incostituzionale, il giudice non può non applicarla, ma può attivare lo strumento previsto dalla Costituzione per accertarlo.

1941 Regio Decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento giudiziario

  • Struttura e funzionamento degli uffici giudiziari (novellati ma vigenti)
  • Status dei magistrati (riforma ex 2005-2007)

=> Siamo all’interno del periodo fascista, lo Statuto Albertino trova un’interpretazione molto forte. Questo regio decreto è la fonte che regola l’ordinamento giudiziario; qui si descrive il funzionamento e la struttura della magistratura italiana e si individuano tutta una serie di regole sulla condizione giuridica dei magistrati. Alcune parti di questo Regio Decreto sono ancora vigenti, alcune parti sono state eliminate a causa del netto contrasto con la Costituzione, altre sono state modificate. Per quanto riguarda lo status dei magistrati, questa parte è stata sostituta dalla riforma dello status dei magistrati nel 2005-7.

«I magistrati sono nominati, promossi, tramutati e revocati dal Re Imperatore, su proposta del Ministro di grazia e giustizia» (art. 6, co. 1)

«Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce» (art. 69) => connessione diretta tra ministro, governo e coloro che erano titolari dell’azione penale. Tutta una serie di poteri, che non erano attribuiti a un organismo esterni che garantisse indipendenza, la sorveglianza è garantita dal ministro di grazia e giustizia.

Articolo 228 (Poteri di sorveglianza spettanti al ministro) Il ministro di grazia e giustizia esercita l’alta sorveglianza sulle corti, sui tribunali e su tutti i giudici dello stato.

Articolo 229 (Poteri di sorveglianza spettanti ai presidenti di magistrature collegiali) Il primo presidente della corte suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati della corte. Il primo presidente della corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della corte e dei tribunali del distretto, compresi le dipendenti sezioni distaccate e i tribunali esistenti nella circoscrizione di tali sezioni. Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati compresi nella circoscrizione della sezione stessa. Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sui giudici del tribunale medesimo, sul tribunale per i minorenni, dove esiste, e sui giudici ad esso addetti.

=> Concezione gerarchica della magistratura (nella nostra Costituzione è il contrario). Non esisteva un consiglio superiore della magistratura, un primo istituito era un organo servente composto da magistrati nominati dal ministro di grazia e giustizia e che facevano parte dello stesso ministero.

“Un edificio compatto, come si può facilmente notare, nel quale era stabilita una dipendenza interna, mediante i ‘gradi’ dei giudici, ed una dipendenza esterna, mediante la potestà dell’esecutivo di incidere in ogni sviluppo dello status dei magistrati. Il potere politico concentrava saldamente nelle proprie mani la creazione della legge e la sua applicazione, sia in forma amministrativa che giurisdizionale” G. Silvestri, I problemi della giustizia italiana fra passato e presente, in Diritto pubblico, 2, 2003 => immagine della magistratura prima dell’entrata in vigore della Costituzione.

1946 Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 “Guarentigie della magistratura”

Indipendenza dal potere politico (esterna) ma non ancora interna e responsabilità disciplinare. Il guado tra passato regime e futuro sistema costituzionale: prodromi della lenta attuazione dei principi costituzionali (Titolo IV) => Decreto regio, si inizia ad introdurre tutta una serie di principi che cercano di ribaltare la logica. Qui l’idea è quella di “come garantire l’indipendenza della magistratura”; è una fase intermedia tra la prima fase e quella della Costituzione.

Art. 1 I magistrati non possono essere privati della funzione e dello stipendio, collocati in aspettativa, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Art. 39 Il pubblico ministero esercita sotto la vigilanza [direzione] del Ministro per la Giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce => C’è un allentamento del controllo dell’esecutivo sulla magistratura; viene introdotta una limitazione di tipo politico-esecutiva nel decidere questi tipi di azione nei confronti dei magistrati.

Art. 18 Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

1948 Costituzione italiana

Titolo IV Artt. 25-27 VII disposizione transitoria Giurisprudenza costituzionale => si inizia ad utilizzare la giurisprudenza costituzionale per garantire l’indipendenza dei magistrati.

VII Disposizione transitoria e finale Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano a osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.

“Una vera e propria ‘rivoluzione costituzionale’, perché ha svincolato in modo effettivo l’ordine giudiziario dalla soggezione al potere politico ed ha posto le premesse per un esercizio della giurisdizione ispirato al principio di legalità ed a quello di eguaglianza” G. Silvestri => erano pensate per gestire il passaggio tra il regime precedente a quello repubblicano. I Costituenti si rendono conto che la disciplina in vigore era incompatibile con il nuovo assetto costituzionale, perché tutti i principi sanciti da questa non trovavano applicazione nei precedenti rei decreti. Questo è quindi un messaggio al legislatore che deve approvare della nuove leggi in attuazione dei principi costituzionali; ma fino a quel momento rimarranno in vigore le precedenti norme. Secondo alcuni questo significava che il decreto Grandi fosse intoccabile, o meglio, che solo il legislatore la potesse modificare.

1948-... Attuazione costituzionale

  • Legge 195/58 istituisce il CSM (indipendenza istituzionale)
  • Leggi “Breganze” (570/66) e “Breganzone” (831/73) su progressione di carriera (da gradi a funzioni, da concorso a valutazioni)
  • Legge 66/63 (donne in magistratura)

La settima disposizione transitoria e finale è rimasta a lungo incompiuta. La prima legge sistematica e organica nuova circa l'ordinamento magistratuale è quella a cavallo tra il 2005 e il 2007. Fino a quel momento ci sono state modifiche solo parziali e settoriali per cercare di adeguare man mano lo status della magistratura ai principi costituzionali.

1963 Legge n. 66 “Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni”

Art. 1 La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

=> Prima della Costituzione si prevedeva al di là della cittadinanza italiana, l’iscrizione al partito fascista e soprattutto era limitata agli uomini di qualità morali indiscusse. Quest’ultimo criterio, seppur ritoccato più volte dalla Corte Costituzionale, rimane ancora oggi. Nel ’63 si riforma una precedente norma circa la capacità giuridica della donna.

L. 17 luglio 1919 n. 1176 Norme circa la capacità giuridica della donna

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Art. 7 Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento.

=> Come spesso succede, la Corte Costituzionale aveva anticipato la riforma:

Corte costituzionale, sentenza n. 33/1960 Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza. Questo principio é stato già interpretato dalla Corte nel senso che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioé, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall'art. 3, del quale la norma dell'art. 51 é non soltanto una specificazione, ma anche una conferma.

2002 Disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario - La “riforma Castelli”

2004 Parere C.S.M. (15 luglio) Rinvio del Presidente della Repubblica (messaggio motivato alle Camere)

2005 Legge di delega n. 150 del 2005

  • Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico

2006 Decreti legislativi di attuazione

  • Decreto legislativo n. 160 del 2006 Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150
  • Decreto legislativo n. 26 del 2006 Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150

II Lezione: La magistratura: autonomia e indipendenza

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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