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SOGGEZIONE SOLTANTO ALLA LEGGE
AUTONOMIA INDIPENDENZA CSMINAMOVIBILITA’CARRIERA- Stretto collegamento tra autonomia e indipendenza- Autonomia dell'ordine giudiziario per garantire l'esercizio indipendente dellafunzione- Strumentalità nei confronti dell'imparzialità del giudice al momento delgiudizio AUTONOMIA (ORDINE)INDIPENDENZA (MAGISTRATO)IMPARZIALITA’ (GIUDIZIO)
Cosa significa FUNZIONE GIURISDIZIONALE?
Funzione statale diretta all'applicazione della legge, attivata suimpulso delle parti, per risolvere un conflitto o una controversia,esercitata ad opera di un oggetto terzo(TERZIETA’), vincolato solo alla legge (art. 101 Cost.), nel rispetto delprincipio del contraddittorio far le parti, della pubblicità delprocedimento e della motivazione delle decisioni
Il "vincolo" alla sentenza della Corte di cassazione ècompatibile con l'art. 101.2 Cost.?
Corte costituzionale, sentenza n. 50/1970
quattro ordinanze di identico contenuto e tutte emesse il 20 giugno 1968, il pretore di Massa ha espresso il dubbio della legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, del codice di procedura penale, che impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto. Secondo il pretore la norma predetta non si armonizza con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, che sottopone il giudice al solo vincolo della legge e non all'interpretazione che altro giudice dà alla legge; ma non si accorda nemmeno con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, che distingue i magistrati soltanto per diversità di funzioni, perché investe i magistrati della Corte di cassazione della potestà di vincolare altri magistrati, dando ai primi preminenza sui secondi. La questione: la disposizione predetta distrae il giudice dal sottostare allavolontà della legge, come esige l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, e lo obbliga invece a conformarsi alla volontà di altro giudice?
La risposta della Corte costituzionale: "La Costituzione, legando il giudice alla legge, vuole assoggettarlo, non solo al vincolo di una norma che specificamente contempli la fattispecie da decidere, ma anche alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume; in tal caso, è sempre alla legge che il giudice si collega quando armonizza la sua decisione alle dette valutazioni"
"la pronunzia giudiziaria si mantiene sotto l'imperio della legge anche se questa dispone che il giudice formi il suo convincimento avendo riguardo a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa, come è oggi nel sistema del rinvio dalla Cassazione; ogni limite posto dalla legge all'esercizio di poteri o di funzioni"
èlegittimo fino a quando non vulneri un precetto costituzionale
Il vincolo che la sentenza di cassazione determina per il giudice di rinvio consegue perciò al fatto che la legge ha ritenuto conchiusa una fase del processo e immutabilmente fissato il punto di diritto deciso, con effetto limitato alla causa
non fa che determinare l'oggetto del processo di rinvio; vuole cioè che tale processo, riguardo al punto risoluto dalla Cassazione, si svolga per riportare al fatto la regola che è stata rilevata, in modo che la sentenza della Corte suprema abbia un suo effetto concreto
Cosa si intende per autonomia della magistratura?
Sentenza n. 142 del 1973
Il caso: vilipendio dell'ordine giudiziario
- Con ordinanza emessa il 22 febbraio 1971 nel corso di un procedimento penale a carico di Marrone Franco, il giudice istruttore presso il tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per contrasto
Il testo fornito, inquadrato nel contesto delle altre disposizioni dellasezione I del titolo IV, non si esaurisce in una mera ripetizione del principio dell'indipendenza dei giudici di cui all'art. 101, secondo comma.
"INDIPENDENZA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI-> l'autonomia della magistratura va interpretata come esigenza di una disciplina differenziata rispetto ad altre categorie che svolgono sempre funzioni pubbliche.
Quindi: CSM come strumento essenziale per garantire l'autonomia dellamagistratura.
L'autonomia dell'ordine giudiziario: quale posizione nel sistema costituzionale?
"Viene in considerazione la "posizione" che all'ordine giudiziario, nel suo duplice aspetto di complesso di uffici e di ordo personarum, risulta costituzionalmente garantita verso la menzione della sua "autonomia", cui allude, distintamente dall'indipendenza ma in stretta connessione con questa, la dizione letterale dell'art. 104, primo."
Il termine è utilizzato in senso generico e non tecnico, ad indicare la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo loro direttamente l'inamovibilità, nei sensi e alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo.
Il CSM come strumento essenziale dell'autonomia: rafforzamento istituzionale dell'indipendenza del magistrato (autonomia istituzionale e indipendenza nell'esercizio delle funzioni)
Strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente
Rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla.
L'ordine giudiziario: posizione particolare nel sistema costituzionale.
Ciò premesso, è da soggiungere che la posizione dell'ordine giudiziario nel sistema è tuttavia diversa da quella della Corte costituzionale.
"L'ordine giudiziario non è un collegio, né comunque un organo singolo, anche se complesso, idoneo a porsi come titolare di un interesse pubblico differenziato especializzato."
Nelle ipotesi delle Assemblee legislative e della Corte costituzionale vi è perfetta e piena coincidenza tra l'organo al quale l'offesa è rivolta e l'organo al quale spetta la valutazione dell'opportunità politica di consentire o meno il proseguimento dell'azione penale - fa questo esempio.
Perché anche per queste istituzioni esiste il vidipendio. Il CSM rappresenta la magistratura? "Né può affermarsi che il Consiglio superiore rappresenti, in senso tecnico, l'ordine giudiziario, di guisa che, attraverso di esso, se ne realizzi immediatamente il cosiddetto autogoverno" "con la conseguenza che, esercitando il potere autorizzativo in questione, esso verrebbe ad agire in luogo, per conto ed in nome dell'ordine giudiziario medesimo. La composizione mista dell'organo, solo in parte - anche se prevalente - formato mediante elezione da parte dei magistrati, e per altra parte, invece, da membri eletti dal Parlamento (tra i quali dev'essere scelto il Vicepresidente), oltre che da membri di diritto, tra cui il Capo dello Stato, che lo presiede, si oppone chiaramente ad una simile raffigurazione" -> la Corte nega che si possa parlare di auto-governo, in termini assoluti, della magistratura. L'autonomia non coincide con totale.
separazione: un sistema di checks and balances potrebbe parlarsi di organo a composizione parzialmente rappresentativa; ma la presenza nel Consiglio di membri non trattida dall'ordine giudiziario e la particolare disciplina costituzionalmente dettata quanto alla presidenza di esso rispondono all'esigenza (che fu avvertita dai costituenti) di evitare che l'ordine giudiziario abbia a porsi come un corpo separato
AUTONOMIA COME GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ORDINE GIUDIZIARIO RISERVATA AL CSM (Zanon, Biondi)
Costante saldatura e opportuni raccordi: composizione mista, leale collaborazione, funzioni del Ministro di giustizia
"Sono stati predisposti, perciò, accorgimenti idonei ad attuarne e mantenerne una costante saldatura con l'apparato unitario dello Stato, pur senza intaccarne le proclamate e garantite autonomia e indipendenza"
"A questo medesimo fine sono rivolte le disposizioni del testo costituzionale e della legge di attuazione"
del 24 marzo 1958, n. 195, che stabiliscono gli opportuni raccordi tra Consiglio superiore e Ministro per la giustizia, il quale ultimo rimane l'unico organo politicamente responsabile davanti al Parlamento, secondo i principi, di quanto attiene all'organizzazione della giustizia ed al suo funzionamento. "Non c'è nulla, dunque, nella posizione costituzionale dell'ordine giudiziario e nel modo in cui sono regolati i suoi rapporti con il Consiglio superiore, che imponga una deroga al principio generale, secondo cui il Ministro per la giustizia è l'organo tecnicamente qualificato e politicamente idoneo a presiedere alle relazioni tra il Governo e l'Amministrazione della giustizia, esplicando a