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Appunti su organo giudiziario e atti processuali Pag. 1
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Estratto del documento

Diverso, ma comunque collegato al tema di astensione-ricusazione, è il tema dei (C) vizi di costituzione del

giudice, ex articolo 158 cpc. Il vizio, a detta del combinato disposto con l’articolo 161.1, non potrà farsi valere

contro la sentenza anche al di fuori del processo in cui si è formata. Si parla di nullità insanabile ma la dottrina

ritiene che in caso di mancata impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza, il vizio sia sanato. Tuttavia,

considerato il lemma “insanabile” del codice, si deve ritenere che questo tipo di “nullità insanabile” sia ad un

livello intermedio: perché se la sentenza viene impugnata anche senza allegare lo specifico motivo si nullità ex

art. 158, il vizio sarà, nel frattempo, tornato eccepibile d’ufficio. Un esempio può essere quello di sentenza

resa da un collegio di cui faccia parte un magistrato non presente all’udienza di discussione della causa, art.

276, oppure che sia già stato trasferito ad un altro tribunale.

È comunque un vizio differente rispetto al processo deciso a non iudice – ad es. il processo deciso dal giudice

mentre è pendente, o è già stata accolta, l’istanza di ricusazione.

Non è invece da ricondurre a nullità assoluta l’errata ripartizione delle cause tra tribunale in composizione

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monocratica o collegiale: sarà nullità relativa .

La (D) responsabilità civile del giudice, legge n. 117/1988 ha sostituito l’intera disciplina. Viene così in luogo

una struttura bifasica in cui:

 Nella prima parte, il cittadino che abbia subito danni con dolo o colpa grave ha azione risarcitoria, ex

artt. 28 cost. e 2043 cc, contro lo Stato e non il contro magistrato.

 Nella seconda parte, lo Stato condannato al risarcimento avrà azione civile di rivalsa contro il singolo

magistrato responsabile.

Si ricorda che il danneggiato mai è posto in un qualche rapporto processuale con il magistrato: lo Stato fa da

intercapedine. L’articolo 2.3 individua quattro ipotesi tassative di colpa grave:

1. Grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile.

2. Affermazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui esistenza risulta esclusa in

modo incontrovertibile.

3. Affermazione determinata da negligenza inescusabile di un fatto la cui inesistenza risulta esclusa in

modo incontrovertibile.

4. Emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dai casi consentiti oppure prov-

vedimento senza motivazione. 

Fonte di responsabilità civile è anche il diniego di giustizia rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel

compimento dei suoi atti d’ufficio.

Il cittadino potrà proporre azione risarcitoria solo se abbia precedentemente esaurito i mezzi ordinari di im-

pugnazione contro la decisione e la competenza sarà della corte d’Appello più vicina. La riforma (legge n.

218/2015) ha portato rilevanti modifiche:

a. Viene meno la clausola di salvaguardia in precedenza prevista al 2.3 numero 1 dove si escludeva la

responsabilità nel caso di una erronea interpretazione del diritto.

b. Il termine decadenziale è allungato da 2 a 3 anni.

c. Abrogato il filtro preliminare di ammissibilità in seno alla corte d’appello che, sentite le parti, avrebbe

dovuto valutare preliminarmente l’ammissibilità della domanda ed emanare un decreto motivato.

d. L’azione di rivalsa dello Stato sarà esperibile solo nel caso in cui la responsabilità del magistrato ci sia

stata per dolo o negligenza inescusabile.

e. Aumentata l’entità della rivalsa: ora non può superare la metà di un’annualità netta di stipendio del

magistrato in questione.

f. Il mancato esercizio dell’azione di regresso configura responsabilità contabile.

3 Questo significa che il vizio della sentenza sia espressamente fatto valere con uno specifico motivo in appello. Pagina 2 | di 5

Mattia Cutolo L’organo giudiziario e gli atti processuali

La (E) condanna alle spese e la responsabilità processuale sono istituti che riflettono il costo di organizzazione

del processo civile. Il codice dispone due regole fondamentali al riguardo: quella provvisoria dell’anticipazione

e quella finale della soccombenza.

L’onere di anticipare le spese incombe sulla parte in relazione agli atti (compiuti o richiesti) che abbiano dato

luogo alla spesa e in relazione agli atti per i quali la legge prevede l’anticipazione a carico della parte. Per gli

atti necessari del processo, sarà il giudice a valutare l’interesse cui l’atto risponde.

Per quanto riguarda la soccombenza l’esperienza del processo non deve lasciare impoverita la parte che poi

risulta avere ragione. Secondo l’articolo 91, il giudice deve condannare la parte soccombente al rimborso delle

spese a favore dell’altra parte: non c’è natura sanzionatoria, il criterio della soccombenza opera alla luce del

solo esito della causa. Il provvedimento finale può avere anche la forma di sentenza.

Ci sono tre leggi che, sul criterio della soccombenza, hanno disegnato sanzioni per la carenza di spirito conci-

liativo tra le parti del processo. Una su tutte la legge n. 69/2009 ha inciso sul 91.1 prevedendo che il giudice

possa condannare d’ufficio la parte che in modo ingiustificato ha rifiutato la proposta transattiva a tutte le

spese processuali anche se vittoriosa.

Il principio della soccombenza è temperato per dare la possibilità al giudice di compensare motivatamente le

spese non solo in caso di soccombenza reciproca ma anche in base al criterio della causalità ossa il principio

secondo il quale saranno onerate delle spese le parti che abbiano causato gli atti non strettamente necessari.

Inoltre, all’articolo 92.2 il giudice ha la possibilità di compensare le spese per gravi ed eccezionali ragioni. Tut-

tavia con l’introduzione della legge 132/2014, i “gravi ed eccezionali ragioni” sono stati sostituiti da “assoluta

novità della questione trattata” e “mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Duplice

ordine di conseguenze:

i. Non basterà più la buona fede del soccombente per compensare le spese.

ii. Non pare possibile utilizzare la compensazione al di là di queste due ipotesi individuate.

Si noti che non ci sarà condanna alle spese nel caso di conciliazione tra le parti. Invece, nel caso di estinzione

del processo per rinuncia agli atti, le spese saranno onere del rinunciante.

L’obbligo alle spese riguarda le parti, eccetto due occasioni:

1. I rappresentanti legali o volontari, i curatori, gli eredi beneficiati e chi li assiste possono esser condan-

nati personalmente per gravi motivi alla rifusione delle spese dell’intero processo o di singoli atti anche

in solido con il rappresentato o assistito per l’evidente temerarietà della lite.

2. I difensori con procura possono chiedere al giudice di pronunciare la distrazione della somma liquidata

alla parte rappresentata degli onorari e delle spese che essi dichiarino di aver anticipato.

In caso di mala fede o colpa grave, l’agire in giudizio e il resistere costituiscono comportamento illecito e non

più l’esercizio di un diritto l’art. 96.3 prevede che il giudice possa condannare, anche d’ufficio, la parte

soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata. Alla me-

desima finalità ristoratrice si rifà l’articolo 120 per la pubblicazione, anche di un estratto, della decisione di

merito anche via internet o testate giornalistiche. A norma dell’articolo 96.2, invece, chi promuove un proce-

dimento esecutivo o cautelare o trascrive domanda giudiziale o iscrive ipoteca a tutela di un diritto poi inesi-

stente è soggetto all’articolo 96.1: ossia alla clausola generale di responsabilità civile ex 2043 cc.

SEZIONE SECONDA. GLI ATTI PROCESSUALI. Sono quelli che si collocano nella serie procedimentale di

atti e provvedimenti coordinati fra loro dalle norme processuali per permettere l’esercizio della giurisdizione

civile. Il principio residuale è quello della libertà di forme e quindi laddove la legge non preveda forme deter-

minate ci si deve rifare all’adozione più adeguata in concreto. Vero è che tutte le forme degli atti hanno anche

un minimo di contenuto (il cd contenuto-forma): infatti, ad esempio, l’ordinanza è sempre revocabile e modi-

ficabile.

Procedimento si dice tale perché c’è il contraddittorio che poi porti all’emanazione del provvedimento.

In riferimento ai requisiti extraformali dell’atto, possiamo dividerli tra vizi di natura oggettiva – ossia tutte le

cause di nullità coincidenti all’assenza di presupposti processuali – e di natura soggettiva – relativamente ai

vizi del volere. Questi tipi di nullità extraformale sono differenti rispetto ai tipi di nullità formale, su contenuto

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Mattia Cutolo L’organo giudiziario e gli atti processuali

e forma, agli articoli 156 e 157 nel titolo VI. Sulla distinzione tra veri negozi giuridici o meri atti, la conclusione

che la dottrina trae (Consolo) è che questi siano semplicemente meri atti.

Le tre forme tipiche di atti processuali del giudice sono:

 

la sentenza è l’atto con cui il giudice decide sulla domanda giudiziale della parte o totalmente chiu-

dendo il processo (in merito o in rito) oppure definendo parzialmente singole questioni. Quattro i tipi

di sentenze non-definitive:

i. Su questioni pregiudiziali di rito.

ii. Su questioni preliminari di merito.

iii. Su singole domande.

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iv. Condanna generica .

L’articolo 132, inoltre, richiede una compiuta o meno, motivazione: è richiesta sia per i giudizi di diritto,

sia per i giudizi sulle questioni di fatto controverse – oltre a contenere i riferimenti a parti, difensore e

giudice. Oggi, dopo la novella del 2009, il giudice è tenuto succintamente a dare contezza delle ragioni

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di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione. La dottrina è, al riguardo, scontenta .

 

l’ordinanza è l’atto con cui il giudice risolve le questioni procedurali mere ossia allo svolgimento del

processo. Possono anche essere condanne interinali, ad esempio quelle ex art. 186-bis, -ter, -quater.

Il giudice, sempre con ordinanza, dichiara l’estinzione del processo e le questioni di competenza, liti-

spendenza e connessione ed è anche la forma con cui si chiude il primo grado di giudizio del rito som-

mario di cognizione. Sono modificabili e revocabili dal giudice.

 

il decreto è la forma dei provvedimenti più semplice, senza contraddittorio sul loro contenuto e

sono revo

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Publisher
A.A. 2017-2018
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MattiaCutolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marinelli Marino.