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ART. 452SEXIES TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE
AD ALTA RADIOATTIVITA’: anche questa fattispecie, come le altre, presenta locuzioni viziate da vaghezza e mancano indicazioni specifiche; la locuzione “materiale ad alta radioattività” non è chiara e bisogna rifarsi a norme di settore; in un linguaggio non tecnico per “rifiuti ad alta radioattività” o ad “alta attività” s’intendono i rifiuti provenienti da impianti nucleari. Il TUA si limita a sanzionare le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260.2 ora disciplinato nell’art. 452quaterdecies (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), introdotto dal d.lgs. 21/2018. In tale contesto si inserisce la previsione del 452sexies, quale figura delittuosa adolo generico, che, incentrata sulla categoria del pericolo, 1°COMMA, sanziona, con la reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10mila a 50mila €, la condotta
di chiunque abusivamente (P.3 alla fine
) cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Stessa pena per colui che abbandona o si disfa illegittimamente (da capire se tale termine va inteso nei termini di "abusivamente", ergo violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) di materiale ad alta radioattività. Al 2° COMMA, se dal fatto deriva il pericolo per la compromissione (P. 4
) (tale previsione finisce per essere interpretata con "pericolo del pericolo", creando un'inammissibile anticipazione dell'intervento punitivo) o il deterioramento (P.4
) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora e della fauna, è previsto un aggravamento di pena. Al 3° COMMA vi è ulteriore inasprimento di pena fino allametà se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. Sotto il profilo del REGIME SANZIONATORIO: non è ispirato a criteri di proporzione se rapportato ai fatti di disastro ambientale che sono puniti più severamente: il disastro prodotto in danno di specie animali o vegetali protette è punito con la reclusione fino a 20 anni; la messa in pericolo della vita delle persone ex art. 452sexies è punito con la reclusione di 9 anni al massimo. Problema in ordine al 260.2 TUA (ORA 452QUATERDECIES), perché, data la clausola di riserva con cui apre il 452sexies, l'interrogativo è se i termini usati, "rifiuti", da una parte, e, "materiali" dall'altra, vadano considerati sinonimi, e se sono intercambiabili si pone il problema dell'individuazione della fattispecie da applicare. In generale se dall'illecita gestione dei rifiuti derivi pericolo per la vita o perl’incolumità delle persone, trova applicazione il 452sexies in presenza di una condotta posta in essere abusivamente. L’art.452quaterdecies è norma specifica rispetto al 452sexies; in presenza di più operazioni e collaborazione tra condotte, in riferimento ad ingenti quantità di rifiuti radioattivi, si applica il 452quaterdecies, altrimenti il 452sexies. NESSO EZIOLOGICO: difficoltà nell’accertare il danno o il pericolo, perché difficile individuare il NESSO EZIOLOGICO (cioè il legame tra evento e conseguenza del suo prodursi) data la difficile individuazione del comportamento lesivo o pericoloso, dato che la conseguente offesa al bene giuridico si verifica per effetto di una serie di condotte. Le fattispecie di disastro innominato e ambientale sono strutturate quali tipiche ipotesi di reati istantanei con effetti che perdurano nel tempo, difatti il disastro, così come per l’inquinamento, nella quasi totalitàDei casi, non consiste in una condotta mono-soggettiva immediatamente identificabile e da sola sufficiente a produrre il macro-evento lesivo dell'ambiente, quanto piuttosto va a costituire il risultato di una serie di fatti antecedenti, concomitanti e susseguenti alla condotta dell'agente che, cumulandosi, generano il macro evento lesivo. Riguardo all'art. 434cp il disastro si consuma al verificarsi di una condotta idonea a creare un pericolo di danno all'ambiente che espone a pericolo la pubblica incolumità, mentre il disastro ex art. 452quater si consuma al verificarsi di un evento-danno per l'ambiente. O anche in riferimento al raddoppio dei termini prescrizionali cui scelta è dovuta dal fatto che spesso l'accertamento di tali reati può avvenire con un certo ritardo data la complessità degli eventi, ma sul piano politico-criminale, si tratta di termini oggettivamente macroscopici, ad es. 40 anni per il delitto di disastro ambientale.
allungati a 50 incaso di atti interruttivi, e termini così ampi rischiano divanificare le ragioni stesse della prescrizione, ossia l'interesse generale di non perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venirmeno, o di molto attenuato, l'allarme della coscienza comune, ed inoltre di non porre il soggetto agente in condizioni di incertezza cui seguono effetti negativi sulla vita. RIFORMA DELLA RIFORMA: il nuovo sistema sanzionatorio non appare in grado di funzionare perché punisce la commissione di macro-eventi. Urge la corretta individuazione dell'OGGETTO DELLA TUTELA, e l'ampiezza del bene non dev'essere considerato un limite invalicabile: il bene ambiente, come lo è per il bene patrimonio, va ricostruito come bene giuridico di categoria, e successivamente vanno individuate le singole posizioni giuridiche quando si passa a distinguere i più specifici beni giuridici meritevoli della.Tutela penale. Individuato il bene bisogna verificare come si collochi nell'ascala dei valori sociali e nella lettura della carta costituzionale il diritto all'ambiente salubre viene ricostruito quale parte integrante del diritto alla salute. L'ambiente viene ricostruito come valore costituzionalmente protetto che investe e si intreccia con altri interessi e competenze. Il rispetto dei principi di offensività e di colpevolezza rappresenta una condizione necessaria, ma non ancora sufficiente affinché risulti legittimo il ricorso alla pena da parte del legislatore; le scelte legislative devono sottostare inoltre al principio della sussidiarietà dell'intervento penale, invece la risposta legislativa all'emergenza ambiente risulta come un sistema repressivo, improntato alla mera deterrenza. Pene ispirate a mera deterrenza si risolvono in una sterile prova di forza, priva di ogni effettività; lo scopo dissuasivo richiamato nella direttiva è
accettabile solo se viene inteso nel senso di risultato naturale che si verifica sul piano generale ogni qualvolta la norma prevede, per la sua infrazione, una sanzione penale. POSSIBILE SOLUZIONE: la trasformazione in illecito amministrativo dell'ampio settore coperto dalle contravvenzioni prodromiche e quelle che sanzionano comportamenti lontanamente offensivi dell'ambiente, e nelle figure delittuose del codice penale i fatti dannosi. L'intervento del legislatore deve concentrarsi non tanto sulla previsione di nuove sanzioni, quanto su come rendere quelle stesse sanzioni maggiormente effettive, evitando i ben noti espedienti che ne vanificano l'applicazione. In sintesi il superamento delle contravvenzioni. E in ordine all'inasprimento sanzionatorio il problema rileva sulla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non rispettati dalle fattispecie della riforma se rapportati al bene vita che risulta sanzionato meno gravemente rispetto a delitti.contro l'ambiente. Dato che la riforma non fornisce adeguata definizione del BENE AMBIENTE, nei disegni di legge della riforma vi è una posizione intermedia tra la visione antropocentrica ed ecocentrica della concezione ambiente, ad es. ex art. 452quater, qualora l'offesa coinvolga la pubblica incolumità, o un numero di persone esposte al pericolo, incentra la tutela sulla persona umana; all'opposto ex 452bis, quando l'intervento sanzionatorio ha ad oggetto solo le cose che formano l'ambiente, la legge si orienta verso la concezione ECOCENTRICA. Da tale impostazione discende che la previsione di durissime sanzioni limitative della libertà dell'individuo a difesa dell'ambiente, accolta in una visione esclusivamente di natura ecocentrica, presenta i caratteri dell'irragionevolezza se rapportata ad altre ipotesi delittuose del codice penale poste a tutela dell'incolumità pubblica.
SULLO SCHEMA DEL DANNEGGIAMENTO: lo
Lo schema sotteso al delitto di danneggiamento in forma aggravata, con particolare riferimento al deterioramento di beni pubblici ex art. 635.3, offre ampie possibilità applicative: oltre alla categorie di reato a forma libera che può essere commesso tramite azione od omissione, le modalità alternative delladistruzione, deterioramento e inservibilità, (dispersione invece poco utilizzabile nella materia ambiente perchéconcerne solo cose mobili), sono concetti che si presentano inmaniera naturale a tutelare le risorse ambientali. Per distruzione s’intende la modificazione della cosa che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, rendendo necessario un intervento ripristinatorio; il deterioramento è costituito da un danno strutturale o funzionale della cosa, e s’identifica in una modificazione della materialità e funzionalità della res tale da diminuirne, sia pure in parte,
l'uso a cui è destinata; l'inservibilità è l'inutilizzabilità della cosa in rapporto alla sua originaria funzione strumentale. Utile anche considerando altri due fattori: l'offesa, quale lesione del diritto di godimento integrale della cosa; e la soggettività della fattispecie, per cui è richiesto il semplice dolo generico, e per la prassi è sufficiente il dolo eventuale. ART. 452DUODECIES RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI: al 1° comma la norma prescrive che in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per taluno dei delitti contro l'ambiente, il giudice ordina il recupero e, quando tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione a carico del condannato. Per quanto rigua