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ART. 452TER MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO D'INQUINAMENTO AMBIENTALE
Viene appunto sanzionata la morte o le lesioni come conseguenza non voluta dal reo di uno dei fatti tipizzati nel 452bis, puniti con la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, per lesioni personali (c.d. lievissime), con la reclusione da 3 anni a 8 anni per lesioni gravi, con la reclusione da 4 a 9 anni per lesioni gravissime e con la reclusione da 5 a 10 anni in caso di morte; le pene degli ultimi due eventi sono aumentate fino al triplo e fino a un massimo di 20 anni in caso di morte di più persone, o lesioni di più persone, o morte di una o più persone e lesioni di una o più persone. È poco comprensibile dal punto di vista politico-criminale la scelta di inserire solo la fattispecie del 452 bis e non gli alti delitti contro l'ambiente; una spiegazione potrebbe essere data dalla previsione del 452quater.1 n° 3 che è comprensivo del pericolo e del danno.
per cui i casi di lesione e di morte per disastro ambientale sono già coperti dalla stessa fattispecie incriminatrice ("si ha disastro ambientale quando si verifica l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo"). Il 452ter segue lo schema del 586cp (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto); prima impostazione per l'applicativo del 586cp è che il rapporto tra, delitto doloso di base ed evento non voluto, è costruito in termini di pura e semplice causalità materiale, mentre per altra teoria la punibilità ex 586 è collegata alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivate dal delitto doloso, cui inerisce il rischio di lesione di tali beni e, così, è delineata una forma di responsabilità per colpa (è richiesta unaresponsabilità per colpa in concreto e non in astratto, cioè ancorata alla violazione di regole cautelari di condotta e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del rischio). Anche nel settore di salvaguardia ambientale è facile prevedere il ricorso al requisito della prevedibilità dell'evento (morte o lesioni) non voluto, neanche a titolo di dolo eventuale; in caso contrario troverebbe applicazione la fattispecie autonoma di inquinamento ex 452bis, in concorso con quella di omicidio doloso o lesioni dolose. È problematico il duplice accertamento: danno all'ambiente in seguito all'inquinamento e la morte o le lesioni quale evento non voluto; profili problematici hanno ad oggetto il NESSO EZIOLOGICO; sussiste il rischio che in sede di applicazione del 452ter sarà sufficiente la violazione di regole cautelari contenute nella legislazione ambientale o individuabili in molte prescrizioni contenute nei titoli
incolumità, può essere utilizzata anche per configurare il reato di disastro ambientale. Tuttavia, con l'introduzione dell'art. 452quater, è stata creata un'apposita fattispecie incriminatrice per il disastro ambientale.incolumità, è in grado di perseguire determinate condotte offensive del bene ambiente. I giudici di legittimità (cass. Pen.), per configurare la figura criminosa del disastro, affermano sia sufficiente che il nocumento, cioè il danno che altera o interrompe la funzionalità o l'efficacia di un fatto naturale, metta in pericolo, anche potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Per il disastro ambientale fatto rientrare nell'art. 434cp, ciò che lo caratterizza è la potenza espansiva del nocumento e l'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Critica da parte della dottrina maggioritaria di tale applicazione del 434cp è che ad es. la contaminazione dell'ecosistema esorbita dall'ambito d'applicazione del 434. Tale norma viene strumentalizzata per assicurare copertura penale di fenomeni di recente emersione ma privi di adeguata disciplina ad hoc. Resta il fatto cheL'orientamento giurisprudenziale ha invece avuto credito anche dalla corte cost. che ha risolto i dubbi di legittimità con riferimento alla mancanza di un'efficace delimitazione della condotta, dell'evento e del settore della vita sociale, in cui si colloca il fatto criminoso. La corte cost. quindi nel dichiarare infondata la questione di legittimità del 434cp, offre preziosi spunti anche in prospettiva di un'auspicabile riforma della riforma. Nel ragionamento della corte cost. del 2008 è possibile rinvenire una nozione unica di disastro, che si qualifica sul piano dimensionale, come straordinarietà dell'evento-disastro, cioè si dev'essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, e sul piano dell'offensività, cioè di pericolo per la collettività, ossia l'evento.
deve provocare un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. La corte cost. conclude che è auspicabile che le varie fattispecie ricondotte al disastro innominato, tra cui il disastro ambientale, formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale. In tal modo la corte cost. indica indirettamente al legislatore le linee guida da seguire nella previsione di una nuova fattispecie incriminatrice di contrasto ai disastri ambientali. 452QUATER ALLA LUCE DELLA RIFORMA: la nuova fattispecie di disastro ambientale non accoglie le sollecitazioni della corte cost., difetta di tecnica di formulazione, carenza di tassatività ed è anche contraddittoria. L'art. 452quater principia con una clausola di riserva "fuori dai casi previsti dall'art. 434", continuando sanziona,
con la reclusione da 5 a 15 anni, chiunquecagiona abusivamente un disastro ambientale, che si configura allorché siverifichino alternativamente tre eventi. Problemi con il termine“ABUSIVAMENTE” (P. 3 alla fine). Le due fattispecie difficilmente lascianospazio ad accadimenti che possano rientrare in entrambi i tipi criminosiipotizzati, e la clausola di riserva (determinata, perché richiama il 434 e nonpiù norme o altro titolo del codice penale) posta all’inizio della fattispecierisulta esser inutile e inopportuna, inutile perché il 452quater non lasciaspazio al 434 se non quello già attribuibile, indipendentemente dalla clausoladi riserva, ad un fatto completamente diverso, disciplinato nell’ambito deidelitti contro l’incolumità pubblica, ed inopportuna perché se da una parte89intende marcare i confini con l’art. 434, dall’altra sembra voler legittimare a-posteriori, almeno in parte.in modo duplicato per lo stesso fatto, la clausola di riserva stabilisce che, in caso di concorso tra l'articolo 452quater e l'articolo 434, si applica prioritariamente l'articolo 452quater. Questo significa che, se una determinata situazione rientra sia nella fattispecie dell'articolo 452quater che in quella dell'articolo 434, si applicherà solo l'articolo 452quater e non entrambi. Questa clausola evita quindi una duplicazione delle sanzioni per lo stesso fatto.volte del medesimo fatto. A favore della clausola di riserva: illegislatore ha voluto evitare effetti di discontinuità normativa, salvaguardando i processi in corso per disastro innominato, anche nelleipotesi tipizzate dal 452quater. Riguardo agli EVENTI: la norma prevede la loroverificazione in maniera alternativa:- l'alterazione irreversibile dell'equilibriodi un ecosistema;
- l'alterazione cui eliminazione risulti particolarmenteonerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa allapubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione dellacompromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero di persone offese oesposte a pericolo.
es. se reato permanente, ergol’azione delittuosa riesce solo a comprimere il bene giuridico e il protrarsidell’offesa dipende dalla volontà dell’autore cessando quando vi si pone fineal mantenimento dello stato antigiuridico; oppure reato a effetti permanenti,caratterizzato dalla durata delle conseguenze, o ancora evento differito, cioèl’evento si verifica ad una certa distanza di tempo dal compimentodell’azione. Per esempio nella sentenza eternit del 2015 c’è stata confusionesulla nozione di reato permanente e reato istantaneo a condotta perdurante,e su evento differito ed effetti permanenti: a tal proposito la corte di cass.910pervenne alla conclusione che la consumazione del delitto di disastroinnominato non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero finele immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell’amianto, ma inriferimento alla pericolosità della proiezione offensiva
della condotta, che haad oggetto il disastro. Riguardo all'irreversibilità nella pre