Estratto del documento

1

AMBIENTE

• RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER IL DELITTO AMBIENTALE: con le modifiche

all’art. 25undecies del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità dell’ente

per il delitto ambientale, il legislatore colma almeno in parte la lacuna

connessa al parziale accoglimento della direttiva con il precedente d.lgs. del

2011. La direttiva 2008/99/CE obbligava agli stati membri a prevedere

sanzioni rivolte direttamente alle persone giuridiche a vantaggio delle quali

fossero stati commessi i reati ambientali di danno o pericolo concreto per

l’ambiente. Per alcuni reati ambientali è prevista oltre alla responsabilità

penale dell’autore del reato, anche la responsabilità della società,

nell’interesse o vantaggio della quale l’autore del reato presupposto ha agito.

Alcuni sono illeciti contravvenzionali per cui può, alla luce della riforma,

applicarsi il meccanismo estintivo legato all’adempimento delle prescrizioni.

Ma non è previsto in questi casi che alla sospensione del procedimento

penale per l’attivazione della prescrizione, segua la sospensione del

procedimento amministrativo a carico dell’ente. Anzi pur a seguito

dell’estinzione del reato a carico della persona fisica, prosegue il

procedimento in danno dell’ente, per cui nonostante l’estinzione del reato

contro la persona fisica, si procede all’accertamento della responsabilità a

carico dell’ente.

• PRINCIPI PER L’ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO PENALE: PRINCIPIO DI

LEGALITA’: comb. Disp. Artt. 25.2 cost. (nessuno può essere punito se non in

forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso) e art. 1

cp. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente

preveduto come reato dalla legge, né con pene che non vi siano da essa

stabilite; quale sotto principio la TASSATIVITA’/DETERMINATEZZA: cioè

individuare con precisione il comportamento penalmente sanzionato e di

riflesso salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere

giurisdizionale. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: o di necessaria lesività, il

comportamento esterno, espressione della volontà criminosa deve ledere o

porre in pericolo beni giuridici per trovare legittimazione nel diritto penale.

RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE: ex art. 27.1 cost. è vietata qualsiasi

forma di responsabilità per fatto altrui. FUNZIONE DELLA SANZIONE PENALE:

1

2

rieducativa e di reinserimento nella società. SUSSIDIARIETA’

DELL’INTERVENTO PENALE: va a condizionare la scelta del se e come punire,

ossia se la tutela del bene sia assicurabile mediante tecniche sanzionatorie

extrapenali; bisogna scegliere lo strumento che comprime meno i diritti del

singolo, a parità di efficacia.

• SULLA RIFORMA: la DIRETTIVA 2008/99/CE stabilisce un quadro giuridico per

il trattamento di rifiuti nell’Unione Europea, studiato in modo da proteggere

l’ambiente e la salute umana. La direttiva impone agli stati membri di

adottare interventi finalizzati a perseguire un elevato livello di tutela,

prevedendo sanzioni penali. Sul piano politico criminale il legislatore

comunitario ha evidenziato l’idea della proporzione, utile a rendere la pena

giusta, ma il legislatore in sede di recepimento si è mosso in senso opposto

prevedendo sanzioni spesso viziate da irragionevolezza. Il primo recepimento

della direttiva avviene col d.lgs. 121/2011 che introduce le fattispecie

contravvenzionali agli artt. 727bis (ripreso dall’elenco dell’art. 3 della direttiva

“uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari di specie animali o

vegetali selvatiche protette”) e 733bis (ripreso sempre dall’elenco dell’art. 3

della direttiva “qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di

un habitat all’interno di un sito protetto”), non ha risistemato la materia,

scaturendo in un intervento frettoloso del legislatore che doveva assolvere

nei termini gli obblighi comunitari; inoltre tale d.lgs. si chiude con la clausola

d’invarianza, per cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica, e ciò si traduce nel senso che il legislatore non comprende

che la reale protezione dell’ambiente richiede interventi diversificati e

strutture dotate di uomini e mezzi. Con la L. 68/2015, l’obiettivo imposto era

superare l’arsenale sanzionatorio ambientale di tipo contravvenzionale, difatti

è stato introdotto nel codice penale il TITOLO VI-BIS dedicato ai delitti contro

l’ambiente. Dato che la riforma non fornisce adeguata definizione del BENE

AMBIENTE, nei disegni di legge della riforma vi è una posizione intermedia tra

la visione antropocentrica ed ecocentrica della concezione ambiente, ad es. ex

art. 452quater, qualora l’offesa coinvolga la pubblica incolumità, o un numero

di persone esposte al pericolo, incentra la tutela sulla persona umana;

all’opposto ex 452bis, quando l’intervento sanzionatorio ha ad oggetto solo le

cose che formano l’ambiente, la legge si orienta verso la concezione

2

3

ecocentrica. Da tale impostazione discende che la previsione di durissime

sanzioni limitative della libertà dell’individuo a difesa dell’ambiente, accolta in

una visione esclusivamente di natura ecocentrica, presenta i caratteri

dell’irragionevolezza se rapportata ad altre ipotesi delittuose del codice

penale poste a tutela dell’incolumità pubblica. LATO POSITIVO DELLA

RIFORMA è che si denota l’inversione del processo di decodificazione per cui il

codice penale riacquista centralità, ma il problema che permane è la non

risoluzione del rapporto con le altre fattispecie incriminatrici, es. quelle

presenti nel TUA. Si denota anche un PROBLEMA DI STRUTTURAZIONE: cioè

una difficoltà che il legislatore incontra, specie in presenza di indicazioni

comunitarie, e specie in materie come l’ambiente, cui delitti offendono beni

ad ampio spettro. L’incertezza intorno al bene comporta indeterminatezza

dell’evento, per cui la fattispecie aggira in primis il principio di

tassatività/determinatezza dell’illecito penale. Problemi anche sul risultato

sanzionato dal legislatore, difatti secondo dottrina la determinazione

dell’evento è essenziale per la ricostruzione della condotta e per

l’imputazione oggettiva dell’evento alla stessa, e per la configurazione

soggettiva del reato.

• ART. 452BIS INQUINAMENTO AMBIENTALE: una definizione normativa di

inquinamento la si rinviene nell’art. 5.1 lett. i-ter del TUA (“l’introduzione,

diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, o più in

generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che

potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il

deterioramento di beni materiali, o danni all’ambiente e a suoi legittimi usi”).

Il PRIMO COMMA dell’art. 452bis sanziona con la reclusione da 2 a 6 anni e

con la multa da 10mila a 100mila € chiunque abusivamente cagiona una

compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle

acque o dell’aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del

sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e

della fauna. Al SECONDO COMMA è prevista un’aggravante quando

l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, o in danno di specie animali o

vegetali protette. RIGUARDO AI TERMINI USATI NEL PRIMO COMMA: il

termine ABUSIVAMENTE comporta non pochi problemi. In dottrina viene

3

4

differenziato dal termine clandestinamente (che non ricopre tutte le ipotesi

del caso) perché più ampiamente s’intende la violazione di norme di legge

statali o regionali o violazioni di prescrizioni amministrative. Preso

individualmente il termine abusivamente può essere interpretato come

violazione di principi generali vigenti in materia di tutela dell’ambiente e della

salute pubblica, mentre in caso di rapporto di legame tra condotta abusiva e

atto amministrativo vi possono essere tre chiavi di lettura: 1. Viene limitata la

portata della fattispecie sanzionando le sole condotte poste in assenza

dell’autorizzazione; 2. Vengono perseguite le condotte poste in assenza o

nell’inosservanza dell’autorizzazione o anche in caso di autorizzazione

illegittima; 3. Posizione cui fa riferimento il legislatore, cioè punibilità non solo

di condotte realizzate in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o

amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente, ma anche di

quelle poste a tutela di altri interessi in qualche modo collegati, anche

indirettamente, alla tutela dell’ambiente. Attenta dottrina ha però rimarcato

l’inappropriato inserimento di tale ambigua clausola di illiceità speciale, di

modo che la punibilità non dovrebbe essere condizionata da inosservanza di

norme o provvedimenti amministrativi. ALTRI PROBLEMI INTERPRETATIVI coi

termini COMPROMISSIONE E DETERIORAMENTO, il primo descrive una

situazione gravemente pregiudizievole che si caratterizza per la proiezione

dinamica dei suoi effetti e che si pone come potenzialmente irrimediabile o

difficilmente riparabile, ergo compromesso, il secondo verte su ipotesi di

eventi dannosi meno gravi o ancora potenzialmente riparabili. Data la

congiunzione disgiuntiva “o” si devono intendere due concetti diversi, pur se

dal punto di vista sanzionatorio sono appunto sanzionati in egual modo. Dalle

interpretazioni dei termini, se compromissione significa mettere in pericolo e

deterioramento significa danneggiare, il legislatore sanziona con la stessa

pena colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico, di

conseguenza spetterà al giudice il gravoso compito di stabilire se un dato

comportamento ha cagionato un danneggiamento significativo, ad es.

dell’aria o delle acque o del suolo, per cui si vedrà costretto a procedere senza

alcun indicazione del legislatore, coi rischi di trattamenti diversi e di

interpretazioni e applicazioni da diritto del caso per caso. Ragionamento che

vale anche per i termini PORZIONI ESTESE E SIGNIFICATIVE. Riguardo ai

4

5

termini ECOSISTEMA E BIODIVERSITA’, vi è ancora una volta una formula che

non risponde dei requisiti di necessaria chiarezza e precisione richiesti dal

diritto penale, seppur grazie alla convenzione di rio del ’92 con cui la

giurisprudenza coincide, il primo va interpretato come concetto di ecosistema

onnicomprensivo, cioè ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la

vita vegetale e animale e di tutti i suoi equilibri naturali, per il secondo la

variabilità degli organismi viventi di ogni origine, e la diversità di ogni specie.

Riguardo ai termini SIGNIFICATIVI E MISURABILI, quale qualificazione del

deterioramento e della compromissione, per cui dalla fattispecie del 452bis

fuoriesce la formula che per aversi inquinamento ambientale il

deterioramento o la compromissione, dev’essere significativo e misurabile;

anche con questi termini, in mancanza di precisazioni del legislatore,

un’interpretazione lessicale porta a pensare all’esclusione delle ipotesi di

scarsa incidenza sull’originario assetto dei beni tutelati. Parte della dottrina è

favorevole all’efficacia della misurabilità dell’alterazione, perché permette di

graduare la rilevazione del danno in base al conteso empirico di partenza che

può essere diverso da zona a zona, a seconda dell’area d’influenza del

comportamento umano e del preesistente livello d’inquinamento. Contro tale

impostazione altra dottrina non è favorevole perché altrimenti si avrebbe la

paradossale conseguenza che lo stesso fatto delittuoso di inquinamento

ambientale risulta diversamente punibile o addirittura non punibile da zona a

zona. Sulla formula descrittiva dell’illecito penale la corte cost. ha specificato

che il giudice riesce a stabilire il significato di espressioni sommarie, clausole

generali o concetti elastici, tramite un’operazione interpretativa non

esorbitante dall’ordinario compito del giudice, per cui risultano soddisfatti i

due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza, cioè evitare

che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore,

i confini tra lecito e illecito e permettere al destinatario della norma penale di

apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.

Resta comunque dubbiosa la qualificazione, con l’uso del termine

“significativo” che non pone il destinatario della norma nella reale possibilità

di discernere, senza difficoltà, ciò che è permesso da ciò che è vietato.

Riguardo all’AGGRAVANTE DEL SECONDO COMMA, del 452bis, problemi di

determinatezza ricadono sulle “specie animali o vegetali protette”, che

5

6

nell’art. 1 del dlgs 121/2011, che ha introdotto gli artt. 727bis e 733bis vi è il

rinvio a che per le specie animali o vegetali protette s’intendono quelle

indicate negli allegati delle direttive europee, ma tale richiamo manca nella

riforma per il 452bis e verosimilmente si tratta di una dimenticanza per cui il

legislatore ha comunque inteso sanzionare più duramente la condotta di chi

pone in essere un inquinamento ambientale rispetto a quella di chi commette

semplice uccisione, cattura o detenzione delle stesse specie animali o vegetali

protette.

• ART. 452TER MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO

D’INQUINAMENTO AMBIENTALE: viene appunto sanzionata la morte o le

lesioni come conseguenza non voluta dal reo di uno dei fatti tipizzati nel

452bis, puniti con la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, per lesioni

personali (c.d. lievissime), con la reclusione da 3 anni a 8 anni per lesioni gravi,

con la reclusione da 4 a 9 anni per lesioni gravissime e con la reclusione da 5 a

10 anni in caso di morte; le pene degli ultimi due eventi sono aumentate fino

al triplo e fino a un massimo di 20 anni in caso di morte di più persone, o

lesioni di più persone, o morte di una o più persone e lesioni di una o più

persone. È poco comprensibile dal punto di vista politico-criminale la scelta di

inserire solo la fattispecie del 452 bis e non gli alti delitti contro l’ambiente;

una spiegazione potrebbe essere data dalla previsione del 452quater.1 n° 3

che è comprensivo del pericolo e del danno, per cui i casi di lesione e di morte

per disastro ambientale sono già coperti dalla stessa fattispecie incriminatrice

(“si ha disastro ambientale quando si verifica l’offesa della pubblica incolumità

in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o

dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offeso o esposte a

pericolo”). Il 452ter segue lo schema del 586cp (morte o lesioni come

conseguenza di altro delitto); prima impostazione per l’applicativo del 586cp è

che il rapporto tra, delitto doloso di base ed evento non voluto, è costruito in

termini di pura e semplice causalità materiale, mentre per altra teoria la

punibilità ex 586 è collegata alla prevedibilità della morte o delle lesioni

derivate dal delitto doloso, cui inerisce il rischio di lesione di tali beni e, così, è

delineata una forma di responsabilità per colpa (è richiesta una responsabilità

per colpa in concreto e non in astratto, cioè ancorata alla violazione di regole

cautelari di condotta e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del

6

7

rischio). Anche nel settore di salvaguardia ambientale è facile prevedere il

ricorso al requisito della prevedibilità dell’evento (morte o lesioni) non voluto,

neanche a titolo di dolo eventuale; in caso contrario troverebbe applicazione

la fattispecie autonoma di inquinamento ex 452bis, in concorso con quella di

omicidio doloso o lesioni dolose. È problematico il duplice accertamento:

danno all’ambiente in seguito all’inquinamento e la morte o le lesioni quale

evento non voluto; profili problematici hanno ad oggetto il NESSO

EZIOLOGICO; sussiste il rischio che in sede di applicazione del 452ter sarà

sufficiente la violazione di regole cautelari contenute nella legislazione

ambientale o individuabili in molte prescrizioni contenute nei titoli abilitativi,

con la conseguenza che la colpa tenderà a essere presunta.

• ART. 452QUATER DISASTRO AMBIENTALE: ANTE RIFORMA, prima della

creazione dell’apposita fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza utilizzava,

per configurare il disastro ambientale, la previsione a maglie larghe del

disastro innominato ex art. 434cp, nella parte “crollo di costruzioni o altri

disastri dolosi”; sulla base della Relazione del codice, l’art. 434 è destinato a

colmare ogni eventuale lacuna data la multiforme varietà dei fatti concernenti

la tutela della pubblica incolumità. L’art. 434cp prescrive che chi commette un

fatto diretto a cagionare, e per la parte che interessa, un altro disastro, è

punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la

reclusione da 1 a 5 anni; reclusione da 3 a 12 anni se il disastro avviene. Ne

discende che tale norma oltre a tutelare i fatti lesivi della pubblica incolumità,

è in grado di perseguire determinate condotte offensive del bene ambiente. I

giudici di legittimità (cass. Pen.), per configurare la figura criminosa del

disastro, affermano sia sufficiente che il nocumento, cioè il danno che altera o

interrompe la funzionalità o l’efficacia di un fatto naturale, metta in pericolo,

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 33
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 1 Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale parte speciale: tutela dell'ambiente; esercizio abusivo di una professione Pag. 31
1 su 33
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Oscarb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lo Monte Elio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community