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AMBIENTE
• RESPONSABILITA’ DELL’ENTE PER IL DELITTO AMBIENTALE: con le modifiche
all’art. 25undecies del d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità dell’ente
per il delitto ambientale, il legislatore colma almeno in parte la lacuna
connessa al parziale accoglimento della direttiva con il precedente d.lgs. del
2011. La direttiva 2008/99/CE obbligava agli stati membri a prevedere
sanzioni rivolte direttamente alle persone giuridiche a vantaggio delle quali
fossero stati commessi i reati ambientali di danno o pericolo concreto per
l’ambiente. Per alcuni reati ambientali è prevista oltre alla responsabilità
penale dell’autore del reato, anche la responsabilità della società,
nell’interesse o vantaggio della quale l’autore del reato presupposto ha agito.
Alcuni sono illeciti contravvenzionali per cui può, alla luce della riforma,
applicarsi il meccanismo estintivo legato all’adempimento delle prescrizioni.
Ma non è previsto in questi casi che alla sospensione del procedimento
penale per l’attivazione della prescrizione, segua la sospensione del
procedimento amministrativo a carico dell’ente. Anzi pur a seguito
dell’estinzione del reato a carico della persona fisica, prosegue il
procedimento in danno dell’ente, per cui nonostante l’estinzione del reato
contro la persona fisica, si procede all’accertamento della responsabilità a
carico dell’ente.
• PRINCIPI PER L’ATTIVAZIONE DELLO STRUMENTO PENALE: PRINCIPIO DI
LEGALITA’: comb. Disp. Artt. 25.2 cost. (nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso) e art. 1
cp. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non vi siano da essa
stabilite; quale sotto principio la TASSATIVITA’/DETERMINATEZZA: cioè
individuare con precisione il comportamento penalmente sanzionato e di
riflesso salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi del potere
giurisdizionale. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’: o di necessaria lesività, il
comportamento esterno, espressione della volontà criminosa deve ledere o
porre in pericolo beni giuridici per trovare legittimazione nel diritto penale.
RESPONSABILITA’ PENALE PERSONALE: ex art. 27.1 cost. è vietata qualsiasi
forma di responsabilità per fatto altrui. FUNZIONE DELLA SANZIONE PENALE:
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rieducativa e di reinserimento nella società. SUSSIDIARIETA’
DELL’INTERVENTO PENALE: va a condizionare la scelta del se e come punire,
ossia se la tutela del bene sia assicurabile mediante tecniche sanzionatorie
extrapenali; bisogna scegliere lo strumento che comprime meno i diritti del
singolo, a parità di efficacia.
• SULLA RIFORMA: la DIRETTIVA 2008/99/CE stabilisce un quadro giuridico per
il trattamento di rifiuti nell’Unione Europea, studiato in modo da proteggere
l’ambiente e la salute umana. La direttiva impone agli stati membri di
adottare interventi finalizzati a perseguire un elevato livello di tutela,
prevedendo sanzioni penali. Sul piano politico criminale il legislatore
comunitario ha evidenziato l’idea della proporzione, utile a rendere la pena
giusta, ma il legislatore in sede di recepimento si è mosso in senso opposto
prevedendo sanzioni spesso viziate da irragionevolezza. Il primo recepimento
della direttiva avviene col d.lgs. 121/2011 che introduce le fattispecie
contravvenzionali agli artt. 727bis (ripreso dall’elenco dell’art. 3 della direttiva
“uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari di specie animali o
vegetali selvatiche protette”) e 733bis (ripreso sempre dall’elenco dell’art. 3
della direttiva “qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di
un habitat all’interno di un sito protetto”), non ha risistemato la materia,
scaturendo in un intervento frettoloso del legislatore che doveva assolvere
nei termini gli obblighi comunitari; inoltre tale d.lgs. si chiude con la clausola
d’invarianza, per cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e ciò si traduce nel senso che il legislatore non comprende
che la reale protezione dell’ambiente richiede interventi diversificati e
strutture dotate di uomini e mezzi. Con la L. 68/2015, l’obiettivo imposto era
superare l’arsenale sanzionatorio ambientale di tipo contravvenzionale, difatti
è stato introdotto nel codice penale il TITOLO VI-BIS dedicato ai delitti contro
l’ambiente. Dato che la riforma non fornisce adeguata definizione del BENE
AMBIENTE, nei disegni di legge della riforma vi è una posizione intermedia tra
la visione antropocentrica ed ecocentrica della concezione ambiente, ad es. ex
art. 452quater, qualora l’offesa coinvolga la pubblica incolumità, o un numero
di persone esposte al pericolo, incentra la tutela sulla persona umana;
all’opposto ex 452bis, quando l’intervento sanzionatorio ha ad oggetto solo le
cose che formano l’ambiente, la legge si orienta verso la concezione
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ecocentrica. Da tale impostazione discende che la previsione di durissime
sanzioni limitative della libertà dell’individuo a difesa dell’ambiente, accolta in
una visione esclusivamente di natura ecocentrica, presenta i caratteri
dell’irragionevolezza se rapportata ad altre ipotesi delittuose del codice
penale poste a tutela dell’incolumità pubblica. LATO POSITIVO DELLA
RIFORMA è che si denota l’inversione del processo di decodificazione per cui il
codice penale riacquista centralità, ma il problema che permane è la non
risoluzione del rapporto con le altre fattispecie incriminatrici, es. quelle
presenti nel TUA. Si denota anche un PROBLEMA DI STRUTTURAZIONE: cioè
una difficoltà che il legislatore incontra, specie in presenza di indicazioni
comunitarie, e specie in materie come l’ambiente, cui delitti offendono beni
ad ampio spettro. L’incertezza intorno al bene comporta indeterminatezza
dell’evento, per cui la fattispecie aggira in primis il principio di
tassatività/determinatezza dell’illecito penale. Problemi anche sul risultato
sanzionato dal legislatore, difatti secondo dottrina la determinazione
dell’evento è essenziale per la ricostruzione della condotta e per
l’imputazione oggettiva dell’evento alla stessa, e per la configurazione
soggettiva del reato.
• ART. 452BIS INQUINAMENTO AMBIENTALE: una definizione normativa di
inquinamento la si rinviene nell’art. 5.1 lett. i-ter del TUA (“l’introduzione,
diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, o più in
generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il
deterioramento di beni materiali, o danni all’ambiente e a suoi legittimi usi”).
Il PRIMO COMMA dell’art. 452bis sanziona con la reclusione da 2 a 6 anni e
con la multa da 10mila a 100mila € chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle
acque o dell’aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e
della fauna. Al SECONDO COMMA è prevista un’aggravante quando
l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, o in danno di specie animali o
vegetali protette. RIGUARDO AI TERMINI USATI NEL PRIMO COMMA: il
termine ABUSIVAMENTE comporta non pochi problemi. In dottrina viene
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differenziato dal termine clandestinamente (che non ricopre tutte le ipotesi
del caso) perché più ampiamente s’intende la violazione di norme di legge
statali o regionali o violazioni di prescrizioni amministrative. Preso
individualmente il termine abusivamente può essere interpretato come
violazione di principi generali vigenti in materia di tutela dell’ambiente e della
salute pubblica, mentre in caso di rapporto di legame tra condotta abusiva e
atto amministrativo vi possono essere tre chiavi di lettura: 1. Viene limitata la
portata della fattispecie sanzionando le sole condotte poste in assenza
dell’autorizzazione; 2. Vengono perseguite le condotte poste in assenza o
nell’inosservanza dell’autorizzazione o anche in caso di autorizzazione
illegittima; 3. Posizione cui fa riferimento il legislatore, cioè punibilità non solo
di condotte realizzate in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative specificamente poste a tutela dell’ambiente, ma anche di
quelle poste a tutela di altri interessi in qualche modo collegati, anche
indirettamente, alla tutela dell’ambiente. Attenta dottrina ha però rimarcato
l’inappropriato inserimento di tale ambigua clausola di illiceità speciale, di
modo che la punibilità non dovrebbe essere condizionata da inosservanza di
norme o provvedimenti amministrativi. ALTRI PROBLEMI INTERPRETATIVI coi
termini COMPROMISSIONE E DETERIORAMENTO, il primo descrive una
situazione gravemente pregiudizievole che si caratterizza per la proiezione
dinamica dei suoi effetti e che si pone come potenzialmente irrimediabile o
difficilmente riparabile, ergo compromesso, il secondo verte su ipotesi di
eventi dannosi meno gravi o ancora potenzialmente riparabili. Data la
congiunzione disgiuntiva “o” si devono intendere due concetti diversi, pur se
dal punto di vista sanzionatorio sono appunto sanzionati in egual modo. Dalle
interpretazioni dei termini, se compromissione significa mettere in pericolo e
deterioramento significa danneggiare, il legislatore sanziona con la stessa
pena colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico, di
conseguenza spetterà al giudice il gravoso compito di stabilire se un dato
comportamento ha cagionato un danneggiamento significativo, ad es.
dell’aria o delle acque o del suolo, per cui si vedrà costretto a procedere senza
alcun indicazione del legislatore, coi rischi di trattamenti diversi e di
interpretazioni e applicazioni da diritto del caso per caso. Ragionamento che
vale anche per i termini PORZIONI ESTESE E SIGNIFICATIVE. Riguardo ai
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termini ECOSISTEMA E BIODIVERSITA’, vi è ancora una volta una formula che
non risponde dei requisiti di necessaria chiarezza e precisione richiesti dal
diritto penale, seppur grazie alla convenzione di rio del ’92 con cui la
giurisprudenza coincide, il primo va interpretato come concetto di ecosistema
onnicomprensivo, cioè ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la
vita vegetale e animale e di tutti i suoi equilibri naturali, per il secondo la
variabilità degli organismi viventi di ogni origine, e la diversità di ogni specie.
Riguardo ai termini SIGNIFICATIVI E MISURABILI, quale qualificazione del
deterioramento e della compromissione, per cui dalla fattispecie del 452bis
fuoriesce la formula che per aversi inquinamento ambientale il
deterioramento o la compromissione, dev’essere significativo e misurabile;
anche con questi termini, in mancanza di precisazioni del legislatore,
un’interpretazione lessicale porta a pensare all’esclusione delle ipotesi di
scarsa incidenza sull’originario assetto dei beni tutelati. Parte della dottrina è
favorevole all’efficacia della misurabilità dell’alterazione, perché permette di
graduare la rilevazione del danno in base al conteso empirico di partenza che
può essere diverso da zona a zona, a seconda dell’area d’influenza del
comportamento umano e del preesistente livello d’inquinamento. Contro tale
impostazione altra dottrina non è favorevole perché altrimenti si avrebbe la
paradossale conseguenza che lo stesso fatto delittuoso di inquinamento
ambientale risulta diversamente punibile o addirittura non punibile da zona a
zona. Sulla formula descrittiva dell’illecito penale la corte cost. ha specificato
che il giudice riesce a stabilire il significato di espressioni sommarie, clausole
generali o concetti elastici, tramite un’operazione interpretativa non
esorbitante dall’ordinario compito del giudice, per cui risultano soddisfatti i
due obiettivi fondamentali sottesi al principio di determinatezza, cioè evitare
che il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore,
i confini tra lecito e illecito e permettere al destinatario della norma penale di
apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.
Resta comunque dubbiosa la qualificazione, con l’uso del termine
“significativo” che non pone il destinatario della norma nella reale possibilità
di discernere, senza difficoltà, ciò che è permesso da ciò che è vietato.
Riguardo all’AGGRAVANTE DEL SECONDO COMMA, del 452bis, problemi di
determinatezza ricadono sulle “specie animali o vegetali protette”, che
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nell’art. 1 del dlgs 121/2011, che ha introdotto gli artt. 727bis e 733bis vi è il
rinvio a che per le specie animali o vegetali protette s’intendono quelle
indicate negli allegati delle direttive europee, ma tale richiamo manca nella
riforma per il 452bis e verosimilmente si tratta di una dimenticanza per cui il
legislatore ha comunque inteso sanzionare più duramente la condotta di chi
pone in essere un inquinamento ambientale rispetto a quella di chi commette
semplice uccisione, cattura o detenzione delle stesse specie animali o vegetali
protette.
• ART. 452TER MORTE O LESIONI COME CONSEGUENZA DEL DELITTO
D’INQUINAMENTO AMBIENTALE: viene appunto sanzionata la morte o le
lesioni come conseguenza non voluta dal reo di uno dei fatti tipizzati nel
452bis, puniti con la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni, per lesioni
personali (c.d. lievissime), con la reclusione da 3 anni a 8 anni per lesioni gravi,
con la reclusione da 4 a 9 anni per lesioni gravissime e con la reclusione da 5 a
10 anni in caso di morte; le pene degli ultimi due eventi sono aumentate fino
al triplo e fino a un massimo di 20 anni in caso di morte di più persone, o
lesioni di più persone, o morte di una o più persone e lesioni di una o più
persone. È poco comprensibile dal punto di vista politico-criminale la scelta di
inserire solo la fattispecie del 452 bis e non gli alti delitti contro l’ambiente;
una spiegazione potrebbe essere data dalla previsione del 452quater.1 n° 3
che è comprensivo del pericolo e del danno, per cui i casi di lesione e di morte
per disastro ambientale sono già coperti dalla stessa fattispecie incriminatrice
(“si ha disastro ambientale quando si verifica l’offesa della pubblica incolumità
in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o
dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offeso o esposte a
pericolo”). Il 452ter segue lo schema del 586cp (morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto); prima impostazione per l’applicativo del 586cp è
che il rapporto tra, delitto doloso di base ed evento non voluto, è costruito in
termini di pura e semplice causalità materiale, mentre per altra teoria la
punibilità ex 586 è collegata alla prevedibilità della morte o delle lesioni
derivate dal delitto doloso, cui inerisce il rischio di lesione di tali beni e, così, è
delineata una forma di responsabilità per colpa (è richiesta una responsabilità
per colpa in concreto e non in astratto, cioè ancorata alla violazione di regole
cautelari di condotta e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità del
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rischio). Anche nel settore di salvaguardia ambientale è facile prevedere il
ricorso al requisito della prevedibilità dell’evento (morte o lesioni) non voluto,
neanche a titolo di dolo eventuale; in caso contrario troverebbe applicazione
la fattispecie autonoma di inquinamento ex 452bis, in concorso con quella di
omicidio doloso o lesioni dolose. È problematico il duplice accertamento:
danno all’ambiente in seguito all’inquinamento e la morte o le lesioni quale
evento non voluto; profili problematici hanno ad oggetto il NESSO
EZIOLOGICO; sussiste il rischio che in sede di applicazione del 452ter sarà
sufficiente la violazione di regole cautelari contenute nella legislazione
ambientale o individuabili in molte prescrizioni contenute nei titoli abilitativi,
con la conseguenza che la colpa tenderà a essere presunta.
• ART. 452QUATER DISASTRO AMBIENTALE: ANTE RIFORMA, prima della
creazione dell’apposita fattispecie incriminatrice, la giurisprudenza utilizzava,
per configurare il disastro ambientale, la previsione a maglie larghe del
disastro innominato ex art. 434cp, nella parte “crollo di costruzioni o altri
disastri dolosi”; sulla base della Relazione del codice, l’art. 434 è destinato a
colmare ogni eventuale lacuna data la multiforme varietà dei fatti concernenti
la tutela della pubblica incolumità. L’art. 434cp prescrive che chi commette un
fatto diretto a cagionare, e per la parte che interessa, un altro disastro, è
punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la
reclusione da 1 a 5 anni; reclusione da 3 a 12 anni se il disastro avviene. Ne
discende che tale norma oltre a tutelare i fatti lesivi della pubblica incolumità,
è in grado di perseguire determinate condotte offensive del bene ambiente. I
giudici di legittimità (cass. Pen.), per configurare la figura criminosa del
disastro, affermano sia sufficiente che il nocumento, cioè il danno che altera o
interrompe la funzionalità o l’efficacia di un fatto naturale, metta in pericolo,
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