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RESPONSABILITÀ
Quando si può dire che il P.d.R. commette «alto tradimento» o «attentato alla Costituzione»?
- né la Costituzione né i codici penali (anche militari) definiscono i due reati
- questa è una deroga al principio Costituzionale di legalità dei reati e delle pene (che
spiegherà alla fine)
- Perché: non è possibile prevedere a priori tutte le condotte attraverso cui il P.d.R.
può commettere i due reati (dato che ha tanti poteri e un ruolo molto variabile, cioè
potenzialmente può fare tante cose), e quindi potrebbe mettere in pericolo l’esistenza
stessa dello Stato. Sono quindi il Parlamento e la Corte Costituzionale a decidere se
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il reato è così grave da essere considerato di altro tradimento o di attentato alla
Costituzione.
CONTROFIRMA MINISTERIALE
Nessun atto del P.d.R. è valido se non è firmato dallo stesso e controfirmato dal ministro
proponente (cioè quello che ha fatto la proposta), o dal P.d.C.m., che ne assume la
responsabilità.
Dal punto di vista esteriore la controfirma è una firma che il ministro (o il P.d.C.m.) appone
accanto a quella del P.d.R.
D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica
La controfirma nasce col passaggio alla forma di governo parlamentare (‘800): il ministro,
infatti, diviene responsabile dell’atto di fronte al Parlamento.
In passato - L’atto continua ad essere formalmente imputato al Re (che firma in quanto
Capo dello Stato), ma il suo contenuto viene sostanzialmente viene deciso dal ministro o
dal P.d.C.M. (che controfirma).
Anche oggi - nella maggior parte dei casi, il contenuto viene deciso dal ministro o dal
P.d.C.m. (e quindi dal Governo) che propone l’atto e ne risponde di fronte al Parlamento
(ecco perché questi atti del P.d.R. vengono definiti “ministeriali”)
il P.d.R., comunque:
a. viene necessariamente messo a conoscenza dell’adozione dell’atto
b. può quindi fornire pareri preventivi
c. al limite, in casi estremi, può rifiutare la firma = l’atto non entra in vigore
Esistono, poi, atti del P.d.R. il cui contenuto è deciso da lui stesso (e non dal ministro o dal
P.d.C.m. che controfirma): questi atti del P.d.R. vengono chiamati “presidenziali” (ci sono
comunque firma e controfirma!)
esempi:
a. la nomina di 5 giudici della Corte costituzionale (su 15: 5 vengono eletti dal
Parlamento in seduta comune, 5 dalle supreme magistrature dello Stato)
Il P.d.R. deve decidere chi nominare giudice costituzionale, perché se i 5 invece del
P.d.R. fossero stati eletti dal Governo ci sarebbe stata la rappresentanza di un solo
partito (es. Parlamento e Governo eleggono entrambi giudici di destra o sinistra),
invece il P.d.R. bilancia
b. la nomina dei 5 senatori a vita (perché non hanno ruolo politico)
c. il rinvio delle leggi (perché il governo ha altri modi per intervenire)
d. La grazia (annullare la pena di qualcuno)
Ci sono poi altri due atti firmati e controfirmati che però non sono nè presidenziali nè
ministeriali:
- la nomina del nuovo Governo (controfirma: nuovo P.d.C.M.): il governo non c’è
ancora, deve essere ancora nominato. Il contenuto dell’atto non dipende dal rapporto
tra P.d.R. e Governo (che ancora non c’è) ma tra P.d.R. e partiti
- lo scioglimento delle Camere: anche in questo caso la decisione dipende dal
confronto P.d.R.-partiti 50
FUNZIONI DEL P.d.R.
I suoi poteri e funzioni derivano:
- dalla Costituzione
- dalle leggi
- ha funzioni che prima esercitava il Re
Ha poteri che toccano i poteri fondamentali dello stato: legislativo, esecutivo, giudiziario =
partecipa a tutti i poteri, e quindi non appartiene a nessun di essi, è al di sopra (non è
ovviamente un caso, serve per poter svolgere la sua funzione: per garantire la continuità
dello stato ovviamente deve poter avere tanti ruoli e poteri)
LEGISLATIVO
- nomina 5 senatori a vita
- rinvia o promulga le leggi
- scioglie le Camere
ESECUTIVO
- emana i d.l., i d.lgs., i regolamenti governativi
- consulta, dà l’incarico, nomina il Governo
- comanda le Forze armate
GIUDIZIARIO
- presiede il C.S.M.
- concede la grazia: atto presidenziale (cioè può eliminare una pena, sempre con un
atto controfirmato dal ministro della giustizia)
- nomina 5 giudici della Corte costituzionale
Se il P.d.R. non può esercitare le sue funzioni viene sostituito dal Presidente del Senato
(infatti si definisce anche “seconda carica dello stato”, NON è il p.d.c.m.)
La Costituzione distingue due tipi di “impedimento” per il quale il P.d.R. non può esercitare
le sue funzioni:
a. impedimento temporaneo (es.: malattia non grave): il P.d.R. tornerà ad esercitare le
sue funzioni
b. impedimento permanente (es.: grave malattia o morte): si deve eleggere un nuovo
P.d.R. In questo caso , il Parlamento in seduta comune viene convocato entro 15
giorni per eleggere il nuovo P.d.R. (a meno che le Camere non siano sciolte o
manchino meno di 3 mesi alla loro cessazione, in quel caso si aspetta l’elezione delle
nuove camere). La supplenza può quindi durare, in astratto, anche alcuni mesi:
SE il Presidente si dimette, la Costituzione tratta questo atto come impedimento
permanente, che comporta quindi l’immediata cessazione delle carica e la sostituzione del
Presidente del Senato. Perché non può usare la minacciare di dimettersi come arma politica
(al contrario del governo).
Status del supplente (chi sostituisce il P.d.R): uguale a quello del titolare (assegno,
dotazione, immunità, ecc.)
Ha gli stessi poteri del P.d.R., ma, non essendo il titolare della carica, dovrà rinviare quanto
più è possibile l’adozione di tutti gli atti che non risultino urgenti o doverosi. 51
CORTE COSTITUZIONALE
-
4.
(art. 134-137 Cost. → sono pochi perché i Costituenti avevano poco tempo ed era un organo
nuovo)
COMPOSIZIONE
Può essere:
ORDINARIA → in tutti i giudizi tranne quello sui reati commessi dal P.d.R.
INTEGRATA → sulle accuse mosse dal Parlamento in seduta comune al P.d.R.
La Corte è composta da 15 giudici:
- 5 nominati dal P.d.R. (con atto “presidenziale”)
- 5 eletti dalle supreme magistrature
3 dalla Corte di cassazione
1 dalla Corte dei conti
1 dal Consiglio di Stato
- 5 eletti dal Parlamento in seduta comune
maggioranza richiesta: 2/3 degli aventi diritto al voto se eletti in una delle prime tre
votazioni, dalla quarta in poi 3/5 (maggioranza più ALTA in ASSOLUTO, addirittura più di
quella del P.d.R.) → difficoltà nella elezione dei giudici costituzionali
Chi può essere eletto?
- magistrati anche a riposo (cioè che non esercitano più la carica) delle giurisdizioni
superiori
- avvocati dopo almeno 20 anni di esercizio professionale
- professori universitari ordinari in materie giuridiche
Durata in carica: 9 anni, non sono rieleggibili (perché si arriverebbe ad avere giudici molto
vecchi, che potrebbero avere mentalità arretrata, soprattutto se si parla di moralità).
Scaduti i 9 anni NON c’è la prorogatio → il giudice, non essendo un organo politico, non
rimane in carica fino a che non è eletto il suo successore, ma va via subito dalla carica.
Per funzionare ci devono essere almeno 11 giudici (quorum strutturale).
Incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica (pubblica o privata) → non puoi fare aktri
lavori, solo il giudice.
GARANZIE D’INDIPENDENZA
- il Presidente della Corte viene eletto dai e tra i membri della stessa
- la Corte adotta propri regolamenti interni (es.: «Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale»)
- è la Corte stessa che giudica se esistono veramente i requisiti soggettivi dei propri
membri (es. l’avvocato ha almeno 20 anni di esercizio?...)
- autodichia (se c’è un contrasto si risolve fra loro)
RESPONSABILITA’ GIURIDICA (penale):
I giudici costituzionali godono della stessa immunità che era prevista per i parlamentari
prima della riforma del 1993 (prima di Tangentopoli) - per loro è rimasta la stessa, per i
parlamentari ci sono stati cambiamenti.
1. sostanziale: non rispondono per i voti e le opinioni espresse nell’esercizio delle
funzioni
2. procedurale: non sono processabili penalmente se non dopo autorizzazione della
Corte stessa (non è mai successo, mai nessun sospetto di reato - al contrario dei
Parlamentari, vd. tangenti)
FUNZIONI 52
La Corte giudica:
- sulla costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle
Regioni
- sui conflitti di attribuzione che sorgono tra poteri dello Stato oppure tra enti territoriali
(Stato e Regioni o tra Regioni)
- sulle accuse mosse al P.d.R. per i reati di alto tradimento e di attentato alla
Costituzione (in composizione integrata)
- sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo
Principi validi per tutte le funzioni:
a. le decisioni della Corte non sono impugnabili (contestate)
b. la Corte non ha iniziativa (non può prendere l’iniziativa di fare qualcosa)
c. vige il principio della “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (cioè i giudici
possono rispondere SOLO alla questione che gli viene posta)
i punti b. e c. evidenziano come la Corte Costituzionale abbia scarso peso politico, è infatti
un organo di garanzia, il “custode della Costituzione”
FUNZIONI
1. CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA’
Nel nostro ordinamento non vige solo il principio di legalità (Stato liberale) ma anche quello
di “legittimità costituzionale”
In Italia la Costituzione è superiori alle leggi ordinarie e rigida, per modificarla serve il
procedimento aggravato → questo prevede che ci siano leggi che controllano e puniscono le
leggi in contrasto con la Costituzione. Per questo si crea la Corte Costituzionale, organo
NUOVO (prima non c’era perché non serviva).
Quando la C.C. è stata creata, i costituenti avevano pochi esempi di C.C. da copiare,
c’erano solo:
a. controllo di tipo “diffuso”, USA
La legge incostituzionale viene disapplicata da ciascun giudice durante un caso x →
la legge rimane in vigore, ma non viene applicato nel determinato caso x. Ogni
giudice quindi può giudicare la legge, e ritenerla costituzionale o incostituzionale.
b. controllo di tipo accentrato, Austria
Nasce fra le 2 WW. la legge incostituzionale viene annullata da un unico, apposito
giudice → la legge non è più in vigore per tutti