Introduzione al diritto internazionale
Diritto internazionale ci indica la vocazione a disciplinare rapporti tra entità nazionali differenti. Nell’accezione classica, per nazionale si intende un sinonimo di interstatale, questo perché i soggetti iniziali erano gli stati. Il diritto internazionale si afferma con la pace di Westphalia (1648) dopo la quale gli stati si costituiscono sovrani. Si apre così la fase del diritto internazionale moderno come diritto di coesistenza. Le diplomazie hanno un ruolo importante perché permettono le comunicazioni tra gli stati → diritto diplomatico.
All’inizio era presente anche un diritto di guerra, che vedeva nella guerra una soluzione per i conflitti tra stati. Negli anni questo diritto è andato via via mutando perché si cercava di umanizzare l’evento bellico.
Caratteristiche del diritto internazionale
- Parità dei soggetti: c’è una formale parità delle sovranità dei vari stati.
- Autonomia: intesa nella sua accezione etimologica come attitudine a darsi le proprie leggi. C’è identità tra il soggetto che è dotato di potere normativo e soggetto destinatario delle norme stesse. È un’autonomia originaria: negli ordinamenti interni abbiamo una situazione normale in forza della quale ci sono soggetti dell’ordinamento a cui sono destinate le leggi ma che non sono i soggetti che hanno partecipato alla loro creazione. La regola è quindi una situazione di eteronomia. Nell’ordinamento internazionale si hanno soggetti che sono al contempo destinatari e promotori delle norme. Ci sono però degli spazi di eteronomia in particolare nel riconoscimento di diritti fondamentali.
- Incompletezza o estrema frammentarietà: negli ordinamenti interni vi è il mito di un ordinamento completo. Nel diritto internazionale, in particolare nel modello westphalico, il diritto copre solo alcuni ambiti dato che il suo interesse è salvaguardare le sovranità dei singoli stati → dominio riservato. L’incompletezza è strettamente connessa all’autonomia. È un diritto di garanzia dei vari sovrani. Il tema delle lacune derivante dall’incompletezza del diritto internazionale si risolve con l’intervento della sovranità dei singoli stati: dove non c’è norma intervengono gli stati con le loro norme.
- Bilateralità / relatività / particolarismo: è il frutto della connotazione di elementi volontaristici. È un ordinamento che si regge sulla volontà sovrana degli stati: il diritto è il prodotto della volontà di quest’ultimi. I rapporti sono volontaristici tendenzialmente connotati da un carattere di bilateralità. I rapporti si instaurano quindi per linee orizzontali. Manca il diritto internazionale generale dato che si fonda su fonti consuetudinarie; consuetudine di un’espressione autonoma. Oggi la sfida è trovare un equilibrio tra le caratteristiche nazionali e un modello nuovo fondato sulla globalizzazione. Anche la consuetudine è espressione di una volontà indiretta.
- Permeabilità a valori meta giuridici (non esclusivamente giuridici). Si può essere l’influenza di 3 ambiti in particolare.
- Storicamente non vi è dubbio che il diritto internazionale sia nato con un fortissimo collegamento con l’area delle relazioni internazionale quindi con l’ambito politico. È per questo che spesso si può muovere la critica di un diritto internazionale povero e carente dal punto di vista giuridico. Si spiega così perché molte volte succede che ci si uniformi alle esigenze di un paese più forte. È un diritto in cui la sanzione viene dal soggetto stesso che ha subito la violazione: non c’è nessun garante dell’ordine in quanto non vi è un potere superiore. È chiaro che la politica prenda il sopravvento in quanto il diritto non è in grado di intervenire se non nel caso in cui vi è una norma sanzionata. Le decisioni sono quindi lasciate in maniera unilaterale al soggetto che ha subito la violazione. Manca per esempio a livello internazionale una definizione di terrorismo. Questo si definisce in maniera particolare dagli stati in base all’orientamento politico e alla propria interpretazione.
- Si ha anche una permeabilità nell’etica/religione: nella volontà di umanizzare i conflitti bellici e con l’affermazione dei diritti dell’uomo il diritto internazionale si fonda anche su valori etici. È il legame tra diritto internazionale e giusnaturalismo: i rapporti tra stati all’inizio si basa su elementi naturali quindi su rapporti già esistenti in natura (Grozio).
- Il diritto internazionale si instaura in un ambiente privo di formalismo quindi necessita di riferimenti esterni. Un’altra permeabilità si ha anche nella tecnica/tecnologia: non è un aspetto proprio del diritto internazionale ma è in questo che si manifesta in maniera importante. Non esiste un diritto internazionale se non c’è un confine (senza il confine di parlerebbe di diritto globale…). La tecnica è la messa a punto di strumenti che consentono di realizzare degli obiettivi pratici; la tecnologia è la declinazione moderna e contemporanea della tecnica. Tecnica e tecnologia sono le cose che impattano sui confini; tendono quindi a prevaricarli (esempio: possibilità di dominio di un certo territorio fuori dal proprio, come una zona di mare o un’isola). Fa pensare all’impatto che hanno avuto sulla comunicazione. Il diritto internazionale sta diventando sempre più un diritto di frontiera rispetto all’ambito della bioetica e biotecnologie. Le regole spesso sono concepite come delle scatole vuote che verranno riempite dalle scoperte e dalle conoscenze di chi ha la conoscenza scientifica e tecnologica. Il diritto internazionale è proprio strutturato così: il suo contenuto proviene da altri ambiti.
Globalizzazione e diritto internazionale
Il diritto internazionale è il diritto della comunità internazionale. Subisce una profonda trasformazione proprio per l’impatto della globalizzazione. Questa tende a concepire l’intero territorio del nostro territorio come territorio soggetto a regole uniformi. Il motore per la globalizzazione è talmente forte da scardinare alcune categorie del diritto internazionale classico, come la sovranità. In questo contesto parlare del diritto internazionale secondo i canoni sopra esposti non è agevole ed è opportuno inserire dei correttivi.
La globalizzazione porta in primo piano degli attori differenti dai soli stati: non solo organizzazioni internazionali, che sono un prodotto derivato dagli stati, ma anche società multinazionali, società civile (esempio: ONG). L’individuo come tale inizia ad acquisire una certa soggettività del diritto internazionale sotto due punti di vista: viene visto come destinatario dei diritti, anche se il vero destinatario è lo stato che a sua volta lo destina agli individui. Ma se lo Stato non aderisce alle regole internazionali l’individuo può approcciarsi direttamente con l’ordinamento internazionale? L’individuo sta diventando sempre più un soggetto di diritto internazionale anche se non vi è un riconoscimento formale. Nella globalizzazione l’individuo ha un ruolo in quanto consumatore. Nella logica di mercato vengono meno quelle garanzie previste dai singoli Stati. Lo spazio di sovranità non è inteso come spazio di arbitrio ma come spazio di garanzia. Nel contesto della globalizzazione si deve rivedere il ruolo dello Stato per concordarsi con il mercato globale. Lo Stato deve garantire sul proprio territorio certi standard.
Fino adesso si è parlato di diritto internazionale pubblico, cioè che riguarda gli stati. Oggi però non si può parlare di diritto internazionale pubblico in quanto sono entrati altri soggetti diversi dagli stati. All’interno del diritto internazionale si può trovare sia elementi riguardanti gli stati ma anche elementi riguardanti altri soggetti.
Diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato nasce come una branca del diritto privato interno che presenta collegamenti con più ordinamenti giuridici. Sono rapporti di tipo privatistico: successione di un italiano che ha dei beni in Germania. Il diritto internazionale privato è quell’insieme di regole che ogni ordinamento si dà per disciplinare queste situazioni. Avere tante regole di diritto privato internazionale crea dei problemi come il rinvio reciproco: lo stato A rinvia ad applicare la legge dello stato B il quale si vede investito di questo compito per poi applicare la legge dello stato A. la tendenza contemporanea è utilizzare regole di diritto privato a livello internazionale: alcuni stati hanno ritenuto che armonizzare le regole di diritto privato internazionale è un modo adeguato per risolvere vari conflitti. C’è una convergenza tra l’ambito del diritto internazionale e diritto internazionale privato: il primo è strumentale a diffondere e applicare in modo uniforme le norme del secondo. Oggi questo si manifesta attraverso i regolamenti dell’UE; prima di trasformarsi in regolamenti queste norme erano delle convenzioni.
Il nostro diritto internazionale è un diritto a cui si possono trovare a livelli riferimenti al diritto privato.
Lo Stato
È il soggetto classico e tradizionale del diritto internazionale. Il concetto di Stato che rileva nel diritto internazionale si riferisce al potere esecutivo: si basa sulla definizione di stato come organizzazione, nello specifico il potere esecutivo che si espleta poi nel Governo. Lo stato non è inteso come popolo perché questo andrebbe a stravolgere i confini e il concetto di stato. Esistono infatti popoli senza stato. C’è però un diritto di autodeterminazione dei popoli. L’imputazione soggettiva del diritto è quindi il Governo effettivo. Gli stati vengono considerati come dati di fatto: non c’è quindi un momento di attribuzione della soggettività ma c’è una prevalenza netta degli elementi fattuali → principio di effettività. In tema di fonti, le fonti del diritto internazionale generale sono fonti consuetudinario, dove la consuetudine è un elemento di fatto. Anche in questo caso rileva il tema dell’effettività.
Effettività
Il principio di effettività si traduce in due requisiti su cui si verifica l’effettività; è effettivo lo stato che ha una duplice dimensione della propria sovranità:
- Dimensione esterna → indipendenza, intesa in senso formale: uno stato indipendente è uno stato che realizza un ordinamento giuridico autonomo che non ha vincoli formali di dipendenza con altri stati e che si presenta dal punto di vista tecnico-formale come stato indipendente e autonomo. Non esiste invece in modo assoluto l’indipendenza sostanziale in quanto ogni stato è sostanzialmente dipendente da altri stati. L’indipendenza formale fa fede salvo nel caso limite in cui si avvicini allo zero, cioè in cui l’indipendenza sostanziale è pari a zero (è il caso del governo fantoccio inserito in un certo territorio da una potenza straniera che non controlla effettivamente il territorio). In quest’ultimo caso il governo fantoccio non è soggetto di diritto internazionale.
- Dimensione interna → sono elementi classici descrittori dello stato, cioè il governo effettivo di una popolazione stanziata sul territorio. Ci deve essere un minimo rilievo territoriale ed è necessaria la presenza di una popolazione.
Riconoscimento dello Stato
Il riconoscimento di uno stato come soggetto di diritto internazionale non è un atto di portata squisitamente giuridica, come accade invece nell’ordinamento interno. In ambito internazionale è invece un atto politico, unilaterale e discrezionale. Ai fini della soggettività non può avere alcun valore costitutivo, nel senso che non entra in gioco dell’attribuzione della soggettività. Ha però valore dichiarativo. Si deve scindere il contenuto della soggettività: diritto di coesistenza e diritto di cooperazione. Il nucleo primigenio era un nucleo di coesistenza e il principio di effettività si ricollega a questo elemento. Lo stato effettivo è uno stato a cui spetta l’applicazione delle norme di diritto internazionale come norme di coesistenza. Altro discorso vale per un insieme di regole che discendono dalla cooperazione tra stati. Questo costituisce la parte moderna e attuale delle regole internazionali. L’accesso alla cooperazione è un accesso mosso dalla logica volontaristica. Il diritto di cooperazione si fonda su trattati, cioè su strumenti volontari, mentre il diritto di coesistenza si basa su regole consuetudinarie. Il riconoscimento entra in gioco con il diritto di cooperazione, che presuppone appunto l’elemento volontaristico. Il riconoscimento è quindi il mezzo per poter accedere a tutte le possibilità della soggettività. Se non si ha un riconoscimento si ha una semplice coesistenza, pur restando un soggetto di diritto.
Soggettività dello Stato nel diritto internazionale
Quando un ente può definirsi stato e di conseguenza, quando questo ente può essere considerato avente personalità giuridica nel diritto internazionale? E quindi, quando un ente può considerarsi soggetto di diritto internazionale?
Un ente per definirsi stato deve soddisfare quei requisiti di sovranità interna (triade governo-popolo-territorio, quindi sovranità del governo su un popolazione entro dei confini ben definiti) e sovranità esterna (indipendenza rispetto agli altri stati). Quest’ultimo requisito esclude dalla qualificazione come stato tutti quei soggetti che sono definiti “governi fantoccio”, ovvero quei governi messi ad hoc per governare ma in realtà non hanno nessuna velleità di indipendenza (esempio stati creati ad hoc dal Sudafrica per legittimare la pratica dell’apartheid).
Vi sono ulteriori requisiti affinché un ente possa considerarsi stato? Viene quindi da chiedersi se ad esempio il rispetto dei diritti umani sia un requisito per un ente al fine di essere considerato stato. Questa domanda è collegata alla prassi recente perché molti stati sono considerati stati falliti o stati fragili o comunque enti che non godono più di una soggettività piena poiché non rispettano i diritti fondamentali (esempio della Somalia o secondo l’interpretazione degli USA anche dell’Afghanistan). Questi enti sono comunque stati?
Il rispetto del principio dell’autodeterminazione o diritto all’autodeterminazione, è un principio e non una regola e in quanto principio è soggetto alla tecnica interpretativa del bilanciamento. Quando emerge il principio di autodeterminazione? Emerge con la decolonizzazione, che si concretizza intorno agli anni ’60; vede la formazione e la proliferazione di nuovi stati che coincidono con quelle popolazioni che prima della seconda guerra mondiale erano soggette a dominazioni coloniali. La decolonizzazione è un risultato del XX secolo: il diritto internazionale evolve proprio in questo periodo tenendo conto della decolonizzazione. Nel 1970 c’è una dichiarazione di cooperazione amichevole tra gli stati adottata dall’assemblea generale delle nazioni unite (non ha natura vincolante): il contenuto di questa dichiarazione è considerato norma di diritto consuetudinario. L’affermazione che viene fatta in questa dichiarazione è un vero e proprio divieto di ricorrere a qualsiasi misura coercitiva suscettibile di privare i popoli del loro diritto ad autodeterminarsi.
Il divieto si impone agli stati membri delle nazioni unite ma più in generale a tutti gli stati della comunità internazionale. Gli stati hanno l’obbligo di non privare i popoli.
Soggetto attivo = lo stato
Beneficiario = i popoli
I popoli non hanno un’autonoma collocazione nel sistema dei soggetti di diritto internazionale, il quale vede gli stati come soggetti principali, le organizzazioni internazionali e entro certi limiti tutta una serie di altri soggetti, che possono essere gli individui, quando hanno caratteristiche peculiari e anche i popoli limitatamente all’esercizio del diritto all’autodeterminazione. Possono qualificarsi in questo caso come soggetti di diritto internazionale avendo una soggettività limitata al beneficio di questo diritto. Il popolo stanziato entro il territorio della colonia non è stato ma può essere considerato soggetto di diritto internazionale proprio perché originariamente non faceva parte della popolazione dello stato che ha colonizzato il territorio. Il momento della colonizzazione lo stato X compie un atto aggressivo con cui crea una colonia con la popolazione che era già stanziata in quel territorio. Stiamo parlando dei diritti di questa popolazione. Stiamo parlando di una situazione che era valida negli anni ‘60-‘70, il periodo della decolonizzazione, e il principio di autodeterminazione adesso ha dei connotati un po’ più ampi.
Il principio di autodeterminazione si può definire utilizzando le parole dell’atto finale di Helsinki della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975. Questa conferenza, che all’epoca era la CSCE è l’attuale OSCE. Questo ente era strutturato come una conferenza e poi con il passare degli anni assume dei caratteri più stabili diventando un’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa → è l’organizzazione internazionale che sta cercando di mediare i conflitti tra Russia e Ucraina. Nel 1975, appunto nell’atto finale di Helsinki viene data forse la definizione più compiuta del diritto all’autodeterminazione = diritto di tutti i popoli di stabilire in piena libertà quando e come.
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