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DIRITTO INTERNAZIONALE prof. Matteo Nicola Fornari

Il diritto internazionale è un insieme di norme giuridiche che disciplinano i rapporti e le relazioni tra Stati. Lo Stato è

il protagonista del diritto internazionale: tutte le regole passano dalla volontà degli Stati.

Il diritto internazionale si è evoluto, e non solo gli Stati sono i protagonisti, ma ci sono altri destinatari di tale diritto,

tra cui le organizzazioni internazionali (organizzazioni governative e non), i popoli, gli individui. Quando gli

Quando all’interno dello Stato si instaura un

individui possono avere una certa importanza nel diritto internazionale?

movimento insurrezionale (lo scopo dei gruppi insurrezionali è quello di salire al potere). Il popolo è un insieme di

individui, e può capitare che tali popoli siano sottomessi ad un dominio, allora il diritto internazionale riconosce a tali

popoli il diritto di prendere le armi e di combattere per ottenere l’autodeterminazione. Altri enti molto rilevanti, sono i

gruppi armati, che nascono all’interno di uno Stato e che

movimenti di liberazione nazionale, che sono sempre

combattono contro un governo che gli opprime. Tali enti non sono statali, ma vanno ad incidere nelle relazioni

internazionali.

Le caratteristiche del diritto internazionale sono:

1- È diverso e separato dai diritti nazionali: sono due cose distinte.

perché c’è una unica comunità internazionale degli Stati.

2- È un corpo normativo unico,

3- È un diritto internazionale è pubblico, in contrapposizione a quello privato.

Gli Stati devono essere:

 un ente venga considerato Stato, deve essere ritenuto “sovrano”. La sovranità si vince

SOVRANI; affinché

dall’indipendenza che hanno, nei confronti degli altri Stati, non sono subordinati a ordini e decisioni impartite

da altri enti. Uno Stato sovrano sul proprio territorio e che non ha influenza da altri, è sovrano a tutti gli

effetti, ed ha una piena personalità giuridica.

 Gli stati sono tutti uguali nel diritto internazionale, non importa l’estensione

UGUALI; territoriale o il numero

degli abitanti, ma vige l’uguaglianza giuridica. tra di loro. Se c’è un

Il principio generale del diritto internazionale, è che gli Stati devono convivere pacificamente

disaccordo tra 2 o più stati, sorge una situazione nominata “controversia”. Gli Stati non possono ricorrere alla forza

armata per risolvere tali controversie, ma possono ricorrere a vari metodi, tra cui il ricorso ad un Tribunale

internazionale, precostituito o arbitrato (a doc), con cui i giudici dicono chi ha torto o meno, e cosa deve fare lo Stato

che ha torto. Es. Caso isola di Palmas (paesi bassi - USA), sentenza arbitrale 4 aprile 1928

Cos’è lo Stato? Lo Stato è una organizzazione di governo di una comunità territoriale. Gli elementi costitutivi di uno

sovranità e l’indipendenza,

Stato sono il territorio, il popolo e il governo. Le caratteristiche sono la che portano ad un

principio di sovrana uguaglianza degli Stati. Vige la regola: uno Stato=un voto.

Carta ONU: L’organizzazione e i suoi membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art 1 devono

Art 2 parte 1 della

agire in conformità ai seguenti principi:

è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

1-L’organizzazione

La Carta delle nazioni unite (ONU) nasce dopo la seconda guerra mondiale, approvata su iniziativa delle potenze

vincitrici. La Carta è un trattato e secondo le normative del diritto internazionale è vincolante per tutti gli Stati

membri.

Le organizzazioni internazionali sono composte da vari organi, e sotto organi: assemblea generale che racchiude tutti

gli stati membri dell’organizzazione, un consiglio di sicurezza ed un segretariato, ovvero la principale figura

amministrativa che coordina i rapporti tra i vari organi e che rappresenta all’esterno l’organizzazione.

Il consiglio di sicurezza è composto da 15 Stati, 5 sono permanenti, mentre gli altri 10 cambiano ogni 2 anni a

rotazione. I 5 stati membri permanenti si sono auto-assegnati il diritto di veto.

Cosa adotta il consiglio di sicurezza? Risoluzioni. Davanti ad un progetto di risoluzione proposta dal consiglio,

riguardante questioni rilevanti, se i 5 membri permanenti votano contro tale risoluzione, bloccano la sua

viene bloccata l’adozione.

applicazione/adozione. Es. Se 14 Stati votano a favore, ma 1 Stato permanente vota contro,

dell’ordinamento giuridico sono:

Le funzioni 2

Gli stati sono sovrani, c’è l’assenza di un legislatore che impone

1- FUNZIONE NORMATIVA (produzione).

norme giuridiche, ma producono loro stessi le norme internazionali. Le fonti normative del diritto

internazionale sono le norme scritte, ovvero i trattati (convenzioni, accordi, patti), e quelle non scritte, cioè le

l’esistenza di una consuetudine occorrono una serie di

consuetudini. Quando sorge una consuetudine? Per

elementi costitutivi, tra cui la ripetizione costante nel tempo ed il convincimento da parte degli Stati

dell’obbligatorietà giuridica, di tenere un determinato comportamento.

Codificazione=mettere per iscritto qualcosa che non è scritto (norma consuetudinaria).

Le norme di diritto internazionale emanano da libera volontà degli Stati, per regolare le loro relazioni e

raggiungere obiettivi comuni.

Gli Stati adottano quindi, i trattati e le consuetudini (fonti del diritto). Sono gli stati che fanno il diritto

internazionale!

La consuetudine si dice generale, perché si applica alla generalità degli Stati.

Art 38 dello Statuto Corte Internazionale di Giustizia: la corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto

internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:

a) Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente

riconosciute dagli Stati in lite

b) Le consuetudini internazionali come prova di una pratica generale accettata come diritto

c) I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni cicili

d) Le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati dalle varie nozioni come mezzi sussidiari

per la determinazione di norme giuridiche.

La consuetudine e i trattati sono le fonti primarie, le altre sono sussidiarie, la cui corte fa riferimento, se i

trattati o le consuetudini non trovano applicazione.

Questa funzione normativa è stata riconosciuta nella Carta dell’UE all’assemblea generale in primo luogo,

perché tale assemblea può fare raccomandazioni, intraprendere studi, allo scopo di promuovere la

cooperazione internazionale nel campo politico e incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto

internazionale e la sua codificazione. Se la codificazione va a buon fine, si ottiene uno strumento scritto che si

chiama “trattato”. Quindi un trattato può contenere delle norme a valore consuetudinario, ma anche articoli

creati appositamente per completare il trattato.

è l’organo sussidiario dell’assemblea generale,

La Commissione del diritto internazionale istituita da

quest’ultima nel ’47, nominati sempre dall’assemblea,

composta da 34 esperti del diritto internazionale che ha

lo scopo di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.

Se la volontà degli Stati non si raggiunge, la commissione presenta all’assemblea generale la formula del

e l’assemblea

progetto di articoli, adotta una risoluzione.

2- FUNZIONE GIUDIZIARIA (accertamento); se gli Stati sono tutti uguali, vige il principio di eguaglianza. Se

gli stati sono sovrani e uguali, chi risolve le loro controversie? Gli Stati hanno istituito con trattati diversi

organi giudiziari ad hoc super partes, tribunali internazionali o la corte internazionale di giustizia, composti da

giudici indipendenti. Questi meccanismi hanno sostanzialmente, la funzione di risolvere le controversie tra

Stati.

Cos’è la controversia? È un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un’opposizione

tesi giuridiche o di interessi.

Cosa significa risoluzione delle controversie? Quando un disaccordo su di una questione di fatto o di diritto,

viene decisa con una sentenza (vincolante per gli Stati in lite)

Le controversie si risolvono pacificamente! Non con la guerra

“Per

Sentenza 1962 Corte internazionale di Giustizia: esistenza di controversia non è sufficiente dimostrare

che gli interessi delle due parti… sono in conflitto” è necessario anche che “la pretesa di una delle parti si

scontrò con la manifesta opposizione dell’altra”

Ci sono differenti tipologie di tribunali internazionali:

 Di carattere generale per decidere qualsiasi controversia

 Di carattere speciale per decidere controversie su una determinata tematica, ad esempio protezione dei diritti

umani (CEDU, CIDU); diritto del mare ( tribunale internazionale del diritto del mare) 3

 CIG, CEDU…

Permanenti; ad esempio

 Ad hoc, cioè sono corti arbitrali che gli Stati istituiscono in un determinato momento per far decidere una loro

controversia. Es. Sorge una controversia tra 2 Stati, non riescono a risolvere in modo pacifico e decidono di

devolvere la controversia ad un terzo soggetto, cioè un tribunale arbitrale composto da 3 giudici (o 5), scelti

dagli stessi Stati, parte della controversia. Creano per loro volontà un meccanismo giudiziario.

l’organo

N.B: giudiziario internazionale può pronunciare una sentenza sul merito di una controversia solo se tutti

essere d’accordo!)

gli stati coinvolti hanno accettato la sua giurisdizione. (Devono

La Corte internazionale di giustizia (CIG) ha competenza contenziosa e competenza consultiva:

 La competenza CONTENZIOSA: perché risolve controversie tra Stati, tramite sentenza (obbligatoria)

Art 36 dello Statuto CIG: 1) la competenza della Corte si estende a tutte le controversie che le parti

sottopongano a essa. 2) gli Stati possono dichiarare di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della

Corte sulle controversie giuridiche concernenti: interpretazione di un trattato; questione di diritto

internazionale; accertamento di violazione di un obbligo int.le; natura/misura di riparazione dovuta per

violazione di obbligo internazionale

(titoli di giurisdizione della CIG)

 La competenza CONSULTIVA: perché formula dei pareri consultivi (simili a sentenze, non vincolanti) su

questione giuridica, su richiesta di CdS, altri organi delle NU e agenzia specializzate da Assemblea Generale

(Art 96 Carta ONU)

3- FUNZIONE ESECUTIVA (attuazione); gli stati sono sovrani, non esistono meccanismi o apparati che

assicurano una esecuzione forzata degli obblighi non adempiuti degli Stati. Il Sistema ONU è un meccanismo

di mantenimento di pace e sicurezza internazionali affidato a Consiglio di sicurezza, composto da 15 Stati

membri, tra cui 5 permanenti con diritto di veto..

La carta delle nazioni unite, prevede che bisogna rivolgersi al consiglio di sicurezza affinché decida di

adottare misure di sicurezza, volte a indurre gli Stati a rispettare le decisioni

Art 94 Carta NU: 1)ciascun membro delle nazioni unite si impegna a conformarsi alla decisione della corte

internazionale di giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte. 2) Se una delle parti di una controversia

di una sentenza resa dalla corte, l’altra parte può

non adempie agli obblighi che le incombono per effetto

ricorrere al consiglio di sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di

decidere le misure da prendere, perché la sentenza abbia esecuzione:

L’unione europea ha un altro strumento oltre al sistema ONU, ovvero sanzioni pecuniarie contro lo Stato

inadempiente.

art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: 1) Quando la Corte di giustizia dell'Unione

europea riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a esso incombenti in virtù dei

trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2) Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della

Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può

adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato

membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo stato

in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una

somma forfettaria o di una penalità.

Il diritto internazionale prevede il diritto di adottare le contromisure: ovvero misure di reazione ostili, adottate

legittimamente da uno Stato che ha subito la violazione di un suo diritto, da parte di un altro Stato, qualora

quest’ultimo non voglia riparare i danni. È quindi lo strumento con cui lo Stato offeso, ottiene nei confronti

dello Stato offensore, la cessazione e la riparazione dell’illecito.

Il diritto internazionale è un diritto “primitivo”, nessuno Stato prevale sull’altro. Queste funzioni esistono solo se c’è la

volontà di tutti gli Stati. 4

La società delle Nazioni è stata creata prima dell’ONU, dopo la prima guerra mondiale. Per la prima volta si dotano di

un meccanismo giudiziario permanente per risolvere controversie internazionali, ovvero la Corte permanente di

giustizia internazionale. Con lo scioglimento della società delle nazioni, si sciolse anche la corte, ma con la nascita

dell’ONU, ricrearono tale Corte.

LO SVILUPPO STORICO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Lo sviluppo storico del diritto internazionale, come tutti i diritti, tutti gli ordinamenti giuridici, è caratterizzato da un

L’attuale diritto internazionale quindi, non è altro, che il punto di arrivo di un lungo processo

lungo processo storico.

storico determinato da quello che gli Stati hanno fatto nel corso del tempo.

Nell’antichità, c’erano già delle entità statuali che entravano in relazione e in contatti violenti tra di loro.

loro rapporti con lo strumento che oggi chiamiamo “trattato”. Non è un invenzione dell’epoca

Regolamentavano i

moderna, ma il primo trattato internazionale registrato nella storia risale al 13 esimo secolo a.C., tra antico Egitto e gli

denominato “Trattato

Ittiti, di Qadesh”. Il trattato di Qadesh, era una tavoletta scritta in

vari caratteri geroglifici, conservata oggi nel museo di Istanbul, stipulata tra il re ittita

Hattusili III e il faraone egizio Ramses II, in seguito alla battaglia di Qadesh (1274 a.C.).

Fu quindi, il primo trattato di pace di cui sia rimasto il testo, quindi il primo trattato

conosciuto.

Tale trattato prevedeva:

 belligeranza tra i due imperi

 aiuto reciproco in caso di attacco nemico (primo esempio di mutua assistenza, come la NATO )

 salvaguardia dei rispettivi diritti al trono

 estradizione dei rifugiati politici che avevano cercato ospitalità nei rispettivi Stati

internazionali, ha focalizzato un po’ lo studio dei più importanti pensatori dell’antichità,

Il fenomeno delle relazioni

della nozione di “GUERRA

soprattutto in funzione GIUSTA”. Ciò avviene tra i pensatori greci e romani:

ETA’ giustifica l’uso della forza della guerra giusta, identificando i barbari,

GRECA Aristotele cioè i popoli che

sono al di fuori del mondo ellenico, equiparati come schiavi, quindi, non meritevoli di tutela, in quanto

considerati come “sottospecie” umana, coloro che difettano dei requisiti richiesti agli uomini dalla natura.

Sia per barbari che per schiavi, è meglio essere dominati e guidati da autorità altrui, quindi deriva la

necessità di giustificare il ricorso alla guerra, con una certa legittimità (è giusto fare la guerra contro i

barbari).

formulata per la prima volta la “guerra

Viene giusta”, che caratterizzerà le relazioni tra gli Stati fino ad

oggi, e secondo Aristotele, è ritenuta tale secondo le seguenti condizioni:

 codificato nell’art 51 della

se è una guerra difensiva, quindi si ha un concetto di legittima difesa (concetto

Carta ONU, che riconosce il diritto di legittima difesa in caso di attacco armato). Può essere legittima difesa

individuale, o collettiva (patto di mutua assistenza: se uno stato membro delle NU, gli altri stati possono

intervenire in aiuto)

 condotta nell’interesse degli assoggettati

se

 e quando i barbari sono ridotti in schiavitù

ETA’ ROMANA Questa idea di guerra giusta viene ripresa poi da uno dei massimi pensatori del diritto romano,

Cicerone (106-43 a.C.)

Il pensiero di Cicerone, è basato sul presupposto che l’impero romano, non a caso era la potenza per

eccellenza dell’antichità, perché si l’esercito

basava su due grandi poteri: (potere militare) e il diritto (diritto

riformula l’idea della guerra giusta, ritendendola tale se:

romano; lo ius). Cicerone quindi,

 Se risponde ad una ingiustizia, a qualcosa che si subisce ingiustamente (la guerra deve essere

motivata per giusta causa)

 Se commessa dal nemico

 Sono ingiuste le guerre iniziate senza una giusta causa

“tacciano infatti le leggi in mezzo alle armi”,

Lo stesso Cicerone dice: ovvero che in tempo di guerra, in mezzo alle

Non c’è legge se c’è la guerra!

armi, le leggi non hanno motivo di essere. Questi pensieri, possono essere considerati i

due grandi momenti, o grandi fasi, che caratterizzano il ricorso alla forza armata:

1. Ius ad bellum: diritto alla guerra, cioè la legalità di ricorrere alla forza armata per fare la guerra. 5

2. Ius in bello: diritto nella guerra; secondo Cicerone, quando si è nello ius in bello, le leggi non ci sono più.

Sono

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramoussa18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Fornari Matteo Nicola.
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