STORIA DEL DIRITTO MODERNO E
CONTEMPORANEO – Cecilia Pedrazza Gorlero
28/09/2020
Programma suddiviso in due parti
Illuminismo giuridico
Codificazione del diritto
01/10/2020
In questo corso ci occuperemo soprattutto di due secoli: il 700 e l’800. Il 700 si
caratterizza soprattutto per i temi penalistici. Mentre nell’800 ci si è occupati
soprattutto dell’aspetto civile, collegato all’epoca delle codificazioni.
L’aspetto penale matura dopo il civile infatti è sempre la parte del diritto legato
all’esercizio del potere. Il penale ha la funzione di governare e giudicare.
In questi secoli il soggetto di diritto è individuale e non più collettivo come era
nell’età medievale (si parlava di persona nell’ambito di una comunità). Un tempo
infatti si era inseriti in un certo contesto per avere una sorta di riconoscimento.
Il contesto collettivo non viene comunque meno.
Raccordo fra l’età medievale e l’età moderna
Cosa cambia nel rapporto fra diritto, legge e giustizia tra l’età medievale e l’età
moderna? la storia è da sempre utile al diritto, soprattutto in vista di una proiezione
futura. Giustizia come legge o legge come giustizia?
Dal testo di P. GROSSI traiamo
innanzitutto che DIRITTO E LEGGE NON SONO LA STESSA COSA. Questo è
importante per comprendere la modernità.
La legge è parte del diritto ma il diritto non si esaurisce nella legge. Il legislatore viene
dopo rispetto alla comunità. In questo senso il diritto è formato da consuetudini e non
c’è differenza tra colui che produce e colui che riceve il diritto: è sempre la
COMUNITA’. Quindi è impossibile che vi sia uno scollamento tra la regola che ordina e
ciò che viene ordinato. Scollamento che si ha quando il diritto è prodotto da uno ma
necessita di mettersi alla prova nel senso che necessita di valutare se è espressione o
meno di un interesse diffuso e sentito.
L’età medievale ci restituisce la centralità di operatori del diritto perché in quell’epoca
prima veniva la comunità e poi il legislatore.
Centralità che nell’età moderna cercherà di anestetizzare. Soprattutto la figura
dell’interprete che rischia di porsi come figura antagonista del legislatore perché
l’interprete è un soggetto che tende a proteggere se stesso e la propria volontà e ad
accreditare se stesso all’interno della comunità e a non condividere la funzione di
produzione del diritto.
Nel 500 si registra quindi un senso di stacco fra l’esperienza medievale (dove il
diritto era frutto della comunità) e l’età moderna dove il diritto si accompagna alla
figura del sovrano. le leggi
La legge quindi si stacca dalla comunità – Michel de Montaigne affermava che
si mantengono in credito non perché sono giuste, ma perché sono leggi. È il
fondamento mistico della loro autorità; non hanno altro fondamento, ed è bastante.
Spesso sono fatte da sciocchi. E chi obbedisce loro perché sono giuste non da loro
l’obbedienza dovuta
Questa è una immagine dell’autolegittimazione della legge che diventa l’espressione
della visione del singolo.
Vi è un altro passaggio che riprende questa ideologia di legge: Jean Bodin affermava
c’è molta differenza tra il diritto e la legge, il primo registra fedelmente l’equità; la
che
legge, invece, è soltanto comando di un sovrano che esercita il suo potere.
Questa è la definizione della lex che abbiamo studiato in età medievale e che rimane
all’interno dell’età giuridica ma si accompagna all’immagine della lex legata alla figura
del principe. Quindi il diritto è sempre più ciò che sfugge all’espressione diretta della
volontà del legislatore. Secondo Grossi tutto questo può portare ad uno scollamento
tra diritto formale e diritto legale. In età medievale il diritto era un diritto che viveva
nella comunità, il diritto era comunque elaborato dai tecnici e dai giuristi ma erano
comunque finalizzati a dare senso e ordine alla realtà.
Rispetto a questi elementi, vi sono anche piccole notazioni che faremo nella prossima
lezione.
05/10/2020
Le opere di Muratori di dedicano alla giurisprudenza nella sua globalità.
I testi di Rossi sono dedicati al rapporto fra il diritto moderno e tardo moderno e il
diritto romano: il ripudio di Rossi ci da l’idea di come il 700 si rapporta al diritto
romano giustinianeo. Il diritto romano è una presenza costante, letta sempre più
criticamente.
Il secondo saggio di Rossi è dedicato ad Hotman che scrive un saggio nel 1567
intitolato “Anti Triboniano” (contesta l’uso del diritto romano nella formazione del
giurista e dei tribunali).
DEI DIFETTI DELLA GIURISPRUDENZA – TRATTATO DI LUDOVICO
MURATORI (1742)
Ludovico Muratori era un bibliotecario del Duca di Modena.
Quest’opera non è dedicata al diritto penale o civile ma è dedicata al diritto in senso
ampio. Si tratta di un’opera del 1742 (precedente al Dei delitti e delle pene), collocata
nel pieno 700, periodo di produzione prolifica di documenti programmatici di riforma
degli assetti della giurisprudenza, della aggiudicatura cioè dei tribunali; è un’opera
esemplare sotto questo profilo in quanto mette a nudo quali sono i problemi e i difetti
destinati poi a ripresentarsi nel processo storico – giuridico.
In particolare è dedicata ai difetti della giurisprudenza, con particolare attenzione
ai difetti che possono essere modificati e a quelli che invece non possono in nessun
modo essere rimossi.
Nel Settecento i punti di riferimento divengono il giurista, il legislatore, il giudice con
funzioni ben marcate. l'arbitrium
Si afferma in particolare l'idea che del giudice (elemento caratterizzante
del diritto nei secoli a.
precedenti) sia il più possibile delimitato: quella fonte di equità (l' non era altro che il
mezzo con cui il
giudice specificava la legge nel caso concreto) retrocede nei confronti della legge.
Nelle riflessioni che farà Beccaria la mitezza, la misericordia, la grazia del sovrano è
già nella legge, di conseguenza lasciando al giudice interpretare in quale modo e in
quale misura quella legge debba essere applicata, si entra inevitabilmente in una
contraddizione di sistema perché si aggiunge una misura di equità non necessaria.
La struttura già di per sé dovrebbe assorbire tutte le criticità della realizzazione, cioè
la norma dovrebbe già
contenere la misura di equità necessaria per essere applicata nel caso
concreto affinché l'equità, la mitezza,
la moderazione ne resti soddisfatta, e che la prontezza, la speditezza del processo
concordino e si alleino
per ottenere questo risultato che, se una volta era ottenuto col contatto con il fatto
mediato dall'interprete,
adesso diventa qualcosa che sta già nella mente del legislatore. Ovviamente questo è
solo un modello, non
può essere conforme alla realtà, occorre un interprete, collante tra ciò che è astratto
e ciò che è concreto.
Il Settecento è caratterizzato da un sistema rigido tra legislatore e giudice. Vie di
mediazione al momento
dell'applicazione di queste idee di riforma alla realtà. Lo stesso Beccaria sconta delle
idee che non possono Leopoldina "Dei
trovare accoglienza piena nella sua epoca: La (chiara interprete del
delitti e delle pene" cioè
traduzione dei principi ivi contenuti in norme proprie di una codificazione) non riesce
ad assorbire ad es. dell'a. iudicis.
l'idea dell'eliminazione Più conservatori delle accademie, i tribunali, cioè
i luoghi dove il
diritto si fa concretamente, sono ancora legati alle consuetudini processuali, dei
tribunali e alla tradizione
delle fonti di carattere criminalistico del diritto comune e dei grandi criminalisti del
Cinquecento.
La logica è quella di ancorare la decisione alla tradizione, vi è quindi la necessità di
scardinare tale mentalità. Per fare questo è necessario ripensare il fenomeno giuridico
fin dal suo inizio, fin dall'analisi dettagliata delle sue patologie, prendere il corpo del
diritto e del processo per individuare quali siano i punti deboli e quanto essi siano
rinegoziabili all'interno di un nuovo assetto di rapporti giuridicamente rilevanti. Questo
fa L. A. Muratori.
Muratori effettua una bipartizione:
CAPITOLO III: DIFETTI INTRINSECI della giurisprudenza che non possono
essere eliminati)
CAPITOLO IV: DIFETTI ESTERNI della giurisprudenza che conoscono delle
possibili correzioni però devono ciclicamente essere sempre corretti e monitorati
DIFETTI INTRINSECI Dobbiamo prima di tutto sottolineare che l’idea di Muratori è
quella di provocare:
Da che il mondo saltò fuori dalle mani onnipotenti di Dio, e nacque il Tuo e il Mio, fino
a dì nostri, sempre, ci son state liti fra gli uomini: una condizione intrinsca
dell’umanità è il litigio per la roba. Fin che il mondo avrà fine ci saran genti che
litigheranno per la roba Il mio e il tuo porta allo scontro fra due soggetti, infatti la
giuri si lega a una condizione di litigiosità nella mente di questi giuristi.
E dove ci son liti necessità c’è e ci sarà di giudici e giureconsulti i quali esaminando le
ragioni delle parti e consultando le leggi decidano sulle contese altrui. Giacchè a
nessuno conviene di fare da giudice in cause proprie. Quando si parla di magagne
della giurisprudenza, ciò non vuol dire che si abbia a distruggere e bandire questa
necessaria scienza, ne che si voglia abbattere o sminuire l’ordine e il coro dei suoi
professori. Vuol dire che sarebbe bene depurarla e liberarla da molti suoi difetti,
rendendola più bella e utile al pubblico. Per quanto si può anche la scienza legale ha
dei difetti intrinseci, non meno della morale e della medicina siamo nel campo del
difetto non rimediabile. Questi difetti ci saranno secondo Muratori per sempre.
DIFETTI: dovrebbero queste essere chiare
DIFETTO DI OSCURITA’ DELLE LEGGI
con termini ben esprimenti la mente del legislatore, ma ne pur tutte quelle, che
abbiamo nel corpo del Gius di Giustiniano o negli statuti di varie città, portano
in se questo pregio. Però si rendono soggette a varie interpretazioni ;
chiarezza significa linguaggio in primo luogo, cioè la lingua della giurisprudenza
deve essere chiara. Entra in campo anche il linguaggio tecnico usato ovvero il
latino e la percezione nel 700 che il latino debba essere superato dalla lingua
volgare. Anche due secoli prima Hotman fa lo stesso tipo di ragionamento nel
suo Anti Triboniano.
Quel che è più strano, quanto più di parole talvolta si adopera in distendere una
legge, a fine appunto di bene spiegare l'intenzione di chi la forma tanto più
scura, e capace di diversi sensi essa può divenire il giurista che si occupa di
gestire la cd roba vive allegramente in queste imprecisione perché di ogni
imprecisione o ambiguità fa leva per affermare la propria ragione.
Se il difetto è che le leggi non sono chiare e che sono scritte in un linguaggio
inaccessibile si capisce che pur essendo il difetto costantemente ripetuto,
qualcosa si può fare per renderlo meno gravoso.
Quindi il primo difetto è sostanzialmente l’oscurità della legge derivante
soprattutto dall’oscurità del linguaggio estraneo al comune parlare e soprattutto
dal modo tramite il quale si confezionano le leggi che è un modo non
rispondente a sintesi e a univocità di significata che quindi si presta ad una
molteplicità di interpretazioni (avantaggiando chi le leggi le interpreta).
In che termini il linguaggio della giurisprudenza viene fatto corrispondere al
vero, ovvero alla corretta rappresentazione dei fatti e della decisione di un
giudice? Sono tutte problematiche affrontate dai grandi giuristi del 500 e 600.
Il secondo difetto
LE LEGGI NON POSSONO DISCIPLINARE TUTTI I CASI
nasce dall’esser tali le leggi che non provvedono a tutti i casi, i quali possono
essere moltissimi e infiniti: NON ESISTE UNA LEGGE PER OGNI CASO. In
queste ipotesi viene costantemente applicata l’analogia, in caso di somiglianza
tra un caso regolato e un caso non regolato. Infatti è impossibile disciplinare
tutti i casi umani. I giuristi creano diverse verità sulla base della lettura parziale
della verità.
Certo è che con tutto il suo corpo di leggi Giustiniano non ha provveduto a tutti
gli unnumerabili casi, che possono succedere.
E quantunque una legge fosse chiarissima e precisa intorno a qualche azione,
pure bene spesso non possono i legislatori prevedere e aver davanti agli occhi il
concorso di varie circostanze, per le quali può venire un altro aspetto, sia in
bene, sia in male, alla medesima cosa o comandata o vietata. Però ecco un
seminario d’altre dispute e liti, pretendendo gli uni, che quella tale azione
tuttochè vestita di quelle circostanze, sia compresa sotto la determinazione di
questa o di quell’altra legge, e negandolo altri, con vicendevol combattimento
di ragioni anche qui per essere impossibile una fotografia che poi si traduca
in un comando legislativo di una singola fattispecie concreta, nelle discrepanze
si annida il processo interpretativo e si alimenta la litigiosità dei pratici.
Il terzo interno difetto consiste nello scoprire e interpretare la volontà e
intenzione degli uomini, con ricavarla dai fatti, o pur dalle parole degli stessi
mortali Il problema della ALTALENANTE E DIFFERENTE ESPRESSIONE
DELLE VOLONTÀ DELLE PARTI.
Mestier sommamente difficile che apre il campo a una sterminata follia di litigi
che tengono impegnati più avvocati e giudici. comprendere la parte è una
delle cose più complesse perché la parte costruisce il fatto a modo suo, ma allo
stesso tempo i professionisti (soprattutto gli avvocati) giocano la loro fortuna
professionale su questi fraintendimenti e mancanza di chiarezza.
Inoltre Muratori afferma che il problema non attiene solo alla capacità di
leggere, interpretare e esprimere la volontà delle parti (che non sono chiari
nelle loro pretese) ma anche una sorta di convivenza negativa dei professionisti
che sbagliano a registrare quelle stesse volontà già malamente espresse.
Il quarto difetto viene dalle teste, cioè dagli
INTENDIMENTO DEI GIUDICI
intendimenti dei giudici aspetto che troveremo più volte nel corso del 700.
Non si può dire, a quante debolezze, a quanti capricci, a quanta varietà siano
sottoposti gli uomini. Chi in una, chi in un’altra maniera la stessa cosa intende.
Noi miriamo tutto di sentenziato nella medesima causa pro e contro da diversi
tribunali, parendo debili agli uni quelle ragioni che appaiono forti agli altri.
Tutto dipende dalla prudenza, dall’opinione, che varia secondo la varietà dei
cervelli.
Ciò che poi sempre più fa conoscere la debolezza degli umani giudizi, che non
ha interesse nelle cause, appena ha lette le allegazioni e i consigli di qualche
valente avvocato, che solto inclina la mente a dare lui vittoria si dice che il
giudice tende a soddisfare all’ultimo che parla.
Si sottolinea un giudizio oscillante del giudice, sulla base delle prime
impressioni. È il problema del PREGIUDIZIO sposato dal giudice che lo porta a
dare ragione all’uno o all’altro per un suo semplice e puro presentimento.
Ne in ciò è diversa la ragione civile dalla Teologia dei costumi che tratta dell’innocenza
e della malizia delle azioni umane: da l’una parte stanno le ragioni dell’umana libertà
per operare e dall’altra quelle di qualche legge o divina o naturale, o come si suol dire
positiva: talmente che innumerevoli sono i casi, né quali l’intelletto umani si trova
dubbioso, a qual parte abbia da inchinare o per non trasgredire la legge, o per non
intaccare la libertà, che Dio, o i superiori ci hanno per tante azioni lasciato. E quindi
nascono così diversi pareri intorno all’essere o innocenti o peccaminose tante azioni o
parole degli uomini incertezza provocata da queste magagne, come le definisce il
Muratori.
Questa è la condizione nella quale versa l’umanità che abita la giurisprudenza: tante
teste significa tanti interessi.
08/10/2020
DIFETTI ESTERNI DELLA GIURISPRUDENZA – Ludovico Muratori
L’esordio del capitolo IV: concerne i difetti di leggi e giudicatura che consistono nel
proliferare nelle somma estremamente abbondante di opinioni e
interpretazioni dei giuristi, nella
autorità dei giuristi;
L’interpretazione è la misura di equilibri tra il previsto, ciò che astrattamente è
interpretato come comune interesse e ciò che concretamente quella istanza/comune
interesse può dare. Questo dipende dal giudice,
dal dottore, dall’avvocato, non dipende dal legislatore: nell’età dove ci interessano
queste considerazioni c’è un collante costantemente acceso tra ciò che sta nella
norma e ciò che sta nei fatti, dato dal giurista di professione, sia che sia pratico
(avvocato), giudice o Magister, colui che studia. Un aspetto non rinunciabile.
Quando si è cercato di rinunciare ai diaframmi si è trovati in una situazione di non
comunicabilità. Questo
vale sia per l’interpretazione, sia per altre condizioni che possono essere più
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