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SOVRANITA’ POPOLARE

DEMOCRAZIA DIRETTA

L’idea che vi è alla base è quella, come molti altri pensatori, di un CONTRATTO SOCIALE

firmato tra gli individui, i quali da questo momento in poi sono degni CITTADINI; si

vengono ad alienare, per volontà generale, gli interessi dei singoli a favore di quello della

collettività. Questi però rinunciano adesso alla libertà che possedevano in origine; grazie

a questo tramite, l’uomo passa da uno stato di Natura, caratterizzato dalla piena libertà

ed autonomia, ad uno STATO CIVILE: questo non è visto come lo vedevano gli Illuministi,

ovvero come un momento in cui l’uomo attraverso la ragione poteva migliorare le proprie

condizioni di vita. Rousseau la interpreta invece in senso negativo: è una società piena di

contraddizioni, nel quale l’uomo rinuncia alla libertà e alla piena autonomia in nome del

bene comune. Paradossalmente secondo Rousseau, lo stato civile ha condotto la società

in una forma di degenerazione.

I due elementi che più di tutto segnano secondo Rousseau la negatività della società

civile sono:

PROPRIETA’ PRIVATA

INDUSTRIALIZZAZIONE

La proprietà privata nella società civile favorisce l’ineguaglianza tra gli individui, crea la

divisione tra ricchi e poveri: crea il bisogno di beni artificiali che nello Stato di Natura

l’uomo non ha. COSA FARE? Inutile ritornare alla società primitiva, gli individui devono

cercare un governo che regolamenti la vita in comune. Come si può regolamentare la vita

in comune? Attraverso la legge ovviamente, la quale ha la peculiarità di riuscire a tenere

unita la società: deve essere quindi una legge astratta e generale, che vale per tutti e

non si riferisce a pochi individui. Secondo Rousseau poi vi è oltre la legge, almeno un

altro elemento che contribuisce a tenere unita la società: la religione. Più

specificatamente, la religione serve a mantenere la società stessa, anche attraverso

l’idea che vi sia un Dio che punisca i cattivi e premi i buoni. La comunità nella sua

interezza ha il compito di esprimersi liberamente: si designa una VOLONTÀ GENERALE,

intesa come unica volontà superiore che scaturisce da un'unica volontà trascendente. La

volontà generale quindi si esprime soprattutto attraverso la legiferazione, che non deve

essere eseguita da un individuo a scapito di un altro ma dalla collettività in generale:

ovvero si assiste ad una forma di DEMOCRAZIA DIRETTA, nella quale la sovranità spetta al

popolo nella sua totalità. KANT

Kant è un filosofo tedesco che nasce a Konigsberg. Vive a cavallo tra ‘700 e '800. Le sue

peculiarità di pensiero sono:

SEPARAZIONE TRA DIRITTO E MORALE

GARANZIE PER GLI INDIVIDUI: Kant ritiene che la legge debba essere in grado di concedere e di

garantire una serie di libertà all’individuo; ovvero Kant inizia nel ‘700 a cogliere quelli che

risultano essere una serie di principi-base che porteranno ad esempio al costituzionalismo. Non

dimentichiamo che alla base del costituzionalismo vi sono: la volontà di vedersi riconosciuti da

un punto di vista politico una serie di libertà.

RIFORME IN ITALIA

VITTORIO AMEDEO II (REGNO DI SARDEGNA) Inizio '700

E’ un sovrano assolutista, cerca di accentrare il potere introducendo il PLACET e l’EXEQUATOR,

oltreché poi concludere un CONCORDATO con la Chiesa. Da un punto di vista legislativo, la sua

opera più importante sono le REGIE COSTITUZIONI, che contengono un riordino della legislazione

precedente per cui vengono considerate semplicemente consolidazioni. Dura fino all’epoca

napoleonica e addirittura viene di nuovo resa valida dopo. Da un punto di vista fiscale, adotta la

politica di PEREQUAZIONE, ovvero di divisioni eque delle imposte sui contribuenti in modo da

eguagliare il getto fiscale tra le varie comunità.

Relativamente alla giustizia, cerca di controllare i Senati ma non sempre vi riesce.

Sulla religione è inizialmente intollerante, poi accetta soltanto alcuni culti (comunità valdese);

da un punto di vista culturale, pone l’Università sotto lo Stato. Infine, le sue opere maggiori

sono nel campo dell’amministrazione del territorio: viene ricostituito il Consiglio di Stato, i cui

membri sono scelti dal potere regio. Vengono posti a capo delle province dei funzionari regi,

detti INTENDENTI, con il compito di controllo su feudi e comunità locali. La figura del Segretario

di Stato muta: al posto suo adesso vi sono due Segretariati, uno degli Interni e uno degli Esterni.

Le quattro grandi aziende che si occupavano dei provvedimenti in certi settori,vengono

riorganizzate: sono le finanze, la guerra, la casa reale e l’artiglieria. MARIA TERESA D’AUSTRIA E

GIUSEPPE II (LOMBARDIA)

1740-1780 (Maria Teresa), 1780-1790 (Giuseppe II)

Gli aggettivi migliori per descrivere questi due sovrani sono: assolutisti e giurisdizionalisti. Non

è un caso che la politica di Giuseppe II sia definita come GIUSEPPINISMO; porta ad esempio

all’abolizione degli ordini religiosi dei Gesuiti, che si occupavano dell’istruzione media ed

elementare soprattutto. All’improvviso, lo Stato inizia a preoccuparsi dell’istruzione e così

questo settore ha un’impennata. Iniziando anche ad occuparsi di più ambiti lo stato di

conseguenza aumenterà anche le spese.

RIFORMA FISCALE: sotto Maria Teresa si assiste all’introduzione del CATASTO. Attraverso questo

strumento, Maria Teresa realizza una mappatura di tutti i terreni in modo da capire a chi

appartengano; viene calcolata così in base alla produttività media di un terreno, quanto alle

casse dello Stato deve confluire da ogni determinato soggetto feudale. Solo lo Stato assoluto ha

la possibilità e il potere di introdurre tributi: i signori feudali che in precedenza riscuotevano le

tasse per “conto dello Stato”, adesso vengono delegittimati. Questo sistema inoltre ha il

risultato di incrementare la produttività dei terreni: si cerca di intascare il più possibile

attraverso un incremento della produttività. E’ introdotto quindi un sistema fiscale che elimina

ogni privilegio cetuale o soggettivo, tutti i territori vengono tassati.

CONSOLIDAZIONI GIUSEPPINIANE: Giuseppe II realizza una serie di consolidazioni, ovvero di

raccolte di legislazioni precedenti, in campo processuale penale e penale tra il 1787 e il 1788.

Non aboliscono però le altre fonti del diritto.

PIETRO LEOPOLDO (TOSCANA – LOMBARDIA). 1775-1790 (Toscana) 1790-seg. (Lombardia)

Le decisioni di Leopoldo in campo economico lo rendono un “LIBERISTA”. Infatti:

Abolisce i dazi sul grano

Elimina qualsiasi corporazione delle arti e i tribunali delle corporazioni

Favorisce apertamente i piccoli proprietari terrieri a scapito dei grandi signori feudali

LEOPOLDINA: La sua opera in campo penale più famosa è la Leopoldina del 1788. E’ una raccolta

legislativa, quindi non ancora un codice, che mantiene però la pena di morte soltanto per i reati

più gravi quali attentati contro il principe e lo Stato. E’ quindi una consolidazione per certi versi.

CARLO III DI BORBONE (SICILIA E NAPOLI) 1734-1759

Il regno delle due Sicilie è in mano ai Borbone di Spagna. Uno dei suoi collaboratori è Bernardo

Tanucci, il quale porta avanti una politica fortemente giurisdizionalista (anti-baroniale e anti-

curiale): significativo è l’episodio della Mula Bianca.

La Mula bianca era un omaggio feudale che fin dall’età dei Normanni veniva a goderne il

pontefice, ritenuto proprietario diretto della Sicilia inizialmente; con il passare del tempo si

passa a considerare come oggetto feudale anche Napoli e Puglia. Si cercherà quindi di eliminare

le immunità o omaggi feudali.

Tanucci si rifiuta di riconoscere l’omaggio feudale, poiché secondo lui questi territori non sono

di proprietà del Papa. Scoppiano diatribe, alla morte di Tanucci l’omaggio feudale ritorna ad

essere offerto annualmente con Ferdinando IV.

Altro episodio che denota l’astio e la politica giurisdizionalista: l’abolizione dell’ordine religioso

dei gesuiti. Tra l’altro, questa politica giurisdizionalista viene ripresa in molte altre zone: anche

nel ducato di Modena si fa politica contro la Mano morta.

Anche qui vi è una politica contro i Nobili: si cerca di ridurre le immunità feudali , si vuole

imporre ai baroni le imposizione regie.

Dei difetti della giurisprudenza: opera del Muratori, col la quale si cerca un riordino organico

e strutturale della giustizia, ma non una riforma totale del diritto.

CONSOLIDAZIONI IN ITALIA IN QUESTO PERIODO

Il codice doveva essere esaustivo ed auto integrabile, cioè dentro il codice dovevano essere

contenute tutte le norme di quella disciplina (Es. Codice Commerciale, codice Penale, ecc...) e

fare in modo che si integri da solo, per esempio per analogia, che sia iuris (che rispetti i

principi del diritto) o Legis (trovare una norma simile da applicare al caso concreto).

Con l'avvento dei codici si avrà la Statualizzazione del diritto, cioè è diritto ciò che stabilisce lo

Stato. Il primo vero codice e' considerato quello Napoleonico, poiché in esso via e' presente una

norma specifica la quale stabilisce che la legislazione precedente viene abolita.

Uno dei primi tentativi di codificazione civile vi è in Prussia. Anche in Austria vi saranno i primi

progetti di codici, i quali verranno poi abbandonati, salvo la produzione del codice civile del

1811, intitolato ABEGHEBE.

CONSOLIDAZIONI Valido per

CODICE PENALE (1787)

GIUSEPPE II LOMBARDIA (AUSTRIA)

CODICE PROCESSUALE PENALE

(1788)

LEOPOLDO LEOPOLDINA (1788) ,PENALE TOSCANA

CONSOLIDAZIONI IN EUROPA IN QUESTO PERIODO

CODICE CIVILE

ALR (1794)- Raccoglie il diritto privato

Prussia* consuetudinario

Austria (1797) Raccoglie il diritto ma è ristretto ad

una parte della regione, ovvero solo

alla Galizia.

*ALR non viene considerato codice in quanto non unifica il diritto in tutto il territorio.

CODICE PENALE

Austria (1787) Viene affermato il principio di legalità

nel penale e l’unicità del soggetto

giuridico.

CODICE PROCESSUALE

Austria Nel 1781 sulla procedura civile, nel

(1781-1788) 1788 sulla procedura penale. Si

conferma la discrezionalità del giudice.

SCUOLE GIURIDICHE

Tra il 600 e il 700, nascono diverse scuole di pensiero sulla scia del giusnaturalismo; se già era

sentita forte l’esigenza di abbandonare il sistema del diritto comune, alcune di scuole di

pensiero svilupparono ragionamenti diversi circa la possibilità in cui questo poteva avven

Dettagli
A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gio.marcotulli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Casana Paola.