Estratto del documento

Storia del diritto italiano ed europeo

Si occupa della nascita delle istituzioni, del loro significato e dei vari strumenti. Non si tratta della storia degli avvenimenti, ma è la storia del diritto per dare gli strumenti di lavoro al giurista.

Glicon Roma: caduta dell’impero romano

Gli avvenimenti narrati partono dal Medioevo (collegamento d’Occidente fino ad arrivare al 1476 d.C.) gennaio 1948 (entrata in vigore della nostra carta costituzionale).

Terminologia

Diritto: è un insieme di regole con finalità di assicurare una pacifica convivenza tra consociati, quindi di ristabilire la pace.

Legge: può avere diversi significati.

  • Secondo il significato tecnico si tratta di una regola applicata in campo non giuridico.
  • Ci si può riferire a un testo normativo, ovvero che detta disposizioni e che quanto ai suoi modi di disposizione si forma in base a regole specifiche di diverse epoche. Questo è un testo che nasce seguendo un determinato iter: nel mondo antico si parlava di leges, una particolare categoria di regole. Nel corso del Medioevo il termine è utilizzato per raccolte di disposizioni ed è inteso in modo diverso da come lo si intendeva in epoca romana.
  • A volte si riferisce a raccolte di consuetudini messe per iscritto. Una di queste raccolte può, ad esempio, essere la legge salica, ovvero una raccolta di disposizioni nata nel mondo franco. Può anche avere un valore generale fino a coincidere con il termine “diritto”.

Consuetudine: per origine e per forma è una fonte del diritto diversa o addirittura quasi opposta alla legge. La legge è un testo scritto che ha come fonte di produzione, quindi come origine, un’autorità pubblica, ovvero un titolare del potere legislativo (ha il compito di emanare le leggi). Le consuetudini:

  • Nascono dalla ripetizione nella pratica di una determinata condotta;
  • Sono importanti nel campo del diritto privato;
  • Spesso vengono messe per iscritto;
  • Possono essere soggette a variazioni perché non essendo scritte non hanno una forma fissa;
  • Sono difficili da provare. Ad esempio se si ha una lite o una controversia è difficile fondare le ragioni su una consuetudine, poiché questa è più difficile da accertare rispetto a un diritto scritto, quindi gli interessati devono provarla.

Il diritto consuetudinale dura in Germania fino al ‘400 e in Francia fino al ‘500.

Fonti del diritto

Fonti di produzione: sono le origini delle regole.

Fonti di cognizione del diritto: sono i testi o gli strumenti per conoscere determinate regole.

Perché si parte dal 476 d.C.?

Questa data è legata ad un avvenimento decisivo per la storia delle istituzioni in Occidente (crisi). L’ultimo imperatore d’Occidente, Romolo Augustolo, viene deposto da un capo militare, Odoacre, “re” degli Eruli, una popolazione germanica. Successivamente Odoacre trasmette le insegne imperiali a Costantinopoli e non nomina eredi. Da questo momento fino al IX secolo non ci sarà più un imperatore d’Occidente, in seguito sarà Carlo Magno.

Tale avvenimento evidenzia due aspetti:

  1. L’impero romano è ora diviso in due parti: Oriente, con capitale Costantinopoli, e Occidente, con capitale prima Roma e poi, per motivi di difesa militare, Ravenna (in seguito anche Milano). Questa divisione è stata annunciata dalla fine del III secolo, in seguito ad alcune riforme amministrative volute da Diocleziano, ed è diventata definitiva verso la fine del IV secolo.
  2. L’imperatore è un comandante militare che è anche il “re” della popolazione germanica degli Eruli. Questo attesta la presenza nei confini dell’impero di popolazioni non romane. È una conseguenza della crisi, soprattutto demografica, che l’impero attraversava; la crisi ha però una ricaduta sulle possibilità di difesa, quindi l’impero si trova costretto a stipulare accordi con le popolazioni stanziate sui confini. Tramite questi accordi l’impero concede l’ingresso alle popolazioni federate (alleate), che entrano quindi in seguito a un accordo militare, in cambio di difesa.

Odoacre quindi depone l’imperatore mantenendo una certa indipendenza dall’impero. Inoltre trasmette le insegne imperiali a Costantinopoli; tale operazione non è contro l’impero, ma porta a una riunificazione di questo poiché c’è di nuovo un solo imperatore. Odoacre si limita a governare i territori in cui si è stanziato (Italia) come rappresentante dell’imperatore.

Nello stesso periodo, per le stesse ragioni, altre popolazioni germaniche si erano stanziate in Occidente: i Visigoti, nella Francia meridionale, i Franchi, nel centro-nord, e i Burgundi, nella Borgogna.

Queste popolazioni hanno alcune caratteristiche in comune:

  • Non cancellano del tutto l’ordinamento amministrativo romano, ma lo adattano alle esigenze della società del tempo che si sta impoverendo.
  • Conservano anche le fonti del diritto romano con una propria legislazione e lasciano fare uso del diritto romano ad altri; si tratta di un diritto romano volgarizzato, ovvero semplificato.

Questo episodio, ovvero l’avvento di nuove popolazioni, non modifica l’ordinamento amministrativo esistente: il cambiamento avviene dal 568/569 d.C. quando l’Italia viene invasa dai Longobardi, una popolazione germanica che porta le proprie tradizioni giuridiche e lascia una traccia importante nel diritto applicato nel territorio italiano.

Struttura amministrativa nel 476 d.C.

Le istituzioni sono ancora quelle introdotte alla fine del III secolo a causa della riforma voluta da Diocleziano, ultimo persecutore dei cristiani, e proseguita da Costantino. Tale riforma cerca di risollevare l’impero da una situazione di crisi e modifica le circoscrizioni amministrative. L’obiettivo è il controllo dal centro (ovvero l’imperatore e gli uffici della corte imperiale) alla periferia (ovvero le diverse circoscrizioni da quelle più vicine all’imperatore a quelle più periferiche) attraverso una serie di uffici, quindi la riforma punta alla costruzione di una struttura fortemente gerarchica.

Nasce quindi una divisione secondo cui esistono 4 prefetture, 2 per l’Oriente, ovvero l’Illirico (penisola balcanica) e Costantinopoli, e 2 per l’Occidente, ovvero le Gallie (area franco-spagnola) e l’Italia. Ciascuna di queste prefetture ha a capo un prefetto; nel caso dell’Italia ce ne sono 3: uno per il nord, uno per il centro-sud e uno per Roma.

Il prefetto:

  • Per l’impero romano è un funzionario di tipo amministrativo e giudiziario.
  • Dal 1800 indica un giudice. Da Napoleone in poi è un funzionario dell’amministrazione di tipo civile. Rappresenta quindi il potere esecutivo, ovvero il governo.

Le prefetture sono organi amministrativi con un ruolo anche dal punto di vista giudiziario. Sono divise in diocesi, con a capo i vicari, a loro volta divise in province, entrambe aventi un funzionario amministrativo preposto (il rector o praeses della provincia), a loro volta divise in municipi, comunità cittadine con i loro ordini di governo municipale, aventi alcune famiglie più importanti. L’imperatore, in questo caso Diocleziano, è affiancato da chi ha il controllo del potere amministrativo, giudiziario e militare.

Diocleziano introduce anche un’altra novità riguardante il meccanismo della successione al potere imperiale: la tetrarchia (governo di quattro). Vi sono infatti 2 augusti (imperatori), uno per l’Oriente e uno per l’Occidente, e 2 cesari (potenziali successori). Questi ultimi affiancano l’imperatore in carica e sono pronti a succedergli in caso di necessità; essi sono scelti dai propri augusti. Quindi c’è un abbinamento tra cooptazione e principio dinastico.

Questo meccanismo non garantisce la stabilità, ma favorisce la separazione dell’impero, la quale ha conseguenze nel campo del diritto ma anche della legislazione perché spesso le disposizioni vengono emanate in Oriente e Occidente ed estese per tutto l’impero, ma ci sono anche casi in cui tali disposizioni sono emanate solo per una parte dell’impero.

Fonti del diritto

Tutti i poteri sono nelle mani dell’imperatore.

In epoca classica il diritto romano aveva una forte componente giurisprudenziale (Senato consulti, poiché le disposizioni vengono emanate dal Senato) e una di tipo consuetudinario (mores = costumi). Erano importanti i pareri dei giuristi, ovvero esperti del diritto. Da Augusto si accresce nel campo del diritto il ruolo del legislatore, cioè dell’imperatore, quindi questo diritto prevalentemente giurisprudenziale cambia con l’impero e acquista sempre più importanza la legislazione imperiale.

Con l’età imperiale si distingue tra legislazione e giurisprudenza. Entrambe producono regole, sono fonti del diritto: si parla di leges (leggi) e iura (diritti).

Leges e iura

  • Leges: La figura di riferimento è l’imperatore. Sono espressione della potestà legislativa dell’imperatore, comprendono testi legislativi che provengono dall’imperatore; comprendevano: costituzioni (o editti), ovvero leggi di portata generale, emanate dall’imperatore (solo lui poteva emanare le leggi) e rescritti, ovvero risposte che l’imperatore dà ai funzionari imperiali che sottopongono all’imperatore dei casi, perlopiù giudiziari, di difficile soluzione. Tali risposte potevano poi essere applicate in soluzione a fattispecie (casi) analoghe. Le soluzioni date erano sul punto di diritto, quindi un funzionario locale doveva verificare se c’erano condizioni adeguate per applicare le soluzioni.
  • Iura: Le figure di riferimento sono i giuristi. Sono responsa (pareri) e ius respondendi (diritto di fornire pareri). Si tratta di opinioni tanto importanti da essere equiparate alle leggi. In età imperiale c’è una sovrabbondanza di pareri tale che viene emanata la legge delle citazioni, con la quale si stabilisce che solo alcuni giuristi possono avere ius respondendi. In caso di dissenso prevaleva l’opinione di maggioranza o si seguiva l’opinione del giurista più importante.

Poco dopo l’età di Diocleziano cominciano i tentativi di riordinamento delle fonti del diritto: vengono fatte prima le raccolte private, poi tra V e VI secolo vi sono tentativi di riforma della legislazione. Nell’età di Diocleziano invece prevalgono le leggi rispetto alla giurisprudenza.

Le riforme di Diocleziano vengono continuate da Costantino, che si trasferisce in Oriente e fonda Costantinopoli (decide di spostare la sede imperiale da Roma a Bisanzio, che riedifica e rinomina Costantinopoli), capitale fino al 1453. Costantino introduce un provvedimento che dovrebbe essere di pacificazione e stabilità, ma poi porta alcune novità nel campo del diritto soprattutto in Occidente. Tale provvedimento è l’editto di Milano, promulgato nel 313 d.C. (in realtà fu emanato da Augusto e in seguito ripreso da Costantino). Con questo editto la religione cristiana diventa un culto lecito; si tratta di un editto di tolleranza, infatti segna la fine delle persecuzioni. La religione cristiana quindi non è più perseguitata, ma beneficia della protezione imperiale e di alcuni provvedimenti che introducono dei privilegi.

In seguito, nel 380 d.C., viene promulgato da Teodosio I, in Oriente, l’editto di Tessalonica, con cui viene riconosciuta la religione cristiana come unica religione dell’impero. Da qui nasce poi la Chiesa come istituzione, mentre prima vi erano solamente comunità di credenti che si riunivano ma non vi era una struttura. La Chiesa comincia in seguito, per costruire il proprio diritto, ad influenzare la legislazione imperiale favorendo l’inserimento di istituzioni coerenti con l’insegnamento cristiano. L’imperatore si trova a dover prendere provvedimenti per modificare alcune istituzioni che erano anche tradizionali nel diritto romano.

Nelle comunità cristiane c’era la tendenza di non portare davanti ai tribunali imperiali le controversie dei loro pari. I tribunali imperiali consolidano quindi una tendenza, la clientela: per contrastare i soggetti più potenti si chiedeva aiuto a un patronus, poiché c’era bisogno della tutela del più forte.

L’episcopalis audientia è il tribunale vescovile che giudica non applicando la regola del diritto, ma il principio di equità; è una sorta di arbitrato che ricompone la lite. Tali pronunce adottate dal tribunale vescovile vengono approvate, mettendo così in evidenza la sua importanza.

Riforme del V secolo

Nel V secolo compaiono alcune novità. Nel 438 d.C. Teodosio II, insieme a Valentiniano III, dall’Oriente intraprende una riforma legislativa che viene estesa fino all’Occidente: riunire in un’unica raccolta leges e iura. Questo progetto però fallisce, ma verrà portato a termine solo in seguito da Giustiniano e dai suoi giuristi. Per il momento ci si accontenta di una raccolta limitata alla legislazione, essendo più semplice riunire leges che iura. Tale raccolta è il codex Theodosianus, composto da 16 libri, ciascuno diviso in titoli, ed ogni titolo è distinto da una rubrica che ne indica l'argomento.

Il codice in caso di epoche più risalenti non è come lo si intende oggi: è una raccolta di legislazioni non necessariamente completa; si inserisce in un quadro di pluralismo delle fonti, ovvero può prevedere che per le parti non disciplinate si possa fare ricorso ad altre fonti del diritto. Oggi invece per codice si intende una raccolta legislativa frutto di un’opera di innovazione; i codici moderni hanno tra gli obiettivi la completezza nel settore che regolano. Per quanto riguarda il codice moderno, infatti, tutto il diritto è nel codice; il codice antico invece riunisce solo alcune parti del diritto che possono aver bisogno di essere completate.

Il codice teodosiano

  • Contiene le legislazioni imperiali che contengono fonti diverse:
    • Norme di amministrazione imperiale
    • Norme di diritto privato
    • Norme di diritto penale (diritto sostanziale, quindi elenco di reati e pene)
    • Norme di procedura civile o penale (procedura = regole che devono essere applicate nei giudizi)
  • È il codice che viene diffuso in buona parte dell’Occidente, in particolare finisce per essere recepito/ripreso dalla legislazione che alcuni dei regni romano-germanici producono nel corso della prima metà del VI secolo.

Questi regni hanno elementi comuni per la cultura giuridica. Le loro regole sono di tipo consuetudinario, non essendo messe per iscritto; in seguito si userà la scrittura per metterle per iscritto e si accoglieranno le regole del diritto romano.

I Visigoti

I Visigoti possiedono 2 raccolte (redatte dal re Alarico II agli inizi del VI secolo):

  • La legge romana dei Visigoti (lex romana Visigothorum o lex Alarico): è costituita da passi tratti integralmente dal codice teodosiano e da raccolte di giurisprudenza romana in forma di antologie; contribuirà a mantenere viva la memoria del diritto romano in Francia meridionale.
  • La legge dei Visigoti (lex Visigothorum): comprende disposizioni scritte in latino nella lingua dei vinti; riflette consuetudini germaniche messe per iscritto con gli strumenti del diritto romano.

In quest’epoca si verifica il fenomeno della personalità della legge: ogni parte seguiva la propria tradizione giuridica.

I Burgundi

Anche i Burgundi possiedono 2 raccolte:

  • La legge romana dei Burgundi (lex romana Burgundiorum).
  • La legge dei Burgundi (lex Burgundiorum).

Si tratta quindi di una “doppia legislazione” o “due livelli di legislazione”. Queste lex contribuiscono a mantenere nella Francia sud-occidentale e sud-orientale la tradizione del diritto romano e del codice teodosiano.

I Franchi

I Franchi invece possiedono una sola legge, la legge salica (pactus legis salice), emanata dal re Clodoveo. Il termine legge ha il significato generale di diritto, infatti è la legge tradizionale dei Franchi. È un testo in latino, che in buona parte riguarda di norme penali, basato sulla composizione con pene di reati in denaro; contiene anche alcune norme di diritto privato.

Tutte le popolazioni che entrano nell’impero si convertono al Cristianesimo e hanno a che fare con la tradizione ariana ad eccezione dei Franchi perché Clodoveo sposa la principessa Clotilde, germanica ma cattolica (quindi segue la tradizione di Roma). Clodoveo riceve il battesimo quindi poi Roma sarà legata al regno franco.

Gli Ostrogoti

Per quanto riguarda la situazione in Italia Odoacre e gli Eruli vengono messi da parte dagli Ostrogoti, una popolazione germanica, perché il re di questi voleva un controllo migliore dei territori. Questi costituiranno un regno autonomo ma manterranno la tradizione di Roma. Ad Odoacre, in Italia, succede Teodorico, il quale promulga l’editto di Teodorico. Non si sa però se questo editto si riferisca all’Italia o alla Francia meridionale.

In Italia bisogna trovare una soluzione per la convivenza di diverse etnie. In caso di discordia ci si basava sui principi di equità.

I Goti affidano l’amministrazione della giustizia a una comandante militare, il comes Gothorum, il quale quindi applica le consuetudini di questa popolazione. I romani affidano l’amministrazione della giustizia a un giudice civile appartenente alla tradizione romana.

I Bizantini

Nel 552/553 d.C. l’Italia viene conquistata dai Bizantini, mentre nel 568 d.C. viene conquistata in larga parte dai Longobardi e della conquista bizantina rimane ben poco. Nel 554 d.C. viene emanata da Giustiniano la prammatica sanzione (pragmatica sanctio), ovvero un provvedimento con cui si disponeva la pubblicazione ufficiale in Italia dei testi frutto della riforma legislativa.

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 89
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 1 Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 89.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del Diritto italiano ed europeo - Appunti Pag. 41
1 su 89
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kim0203 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano ed europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mongiano Elisa.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community