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Alcuni segnali sono: 22
- Recupero dei testi del diritto romano nel corso della lotta per le investiture sia da parte della
Chiesa che da parte dell’impero. Da parte della Chiesa per specificare le prerogative che
competevano rispetto al potere pubblico, da parte dell’impero per definire compiutamente i
contenuti dell’autorità imperiale.
Nell’insieme di opere nate durante la riforma gregoriana troviamo citati dei passi tratti dai
testi giustinianei (primi 24 libri del Digesto).
- Pratica forense. Nel 1076 in un borgo vicino a Siena, chiamato Màrturi, si svolge un
placito, ovvero un giudizio, e di questo placito abbiamo il testo. Il termine placito indica il
processo in sé e il documento redatto in conclusione del processo stesso; questo documento
è una sintesi di tutte le fasi processuali. Il giudice non è un tecnico, ma un inviato del
rappresentante dell’autorità imperiale della zona (vicario imperiale) che è in quel momento
una donna: Matilde di Canossa. Questo giudice riceve dal rappresentante di un monastero
della zona la richiesta di intervenire perché un usurpato si è impossessato senza titolo di beni
del monastero. Quindi il monastero è l’attore nel giudizio. Il convenuto è il privato; il
convenuto a fronte dell’accusa si difende eccependo la prescrizione. A questo argomento
risponde l’avvocato del monastero citando precisamente e a proposito un passo del Digesto.
- Testi elaborati a Pavia. A Pavia si continuava la tradizione amministrando la giustizia e
applicando fonti longobarde, franche e il diritto feudale. In quell’ambito di formazione
metà dell’XI secolo,
pratica cominciano a circolare due raccolte: una, più antica, prima
chiamata Liber Papiensis (= libro di Pavia), legislazione longobarda, da Rotari fino alla
caduta del regno, + legislazione franca, capitolare italico. Nella prima versione questa
comincia a circolare un’altra versione
raccolta è cronologica. Nella seconda metà del secolo
della raccolta, detta lombarda, che presenta una differenza poiché non è più una raccolta
cronologica ma è una raccolta per materie. Si tenta quindi di classificare secondo categorie
fonti in base all’argomento trattato. Tra il libro di Pavia e la
giuridiche, classificare queste
lombarda c’è Expositio ad librum Papiensem (= esposizione/commento dei testi contenuti
nel libro di Pavia), commento in forma di dialogo, discussione tra personaggi diversi
(moderni e antichi).
Glossa: metodo esegetico per spiegare testi, ovvero opera di adattamento attraverso la spiegazione
delle singole parole. Queste spiegazioni vengono annotate sui manoscritti contenenti le diverse parti
della legislazione giustinianea. Queste annotazioni possono essere di tipo diverso quanto alla loro
estensione: possono essere delle spiegazioni brevissime, semplicemente un sinonimo, (glossa
grammaticale), e man mano l’interpretazione, pur partendo da una parola del testo, si allarga a un
intero passo (glossa interpretativa).
Fino al XII secolo si parla di una Scuola di glossatori (fondata da Irnerio), probabilmente nata a
e poi diffusasi in varie parti d’Europa (nel sud della Francia, poi nel nord della Francia e
Bologna
con difficoltà anche in area germanica). Attraverso questo nuovo metodo di insegnamento si
pongono le basi della cultura giuridica europea, in quanto cominciano a formarsi figure
professionali che, pur operando in luoghi diversi, applicano e studiano il diritto con lo stesso
metodo. Dal XII secolo si parla di una cultura giuridica europea comune.
quindi si mette tra una riga e l’altra, quella
La glossa grammaticale è una glossa interlineare,
interpretativa, essendo più lunga, è una glossa marginale, ovvero viene messa nei bordi liberi del
manoscritto. Questo porterà conseguenze sul piano grafico perché per comodità i manoscritti
bolognesi dei testi giustinianei saranno fatti in modo da presentare i testi originali su due colonne
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che nel tempo avranno una dimensione sempre più ridotta per lasciare un margine ampio intorno in
cui collocare le interpretazioni. Le glosse possono essere scritte direttamente dal maestro di diritto,
quindi sono glosse redatte, oppure da chi ascoltava la spiegazione, quindi sono glosse riportate,
qualcuno che non era l’autore.
ovvero trascritte da
Ricostruzione dei testi, interpretazione attraverso lo studio, interpretazione attraverso
l’insegnamento.
1. Ricostruzione dei testi: è recupero più o meno integrale dei testi giustinianei secondo un ordine
diverso rispetto a quello di Giustiniano. Questo ordine diverso accompagnerà i testi giustinianei da
quel momento, XII sec, fino alla codificazione, XIX sec. Si tratta di una ricostruzione che parte dal
Digesto; questo è significativo x 2 aspetti: i giuristi si impegnano a recuperare il testo che era stato
per primo e più a lungo dimenticato e a recuperare quel testo che contiene più degli altri la scienza
giuridica perché il Digesto contiene la giurisprudenza. È quindi un recupero della tradizione
giurisprudenziale del diritto romano di età classica passato attraverso il Digesto nella riforma di
Giustiniano. Sta a indicare la caratteristica principale del diritto prevalentemente giurisprudenziale
per necessità perché, dovendo formarsi su testi legislativi vecchi almeno sei secoli e in assenza di
un legislatore, solo l’interprete può garantire l’adattamento. È un’operazione materiale: ricostruire
vuol dire ricopiare in uno stesso volume. Questo richiede per motivi pratici di distribuire il Digesto
in 3 volumi. Tendenzialmente non si potevano rilegare più di 300 fogli di pergamena. Si è quindi
innescata una tradizione secondo cui le 3 parti corrispondono ai momenti di riscoperta del Digesto:
- Il primo volume comprende i primi 24 libri, quindi si parla di Digesto antico (digestum
vetus);
- In seguito secondo la leggenda avrebbero riscoperto i libri che vanno dal 39 al 50, ovvero il
terzo volume (Digesto nuovo);
- Poi avrebbero riscoperto i libri dal 24 al 38, ovvero il secondo volume (Digesto inforziato,
digestum infortiatum).
Poi c’è anche un
- quarto volume che contiene i primi 9 libri del Codice;
- Gli ultimi 3 libri del Codice (10-12) contengono diritto pubblico e sono quelli dimenticati
per primi. Questi finiscono per essere conosciuti nel Medioevo con la denominazione ‘I tre
e per formare un blocco a parte. Questi 3 libri quindi si ritrovano in un
libri’ quinto volume
(Volumen) che contiene appunto i 3 libri del Codice (10-12), le Istituzioni e le Novelle
riprese nella raccolta dell’Autentico.
I giuristi medievali fanno 2 operazioni: la prima è quella di riorganizzare le Novelle ripartendole in
9 sezioni dette collazioni; la seconda è collegare le Novelle con la corrispondente costituzione del
Codice che la nuova disposizione ha novellato (modificato). Il collegamento è chiamato authentica
ed è una breve sintesi della disposizione della novella.
Più tardivamente, nel XIII secolo, i giuristi aggiungono a queste 9 collazioni una decima collazione,
ovvero quei Libri feudorum, quella raccolta di diritto feudale che si era venuta a formare nel tempo.
I giuristi giustificano teoricamente dicendo che siccome in questa raccolta sono presenti costituzioni
di imperatori si tratta pur sempre di diritto imperiale, come era quello di Giustiniano, e quindi c’è
una continuità. La motivazione pratica è che dopo un primo periodo in cui a Bologna non si parla di
diritto feudale (e quando ci si trova davanti a problemi dei feudi si ragiona col diritto romano) ma si
cerca di costringere il diritto feudale dentro le caselle del diritto romano, si comincia a studiare il
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diritto feudale. A Bologna cominciano a circolare e poi si diffondono. Nelle edizioni a stampa
cinquecentesche che rispecchiano questo ordinamento ai Libri feudorum vengono aggiunti i testi
della lombarda. interpretazione attraverso lo studio e l’insegnamento.
2. Aggiornamento, Ad Irnerio vengono
attribuite novità che in realtà sono frutto di generazioni varie. In tutte le ricostruzioni più o meno
leggendarie si dice che sia stato prima maestro di arti liberali, per poi passare allo studio e quindi
poi all’insegnamento dei testi giustinianei, i libri legali (Libri Legales). Questo cambiamento
influisce sul modo di formare poi il giurista.
alla fine dell’XI
- A Bologna, secolo e agli inizi del XII, si formano scuole di diritto che sono alle
origini del nostro insegnamento universitario. Le scuole di diritto sono scuole private. Il maestro per
il diritto è detto dominus (magister è docente di teologia). Il rapporto tra allievo e docente era un
rapporto di diritto privato. Lo schema delle relazioni tra docente e studenti era modellato sulle
organizzazioni professionali del tempo, le corporazioni: il docente era simile nel ruolo e nelle
funzioni al maestro di bottega che insegnava l’arte agli apprendisti. Queste scuole passano
rapidamente sotto il controllo del comune cittadino; un po’ sono gli abitanti, un po’ sono gli
studenti ad avanzare delle richieste, quindi il comune si fa carico di una parte delle spese delle
scuole. Stipendia i professori, garantisce che vi siano i servizi per gli studenti a partire dal servizio
di alloggio (non a spese del comune ma per la disponibilità), amministra la giustizia degli studenti.
Questo ha conseguenze: le organizzazioni studentesche (università) e il comune fanno pressione
perché vi siano programmi uniformi di insegnamento e perché ogni docente garantisca di trattare
nell’arco del suo corso almeno alcuni punti dei testi giustinianei. Progressivamente nascono anche
dei veri e propri regolamenti universitari: obblighi dei docenti, obblighi degli studenti. Il rettore era
il rappresentante degli studenti ed era a sua volta uno studente scelto dalla componente studentesca.
Questo è il modello bolognese, ovvero parte dagli studenti: alla base della struttura universitaria ci
sono le universitates, ovvero le organizzazioni studentesche.
C’è un modello inverso, quello di
- Parigi, che ha la sua base nella corporazione dei docenti. Per
quanto riguarda l’insegnamento questo si irradia da Bologna prima ad altri centri vicini, poi valica
le alpi perché ci sono vari maestri che dopo aver insegnato a Bologna o nei centri vicini vanno nel
sud della Francia, quindi ci sono scuole del diritto formate da questi e che poi vengono continuate
da esperti del diritto.
- Ci sarà insegnamento del diritto romano anche in Inghilterra.
Le glosse cominciano a collegarsi tra di loro. Ci sono 2 collegamenti: la stratificazione di glosse,
quando su uno stesso passo vengono a essere fatte nel tempo una serie di glosse, quindi quando c