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Svantaggi: il bilancio non è un indicatore di economicità; con il fine Alpha i redditi e i dividendi sono

molto variabili nel tempo, ciò incide notevolmente sul valore economico del capitale dell’impresa;

inoltre non consente una politica dei dividendi stabili nel tempo.

Il Bilancio secondo il fine B: il bilancio è un indicatore della economicità aziendale, vale a dire della

capacità della gestione di produrre almeno nel medio-lungo periodo un volume di ricavi tale da

coprire i costi e assicurare la congrua remunerazione del fattore produttivo in posizione residuale

(il capitale); e il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio devono poter evidenziare il

reddito medio prospettico e la redditività media prospettica.

Postulati del bilancio del fine Beta: 1) Principio economico: i periodi amministrativi non sono tra

loro tutti uguali, ma sono diversamente connotati da fenomeni politici, economici e sociali; 2)

Principio della unitarietà della gestione: la gestione è unitaria nel tempo e nello spazio e non sono

tra loro collegati e il complesso dei costi si contrappone al complesso dei ricavi (in un’ottica

pluriennale); 3) principio della valutazione sistematica: in un dato periodo di tempo i singoli progetti

operativi e la complessiva gestione devono essere analizzati a sistema (in un’ottica complessiva),

un singolo progetto operativo deve essere valutato non in ciascun singolo esercizio, ma nell’intero

arco temporale nel quale manifesterà i suoi effetti; 4) principio della programmazione pluriennale:

la gestione e il processo di redazione del bilancio sono inseriti nell’ambito della programmazione

pluriennale; 5) principio della perequazione dei redditi: poiché il bilancio deve essere un indicatore

di reddito e redditività media occorre perequare i redditi, occorre intervenire sulla dinamica dei

costi e dei ricavi ed effettuare delle politiche di bilancio. Le politiche di bilancio sono operate

tenendo conto del fine e in modo trasparente. La perequazione dei redditi è operata in modo

trasparente e non soggettivo.

Criteri di valutazione: la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi avviene attraverso

due fasi: Fase A: le attività e passività sono valutate singolarmente; Fase B: le valutazioni di cui

alla fase A sono riconsiderate a sistema, al fine di: assicurare la congrua remunerazione del

capitale e di verificare che i risultati dello S.P e del C.E siano indicatori della economicità

aziendale. Fase A: Le attività a realizzo diretto (merci,

titoli, prodotti, ecc.) sono valutate al valore di presunto realizzo netto adeguato (VPRNA= valore

del presunto realizzo del bene, ossia il prezzo di mercato meno i costi speciali da sostenere fino

alla vendita es. dazi doganali; meno la quota dei costi d’esercizio es. fitto del magazzino; meno la

congrua remunerazione del capitale investito. Le

attività a realizzo indiretto (impianti, immobili, …) sono valutate sulla base della capacità di

ammortamento dell’impresa. La capacità di ammortamento è = alla capacità di reddito meno la

congrua remunerazione sul capitale (ossia Capitale netto X n. Anni X tasso).

Mentre la capacità di Reddito è = Ricavi meno costi variabili meno costi fissi d’esercizio (poiché

bisogna coprire gli ammortamenti e assicurare la congrua remunerazione sul capitale).

La remunerazione congrua è una remunerazione in linea con il rendimento degli investimenti

alternativi migliore del mercato, tenuto conto del rischio e del lavoro imprenditoriale. L’impresa non

sempre ha capacità di ammortamento, infatti se non ce l’ha occorre procedere con il risanamento

dell’impresa. Le passività sono valutate sulla base del valore di presunta estinzione.

Fase B: nella valutazione a sistema occorre innanzitutto verificare che l’impresa consegua un

reddito congruo: vale a dire che il ROE= reddito netto su capitale netto sia almeno pari o superiore

al tasso di congrua remunerazione iC; se tale condizione non si verifica occorre procedere a

ripristinarla mediante il risanamento dell’impresa. Con il risanamento si riduce il valore delle

immobilizzazioni e il bene del P.N fino a un valore che consente di ripristinare le condizioni di

redditività congrua. Per trovare i nuovi valori delle Immobilizzazioni (I) e C.N tali da assicurare al

ROE medio di essere in linea con il tasso di congrua remunerazione, si deve pertanto impostare e

risolvere il seguente sistema di equazioni: Capacità di reddito=

I+C.Remunerazione e I=CN+(I-CN prima del risanamento); in questo sistema I e CN sono le

incognite poiché sono i nuovi valori post risanamento. Successivamente al risanamento lo S.P e il

C.E sono indicatori del reddito medio e della redditività media; pertanto si potrà procedere con la

perequazione dei redditi.

Teoria del Bilancio d’esercizio: i fini aventi rilevanza storica. Alcuni dei fini del bilancio elaborati

dalla dottrina conservano attualmente una rilevanza storica.

Teoria di Shmalenbach (1931): il bilancio è un indicatore di economicità sociale; il saldo del conto

economico deve indicare la differenza tra il valore economico dei beni prodotti ed il valore

economico-sociale dei beni impiegati per produrre i beni venduti. Tali valori riferiti al momento della

vendita, potevano essere stimati tramite una funzione di utilità sociale. Il valore economico-sociale

dei beni consumati, prodotti e venduti può essere approssimato con il prezzo di mercato.

Teoria di Schmidt (1929): il bilancio è un indicatore della capacità d’impresa di produrre

economicamente. Il saldo del conto economico esprime la differenza tra i ricavi delle vendite e i

valori attuali di riacquisto o di riproduzione dei fattori impiegati nella produzione, stimati all’epoca

della vendita. L’impresa ha un reddito positivo se il volume dei ricavi è maggiore del valore

corrente dei costi sostenuti. Ulteriore teoria: il bilancio è un indicatore del

reddito consumabile, vale a dire del reddito che può essere distribuito ai soci senza ledere

l’integrità del capitale e senza creare imbarazzi finanziari.

Nel 1976 nasce la CEE (comunità economica europea); la CEE emana direttive, ossia norme che

devono essere recepite dagli stati membri attraverso leggi interne. In Italia è stata reperita nel 1991

la direttiva sulle società quotate e non. Ogni paese ha i suoi principi contabili e quindi non sono

equiparabili. Nel 2002 n*1606 il regolamento UE “tutte le società quotate con

sede UE, redigono i bilanci sulla base di un unico corpus di principi contabili”. Le società quotate

usano i principi dello IASB (internation accounting standards board) mentre quelle non quotate si

rifanno ai principi del codice civile. La direttiva dell’UE n*34 del 2013 vuole armonizzare anche i

bilanci delle società non quotate; in Italia è stata reperita il 18 agosto del 2015 ed entrerà in vigore

il 1/1/2016. Questa direttiva abroga le direttive IV e VII riferitesi al bilancio d’esercizio e al bilancio

consolidato del 1991. Ora non si chiama più ISAB ma IFRS, ossia internation financial reporting

standards.

Articolo 2423 C.C “redazione del bilancio”: comma 1: “gli amministratori devono redigere il bilancio

d’esercizio costituito dallo S.P e il C.E e dalla nota integrativa. Lo S.P è un documento di

derivazione contabile, il quale sintetizza: attività, passività e patrimonio netto. È regolamentato

dagli articoli 2423 ter (struttura dello S.P e del C.E), 2424 (contenuto dello S.P) e 2424 bis (dettagli

sulle voci dello S.P). Il C.E è un documento di derivazione contabile, il quale

sintetizza: i costi d’esercizio, i ricavi d’esercizio e il risultato economico d’esercizio. È

regolamentato dagli articoli 2423 ter, 2425 (struttura del C.E), 2425 bis (dettagli su ricavi, proventi

e oneri). La nota integrativa è un documento descrittivo che indica: i criteri di valutazione applicati;

consistenza, movimentazioni e composizioni dello S.P e del C.E; informazioni sul valore equo “Fair

Value” degli strumenti derivati; altre informazioni es: numero e tipologie di azioni, elenco società

collegate, controllate, sedi estere ecc. Altri articoli collegati sono: art 2428 riferito alla relazione

sulla gestione: relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della

società; art 2429 sulle relazioni sindacali e sulle relazioni dell’organo indicato: infatti se la società

è quotata, l’organo incaricato del conteggio contabile è la società di revisione; se la società non è

quotata gli organi contabili possono essere: società di revisione; singolo revisore; collegio

sindacale (almeno due revisori). Comma 2: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e

deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

società e del risultato economico dell’esercizio” (la direttiva n*34/2013 abroga le direttive IV e VII

CEE mantenendo questi due concetti. Le parole “chiarezza, e veritiero e corretto” costituiscono

una clausola generale, ossia una regola alla quale devono ispirarsi tutte le altre norme in tema di

bilancio. Significato di chiarezza: tale termine era già presente nella normativa 127/91; è un

requisito di tipo formale riguardante: la forma dei conti annuali (a sezioni contrapposte o in forma a

scalare) e la struttura dei conti annuali (ossia la denominazione, numerazione e aggregazione

delle voci). Il bilancio è chiaro se rispetta le norme sancite dal legislatore in tema di

forma e struttura dei conti annuali; vale a dire che: lo Stato patrimoniale deve avere la forma

indicata nell’art 2424 C.C vale a dire a sezioni contrapposte (attivo/passivo) nonché deve rispettare

il dettato degli art 2423 ter, 2424 bis; il conto economico deve rispettare la forma prevista dall’art

2425 C.C vale a dire in forma a scalare; la nota integrativa deve rispettare il dettato degli articoli

2427 e 2427 bis, nonché deve rispettare le altre norme che indirettamente ne regolano il contenuto

(art 2423 e 2426 postulati del bilancio e criteri di valutazione). Il significato di Rappresentazione

veritiera e corretta: deriva dall’espressione “true and fair view” che era contenuta nella IV direttiva

CEE; è un requisito di tipo sostanziale, poiché riguarda il contenuto dell’informativa di bilancio; i

conti annuali offrono una R.V.C se rispondono al fine del bilancio. Bisogna dire che il legislatore

non esplicita il fine assegnato al bilancio e che non esiste un reddito e un capitale di

funzionamento in assoluto vero, poiché sono quantità astratte. Il legislatore in ogni caso detta: i

principi generali (postulat

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Publisher
A.A. 2015-2016
11 pagine
1 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher biagio9598 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Arduini Simona.