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TUF).

• Servizi accessori (Art. 1, comma 6, TUF)

◦ Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi

◦ Locazione di cassette di sicurezza

◦ Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare operazioni

su strumenti finanziari

◦ Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e

questioni connesse

◦ Ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria

◦ Ecc.

• Servizi di investimento (Art. 1, comma 5, TUF)

Si intendono per servizi di investimento, quando aventi ad oggetto strumenti finanziari:

◦ Negoziazione per conto proprio

◦ Esecuzione di ordini per conto di clienti

◦ Sottoscrizione e/o collocamento, con eventuale assunzione a fermo o di garanzia nei

confronti dell'emittente

◦ Gestione di portafogli

◦ Ricezione e trasmissione di ordini

◦ Consulenza in materia di investimenti

◦ Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

[Spetta al MEF individuare eventuali nuove categorie di servizi di investimento].

• SICAV e SICAF

Si tratta in entrambi i casi di OICR costituiti in forma di spa ed aventi per oggetto esclusivo

l'investimento collettivo del patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione delle azioni.

Le SICAV sono OICR aperti, dunque ogni investitore che entra produce un amento di CS,

mentre ogni investitore che esce ne determina una riduzione.

Le SICAF sono OICR chiusi, e non consentono dunque uscita anticipata dal fondo.

“Di default” sia SICAV che SICAF affidano la gestione del patrimonio costituito con la

sottoscrizione delle azioni agli stessi amministratori che gestiscono la società, ma non è

esclusa la possibilità di delega ad un gestore esterno.

Il rapporto tra società ed investitore è di partecipazione sociale: ogni azione attribuisce un

diritto di voto, e dà diritto a partecipare alla vita della società.

[Le azioni possono essere sia nominative che al portatore, come per le quote dei fondi a base

contrattuale].

• Sistema delle fonti

◦ Trattati dell'Unione Europea e Costituzioni

◦ Principi e normative comunitarie (Direttive e Regolamenti)

◦ Fonti pubbliche

[Tecnica di produzione mista: la legge stabilisce i principi che fanno da cornice ad una

regola, delegando poi la CONSOB, piuttosto che BI a disciplinare con propri

regolamenti (di rango secondario) le norme di dettaglio]

◦ Strumenti interpretativi ad integrazione delle fonti pubbliche

◦ Fonti private (Codici di Autodisciplina)

◦ Pareri, orientamenti, comunicazioni (es. di CONSOB o Banca d'Italia)

• Società di gestione dei mercati in Italia

◦ Borsa Italiana

▪ Mercati regolamentati

• Mercato di Borsa Italiana, diviso in comparti:

◦ MTA, diviso in categorie / segmenti:

▪ Blue chip

[Large caps con capitalizzazione di Borsa superiore al miliardo]

▪ STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti)

▪ [Imprese virtuose con capitalizzazione di Borsa tra 40 milioni e 1 mld]

▪ Standard

◦ SEDEX, mercato dei derivati cartolarizzati

◦ ETF +, mercato degli indici, destinato agli OICR aperti

◦ MOT (Mercato delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato)

◦ MIV (Mercato telematico degli Investments Veichles), dedicato a fondi

chiusi, fondi immobiliari, ecc.

• Mercato IDEM (Italian Derivatives Market)

▪ Mercato alternativo: AIM Italia (vedi “Mercati alternativi”)

◦ MTS spa

[Gestisce un omonimo mercato, che risulta essere il mercato all'ingrosso dei Titoli di

Stato, sia italiani che esteri (è dunque il mercato degli strumenti a reddito fisso)]

◦ TLX spa

[Gestisce un omonimo mercato destinato alla negoziazione di strumenti finanziari che

nascono per esigenze di investimento di investitori tipicamente non professionali

(struttura molto elitaria: ci investono solo soggetti che hanno particolari esigenze di

diversificazione)].

• Società di gestione dei mercati regolamentati

◦ Sono vere e proprie imprese (Art. 61 del TUF), ed hanno oggetto esclusivo

[Possono però svolgere attività accessorie, connesse, o strumentali, quali ad esempio la

predisposizione, gestione e manutenzione dei sistemi e delle reti informatiche che

consentono l'operatività delle piattaforme di negoziazione, o l'elaborazione,

distribuzione e commercializzazione dei dati concernenti gli strumenti finanziari

negoziati sui mercati]

◦ Devono essere autorizzate da CONSOB, che valuterà le seguenti condizioni (Art. 63):

▪ Sussistenza di una serie di requisiti, previsti dal secondo comma dell'Art. 61

• Risorse finanziarie (CS minimo di 5 milioni di €).

• Onorabilità e professionalità di coloro che dirigono e amministrano la società di

gestione, e dei soci più rilevanti della società di gestione

• Trasparenza del mercato, che favorisca il corretto ed ordinato svolgimento delle

negoziazioni, presupposto fondamentale della tutela degli investitori

▪ Presentazione da parte della società di gestione di un programma che illustri le

attività e le strutture organizzative al servizio delle stesse

◦ Ottenendo l'autorizzazione vengono iscritte da CONSOB in un Albo tenuto dalla stessa,

cui è annesso un elenco dei mercati gestiti da ciascuna società autorizzata. Tale elenco è

pubblico a livello comunitario.

In un'apposita sezione di tali elenchi sono iscritti i mercati esteri riconosciuti in Italia:

▪ I mercati comunitari sono riconosciuti sulla base del principio di mutuo

riconoscimento

▪ I mercati non comunitari sono riconosciuti

• se ci sono protocolli d'intesa (obblighi di collaborazione, cooperazione e scambio

d'informazioni) tra l'autorità di controllo del Paese in cui il mercato è registrato e

l'autorità di controllo del Paese UE in cui si vuole accedere

• se la disciplina applicabile al mercato è sostanzialmente equivalente a quella

applicabile nel Paese in cui si vuole accedere.

[La CONSOB non ha potere discrezionale riguardo tale riconoscimento]

◦ Devono predisporre, per ciascun mercato che originano, un regolamento che lo disciplini

(Art. 62). Tale regolamento:

▪ Dev'essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea (o del CdS)

▪ Deve rispettare i principi-guida indicati da CONSOB:

• Negoziazioni ed accesso sul mercato devono avvenire nel rispetto del principio

di parità di trattamento

• Devono essere presenti sistemi di compensazione

• Dev'essere garantita la trasparenza delle operazioni e nel processo di formazione

dei prezzi

▪ E' una fonte privatistica, un atto di autonomia privata, infatti è vigilato dalla

CONSOB, ma non preventivamente validato, o autorizzato, ecc.

▪ Prevede che, in caso di conflitti tra la società di gestione ed i soggetti ammessi al

mercato in merito al funzionamento del mercato stesso, la questione venga vagliata

da un consiglio di “saggi” identificati dalla società di gestione, prima di ricorrere

all'autorità giudiziaria (ordinaria, non amministrativa) o all'arbitrato.

◦ Una volta operanti, sono soggette alla vigilanza (sia informativa che ispettiva) di

CONSOB, che potrà anche intervenire direttamente laddove verifichi che la società di

gestione stia agendo contrariamente alle norme del Regolamento Mercati (es. potrà

vietare diverse operazioni, ed in particolare le decisioni di autorizzazione o esclusione

alla quotazione di un titolo). Si distinguono al riguardo:

▪ Vigilanza sulla società di gestione, e quindi sulle iniziative che quella società di

gestione prende

▪ Vigilanza sui mercati gestiti dalla società di gestione

[Es. Verifica della correttezza dei comportamenti di operatori ed emittenti ammessi]

• Vigilanza

Le finalità della vigilanza coincidono con gli obiettivi della MIFID.

Si distinguono:

◦ Vigilanza regolamentare

A Banca d'Italia sentita la CONSOB spetta la disciplina che regola gli obblighi di banche

ed imprese di investimento in merito ad adeguatezza patrimoniale, contenimento del

rischio, sistema dei controlli interni, deposito e sub-deposito di strumenti finanziari e

denaro, ecc.

A CONSOB sentita la Banca d'Italia spetta la disciplina che regola la trasparenza,

l'informativa ai cliente, le regole di correttezza dei comportamenti, le promozioni e le

attività di marketing, ecc.

◦ Vigilanza informativa

CONSOB e Banca d'Italia ricevono periodicamente (in modo ricorrente o episodico) dati

e notizie da parte dei soggetti vigilati. Modalità e tempi delle comunicazioni sono

disciplinati da appositi regolamenti.

◦ Vigilanza ispettiva

CONSOB e Banca d'Italia possono eseguire ispezioni e chiedere esibizione di atti,

potendo superare anche i vincoli di riservatezza che l'intermediario volesse

eventualmente opporre.

Le norme al riguardo sono in parte nel TUF ed in parte in appositi regolamenti.

Norme significative

Direttive

• Direttiva 1985/611/CE – UCITS (Undertakings for Collective Investment in Trasferable

Securities)

[Si preoccupava di stabilire la disciplina relativa alle attività di gestione].

• Direttiva 1993/22/CE – Euro-SIM

Introduzione del principio del mutuo riconoscimento per gli intermediari ed i mercati.

Cambia la disciplina dei mercati, che passano dall'essere considerati servizi, all'essere

considerati imprese (modello anglosassone).

• Direttiva 2004/39/CE – MIFID

• Direttiva 2011/61/UE – AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive)

[Si preoccupa di disciplinare il gestore, concentrandosi sulle caratteristiche ed i requisiti ad

esso richiesti]

Decreti legislativi e leggi italiane

• L.400/1988

Trasparenza e conoscibilità dei contenuti dei regolamenti ministeriali.

• D.Lgs. 252/2005

Riordino della materia della previdenza complementare (→ maggior importanza della

COVIP).

• L. 262/2005 (Legge sul risparmio)

Introduzione dell'obbligo per tutte le autorità di vigilanza di rispettare particolare regole di

trasparenza nell'adozione di atti regolamentari.

Previsione dell'obbligo di motivazione: le autorità di vigilanza devono spiegare con una

relazione le conseguenze degli atti regolamentari che intendono porre in essere, tenendo

conto degli effetti sul sistema regolamentare nel suo complesso, sulle imprese, e sugli

interessi degli investitori.

Il potere regolamentare deve comunque essere ispirato al principio di proporzionalità: la

regolamentazione dev'essere adeguata al raggiungimento del suo fine, e dunque raggiungere

l'obiettivo prefissato, ma producendo il minor sacrificio possibile degli interessi dei

destinatari. Tale principio è applic

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A.A. 2016-2017
27 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Regoli Duccio.