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La gestione dei conflitti di interesse

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, gli intermediari autorizzati:

  1. Adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
  2. Mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.
  3. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari adottano misure supplementari adeguate.

dei clienti sia evitato, informando chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;

d. svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.

Es: il cliente vuole comprare un pacchetto di obbligazioni, l'intermediario cosa fa? In primo luogo, controlla e verifica il cliente, in secondo luogo cerca un mercato e una controparte che abbia l'obbligazione che gli serve che abbiano delle condizioni migliori rispetto ai competitors e che rispettino al meglio le richieste del cliente. Può però anche, nel caso l'intermediario avesse quegli strumenti nei suoi

pacchetti,venderli direttamente, avvisando l'investitore che agirà in nome proprio e vendendoloin contropartita diretta, senza intermediare. A questo punto non avrà l'introitoderivante dalle commissioni di intermediazione in quanto lo vendo direttamente. È importante che avvisi il cliente se no è conflitto di interessi.

REGOLA DEL KNOW YOUR CUSTOMER:

Si pone in diretto collegamento con le regole dell'articolo 21, in attuazione dell'obbligodi acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi sianosempre adeguatamente informati. per rendere al meglio i servizi scelti.

Le raccolte di informazioni possono essere test di ADEGUATEZZA o test diAPPROPRIATEZZA che servono ad attuare gli obblighi di acquisizione di informazionidei propri clienti.

Nell'ambito dei doveri di un intermediario è fondamentale fare bene i due test.Il test di APPROPRIATEZZA cerca di capire solo dal cliente qual è il

Il test di ADEGUATEZZA, dove mi chiedono quanto capisco di quello strumento finanziario, quanto è la mia capacità finanziaria e la mia capacità di sopportare le perdite, qual è il mio livello/prospettiva di guadagno e che orizzonte temporale sono disposto ad accettare, quanto è la tolleranza al rischio. Le principali cause tra investitori e intermediari spesso ruotano attorno al conflitto di interessi e alle conseguenze dei due test. I test possono essere fatti a scelta dall'intermediario o vi sono delle regole stabilite dall'ordinamento? È sempre e solo l'ordinamento che dice quando fare il test e quale fare e il test di appropriatezza è quello che viene maggiormente richiesto dall'ordinamento. Quello di adeguatezza scatta solo per due servizi specifici che sono la GESTIONE DI PORTAFOGLI e la CONSULENZA. IL GIUDIZIO DI ADEGUATEZZA.

ART. 40 DEL REG. INTERMEDIARI (Principi generali)

Art. 40

1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico strumento: azioni, obbligazioni... specifico servizio: consulenza o gestione di portafogli qual è il

b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite; tipo di patrimonio di cui dispone, la liquidità, e la capacità di sostenere la perdita. quanto si pensa

c) agli obiettivi di investimento, inclusa la

tolleranza al rischio. → di poter guadagnare, comportamento dell'investitore più aperto al rischio o più cauto. In assenza di informazioni il servizio di consulenza o di gestione di portafogli non può essere reso poiché non è in grado di dare delle informazioni adeguate al cliente. Se viene erogato comunque, se l'investimento va a buon fine il cliente non si lamenta, ma se dovesse andar male, il cliente potrebbe far causa e vincere, ottenendo così il risarcimento completo dei danni. Nel momento in cui l'intermediario compila i dati, escono poi sullo schermo quali strumenti sono quelli più adatti a me. Può succedere che alcune volte vengano maneggiati i risultati dall'intermediario per venire incontro al cliente o dei casi in cui ci si blocca, si esce dalla consulenza, e si prosegue a svolgere solamente il giudizio di appropriatezza. (Principi generali) IL GIUDIZIO DI APPROPRIATEZZA Art. 42 Reg. Inter.

2018 quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli (il classico è l'esecuzione di ordini per conto dei clienti), richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. Es: voglio comprare delle azioni ma non sono adeguate le caratteristiche patrimoniali di cui dispongo, allora posso passare ad un servizio quale l'esecuzione ordini per conto di terzi, avendo l'intermediario il solo obbligo di capire se l'investitore sia a conoscenza delle caratteristiche dello strumento che mi interessa. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo

avvertonodi tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formatostandardizzato. volendo il cliente può proseguire lo stesso e procedere all'acquisto→(per l'intermediario basta avere tutti i dati scritti di modo tale da avere la formaprobatoria che attesta che il suo comportamento è legittimo).Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui alcomma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono ilcliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se ilservizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornitautilizzando un formato standardizzato.non vi è un obbligo di risultato per l'intermediario. Ricordare sempre che queste→regole riguardano solo ed esclusivamente gli STRUMENTI FINANZIARI. Se qualcuno,quindi, investe in uno qualunque di quei nuovi

  1. I servizi in questione devono avere ad oggetto strumenti finanziari non complessi (ad esempio azioni, obbligazioni, se è un derivato non si può applicare)

I servizi devono essere prestati su iniziativa del cliente (deve essere il cliente che si offre di comprare/vendere quello strumento).

Il cliente deve essere stato chiaramente informato, anche attraverso l'utilizzo di moduli standardizzati, che l'impresa di investimento non è tenuta ad effettuare il test di appropriatezza (si comunica al cliente che si toglie una tutela che è il giudizio di appropriatezza, col vantaggio di risparmiare tempo).

L'impresa di investimento deve rispettare la normativa prevista in materia di conflitti di interessi.

Esempio di conflitto di interessi: intermediario offre pacchetto di azioni emesso da capogruppo e il cliente le acquista senza test di appropriatezza. Dopo poco tempo il valore si riduce drasticamente. L'investitore può richiedere il risarcimento? Si, perché la proposta è partita direttamente da una richiesta dell'intermediario e non del cliente, oltre al fatto che ha offerto un suo prodotto.

Andando dall'arbitro o dal giudice è quindi possibile per l'investitore ottenere il risarcimento.

LA BEST EXECUTION

Gli intermediari, nell'esecuzione degli ordini dei clienti, devono ottenere le migliori condizioni possibili (quindi al miglior prezzo possibile).

Devono essere definite, fin dall'inizio, le strategie di esecuzione, di passaggio e di stepe, in particolare, selezionare le sedi di negoziazione più idonee per ottenere il miglior risultato per il cliente:

  • caratteristiche del cliente (dettaglio o professionale); poiché avranno esigenze completamente diverse
  • caratteristiche dell'ordine; singolo acquisto, pacchetto d'acquisto, periodico
  • caratteristiche dello strumento finanziario; dove comprarlo, in quale mercato
  • sede di negoziazione mercati regolamentati, OTF, Mtf

una volta fissa

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucadalle75 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Mattasoglio Francesca.