Tutti gli
appunti di
diritto SUNTO
Tutti gli appunti di diritto internazionale
internazionale riorganizzati, del corso tenuto dal prof Marcello Di
Filippo
Prof M. Di Filippo Diritto internazionale
MANUALE 1
DIRITTO INTERNAZIONALE
19.02.
i trattati sono lo strumento che gli stati e le entità usano per dare ordine e prevedibilità ai loro rapporti non
basati sulla forza (stato di natura) ma su una visione tecnica; per questa stessa ragione i trattati non
possono essere abbandonati tranne che seguendo certe procedure o in determinati casi previsti dalla legge.
Il diritto internazionale tuttavia ci dimostra, specialmente nelle vicende odierne, come certi problemi
possono essere affrontati sotto diverse visioni: il diritto così non diventa unico strumento di analisi anche se
sempre più si decide di fare affidamento a quest’ultimo.
PREGI E DIFETTI
Vi sono numerosi esempi che dimostrano i vantaggi e i limiti che il diritto internazionale ha avuto nella
gestione certe questioni: il golpe condotto in Cile da Pinochet ai danni di Allende ne è un esempio;
nonostante l’ONU avesse commissionato a un gruppo di esperti un resoconto sui diritti umani, questo
rimase segreto ma non distrutto. Uno dei principali limiti che lo stesso diritto internazionale ha deriva
proprio dalla forma mentis EUROCENTRICA e INDIVIDUALISTA.
Tuttavia, l’amministrazione congiunta delle telecomunicazioni ha permesso di creare il web oltre che lo
scambio postale.
20.02
IL DIRITTO
La prima esperienza di diritto è quella statale che si articola in mood differente nelle nazioni ma che trova
comune base nel rinunciare all’ uso della violenza delegandone il monopolio al solo stato.
LE REGOLE
Ci sono organi supremi e procedure dell’ordinamento che consentono anche una funzione legislativa che in
certi casi assume forma di democrazia diretta come il referendum abrogativo o propositivo.
LA RISOLUZIONE
Uno stato di diritto prevede la presenza di un apparato giurisdizionale professionale o designato che
assicura un foro nel quale portare le proprie ragioni delegando la risoluzione a un giudice terzo ricciuto da
entrambe le parti che a sua volta fonda l’effettività della sentenza.
L’ ORDIMANENTO STATLE
Non è sempre come lo si idealizza, a livello pratico spesso sono scarsamente effettivi come il caso dei diritti
falliti dove manca la RULE OF LAW.
L’ONU
Nasce come istituzione sovrannazionale che delega a sé l’uso della violenza con estrema razzio (consiglio di
sicurezza) che con la carta del 1945 prevedeva anche la presenza di una propria forza militare; tuttavia la
disciplina odierna poggia in parte su queste premesse ma al tempo stesso ha portato degenerazioni che
hanno prodotto esternalità. Questo ha fatto sì che l’uso della legittima difesa, (repente a livello state nel
diritto penale come eccezione) nel diritto internazionale è rimasto come diritto naturale ma ha posto una
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serie di premesse che hanno minato la stessa tenuta mondiale; ancora oggi non si riesce a far fronte alla
volontà hobbesiana dello stato di soddisfare i suoi primari interessi: un esempio è stata invasione dell’Iraq
da parte degli U.S.A.
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti che producono le norme sono 2 e si trovano nella comunità internazionale intesa come insieme di
stati: l’accordo, che attraverso la creazione di un trattato si regola un qualsiasi aspetto tra le parti; il
secondo è la consuetudine che produce norme omnicomprensive che tuttavia è utilizzabile solamente in
certi casi specifici.
La consuetudine si basa solamente se un atteggiamento è ripetuto nel tempo che acquisisce poi una
sensazione di comportamento doveroso ed è proprio alla prassi che nel sistema internazionale forma
l’intelaiatura minima. Anche nel caso internazionale l’ONU diventa un solo consulente che promette il
proprio expertise agli stati che rimangono comunque unici vari attori, se poi esistono delle organizzazioni
quali l’UE, queste sono possibili solamente nella misura in cui lo stesso stato ha volontà di cedere parte
della sovranità.
FUNZIONE NORMATIVA
Viene decentrata con grandi riserve che producono così una serie di clausole che ne determinato anche il
risultato decisionale.
COME RISOLBVERE LE CONTROVERSIE
Non esiste un apparto legislativo mondiale che dirimi le controversie formalizzate, si usano due percorsi:
un’intesa che crea accordi transattivi (dove si cerca un punto comune) e nel caso in cui non si producesse
tale risultato si possono verificare conflitti a bassa intensità che possono degenerare in conflitti veri e
propri (guerra) o escalation di ritorsioni (chiamate contromisure) come le guerre commerciali.
L’ approccio arbitrale o giurisdizionale prevede un soggetto terzo che decide con la conseguente
accettazione da entrambe le parti.
COSA ACCADE QUANDO I TRATTATI SONO DISATTESI? Solitamente una parte si reputa lesa, tranne in casi
limitatissimi non si ha un meccanismo generale, di base si deve contare sulle proprie forze, chiamate di
autotutela, che una volta era l’uso della violenza, adesso l’adozione di un comportamento che porti alla
sospensione di un trattato o la creazione di dati.
Per tanto il termine di ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE dal punto di vista semantico è
improprio.
SOGGETTI DEL DIRITTO
sono gli stessi stati di diritto i soggetti del diritto internazionale che nasce come esigenza sociale di
coesistenza: come concetto il diritto internazionale si fa coincidere con la nascita dello stato moderno
(pace di Vestfalia) anche se alcuni il fano risalire addirittura all’ Egitto faraonico.
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Se la prima fase prevede la presa di coscienza che tutti gli stati siano depositari di stessi diritti e doveri, si
assiste ad una seconda fase di sviluppo dopo la seconda guerra mondiale che assume una posizione di
cooperazione e non coesistenza.
Nascono terreni comuni e condivisi che permettono tale trasformazione: elementi oltre quelli egoistici e
particolari dello stato, creazione di un’arena comune e l’adesione a queste di nuovi soggetti (non
governativi come la CROCE ROSSA).
25.02
I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
La principale categoria dei soggetti di diritto internazionale sono gli stati, tuttavia questa categoria non è
fissa ama varia con stati che ne entrano a far parte, altri che ne escono e numerosi esempi borderline.
La nozione di stato in tale frangente è una nozione autonoma da altre discipline: fa riferimento all’ effettivi
stessa dello stato (con un territorio, una popolazione e una forma di governo) che fa riferimento a tre
concetti.
Effettività
Indipendenza
Stabilità
Nel corso degli anni si è cercato di inserire un ulteriore categoria: quella della democraticità (tuttavia ad
oggi forma di governo non è un elemento discriminante) che è stata usata come principio cardine nella
creazione e difesa di stati neocostituiti.
L’organizzazione dello stato può assumere differenti connotazioni oltre alle classiche come il caso del regno
unito (Galles, Inghilterra, scozia e Irlanda) e la Danimarca (Danimarca, Groenlandia e isole Fuhrer).
RICONOSCIMENTO
Un ulteriore elemento che costituisce l’effettività dello stato è il riconoscimento da parte delle altre
potenze: tuttavia tale concetto è fondante solo nella prassi e non nel diritto (valgono i primi 3 punti) poiché
identifica solo il clima di relazioni che si andranno poi a creare con questa ultimo (pochi alleati o molti).
Gli effetti giuridici prodotti derivano proprio dall’ accettazione o meno poiché un certa decisione implica
anche una certa linea da seguire; ad esempio se un’ entità si dichiara stato e entra i conflitto con un altro
stato(Croazia con Jugoslavia) senza però avere un controllo effettivo del territorio allora si produce un caso
di RICONOSCIMENTO PREMATURO che fa venire meno il pilastro della non-ingerenza; anche il conflitto che
si creerebbe sarebbe differente: conflitto internazionale(tra due stati) e conflitto interno(tra stato e entità
non riconosciuta, caso in cui gli stati terzi possono entrare a favore del governo legittimo).
INDIPENDENZA
Per molto tempo si è discusso sul significato del termine poiché vi sono state differenti interpretazioni: dal
punto di vista fattuale oggi nessun stato è indipendente causa della globalizzazione e all’ interdipendenza
economia; ad oggi alcuni esempi sono la RUSSIA e gli U.S.A.
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L’ indipendenza tuttavia in ambito del diritto viene analizzato a livello giuridico utilizzando la discriminante
della sua originalità (si legittima partendo dalla sua stessa esistenza): in tale ottica la FLORIDA è uno stato
ma non originario poiché deriva dal governo centrale statunitense.
LO STATO FANTOCCIO
Il TERMINE FORMALE dell’originalità può trarre in inganno, in certi casi gli stati pur essendo dipendenti sulla
carta non lo sono de facto (repubblica di Vichy); in epoca moderna un esempio ne è la repubblica turca di
Cipro del nord. Pur avendo le sue istituzioni e costituzione lo stato è stato riconosciuto solo dalla Turchia
(netta correlazione tra i due governi), ce presuppone che: eventuali problemi potrebbero essere imputati in
tronco al governo di Ankara.
Un esempio en sono state le richieste alla corte di Strasburgo (dei diritti dell’uomo) per aver violato il dirti
fondamentali, tuttavia non avendo accettato la carta dei diritti la corte non ha potuto far nulla.
Negli ultimi anni si è tentato un negoziato tra le due parti che ha dimostrato come forse per la prima volta il
governo turco abbia perso quella strada privilegiata con Cipro.
LA NASCITA DELLO STATO E L’ AUTODETERMINAZIONE NEL MONDO MODERNO
In epoca antica la comunità mondiale era ancora racchiusa in una zona circoscritta del mondo che lascia
dunque la possibilità di espandersi su terre che erano de facto res nulli sulle quali valeva il principio
cronologico (il primo che arriva ne ottiene la proprietà).
Oggi giorno tuttavia tale situazione è impossibile e per tanto la nascita di un nuovo attore ne presuppone la
morte di un altro (Cecoslovacchia suddivisa in rep. Ceca e Slovenia o la “riunificazione delle due
Germanie”); è prassi comune affermare come nuovi stati spesso “portino avanti” l’eredità di vecchie entità
oramai scomparse (URSS rivista in piccolo nella Russia).
È necessario dunque identificare le motivazioni che portano alla nascita di uno stato: può avvenire in modo
consensuale e disciplinato da regole giuridiche come il caso scozzese oppure con la violenza.
Il concetto di autodeterminazione dei popoli è il principio secondo il quale i popoli hanno il diritto di
scegliere le modalità e chi li governerà (autodeterminazione interna ideata anche dai sostenitori delle
democrazie). Tuttavia, il concetto dia autodeterminazione è molto ampio e prevede anche:
Gruppi omogeni che decidono di rimanere nello stato
Gruppi omogeni che decidono di cercare un nuovo stato
Gruppi omogeni che decidono di annettersi ad un altro stato
Il termine nel diritto internazionale assume un significato ristretto che fa riferimento all’ esperienza post-
coloniale (le colonie avevano il diritto di autodeterminarsi scegliendo di essere nuovo stato oppure rimane
nella madrepatria che in molti casi si è trasformata in violenza); un SECONDO PUNTO fa riferimento invece
all’ acquisizione armata(violenta) da parte di una nazione ai danni di un’altra (come la guerra dei 6 giorni).
Questo secondo punto tuttavia renderebbe qualsiasi stato discutibile sotto questo punto di vista, per tanto
si è deciso di far valere tale concetto (in modo non retroattivo) a partire dall’ immediato secondo
dopoguerra.
Una TERZA INTERPRETAZIONE del principio prevede la condizione in cui si verifichi l’apartheid
(discriminazione spinta istituzionalizzata), la popolazione che lo subisce non ha diritto a separarsi dallo
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stato ma diritto di pretendere la soppressione del regime (indipendentemente poi dal nuovo tipo che verrà
scelto).
26.02
Il caso catalano rappresenta un caso in cui si ha una giustificazione non di tipo auto deterministico ma de
facto, questa condizione che porta il diritto internazionale ha prendere nota di quello che accade è una
situazione ben più comune di quanto non si pensi.
STATI NON EFFETTIVI E FALLITI
Vi sono degli stati che sono poco effettivi, che all’ interno dei loro terrirai hanno poco controllo oppure
alcuno in certe parti del proprio territorio; non a caso esiste il sito della Farnesina che classifica i luoghi
esteri in base alla sicurezza delle istituzioni (scongelando gli italiani di visitarli).
I certi casi tuttavia nonostante lo stato sia fallito, a livello internazionale si preferisce continuare a
considerare l’istituzione per evitare:
Tensioni e favorire il benessere dei cittadini
Evitare che stati terzi possano muovere pretese (dal momento che lo stato come istituzione non
esiste più)
Tuttavia, è necessario precisare che in questi casi è sempre preferibile l’intervento delle organizzazioni
territoriali o internazionali per evitare che l’aiuto di certi stati possano essere le realtà neocolonialismo o
ingerenze camuffate (caso degli aiuti umanitari in molti casi storici).
Il caso somalo ne è un esempio: nonostante l’uno avesse cercato attraverso l’aiuto territoriale dell’UNIONE
AFRICANA la nazione risulta ancora in una situazione critica; si è coniato il termine di “scenario somalo” o di
balcanizzazione (tutti contro tutti). Altri esempi sono al Libia, lo Yemen, Afghanistan…ecc.
L’ assenza di presidi territoriali da parte dello stato può portare alla proliferazione di gruppi che vanno a
riempire il vuoto creato: il fenomeno della pirateria somala (presente in tutto il sud est pacifico), le far nelle
zone di confine amazonico con in Venezuela in Colombia o i gruppi terroristici che trovano rifugio nelle
zone di confine poco sorvegliate.
Nella prassi questo ha portato a favorire governi fantoccio oppure governi non propriamente democratici
proprio per vare una risposta forte sul territorio.
IL CASO VENEZUELANO
Il caso venezuelano tra Guaidò e Mauro dal punto di vista internazionale ha portato molte potenze a
schierarsi apertamente con una o l’latra parte e soprattutto al conflitto tra gli stati terzi che seguono la
vicenda.
Si potrebbero per tanto produrre due tipi di riconoscimento: un nuovo stato oppure riconoscere il nuovo
governo (senza riconoscere la nascita di un nuovo stato venezuelano).
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INSORTI
Accanto a gli stati esistono altri soggetti non propriamente stati ma organizzazioni di individui che si
costituiscono in modo da fare ribellione armata contro un governo esistente definito come GOVERNO
LEGITTIMO o COSTITUITO.
Le finalità di questo gruppo sono principalmente o sostituirsi al governo legittimo o il secessionismo; questi
insorti sono riconosciuti a livello internazionale poiché nella fattualità (caso ISIS) a tutti gli effetti hanno
avuto gli elementi di (stato di potenza) uno stato (caso Cecenia):
Un territorio sotto un controllo duraturo e aperto(esplicito)
Una popolazione che abita la zona
Un’ organizzazione che amministra la zona
Questi tipi di occupazione poi possono produrre vai tipi di risultati:
Secessione
Sconfitta dei ribelli
Riconquista totale dello stato da parte de gli insorti
IL CASO ISIS
La peculiarità del caso issi risiede nel fatto che il territorio che si snodava tra due diversi regimi: quello
siriano quello libico rendendo così più facile l’intervento di stati terzi (nei confronti dei regimi legittimi, ai
ribelli si potrebbero inviare solo aiuti umanitari).
La richiesta libica ha portato all’ intervento americano e russo che hanno tuttavia visto degli episodi di
sconfinamento in Siria e Iraq, le giustificazioni di tali spillo-over è stato giustificato con una forma evoluta di
INTERVENTO SU RICHIESTA (giustificazione dalla situazione de facto).
IL CASO LIBICO
Nel 2011 alcuni stai sono intervenuti in una situazione di insurrezione generalizzata, che ha visto il
supporto alle forze insurrezionaliste e non al governo legittimo, l’intervento dello stato (GHEDDAFI) era
stato giudicato eccessivo e lesivo dei diritti umani (9 voti su 15 senza veto dei 5 membri permanenti) ha
portato al rovesciato del regime costituito.
Venne istituita una no gli-zone che permetteva l’abbattimento degli aerei libici, il mandato da molte nazioni
tuttavia è stato interpretato come celata volontà ONU di entrare più di quanto non potesse nelle questioni
giuridiche di uno stato (vennero colpite molte istallazioni non necessariamente belliche).
Il caso siriano al contrario proprio per questa eccessiva libertà di intervento venne gestita in modo
differente (U.S.A propose no gli-zone ma venne declinata).
27.02
MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE
Sono entità politiche non necessariamente militari che si basa sul principio di autodeterminazione di una
popolazione come nel CASO COLONIALE (in erti casi non si sono presentati a causa della perdita
dell’identità popolare a causa del mescolamento: INDIOS e NATIVI AMERICANI).
La mancanza di una tutela dell’identità nazionale (che ne impedisce la formazione) non può essere
attribuita al potere costituito, al quale tuttavia si può attribuire solo un trattamento ineguale dei diritti.
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Un secondo caso è quello dell’OCCUPAZIONE MILITARE STRANIERA ILLEGALE: il caso del Sahara occidentale
e del popolo SARAWI ne è un esempio. La decolonizzazione condotta in modo affrettato dalla spagna ha
portato all’ occupazione a nord del Marocco e a sud della Mauritania, l’ONU non ha ottenuto risultati
brillanti (la Mauritania ha rinunciato alla terra ma non il Marocco, consolidato nella zona costiera); il fatto
che il popolo Sahrawi &egr
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