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Tutti gli appunti di diritto internazionale

internazionale riorganizzati, del corso tenuto dal prof Marcello Di

Filippo

Prof M. Di Filippo Diritto internazionale

MANUALE 1

DIRITTO INTERNAZIONALE

19.02.

i trattati sono lo strumento che gli stati e le entità usano per dare ordine e prevedibilità ai loro rapporti non

basati sulla forza (stato di natura) ma su una visione tecnica; per questa stessa ragione i trattati non

possono essere abbandonati tranne che seguendo certe procedure o in determinati casi previsti dalla legge.

Il diritto internazionale tuttavia ci dimostra, specialmente nelle vicende odierne, come certi problemi

possono essere affrontati sotto diverse visioni: il diritto così non diventa unico strumento di analisi anche se

sempre più si decide di fare affidamento a quest’ultimo.

PREGI E DIFETTI

Vi sono numerosi esempi che dimostrano i vantaggi e i limiti che il diritto internazionale ha avuto nella

gestione certe questioni: il golpe condotto in Cile da Pinochet ai danni di Allende ne è un esempio;

nonostante l’ONU avesse commissionato a un gruppo di esperti un resoconto sui diritti umani, questo

rimase segreto ma non distrutto. Uno dei principali limiti che lo stesso diritto internazionale ha deriva

proprio dalla forma mentis EUROCENTRICA e INDIVIDUALISTA.

Tuttavia, l’amministrazione congiunta delle telecomunicazioni ha permesso di creare il web oltre che lo

scambio postale.

20.02

IL DIRITTO

La prima esperienza di diritto è quella statale che si articola in mood differente nelle nazioni ma che trova

comune base nel rinunciare all’ uso della violenza delegandone il monopolio al solo stato.

LE REGOLE

Ci sono organi supremi e procedure dell’ordinamento che consentono anche una funzione legislativa che in

certi casi assume forma di democrazia diretta come il referendum abrogativo o propositivo.

LA RISOLUZIONE

Uno stato di diritto prevede la presenza di un apparato giurisdizionale professionale o designato che

assicura un foro nel quale portare le proprie ragioni delegando la risoluzione a un giudice terzo ricciuto da

entrambe le parti che a sua volta fonda l’effettività della sentenza.

L’ ORDIMANENTO STATLE

Non è sempre come lo si idealizza, a livello pratico spesso sono scarsamente effettivi come il caso dei diritti

falliti dove manca la RULE OF LAW.

L’ONU

Nasce come istituzione sovrannazionale che delega a sé l’uso della violenza con estrema razzio (consiglio di

sicurezza) che con la carta del 1945 prevedeva anche la presenza di una propria forza militare; tuttavia la

disciplina odierna poggia in parte su queste premesse ma al tempo stesso ha portato degenerazioni che

hanno prodotto esternalità. Questo ha fatto sì che l’uso della legittima difesa, (repente a livello state nel

diritto penale come eccezione) nel diritto internazionale è rimasto come diritto naturale ma ha posto una

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serie di premesse che hanno minato la stessa tenuta mondiale; ancora oggi non si riesce a far fronte alla

volontà hobbesiana dello stato di soddisfare i suoi primari interessi: un esempio è stata invasione dell’Iraq

da parte degli U.S.A.

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti che producono le norme sono 2 e si trovano nella comunità internazionale intesa come insieme di

stati: l’accordo, che attraverso la creazione di un trattato si regola un qualsiasi aspetto tra le parti; il

secondo è la consuetudine che produce norme omnicomprensive che tuttavia è utilizzabile solamente in

certi casi specifici.

La consuetudine si basa solamente se un atteggiamento è ripetuto nel tempo che acquisisce poi una

sensazione di comportamento doveroso ed è proprio alla prassi che nel sistema internazionale forma

l’intelaiatura minima. Anche nel caso internazionale l’ONU diventa un solo consulente che promette il

proprio expertise agli stati che rimangono comunque unici vari attori, se poi esistono delle organizzazioni

quali l’UE, queste sono possibili solamente nella misura in cui lo stesso stato ha volontà di cedere parte

della sovranità.

FUNZIONE NORMATIVA

Viene decentrata con grandi riserve che producono così una serie di clausole che ne determinato anche il

risultato decisionale.

COME RISOLBVERE LE CONTROVERSIE

Non esiste un apparto legislativo mondiale che dirimi le controversie formalizzate, si usano due percorsi:

un’intesa che crea accordi transattivi (dove si cerca un punto comune) e nel caso in cui non si producesse

tale risultato si possono verificare conflitti a bassa intensità che possono degenerare in conflitti veri e

propri (guerra) o escalation di ritorsioni (chiamate contromisure) come le guerre commerciali.

L’ approccio arbitrale o giurisdizionale prevede un soggetto terzo che decide con la conseguente

accettazione da entrambe le parti.

COSA ACCADE QUANDO I TRATTATI SONO DISATTESI? Solitamente una parte si reputa lesa, tranne in casi

limitatissimi non si ha un meccanismo generale, di base si deve contare sulle proprie forze, chiamate di

autotutela, che una volta era l’uso della violenza, adesso l’adozione di un comportamento che porti alla

sospensione di un trattato o la creazione di dati.

Per tanto il termine di ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE dal punto di vista semantico è

improprio.

SOGGETTI DEL DIRITTO

sono gli stessi stati di diritto i soggetti del diritto internazionale che nasce come esigenza sociale di

coesistenza: come concetto il diritto internazionale si fa coincidere con la nascita dello stato moderno

(pace di Vestfalia) anche se alcuni il fano risalire addirittura all’ Egitto faraonico.

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Se la prima fase prevede la presa di coscienza che tutti gli stati siano depositari di stessi diritti e doveri, si

assiste ad una seconda fase di sviluppo dopo la seconda guerra mondiale che assume una posizione di

cooperazione e non coesistenza.

Nascono terreni comuni e condivisi che permettono tale trasformazione: elementi oltre quelli egoistici e

particolari dello stato, creazione di un’arena comune e l’adesione a queste di nuovi soggetti (non

governativi come la CROCE ROSSA).

25.02

I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

La principale categoria dei soggetti di diritto internazionale sono gli stati, tuttavia questa categoria non è

fissa ama varia con stati che ne entrano a far parte, altri che ne escono e numerosi esempi borderline.

La nozione di stato in tale frangente è una nozione autonoma da altre discipline: fa riferimento all’ effettivi

stessa dello stato (con un territorio, una popolazione e una forma di governo) che fa riferimento a tre

concetti.

 Effettività

 Indipendenza

 Stabilità

Nel corso degli anni si è cercato di inserire un ulteriore categoria: quella della democraticità (tuttavia ad

oggi forma di governo non è un elemento discriminante) che è stata usata come principio cardine nella

creazione e difesa di stati neocostituiti.

L’organizzazione dello stato può assumere differenti connotazioni oltre alle classiche come il caso del regno

unito (Galles, Inghilterra, scozia e Irlanda) e la Danimarca (Danimarca, Groenlandia e isole Fuhrer).

RICONOSCIMENTO

Un ulteriore elemento che costituisce l’effettività dello stato è il riconoscimento da parte delle altre

potenze: tuttavia tale concetto è fondante solo nella prassi e non nel diritto (valgono i primi 3 punti) poiché

identifica solo il clima di relazioni che si andranno poi a creare con questa ultimo (pochi alleati o molti).

Gli effetti giuridici prodotti derivano proprio dall’ accettazione o meno poiché un certa decisione implica

anche una certa linea da seguire; ad esempio se un’ entità si dichiara stato e entra i conflitto con un altro

stato(Croazia con Jugoslavia) senza però avere un controllo effettivo del territorio allora si produce un caso

di RICONOSCIMENTO PREMATURO che fa venire meno il pilastro della non-ingerenza; anche il conflitto che

si creerebbe sarebbe differente: conflitto internazionale(tra due stati) e conflitto interno(tra stato e entità

non riconosciuta, caso in cui gli stati terzi possono entrare a favore del governo legittimo).

INDIPENDENZA

Per molto tempo si è discusso sul significato del termine poiché vi sono state differenti interpretazioni: dal

punto di vista fattuale oggi nessun stato è indipendente causa della globalizzazione e all’ interdipendenza

economia; ad oggi alcuni esempi sono la RUSSIA e gli U.S.A.

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L’ indipendenza tuttavia in ambito del diritto viene analizzato a livello giuridico utilizzando la discriminante

della sua originalità (si legittima partendo dalla sua stessa esistenza): in tale ottica la FLORIDA è uno stato

ma non originario poiché deriva dal governo centrale statunitense.

LO STATO FANTOCCIO

Il TERMINE FORMALE dell’originalità può trarre in inganno, in certi casi gli stati pur essendo dipendenti sulla

carta non lo sono de facto (repubblica di Vichy); in epoca moderna un esempio ne è la repubblica turca di

Cipro del nord. Pur avendo le sue istituzioni e costituzione lo stato è stato riconosciuto solo dalla Turchia

(netta correlazione tra i due governi), ce presuppone che: eventuali problemi potrebbero essere imputati in

tronco al governo di Ankara.

Un esempio en sono state le richieste alla corte di Strasburgo (dei diritti dell’uomo) per aver violato il dirti

fondamentali, tuttavia non avendo accettato la carta dei diritti la corte non ha potuto far nulla.

Negli ultimi anni si è tentato un negoziato tra le due parti che ha dimostrato come forse per la prima volta il

governo turco abbia perso quella strada privilegiata con Cipro.

LA NASCITA DELLO STATO E L’ AUTODETERMINAZIONE NEL MONDO MODERNO

In epoca antica la comunità mondiale era ancora racchiusa in una zona circoscritta del mondo che lascia

dunque la possibilità di espandersi su terre che erano de facto res nulli sulle quali valeva il principio

cronologico (il primo che arriva ne ottiene la proprietà).

Oggi giorno tuttavia tale situazione è impossibile e per tanto la nascita di un nuovo attore ne presuppone la

morte di un altro (Cecoslovacchia suddivisa in rep. Ceca e Slovenia o la “riunificazione delle due

Germanie”); è prassi comune affermare come nuovi stati spesso “portino avanti” l’eredità di vecchie entità

oramai scomparse (URSS rivista in piccolo nella Russia).

È necessario dunque identificare le motivazioni che portano alla nascita di uno stato: può avvenire in modo

consensuale e disciplinato da regole giuridiche come il caso scozzese oppure con la violenza.

Il concetto di autodeterminazione dei popoli è il principio secondo il quale i popoli hanno il diritto di

scegliere le modalità e chi li governerà (autodeterminazione interna ideata anche dai sostenitori delle

democrazie). Tuttavia, il concetto dia autodeterminazione è molto ampio e prevede anche:

 Gruppi omogeni che decidono di rimanere nello stato

 Gruppi omogeni che decidono di cercare un nuovo stato

 Gruppi omogeni che decidono di annettersi ad un altro stato

Il termine nel diritto internazionale assume un significato ristretto che fa riferimento all’ esperienza post-

coloniale (le colonie avevano il diritto di autodeterminarsi scegliendo di essere nuovo stato oppure rimane

nella madrepatria che in molti casi si è trasformata in violenza); un SECONDO PUNTO fa riferimento invece

all’ acquisizione armata(violenta) da parte di una nazione ai danni di un’altra (come la guerra dei 6 giorni).

Questo secondo punto tuttavia renderebbe qualsiasi stato discutibile sotto questo punto di vista, per tanto

si è deciso di far valere tale concetto (in modo non retroattivo) a partire dall’ immediato secondo

dopoguerra.

Una TERZA INTERPRETAZIONE del principio prevede la condizione in cui si verifichi l’apartheid

(discriminazione spinta istituzionalizzata), la popolazione che lo subisce non ha diritto a separarsi dallo

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stato ma diritto di pretendere la soppressione del regime (indipendentemente poi dal nuovo tipo che verrà

scelto).

26.02

Il caso catalano rappresenta un caso in cui si ha una giustificazione non di tipo auto deterministico ma de

facto, questa condizione che porta il diritto internazionale ha prendere nota di quello che accade è una

situazione ben più comune di quanto non si pensi.

STATI NON EFFETTIVI E FALLITI

Vi sono degli stati che sono poco effettivi, che all’ interno dei loro terrirai hanno poco controllo oppure

alcuno in certe parti del proprio territorio; non a caso esiste il sito della Farnesina che classifica i luoghi

esteri in base alla sicurezza delle istituzioni (scongelando gli italiani di visitarli).

I certi casi tuttavia nonostante lo stato sia fallito, a livello internazionale si preferisce continuare a

considerare l’istituzione per evitare:

 Tensioni e favorire il benessere dei cittadini

 Evitare che stati terzi possano muovere pretese (dal momento che lo stato come istituzione non

esiste più)

Tuttavia, è necessario precisare che in questi casi è sempre preferibile l’intervento delle organizzazioni

territoriali o internazionali per evitare che l’aiuto di certi stati possano essere le realtà neocolonialismo o

ingerenze camuffate (caso degli aiuti umanitari in molti casi storici).

Il caso somalo ne è un esempio: nonostante l’uno avesse cercato attraverso l’aiuto territoriale dell’UNIONE

AFRICANA la nazione risulta ancora in una situazione critica; si è coniato il termine di “scenario somalo” o di

balcanizzazione (tutti contro tutti). Altri esempi sono al Libia, lo Yemen, Afghanistan…ecc.

L’ assenza di presidi territoriali da parte dello stato può portare alla proliferazione di gruppi che vanno a

riempire il vuoto creato: il fenomeno della pirateria somala (presente in tutto il sud est pacifico), le far nelle

zone di confine amazonico con in Venezuela in Colombia o i gruppi terroristici che trovano rifugio nelle

zone di confine poco sorvegliate.

Nella prassi questo ha portato a favorire governi fantoccio oppure governi non propriamente democratici

proprio per vare una risposta forte sul territorio.

IL CASO VENEZUELANO

Il caso venezuelano tra Guaidò e Mauro dal punto di vista internazionale ha portato molte potenze a

schierarsi apertamente con una o l’latra parte e soprattutto al conflitto tra gli stati terzi che seguono la

vicenda.

Si potrebbero per tanto produrre due tipi di riconoscimento: un nuovo stato oppure riconoscere il nuovo

governo (senza riconoscere la nascita di un nuovo stato venezuelano).

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INSORTI

Accanto a gli stati esistono altri soggetti non propriamente stati ma organizzazioni di individui che si

costituiscono in modo da fare ribellione armata contro un governo esistente definito come GOVERNO

LEGITTIMO o COSTITUITO.

Le finalità di questo gruppo sono principalmente o sostituirsi al governo legittimo o il secessionismo; questi

insorti sono riconosciuti a livello internazionale poiché nella fattualità (caso ISIS) a tutti gli effetti hanno

avuto gli elementi di (stato di potenza) uno stato (caso Cecenia):

 Un territorio sotto un controllo duraturo e aperto(esplicito)

 Una popolazione che abita la zona

 Un’ organizzazione che amministra la zona

Questi tipi di occupazione poi possono produrre vai tipi di risultati:

 Secessione

 Sconfitta dei ribelli

 Riconquista totale dello stato da parte de gli insorti

IL CASO ISIS

La peculiarità del caso issi risiede nel fatto che il territorio che si snodava tra due diversi regimi: quello

siriano quello libico rendendo così più facile l’intervento di stati terzi (nei confronti dei regimi legittimi, ai

ribelli si potrebbero inviare solo aiuti umanitari).

La richiesta libica ha portato all’ intervento americano e russo che hanno tuttavia visto degli episodi di

sconfinamento in Siria e Iraq, le giustificazioni di tali spillo-over è stato giustificato con una forma evoluta di

INTERVENTO SU RICHIESTA (giustificazione dalla situazione de facto).

IL CASO LIBICO

Nel 2011 alcuni stai sono intervenuti in una situazione di insurrezione generalizzata, che ha visto il

supporto alle forze insurrezionaliste e non al governo legittimo, l’intervento dello stato (GHEDDAFI) era

stato giudicato eccessivo e lesivo dei diritti umani (9 voti su 15 senza veto dei 5 membri permanenti) ha

portato al rovesciato del regime costituito.

Venne istituita una no gli-zone che permetteva l’abbattimento degli aerei libici, il mandato da molte nazioni

tuttavia è stato interpretato come celata volontà ONU di entrare più di quanto non potesse nelle questioni

giuridiche di uno stato (vennero colpite molte istallazioni non necessariamente belliche).

Il caso siriano al contrario proprio per questa eccessiva libertà di intervento venne gestita in modo

differente (U.S.A propose no gli-zone ma venne declinata).

27.02

MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Sono entità politiche non necessariamente militari che si basa sul principio di autodeterminazione di una

popolazione come nel CASO COLONIALE (in erti casi non si sono presentati a causa della perdita

dell’identità popolare a causa del mescolamento: INDIOS e NATIVI AMERICANI).

La mancanza di una tutela dell’identità nazionale (che ne impedisce la formazione) non può essere

attribuita al potere costituito, al quale tuttavia si può attribuire solo un trattamento ineguale dei diritti.

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Un secondo caso è quello dell’OCCUPAZIONE MILITARE STRANIERA ILLEGALE: il caso del Sahara occidentale

e del popolo SARAWI ne è un esempio. La decolonizzazione condotta in modo affrettato dalla spagna ha

portato all’ occupazione a nord del Marocco e a sud della Mauritania, l’ONU non ha ottenuto risultati

brillanti (la Mauritania ha rinunciato alla terra ma non il Marocco, consolidato nella zona costiera); il fatto

che il popolo Sahrawi &egr

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelo.mangiapane di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Di Filippo Marcello.
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