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Accordo come fonte del diritto
ACCORDO è una fonte del diritto anche nel sistema nazionale e privato, si basa sulla comune volontà di più soggetti di vincolare la propria libertà a certi obblighi, poiché a livello internazionale la comunità è decentrata, questa diviene la principale fonte del diritto. L'importanza è tale da avere una propria disciplina "DIRITTO DEI TRATTATI" che ne regola la vita; tuttavia spesso il termine è sostituto da altri che hanno stessa valenza come accordi, patto, statuto, scambi di note/lettere...ecc.
In certi casi certi termini come quello di MEMORANDUM hanno valenza ambigua poiché si possono riferire a trattati (che producono conseguenze giuridiche) e mere dichiarazioni (senza alcun ELEMENTO vincolante); il MEMORANDUM firmato a proposito della "via della seta" non presenta obblighi poiché si tratta di un'intesa politica dove poi stati si impegno a seguire una certa LINEA di.
COMPORTAMENTO (senzavincolarsi). Alcuni memorandum invece sono vincolanti e questo lo si può dedurre dalla presenza di un preambolo, usare termini e verbi di natura giuridica (le parti si impegnano...ecc.; entrata in vigore...ecc.): un esempio è costituito dal PATTO MINNITI con la Libia per fermare flussi migratori dalla "rotta balcanica". Vi sono invece casi in cui i documenti non producono novità giuridiche ma che sono oggetto di dibattito interno per capire se accettare il documento o meno come vincolante: l'ONU dopo 2 anni ha prodotto il GLOBAL COMPACT per l'immigrazione; tale documento identificava la strategia politica sulla base di principi che avrebbero dovuto essere ispiratrici per le nazioni (sul tema dell'immigrazione). È stato deciso di firmare il documento a Marrakech ma l'Italia ha rifiutato di presentarsi. La decisione di astenersi dal presentarsi (l'Italia era stata tra le sostenitrici) era basato
sul fatto che datal'importante natura del documento si sarebbe dovuto prestare prima una DISCUSSIONE PARLAMENTARE: ladecisone venne presa sulla distorsione comunicativa circa il contenuto: quello di favorire l'immigrazioneclandestina (fratelli d'Italia hanno detto NO insieme ai 5stelle, lega SI).È un incontro di volontà tra due o più soggetti internazionali, finalizzato a regolare una determinata sfera di rapporti. Decidere di dottare un certo atto della rilevanza giuridica del trattato o meno in certi casi si è rivelato strumento politico per EVITARE certi MECCANIMSI: l'accordo bilaterale UE-Turchia (2016) sull'interruzione della "rotta dei Balcani", fu un accordo ufficiale. Tale accordo venne annoverato tra i comunicati stampa, poiché se fosse stato definito trattato l'UE avrebbe dovuto attivare una procedura che avrebbe visto l'intervento degli stati membri (decisi avotare all'unanimità) e su richiesta, la giurisdizione della CORTE di GIUSTIZIA (controllo costituzionale). IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL TRATTATO Il processo di formazione del trattato può assumere due tipi differenti di procedimento in base alla materia e le modalità che gli ordinamenti richiedono; in generale la prima fase è quella del NEGOZIATO: gli stati delegano ai propri rappresentanti (che possono essere anche singoli cittadini) di occuparsi della creazione del trattato; plenipotenziari possono essere scelti con vari criteri (alla firma dello statuto della corte internazionale a Roma, alcune nazioni caraibiche si avvalsero dell'ausilio di specialisti esteri). L'invito ai negoziati non vincola e non a caso molti nella prassi non vedono la luce; una volta terminati i negoziati, il trattato può essere ratificato dalle parti in vario modo (il diritto in generale lascia molto spazio su tutta la materia): sia in forma orale che in formaDEFINZIONE DELL' ACCORRDO
scritta (la più usata). La firma del trattato tuttavia può essere svolta anche in forma segreta. Nel caso della forma semplificata il trattato (salvo diversa indicazione) entra in vigore immediatamente; per la forma solenne invece si prevede uno step in più: alla firma (che implica solo la volontà vincolante delle parti di concludere il trattato) deve seguire la RATIFICA (che può avvenire per scambio di note). Durante i negoziati e prima della ratifica si può fare ricorso a meccanismi di controllo che però non sono di natura automatica o preventiva: la CORTE di GIUSTIZIA (oltre che a referendum interni, consultazioni parlamentari...ecc.; come nel caso dell'adesione UE alla WTO) può esprimersi (in modo vincolante).
TRATTATI UNILATERALI E MULTILATERALI
Nel caso di trattati bilaterali l'entrata in vigore del trattato è immediata alla firma, oppure, salvo indicazione in un secondo momento (clausola decisa dalle parti):
Nella prassi si è diffuso l'uso di far corrispondere l'effettiva applicazione nell'ordinamento interno con la pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE.
Nel caso di accordi multilaterali la questione è più complessa: si deve innanzitutto decidere con quale percentuale di firmatari questo diviene attivo (maggiore è l'importanza dell'accordo; maggiore sarà la soglia richiesta), allo stesso modo si deve regolare anche le modalità e cosa importante il DEPOSITARIO: il depositario è colui che si occupa di "conservare" le ratifiche originali di ogni stato firmatario (non si possono reciprocamente scambiare come accade nel bilaterale) e questo ruolo può essere rivestito da: uno stato (o un plenipotenziario) che fa parte delle parti vincolate stesse; oppure un soggetto terzo (che fa da notaio) che non ricade nel trattato ma che ha partecipato attivamente ai negoziati (esempio U.S.A con la questione coreana).
Per valutare l'efficacia si può far quindi riferimento a quanti stati hanno aderito e nel caso della forma solenne quanti stati non lo hanno solo firmato ma ratificato. 26.03 RAPPRTO TRA STATI TERZI AL TRATTATO E STATI VINCOLATI Gli stati terzi non sono vincolati ai trattati anche se ci sono manifestati interessi riferiti allo stesso (stato terzo), l'adesione dello stato terzo può avvenire per: - accettazione espressa tramite ratifica o altre forme contemplate dal trattato, in molti casi si hanno clausole di adesioni di stati terzi già previste nei trattati - dichiarazione unilaterale apposita in cui lo stato comunica agli altri contraenti che accetta di essere destinatario di obblighi o diritti; adesione ad hoc Lo stesso principio vale per i trattati di ius comense, anche la rilevante moralità e importanza degli argomenti un o stato non può essere vincolato salva sua diretta volontà. INTERPRETAZIONE OGGETTIVA DEI TRATTATI Se i trattatiSono scritti in mood ambiguo, ogni contraente potrebbe utilizzare una diversa ratio nell'applicazione, se questo è difficile per un ordinamento interno, lo stesso diviene ancora di più in presenza di attori con diverse lingue e culture giuridiche. Gli art.31 a 33 della CONVENZIONE DI VIENNA identifica una serie di criteri interpretativi:
- CRITERIO LETTERALE, si interpretano le disposizioni secondo il significato ordinario (generalmente attribuito) ai termini usati, seguendo la logica della connessione delle parti del trattato (disciplina specifica e generale)
- CRITERIO TELEOLOGICO, si fa riferimento allo scopo dichiarato del trattato, dunque si propone un'interpretazione positiva conforme della norma
Un ulteriore è quello linguistico: molti trattati sono svolti in più lingue, che, salvo indicazione sono facenti fede allo stesso modo (senza preminenza di una sulle altre) allora si deve produrre un'interpretazione che più concilia tutte.
le versioni (spesso le lingue hanno parole simili ma che esprimono concetti diversi). Nella prassi spesso si fa ricorso a traduzioni ufficiose (raramente i politici parlano più lingue) e nel caso di speciale circostanza ci si avvale di consulenti linguistici. INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA DEI TRATTATI La CONVENZIONE di VIENNA ha anche introdotto l'uso di criteri soggettivi: la reale individuazione della volontà delle parti risulta spesso difficile da attuare poiché mancano ATTI PREPARATORI o DOCUMENTAZIONE adeguata. Per tale ragione la stessa convenzione pone delle limitazioni all'uso di tali criteri supplementari: - situazione in cui i lavori preparatori servono per confermare il risultato a cui siamo già giunti, scarso valore aggiunto - se interpretando il trattato con criteri oggettivi si giunge a un risultato manifestamente assurdo oppure oscuro STRUMENTI POST-RATIFICA Questi strumenti fanno riferimento alla prassi applicativa dei trattati: per capireUn senso di un trattato o di una norma può far riferimento a come nella prassi gli stati hanno dato vita ai trattati (la prassi deve risultare omogenea), un secondo strumento è quello delle note o accordi interpretative (per spiegare la reale intenzione dietro a una norma non chiara; vanno ad integrare trattato già esistente; ratificati in maniera semplice). Un terzo strumento potrebbe essere quello di far riferimenti a precedenti: alcuni stati in un secondo momento potrebbero produrre altri trattati simili oppure su medesimi argomenti che possono creare un precedente o uno storico. Infine, se la prassi applicativa nazionale risulta omogenea si può fare riferimento anche all'ordinamento interno degli stati contraenti.
FLESSIBILITÀ E RISERVE DEI TRATTATI MULTILATERALI è un concetto legato a quello dell'interpretazione univoca e inficia l'applicazione dei trattati: dalla seconda guerra mondiale in poi si comprende come in certi casi porre gli
stati contraenti alle medesime condizioni potrebbe risultare il FALLIMENTO delle TRATTATIVE, a tal proposito si producono due flessibilità:- alla firma del trattato le parti possono decidere a quali sezioni vincolarsi (modo per porre una prima pietra a un processo di integrazione che si svilupperà in seguito; carta europea)
- Si adotta un testo che nelle clausole finali al momento della ratifica prevede la possibilità di apporre una ratifica:
- Eccettuativa: accetti le norme contenute eccetto quelle specificate
- Interpretativa: si fa concessione circa l'interpretazione unilaterale di un determinato concetto o clausola