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Estratto del documento

USA).

Overall control, il controllo dello stato no deve essere effettivo ma

generale data dall’approfondimento di Cassese. Se fosse passata

questa definizione nel caso Tadic la responsabilità dei criminali si

sarebbe allargata in quanto criterio fuori luogo per gli stati e fuori

ruolo in quanto il criterio dell’overall control forzerebbe fino al punto

di rottura il nesso tra condotta degli organi e la responsabilità dello

stato agli organi che gli appartengono.

Risponde lo stato per tutti gli altri atti di privati diversi da quelli

considerati? I privati non sono organi. Quindi non risponderebbe in

quanto non attribuibile. Lo stato non risponde ma risponde di un

fatto suo proprio in quanto non ha adottato nessun mezzo per

respingere queste condotte (obbligo di omessa vigilanza). Il caso

degli ostaggi a Teran che imprigiona i diplomatici americani, in quel

momento non era responsabile di condotte per i privati ma per fatto

suo in quanto non ha utilizzato i mezzi per proteggere gli americani.

Gli individui che esercitano funzioni pubbliche in carenza di autorità

ufficiali (Art. 9), è un’eccezione e quindi l’attribuzione della

responsabilità si ha in misura della quale le persone che hanno

esercitato tali funzioni.

E per i gruppi insurrezionali? Il diritto internazionale dice che se i

ribelli vincono, si è in presenza di un nuovo stato. Se i ribelli non

sono vittoriosi in quanto schiacciati hanno danneggiato lo stato ne

rispondono loro. La condotta di un movimento insurrezionale che

riesce a formare uno stato su un territorio di uno stato preesistente

è considerato un atto di un nuovo stato ai sensi del diritto

internazionale.

Le condotte che non sono attribuibili allo stato se lo stato fa proprio,

adotta o supporta la condotta in questione riconoscendola come

propria.

Bisogna verificare l’elemento oggettivo. Bisogna verificare che ci sia

un illecito e che quella condotta sia vietata al momento in cui è

stata commessa. Se il divieto è sorto dopo. Se lo stato non

commette un illecito ma lo commette un altro stato? Si è

responsabile nella misura in cui lo hai aiutato o assistito nella

commissione dell’illecito. Per poter dire di essere responsabile di un

illecito commesso da altri, devo essere consapevole che l’altro stato

sta violando il diritto internazionale.

Anche se la norma è attribuibile a te anche con illecito si può essere

considerato non responsabile quando si invoca una causa

giustificazione.

Le giustificazioni sono:

1. Il consenso dello stato offeso

2. La legittima difese (art. 41)

3. Le contromisure (art. 42)

4. Forza maggiore o caso fortuito

5. Estremo pericolo

6. Stato di necessità

Tutte queste cause di giustificazione incontrano limiti per cui

nessuno può invocarle per giustificare la violazione di ius cogens

(art. 26) e che si possono invocare ma questo non elimina e non

preclude l’esistenza e la validità dell’obbligo violato.

La differenza tra legittima difesa e contromisure è che per far

cessare un illecito per forza armata si applica la legittima difesa e in

tutti gli altri casi le contromisure che, per essere valide, devono

rispettare determinate condizioni.

Il consenso deve essere validamente prestato, non deve essere

viziato da errore, violenza, dolo e deve essere accertato e non

essere presunto ma lo si può dedurre implicitamente che non

significa desumerlo, deve essere antecedente alla violazione

altrimenti non è un consenso alla commissione dell’illecito ma

accettazione a posteriori della violazione commessa e vale nei limiti

per i quali è stato dato e non si può acconsentire a violazioni di

norme imperative del diritto internazionali.

Forza maggiore nel caso lo stato è stato costretto da una forza

irresistibile o da un avvenimento esterno imprevedibile a violare il

diritto internazionale. Il caso fortuito invece l’ipotesi è di

inconsapevolezza di violazioni di diritto internazionale.

L’estremo pericolo è un caso in cui persone corrono il rischio di

morire e per evitare tale rischio si compie l’illecito.

Lo stato per invocare queste cause deve dimostrare che non ha

contribuito a creare lui stesso queste situazioni.

Lo stato di necessità è ipotesi simile all’estremo pericolo ma in

questo caso la causa di giustificazione non serve a salvare vite

umane ma solo a proteggere un interesse essenziale dello stato che

ritiene minacciato o in pericolo. È un’ipotesi controversa in quanto

gli stati unilateralmente apprezzano l’entità del pericolo. Mentre le

altre positive sullo stato di necessità la norma è scritto al contrario

e non si può invocare a senza ciò che la norma ritiene necessario.

Lezione 24 (21/11/18):

La dottrina si interroga se ci sono altri elementi non contemplati nel

progetto, intrinseci nella nozione di illecito. Ce ne sono due che

sono controversi:

1. La colpa: è uno stato mentale, tipica di azioni criminali o

negative commesse dagli individui, come si fa ad accertare la

colpa di uno stato quando pone in essere un comportamento

illecito per cui concorrono diversi organi? Il ragionamento è di

considerare un regime oggettivo ovvero quello per cui la

responsabilità nasce oggettivamente a prescindere

dall’elemento soggettivo colpa e quindi la colpa non è

elemento costitutivo dell’illecito. La colpa entra nel progetto in

tante norme, come causa di giustificazione. se uno stato dice

che lo ha fatto per forza maggiore è giustificato per non aver

agito per colpa.

2. Il danno: si distingue danno materiale per cui si commette un

illecito creando un danno calcolato e risarcito consistente in un

pregiudizio economico o patrimoniale agli interessi dello stato.

Il danno morale si identifica come un pregiudizio non

economico ma morale all’onore o alla morale alla dignità dello

stato. Non è un elemento costitutivo dell’illecito e perché sorga

il rapporto di responsabilità internazionale non è necessario

indagare se c’è stato un danno morale o materiale. La ratio sta

nella scelta degli autori del progetto di ritenere che per la

responsabilità basta la lesione di un diritto soggettivo ad uno

stato previsto dalla norma di diritto internazionale in quanto di

per sé comporta sempre un danno, che danno? È la nozione di

danno giuridico (legal injury), intrinseco nella violazione perché

sono sempre inscindibili, quando violo creo un danno giuridico,

capo al titolare del diritto violato. Per la commissione il danno

fa parte della fattispecie della violazione. Alcuni autori

osservando la prassi del mondo considerano che è

un’astrazione in quanto le violazioni triviali nella vita di tutti i

giorni non vengono mai fatti valere dagli stati se non esiste un

danno materiale o morale. Gli stati di fatto nella condotta di

tutti i giorni, per agire sulla base del regime della violazione

internazionale agiscono solo per danno materiale e morale e

quindi nei rapporti bilaterali mediamente gli stati si muovono

solo in presenza di un danno materiale. Gli stati che non sono

materialmente o moralmente lesi da un comportamento di un

altro stato non invocano il regime della responsabilità a meno

che non si tratti di obblighi solidali.

Ci sono norme che contengono riferimento alla colpa e al dolo

soprattutto per quanto riguarda il crimine di genocidio, che

comporta l’intento specifico doloso di mettere in atto una serie di

azioni e comportamenti per distruggere un’etnia, una razza ecc…

entra l’intento mentre se non c’è intento è crimine contro l’umanità

ma non genocidio il dolo definisce il genocidio.

Anche per la responsabilità dello stato che sorge per effetto di

un’azione commessa da un altro stato, se lo si aiuta lo si fa

consapevolmente. Qui l’intento fa sorgere la responsabilità.

Per determinare se c’è stato un illecito statale occorre verificare:

1. La presenza dell’illecito

2. Che questo illecito sia attribuibile allo stato

3. L’assenza di circostanze giustificative

Quando un fatto è attribuibile allo stato? Quando il fatto è stato

posso in essere da un organo de iure o de facto dello stato oppure

un organo che ha contravvenuto un ordine compiendo atto ultra

vires, in questo caso il fatto è attribuibile allo stato.

È attribuibile allo stato anche se non commesso da un organo non

de iure o de facto anche ponendo atti ultra vires? Art. 5 sul

funzionario pubblico oppure l’art. 9 nei casi di qualcuno senza

essere un organo dello stato e non abilitato a esercitare un potere

pubblico ha esercitato questi poteri in uno stato di assenza di

potere pubblico. Se la risposta a una di queste due domande è sì,

l’attribuzione è acquisita altrimenti dobbiamo farci un’altra

domanda, bisogna chiedere se il fatto è stato commesso dietro

istruzioni e sotto il controllo effettivo dello stato, siamo ai sensi

dell’art. 8 in presenza di qualcosa definito come atto di stato

commesso da individui sotto controllo dello stato e se la risposta è

sì, l’imputazione è acquisita e l’attribuzione anche, e la risposta è

no lo stato non è responsabile e non c’è imputazione e attribuzione

ma se lo stato successivamente ha fatto proprio questo atto e lo ha

riconosciuto e adottato come proprio, il fatto non è imputabile allo

stato.

Il fatto è imputabile allo stato se anche commesso da privati

nell’ipotesi in cui lo stato ha omesso di fare ciò che il diritto

internazionale gli ha chiesto di fare come adottare misure

preventive. Qui non c’è imputazione per un fatto commissivo ma è

una violazione di obbligo di natura diversa.

Se la risposta a queste domande è negativa, il discorso si chiude e

non si può imputare niente allo stato.

Per quanto riguarda alla violazione della norma (elemento

oggettivo), la domanda è se questo fatto viola le norme

internazionali al momento della commissione, se la risposta è no il

caso è chiuso e se la risposta è si si passa alle cause di

giustificazione e andare a verificare se lo stato non sia legittimato a

violare in quanto si è in presenza di circostanze che giustifichino

l’illecito. se c’è una circostanza, allora la risposta è positiva e quindi

non c’è stato fatto illecito, se invece lo stato non può invocare

queste cause e lui è l’autore del fatto illecito, lo stato è responsabile

nei confronti o di un altro stato

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
152 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher babyjaime di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Boschiero Nerina.