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USA).
Overall control, il controllo dello stato no deve essere effettivo ma
generale data dall’approfondimento di Cassese. Se fosse passata
questa definizione nel caso Tadic la responsabilità dei criminali si
sarebbe allargata in quanto criterio fuori luogo per gli stati e fuori
ruolo in quanto il criterio dell’overall control forzerebbe fino al punto
di rottura il nesso tra condotta degli organi e la responsabilità dello
stato agli organi che gli appartengono.
Risponde lo stato per tutti gli altri atti di privati diversi da quelli
considerati? I privati non sono organi. Quindi non risponderebbe in
quanto non attribuibile. Lo stato non risponde ma risponde di un
fatto suo proprio in quanto non ha adottato nessun mezzo per
respingere queste condotte (obbligo di omessa vigilanza). Il caso
degli ostaggi a Teran che imprigiona i diplomatici americani, in quel
momento non era responsabile di condotte per i privati ma per fatto
suo in quanto non ha utilizzato i mezzi per proteggere gli americani.
Gli individui che esercitano funzioni pubbliche in carenza di autorità
ufficiali (Art. 9), è un’eccezione e quindi l’attribuzione della
responsabilità si ha in misura della quale le persone che hanno
esercitato tali funzioni.
E per i gruppi insurrezionali? Il diritto internazionale dice che se i
ribelli vincono, si è in presenza di un nuovo stato. Se i ribelli non
sono vittoriosi in quanto schiacciati hanno danneggiato lo stato ne
rispondono loro. La condotta di un movimento insurrezionale che
riesce a formare uno stato su un territorio di uno stato preesistente
è considerato un atto di un nuovo stato ai sensi del diritto
internazionale.
Le condotte che non sono attribuibili allo stato se lo stato fa proprio,
adotta o supporta la condotta in questione riconoscendola come
propria.
Bisogna verificare l’elemento oggettivo. Bisogna verificare che ci sia
un illecito e che quella condotta sia vietata al momento in cui è
stata commessa. Se il divieto è sorto dopo. Se lo stato non
commette un illecito ma lo commette un altro stato? Si è
responsabile nella misura in cui lo hai aiutato o assistito nella
commissione dell’illecito. Per poter dire di essere responsabile di un
illecito commesso da altri, devo essere consapevole che l’altro stato
sta violando il diritto internazionale.
Anche se la norma è attribuibile a te anche con illecito si può essere
considerato non responsabile quando si invoca una causa
giustificazione.
Le giustificazioni sono:
1. Il consenso dello stato offeso
2. La legittima difese (art. 41)
3. Le contromisure (art. 42)
4. Forza maggiore o caso fortuito
5. Estremo pericolo
6. Stato di necessità
Tutte queste cause di giustificazione incontrano limiti per cui
nessuno può invocarle per giustificare la violazione di ius cogens
(art. 26) e che si possono invocare ma questo non elimina e non
preclude l’esistenza e la validità dell’obbligo violato.
La differenza tra legittima difesa e contromisure è che per far
cessare un illecito per forza armata si applica la legittima difesa e in
tutti gli altri casi le contromisure che, per essere valide, devono
rispettare determinate condizioni.
Il consenso deve essere validamente prestato, non deve essere
viziato da errore, violenza, dolo e deve essere accertato e non
essere presunto ma lo si può dedurre implicitamente che non
significa desumerlo, deve essere antecedente alla violazione
altrimenti non è un consenso alla commissione dell’illecito ma
accettazione a posteriori della violazione commessa e vale nei limiti
per i quali è stato dato e non si può acconsentire a violazioni di
norme imperative del diritto internazionali.
Forza maggiore nel caso lo stato è stato costretto da una forza
irresistibile o da un avvenimento esterno imprevedibile a violare il
diritto internazionale. Il caso fortuito invece l’ipotesi è di
inconsapevolezza di violazioni di diritto internazionale.
L’estremo pericolo è un caso in cui persone corrono il rischio di
morire e per evitare tale rischio si compie l’illecito.
Lo stato per invocare queste cause deve dimostrare che non ha
contribuito a creare lui stesso queste situazioni.
Lo stato di necessità è ipotesi simile all’estremo pericolo ma in
questo caso la causa di giustificazione non serve a salvare vite
umane ma solo a proteggere un interesse essenziale dello stato che
ritiene minacciato o in pericolo. È un’ipotesi controversa in quanto
gli stati unilateralmente apprezzano l’entità del pericolo. Mentre le
altre positive sullo stato di necessità la norma è scritto al contrario
e non si può invocare a senza ciò che la norma ritiene necessario.
Lezione 24 (21/11/18):
La dottrina si interroga se ci sono altri elementi non contemplati nel
progetto, intrinseci nella nozione di illecito. Ce ne sono due che
sono controversi:
1. La colpa: è uno stato mentale, tipica di azioni criminali o
negative commesse dagli individui, come si fa ad accertare la
colpa di uno stato quando pone in essere un comportamento
illecito per cui concorrono diversi organi? Il ragionamento è di
considerare un regime oggettivo ovvero quello per cui la
responsabilità nasce oggettivamente a prescindere
dall’elemento soggettivo colpa e quindi la colpa non è
elemento costitutivo dell’illecito. La colpa entra nel progetto in
tante norme, come causa di giustificazione. se uno stato dice
che lo ha fatto per forza maggiore è giustificato per non aver
agito per colpa.
2. Il danno: si distingue danno materiale per cui si commette un
illecito creando un danno calcolato e risarcito consistente in un
pregiudizio economico o patrimoniale agli interessi dello stato.
Il danno morale si identifica come un pregiudizio non
economico ma morale all’onore o alla morale alla dignità dello
stato. Non è un elemento costitutivo dell’illecito e perché sorga
il rapporto di responsabilità internazionale non è necessario
indagare se c’è stato un danno morale o materiale. La ratio sta
nella scelta degli autori del progetto di ritenere che per la
responsabilità basta la lesione di un diritto soggettivo ad uno
stato previsto dalla norma di diritto internazionale in quanto di
per sé comporta sempre un danno, che danno? È la nozione di
danno giuridico (legal injury), intrinseco nella violazione perché
sono sempre inscindibili, quando violo creo un danno giuridico,
capo al titolare del diritto violato. Per la commissione il danno
fa parte della fattispecie della violazione. Alcuni autori
osservando la prassi del mondo considerano che è
un’astrazione in quanto le violazioni triviali nella vita di tutti i
giorni non vengono mai fatti valere dagli stati se non esiste un
danno materiale o morale. Gli stati di fatto nella condotta di
tutti i giorni, per agire sulla base del regime della violazione
internazionale agiscono solo per danno materiale e morale e
quindi nei rapporti bilaterali mediamente gli stati si muovono
solo in presenza di un danno materiale. Gli stati che non sono
materialmente o moralmente lesi da un comportamento di un
altro stato non invocano il regime della responsabilità a meno
che non si tratti di obblighi solidali.
Ci sono norme che contengono riferimento alla colpa e al dolo
soprattutto per quanto riguarda il crimine di genocidio, che
comporta l’intento specifico doloso di mettere in atto una serie di
azioni e comportamenti per distruggere un’etnia, una razza ecc…
entra l’intento mentre se non c’è intento è crimine contro l’umanità
ma non genocidio il dolo definisce il genocidio.
Anche per la responsabilità dello stato che sorge per effetto di
un’azione commessa da un altro stato, se lo si aiuta lo si fa
consapevolmente. Qui l’intento fa sorgere la responsabilità.
Per determinare se c’è stato un illecito statale occorre verificare:
1. La presenza dell’illecito
2. Che questo illecito sia attribuibile allo stato
3. L’assenza di circostanze giustificative
Quando un fatto è attribuibile allo stato? Quando il fatto è stato
posso in essere da un organo de iure o de facto dello stato oppure
un organo che ha contravvenuto un ordine compiendo atto ultra
vires, in questo caso il fatto è attribuibile allo stato.
È attribuibile allo stato anche se non commesso da un organo non
de iure o de facto anche ponendo atti ultra vires? Art. 5 sul
funzionario pubblico oppure l’art. 9 nei casi di qualcuno senza
essere un organo dello stato e non abilitato a esercitare un potere
pubblico ha esercitato questi poteri in uno stato di assenza di
potere pubblico. Se la risposta a una di queste due domande è sì,
l’attribuzione è acquisita altrimenti dobbiamo farci un’altra
domanda, bisogna chiedere se il fatto è stato commesso dietro
istruzioni e sotto il controllo effettivo dello stato, siamo ai sensi
dell’art. 8 in presenza di qualcosa definito come atto di stato
commesso da individui sotto controllo dello stato e se la risposta è
sì, l’imputazione è acquisita e l’attribuzione anche, e la risposta è
no lo stato non è responsabile e non c’è imputazione e attribuzione
ma se lo stato successivamente ha fatto proprio questo atto e lo ha
riconosciuto e adottato come proprio, il fatto non è imputabile allo
stato.
Il fatto è imputabile allo stato se anche commesso da privati
nell’ipotesi in cui lo stato ha omesso di fare ciò che il diritto
internazionale gli ha chiesto di fare come adottare misure
preventive. Qui non c’è imputazione per un fatto commissivo ma è
una violazione di obbligo di natura diversa.
Se la risposta a queste domande è negativa, il discorso si chiude e
non si può imputare niente allo stato.
Per quanto riguarda alla violazione della norma (elemento
oggettivo), la domanda è se questo fatto viola le norme
internazionali al momento della commissione, se la risposta è no il
caso è chiuso e se la risposta è si si passa alle cause di
giustificazione e andare a verificare se lo stato non sia legittimato a
violare in quanto si è in presenza di circostanze che giustifichino
l’illecito. se c’è una circostanza, allora la risposta è positiva e quindi
non c’è stato fatto illecito, se invece lo stato non può invocare
queste cause e lui è l’autore del fatto illecito, lo stato è responsabile
nei confronti o di un altro stato