Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
(A) (B) (C)
momento della stipula dell’accordo, per effetto del quale ciò che rimane da
eseguire nell’accordo comporta uno squilibrio significativo delle situazioni
(D).
Una particolare condizione che può portare all’estinzione o alla sospensione
di un trattato è la situazione di comune accordo fra tutte le parti (6),
che possono creare un secondo accordo sospensivo del primo per un certo
periodo o decidere di abrogare il trattato anche senza far riferimento a
clausole particolari con una nuova manifestazione di volontà delle stesse
parti. Queste situazioni sono naturalmente più semplici nei bilaterali, mentre
nei multilaterali è più complicato coagulare il consenso politico attorno
all’abrogazione di un trattato o alla sospensione di uno degli Stati vincolati o
di tutte le parti.
Questa situazione deve verificarsi con un nuovo trattato, che può un
essere un accordo finalizzato solo alla abrogazione del precedente o un
nuovo trattato in merito alle stesse questioni che quindi sostituisce il
precedente. Da ciò ne deriva che l’abrogazione può anche essere assunta
implicitamente, quando le parti di un trattato ne arrivino a stipulare uno
nuovo, che disciplini le stesse materie e presenti punti incompatibili con il
lex posterior derogat priori
precedente accordo ( ). In caso di accordi che
regolano materie speciali contenenti anche in un trattato generale la legge
speciale deroga a quella generale, ma non abroga il precedente
trattato: entrambi continuano ad essere applicabili, ma nella parte
disciplinata dalla legge speciale si applica quella.
Cosa succede però quando si stipulano accordi fra loro incompatibili
lex
con Stati diversi? Ossia quando non può applicarsi il principio
posterior derogat priori perché i due accordi non compatibili fra loro non
sono stipulati fra gli stessi Stati. In questo caso nessuno dei trattati
stipulati può essere dichiarato invalido, sospeso o abrogato e ciò
crea non pochi problemi nel caso si verificasse una simile situazione. In
molti casi, questo viene ovviato con clausole, dette dichiarazioni di
subordinazione, che stabiliscono che un determinato trattato si applichi
solo in compatibilità con gli altri impegni presi. Il rischio, nel caso in cui non
si siano presi precauzioni, è di incappare nelle conseguenze di violazioni del
diritto internazionale.
C’è da considerare inoltre che un accordo potrebbe poter produrre effetti
anche per uno Stato terzo non facente parte del trattato. Questo non è
tuttavia possibile senza una espressa manifestazione di volontà dello Stato
terzo, che si associa quindi a geometria variabile ad un certo accordo,
altrimenti, senza questo consenso, non è possibile l’estensione di
obblighi verso i non contraenti. Questo è il limite applicativo
dell’accordo come fonte del diritto internazionale. Sempre sulla base del
pacta tertiis nec nocent nec prosunti
principio si è stabilito che, anche
quando accordi portano necessariamente benefici ad un altro Stato (ad es.
accordi di libera navigabilità di canali), nel caso in cui si decida di far
cessare questi benefici lo Stato terzo non può esigere nessun tipo di
applicazione né opporsi ad un’eventuale abrogazione.
Ius cogens superrens
C’è da considerare infine la norma detta (§7), per
cui un trattato precedentemente stipulato viene a contrastare con una
norma cogente creatasi dopo e viene quindi estinto o re-interpretato alla
luce della nuova norma. Tuttavia questa causa di estinzione non trova
riscontro frequente nella prassi.
2.2.12 La successione dei trattati
Il fenomeno della successione in senso tecnico nel diritto internazionale
quando uno Stato si sostituisce materialmente ad un altro
viene a porsi
nell’esercizio di sovranità su una data popolazione e un dato territorio , una
definizione desumibile dalla Convenzione di Vienna del 1978 sulla
successione dei trattati.
Varie possono essere le situazioni in cui si verifica questa sostituzione:
Casi di smembramento di determinati Stati, come è successo con la
Cecoslovacchia, nell’ambito di una secessione consensuale e pacifica, o in
Jugoslavia e URSS, dove si è avuto invece processi più complessi;
Casi di fusione o incorporazione di Stati diversi in un singolo Stato,
come ad esempio è stata la situazione della riunificazione delle due Germanie da
leggersi come un’incorporazione della Germania Est nella BDR;
Casi di distacco controllato, avvenuto per modalità consensuali e
costituzionali, come sarebbe stata la secessione della Scozia nel caso di successo
referendario dell’indipendenza o come è stata a suo tempo quella del Belgio al
momento della sua indipendenza;
Casi di secessione, ossia separazioni avvenute per via extra-legale e al di
fuori del diritto internazionale: in questo caso, se gli insorti hanno successo,
l’ordinamento internazionale prende atto di questo fenomeno, come è successo
ad esempio con la vicenda del Sud Sudan o dell’indipendenza dell’Eritrea;
Alcuni considerano fra i casi di successione di Stati anche mutamenti
rivoluzionari di governo, ottenuti con mezzi extra-legali, che di fatto mutino
radicalmente l’assetto dello Stato, tuttavia questa tesi è stata contestata dai più,
sostenendo che non si dia luogo ad un vero cambio di persona giuridica, ma che
al massimo si possa considerare questi casi come rientranti nelle fattispecie di
rebus sic stantibus
estinzione per via della clausola e solo per quei trattati di
natura politica particolarmente legati al governo precedente.
In tutti questi casi comunque, ci si deve chiedere cosa effettivamente
succede agli accordi presi dal suo predecessore. Molto dipende dalla
volontà politica del singolo nuovo Stato, a cui può convenire aggrapparsi a
precedenti trattati o viceversa. La regola generale è tuttavia quella della
tabula rasa l’estinzione di tutti i trattati
, ossia , con discipline particolari per
ognuna delle varie fattispecie.
Ad esempio, nel caso della riunificazione delle due Germanie, i trattati della
DDR si estinguono, mentre quelli della BDR si espandono alle nuove
frontiere in virtù del principio della mobilità delle frontiere dei trattati.
Questo principio viene però temperato e si può giungere ad un
riconoscimento della continuità di entrambi i complessi di obblighi
internazionali, qualora gli Stati incorporati si uniscano in un vincolo federale,
come è accaduto ad esempio per l’unione di Tanganika e Zanzibar nel 1964
o con la formazione della RAU nel 1958.
Viceversa quando si hanno smembramenti o secessioni, siano esse violente
o pacifiche, la consuetudine suggerisce l’applicazione in toto del principio
tabula
della rasa. Ad esempio nel caso dell’indipendenza della Croazia
questa si è trovata completamente svincolata da qualsiasi accordo preso
dalla Federazione Jugoslava. Ciò non toglie che si siano verificati casi in cui
gli Stati sorti da questi smembramenti abbiano cercato di mantenere la
continuità, come successo attraverso la Dichiarazione di Alma Ata per gli
Stati dell’ex URSS, tuttavia questa successione dipende necessariamente
anche dall’approvazione dello Stato terzo. 12
A questo principio generale vi è però un’eccezione, quella dei trattati
trattati che hanno una precisa delimitazione su una
localizzabili, ossia
parte di territorio. Questi, come ad esempio può essere considerato il
trattato per la TAV, trattati per la demilitarizzazione di una certa zona o
ancora sulla navigabilità di determinate acque, non vengono estinti dalla
successione di Stati. Quando un trattato riguarda quindi un territorio
limitato di uno Stato, nel caso subentri in esso un nuovo Stato i trattati si
trasmettono, secondo la regola della continuità, al successore.
Ad una simile categoria parte della dottrina ha ricondotto anche i trattati di
delimitazione delle frontiere. In realtà si può ritenere che questo tipo di
accordi si esaurisca nel momento in cui la frontiera è determinata, per cui a
dover essere rispettato in questo caso è il diritto di sovranità territoriale di
ciascun paese. Un’applicazione di questo principio può essere visto ad
esempio nel caso della decolonizzazione dell’Africa, quando la stessa
Organizzazione per l’Unità Africana ha riconosciuto nel 1964 il principio
dell’uti possidetis, ossia la continuità dei confini della colonizzazione.
L’eccezione dei trattati localizzabili ha al suo interno la contro-eccezione
dei trattati localizzabili di natura essenzialmente politica, che
tabula rasa
possono far recuperare il principio della , ad esempio in casi
di concessione di determinate basi militari o altri impegni incompatibili
politicamente con il nuovo Stato. Come abbiamo visto, questa può valere
anche nel caso di mutamenti radicali e rivoluzionari di governo, sulla base
rebus sic stantibus.
dell’applicazione del principio 13
12 Nella Dichiarazione si stabilì anche che la Russia sarebbe succeduta al seggio dell’URSS presso l’ONU e
quindi anche nel Consiglio di Sicurezza, una decisione che, non incontrando l’opposizione della comunità
internazionale, divenne effettiva.
13 Tuttavia alcuni casi concreti dimostrerebbero invece il contrario: basti pensare alla rivoluzione cubana,
che non ha eliminato il trattato di concessione della base militare di Guantanámo agli Stati Uniti.
C’è da considerare tuttavia un’ulteriore possibilità, che nel caso dei trattati
tabula rasa
multilaterali aperti può temperare il principio della . In
questo caso è stata infatti riconosciuta la possibilità che, qualora
interessato, uno Stato possa, anziché aderire nuovamente con una notifica
ex nunc
di adesione con valenza , emettere una notifica di
ex tunc
successione con valore , che agisca retroattivamente al momento
dell’indipendenza. È un caso verificatosi ad esempio con lo smembramento
della Jugoslavia: solo per citare un esempio, nel 1992 la Bosnia-Erzegovina
emise una notifica di successione per subentrare alla ex Jugoslavia nella
Convenzione sul Genocidio. 14
2.3 Possono esistere altre fonti del diritto internazionale?
Dobbiamo chiederci a questo punto se possano esistere altre fonti oltre
all’accordo e alla consuetudine. Una parte della dottrina ha sostenuto ad
esempio che le risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU possano essere
considerate una fonte del diritto internazionale. Tuttavia questa tesi sembra
smentita dalla Car