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Estratto del documento

(A) (B) (C)

momento della stipula dell’accordo, per effetto del quale ciò che rimane da

eseguire nell’accordo comporta uno squilibrio significativo delle situazioni

(D).

Una particolare condizione che può portare all’estinzione o alla sospensione

di un trattato è la situazione di comune accordo fra tutte le parti (6),

che possono creare un secondo accordo sospensivo del primo per un certo

periodo o decidere di abrogare il trattato anche senza far riferimento a

clausole particolari con una nuova manifestazione di volontà delle stesse

parti. Queste situazioni sono naturalmente più semplici nei bilaterali, mentre

nei multilaterali è più complicato coagulare il consenso politico attorno

all’abrogazione di un trattato o alla sospensione di uno degli Stati vincolati o

di tutte le parti.

Questa situazione deve verificarsi con un nuovo trattato, che può un

essere un accordo finalizzato solo alla abrogazione del precedente o un

nuovo trattato in merito alle stesse questioni che quindi sostituisce il

precedente. Da ciò ne deriva che l’abrogazione può anche essere assunta

implicitamente, quando le parti di un trattato ne arrivino a stipulare uno

nuovo, che disciplini le stesse materie e presenti punti incompatibili con il

lex posterior derogat priori

precedente accordo ( ). In caso di accordi che

regolano materie speciali contenenti anche in un trattato generale la legge

speciale deroga a quella generale, ma non abroga il precedente

trattato: entrambi continuano ad essere applicabili, ma nella parte

disciplinata dalla legge speciale si applica quella.

Cosa succede però quando si stipulano accordi fra loro incompatibili

lex

con Stati diversi? Ossia quando non può applicarsi il principio

posterior derogat priori perché i due accordi non compatibili fra loro non

sono stipulati fra gli stessi Stati. In questo caso nessuno dei trattati

stipulati può essere dichiarato invalido, sospeso o abrogato e ciò

crea non pochi problemi nel caso si verificasse una simile situazione. In

molti casi, questo viene ovviato con clausole, dette dichiarazioni di

subordinazione, che stabiliscono che un determinato trattato si applichi

solo in compatibilità con gli altri impegni presi. Il rischio, nel caso in cui non

si siano presi precauzioni, è di incappare nelle conseguenze di violazioni del

diritto internazionale.

C’è da considerare inoltre che un accordo potrebbe poter produrre effetti

anche per uno Stato terzo non facente parte del trattato. Questo non è

tuttavia possibile senza una espressa manifestazione di volontà dello Stato

terzo, che si associa quindi a geometria variabile ad un certo accordo,

altrimenti, senza questo consenso, non è possibile l’estensione di

obblighi verso i non contraenti. Questo è il limite applicativo

dell’accordo come fonte del diritto internazionale. Sempre sulla base del

pacta tertiis nec nocent nec prosunti

principio si è stabilito che, anche

quando accordi portano necessariamente benefici ad un altro Stato (ad es.

accordi di libera navigabilità di canali), nel caso in cui si decida di far

cessare questi benefici lo Stato terzo non può esigere nessun tipo di

applicazione né opporsi ad un’eventuale abrogazione.

Ius cogens superrens

C’è da considerare infine la norma detta (§7), per

cui un trattato precedentemente stipulato viene a contrastare con una

norma cogente creatasi dopo e viene quindi estinto o re-interpretato alla

luce della nuova norma. Tuttavia questa causa di estinzione non trova

riscontro frequente nella prassi.

2.2.12 La successione dei trattati

Il fenomeno della successione in senso tecnico nel diritto internazionale

quando uno Stato si sostituisce materialmente ad un altro

viene a porsi

nell’esercizio di sovranità su una data popolazione e un dato territorio , una

definizione desumibile dalla Convenzione di Vienna del 1978 sulla

successione dei trattati.

Varie possono essere le situazioni in cui si verifica questa sostituzione:

Casi di smembramento di determinati Stati, come è successo con la

Cecoslovacchia, nell’ambito di una secessione consensuale e pacifica, o in

Jugoslavia e URSS, dove si è avuto invece processi più complessi;

Casi di fusione o incorporazione di Stati diversi in un singolo Stato,

come ad esempio è stata la situazione della riunificazione delle due Germanie da

leggersi come un’incorporazione della Germania Est nella BDR;

Casi di distacco controllato, avvenuto per modalità consensuali e

costituzionali, come sarebbe stata la secessione della Scozia nel caso di successo

referendario dell’indipendenza o come è stata a suo tempo quella del Belgio al

momento della sua indipendenza;

Casi di secessione, ossia separazioni avvenute per via extra-legale e al di

fuori del diritto internazionale: in questo caso, se gli insorti hanno successo,

l’ordinamento internazionale prende atto di questo fenomeno, come è successo

ad esempio con la vicenda del Sud Sudan o dell’indipendenza dell’Eritrea;

Alcuni considerano fra i casi di successione di Stati anche mutamenti

rivoluzionari di governo, ottenuti con mezzi extra-legali, che di fatto mutino

radicalmente l’assetto dello Stato, tuttavia questa tesi è stata contestata dai più,

sostenendo che non si dia luogo ad un vero cambio di persona giuridica, ma che

al massimo si possa considerare questi casi come rientranti nelle fattispecie di

rebus sic stantibus

estinzione per via della clausola e solo per quei trattati di

natura politica particolarmente legati al governo precedente.

In tutti questi casi comunque, ci si deve chiedere cosa effettivamente

succede agli accordi presi dal suo predecessore. Molto dipende dalla

volontà politica del singolo nuovo Stato, a cui può convenire aggrapparsi a

precedenti trattati o viceversa. La regola generale è tuttavia quella della

tabula rasa l’estinzione di tutti i trattati

, ossia , con discipline particolari per

ognuna delle varie fattispecie.

Ad esempio, nel caso della riunificazione delle due Germanie, i trattati della

DDR si estinguono, mentre quelli della BDR si espandono alle nuove

frontiere in virtù del principio della mobilità delle frontiere dei trattati.

Questo principio viene però temperato e si può giungere ad un

riconoscimento della continuità di entrambi i complessi di obblighi

internazionali, qualora gli Stati incorporati si uniscano in un vincolo federale,

come è accaduto ad esempio per l’unione di Tanganika e Zanzibar nel 1964

o con la formazione della RAU nel 1958.

Viceversa quando si hanno smembramenti o secessioni, siano esse violente

o pacifiche, la consuetudine suggerisce l’applicazione in toto del principio

tabula

della rasa. Ad esempio nel caso dell’indipendenza della Croazia

questa si è trovata completamente svincolata da qualsiasi accordo preso

dalla Federazione Jugoslava. Ciò non toglie che si siano verificati casi in cui

gli Stati sorti da questi smembramenti abbiano cercato di mantenere la

continuità, come successo attraverso la Dichiarazione di Alma Ata per gli

Stati dell’ex URSS, tuttavia questa successione dipende necessariamente

anche dall’approvazione dello Stato terzo. 12

A questo principio generale vi è però un’eccezione, quella dei trattati

trattati che hanno una precisa delimitazione su una

localizzabili, ossia

parte di territorio. Questi, come ad esempio può essere considerato il

trattato per la TAV, trattati per la demilitarizzazione di una certa zona o

ancora sulla navigabilità di determinate acque, non vengono estinti dalla

successione di Stati. Quando un trattato riguarda quindi un territorio

limitato di uno Stato, nel caso subentri in esso un nuovo Stato i trattati si

trasmettono, secondo la regola della continuità, al successore.

Ad una simile categoria parte della dottrina ha ricondotto anche i trattati di

delimitazione delle frontiere. In realtà si può ritenere che questo tipo di

accordi si esaurisca nel momento in cui la frontiera è determinata, per cui a

dover essere rispettato in questo caso è il diritto di sovranità territoriale di

ciascun paese. Un’applicazione di questo principio può essere visto ad

esempio nel caso della decolonizzazione dell’Africa, quando la stessa

Organizzazione per l’Unità Africana ha riconosciuto nel 1964 il principio

dell’uti possidetis, ossia la continuità dei confini della colonizzazione.

L’eccezione dei trattati localizzabili ha al suo interno la contro-eccezione

dei trattati localizzabili di natura essenzialmente politica, che

tabula rasa

possono far recuperare il principio della , ad esempio in casi

di concessione di determinate basi militari o altri impegni incompatibili

politicamente con il nuovo Stato. Come abbiamo visto, questa può valere

anche nel caso di mutamenti radicali e rivoluzionari di governo, sulla base

rebus sic stantibus.

dell’applicazione del principio 13

12 Nella Dichiarazione si stabilì anche che la Russia sarebbe succeduta al seggio dell’URSS presso l’ONU e

quindi anche nel Consiglio di Sicurezza, una decisione che, non incontrando l’opposizione della comunità

internazionale, divenne effettiva.

13 Tuttavia alcuni casi concreti dimostrerebbero invece il contrario: basti pensare alla rivoluzione cubana,

che non ha eliminato il trattato di concessione della base militare di Guantanámo agli Stati Uniti.

C’è da considerare tuttavia un’ulteriore possibilità, che nel caso dei trattati

tabula rasa

multilaterali aperti può temperare il principio della . In

questo caso è stata infatti riconosciuta la possibilità che, qualora

interessato, uno Stato possa, anziché aderire nuovamente con una notifica

ex nunc

di adesione con valenza , emettere una notifica di

ex tunc

successione con valore , che agisca retroattivamente al momento

dell’indipendenza. È un caso verificatosi ad esempio con lo smembramento

della Jugoslavia: solo per citare un esempio, nel 1992 la Bosnia-Erzegovina

emise una notifica di successione per subentrare alla ex Jugoslavia nella

Convenzione sul Genocidio. 14

2.3 Possono esistere altre fonti del diritto internazionale?

Dobbiamo chiederci a questo punto se possano esistere altre fonti oltre

all’accordo e alla consuetudine. Una parte della dottrina ha sostenuto ad

esempio che le risoluzioni dell’Assemblea Generale dell’ONU possano essere

considerate una fonte del diritto internazionale. Tuttavia questa tesi sembra

smentita dalla Car

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Publisher
A.A. 2018-2019
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher joeMarco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Filippo Marcello.