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DIRITTO INTERNAZIONALE

Prof. Marcello Di Filippo

PRIMA PARTE: PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1. Introduzione – Il contesto e i soggetti

Quando parliamo del diritto internazionale si deve tenere come punto di

riferimento tanto il contesto dell’ordinamento statale quanto contesti più

primitivi ed elementari. Vi sono infatti in questo ambito alcune

caratteristiche differenti, come ad esempio la funzione coercitiva, non

garantita, come nell’ordinamento statale, da un’entità superiore, ma dai

destinatari stessi del diritto, un elemento che può quindi essere all’origine di

disparità dovute alla maggiore influenza economica e politica di un attore

rispetto ad un altro.

Ciò fa sì che nel panorama complessivo del diritto internazionale ci si debba

a geometria variabile

spesso adeguare ad un sistema , con alcuni settori

nei quali esiste un complesso di norme consolidate e attori sovra-nazionali

influenti e strutturati e altri in cui questa impalcatura viene a mancare. Ciò

anche alla luce del fatto che nel campo internazionale il diritto è

decisamente meno stabile e più mutevole rispetto a quello statale.

Quando parliamo di diritto internazionale innanzitutto ci si riferisce nella

maggior parte dei casi a una sommatoria di Stati, per cui può essere

comunità internazionale,

fuorviante la definizione dal momento che molto

spesso è poco forte l’aspetto comunitario dell’interazione fra questi attori. Il

diritto internazionale non si fonda tuttavia solo su l’esistenza di entità

statuali, in quanto non mancano altri enti a carattere sovra-nazionale,

che rientrano in aspetti regolamentati dal diritto internazionale.

un ente inserito in

Un attore qualificato a livello internazionale è insomma

una serie di rapporti fra pari disciplinati dai meccanismi del diritto

internazionale, così da impedire il prevalere di un soggetto sull’altro con un

atto di supremazia (ottica orizzontale). Riconoscere un’entità come soggetto

internazionale fa sì che nei confronti di questo attore io debba tenere conto

di una serie di regole, che devono permettere una serie di relazioni fra pari:

da ciò deriva che il riconoscimento o meno come soggetto

internazionale ha una serie di conseguenze giuridico-politiche.

1.1 Gli Stati

Gli Stati sono la categoria più importante e che più condiziona il diritto

internazionale, anche se non quella più numerosa. Lo Stato nel diritto

una persona giuridica e un ente collettivo e

internazionale è definito come

politico, che esercita su un territorio e su una popolazione la propria autorità

di governo (definizione minima) e che esercita questo potere in maniera

effettiva, e quindi reale e stabile, e indipendente, cioè avulsa da altre

autorità di governo che potrebbero esercitare su questo ente un controllo

formale o informale (definizione completa) .

Tutte queste caratteristiche devono essere appurate da una constatazione

di realtà oggettiva e da elementi giuridici, che in questo caso

risiedono in fenomeni di auto-giustificazione. Ad esempio lo Stato

italiano cristallizza la sua effettività nella Costituzione, che a sua volta si è

legittimata in un’Assemblea Costituente, espressione del popolo e quindi

dello Stato stesso: l’ordinamento italiano è quindi “originale”, in quanto trae

la sua forza da se stesso.

La definizione di Stato comunque non fa distinzioni riguardo alle

dimensioni demografiche o territoriali di uno Stato: un micro-Stato

come San Marino e la Federazione Russa sono quindi, dal punto di vista del

diritto internazionale, considerati come pari. Allo stesso modo non è

rilevante, ai fini della definizione la forma di Stato o governo, e

quindi che questo sia democratico o autoritario o addirittura che rispetti o

meno i diritti umani.

Esistono tuttavia dei casi limite, come quello degli Stati-fantoccio, una

situazione molto controversa che si verifica quando l’ingerenza di uno Stato

su di un altro territorio statale più piccolo o meno potente è tale da

condizionare interamente la vita politica interna. Ad oggi dubbi sono stati

sollevati per il rapporto fra Principato di Monaco e la Francia e per quello fra

Turchia e la Repubblica turca di Cipro del nord.

1.1.1 Il problema del riconoscimento

Quanto detto finora non significa però che si abbia in ogni caso univocità di

questa definizione. Entra in gioco in molti casi un ulteriore fattore,

l’elemento del riconoscimento, necessario per intrattenere relazioni da

pari a pari con altri Stati, e strettamente dipendente dalla comunità

internazionale. Il riconoscimento non può però essere inteso in senso

assoluto: se questo elemento venisse infatti preso alla lettera, circa il 98%

degli Stati, in quanto non riconosciuti da tutta la comunità internazionale,

diventerebbero Stati a geometria variabile, a seconda del soggetto con cui si

relazionano. 1

Nonostante questa situazione tuttavia, il riconoscimento è il discrimine

fondamentale in alcune situazioni piuttosto dubbie, come il caso del

Kosovo, evolutosi da una situazione di semi-protettorato ONU-NATO in un

territorio con enti territoriali e di auto-governo e infine in un territorio

dichiaratosi indipendente. Questa indipendenza non è però accettata da

tutti, e in particolare è rifiutata dalla Serbia, che si ritiene, in contrasto con

quanto dichiarato dalle autorità kosovare, l’attore internazionale che ha

giurisdizione su questa “provincia”, in quanto, secondo Belgrado, facente

parte del suo territorio.

Da questo punto di vista il riconoscimento è utile nel momento in cui altri

Stati, con atti unilaterali e ufficiali, accettano la statualità del Kosovo,

obbligandosi a trattare questa autorità come uno Stato pari e rimanendo

quindi neutri di fronte alle aspirazioni serbe, almeno fino all’eventuale

scoppio di un conflitto. Nel caso in cui si sia riconosciuto il Kosovo, questo

sarebbe infatti da qualificare, per l’attore che ha attuato il riconoscimento,

come un conflitto internazionale. Sul versante opposto al Kosovo si potrebbe

citare invece il caso di Taiwan, sicuramente da considerare uno Stato, ma

scarsamente riconosciuto per l’azione della Cina popolare. Tanto che è

addirittura membro del WTO come “territorio doganale autonomo”.

1.2 Gli insorti e i movimenti di liberazione

Accanto agli Stati nel diritto internazionale vi sono altre due categorie da

considerare: da un lato quella degli insorti, come ad esempio può essere

1 Nel 1991 i paesi delle Comunità Europee, a testimonianza di quanto questo elemento sia comunque

politicamente rilevante, adottarono due Dichiarazioni, emesse durante una riunione a Bruxelles, con le

quali riconoscevano i nuovi Stati sorti dalla dissoluzione della Federazione Jugoslava e dell’URSS (solo la

Macedonia fece eccezione fino al 1993 per contrasti con la Grecia).

considerato Daesh, e dall’altro i movimenti di liberazione nazionale,

come il Fronte Polisario o l’OLP .

2

1.2.1 Gli insorti

La prima categoria, quella degli insorti, tocca un fenomeno da sempre

esistente nelle relazioni internazionali, quello di territori, o entità statali, su

cui si sviluppa un conflitto fra le forze governative e gruppi organizzati che

lottano con mezzi extra-costituzionali per rovesciare il potere costituito e

sostituirsi ad esso o dar vita ad una secessione, creando un nuovo Stato da

una frazione del precedente.

Ciò non toglie che le insurrezioni possano esaurirsi in fallimenti o in ribellioni

piuttosto effimere e, in alcuni casi, addirittura anarchiche e quindi non

nuovo soggetto internazionale

organiche o organizzate. Si parla allora di un

quando i rivoltosi possiedono un’organizzazione interna che si affianca ai

gruppi armati e quando questi insorti hanno avuto almeno un parziale

successo, sottraendo in maniera stabile al governo almeno una parte del

territorio per creare appunto un soggetto insurrezionale, caratterizzato

da effettività e dotato di una certa stabilità e realtà.

La difficoltà nel relazionarsi con questo soggetto risiede sostanzialmente

nella situazione di guerra e conflitto degli insorti rispetto

all’autorità centrale e questo fa sì che a un soggetto insurrezionale

vengano garantiti solo alcuni diritti e doveri tipici del diritto

internazionale, ma non la piena sovranità internazionale. Vengono

perciò negate agli insorti alcune capacità, come la possibilità di cedere

frazioni di territorio o concedere basi militari straniere. Si deve fare inoltre

un’ulteriore considerazione politica: il diritto internazionale è costituito

essenzialmente dagli Stati e questo fa sì che le norme sugli insorti,

generalmente malvisti e non incoraggiati certamente, siano poche e non

particolarmente favorevoli. 3

1.2.2 Casi concreti di insorti

Nel caso di Daesh, questo avrebbe bisogno di una rinuncia formale al

territorio occupato di Siria e Iraq per essere considerato un vero e proprio

Stato, perciò finché permane la situazione d guerra è da considerarsi solo un

soggetto insurrezionale e, come tale, escluso da alcuni circuiti, come i piani

di aiuti internazionali o le rappresentanze nelle organizzazioni internazionali.

Daesh ha comunque una certa particolarità rispetto ai classici soggetti

insurrezionali: esso ha carattere trans-nazionale, in quanto occupa territori

di Siria e Iraq. Infatti generalmente gli insorti che ottengono un minimo

successo e rilevanza internazionale si creano all’interno di un solo Stato,

come è successo ad esempio con Abcazia e Ossezia del Sud nel territorio

della Georgia. Quest’ultimo caso dimostra anche come questi soggetti

2 Secondo Conforti i fronti di liberazione nazionale, alla stregua dei governi in esilio, non possono essere

considerati soggetti di diritto internazionale, anche se la partecipazione di molti di questi movimenti ad

accordi internazionali, soprattutto nel periodo della decolonizzazione, sembrerebbe avvalorare un qualche

riconoscimento.

3 Pur riconoscendoli come soggetti di diritto internazionale, alcune tesi sembrano concordare sul fatto che

ad applicarsi nel caso degli insorti sia quasi esclusivamente il diritto internazionale di guerra, mentre altre

sosterrebbero invece la necessità del riconoscimento da parte di Stati terzi. La prima di queste tesi

sembra però essere smentita dalla prassi: a limitare le norme di diritto internazionale applicabili agli

insorti è soprattutto, oltre la contrarietà con cui sono visti dagli Stati, la condizione di provvisorietà, che

grava necessariamente su un soggetto insurrezionale. Devono quindi applicarsi comunque a questi

soggetti alcune norme consuetudinarie, come la protezione dei cittadini stranieri, mentre per quelle

derivate da accordi la situazione è resa più complessa per l’eventuale entrata in gioco delle norme sulla

successione di Stati, qualora gli insorti raggiungano un certo successo.

possano poi orientarsi nel panorama internazionale verso una particolare

potenza, avvicinandosi al paradigma dello Stato-fantoccio: l’Ossezia del Sud,

dopo aver dichiarato la propria indipendenza, si è infatti unita nel 2008 alla

Russia.

Questi soggetti insurrezionali possono tuttavia anche costituirsi come un

vero e proprio Stato, consolidando e stabilizzando il proprio potere. Molto

spesso tuttavia gli insorti ottengono il supporto importante di potenze estere

per compiere questa stabilizzazione, con conseguente violazione del

principio di non interferenza negli affari interni di Stati sovrani: Stati esteri

non coinvolti potrebbero intervenire in teoria soltanto a fianco del

governo centrale se richiesto.

Ad esempio nel caso della lotta contro Daesh, la legittimità giuridica

dell’intervento russo in Siria è garantita dalla richiesta di aiuto del governo

costituito di Assad, così come quello statunitense è internazionalmente

legittimato dalla richiesta delle autorità centrali di Baghdad. Estremamente

problematico sarebbe invece intervenire in favore di Daesh, che potrebbe

configurarsi non solo come interferenza illegittima, ma addirittura come

un’aggressione armata esterna verso Stati costituiti, come Siria e Iraq.

Tuttavia questi principi sono spesso venuti meno, soprattutto per l’ingerenza

delle grandi potenze nelle faccende interne di Stati minori vicini, come è il

già ricordato caso della Federazione Russa in Ossezia del Sud, ma anche ad

esempio degli Stati Uniti in vari Stati dell’America centrale. Il caso recente

della Libia è poi ancora più spinoso: in quest’occasione più soggetti

internazionali sono intervenuti contro il governo giuridicamente legittimo di

Gheddafi, basandosi su una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle

responsibility

Nazioni Unite, che ha dato copertura giuridica al dibattito sulla

to protect e ha derogato alla non interferenza ad hoc nel caso libico in

favore della difesa dei diritti umani.

Questa deroga dipende quindi esclusivamente da motivazioni e convergenze

politiche, che possono differenziarsi da caso a caso: non si sono avute infatti

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in casi analoghi, come quello dell’Iraq

nel 2003. Anche di fronte a una simile situazione tuttavia creare un

precedente non significa automaticamente creare nuove norme, tanto che

quello della “responsabilità di proteggere” resta un tema aperto e

dibattuto nel diritto internazionale, soprattutto in campo di regolazione dei

conflitti armati.

1.2.3 Movimenti di liberazione nazionale: il principio di autodeterminazione

Un atteggiamento ambiguo è stato assunto dagli Stati anche in relazione

all’evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli, che da

concetto astratto è divenuto dal secondo dopoguerra a oggi un’effettiva

disposizione, anche se priva ancora di una definizione univoca.

L’autodeterminazione dei popoli rappresenta infatti un rischio per molti

Stati e si configurerebbe come un elemento potenzialmente rivoluzionario,

riconosciuto a livello internazionale, ponendo al centro i popoli piuttosto dei

governi. Ciò comporta dei problemi, innanzitutto perché i popoli non

rappresentano soggetti internazionali, mentre lo sono i governi che

hanno ottenuto, democraticamente o meno, il potere in un determinato

Stato.

A questa condizione poco favorevole, si è opposta progressivamente una

visione parallela, che in certe situazioni può delegittimare dal punto di vista

giuridico un particolare governo e quindi riconoscere una sorta di diritto di

resistenza alla popolazione sottomessa a quel particolare delegittimato

laddove vi sia un’entità politica che

governo. Da ciò ne deriva che,

rappresenti questo “popolo” in opposizione a un governo squalificato

internazionalmente, questa entità viene ad assumere contorni di soggetto

internazionale all’interno della fattispecie di movimento di liberazione

nazionale.

Queste situazioni sono comunque poche ed estremamente

circoscritte dal punto di vista giuridico e si tratta di fattispecie riconosciute

soltanto a partire dal 1945. Tre sono le situazioni in cui vi sono state

delegittimazioni dell’autorità dei governi:

1) Casi di dominazione coloniale, che da una situazione di legalità

riconosciuta da un vero e proprio ambito del diritto internazionale, il diritto

coloniale, sono passati ad una situazione di disconoscimento retroattivo di

questa forma di governo. La retroattività di questo principio ha creato una forte

destabilizzazione nel panorama mondiale post-bellico, ancora dominato dai

grandi imperi coloniali, e ulteriori problemi dopo la realizzazione

dell’uti possidetis

dell’autodeterminazione per l’imposizione del principio , che

ha costretto le nascenti nazioni a rimanere nei confini disegnati dal colonialismo;

2) Casi in cui uno Stato assuma il controllo di un territorio tramite la

violenza (guerra di conquista), che, a differenza della condanna al

colonialismo non ha efficacia retroattiva, ma interviene solo a partire dal 1945

per l’esigenza pragmatica di non avvalorare una contestabilità assoluta di tutte le

acquisizioni ottenute con la violenza nella storia. Questa situazione trova la sua

fattispecie reale più spinosa e controversa nell’occupazione israeliana dei territori

palestinesi conquistati nel ’67, complicata dalla perdita di legittimità dell’OLP,

riconosciuto come portavoce del movimento di liberazione palestinese. Altro caso

che si potrebbe considerare è quello del Fronte Polisario per l’indipendenza del

Sahara Occidentale contro il Marocco (e precedentemente la Mauritania);

3) Casi di apartheid , che si differenziano dai precedenti in quanto non si

4

autodeterminazione esterna

tratta di una , che vede una liberazione da una

forza percepita come altra rispetto alla popolazione autoctona. In questo caso si

tratta infatti di un governo che compie discriminazioni e dà vita ad un regime

segregazionista nei confronti di una parte della propria popolazione, situazione

che, dopo un lungo processo nel diritto internazionale, è stata considerato odiosa

al punto da delegittimare il governo centrale e riconoscere un diritto

all’autodeterminazione della parte di popolazione discriminata. Al di là dei casi

esemplificativi della Repubblica Sudafricana e della Repubblica Sudrhodesiana, la

definizione di apartheid nel diritto internazionale non individua un

fetta di

particolare tipo di razzismo, ma solo un regime rappresentante una

popolazione che dà vita a discriminazioni e segregazione contro la restante parte

della stessa popolazione. In questa terza variante l’esito della lotta di liberazione,

riconosciuta internazionalmente, non è una secessione o un’indipendenza

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher joeMarco di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Filippo Marcello.
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