DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Marcello Di Filippo
PRIMA PARTE: PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
1. Introduzione – Il contesto e i soggetti
Quando parliamo del diritto internazionale si deve tenere come punto di
riferimento tanto il contesto dell’ordinamento statale quanto contesti più
primitivi ed elementari. Vi sono infatti in questo ambito alcune
caratteristiche differenti, come ad esempio la funzione coercitiva, non
garantita, come nell’ordinamento statale, da un’entità superiore, ma dai
destinatari stessi del diritto, un elemento che può quindi essere all’origine di
disparità dovute alla maggiore influenza economica e politica di un attore
rispetto ad un altro.
Ciò fa sì che nel panorama complessivo del diritto internazionale ci si debba
a geometria variabile
spesso adeguare ad un sistema , con alcuni settori
nei quali esiste un complesso di norme consolidate e attori sovra-nazionali
influenti e strutturati e altri in cui questa impalcatura viene a mancare. Ciò
anche alla luce del fatto che nel campo internazionale il diritto è
decisamente meno stabile e più mutevole rispetto a quello statale.
Quando parliamo di diritto internazionale innanzitutto ci si riferisce nella
maggior parte dei casi a una sommatoria di Stati, per cui può essere
comunità internazionale,
fuorviante la definizione dal momento che molto
spesso è poco forte l’aspetto comunitario dell’interazione fra questi attori. Il
diritto internazionale non si fonda tuttavia solo su l’esistenza di entità
statuali, in quanto non mancano altri enti a carattere sovra-nazionale,
che rientrano in aspetti regolamentati dal diritto internazionale.
un ente inserito in
Un attore qualificato a livello internazionale è insomma
una serie di rapporti fra pari disciplinati dai meccanismi del diritto
internazionale, così da impedire il prevalere di un soggetto sull’altro con un
atto di supremazia (ottica orizzontale). Riconoscere un’entità come soggetto
internazionale fa sì che nei confronti di questo attore io debba tenere conto
di una serie di regole, che devono permettere una serie di relazioni fra pari:
da ciò deriva che il riconoscimento o meno come soggetto
internazionale ha una serie di conseguenze giuridico-politiche.
1.1 Gli Stati
Gli Stati sono la categoria più importante e che più condiziona il diritto
internazionale, anche se non quella più numerosa. Lo Stato nel diritto
una persona giuridica e un ente collettivo e
internazionale è definito come
politico, che esercita su un territorio e su una popolazione la propria autorità
di governo (definizione minima) e che esercita questo potere in maniera
effettiva, e quindi reale e stabile, e indipendente, cioè avulsa da altre
autorità di governo che potrebbero esercitare su questo ente un controllo
formale o informale (definizione completa) .
Tutte queste caratteristiche devono essere appurate da una constatazione
di realtà oggettiva e da elementi giuridici, che in questo caso
risiedono in fenomeni di auto-giustificazione. Ad esempio lo Stato
italiano cristallizza la sua effettività nella Costituzione, che a sua volta si è
legittimata in un’Assemblea Costituente, espressione del popolo e quindi
dello Stato stesso: l’ordinamento italiano è quindi “originale”, in quanto trae
la sua forza da se stesso.
La definizione di Stato comunque non fa distinzioni riguardo alle
dimensioni demografiche o territoriali di uno Stato: un micro-Stato
come San Marino e la Federazione Russa sono quindi, dal punto di vista del
diritto internazionale, considerati come pari. Allo stesso modo non è
rilevante, ai fini della definizione la forma di Stato o governo, e
quindi che questo sia democratico o autoritario o addirittura che rispetti o
meno i diritti umani.
Esistono tuttavia dei casi limite, come quello degli Stati-fantoccio, una
situazione molto controversa che si verifica quando l’ingerenza di uno Stato
su di un altro territorio statale più piccolo o meno potente è tale da
condizionare interamente la vita politica interna. Ad oggi dubbi sono stati
sollevati per il rapporto fra Principato di Monaco e la Francia e per quello fra
Turchia e la Repubblica turca di Cipro del nord.
1.1.1 Il problema del riconoscimento
Quanto detto finora non significa però che si abbia in ogni caso univocità di
questa definizione. Entra in gioco in molti casi un ulteriore fattore,
l’elemento del riconoscimento, necessario per intrattenere relazioni da
pari a pari con altri Stati, e strettamente dipendente dalla comunità
internazionale. Il riconoscimento non può però essere inteso in senso
assoluto: se questo elemento venisse infatti preso alla lettera, circa il 98%
degli Stati, in quanto non riconosciuti da tutta la comunità internazionale,
diventerebbero Stati a geometria variabile, a seconda del soggetto con cui si
relazionano. 1
Nonostante questa situazione tuttavia, il riconoscimento è il discrimine
fondamentale in alcune situazioni piuttosto dubbie, come il caso del
Kosovo, evolutosi da una situazione di semi-protettorato ONU-NATO in un
territorio con enti territoriali e di auto-governo e infine in un territorio
dichiaratosi indipendente. Questa indipendenza non è però accettata da
tutti, e in particolare è rifiutata dalla Serbia, che si ritiene, in contrasto con
quanto dichiarato dalle autorità kosovare, l’attore internazionale che ha
giurisdizione su questa “provincia”, in quanto, secondo Belgrado, facente
parte del suo territorio.
Da questo punto di vista il riconoscimento è utile nel momento in cui altri
Stati, con atti unilaterali e ufficiali, accettano la statualità del Kosovo,
obbligandosi a trattare questa autorità come uno Stato pari e rimanendo
quindi neutri di fronte alle aspirazioni serbe, almeno fino all’eventuale
scoppio di un conflitto. Nel caso in cui si sia riconosciuto il Kosovo, questo
sarebbe infatti da qualificare, per l’attore che ha attuato il riconoscimento,
come un conflitto internazionale. Sul versante opposto al Kosovo si potrebbe
citare invece il caso di Taiwan, sicuramente da considerare uno Stato, ma
scarsamente riconosciuto per l’azione della Cina popolare. Tanto che è
addirittura membro del WTO come “territorio doganale autonomo”.
1.2 Gli insorti e i movimenti di liberazione
Accanto agli Stati nel diritto internazionale vi sono altre due categorie da
considerare: da un lato quella degli insorti, come ad esempio può essere
1 Nel 1991 i paesi delle Comunità Europee, a testimonianza di quanto questo elemento sia comunque
politicamente rilevante, adottarono due Dichiarazioni, emesse durante una riunione a Bruxelles, con le
quali riconoscevano i nuovi Stati sorti dalla dissoluzione della Federazione Jugoslava e dell’URSS (solo la
Macedonia fece eccezione fino al 1993 per contrasti con la Grecia).
considerato Daesh, e dall’altro i movimenti di liberazione nazionale,
come il Fronte Polisario o l’OLP .
2
1.2.1 Gli insorti
La prima categoria, quella degli insorti, tocca un fenomeno da sempre
esistente nelle relazioni internazionali, quello di territori, o entità statali, su
cui si sviluppa un conflitto fra le forze governative e gruppi organizzati che
lottano con mezzi extra-costituzionali per rovesciare il potere costituito e
sostituirsi ad esso o dar vita ad una secessione, creando un nuovo Stato da
una frazione del precedente.
Ciò non toglie che le insurrezioni possano esaurirsi in fallimenti o in ribellioni
piuttosto effimere e, in alcuni casi, addirittura anarchiche e quindi non
nuovo soggetto internazionale
organiche o organizzate. Si parla allora di un
quando i rivoltosi possiedono un’organizzazione interna che si affianca ai
gruppi armati e quando questi insorti hanno avuto almeno un parziale
successo, sottraendo in maniera stabile al governo almeno una parte del
territorio per creare appunto un soggetto insurrezionale, caratterizzato
da effettività e dotato di una certa stabilità e realtà.
La difficoltà nel relazionarsi con questo soggetto risiede sostanzialmente
nella situazione di guerra e conflitto degli insorti rispetto
all’autorità centrale e questo fa sì che a un soggetto insurrezionale
vengano garantiti solo alcuni diritti e doveri tipici del diritto
internazionale, ma non la piena sovranità internazionale. Vengono
perciò negate agli insorti alcune capacità, come la possibilità di cedere
frazioni di territorio o concedere basi militari straniere. Si deve fare inoltre
un’ulteriore considerazione politica: il diritto internazionale è costituito
essenzialmente dagli Stati e questo fa sì che le norme sugli insorti,
generalmente malvisti e non incoraggiati certamente, siano poche e non
particolarmente favorevoli. 3
1.2.2 Casi concreti di insorti
Nel caso di Daesh, questo avrebbe bisogno di una rinuncia formale al
territorio occupato di Siria e Iraq per essere considerato un vero e proprio
Stato, perciò finché permane la situazione d guerra è da considerarsi solo un
soggetto insurrezionale e, come tale, escluso da alcuni circuiti, come i piani
di aiuti internazionali o le rappresentanze nelle organizzazioni internazionali.
Daesh ha comunque una certa particolarità rispetto ai classici soggetti
insurrezionali: esso ha carattere trans-nazionale, in quanto occupa territori
di Siria e Iraq. Infatti generalmente gli insorti che ottengono un minimo
successo e rilevanza internazionale si creano all’interno di un solo Stato,
come è successo ad esempio con Abcazia e Ossezia del Sud nel territorio
della Georgia. Quest’ultimo caso dimostra anche come questi soggetti
2 Secondo Conforti i fronti di liberazione nazionale, alla stregua dei governi in esilio, non possono essere
considerati soggetti di diritto internazionale, anche se la partecipazione di molti di questi movimenti ad
accordi internazionali, soprattutto nel periodo della decolonizzazione, sembrerebbe avvalorare un qualche
riconoscimento.
3 Pur riconoscendoli come soggetti di diritto internazionale, alcune tesi sembrano concordare sul fatto che
ad applicarsi nel caso degli insorti sia quasi esclusivamente il diritto internazionale di guerra, mentre altre
sosterrebbero invece la necessità del riconoscimento da parte di Stati terzi. La prima di queste tesi
sembra però essere smentita dalla prassi: a limitare le norme di diritto internazionale applicabili agli
insorti è soprattutto, oltre la contrarietà con cui sono visti dagli Stati, la condizione di provvisorietà, che
grava necessariamente su un soggetto insurrezionale. Devono quindi applicarsi comunque a questi
soggetti alcune norme consuetudinarie, come la protezione dei cittadini stranieri, mentre per quelle
derivate da accordi la situazione è resa più complessa per l’eventuale entrata in gioco delle norme sulla
successione di Stati, qualora gli insorti raggiungano un certo successo.
possano poi orientarsi nel panorama internazionale verso una particolare
potenza, avvicinandosi al paradigma dello Stato-fantoccio: l’Ossezia del Sud,
dopo aver dichiarato la propria indipendenza, si è infatti unita nel 2008 alla
Russia.
Questi soggetti insurrezionali possono tuttavia anche costituirsi come un
vero e proprio Stato, consolidando e stabilizzando il proprio potere. Molto
spesso tuttavia gli insorti ottengono il supporto importante di potenze estere
per compiere questa stabilizzazione, con conseguente violazione del
principio di non interferenza negli affari interni di Stati sovrani: Stati esteri
non coinvolti potrebbero intervenire in teoria soltanto a fianco del
governo centrale se richiesto.
Ad esempio nel caso della lotta contro Daesh, la legittimità giuridica
dell’intervento russo in Siria è garantita dalla richiesta di aiuto del governo
costituito di Assad, così come quello statunitense è internazionalmente
legittimato dalla richiesta delle autorità centrali di Baghdad. Estremamente
problematico sarebbe invece intervenire in favore di Daesh, che potrebbe
configurarsi non solo come interferenza illegittima, ma addirittura come
un’aggressione armata esterna verso Stati costituiti, come Siria e Iraq.
Tuttavia questi principi sono spesso venuti meno, soprattutto per l’ingerenza
delle grandi potenze nelle faccende interne di Stati minori vicini, come è il
già ricordato caso della Federazione Russa in Ossezia del Sud, ma anche ad
esempio degli Stati Uniti in vari Stati dell’America centrale. Il caso recente
della Libia è poi ancora più spinoso: in quest’occasione più soggetti
internazionali sono intervenuti contro il governo giuridicamente legittimo di
Gheddafi, basandosi su una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
responsibility
Nazioni Unite, che ha dato copertura giuridica al dibattito sulla
to protect e ha derogato alla non interferenza ad hoc nel caso libico in
favore della difesa dei diritti umani.
Questa deroga dipende quindi esclusivamente da motivazioni e convergenze
politiche, che possono differenziarsi da caso a caso: non si sono avute infatti
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in casi analoghi, come quello dell’Iraq
nel 2003. Anche di fronte a una simile situazione tuttavia creare un
precedente non significa automaticamente creare nuove norme, tanto che
quello della “responsabilità di proteggere” resta un tema aperto e
dibattuto nel diritto internazionale, soprattutto in campo di regolazione dei
conflitti armati.
1.2.3 Movimenti di liberazione nazionale: il principio di autodeterminazione
Un atteggiamento ambiguo è stato assunto dagli Stati anche in relazione
all’evoluzione del principio di autodeterminazione dei popoli, che da
concetto astratto è divenuto dal secondo dopoguerra a oggi un’effettiva
disposizione, anche se priva ancora di una definizione univoca.
L’autodeterminazione dei popoli rappresenta infatti un rischio per molti
Stati e si configurerebbe come un elemento potenzialmente rivoluzionario,
riconosciuto a livello internazionale, ponendo al centro i popoli piuttosto dei
governi. Ciò comporta dei problemi, innanzitutto perché i popoli non
rappresentano soggetti internazionali, mentre lo sono i governi che
hanno ottenuto, democraticamente o meno, il potere in un determinato
Stato.
A questa condizione poco favorevole, si è opposta progressivamente una
visione parallela, che in certe situazioni può delegittimare dal punto di vista
giuridico un particolare governo e quindi riconoscere una sorta di diritto di
resistenza alla popolazione sottomessa a quel particolare delegittimato
laddove vi sia un’entità politica che
governo. Da ciò ne deriva che,
rappresenti questo “popolo” in opposizione a un governo squalificato
internazionalmente, questa entità viene ad assumere contorni di soggetto
internazionale all’interno della fattispecie di movimento di liberazione
nazionale.
Queste situazioni sono comunque poche ed estremamente
circoscritte dal punto di vista giuridico e si tratta di fattispecie riconosciute
soltanto a partire dal 1945. Tre sono le situazioni in cui vi sono state
delegittimazioni dell’autorità dei governi:
1) Casi di dominazione coloniale, che da una situazione di legalità
riconosciuta da un vero e proprio ambito del diritto internazionale, il diritto
coloniale, sono passati ad una situazione di disconoscimento retroattivo di
questa forma di governo. La retroattività di questo principio ha creato una forte
destabilizzazione nel panorama mondiale post-bellico, ancora dominato dai
grandi imperi coloniali, e ulteriori problemi dopo la realizzazione
dell’uti possidetis
dell’autodeterminazione per l’imposizione del principio , che
ha costretto le nascenti nazioni a rimanere nei confini disegnati dal colonialismo;
2) Casi in cui uno Stato assuma il controllo di un territorio tramite la
violenza (guerra di conquista), che, a differenza della condanna al
colonialismo non ha efficacia retroattiva, ma interviene solo a partire dal 1945
per l’esigenza pragmatica di non avvalorare una contestabilità assoluta di tutte le
acquisizioni ottenute con la violenza nella storia. Questa situazione trova la sua
fattispecie reale più spinosa e controversa nell’occupazione israeliana dei territori
palestinesi conquistati nel ’67, complicata dalla perdita di legittimità dell’OLP,
riconosciuto come portavoce del movimento di liberazione palestinese. Altro caso
che si potrebbe considerare è quello del Fronte Polisario per l’indipendenza del
Sahara Occidentale contro il Marocco (e precedentemente la Mauritania);
3) Casi di apartheid , che si differenziano dai precedenti in quanto non si
4
autodeterminazione esterna
tratta di una , che vede una liberazione da una
forza percepita come altra rispetto alla popolazione autoctona. In questo caso si
tratta infatti di un governo che compie discriminazioni e dà vita ad un regime
segregazionista nei confronti di una parte della propria popolazione, situazione
che, dopo un lungo processo nel diritto internazionale, è stata considerato odiosa
al punto da delegittimare il governo centrale e riconoscere un diritto
all’autodeterminazione della parte di popolazione discriminata. Al di là dei casi
esemplificativi della Repubblica Sudafricana e della Repubblica Sudrhodesiana, la
definizione di apartheid nel diritto internazionale non individua un
fetta di
particolare tipo di razzismo, ma solo un regime rappresentante una
popolazione che dà vita a discriminazioni e segregazione contro la restante parte
della stessa popolazione. In questa terza variante l’esito della lotta di liberazione,
riconosciuta internazionalmente, non è una secessione o un’indipendenza
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