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Decreto presidenziale di scioglimento è sottoposto alla controfirma

governativa, ma non comporta una congiunzione del Presidente e del

Governo nell’esercizio di tale potere, né un controllo sul merito della scelta

presidenziale. La controfirma assume infatti il ruolo di controllo esterno e

formale sulla provenienza dell’atto e sulla sua legittimità costituzionale. In

caso di contrasto in ordine alla spettanza del potere e ai limiti del controllo

governativo sarà poi la Corte costituzionale ad intervenire su un eventuale

conflitto di attribuzione.

Di solito si ricorre allo scioglimento nei casi di crisi governativa irrisolvibile,

quando non si riesca a formare un Governo che ottenga la fiducia al

Parlamento, quando le camere sono in contrasto fra esse, quando sussista un

chiaro contrasto tra la loro composizione politica e l’orientamento politico

emerso nel paese. In tali casi il Presidente ha potere di scelta anche su quale

Governo in carica devono tenersi le nuove elezioni.

In caso di sfaldamento della coalizione che aveva raggiunto il consenso

elettorale è prevalso l’orientamento dei Presidenti in carica per una soluzione

della crisi, cercando di ricostituire maggioranze parlamentari.

10. I parlamentari

Dopo la proclamazione degli eletti ciascuna Camera provvede a verificare i

titoli di ammissione dei suoi componenti, ossia a verificare la regolarità delle

elezioni, e a giudicare le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di

incompatibilità. Il giudizio si svolge prima dinnanzi alla Giunta delle elezioni e

poi davanti all’Assemblea. (art.66)

I Deputati e i Senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni

senza vincolo di mandato (art.67). L’art.67 ribadisce infatti il divieto del

mandato imperativo. Esso intende assicurare l’indipendenza dei

rappresentanti del popolo e a sottrarli a vincoli da parte di chiunque. I

parlamentari godono di alcune prerogative che mirano ad assicurare il

corretto funzionamento delle Camere e a tutelare le istituzioni parlamentari.

Senza autorizzazione delle Camere nessun membro del Parlamento può

essere sottoposto a perquisizione, arrestato o privato della libertà personale

salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto

nell’atto di commettere un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio

in flagranza (art.68, II). È inoltre richiesta l’autorizzazione per sottoporre i

Parlamentari ad intercettazione di conversazioni e a sequestro di

corrispondenza.

>E’ stabilita inoltre l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni e per i

voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale insindacabilità, secondo

la giurisprudenza, è collegata esclusivamente direttamente alla funzione

svolta dal parlamentare.

>Per consentire l’espletamento delle funzioni del parlamentare la

Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento ricevano un’indennità

stabilita dalla legge che consiste in un emolumento mensile e in un rimborso

spese per la segreteria e la rappresentanza.

11. Organizzazione delle Camere: prerogative

La Costituzione detta alcune norme relativa all’organizzazione e al

funzionamento delle Camere, che trovano poi più particolare e dettagliata

disciplina nei rispettivi regolamenti e nelle consuetudini.

I regolamenti sono adottati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei

sui componenti e non sono sindacabili da alcun organo giurisdizionale. Essi

provvedono a disciplinare l’organizzazione interna nonché le attività

legislativa ed amministrativa.

Le Camere godono di autonomia finanziari e contabile: ciascuna di esse

approva il proprio bilancio ed il proprio consuntivo sulla base di un fondo

speciale erogato dal MEF. È escluso qualunque controllo esterno.

>Le Camere godono anche della c.d. autodichia, una potestà giurisdizionale

domestica nei confronti dei propri componenti e dipendenti che esclude

l’intervento dei normali organi giurisdizionali. Per tale giurisdizione

domestica, di cui la Costituzione non fa menzione, è stata avanzata una

giustificazione che fa riferimento alla particolare posizione di autonomia

costituzionale del Parlamento. La lunga tradizione costituzionale di autonomia

consentirebbe la deroga al principio che vieta l’istituzione di giudici

straordinari o speciali art.102, II). Tale tradizione non può essere individuata

per altri organi come la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica,

per i quali la autodichia è stata pure riconosciuta.

Le Camere godono inoltre della prerogativa dell’immunità della sede, in base

alla quale è vietato agli agenti ed ufficiali della pubblica sicurezza di accedere

agli edifici delle Camere salvo richiesta dei Presidenti delle stesse. L’attività di

polizia interna è assicurata dagli organi interni di ciascuna Camera.

12. Organizzazione delle Camere: organi delle Camere

Alcuni organi essenziali dell’organizzazione interna delle Camere sono previsti

dalla Costituzione, come il Presidente e l’Ufficio di Presidenza (art.68), le

Commissioni legislative, quelle di inchiesta nonché le associazioni di deputati

e senatori come i Gruppi parlamentari. I regolamenti prevedono poi altri uffici

come i Questori, le Giunte e una serie di Commissioni.

Il Presidente della Camera dei deputati è eletto al primo scrutinio con la

maggioranza dei 2/3 dei componenti. Al secondo scrutinio occorre la

maggioranza dei 2/3 dei votanti e dal terzo in poi la maggioranza assoluta dei

votanti.

Il Presidente del Senato è eletto per i primi due scrutini con la maggioranza

assoluta dei componenti, al terzo scrutinio con la maggioranza assoluta dei

votanti, al quarto con il ballottaggio tra i più votati al terzo scrutinio

Il presidente dell’Assemblea parlamentare presiede la rispettiva Camera di

appartenenza, tutela la sua autonomia ed è organo imparziale. Egli

sovraintende all’organizzazione interna, dirige le sedute e le discussioni, ha

poteri disciplinari, definisce il calendario dei lavori parlamentari. Promuove

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, convoca in via straordinaria la

Camera di appartenenza. Il presidente della Camera dei deputati convoca e

presiede il Parlamento in seduta comune, il presidente del Senato supplisce il

Presidente della Repubblica nei casi di impedimento. I Presidenti devono

essere consultati dal Presidente della Repubblica nel casi di scioglimento

anticipato delle Camere.

Ad essi si affiancano i Vicepresidenti che li coadiuvano nello svolgimento dei

lavori e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I Segretari

sovrintendono alla compilazione e alla lettura dei processi verbali delle

sedute, alle operazioni di voto e alla regolarità delle attività parlamentari. I

Questori sovrintendono al cerimoniale e ai servizi interno nonché al

mantenimento dell’ordine pubblico e ai compiti di polizia. Le Giunte sono

organi collegiali composti da parlamentari in proporzione alla consistenza dei

gruppi parlamentari. (Vedi: fine pag.304)Le Commissioni sono organi

collegiali composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi

parlamentari; possono essere permanenti o speciali. Le Commissioni

permanenti monocamerali (14 a camera) si occupano dell’attività di

formazione della legge, di funzioni consultive, di controllo e di indirizzo. Le

competenze di ciascuna Commissione sono ripartite grossomodo secondo le

funzioni dei ministeri. La costituzione prevede specificamente le Commissioni

di inchiesta, che svolgono la loro attività con gli stessi poteri e limiti

dell’autorità giudiziaria.

Sono previste con legge diverse commissioni bicamerali permanenti tra cui la

commissione bicamerale per le questioni regionali che svolge funzioni di

raccordo con il sistema delle autonomie territoriali rendendo pareri alle

commissioni permanenti sui progetti di legge che le riguardano.

13. Gruppi parlamentari

I Gruppi parlamentari sono associazioni di parlamentari che si costituiscono

all’interno di ciascuna Camera per consentire alle forze politiche di scogliere

le attività parlamentari. La Costituzione si limita a prevederli, mentre la loro

disciplina è contenuta nei Regolamenti delle Camere.

I Regolamenti delle Camere prevedono che ciascun deputato o senatore deve

dichiarare entro due o tre giorni dalla prima seduta a quale gruppo politico

intende iscriversi, altrimenti viene iscritto di ufficio al Gruppo misto. Per la

costituzione di un gruppo politico è inoltre richiesto il numero di almeno venti

deputati o dieci senatori.

La natura giuridica dei gruppi parlamentari è stata definita in vario modo, ora

come organi dei partiti o delle camere, ora come Enti pubblici. In definitiva

restano sul piano giuridico delle mere associazioni di parlamentari, non

riconosciute come persone giuridiche, che svolgono funzioni pubbliche sul

piano parlamentare.

14. Organizzazione dei lavori: riunioni delle Camere e

programmazione dei lavori

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano entro venti giorni dalla

elezione nel giorno stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica e di

diritto nel primo giorno non festivo di febbraio e ottobre.

Possono essere convocate in via straordinaria su iniziativa del Presidente

della Repubblica, del Presidente di ciascuna Camera o di un terzo dei

rispettivi componenti. La convocazione di una camera comporta la

convocazione anche dell’altra.

La programmazione dei lavori delle Camere avviene in base alla conferenza

dei Capi-gruppo sotto la direzione del Presidente dell’assemblea. Il

programma e il calendario vengono approvati alla Camera dei deputati dai

Presidenti dei gruppi che rappresentino i 3/4 dei componenti e al Senato

all’unanimità dei Presidenti dei gruppi.

15. Deliberazioni

La Costituzione ha previsto come regola generale che le deliberazioni di

ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non

è presente la maggioranza dei componenti dell’assemblea e se non sono

adottate a maggioranza dei presenti, a meno che la Costituzione non preveda

quorum speciali (art.64, III).

Alla Camera dei deputati gli astenuti sono considerati presenti ai fini della

determinazione del numero legale

ma non votanti. Al Senato invece gli astenuti sono considerati presenti e

votanti. Il voto espresso dai parlamentari può essere palese o segreto, ma si

fa ricorso al voto segreto per le delibere che riguardano persone e può essere

richiesto per le delibere relative a diritti sulle libertà, sulla famiglia e sulla

persona umana e sulle modifiche ai Regolamenti. Per la Camera può essere

richiesto per le leggi relative agli organi dello Stato e delle Reg

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteo.0101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Atripaldi Mariangela.