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Decreto presidenziale di scioglimento è sottoposto alla controfirma
governativa, ma non comporta una congiunzione del Presidente e del
Governo nell’esercizio di tale potere, né un controllo sul merito della scelta
presidenziale. La controfirma assume infatti il ruolo di controllo esterno e
formale sulla provenienza dell’atto e sulla sua legittimità costituzionale. In
caso di contrasto in ordine alla spettanza del potere e ai limiti del controllo
governativo sarà poi la Corte costituzionale ad intervenire su un eventuale
conflitto di attribuzione.
Di solito si ricorre allo scioglimento nei casi di crisi governativa irrisolvibile,
quando non si riesca a formare un Governo che ottenga la fiducia al
Parlamento, quando le camere sono in contrasto fra esse, quando sussista un
chiaro contrasto tra la loro composizione politica e l’orientamento politico
emerso nel paese. In tali casi il Presidente ha potere di scelta anche su quale
Governo in carica devono tenersi le nuove elezioni.
In caso di sfaldamento della coalizione che aveva raggiunto il consenso
elettorale è prevalso l’orientamento dei Presidenti in carica per una soluzione
della crisi, cercando di ricostituire maggioranze parlamentari.
10. I parlamentari
Dopo la proclamazione degli eletti ciascuna Camera provvede a verificare i
titoli di ammissione dei suoi componenti, ossia a verificare la regolarità delle
elezioni, e a giudicare le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità. Il giudizio si svolge prima dinnanzi alla Giunta delle elezioni e
poi davanti all’Assemblea. (art.66)
I Deputati e i Senatori rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato (art.67). L’art.67 ribadisce infatti il divieto del
mandato imperativo. Esso intende assicurare l’indipendenza dei
rappresentanti del popolo e a sottrarli a vincoli da parte di chiunque. I
parlamentari godono di alcune prerogative che mirano ad assicurare il
corretto funzionamento delle Camere e a tutelare le istituzioni parlamentari.
Senza autorizzazione delle Camere nessun membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione, arrestato o privato della libertà personale
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se colto
nell’atto di commettere un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio
in flagranza (art.68, II). È inoltre richiesta l’autorizzazione per sottoporre i
Parlamentari ad intercettazione di conversazioni e a sequestro di
corrispondenza.
>E’ stabilita inoltre l’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni e per i
voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni. Tale insindacabilità, secondo
la giurisprudenza, è collegata esclusivamente direttamente alla funzione
svolta dal parlamentare.
>Per consentire l’espletamento delle funzioni del parlamentare la
Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento ricevano un’indennità
stabilita dalla legge che consiste in un emolumento mensile e in un rimborso
spese per la segreteria e la rappresentanza.
11. Organizzazione delle Camere: prerogative
La Costituzione detta alcune norme relativa all’organizzazione e al
funzionamento delle Camere, che trovano poi più particolare e dettagliata
disciplina nei rispettivi regolamenti e nelle consuetudini.
I regolamenti sono adottati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei
sui componenti e non sono sindacabili da alcun organo giurisdizionale. Essi
provvedono a disciplinare l’organizzazione interna nonché le attività
legislativa ed amministrativa.
Le Camere godono di autonomia finanziari e contabile: ciascuna di esse
approva il proprio bilancio ed il proprio consuntivo sulla base di un fondo
speciale erogato dal MEF. È escluso qualunque controllo esterno.
>Le Camere godono anche della c.d. autodichia, una potestà giurisdizionale
domestica nei confronti dei propri componenti e dipendenti che esclude
l’intervento dei normali organi giurisdizionali. Per tale giurisdizione
domestica, di cui la Costituzione non fa menzione, è stata avanzata una
giustificazione che fa riferimento alla particolare posizione di autonomia
costituzionale del Parlamento. La lunga tradizione costituzionale di autonomia
consentirebbe la deroga al principio che vieta l’istituzione di giudici
straordinari o speciali art.102, II). Tale tradizione non può essere individuata
per altri organi come la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica,
per i quali la autodichia è stata pure riconosciuta.
Le Camere godono inoltre della prerogativa dell’immunità della sede, in base
alla quale è vietato agli agenti ed ufficiali della pubblica sicurezza di accedere
agli edifici delle Camere salvo richiesta dei Presidenti delle stesse. L’attività di
polizia interna è assicurata dagli organi interni di ciascuna Camera.
12. Organizzazione delle Camere: organi delle Camere
Alcuni organi essenziali dell’organizzazione interna delle Camere sono previsti
dalla Costituzione, come il Presidente e l’Ufficio di Presidenza (art.68), le
Commissioni legislative, quelle di inchiesta nonché le associazioni di deputati
e senatori come i Gruppi parlamentari. I regolamenti prevedono poi altri uffici
come i Questori, le Giunte e una serie di Commissioni.
Il Presidente della Camera dei deputati è eletto al primo scrutinio con la
maggioranza dei 2/3 dei componenti. Al secondo scrutinio occorre la
maggioranza dei 2/3 dei votanti e dal terzo in poi la maggioranza assoluta dei
votanti.
Il Presidente del Senato è eletto per i primi due scrutini con la maggioranza
assoluta dei componenti, al terzo scrutinio con la maggioranza assoluta dei
votanti, al quarto con il ballottaggio tra i più votati al terzo scrutinio
Il presidente dell’Assemblea parlamentare presiede la rispettiva Camera di
appartenenza, tutela la sua autonomia ed è organo imparziale. Egli
sovraintende all’organizzazione interna, dirige le sedute e le discussioni, ha
poteri disciplinari, definisce il calendario dei lavori parlamentari. Promuove
conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, convoca in via straordinaria la
Camera di appartenenza. Il presidente della Camera dei deputati convoca e
presiede il Parlamento in seduta comune, il presidente del Senato supplisce il
Presidente della Repubblica nei casi di impedimento. I Presidenti devono
essere consultati dal Presidente della Repubblica nel casi di scioglimento
anticipato delle Camere.
Ad essi si affiancano i Vicepresidenti che li coadiuvano nello svolgimento dei
lavori e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I Segretari
sovrintendono alla compilazione e alla lettura dei processi verbali delle
sedute, alle operazioni di voto e alla regolarità delle attività parlamentari. I
Questori sovrintendono al cerimoniale e ai servizi interno nonché al
mantenimento dell’ordine pubblico e ai compiti di polizia. Le Giunte sono
organi collegiali composti da parlamentari in proporzione alla consistenza dei
gruppi parlamentari. (Vedi: fine pag.304)Le Commissioni sono organi
collegiali composti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari; possono essere permanenti o speciali. Le Commissioni
permanenti monocamerali (14 a camera) si occupano dell’attività di
formazione della legge, di funzioni consultive, di controllo e di indirizzo. Le
competenze di ciascuna Commissione sono ripartite grossomodo secondo le
funzioni dei ministeri. La costituzione prevede specificamente le Commissioni
di inchiesta, che svolgono la loro attività con gli stessi poteri e limiti
dell’autorità giudiziaria.
Sono previste con legge diverse commissioni bicamerali permanenti tra cui la
commissione bicamerale per le questioni regionali che svolge funzioni di
raccordo con il sistema delle autonomie territoriali rendendo pareri alle
commissioni permanenti sui progetti di legge che le riguardano.
13. Gruppi parlamentari
I Gruppi parlamentari sono associazioni di parlamentari che si costituiscono
all’interno di ciascuna Camera per consentire alle forze politiche di scogliere
le attività parlamentari. La Costituzione si limita a prevederli, mentre la loro
disciplina è contenuta nei Regolamenti delle Camere.
I Regolamenti delle Camere prevedono che ciascun deputato o senatore deve
dichiarare entro due o tre giorni dalla prima seduta a quale gruppo politico
intende iscriversi, altrimenti viene iscritto di ufficio al Gruppo misto. Per la
costituzione di un gruppo politico è inoltre richiesto il numero di almeno venti
deputati o dieci senatori.
La natura giuridica dei gruppi parlamentari è stata definita in vario modo, ora
come organi dei partiti o delle camere, ora come Enti pubblici. In definitiva
restano sul piano giuridico delle mere associazioni di parlamentari, non
riconosciute come persone giuridiche, che svolgono funzioni pubbliche sul
piano parlamentare.
14. Organizzazione dei lavori: riunioni delle Camere e
programmazione dei lavori
La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano entro venti giorni dalla
elezione nel giorno stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica e di
diritto nel primo giorno non festivo di febbraio e ottobre.
Possono essere convocate in via straordinaria su iniziativa del Presidente
della Repubblica, del Presidente di ciascuna Camera o di un terzo dei
rispettivi componenti. La convocazione di una camera comporta la
convocazione anche dell’altra.
La programmazione dei lavori delle Camere avviene in base alla conferenza
dei Capi-gruppo sotto la direzione del Presidente dell’assemblea. Il
programma e il calendario vengono approvati alla Camera dei deputati dai
Presidenti dei gruppi che rappresentino i 3/4 dei componenti e al Senato
all’unanimità dei Presidenti dei gruppi.
15. Deliberazioni
La Costituzione ha previsto come regola generale che le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non
è presente la maggioranza dei componenti dell’assemblea e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, a meno che la Costituzione non preveda
quorum speciali (art.64, III).
Alla Camera dei deputati gli astenuti sono considerati presenti ai fini della
determinazione del numero legale
ma non votanti. Al Senato invece gli astenuti sono considerati presenti e
votanti. Il voto espresso dai parlamentari può essere palese o segreto, ma si
fa ricorso al voto segreto per le delibere che riguardano persone e può essere
richiesto per le delibere relative a diritti sulle libertà, sulla famiglia e sulla
persona umana e sulle modifiche ai Regolamenti. Per la Camera può essere
richiesto per le leggi relative agli organi dello Stato e delle Reg