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DELL’UOMO E DEL CITTADINO

Nella Costituzione italiana si rinvengono principi e diritti affermati come

inviolabili. Sono riconosciuti e garantiti in via generale a tutti gli uomini,

oppure a tutti i cittadini. art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.

Rilevante nell’art. 2 è la persona umana considerata nella sua unità

individuale e nella sua proiezione nella società.

L’art. 2 è considerato un articolo a fattispecie aperta, perché viene

interpretato nel senso di garantire copertura costituzionale anche a quei

diritti non enumerati espressamente nella Costituzione (nuovi diritti

inviolabili).

L’art. 2 riconosce il pluralismo delle formazioni sociali, per un verso come

garanzia per le stesse in vista dello svolgimento della personalità dei singoli e

per altro verso un limite alle loro attività, non potendo in esse violarsi i diritti

inviolabili.

Viene preso in considerazione l’uomo non come essere isolato dal contesto in

cui vive, ma come. Proprio sotto tale aspetto si spiega l’esigenza richiamata

dall’art. 2 che egli adempia <i>gli inderogabili doveri di solidarietà politica,

economica e sociale . Tale principio, secondo la Corte costituzionale,

costituisce la base della convivenza sociale e assume particolare significato

nello Stato sociale italiano. Nel contesto della partecipazione dei singoli alla

vita politica, economica e sociale si collocano diverse norme costituzionali:

art. 4 (attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale

della società); art. 48 (esercizio del voto è un dovere civico); art. 52 (difesa

della patria è sacro dovere del cittadino); art. 53 (tutti concorrono alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva)….

Uguaglianza

relazione posta tra due o più entità in base ad un elemento comune, che

funge da termine di comparazione. L’uguaglianza si differenzia

dall’identità, che significa che un’entità è identica a se stessa e quindi unica.

Per ciascuna fattispecie normativa si realizza un’uguaglianza di trattamento.

Nel diritto positivo la scelta del termine di comparazione è contenuta in

prescrizioni normative.

art. 3 Cost. tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e

sociale del Paese.

Uguaglianza davanti alla legge essenziale per la configurazione dello Stato di

diritto. Tale principio però non impedisce alla legge di introdurre diversità di

trattamento per evitare trattamenti discriminatori e ingiustificati. La dottrina

e la giurisprudenza lo interpretano nel senso di “trattare ugualmente uguali

fattispecie e diversamente diverse fattispecie”

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è stato esteso anche ai non

cittadini per il godimento dei diritti civili fondamentali e quelli inviolabili, pur

riconoscendo la possibilità di differenziare la posizione dello straniero. Pari

dignità sociale tutti i cittadini hanno la medesima dignità di persona in quanto

esseri umani e sociali .Non hanno valore ceti sociali, lo svolgimento di alcune

attività lavorative ai fini di una maggiore o minore dignità.I divieti di

distinzione del I comma dell’articolo mirano ad evitare discriminazioni e

distinzioni tra i cittadini in base agli elementi indicati. Non sono vietate però

discipline che tengono conto delle diversità esistenti nella realtà. Perciò, dato

che le discipline variano a seconda delle materie, per stabilire quali di queste

siano ammissibili si può ricorrere ai vari criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Uguaglianza sostanziale

II comma dell’art. 3. Il principio mira ad assicurare ai soggetti uguali

opportunità per metterli in condizione di godere dei diritti astrattamente

garantiti. L’uguaglianza sostanziale non va intesa nel senso di un radicale

egualitarismo, ma si tratta della realizzazione di un’uguaglianza in senso

sociale che assicuri la possibilità per tutti di esprimere la propria personalità

nella società.

Fattispecie tipiche dell’uguaglianza

Sesso : riguarda sia diversità di sesso che distinzioni tra persone

eterosessuali e omosessuali.Per quanto riguarda la diversità tra i 2 sessi,

entrano in gioco diversi articoli della Costituzione (29 sul matrimonio, 30 sui

pari diritti dei genitori, 31 sulla maternità, 37 sulla donna lavoratrice, 48 sulla

parità tra uomo e donna nell’elettorato, 51 per l’uguaglianza nell’accesso ai

pubblici uffici)

Razza: per evitare distinzioni come quelle verificatesi nel passato in base

all’etnia di appartenenza.

Lingua :

tutela per le minoranze linguistiche di competenza dello Stato(art. 6 Cost.) e

necessità di discipline ad hoc per la presenza di una lingua maggioritaria. Lo

Statuto della Regione Trentino-Alto Adige prevede apposite norme sulla

parificazione della lingua tedesca a quella italiana.

Religione :

> garantita dall’art. 7 (rapporti Stato e Chiesa cattolica), art. 8

(parità tra le confessioni religiose), art. 20 (parità tra associazioni e istituzioni

di culto), art. 19 (libertà di professare la propria fede).

Opinioni politiche :

> vieta che possano adottarsi discipline diverse nei

confronti di cittadini che abbiano una loro opinione politica rispetto ad altri.

L’art. 21 sancisce la libertà di manifestare la propria opinione politica per

tutti.

Condizioni personali : divieto di distinzione in base ai caratteri che

riguardano la persona nell’aspetto fisico o psichico. Non significa che non si

possano adottare discipline che prendano in considerazione elementi fisici o

psichici per i fenomeni che consentono di tener conto di tali elementi per

l’esercizio di alcune attività.

Condizioni sociali : determinate dall’attività svolta, dal grado di

istruzione, dalla famiglia, dai beni posseduti. Non devono essere oggetto di

discriminazioni dei cittadini. Si collegano alle discipline in materia di rapporti

sociali ed economici (art. 31 famiglia, art. 32 istruzione superiore, art. 35

lavoro, art. 53 sistema tributario)

Libertà costituzionali :nella società la libertà di ognuno incontra il limite nella

libertà degli altri. La Costituzione all’art. 2 ha riconosciuto in via generale i

diritti inviolabili dell’uomo, ma ha poi garantito tale tutela con riferimento a

specifiche libertà. Libertà personale: art. 13 Cost. , è assicurata a tutti come

diritto inviolabile. Vieta ogni forma di detenzione, ispezione o perquisizione

personale e protegge la persona umana da ogni violenza fisica o morale. La

libertà personale incontra dei limiti consentiti dalla Costituzione, nei soli casi

previsti dalla legge e con provvedimento dell’autorità giudiziaria. (riserva di

legge assoluta e di giurisdizione) Le misure restrittive disposte dal giudice

sono diverse (custodia in carcere, arresti domiciliari…).

In casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla

legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi e

provvisori:

• flagranza di reato

• pericolo di fuga

• inquinamento delle prove

In tali casi la polizia giudiziaria deve dare notizia dell’arresto o del fermo al

pubblico ministero entro le 24 ore. Il pubblico ministero entro le 48 ore

dall’arresto chiede la convalida al giudice delle indagini preliminari, il quale

fissa l’udienza entro le 48 ore successive. L’art. 13 prescrive anche che la

legge stabilisce i limiti massimi della <b>carcerazione preventiva, disposta

agli imputati di reati prima della condanna definitiva, a seguito della quale

possono essere considerati colpevoli.

Libertà di domicilio : art. 14 Cost. , garantisce l’inviolabilità del

domicilio quale luogo in cui si svolgono attività da cui il soggetto escluda

ingerenze altrui e la libertà di scegliere tale luogo, di impedire a chiunque di

violarlo.Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nel

domicilio, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e con le stesse

garanzie della libertà personale. L’atto motivato dell’autorità giudiziaria non è

richiesto però per gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità o

incolumità pubblica, e sono regolati con leggi speciali.

Libertà e segretezza delle comunicazioni: art. 15 Cost. , garantisce

l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di

comunicazione a tutti gli individui. Non si riferisce solo alle interferenze di

soggetti privati, ma anche della pubblica autorità (concretano entrambe un

reato).

Limitazioni : a tale libertà possono avvenire solo con atto motivato

dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge

più limitata perché non stabilisce i casi specifici) L’art. 68 Cost. richiede

peraltro l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i

membri del Parlamento ad intercettazioni.

Libertà di circolazione e soggiorno: art. 16 Cost. , garantisce la

libertà ad ogni <b>cittadino di soggiornare e circolare in qualsiasi parte del

territorio nazionale, nonché di uscire e di rientrare dallo stesso. Differisce

dall’art. 13</b> perché attiene specificatamente al rapporto tra l’individuo e

il territorio nazionale ed è assicurata solo ai cittadini. Nell’UE ormai è

riconosciuta la libera circolazione per tutti i cittadini membri. Limiti a tale

libertà si possono attuare <b>con legge e solo in via generale, per motivi di

sicurezza e sanità . La riserva di legge è statale, perché l’art. 120 Cost.

esclude che le Regioni possano intervenire in materia. “in via generale”

significa che la legge non può prevedere misure ad personam , ma i

provvedimenti applicativi possono essere rivolti ai sing

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Publisher
A.A. 2017-2018
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteo.0101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Atripaldi Mariangela.