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DELL’UOMO E DEL CITTADINO
Nella Costituzione italiana si rinvengono principi e diritti affermati come
inviolabili. Sono riconosciuti e garantiti in via generale a tutti gli uomini,
oppure a tutti i cittadini. art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
Rilevante nell’art. 2 è la persona umana considerata nella sua unità
individuale e nella sua proiezione nella società.
L’art. 2 è considerato un articolo a fattispecie aperta, perché viene
interpretato nel senso di garantire copertura costituzionale anche a quei
diritti non enumerati espressamente nella Costituzione (nuovi diritti
inviolabili).
L’art. 2 riconosce il pluralismo delle formazioni sociali, per un verso come
garanzia per le stesse in vista dello svolgimento della personalità dei singoli e
per altro verso un limite alle loro attività, non potendo in esse violarsi i diritti
inviolabili.
Viene preso in considerazione l’uomo non come essere isolato dal contesto in
cui vive, ma come. Proprio sotto tale aspetto si spiega l’esigenza richiamata
dall’art. 2 che egli adempia <i>gli inderogabili doveri di solidarietà politica,
economica e sociale . Tale principio, secondo la Corte costituzionale,
costituisce la base della convivenza sociale e assume particolare significato
nello Stato sociale italiano. Nel contesto della partecipazione dei singoli alla
vita politica, economica e sociale si collocano diverse norme costituzionali:
art. 4 (attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società); art. 48 (esercizio del voto è un dovere civico); art. 52 (difesa
della patria è sacro dovere del cittadino); art. 53 (tutti concorrono alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva)….
Uguaglianza
relazione posta tra due o più entità in base ad un elemento comune, che
funge da termine di comparazione. L’uguaglianza si differenzia
dall’identità, che significa che un’entità è identica a se stessa e quindi unica.
Per ciascuna fattispecie normativa si realizza un’uguaglianza di trattamento.
Nel diritto positivo la scelta del termine di comparazione è contenuta in
prescrizioni normative.
art. 3 Cost. tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
Uguaglianza davanti alla legge essenziale per la configurazione dello Stato di
diritto. Tale principio però non impedisce alla legge di introdurre diversità di
trattamento per evitare trattamenti discriminatori e ingiustificati. La dottrina
e la giurisprudenza lo interpretano nel senso di “trattare ugualmente uguali
fattispecie e diversamente diverse fattispecie”
Il principio di uguaglianza davanti alla legge è stato esteso anche ai non
cittadini per il godimento dei diritti civili fondamentali e quelli inviolabili, pur
riconoscendo la possibilità di differenziare la posizione dello straniero. Pari
dignità sociale tutti i cittadini hanno la medesima dignità di persona in quanto
esseri umani e sociali .Non hanno valore ceti sociali, lo svolgimento di alcune
attività lavorative ai fini di una maggiore o minore dignità.I divieti di
distinzione del I comma dell’articolo mirano ad evitare discriminazioni e
distinzioni tra i cittadini in base agli elementi indicati. Non sono vietate però
discipline che tengono conto delle diversità esistenti nella realtà. Perciò, dato
che le discipline variano a seconda delle materie, per stabilire quali di queste
siano ammissibili si può ricorrere ai vari criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Uguaglianza sostanziale
II comma dell’art. 3. Il principio mira ad assicurare ai soggetti uguali
opportunità per metterli in condizione di godere dei diritti astrattamente
garantiti. L’uguaglianza sostanziale non va intesa nel senso di un radicale
egualitarismo, ma si tratta della realizzazione di un’uguaglianza in senso
sociale che assicuri la possibilità per tutti di esprimere la propria personalità
nella società.
Fattispecie tipiche dell’uguaglianza
Sesso : riguarda sia diversità di sesso che distinzioni tra persone
eterosessuali e omosessuali.Per quanto riguarda la diversità tra i 2 sessi,
entrano in gioco diversi articoli della Costituzione (29 sul matrimonio, 30 sui
pari diritti dei genitori, 31 sulla maternità, 37 sulla donna lavoratrice, 48 sulla
parità tra uomo e donna nell’elettorato, 51 per l’uguaglianza nell’accesso ai
pubblici uffici)
Razza: per evitare distinzioni come quelle verificatesi nel passato in base
all’etnia di appartenenza.
Lingua :
tutela per le minoranze linguistiche di competenza dello Stato(art. 6 Cost.) e
necessità di discipline ad hoc per la presenza di una lingua maggioritaria. Lo
Statuto della Regione Trentino-Alto Adige prevede apposite norme sulla
parificazione della lingua tedesca a quella italiana.
Religione :
> garantita dall’art. 7 (rapporti Stato e Chiesa cattolica), art. 8
(parità tra le confessioni religiose), art. 20 (parità tra associazioni e istituzioni
di culto), art. 19 (libertà di professare la propria fede).
Opinioni politiche :
> vieta che possano adottarsi discipline diverse nei
confronti di cittadini che abbiano una loro opinione politica rispetto ad altri.
L’art. 21 sancisce la libertà di manifestare la propria opinione politica per
tutti.
Condizioni personali : divieto di distinzione in base ai caratteri che
riguardano la persona nell’aspetto fisico o psichico. Non significa che non si
possano adottare discipline che prendano in considerazione elementi fisici o
psichici per i fenomeni che consentono di tener conto di tali elementi per
l’esercizio di alcune attività.
Condizioni sociali : determinate dall’attività svolta, dal grado di
istruzione, dalla famiglia, dai beni posseduti. Non devono essere oggetto di
discriminazioni dei cittadini. Si collegano alle discipline in materia di rapporti
sociali ed economici (art. 31 famiglia, art. 32 istruzione superiore, art. 35
lavoro, art. 53 sistema tributario)
Libertà costituzionali :nella società la libertà di ognuno incontra il limite nella
libertà degli altri. La Costituzione all’art. 2 ha riconosciuto in via generale i
diritti inviolabili dell’uomo, ma ha poi garantito tale tutela con riferimento a
specifiche libertà. Libertà personale: art. 13 Cost. , è assicurata a tutti come
diritto inviolabile. Vieta ogni forma di detenzione, ispezione o perquisizione
personale e protegge la persona umana da ogni violenza fisica o morale. La
libertà personale incontra dei limiti consentiti dalla Costituzione, nei soli casi
previsti dalla legge e con provvedimento dell’autorità giudiziaria. (riserva di
legge assoluta e di giurisdizione) Le misure restrittive disposte dal giudice
sono diverse (custodia in carcere, arresti domiciliari…).
In casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla
legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi e
provvisori:
• flagranza di reato
• pericolo di fuga
• inquinamento delle prove
In tali casi la polizia giudiziaria deve dare notizia dell’arresto o del fermo al
pubblico ministero entro le 24 ore. Il pubblico ministero entro le 48 ore
dall’arresto chiede la convalida al giudice delle indagini preliminari, il quale
fissa l’udienza entro le 48 ore successive. L’art. 13 prescrive anche che la
legge stabilisce i limiti massimi della <b>carcerazione preventiva, disposta
agli imputati di reati prima della condanna definitiva, a seguito della quale
possono essere considerati colpevoli.
Libertà di domicilio : art. 14 Cost. , garantisce l’inviolabilità del
domicilio quale luogo in cui si svolgono attività da cui il soggetto escluda
ingerenze altrui e la libertà di scegliere tale luogo, di impedire a chiunque di
violarlo.Non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri nel
domicilio, se non nei casi e nei modi previsti dalla legge e con le stesse
garanzie della libertà personale. L’atto motivato dell’autorità giudiziaria non è
richiesto però per gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità o
incolumità pubblica, e sono regolati con leggi speciali.
Libertà e segretezza delle comunicazioni: art. 15 Cost. , garantisce
l’inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni forma di
comunicazione a tutti gli individui. Non si riferisce solo alle interferenze di
soggetti privati, ma anche della pubblica autorità (concretano entrambe un
reato).
Limitazioni : a tale libertà possono avvenire solo con atto motivato
dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge
più limitata perché non stabilisce i casi specifici) L’art. 68 Cost. richiede
peraltro l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazioni.
Libertà di circolazione e soggiorno: art. 16 Cost. , garantisce la
libertà ad ogni <b>cittadino di soggiornare e circolare in qualsiasi parte del
territorio nazionale, nonché di uscire e di rientrare dallo stesso. Differisce
dall’art. 13</b> perché attiene specificatamente al rapporto tra l’individuo e
il territorio nazionale ed è assicurata solo ai cittadini. Nell’UE ormai è
riconosciuta la libera circolazione per tutti i cittadini membri. Limiti a tale
libertà si possono attuare <b>con legge e solo in via generale, per motivi di
sicurezza e sanità . La riserva di legge è statale, perché l’art. 120 Cost.
esclude che le Regioni possano intervenire in materia. “in via generale”
significa che la legge non può prevedere misure ad personam , ma i
provvedimenti applicativi possono essere rivolti ai sing