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Capitolo 10: introduzione

Principi fondamentali e dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino

Nella Costituzione italiana si rinvengono principi e diritti affermati come inviolabili. Sono riconosciuti e garantiti in via generale a tutti gli uomini, oppure a tutti i cittadini.

Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Rilevante nell'art. 2 è la persona umana considerata nella sua unità individuale e nella sua proiezione nella società. L'art. 2 è considerato un articolo a fattispecie aperta, perché viene interpretato nel senso di garantire copertura costituzionale anche a quei diritti non enumerati espressamente nella Costituzione (nuovi diritti inviolabili).

L'art. 2 riconosce il pluralismo delle formazioni sociali, per un verso come garanzia per le stesse in vista dello svolgimento della personalità dei singoli e per altro verso un limite alle loro attività, non potendo in esse violarsi i diritti inviolabili. Viene preso in considerazione l'uomo non come essere isolato dal contesto in cui vive. Proprio sotto tale aspetto si spiega l'esigenza richiamata dall'art. 2 che egli adempia gli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Tale principio, secondo la Corte costituzionale, costituisce la base della convivenza sociale e assume particolare significato nello Stato sociale italiano. Nel contesto della partecipazione dei singoli alla vita politica, economica e sociale si collocano diverse norme costituzionali:

  • Art. 4 (attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società)
  • Art. 48 (esercizio del voto è un dovere civico)
  • Art. 52 (difesa della patria è sacro dovere del cittadino)
  • Art. 53 (tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva)

Uguaglianza

Relazione posta tra due o più entità in base ad un elemento comune, che funge da termine di comparazione. L'uguaglianza si differenzia dall'identità, che significa che un'entità è identica a se stessa e quindi unica. Per ciascuna fattispecie normativa si realizza un'uguaglianza di trattamento. Nel diritto positivo la scelta del termine di comparazione è contenuta in prescrizioni normative.

Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Uguaglianza davanti alla legge è essenziale per la configurazione dello Stato di diritto. Tale principio però non impedisce alla legge di introdurre diversità di trattamento per evitare trattamenti discriminatori e ingiustificati. La dottrina e la giurisprudenza lo interpretano nel senso di "trattare ugualmente uguali fattispecie e diversamente diverse fattispecie".

Il principio di uguaglianza davanti alla legge è stato esteso anche ai non cittadini per il godimento dei diritti civili fondamentali e quelli inviolabili, pur riconoscendo la possibilità di differenziare la posizione dello straniero. Pari dignità sociale: tutti i cittadini hanno la medesima dignità di persona in quanto esseri umani e sociali. Non hanno valore ceti sociali, lo svolgimento di alcune attività lavorative ai fini di una maggiore o minore dignità.

I divieti di distinzione del I comma dell'articolo mirano ad evitare discriminazioni e distinzioni tra i cittadini in base agli elementi indicati. Non sono vietate però discipline che tengono conto delle diversità esistenti nella realtà. Perciò, dato che le discipline variano a seconda delle materie, per stabilire quali di queste siano ammissibili si può ricorrere ai vari criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Uguaglianza sostanziale

II comma dell'art. 3. Il principio mira ad assicurare ai soggetti uguali opportunità per metterli in condizione di godere dei diritti astrattamente garantiti. L'uguaglianza sostanziale non va intesa nel senso di un radicale egualitarismo, ma si tratta della realizzazione di un'uguaglianza in senso sociale che assicuri la possibilità per tutti di esprimere la propria personalità nella società.

Fattispecie tipiche dell'uguaglianza

Sesso: Riguarda sia diversità di sesso che distinzioni tra persone eterosessuali e omosessuali. Per quanto riguarda la diversità tra i due sessi, entrano in gioco diversi articoli della Costituzione:

  • Art. 29 sul matrimonio
  • Art. 30 sui pari diritti dei genitori
  • Art. 31 sulla maternità
  • Art. 37 sulla donna lavoratrice
  • Art. 48 sulla parità tra uomo e donna nell'elettorato
  • Art. 51 per l'uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici

Razza: Per evitare distinzioni come quelle verificatesi nel passato in base all'etnia di appartenenza.

Lingua: Tutela per le minoranze linguistiche di competenza dello Stato (art. 6 Cost.) e necessità di discipline ad hoc per la presenza di una lingua maggioritaria. Lo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige prevede apposite norme sulla parificazione della lingua tedesca a quella italiana.

Religione: Garantita dall'art. 7 (rapporti Stato e Chiesa cattolica), art. 8 (parità tra le confessioni religiose), art. 20 (parità tra associazioni e istituzioni di culto), art. 19 (libertà di professare la propria fede).

Opinioni politiche: Vieta che possano adottarsi discipline diverse nei confronti di cittadini che abbiano una loro opinione politica rispetto ad altri. L'art. 21 sancisce la libertà di manifestare la propria opinione politica per tutti.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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