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Gli statuti delle regioni speciali sono adottati con legge costituzionale. Essi
assicurano una autonomia particolare a tali regioni in deroga alle disposizioni
costituzionali valide per tutte le altre regioni. Essi quindi prevalgono su ogni
altra legge statale e regionale. Devono tuttavia anche essi rispettare i principi
fondamentali e inderogabili della CostituzioneGli statuti delle Regioni
ordinarie sono adottati da ciascuna Regione con legge regionale approvata
dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti con due
deliberazioni a distanza di non meno di due mesi l’una dall’altra. Questa
legge regionale non viene immediatamente promulgata, in quanto occorre
attendere l’eventuale ricorso da parte del Governo innanzi alla Corte
costituzionale sulla legittimità costituzionale della deliberazione, che può
essere presentato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e/o l’eventuale
richiesta di referendum regionale da presentare entro tre mesi dalla sua
pubblicazione. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno
un cinquantesimo degli elettori della Regione interessata o da un quinto dei
consiglieri regionali. Se il referendum ha esito positivo la legge viene
promulgata, altrimenti viene respinta.
La legge di approvazione dello Statuto è quindi una legge particolarmente
rinforzata la quale per le materie ad essa riservate prevale sulle leggi
ordinarie regionali e da esse non può essere modificata.
8. Il referendum abrogativo
Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale si esercita la
sovranità popolare. Esso consiste nella pronuncia del corpo elettorale su di
.
una questione puntuale e determinata ed esso sottoposta
Il referendum abrogativo previsto dall’art.75 per gli atti legislativi dello Stato
può essere considerato anch’esso un atto avente forza di legge, anche se non
può essere equiparato alla legge per la mancanza di idoneità innovativa. Esso
infatti innova l’ordinamento esistente solo in via negativa attraverso
l’abrogazione di disposizioni legislative preesistenti.
>L’art.75 prevede che il referendum abrogativo sia indetto quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. L’indizione
avviene on Decreto del Presidente della Repubblica (art.87).
Il referendum è escluso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di
indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte
costituzionale, a cui è stato attribuito il potere di giudicare sull’ammissibilità
delle richieste di referendum abrogativo ha peraltro ampliato i casi di
inammissibilità. Ha inoltre ritenuto inammissibili i referendum con quesiti non
omogenei e non chiari, non univoci e non semplici, con effetti non percettibili
dal votante.Sono chiamati a votare gli elettori per la Camera dei deputati. Il
referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto al voto. La proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei
voti validamente espressi. Nel caso di esito favorevole il Presidente della
Repubblica dichiara con decreto l’avvenuta abrogazione della legge la quale
ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU. Se il risultato
è negativo se ne dà notizia nella GU ed il referendum non può essere
riproposto se non dopo cinque anni, per rispettare la volontà negativa del
corpo elettorale. Se la legge sottoposta a referendum è abrogata o modificata
tramite una nuova legge o atto avente forza di legge in modo che
corrisponda all’obiettivo che si propongono i promotori non si fa luogo a
referendum.
>9. I Regolamenti
Col termine regolamento si indica una ampia tipologia di atti normativi la cui
potestà è attribuita dalla Costituzione o dalla legge a determinati soggetti ed
.
organi
Vi sono regolamenti di organi costituzionali per i quali è stabilita apposita
riserva, come i regolamenti delle Camere, Si è altresì riconosciuta la
autonomia organizzativa regolamentare degli organi costituzionali, come
quella della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica.
La Costituzione all’art.117 ha previsto che lo Stato ha potere regolamentare
esclusivamente nelle materie oggetto di propria legislazione esclusiva, salvo
una delega del potere regolamentare alle Regioni. Alle Regioni è invece
attribuita in via generale la potestà regolamentare. Anche gli altri Enti
territoriali sono dotati di potestà regolamentare, oltre a quella statutaria, per
quanto attiene alle rispettive organizzazioni interne.
Oltre i regolamenti dello Stato e degli altri Enti locali sussiste il potere
normativo di altre amministrazioni. Tra queste vanno prese in considerazione
le Autorità amministrative indipendenti a cui talvolta la legge assicura uno
spazio normativo di regolazione piuttosto ampio (Banca d’Italia, Consob).
Siffatta attività normativa si spiega con l’esigenza di dare regole all’attività
economica per fare sì che essa possa svolgersi conformemente all’utilità
sociale e in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana (art.41).
10. I tipi di regolamenti
La disciplina generale dei regolamenti è prevalentemente contenuta nelle
disposizioni preliminari al codice civile e nella L.400/1988. L’art.4 delle
preleggi stabilisce la prevalenza gerarchica della legge sui regolamenti, i
quali non possono contenere norme contrarie alle sue disposizioni e quella
dei regolamenti del Governo sui regolamenti di altre autorità. La disciplina
dell’art.117 ha introdotto poi il diverso criterio della competenza nel rapporto
tra i regolamenti statali e quelli degli enti territoriali.
La L. 400/1988 ha poi distinto i regolamenti in base al loro contenuto, al
rapporto con la legge e all’organo competente ad adottarli. Si distinguono i
regolamenti di esecuzione, i regolamenti di attuazione ed integrazione, i
regolamenti indipendenti, i regolamenti di organizzazione e funzionamento
delle pubbliche amministrazioni.
I regolamenti di esecuzione sono adottati dal Governo per assicurare con
norme di dettaglio l’applicazione della legge e degli atti aventi forza di legge
e dei regolamenti comunitari. Questi possono intervenire talvolta anche in
materie coperte da riserva assoluta di legge, a patto che siano di stretta
esecuzione. I regolamenti di attuazione riguardano l’attuazione e
l’integrazione di fonti primarie e comportano l’adozione di discipline più
specifiche nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dalle leggi e dai
decreti legislativi. Vanno generalmente ad integrare le riserve di legge
relative.
>I regolamenti indipendenti consentono al Governo di intervenire
normativamente in materie in cui manche la disciplina legislativa, purché non
si tratti di materie riservate alla legge.I regolamenti di organizzazione
riguardano l’organizzazione delle PA, la quale ai sensi dell’art. 97 deve
avvenire in base a disposizione di legge.I regolamenti di delegificazione
consentono al Governo, in virtù di una legge di autorizzazione, di intervenire
in materie disciplinate dalla legge sostituendo la disciplina legislativa con una
nuova disciplina regolamentare. L’abrogazione della legge da sostituire con la
disciplina regolamentare sarà quindi dovuta alla legge autorizzativa.
Sono anche previsti i regolamenti governativi attuativi di direttive
comunitarie, autorizzati dalla legge comunitaria annuale.Il procedimento di
emanazione dei regolamenti differisce a seconda che si tratti di regolamenti
deliberati dal Consiglio dei ministri o di regolamenti ministeriali e
interministeriali. I primi vengono emanati con Decreto del Presidente dalla
Repubblica, gli altri dal Presidente del Consiglio o dal ministro competente In
entrambi i casi è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del visto della
Corte dei Conti.
11. Gli Statuti
Gli statuti sono atti normativi con i quali vengono determinate solitamente le
linee fondamentali dell’organizzazione e dell’attività del soggetto. La potestà
statutaria può appartenere allo stesso soggetto oppure ad altro soggetto od
organo che determina il contenuto dello statuto e lo approva (o che soltanto
lo approva) con proprio atto normativo. L’attribuzione di potere statutario si
accompagna solitamente alla disciplina delle modalità di esercizio dello
stesso, dei limiti entro i quali va esercitato, dei meccanismi di controllo e
dell’eventuale attività di omologazione e approvazione.
>Possono esserci statuti dotati di forza costituzionale, come nel caso degli
statuti delle Regioni ad autonomia speciale, statuti con forza di legge
ordinaria o regionale rinforzata, statuti degli enti territoriali, statuti di vari enti
pubblici e di amministrazioni autonome.
Gli statuti possono avere efficacia eteronoma o solo interna. A seconda della
disciplina che li riguarda possono anche derogare o prevalere rispetto alla
normazione di rango legislativo mentre per loro stessa natura prevalgono
sulle altre fonti regolamentari dello stesso soggetto.
12. Le Ordinanze
Per far fronte a situazioni di necessità o di urgenza l’ordinamento, oltre
l’adozione di atti legislativi, consente in vari casi l’adozione da parte
dell’Autorità amministrativa di atti generali o particolari che rientrano in
un’ampia categoria di atti definiti ordinanze di necessità e di urgenza.
Si tratta di atti il cui contenuto non è predeterminato. Tali atti possono dare
luogo a fonti normative subordinate quando concretano atti di contenuto
generale e astratto di tipo regolamentare. Di solito costituiscono atti
provvedimentali atipici riconducibili alla legge che li prevede. Il problema si
pone quando si analizza la compatibilità di tali ordinanze con riguardo a
riserve di legge e principio di legalità.
13. I Testi unici
I testi unici sono raccolte di prescrizioni normative relative a determinate
materie e/o a settori di materie che vengono coordinate e a volte anche
modificate al fine di facilitarne la ricerca, la conoscenza e l’applicazione. Si è
discusso se siano vere e proprie fonti del diritto oppure no. Anche se fonte del
diritto è l’atto formalmente normativo con cui è approvato il testo unico, nel
linguaggio comune di riconosce il valore di fonte del diritto anche ai testi
unici, ai quali si connette il valore normativo che deriva dall’atto con il quale
.
sono adottati
14. La Consuetudine
L’ordinamento giuridico italiano in vigore ammette in via generale la
consuetudine come fonte del diritto. Nelle disposizioni preliminari al codice
civile es