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Costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale

Il vigente ordinamento italiano conosce una molteplicità di fonti che trovano disciplina nella Costituzione della Repubblica Italiana, intesa come legge fondamentale, e nella legislazione ordinaria. Accanto alla costituzione si pongono con pari grado le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, anch’esse assistite da una forza di rango costituzionale che trova garanzia nella Corte costituzionale.

Le leggi di revisione costituzionale sono quelle che modificano o integrano in modo espresso il testo della Costituzione. Le altre leggi costituzionali sono invece adottate per quelle materie che la stessa Costituzione riserva alle leggi costituzionali, per altre materie che il legislatore intende “costituzionalizzare” oppure per introdurre delle c.d. rotture della Costituzione.

Tanto le leggi di revisione costituzionale quanto le altre leggi costituzionali vengono adottate col particolare procedimento aggravato previsto dall’art.138. Occorre infatti che ciascuna Camera approvi il progetto di legge costituzionale o di revisione costituzionale con due successive deliberazioni a distanza non inferiore a tre mesi l’una dall’altra. Nella seconda deliberazione la proposta deve essere approvata a maggioranza dei componenti di ciascuna Camera.

Se è approvata con la maggioranza dei due terzi, la legge costituzionale o di revisione costituzionale si intende definitivamente approvata e va quindi promulgata e pubblicata. Se non si raggiunge tale maggioranza, essa viene solo pubblicata e occorre attendere il decorso di tre mesi entro i quali è possibile che venga richiesto il referendum popolare da parte di un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Se non viene presentata richiesta di referendum la legge viene promulgata, altrimenti si procede alla consultazione popolare e la legge si intende approvata se i “sì” prevalgono sui “no”. Per tale referendum non è richiesto un quorum di partecipazione al voto perché esso sia valido come per il referendum abrogativo ai sensi dell’art.75. I regolamenti delle Camere hanno poi stabilito che mentre nella prima deliberazione è possibile apportare emendamenti al testo, nella seconda non è possibile. Ove ciò avvenga, occorre ricominciare l’iter procedimentale.

L’art.139 ha limitato espressamente il potere di revisione, stabilendo che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Secondo parte della dottrina e alcune sentenze dalla Corte costituzionale non è neanche possibile sottoporre a revisione costituzionale le disposizioni che garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo e i principi fondamentali che caratterizzano la Repubblica democratica.

Fonti primarie e secondarie

La Costituzione italiana contempla varie fonti del diritto. Prima della sua entrata in vigore la disciplina generale sulle fonti del diritto era contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile del 1942, ancora in vigore. Ulteriori discipline sono state poi introdotte dalla legislazione ordinaria e costituzionale per cui si ha un quadro di esame abbastanza complesso che può essere ordinato secondo il criterio gerarchico, gradualistico e di competenza.

Sono previste specificamente dalla Costituzione le leggi del Parlamento e gli atti aventi valore e/o forza di legge del Governo, le leggi e regionali, gli statuti e i regolamenti degli enti territoriali e delle Regioni, i regolamenti delle Camere e quelli emanati dal Presidente della Repubblica, i contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria erga omnes, i referendum abrogativi dello Stato e delle Regioni.

Nelle Disposizioni preliminari al codice civile sono indicate come fonti del diritto le leggi e gli atti aventi forza di legge, i regolamenti, le norme corporative e gli usi. Le norme corporative sono venute meno con l’abrogazione del sistema corporativo.

La potestà legislativa statale e regionale

La legge formale può essere la legge dello Stato, approvata dal Parlamento ai sensi degli artt.70 e ss., oppure la legge regionale o quella delle Provincia autonome di Trento e Bolzano. A seguito della modifica dell’art.117 ad opera della L. cost. 3/2001 la legge dello Stato non ha più una competenza generale per qualsiasi materia, bensì una competenza limitata alle materie indicate dal II e II comma del nuovo art.117.

In base al II comma dell’art.117 la potestà dello Stato è esclusiva nelle seguenti materie: VEDI Il III comma dell’art.117 prevede invece una potestà legislativa concorrente con le Regioni nelle seguenti materie relative a: VEDI. Per tali materie la potestà legislativa dello Stato è limitata alla determinazione dei principi fondamentali.

Indipendentemente dall’elencazione contenuta nei commi II e II dell’art.117 la legge statale è richiesta in ordine alle limitazioni consentite dalla Costituzione ai diritti fondamentali, per la disciplina delle istituzioni di alta cultura, per la disciplina delle forme di coordinamento con le Regioni per le materie di ordine pubblico e sicurezza, per gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali. Le leggi statali sono inoltre richieste per attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, per l’istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ecc. Si tratta anche in tali casi di competenza esclusiva dello Stato.

Le regioni, oltre la competenza concorrente di cui al III comma dell’art.117, hanno una competenza legislativa generale con riferimento ad ogni altra materia che non sia espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni a statuto speciale (e le Provincie Autonome), hanno ulteriore potestà legislativa nelle materie previste dai rispettivi statuti.

Atti aventi valore e forza di legge

La Costituzione adopera le espressioni “atti aventi valore di legge” e “atti aventi forza di legge” con riferimento ai Decreti legislativi e ai Decreti legge (art.77). Questi sono atti normativi adottati dal Governo ed emanati dal Presidente della Repubblica che sono equiparati alla legge quanto al loro rapporto con le altre fonti dell’ordinamento. Sono quindi atti idonei ad abrogare altri atti legislativi, comprese le leggi, e di essere abrogati soltanto da altri atti legislativi. Su di essi viene esercitato il controllo della Corte costituzionale.

Nell’ordinamento regionale non sono invece previsti atti legislativi diversi dalle leggi regionali e da eventuali referendum abrogativi. Tali atti non sussistono negli artt.117 e ss. della Costituzione. Il termine “valore di legge” sta a significare che l’atto viene in tutto e per tutto parificato alla legge. Cosicché il Parlamento, una volta che il decreto è stato emanato, non può intervenire su di esso se non con una legge successiva. È questo il caso dei Decreti legislativi.

Il termine “forza di legge” sta a significare che si tratta di provvedimenti provvisori che necessitano, per mantenere la loro validità, della conversione in legge. Tali provvedimenti hanno quindi una forza limitata temporalmente proprio perché non hanno lo stesso valore della legge. A parte i referendum abrogativi non sono invece atti aventi valore o forza di legge altre fonti pur previste dalla Costituzione come i Regolamenti. Per questi ultimi la Corte costituzionale ha quindi declinato la propria competenza a giudicarli.

I Decreti legislativi

I decreti legislativi sono atti aventi valore di legge ordinaria adottati dal Governo in base a delegazione del Parlamento. L’art.76 infatti prevede la possibilità che il suo esercizio sia delegato al Governo con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti. L’art. 70 stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Infatti è solo il suo esercizio che può essere delegato al Governo. In quanto titolare della funzione, il Parlamento infatti può revocarla e/o modificarla in modo esplicito ed implicito fino a quando la delega non è stata esercitata.

La delega viene conferita al Governo unitariamente inteso e con legge che deve essere adottata col procedimento normale di esame come stabilito dall’art.72. Nella legge di delegazione va stabilito il termine entro il quale la delega permane e va circoscritto l‘oggetto della disciplina, che peraltro non potrà riguardare settori di riserva di legge ordinaria. Nella delega vanno inoltre fissati i principi e i criteri direttivi che il governo do

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