Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 14
Appunti rielaborati e completi di diritto pubblico (cap 9) sullo stato italiano e le sue fonti Pag. 1 Appunti rielaborati e completi di diritto pubblico (cap 9) sullo stato italiano e le sue fonti Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti rielaborati e completi di diritto pubblico (cap 9) sullo stato italiano e le sue fonti Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 14.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti rielaborati e completi di diritto pubblico (cap 9) sullo stato italiano e le sue fonti Pag. 11
1 su 14
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Gli statuti delle regioni speciali sono adottati con legge costituzionale. Essi

assicurano una autonomia particolare a tali regioni in deroga alle disposizioni

costituzionali valide per tutte le altre regioni. Essi quindi prevalgono su ogni

altra legge statale e regionale. Devono tuttavia anche essi rispettare i principi

fondamentali e inderogabili della CostituzioneGli statuti delle Regioni

ordinarie sono adottati da ciascuna Regione con legge regionale approvata

dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti con due

deliberazioni a distanza di non meno di due mesi l’una dall’altra. Questa

legge regionale non viene immediatamente promulgata, in quanto occorre

attendere l’eventuale ricorso da parte del Governo innanzi alla Corte

costituzionale sulla legittimità costituzionale della deliberazione, che può

essere presentato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e/o l’eventuale

richiesta di referendum regionale da presentare entro tre mesi dalla sua

pubblicazione. La richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno

un cinquantesimo degli elettori della Regione interessata o da un quinto dei

consiglieri regionali. Se il referendum ha esito positivo la legge viene

promulgata, altrimenti viene respinta.

La legge di approvazione dello Statuto è quindi una legge particolarmente

rinforzata la quale per le materie ad essa riservate prevale sulle leggi

ordinarie regionali e da esse non può essere modificata.

8. Il referendum abrogativo

Il referendum è un istituto di democrazia diretta con il quale si esercita la

sovranità popolare. Esso consiste nella pronuncia del corpo elettorale su di

.

una questione puntuale e determinata ed esso sottoposta

Il referendum abrogativo previsto dall’art.75 per gli atti legislativi dello Stato

può essere considerato anch’esso un atto avente forza di legge, anche se non

può essere equiparato alla legge per la mancanza di idoneità innovativa. Esso

infatti innova l’ordinamento esistente solo in via negativa attraverso

l’abrogazione di disposizioni legislative preesistenti.

>L’art.75 prevede che il referendum abrogativo sia indetto quando lo

richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. L’indizione

avviene on Decreto del Presidente della Repubblica (art.87).

Il referendum è escluso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di

indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte

costituzionale, a cui è stato attribuito il potere di giudicare sull’ammissibilità

delle richieste di referendum abrogativo ha peraltro ampliato i casi di

inammissibilità. Ha inoltre ritenuto inammissibili i referendum con quesiti non

omogenei e non chiari, non univoci e non semplici, con effetti non percettibili

dal votante.Sono chiamati a votare gli elettori per la Camera dei deputati. Il

referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi

diritto al voto. La proposta è approvata se ha raggiunto la maggioranza dei

voti validamente espressi. Nel caso di esito favorevole il Presidente della

Repubblica dichiara con decreto l’avvenuta abrogazione della legge la quale

ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU. Se il risultato

è negativo se ne dà notizia nella GU ed il referendum non può essere

riproposto se non dopo cinque anni, per rispettare la volontà negativa del

corpo elettorale. Se la legge sottoposta a referendum è abrogata o modificata

tramite una nuova legge o atto avente forza di legge in modo che

corrisponda all’obiettivo che si propongono i promotori non si fa luogo a

referendum.

>9. I Regolamenti

Col termine regolamento si indica una ampia tipologia di atti normativi la cui

potestà è attribuita dalla Costituzione o dalla legge a determinati soggetti ed

.

organi

Vi sono regolamenti di organi costituzionali per i quali è stabilita apposita

riserva, come i regolamenti delle Camere, Si è altresì riconosciuta la

autonomia organizzativa regolamentare degli organi costituzionali, come

quella della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica.

La Costituzione all’art.117 ha previsto che lo Stato ha potere regolamentare

esclusivamente nelle materie oggetto di propria legislazione esclusiva, salvo

una delega del potere regolamentare alle Regioni. Alle Regioni è invece

attribuita in via generale la potestà regolamentare. Anche gli altri Enti

territoriali sono dotati di potestà regolamentare, oltre a quella statutaria, per

quanto attiene alle rispettive organizzazioni interne.

Oltre i regolamenti dello Stato e degli altri Enti locali sussiste il potere

normativo di altre amministrazioni. Tra queste vanno prese in considerazione

le Autorità amministrative indipendenti a cui talvolta la legge assicura uno

spazio normativo di regolazione piuttosto ampio (Banca d’Italia, Consob).

Siffatta attività normativa si spiega con l’esigenza di dare regole all’attività

economica per fare sì che essa possa svolgersi conformemente all’utilità

sociale e in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla

dignità umana (art.41).

10. I tipi di regolamenti

La disciplina generale dei regolamenti è prevalentemente contenuta nelle

disposizioni preliminari al codice civile e nella L.400/1988. L’art.4 delle

preleggi stabilisce la prevalenza gerarchica della legge sui regolamenti, i

quali non possono contenere norme contrarie alle sue disposizioni e quella

dei regolamenti del Governo sui regolamenti di altre autorità. La disciplina

dell’art.117 ha introdotto poi il diverso criterio della competenza nel rapporto

tra i regolamenti statali e quelli degli enti territoriali.

La L. 400/1988 ha poi distinto i regolamenti in base al loro contenuto, al

rapporto con la legge e all’organo competente ad adottarli. Si distinguono i

regolamenti di esecuzione, i regolamenti di attuazione ed integrazione, i

regolamenti indipendenti, i regolamenti di organizzazione e funzionamento

delle pubbliche amministrazioni.

I regolamenti di esecuzione sono adottati dal Governo per assicurare con

norme di dettaglio l’applicazione della legge e degli atti aventi forza di legge

e dei regolamenti comunitari. Questi possono intervenire talvolta anche in

materie coperte da riserva assoluta di legge, a patto che siano di stretta

esecuzione. I regolamenti di attuazione riguardano l’attuazione e

l’integrazione di fonti primarie e comportano l’adozione di discipline più

specifiche nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dalle leggi e dai

decreti legislativi. Vanno generalmente ad integrare le riserve di legge

relative.

>I regolamenti indipendenti consentono al Governo di intervenire

normativamente in materie in cui manche la disciplina legislativa, purché non

si tratti di materie riservate alla legge.I regolamenti di organizzazione

riguardano l’organizzazione delle PA, la quale ai sensi dell’art. 97 deve

avvenire in base a disposizione di legge.I regolamenti di delegificazione

consentono al Governo, in virtù di una legge di autorizzazione, di intervenire

in materie disciplinate dalla legge sostituendo la disciplina legislativa con una

nuova disciplina regolamentare. L’abrogazione della legge da sostituire con la

disciplina regolamentare sarà quindi dovuta alla legge autorizzativa.

Sono anche previsti i regolamenti governativi attuativi di direttive

comunitarie, autorizzati dalla legge comunitaria annuale.Il procedimento di

emanazione dei regolamenti differisce a seconda che si tratti di regolamenti

deliberati dal Consiglio dei ministri o di regolamenti ministeriali e

interministeriali. I primi vengono emanati con Decreto del Presidente dalla

Repubblica, gli altri dal Presidente del Consiglio o dal ministro competente In

entrambi i casi è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del visto della

Corte dei Conti.

11. Gli Statuti

Gli statuti sono atti normativi con i quali vengono determinate solitamente le

linee fondamentali dell’organizzazione e dell’attività del soggetto. La potestà

statutaria può appartenere allo stesso soggetto oppure ad altro soggetto od

organo che determina il contenuto dello statuto e lo approva (o che soltanto

lo approva) con proprio atto normativo. L’attribuzione di potere statutario si

accompagna solitamente alla disciplina delle modalità di esercizio dello

stesso, dei limiti entro i quali va esercitato, dei meccanismi di controllo e

dell’eventuale attività di omologazione e approvazione.

>Possono esserci statuti dotati di forza costituzionale, come nel caso degli

statuti delle Regioni ad autonomia speciale, statuti con forza di legge

ordinaria o regionale rinforzata, statuti degli enti territoriali, statuti di vari enti

pubblici e di amministrazioni autonome.

Gli statuti possono avere efficacia eteronoma o solo interna. A seconda della

disciplina che li riguarda possono anche derogare o prevalere rispetto alla

normazione di rango legislativo mentre per loro stessa natura prevalgono

sulle altre fonti regolamentari dello stesso soggetto.

12. Le Ordinanze

Per far fronte a situazioni di necessità o di urgenza l’ordinamento, oltre

l’adozione di atti legislativi, consente in vari casi l’adozione da parte

dell’Autorità amministrativa di atti generali o particolari che rientrano in

un’ampia categoria di atti definiti ordinanze di necessità e di urgenza.

Si tratta di atti il cui contenuto non è predeterminato. Tali atti possono dare

luogo a fonti normative subordinate quando concretano atti di contenuto

generale e astratto di tipo regolamentare. Di solito costituiscono atti

provvedimentali atipici riconducibili alla legge che li prevede. Il problema si

pone quando si analizza la compatibilità di tali ordinanze con riguardo a

riserve di legge e principio di legalità.

13. I Testi unici

I testi unici sono raccolte di prescrizioni normative relative a determinate

materie e/o a settori di materie che vengono coordinate e a volte anche

modificate al fine di facilitarne la ricerca, la conoscenza e l’applicazione. Si è

discusso se siano vere e proprie fonti del diritto oppure no. Anche se fonte del

diritto è l’atto formalmente normativo con cui è approvato il testo unico, nel

linguaggio comune di riconosce il valore di fonte del diritto anche ai testi

unici, ai quali si connette il valore normativo che deriva dall’atto con il quale

.

sono adottati

14. La Consuetudine

L’ordinamento giuridico italiano in vigore ammette in via generale la

consuetudine come fonte del diritto. Nelle disposizioni preliminari al codice

civile es

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Matteo.0101 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Atripaldi Mariangela.