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FORMA DI STATO FEDERALE

la sovranità è ripartita tra federazione e Stati membri

- gli Stati membri godono di autonomia costituzionale, ossia hanno una loro costituzione

- ripartizione della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale

- l’organo legislativo federale è bicamerale e una delle due camere è costituita dai

- rappresentanti degli Stati membri

gli Stati membri partecipano al procedimento di revisione costituzionale

- è previsto un organo costituzionale chiamato a stabilire se le competenza spettano alla

- federazione o agli Stati membri (sciogliere conflitti di competenza)

FORMA DI STATO REGIONALE

la sovranità è ripartita tra lo Stato centrale e le regioni

- le regioni non godono di autonomia costituzionale, ma hanno un’autonomia statutaria

- ripartizione delle funzioni legislativa e esecutiva, il sistema giudiziario è unico e affidato allo

- Stato centrale

è previsto un organo costituzionale, la Corte costituzionale, chiamata a risolvere i conflitti di

- competenza tra Stato centrale e regioni

Approccio su base storicistica

A partire dal XV secolo, gli studiosi hanno individuato in determinate fasi storiche diverse tipologie

di forme di Stato, a seconda di come e da chi veniva esercitato il potere politico.

In base alla relazione tra potere politico e società civile :

Sono state in individuate i seguenti tipi di forme di Stato: 7

• ASSOLUTO: se la concentrazione di potere è nelle mani di un solo soggetto (sovrano) che

acquista potere attraverso un passaggio di carattere dinastico

• LIBERALE (o STATO LIBERALE DI DIRITTO): diffusosi a partire dalla Rivoluzione Francese, vede

un ampliamento della tutela delle libertà individuali. Si basa, infatti, su un documento

scritto, la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” (1879). I suoi elementi portanti

sono:

si basa sul principio di legalità

- nascita del concetto moderno di costituzione come atto vincolante per tutti i soggetti

- dell’ordinamento; gli Stati si basano sulle fonti del diritto di tipo costituzionale, per garantire

diritti e libertà

la separazione dei tre poteri dello Stato: legislativo (potere di porre in essere norme

- vincolanti), esecutivo (potere di dare esecuzione alle norme vincolanti), giudiziario (potere

di dare esecuzione alle leggi in caso di controversia)

tutela del principio di uguaglianza, che per questa forma di Stato è ancora in senso formale

- (in tempi moderni, questo concetto si è evoluto in uguaglianza sostanziale: art.3 prevede

entrambi)

• AUTORITARIO: nato a seguito di una crisi degli Stati liberali di diritto, ne respingono i tipici

principi e recuperano alcuni dei principi delle forma di Stato assoluta. Si basano su

costituzioni di tipo flessibile, ossia che possono essere modificate con un iter equivalente a

quello legislativo ordinario (modificabili con leggi ordinarie)

• PLURALISTA: prevede:

il riconoscimento di numerose categorie di soggetti attivi dal punto di vista politico,

- numerosi partiti

un ampliamento del suffragio universale diretto: l’elettorato attivo, ossia i soggetti chiamati

- a partecipare direttamente alla vita politica dello Stato attraverso gli istituti di democrazia

diretta, viene ampliato

es: Italia → art.2 riconosce il pluralismo sociale (riconoscimento plurimi attivi)

• DEMOCRATICO: prevede:

una tendenziale corrispondenza tra governanti e governati, dove la sovranità è affidata al

- popolo 2) le decisioni sono prese attraverso il principio della maggioranza, ma con una forte

tutela delle minoranze

due tipi di circuiti: quello politico, affidato all’organo legislativo ed esecutivo, e quello delle

- garanzie affidato all’organo giuridico, alla Corte costituzionale e al Presidente della

Repubblica

es: Italia → art.1 prevede che la sovranità appartiene al popolo

• COSTITUZIONALE: ha come elemento caratterizzante una costituzione rigida, che diventa la

fonte al vertice della gerarchia delle fonti, posizione assicuratagli da disposizioni giuridiche.

Esiste un sistema di giustizia costituzionale, che consente di eliminare dell’ordinamento

statale tutte le fonti che non sono conformi alla costituzione, ossia che non la rispettano. Il 8

testo costituzionale viene elaborato da un’assemblea costituente e nasce come espressione

di un compromesso politico a seguito di una determinata fase storica.

es: Italia → art.138 prevede che lo svolgimento dell’iter complesso per la modifica della

Costituzione sia affidato al Parlamento, che deve approvare tale modifica con doppia deliberazione.

Ogni camera deve approvare lo stesso testo due volte con maggioranze qualificate: due terzi o

assoluta.

• SOCIALE: hanno come obiettivo, attraverso la costituzione rigida, il raggiungimento della

uguaglianza sostanziale e la rimozione di eventuali ostacoli.

es: Italia → art.3 prevede che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla

legge […]. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che […]

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Qual è la forma di Stato dell’Italia?

L’Italia ha una forma di Stato democratica e di tipo composto regionale. Nella Costituzione sono

previste due tipologie di regioni:

• a STATUTO ORDINARIO: con determinate competenze

• a STATUTO SPECIALE: sono regioni di confine e le isole e detengono più autonomia delle

regioni a stuto ordinario

Con la riforma del 2001, però, si è andati verso una forma di Stato di tipo più federalista. Le

modifiche effettuate riguardano:

1. un ampliamento delle competenze legislative

Prima: competenza legislativa ripartita

Oggi: 3 tipologie di potestà legislativa:

• esclusiva dello Stato italiano

• concorrente, le regioni possono legiferare rispettando i principi delle leggi dello Stato

• esclusiva delle regioni

2. il principio del federalismo fiscale (art.119): ogni regione applica il suo sistema fiscale

Forme di governo

La forma di governo va a guardare il rapporto tra gli organi interni di uno Stato, ossia come la

funzione di indirizzo politico viene ripartita tra gli organi costituzionali di uno Stato. Normalmente

quando si parla di forma di governo si è soliti guardare gli organi detentori del potere legislativo e di

quello esecutivo. 9

Con un approccio storicistico, attraverso i principi di astrazione e comparazione, sono state

individuate le seguenti forme di governo:

• MONARCHIA COSTITUZIONALE: individuata nell’Inghilterra del XVII secolo, il Sovrano

nominava dei ministri con funzioni esecutive accanto ad un organo legislativo, il Parlamento,

di tipo bicamerale. Prevedeva una netta separazione dei poteri: potere esecutivo affidati ai

ministri, potere legislativo al Parlamento e tra i due non esisteva alcun tipo di raccordo.

• PARLAMENTARE: sempre in Inghilterra, dal tipo di forma di governo precedente dove c’era

una netta separazione dei poteri, si inizia a creare un rapporto di fiducia tra il Sovrano e i

propri ministri (I FASE). Successivamente, il rapporto di fiducia inizia a legare sia il Sovrano

con i ministri, sia i ministri con il Parlamento. Questo rapporto è detto di doppia fiducia e

parliamo di una forma di governo di tipo PARLAMENTARE DUALISTA. Più recentemente, si

verifica un rapporto di fiducia tra Parlamento e governo e si parla di una forma di governo

PARLAMENTARE MONISTA. → rapporto di fiducia: l’organo esecutivo può funzionare solo

fino a che c’è il rapporto di fiducia con il Parlamento, che poi evolve nel voto di fiducia nei

confronti dell’esecutivo. Tra le forma ti tipo parlamentare ci sono anche:

1. PARLAMENTARE RAZIONALIZZATA: individuata per la prima volta nella costituzione austriaca

del 1920. Si parla di questa forma di governo se nella costituzione è indicato il modo in cui

l’organo legislativo deve votare la fiducia e la sfiducia all’organo esecutivo.

2. PARLAMENTARE ESTREMAMENTE RAZIONALIZZATA o PREMIERATO: è la forma di governo

tedesca, che prevede il voto di fiducia del Parlamento quando si crea un nuovo governo, ma

che lega solo il Cancelliere federale e le Camere parlamentari. I ministri del governo,

nominati dal Cancelliere non sono legati da tale fiducia. Di conseguenza, anche la sfiducia è

votata solo nei confronti del Cancelliere e si può verificare solo attraverso un voto di sfiducia

costruttivo: solo quando il Parlamento sceglie e vota l’alternativa al Cancelliere.

• PRESIDENZIALE: tipo di forma di governo statunitense. Prevede:

1. la netta separazione dei poteri, non c’è rapporto di fiducia alcuno e la legittimazione sia

dell’esecutivo che del legislativo arriva direttamente dal popolo.

2. c’è coincidenza tra il capo dell’organo esecutivo e il capo di Stato. L’organo esecutivo è

monocratico, ossia consiste solo nella figura del Presidente.

C’è, però, un sistema detto “di pesi e contrappesi” per cui l’esecutivo è condizionato dall’organo

legislativo e viceversa:

• nomine da parte del Presidente di figure come capi dell’amministrazione e rappresentanti

diplomatici all’estero devono avere il benestare della seconda Camera del Parlamento.

• veto del Presidente su leggi federali

• possibilità da parte del Parlamento di mettere in stato di accusa il Presidente con la

procedura di Impeachment

Ispirazione per molti paesi dell’America Latina.

• SEMI-PRESIDENZIALE: individuata nell’ultima costituzione francese e portoghese, unisce dei

caratteri della forma di tipo presidenziale e di quella di tipo parlamentare: 10

1. il Presidente viene eletto direttamente dal popolo

2. il governo è composto dal Primo ministro e dai ministri nominati dal presidente, legati da un

rapporto di fiducia con il Parlamento

3. Presidente e ministri dividono la funzione esecutiva. Viene detto esecutivo bicefalo, ossia “a

due teste”

• DIRETTORIALE: si ispira ad un organo creato alla fine della Rivoluzione francese, il direttorio.

Prevede l’esistenza di soli organi di tipo collegiale, con conseguente assenza di figure

monocratiche. Il direttorio viene nominato dall’organo legislativo e svolge sia funzione

esecutiva, sia funzione di capo di Stato. Esiste attualmente in un’unica costituzione, quella

elvetica.

• NEOPARLAMENTARE: prevede che l’organo legislativo e il vertice dell’organo esecutivo

siano eletti direttamente dal popolo. Legislativo ed esecutivo sono legati da un rapporto di

fiducia e un eventuale voto di sfiducia comporta le dimissioni dell’organ

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
70 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ac2024 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Atripaldi Mariangela.