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Appunti di diritto del lavoro

Introduzione

Il diritto del lavoro si occupa della relazione umana tra datore di lavoro e lavoratore, quindi dei lavoratori subordinati ma anche dei lavoratori autonomi. È considerato parte del diritto privato anche se tocca dei profili pubblicistici. Non esiste un solo concetto di lavoro. Nasce per tutelare la parte più debole del rapporto lavorativo (quella più forte, il datore di lavoro, potrebbe avvantaggiarsi nella regolazione del rapporto giuridico), interviene per supplire a una situazione data che vede un soggetto in una situazione di disparità.

A fronte di una stessa attività lavorativa (manuale o intellettuale) tutto cambia laddove la stessa viene classificata dal giudice come attività di lavoro subordinato e quindi ne conseguirà una tutela prevista dall’ordinamento giuridico, mentre se la classificazione è nel senso di attività di lavoro autonomo le forme di tutela risultano assai modeste.

Diritto civile e privato vs. diritto del lavoro

Diritto civile/privato: sistema di libertà contrattuale (norme prevedono la creazione di figure contrattuali nuove con limiti previsti dallo stesso codice) con norme dispositive (parti possono derogarle).

Diritto del lavoro: inderogabilità (disposizioni non derogabili se non a favore del lavoratore), norme imperative. Si divide in: diritto del rapporto di lavoro subordinato, diritto sindacale, diritto del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, diritto della previdenza sociale, diritto amministrativo del lavoro, diritto processuale del lavoro.

Le origini

Si è sviluppato in primis durante la rivoluzione industriale dove l’industria moderna si afferma (e quindi il lavoro subordinato in cui i lavoratori sono inseriti come manodopera nella catena di montaggio) assieme a una forma di liberalismo e liberismo. Si afferma anche il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini → si genera la “questione sociale”, conflitto tra capitale e lavoro (proletariato). → Ne consegue la nascita dei sindacati: coalizioni spontanee di lavoratori volte a fronteggiare il potere contrattuale del datore di lavoro (lavoratore singolo è debole). Sono interlocutori affidabili per le imprese.

Evoluzione storica

  • Dai primi anni del ‘900: si ragiona sul contratto di lavoro in situazione di disequilibrio, prima si faceva solo riferimento a sottospeci del contratto di locazione o vendita di “legislazione speciale” opere. Il legislatore introduce tutele in ambito di infortuni, lavoro delle donne e dei fanciulli, orario di lavoro. La regolazione era necessaria per evitare questioni sociali significative. La prima espressione del contratto collettivo fu quella di stabilire dei minimi retributivi. Nascono i c.d. concordati di tariffa in cui si fissano soglie minime di retribuzione.
  • Periodo corporativo: periodo fascista. No libertà sindacale e sindacati, unico sindacato per categoria, nascita della Magistratura del lavoro. Si ha l’idea che lavoro e capitale dovessero avere lo stesso interesse che era quello dell’impresa e nazionale.
  • Fase transitoria: introduzione della Costituzione. Si sciolgono i sindacati fascisti, si mantengono in vigore i contratti collettivi corporativi. Il lavoro è un elemento fondativo. Si ha differenza da CC perché in esso le parti sono considerate sullo stesso piano, nella costituzione invece si introduce la possibilità di introdurre forme di tutela per il lavoratore. Si passa dal modello di stato liberale al modello di stato sociale dove i cittadini hanno diritti nei confronti dello stato. (Vedi principi fondamentali e articoli da 35 a 40)

Diritto multilivello

Internazionali:

  • ONU: (dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali 1966). Gli stati si impegnano a riconoscere il diritto al lavoro liberamente scelto e non schiavistico, il diritto alla formazione professionale, il diritto a giuste condizioni di lavoro, diritto di riposo e ferie retribuite.
  • OIL: (come strumento per la promozione della giustizia sociale e in particolare di standard minimi di trattamento dei lavoratori su scala planetaria) tutti i paesi membri devono rispettare la libertà di associazione sindacale, l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato, l’eliminazione di qualsiasi forma di lavoro infantile e l’eliminazione delle discriminazioni in materia di accesso al lavoro.
  • Consiglio d’Europa: serve per realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune e di facilitarne il progresso economico e sociale.

Comunitarie:

  • Fonti primarie: TUE, TFUE e Carta di Nizza hanno efficacia immediata rispetto al diritto dei paesi terzi.
  • Fonti derivate: atti normativi fondati sui trattati e emanati dalle istituzioni (regolamenti, decisioni, direttive). Regolamenti e decisioni: direttamente applicabili dagli stati membri. Direttive: obbligatorie per gli stati membri nel risultato. (Parità uomo/donna, contratti di lavoro atipici..) Può intervenire anche la giurisprudenza della Corte di giustizia (in ricorso diretto o in via pregiudiziale in ambito di una controversia nello stato membro in cui il giudice chiede un parere alla corte).

Il TUE stabilisce la libera circolazione dei lavoratori, istituisce il fondo sociale europeo (teso a far crescere le situazioni regionali degli stati membri in ambito di formazione), stabilisce la parità retributiva tra uomo e donna. Sono escluse dalla competenza dell’UE:

  • La retribuzione
  • Il diritto di associazione
  • Il diritto di sciopero
  • Il diritto di serrata

Costituzione e legislazione interna

Interne: sono la costituzione (rivedere articoli già citati), la legge (compresi decreti, leggi delega..), contratto collettivo (no, fonte di diritto, accordo che racchiude un insieme di regole determinate dalle organizzazioni collettivamente) e contratto individuale (regola determinati aspetti come sede di lavoro, data di inizio, mansioni..). La Costituzione ha un alto tasso di inapplicazione.

Legge

La legge è intervenuta per determinate materie quali:

  • Regolamentazione del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali
  • Disciplina dei licenziamenti individuali: prima c’era il principio della libertà di licenziamento, unico limite era il preavviso (non necessario in presenza di giusta causa), viene introdotto nel 1966 l’obbligo di motivazione del licenziamento (oggettivo e soggettivo)
  • Statuto dei lavoratori: limita i poteri del datore di lavoro e introduce l’art. 18 e la “reintegrazione” del lavoratore licenziato in assenza di giustificato motivo; si possono istituire rappresentanze sindacali aziendali RSA
  • Riforma Biagi: introduzione del contratto a progetto, somministrazione del lavoro (lavoro interinale) per creare opportunità lavorative per i giovani
  • Riforma Fornero: reintegrazione solo in caso di licenziamento per motivi discriminatori…

Contratto collettivo

Costituzionale: rinvio all’articolo 39 della Costituzione che afferma il diritto di libertà sindacale. Commi 2,3,4 non sono mai stati attuati.

Corporativo: fonte tecnica di diritto come la legge, gli usi e la consuetudine. Nel periodo corporativo era parificato alla legge.

Erga omnes: il legislatore induce a recepire i contenuti dei contratti collettivi nazionali.

Di diritto comune: (di diritto privato) si applica alle sole parti che lo hanno stipulato cioè che aderiscono alle organizzazioni sindacali stipulanti. Unico contratto collettivo oggi praticabile nel settore privato.

Livelli del contratto collettivo

  • Accordi interconfederali: non sono stipulati periodicamente, in passato sono stati anticipatori di provvedimenti di legge.
  • Contratto collettivo nazionale di categoria: regola i rapporti di lavoro dei diversi settori merceologici. Possono essercene di diversi per lo stesso settore a seconda delle tipologie di impresa (artigiana, multinazionale..) = si adatta al contesto. È la principale fonte di determinazione delle condizioni di lavoro e retributive e fissa i trattamenti minimi standard (retribuzione, ferie, permessi, giorni di preavviso in caso di licenziamento) non derogabili a livello individuale, limita la concorrenza al ribasso.
  • Contratto collettivo territoriale: contratto tipico di settori nei quali il livello aziendale non si può sviluppare per la ridotta dimensione delle unità produttive (sett. Edilizio, artigianato..)
  • Contratto collettivo aziendale: assume sempre più spazio nella regolazione di aspetti legati all’organizzazione del lavoro e a situazioni contingenti. Ha una prospettiva più legata a esigenze dell’impresa e comporta il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali presenti in azienda.

Funzioni del contratto collettivo

  • Classica acquisitiva: assicura diritti maggiori di quanti non ne assicuri la legge.
  • Gestionale: strumento di gestione dei rapporti di lavoro e dell’impresa.
  • Ripartizione dei sacrifici: contratto di solidarietà introdotto nel 1987 prevede riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione e in cambio della rinuncia del datore al licenziamento. Contratto di solidarietà offensivo: riduce riduzione e orario per far si che ci sia la possibilità di assumere.

Contratto individuale

Strumento scarsamente utilizzato perché risente della diversità di posizione tra lavoratore e imprenditore. Il contenuto può risultare a favore del lavoratore o del datore di lavoro a seconda del posizionamento delle parti nell’ambito del mercato del lavoro.

Coordinamento tra le fonti

Rapporto tra legge e contratto collettivo: si ha la possibilità di derogare alle disposizioni di legge

  • In meius: non ci sono limiti alle previsioni migliorative dei contratti collettivi. Legge impone dei limiti alla contrattazione collettiva.
  • In peius: divieto assoluto di abbassare le tutele previste dalla legge. Eccezione: deroga al divieto di demansionamento. → Rimane possibile derogare peggiorativamente al CCN con un CCA per specifici motivi di crisi o di maggiori opportunità.

ART 8 L 146/2011 Governo Berlusconi, ultima legge fatta: si prevede la possibilità per il contratto collettivo di derogare anche in peius. Diventa una regola generale per determinate materie (cambia presupposto di partenza).

Rapporto tra legge e contratto individuale: riferimento all’art 2113 cc «rinunzie e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge […] non sono valide»

Rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale: riferimento all’art 2113 cc «le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili […] dei contratti o accordi collettivi, non sono valide[…]»

Il contratto collettivo regola non solo i rapporti con il lavoratore ma disciplina anche rapporti con le organizzazioni sindacali (nella parte obbligatoria).

I soggetti sindacali e i livelli contrattuali

I soggetti sindacali sono coloro che, sulla base di un mandato, rappresentano, ai fini della negoziazione collettiva, i lavoratori. Sono soggetti legati al lavoratore da una forma di rappresentanza ovvero dall’iscrizione del lavoratore ad un’organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale è libera e i sindacati hanno l’obbligo di registrazione presso gli uffici locali centrali. La registrazione è concessa quando gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base democratica. Essi hanno personalità giuridica e possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

La legge del 1970 introduce la possibilità di costituire forme di rappresentanza sindacale all’interno dei luoghi di lavoro senza essere passibili di licenziamento. → STATUTO DEI LAVORATORI

L’art 19 prevede la realizzazione di RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA). Il testo originario prevedeva la costituzione di RSA nell’ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative (CGIL CISL UIL) e in alternativa nell’ambito delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva (luogo in cui si esaurisce una fase del processo produttivo). Ad oggi, grazie al referendum del 1995 alcuni commi sono stati abrogati e ne deriva che le RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Modelli di rappresentanza

  • Canale unico: sindacato interno e esterno ai luoghi di lavoro sono strettamente collegati attraverso le previsioni dello statuto. Un unico organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva coniugando in sé ogni funzione. (Italia)
  • Canale doppio: coesistono due organismi, con natura e funzioni distinte: rappresentanza elettiva dei lavoratori e con poteri partecipativi, rappresentanza associativa del sindacato con poteri negoziali (Francia, Spagna..)

Crisi del sindacato maggiormente rappresentativo

Nel nuovo art. 19 viene eliminata la rappresentatività presunta e diventa effettiva. Il Sindacato Maggiormente Rappresentativo emergeva dalla presenza di alcuni (criteri quantitativi e qualitativi, numero iscritti, diffusione intercategoriale, presenza a livello nazionale, capacità di svolgere attività di autotutela e capacità di porsi come interlocutore nei confronti del potere politico, governativo e parlamentale).

Il SMR va in crisi: nascono nuovi soggetti sindacali autonomi, il tasso di sindacalizzazione cala, i lavoratori si disaffezionano anche ai partiti e scema l’effettiva rappresentatività sociale delle stesse. → Principio di presunta rappresentatività è insufficiente, dal referendum del 1995 viene introdotto il principio di effettività. Si pensava così di limitare il potere delle organizzazioni sindacali classiche ma in realtà la maggior parte dei contratti collettivi nazionali territoriali e aziendali viene stipulata dalle stesse.

Dopo varie proposte di legge fallite, ancor prima del referendum, si ha nel 1993 il Protocollo Ciampi ovvero un accordo sindacale sulle rappresentanze sindacali unitarie: le grandi confederazioni procedevano per la costituzione non più di rappresentanze sindacali aziendali ma RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) ovvero forme di rappresentanza fra le organizzazioni sindacali che abbiano firmato i citati accordi interconfederali.

  • RSA: prevista dalla legge, prevede meccanismo proporzionale (chi prende più voti prende più rappresentanti) sono tipicamente elettive
  • RSU: prevista da accordo interconfederale del 1993. Creano maggiore collegamento fra sindacato interno di unità produttiva e sindacato esterno che stipula contratto collettivo di categoria. Sono titolari del titolo terzo e contitolari delle contrattazioni aziendali con le strutture territoriali. (Hanno più competenza negoziale). Sono oggi il nostro soggetto sindacale.

Sono elette a suffragio universale (lavoratori iscritti e non iscritti ad associazioni sindacali) con voto segreto sulla base di liste presentate da:

  • Associazioni sindacali firmatarie dell’accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva
  • Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.

La sentenza della Corte Costituzionale del 2013 stabilisce che il Requisito per la costituzione di RSA non è più solo la sottoscrizione di un contratto collettivo, ma anche la partecipazione alle trattative.

Ne deriva la presenza di 2 livelli contrattuali: il contratto collettivo nazionale e il contratto collettivo decentrato (aziendale/territoriale).

Accordo sulle RSU 1993 + Riforma delle RSA 1995 = RSA e RSU possono coesistere.

Diritti sindacali

  • Diritto di Assemblea: nell’unità produttiva fuori/dentro orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite.
  • Diritto di Referendum: il datore deve consentire nell’ambito aziendale il referendum su materie inerenti all’attività sindacale.
  • Diritto a permessi sindacali retribuiti e non retribuiti: per i dirigenti sindacali
  • Diritto di avere luoghi deputati allo svolgimento dell’attività sindacale: se ci sono più di 200 dipendenti si ha diritto a un luogo permanente a disposizione delle RSA, se meno di 200 dipendenti le RSA hanno diritto a usufruire ove ne facciano richiesta di un locale idoneo per le loro riunioni.

Le disposizioni della prima parte del CCNL possono prevedere una tregua sindacale: firmato il contratto i sindacati si obbligano a non metterlo in discussione per un dato periodo (violazioni = sanzioni sindacali, il sindacato può sospendere o espellere il lavoratore ma non sospenderlo dal rapporto lavorativo).

Contrattazione collettiva

Livelli

Accordi interconfederali: non sono stipulati secondo un...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MirkoMason di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Zilio Grandi Gaetano.
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