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TREGLIA PRIMA LEZIONE RITO FORNERO

Rito Fornero: è uno speciale rito in tema di licenziamento, che è stato introdotto dalla legge 92 del 2012

“riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

L'articolo uno della norma dice che “la presente legge dispone misure e interventi intesi a realizzare un

mercato del lavoro inclusivo e dinamico in grado di contribuire alla creazione di occupazione in quantità e

qualità, la crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.

L'entrata in vigore della norma ha scontentato la dottrina e la giurisprudenza in particolare che hanno dato

delle interpretazioni spesso diacroniche e ondivaghe perché si è detto che non ce n'era bisogno, che una

norma troppo complessa, che non è vero che accelera il rito ma in verità lo rallenta, ecc.

Appena l'anno prima con decreto legislativo 1° settembre 2011 n° 150, era stata promulgata altra norma la

cui rubrica reca “disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e

semplificazione i procedimenti civili di cognizione ai sensi del Edizione ai sensi dell'articolo 54 della legge

18 giugno 2009 numero 69”.

Si diceva che il nostro ordinamento prevedesse qualcosa come 30 riti diversi, questa norma ha ridotto

soltanto 3 riti ordinari di cognizione (rito del lavoro, rito sommario di cognizione quindi:

- il rito ordinario di cognizione regolato dall’articolo 163 seguenti

- il rito del lavoro regolato degli articoli 409 seguenti con particolare riferimento all'articolo 414

successivi

- il rito sommario di cognizione regolamentato dagli articoli 702 bis ess.

Questa riduzione ha avuto il pregio di rendere più semplice il sistema. lo stupore è stato forte quando è stato

invece introdotto un nuovo rito, per il processo cosiddetto da licenziamento.

Il rito riguarda l'ipotesi del licenziamento, in un’ottica di velocizzazione.

Si dice che è un rito speciale che è stato disciplinato appunto dall' articolo 1 co. 47 e ss e che riguarda

esclusivamente e soltanto l'ipotesi del licenziamento che sia stato irrogato da datore di lavoro in azienda, che

abbia al proprio interno un numero di dipendenti superiore a 15. Il rito speciale per l' impugnazione è

imposto a tutela dell’interesse di entrambe le parti, volto ad una celere definizione del giudizio e funzionale

all' interesse pubblico di una risposta rapida della giustizia in ordine alla prosecuzione del rapporto.

La stessa Corte Suprema di Cassazione afferma che alle controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che

ricadono nell’ambito di tutela dell'articolo 18 della legge 300 del 1970 ( Statuto dei lavoratori) incluse

quelle introdotte dal datore di lavoro per l'accertamento dell' illegittimità del licenziamento, si applica il

rito Fornero.

Es. Schettino quando fece affondare quella famosa nave creò un contenzioso processuale di notevole

importanza, perché al di là del procedimento penale a l'azienda che lo aveva in carico come proprio

dipendente lo licenziò in tronco, e lui impugnò il licenziamento. fu fatta la prima causa di accertamento

negativo promossa dalla azienda, che voleva appunto ottenere una sentenza che accertasse la piena e totale

legittimità dell' intimato recesso si scelse la via del rito Fornero. Ancora che la norma parli solo di

licenziamento e la Corte di Cassazione intervenne per dire che rito Fornero si applica in qualunque ipotesi in

cui si discute da di licenziamento, incluse quelle introdotte dal datore di lavoro. l'importante che ci sia un

interesse ai sensi articolo 100 del c.p.c. Laddove venga posto in essere un comportamento manchevole da

parte del lavoratore, con la procedura ex art 7 sta. Lav. Si provvederà al licenziamento. Il licenziamento

potrebbe non essere accettato e dunque impugnato entro 60 giorni , e poi si hanno 180 giorni per

cominciare la causa diretta ottenere che solo integrazione del posto di lavoro.

L’azienda comincia la causa perché vuole prevenire l'azione del lavoratore, vuole in qualche modo ottenere

una pronuncia che accerti che quel licenziamento è perfettamente valido ed efficace (è una questione di

tattica processuale) ma di solito si tende ad aspettare l'eventuale iniziativa del lavoratore.

La Corte Suprema, per esempio, anche qui abbiamo una sentenza 11 maggio 2015 numero 23.7311 maggio

2015 numero 23.073 Cassazione sezione lavoro:

l'individuazione dei presupposti per l' applicabilità del rito Fornero rientra nel potere-dovere del giudice

in quanto con attenzione indagare una tecnica di tutela volta ad alleviare i tempi per la decisione definitiva .

“ogni qual volta la domanda abbia oggetto l' impugnativa di licenziamento rientrante nelle ipotesi di cui

all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, non potendo il lavoratore licenziato rinunciare al rito speciale….” 1

Altre sentenze dello stesso segno per esempio Cassazione, che in un qualche modo ripete lo stesso criterio e

ciò laddove trova applicazione l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori allora si dovrà utilizzare questo rito.

Ai fini dell’applicazione rito Fornero di applicazione delle tutele previste articolo 18 a prescindere dalla

fondatezza delle domande.

Esempio: il lavoratore che è stato licenziato e non ha avuto il pagamento il trattamento di fine rapporto,

l'ultima retribuzione ecc. Oppure ancora: rivendica anche una differenza di inquadramento con il

conseguente risarcimento del danno, il lavoratore che chieda demansionamento

Tutte queste ipotesi che differiscono dal principio generale del licenziamento potrà azionarle col medesimo

rito Fornero? la risposta è negativa.

Nel senso che si dice che rito Fornero si applichi so soltanto ed esclusivamente per le controverse connesse

all'applicazione dell'articolo 18,cioè per quello lavoratore che è stato assunto all'interno di un azienda che

abbia più di 15 dipendenti e che quindi nel momento del licenziamento ritenga il recesso illegittimo e

ritenga.

Altresì di voler ricorrere alle cure del giudice per ottenere le guarentigie dell’art 18 : l'integrazione del posto

di lavoro ecc.

Il dipendente che sia stato licenziato ricorrerà con rito Fornero per ottenere per esempio la reintegrazione nel

posto di lavoro e ricorrerà ad altro rito (quello ordinario del lavoro) per esempio per ottenere differenze di

retribuzione.

TREGLIA 2 LEZIONE

La L.150/2011 quella che aveva operato quella riduzione, interveniva nell'ambito del processo dando quelle

tre strade.

In verità non è intervenuta sul codice di procedura civile, cioè non ha toccato le tematiche sistematiche cd.

del procedimento, quindi è intervenuto esternamente, conseguentemente questo ha creato notevoli problemi

di sistematicità della norma, perché taluno ha ritenuto per esempio in dottrina che fosse un processo a sé

stante, altri hanno detto che in verità è null'altro che una specificazione del ricorso ex articolo 414.

Si tratta di dover disquisire intorno ad una tematica precisa che è quella della declaratoria di legittimità di

un licenziamento con le conseguenze del caso.

Se tizio effettivamente oltre a essere stato malamente licenziato per es. non gli è stato pagato che so il

trattamento di fine rapporto , davvero deve porre in essere due procedimenti diversi ? la risposta dovrebbe

essere positiva perché effettivamente trattasi di domande diverse.

Se il dipendente viene licenziato si rende conto che non gli è stato pagato il trattamento di fine rapporto i

ratei di tredicesima e quant'altro e in più appunto è stato licenziato e allora cosa fa : si rivolge al suo

professionista che da un lato scrive un ricorso per ottenere ad esempio la reintegrazione nel posto di lavoro

perché ritiene che il licenziamento sia illegittimo e dall'altro lo stesso professionista promuoverà un nuovo

procedimento per ottenere la condanna del datore a pagare quel trattamento di fine rapporto?

la Corte Suprema di Cassazione si è accorta che in verità questo creava un notevole problema di tempo da un

lato di denaro dall'altro: se è vero che il lavoratore deve considerarsi il contraente più debole altresì vero che

così duplicando i procedimenti si sarebbero create delle storture che l'ordinamento. Si avrebbe addirittura un

costo diverso per quello che poteva che poteva verificarsi.

Un cassazione abbastanza importante da 17107 del 2016 e 17.107 del 2016 che aveva statuito la

proponibilità nel cosiddetto rito Fornero in via subordinata anche di domande diverse da quelle che

riguardassero. Es. dirigente che ritiene di essere stato licenziato per via della su appartenenza politica: farà

ricorso al giudice del lavoro con il rito Fornero, rivendicando il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro

perché il licenziamento è così tanto grave da doversi considerare discriminatorio e conseguentemente nullo.

siccome la Corte di Cassazione ha messo le domande alternative che siano peraltro connesse a l'unico fatto

che in questo caso licenziamento laddove il giudice Ritenesse licenziamento non ingiurioso accerti

comunque che ingiustificato e provveda di conseguenza condannando l'azienda a pagare per esempio l'

indennità supplementare, che è prevista dalla contrattazione collettiva.

Quindi unico sistema licenziamento e due domande:

la prima intesa ad ottenere una declaratoria nullità del licenziamento , perché ingiurioso la massima

espressione della nullità del recesso e una subordinata 2

Cosa è successo nel caso recente che è un tribunale di primo grado: la Corte Suprema di Cassazione che

ha statuito la proponibilità in sede del rito Fornero, in via subordinata delle domande volte alla

declinatoria, per esempio, della giusta causa o di ingiustificatezza in quanto fondate sul comune

presupposto della vicenda estintiva del rapporto”.

Questo giudice conclude dicendo “non si condivide questo orientamento (2107/2016) nel momento in

cui i fatti costitutivi dell'azione di impugnazione del licenziamento sarebbero esclusivamente l'esistenza

del rapporto di lavoro subordinato , e l’illegittimità dell’atto espulsivo non essendo paragonabili in

termini di petitum e causa petendi, nullità e ingiustificate e del licenziamento”. così conclude rigettato il

ricorso.

ove mai si seguisse questa via che cosa succede che-

- tizio deve proporre ricorso Fornero per ottenere la declaratoria di nullità del recesso perché

discriminatorio

- contemporaneamente poi una seconda domanda: se il primo procedimento e di gettarsi perché il

giudice non rileva la declaratoria di nullità ( perché c'è una distinzione di sesso razza lingua religione

la politica) e in questo caso si decide sul ’ingiustificatezza.

Egli ha valutazione di stretta valutazione : tutto ciò che articolo 18 va bene ma tutto ciò che non è

reintegrazione pura ancorché contenuto in una domanda subordinata e bene allora è necessario promuovere

un secondo giudizio.

Il legislatore ha ritenuto in questo modo di creare un unico e un solo procedimento per discutere

esclusivamente del licenziamento in tutte le ipotesi in cui trova applicazione l'articolo 18 dello statuto dei

lavoratori nelle sue declinazioni.

Ma poi è stata la Corte Suprema stessa a chiedersi perché costringere il lavoratore a fare la causa anche per

ottenere una sentenza che dica che è stato demansionato , una sentenza che dica che non gli è stata pagata

una retribuzione.. perché duplicare il procedimento quando in verità si va verso un procedimento spedito

rapido veloce?

In questa norma più legge un minimo di critica gli ho detto va fatta, ma va anche in un qualche modo

guardata con attenzione quell’orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema la quale ha detto che le

domande subordinate in qualche modo cerchiamo di ammetterle. la questione non è risolta

Altri problemi: se fate questo altro tipo di esempio

Es. tizio che viene licenziato dall' azienda che dipendenti pari 15,27 (perché il part-time). è capitato proprio

un caso dove l'azienda dice momento ma io non ho 16 dipendenti ne ho 13,5 perché alla data del

licenziamento c'erano state due le dimissioni e quindi in realtà non si applica articolo 18 ma l'altra parte del

604/66 comunque l'articolo 8 che prevede una sanzione di tipo meramente economico.

Se effettivamente l’azienda ha meno di 15 dipendenti: alcuni tribunali hanno convertito il rito articoli 426

articolo 427 passaggio da vita ordinaria rito speciale passaggio dal rito speciale al rito ordinario, si trasforma

semplicemente il rito Fornero in un rito previsto dall’ articolo 414 (diventa un processo ordinario del lavoro).

È una soluzione logica durante il giudizio.

Molti tribunali non lo convertono, il motivo: la norma cioè la legge 92 non lo prevede. Possiamo utilizzare

per relationem, le norme 426 e 427 del codice di procedura. la norma non lo prevede e per di più la norma

non è inserita all'interno del codice di procedura civile non richiama le norme del codice di procedura civile.

quindi diventa molto complesso provare a immaginare che questa sia una via percorribile.

per cui molti tribunali hanno in qualche modo deciso di conseguenza : faccio istruttoria mi rendo conto che

l'azienda effettivamente a meno di 15 dipendenti, ma siccome il signor tizio dipendente licenziato ha

azionato il proprio diritto con una domanda di reintegrazione articolo 18 semplicemente la si rigetta, perché

l'azienda meno di 15 dipendenti allora e allora.se siamo ancora nel termine di 180 giorni il dipendente potrà

riproporre ricorso ordinario perché effettivamente in questo modo non è decaduto. tra l'altro ritenuto che in

realtà il tempo del processo viene considerata una sospensione del tempo, bisogna dire giudici cosa dirà : se

rigetta o la domanda dichiara nulla.

Una soluzione non c’è: la Corte di Cassazione ha ipotizzato che è ammessa domanda subordinata quindi dal

punto di vista. la domanda principale di reintegrazione andrà fatta ma anche la subordinata. dopodiché la

speranza è che il giudice o applica la conversione del rito e quindi e continua per l'eventuale e accertamento

della sussistenza della giusta causa o meno di licenziamento. 3

TERZA LEZIONE

è lasciata al giudice a questo punto del merito la scelta in relazione a un ipotesi o meno di conversione del

rito da rito Fornero a rito e del lavoro .

Il rito Fornero in sé, ha subito una modifica abbastanza importante:

il decreto legislativo 4 marzo 2015 n° 23 (cd. decreto sulle tutele crescenti) e poi al famoso decreto dignità

decreto-legge 87/2018.

Sul tema della reintegrazione nel posto di lavoro pura, da quella famosa “tutela forte del articolo 18”, vale a

dire la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla

data di licenziamento alla data di rintegrazione, resta esclusivamente e soltanto per il licenziamenti che sia

nullo o per il licenziamento che sia discriminatorio perché intimato a motivo di sesso razza lingua religione

opinioni politiche del lavoratore.

Il problema è che l'articolo 11 del d.lgs. Delle tutele crescenti (entra in vigore a far data dal 7 marzo del

2015) è previsto che l'articolo che chiedo scusa che il rito Fornero non abbia più applicazioni quindi rito

Fornero non si applica più per i lavoratori che sono stati assunti dopo il 7 marzo 2015.

La prima valutazione da fare ai fini appunto dell' applicabilità della normativa quindi, è proprio la data di

assunzione del lavoratore se assunto prima del 7 Marzo del 2015 troverà applicazione l'articolo 18 nella

sua tutela piena, se invece il lavoratore è stato assunto dopo la data del 7 Marzo 2015 allora non ci sarà più

l'applicazione del rito Fornero ma torniamo sistema regolato dall’articolo 414 del codice di procedura con

l'ultimo avvento del decreto dignità, non esiste più la integrazione per il caso di licenziamento illegittimo ma

una misura risarcitoria che va da 6 a 36 mensilità (mentre prima era da quanto 24 per i datori di lavoro

che hanno più di 15 dipendenti) mentre per i lavoratori che hanno fino a 15 dipendenti la misura di questa

indennità non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a sei.

Nel caso di licenziamento nullo o nullo perché discriminatorio perché in quel caso la reintegrazione si

applica comunque indipendentemente dal numero dei dipendenti perché legislatore ha ritenuto che licenziare

qualcuno per motivo di sesso razza lingua religione dico oppure per un motivo nullo sia un evento così tanto

forte, che merita la rintegrazione nel posto di lavoro.

Questo rito comunque avrà la sua applicazione es. colui che sia stato assunto nel 2014 quindi nel momento in

cui sarà magari licenziato tra 20 anni, se non interviene una norma diversa beh allora dovrà trovare

applicazione appunto il rito Fornero.

Parte della dottrina a ipotizzata in questo un'eccezione di incostituzionalità per violazione articolo 3 di

uguaglianza e 24 perché modifica il sistema normativo.

Ulteriore valutazione che è quella che riguarda un particolare tipo di recesso:

ed è il recesso per giustificato motivo oggettivo (comprovate ragioni tecniche organizzative produttive di

tipo aziendale).

Perché questa distinzione? l'articolo 18 come voi sapete parla sempre di recesso privo di giusta causa o di

giustificato legge 604 del 66 che storicamente la prima norma che ha previsto il licenziamento scritto e

motivato.

Tutte le volte che si tratta di procedere a un recesso per giustificato motivo oggettivo e quindi tutte le volte

che si

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher als.derosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Processo del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Treglia Giorgio.
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