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Chi aiuta l’imprenditore? L’asseveratore.
Nel periodo necessario alle trattative e alla redazione del piano di risanamento è
standstill
prassi individuare una fase di con l’aiuto di accordi di moratoria (vi chiedo di
non farmi causa, sospende l’attività di recupero crediti, la moratoria è difficile da
avere, più debiti hai più è facile da ottenere) cioè pattuizioni in cui i creditori si
impegnano a non richiedere al debitore il soddisfacimento del credito prima di un certo
periodo di tempo o del verificarsi di un determinato evento.
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Accordo di ristrutturazione del debito – ex Art 182.bis LF (crisi
moderata)
Tale istituto è volto a ridurre l’esposizione debitoria dell’imprenditore in stato di crisi e
a favorire il superamento della crisi d’impresa attraverso la conclusione di un accordo
tra debitore e creditore rappresentanti una quota pari o superiore al 60% dei crediti
complessivi (ATTENZIONE: SE NON PAGA IL 40% ENTRO 120 GG FALLISCE). Anche in
questo caso l’accordo deve essere attestato nella sua attuabilità da un esperto
indipendente sottoposto al controllo e omologazione da parte dell’autorità giudiziaria,
nonché idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, ossia non
aderenti alla procedura in esame.
Divido i creditori in categorie
Creditori gruppo (1) ti do 1,5 milioni ogni 2 subito 4
Creditori gruppo (2) ti do 1 milione ogni 2 in 5 anni con
ipoteca Creditori gruppo (3) – banche i debiti scaduti li portiamo a 20 anni, il
leasing lo allunghiamo
C’è la necessità di presentare un piano costruito su un orizzonte di 3/5 anni. Anche in
questo caso come nel 67 LF il contenuto del piano è lasciato alla decisione
dell’imprenditore e degli eventuali advisor. Il piano si deve focalizzare sulla
ristrutturazione dell’esposizione debitoria e dovendo dimostrare che il superamento
della crisi è possibile mediante le risorse liberate e/o risparmiate con l’effettuazione
della manovra finanziaria concordata con i creditori aderenti.
C’è la necessità di omologazione del Tribunale, questo rende la manovra un ibrido.
PRIMA FASE – STRAGIUDIZIALE
È una fase di natura negoziale e privatistica dove il debitore dopo aver individuato lo
stato di crisi negozia la propria situazione debitoria con i principali creditori, pianifica
accordi per la ristrutturazione con partner, creditori e banche e deposita la
documentazione presso il tribunale. Deve anche depositare una relazione redatta da
un professionista, designato dall’imprenditore, che verifichi la veridicità dei dati
aziendali e soprattutto deve assicurare l’idoneità del piano a pagare interamente i
creditori estranei entro 120 gg dall’omologazione.
SECONDA FASE – GIUDIZIALE
1. Prevede l’attestazione di un esperto indipendente
2. Pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese
3. Omologa da parte del tribunale (o rifiuto)
TERZA FASE – STRAGIUDIZIALE
Esecuzione dell’accordo omologato dal Tribunale senza la necessità di incaricare alcun
organo giuridico dedito al controllo della correttezza e della regolarità degli atti
advisor.
eseguiti dall’impressa debitrice; tale attività è generalmente affidata ad un
C’è l’esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie poste in essere in
esecuzione dell’accordo nel caso questo sia stato omologato dal tribunale e
l’esenzione da reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le
operazioni compiuti in esecuzione di un piano di risanamento ex art 67 LF.
Nel periodo necessario alle trattative e alla redazione del piano di risanamento è
standstill
prassi individuare una fase di con l’aiuto di accordi di moratoria (vi chiedo di
non farmi causa, sospende l’attività di recupero crediti, la moratoria è difficile da
avere, più debiti hai più è facile da ottenere) cioè pattuizioni in cui i creditori si
impegnano a non richiedere al debitore il soddisfacimento del credito prima di un certo
periodo di tempo o del verificarsi di un determinato evento. 5
Terminata la fase negoziale l’accordo diviene efficace mediante la sua pubblicazione
nel registro delle imprese. Dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori per
titolo e causa anteriori a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore. Ex Art 182 bis C.6 Questa fase può essere
anticipata se presento in tribunale una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell’esistenza di trattative con creditori rappresentanti almeno il 60% dei
crediti e da una dichiarazione del professionista (Attestatore) circa l’idoneità della
proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (quest’ultima è una
soluzione tampone e temporanea … soluzione pronto soccorso). Entro 30 giorni i
creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Se viene omologato
dal tribunale questo viene pubblicato nel registro delle imprese e rende l’accordo
vincolante. La normativa prevede l’integrale soddisfacimento dei creditori estranei
(entro 120 gg dall’omologazione per i debiti scaduti ed entro 120 gg dalla scadenza
per quelli non scaduti), i quali possono continuare o intraprendere azioni esecutive
individuali nei confronti del debitore e rimangono liberi di presentare domanda di
fallimento qualora non abbiano ricevuto regolare pagamento.
Linea del tempo Pubblicazione
Negoziazione dell’accordo nel
Manifestarsi dell’accordo di registro delle
della crisi ristrutturazione 60gg
imprese Standstill 120 gg per pagare i creditori
legale estranei per i debiti non
Standstill scaduti
convenzionale 120 gg alla scadenza per i non
scaduti
Concordato preventivo – ex Art 160 e ss LF (crisi pesante)
Prima del 2005 poteri dell’imprenditore erano pochi
i
Dopo il 2005 l’imprenditore è sempre sotto controllo me è più libero
È l’accordo tra un imprenditore commerciale in crisi o in insolvenza e i suoi creditori in
merito alle modalità con le quali dovranno essere gestite le obbligazioni pendenti. Il
preventivo
concordato è perché deriva dalla possibilità di intraprendere tale tipologia
di procedura prima della dichiarazione di fallimento. Il concordato è una procedura
giudiziale. È un concordato di massa perché pur essendo necessaria l’approvazione di
creditori rappresentanti la maggioranza dei creditori, esso produce effetti nei confronti
di tutti i creditori anteriori al concordato compresi quelli dissenzienti.
Obiettivi del concordato preventivo 6
(1) Soddisfacimento dell’interesse del debitore a ottenere una paralisi delle azioni
esecutive nei suoi confronti conservando, nel frattempo, l’amministrazione e la
disponibilità della propria impresa
(2) La tutela degli interessi dei creditori evitando una lunga e dispendiosa attività
liquidatoria fallimentare conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in
tempi più ridotti
(3) La tutela dell’interesse pubblico a garantire la continuità dell’impresa in termini
occupazionali e di contributo allo sviluppo del sistema economico
Esistono due modalità di concordato
(1) Concordato ordinario ove il debitore elabora un piano di concordato e
deposita la proposta del piano e la documentazione richiesta dalla legge presso
il tribunale di competenza
(2) Concordato con riserva (o in bianco) prevede la possibilità da parte del
debitore di accedere alla procedura chiedendo al tribunale la definizione di un
termine temporale (da 60 a 120 gg prorogabile per altri 60) per l’elaborazione e
la consegna della proposta del piano e della documentazione necessaria,
mantenendo nel contempo la possibilità di procedere, alla scadenza del termine
a una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti; questa tipologia di
concordato permette di anticipare alla data di presentazione della domanda con
riserva la protezione del patrimonio del debitore da azioni esecutive e cautelari
da parte dei creditori.
Per accedere alla procedura del concordato con riserva (2) il debitore non deve
aver presentato, senza successo, domanda analoga nei due anni precedenti. Inoltre
deve presentare
- Quanto previsto per il concordato ordinario
- 3 bilanci
- elenco dettagliato dei crediti e dei debiti
- Nomina di un commissario giudiziale per controllare se l’impresa in crisi si stia
effettivamente attivando per la predisposizione del soddisfacimento dei creditori
- Obbligo di informativa periodica (ex art 161 c8) da fornire durante la fase
compresa tra il concordato in bianco e il decreto di ammissione al concordato
Il contenuto del piano è a discrezione dell’imprenditore con
- Ristrutturazione debiti
- Nomina di un commissario che vigila sull’amministrazione (è avvocato, dottore
commercialista o revisore legale)
- Creazione di classi di creditori omogenee
Chirografari
Banche privilegiate
Banche non privilegiate
Il documento e il piano devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista indipendente che attesti la veridicità dei fatti aziendali. 7
La fase preliminare del concordato si conclude con la presentazione all’autorità
giudiziaria di competenza della domanda di ammissione al concordato preventivo e la
sua pubblicazione nel registro delle imprese.
Dalla data di pubblicazione fino al momento dell’omologazione da parte del tribunale i
creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio
del debitore. Importante è ricordare che l’autonomia decisionale del debitore è limitata
a atti di amministrazione ordinaria.
In seguito alla presentazione della domanda di ammissione è possibile individuare
altre 4 fasi:
(1) L’esame della documentazione presentata da parte del tribunale si svolge in
camera di consiglio. Si valutano i presupposti e i documenti presentati e
l’autorità giudiziaria può rigettare la domanda se mancano i presupposti o la
documentazione necessaria potendo dichiarare anche il fallimento. In caso
contrario il tribunale ammette con decreto non soggetto a reclamo la procedura
di concordato procedendo dunque a nominare il giudice di riferimento e il
commissario giudiziale, a ordinare la convocazione dei creditori e a comunicare
la decisione al registro delle imprese.
(2) convocazione dei creditori da parte del commissario giudiziale e la loro
decisione sull’approvazione del concordato