Estratto del documento

Diritto delle crisi d'impresa

Introduzione al diritto delle crisi

Le imprese vivono in un ambiente e sono caratterizzate da un coacervo di rapporti. Se rappresentassimo i rapporti nello stato patrimoniale, notiamo che sono tutti dei contratti (coacervo di rapporti/contratti di debito e di credito). La legge Zanardelli e il codice civile del 1942 davano un connotato negativo al fallimento. La legge fallimentare risultava fondata sull’antica tradizione punitiva, gli obiettivi primari erano la condanna dell’imprenditore insolvente e la soddisfazione dei creditori aziendali attraverso la liquidazione delle attività aziendali.

Stato di insolvenza

Importante è definire lo stato di insolvenza (attenzione definisce lo stato di insolvenza, non di crisi).

Art 5 – Stato di insolvenza

L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’articolo 5 sottolinea:

  • Incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni.
  • Questo stato deve reiterarsi, deve essere regolare.

Ci sono due macro-categorie di interventi che possono essere messe in atto in caso di situazioni di stress economico-finanziario di impresa:

  • Procedure che prevedono la sopravvivenza della società debitrice secondo condizioni di economicità a medio-lungo termine.
  • Procedure che prevedono il soddisfacimento degli interessi dei terzi aventi diritto attraverso l’interruzione dell’attività aziendale e la liquidazione degli attivi (procedure liquidatorie).

Sono procedure inserite in discontinuità col passato.

Le crisi di impresa non sono tutte uguali

Crisi Leggere - Art. 67 LF Piano di Risanamento

Crisi Pesanti - Art 182 Bis LF Accordo di Ristrutturazione del debito, Art 161 LF Concordato Preventivo

Come faccio a capire in quale crisi mi inquadro? Devo utilizzare un criterio di proporzionalità tra rimedio e malattia.

Che differenza c’è allora tra crisi e insolvenza? La differenza è nella prospettiva! La crisi prevede un recupero (è reversibile), mentre l’insolvenza prevede la morte dell’impresa.

La domanda da porsi in queste situazioni è se:

  • La crisi è reversibile?
  • Come vedo l’impresa nel futuro?
  • Qual è il livello di reversibilità della crisi?

Possono essere individuati dei segnali premonitori:

  • Dimissioni CFO
  • Bilancio
  • Cambio della sede sociale
  • Litigi nel collegio sindacale
  • Magazzino pieno
  • Riduzione del personale

Con le riforme del 2005 e del 2012, il motore dell’azione (in caso di insolvenza) non è più il giudice ma in prima battuta il negoziato (disciplina privatistica).

Piano di risanamento – Ex Art 67 LF (Crisi moderata)

È una procedura stragiudiziale, l’applicazione di tale istituto giuridico è finalizzato a premiare l’imprenditore che tempestivamente riconosce uno stato embrionale di crisi d’azienda.

PRO: Essendo una forma di gestione, garantisce maggiore elasticità e adattabilità in quanto le procedure giudiziali si devono scontrare con le lungaggini della giustizia italiana e con gli alti costi di sostenimento.

CONTRO: Le critiche principali si addensano attorno al fatto che essendo procedure privatistiche, gli obblighi sono relativi alle parti che convengono nel contratto (non è quindi vincolante per i terzi).

Consente di escludere dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie effettuate in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano deve essere sottoposto a opinione di ragionevolezza da un attestatore.

Questo istituto della LF viene utilizzato quando ci sia un dissesto meno conclamato rispetto alla vera e propria insolvenza. Il contenuto del piano non è previsto esplicitamente dalla normativa ma è lasciato all’imprenditore e al suo advisor. Il piano consiste nella redazione di un piano industriale e di una manovra finanziaria di 3-5 anni (credibile) finalizzati al superamento della crisi e al riequilibrio finanziario della società. Ci devono essere ragionevoli prospettive di risanamento (importante soprattutto per il ceto bancario che altrimenti incappa nel reato di cessione abusiva di credito).

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

  • I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
  • Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
  • Le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645 bis del cc, i cui effetti non siano cessati ai sensi del c3 della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o a costituire la sede principale dell’attività d’impresa purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
  • Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;

Un professionista indipendente designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti dall’art.28 lettere a e b deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in ogni caso il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.2399 del cc e non deve, neanche per tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 12
Appunti diritto delle crisi Pag. 1 Appunti diritto delle crisi Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto delle crisi Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 12.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti diritto delle crisi Pag. 11
1 su 12
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle crisi e ristrutturazioni d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Cornetta Roberto.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community