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Estratto del documento

Chi aiuta l’imprenditore? L’asseveratore.

Nel periodo necessario alle trattative e alla redazione del piano di risanamento è

standstill

prassi individuare una fase di con l’aiuto di accordi di moratoria (vi chiedo di

non farmi causa, sospende l’attività di recupero crediti, la moratoria è difficile da

avere, più debiti hai più è facile da ottenere) cioè pattuizioni in cui i creditori si

impegnano a non richiedere al debitore il soddisfacimento del credito prima di un certo

periodo di tempo o del verificarsi di un determinato evento.

________________________________________________________________________________

Accordo di ristrutturazione del debito – ex Art 182.bis LF (crisi

moderata)

Tale istituto è volto a ridurre l’esposizione debitoria dell’imprenditore in stato di crisi e

a favorire il superamento della crisi d’impresa attraverso la conclusione di un accordo

tra debitore e creditore rappresentanti una quota pari o superiore al 60% dei crediti

complessivi (ATTENZIONE: SE NON PAGA IL 40% ENTRO 120 GG FALLISCE). Anche in

questo caso l’accordo deve essere attestato nella sua attuabilità da un esperto

indipendente sottoposto al controllo e omologazione da parte dell’autorità giudiziaria,

nonché idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, ossia non

aderenti alla procedura in esame.

Divido i creditori in categorie

Creditori gruppo (1) ti do 1,5 milioni ogni 2 subito 4

Creditori gruppo (2) ti do 1 milione ogni 2 in 5 anni con

ipoteca Creditori gruppo (3) – banche i debiti scaduti li portiamo a 20 anni, il

leasing lo allunghiamo

C’è la necessità di presentare un piano costruito su un orizzonte di 3/5 anni. Anche in

questo caso come nel 67 LF il contenuto del piano è lasciato alla decisione

dell’imprenditore e degli eventuali advisor. Il piano si deve focalizzare sulla

ristrutturazione dell’esposizione debitoria e dovendo dimostrare che il superamento

della crisi è possibile mediante le risorse liberate e/o risparmiate con l’effettuazione

della manovra finanziaria concordata con i creditori aderenti.

C’è la necessità di omologazione del Tribunale, questo rende la manovra un ibrido.

PRIMA FASE – STRAGIUDIZIALE

È una fase di natura negoziale e privatistica dove il debitore dopo aver individuato lo

stato di crisi negozia la propria situazione debitoria con i principali creditori, pianifica

accordi per la ristrutturazione con partner, creditori e banche e deposita la

documentazione presso il tribunale. Deve anche depositare una relazione redatta da

un professionista, designato dall’imprenditore, che verifichi la veridicità dei dati

aziendali e soprattutto deve assicurare l’idoneità del piano a pagare interamente i

creditori estranei entro 120 gg dall’omologazione.

SECONDA FASE – GIUDIZIALE

1. Prevede l’attestazione di un esperto indipendente

2. Pubblicazione dell’accordo presso il registro delle imprese

3. Omologa da parte del tribunale (o rifiuto)

TERZA FASE – STRAGIUDIZIALE

Esecuzione dell’accordo omologato dal Tribunale senza la necessità di incaricare alcun

organo giuridico dedito al controllo della correttezza e della regolarità degli atti

advisor.

eseguiti dall’impressa debitrice; tale attività è generalmente affidata ad un

C’è l’esenzione da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie poste in essere in

esecuzione dell’accordo nel caso questo sia stato omologato dal tribunale e

l’esenzione da reati di bancarotta preferenziale e semplice per i pagamenti e le

operazioni compiuti in esecuzione di un piano di risanamento ex art 67 LF.

Nel periodo necessario alle trattative e alla redazione del piano di risanamento è

standstill

prassi individuare una fase di con l’aiuto di accordi di moratoria (vi chiedo di

non farmi causa, sospende l’attività di recupero crediti, la moratoria è difficile da

avere, più debiti hai più è facile da ottenere) cioè pattuizioni in cui i creditori si

impegnano a non richiedere al debitore il soddisfacimento del credito prima di un certo

periodo di tempo o del verificarsi di un determinato evento. 5

Terminata la fase negoziale l’accordo diviene efficace mediante la sua pubblicazione

nel registro delle imprese. Dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori per

titolo e causa anteriori a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o

esecutive sul patrimonio del debitore. Ex Art 182 bis C.6 Questa fase può essere

anticipata se presento in tribunale una proposta di accordo corredata da una

dichiarazione dell’esistenza di trattative con creditori rappresentanti almeno il 60% dei

crediti e da una dichiarazione del professionista (Attestatore) circa l’idoneità della

proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (quest’ultima è una

soluzione tampone e temporanea … soluzione pronto soccorso). Entro 30 giorni i

creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Se viene omologato

dal tribunale questo viene pubblicato nel registro delle imprese e rende l’accordo

vincolante. La normativa prevede l’integrale soddisfacimento dei creditori estranei

(entro 120 gg dall’omologazione per i debiti scaduti ed entro 120 gg dalla scadenza

per quelli non scaduti), i quali possono continuare o intraprendere azioni esecutive

individuali nei confronti del debitore e rimangono liberi di presentare domanda di

fallimento qualora non abbiano ricevuto regolare pagamento.

Linea del tempo Pubblicazione

Negoziazione dell’accordo nel

Manifestarsi dell’accordo di registro delle

della crisi ristrutturazione 60gg

imprese Standstill 120 gg per pagare i creditori

legale estranei per i debiti non

Standstill scaduti

convenzionale 120 gg alla scadenza per i non

scaduti

Concordato preventivo – ex Art 160 e ss LF (crisi pesante)

Prima del 2005 poteri dell’imprenditore erano pochi

i

Dopo il 2005 l’imprenditore è sempre sotto controllo me è più libero

È l’accordo tra un imprenditore commerciale in crisi o in insolvenza e i suoi creditori in

merito alle modalità con le quali dovranno essere gestite le obbligazioni pendenti. Il

preventivo

concordato è perché deriva dalla possibilità di intraprendere tale tipologia

di procedura prima della dichiarazione di fallimento. Il concordato è una procedura

giudiziale. È un concordato di massa perché pur essendo necessaria l’approvazione di

creditori rappresentanti la maggioranza dei creditori, esso produce effetti nei confronti

di tutti i creditori anteriori al concordato compresi quelli dissenzienti.

Obiettivi del concordato preventivo 6

(1) Soddisfacimento dell’interesse del debitore a ottenere una paralisi delle azioni

esecutive nei suoi confronti conservando, nel frattempo, l’amministrazione e la

disponibilità della propria impresa

(2) La tutela degli interessi dei creditori evitando una lunga e dispendiosa attività

liquidatoria fallimentare conseguendo il soddisfacimento delle proprie ragioni in

tempi più ridotti

(3) La tutela dell’interesse pubblico a garantire la continuità dell’impresa in termini

occupazionali e di contributo allo sviluppo del sistema economico

Esistono due modalità di concordato

(1) Concordato ordinario ove il debitore elabora un piano di concordato e

deposita la proposta del piano e la documentazione richiesta dalla legge presso

il tribunale di competenza

(2) Concordato con riserva (o in bianco) prevede la possibilità da parte del

debitore di accedere alla procedura chiedendo al tribunale la definizione di un

termine temporale (da 60 a 120 gg prorogabile per altri 60) per l’elaborazione e

la consegna della proposta del piano e della documentazione necessaria,

mantenendo nel contempo la possibilità di procedere, alla scadenza del termine

a una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti; questa tipologia di

concordato permette di anticipare alla data di presentazione della domanda con

riserva la protezione del patrimonio del debitore da azioni esecutive e cautelari

da parte dei creditori.

Per accedere alla procedura del concordato con riserva (2) il debitore non deve

aver presentato, senza successo, domanda analoga nei due anni precedenti. Inoltre

deve presentare

- Quanto previsto per il concordato ordinario

- 3 bilanci

- elenco dettagliato dei crediti e dei debiti

- Nomina di un commissario giudiziale per controllare se l’impresa in crisi si stia

effettivamente attivando per la predisposizione del soddisfacimento dei creditori

- Obbligo di informativa periodica (ex art 161 c8) da fornire durante la fase

compresa tra il concordato in bianco e il decreto di ammissione al concordato

Il contenuto del piano è a discrezione dell’imprenditore con

- Ristrutturazione debiti

- Nomina di un commissario che vigila sull’amministrazione (è avvocato, dottore

commercialista o revisore legale)

- Creazione di classi di creditori omogenee

Chirografari

 Banche privilegiate

 Banche non privilegiate

Il documento e il piano devono essere accompagnati dalla relazione di un

professionista indipendente che attesti la veridicità dei fatti aziendali. 7

La fase preliminare del concordato si conclude con la presentazione all’autorità

giudiziaria di competenza della domanda di ammissione al concordato preventivo e la

sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Dalla data di pubblicazione fino al momento dell’omologazione da parte del tribunale i

creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio

del debitore. Importante è ricordare che l’autonomia decisionale del debitore è limitata

a atti di amministrazione ordinaria.

In seguito alla presentazione della domanda di ammissione è possibile individuare

altre 4 fasi:

(1) L’esame della documentazione presentata da parte del tribunale si svolge in

camera di consiglio. Si valutano i presupposti e i documenti presentati e

l’autorità giudiziaria può rigettare la domanda se mancano i presupposti o la

documentazione necessaria potendo dichiarare anche il fallimento. In caso

contrario il tribunale ammette con decreto non soggetto a reclamo la procedura

di concordato procedendo dunque a nominare il giudice di riferimento e il

commissario giudiziale, a ordinare la convocazione dei creditori e a comunicare

la decisione al registro delle imprese.

(2) convocazione dei creditori da parte del commissario giudiziale e la loro

decisione sull’approvazione del concordato

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angila945 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle crisi e ristrutturazioni d'azienda e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Cornetta Roberto.