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INDAGINI PRELIMINARI

Rappresentano una fase importante del sistema: netta separazione di fasi:

Indagini preliminari

• Udienza preliminare

• Dibattimento

Le indagini preliminari servono per acquisire degli elementi volti a verificare la notizia dei reati, che

comporta di verificare se il fatto storico è sussumibile nel fatto di reato.

Servono per le determinazioni inerenti all’azione penale: il pubblico ministero, che è a capo dell’indagine, si

serve delle indagini che ha compiuto per esercitare l’azione penale e formulare l’imputazione, oppure per

non formulare l’imputazione richiedendo l’archiviazione.

Finalità delle indagini preliminari: art. 326

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini

necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Le indagini preliminari ineriscono all’azione penale: verificare se sulla base degli elementi probatori raccolti

nel corso delle indagini sussistono gli elementi per esercitare l’azione penale, in caso contrario abbiamo

inazione penale, che corrisponde con l’archiviazione.

TENDENZIALE COMPLETEZZA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

In merito all’obbligatorietà dell’azione penale.

Attività di indagine del pubblico ministero: art. 358

Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati all’art 326 e svolge altresì accertamenti

su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.

Il pubblico ministero non deve raccogliere elementi solo in una direzione, deve coltivare più piste.

Sent. Corte Cost. 88/1991: la tendenziale completezza delle indagini preliminari diventa un’accezione

particolare del concetto di obbligatorietà dell’azione penale, perché la completezza è posta a fondamento

dell’obbligo del pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale; questo anche a favore dell’imputato, dal

momento che deve raccogliere elementi anche a favore dell’indagato.

Lo troviamo sia in fase di conclusione delle indagini, sia nella procedura di archiviazione, dove il giudice per

le indagini preliminari può imporre al pubblico ministero di compiere ulteriori indagini (indagini coatte),

all’interno dell’udienza preliminare: momenti volti a portare all’interno del processo delle modifiche per

andare a sanare l’insufficienza della completezza del materiale raccolto.

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Art 125 disp. att.: il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene

l’infondatezza delle notizie di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a

sostenere accusa in giudizio.

Si tratta di un ulteriore criterio di giudizio da utilizzare, è stato introdotto dalla Corte Cost, con la sent.

88/1991, che ha introdotto il concetto di non superfluità del dibattimento: il pubblico ministero richiede ed

esercita l’azione penale quando ha elementi tali in mano da fargli ritenere che il dibattimento non sarà

superfluo, e l’azione potrà essere sostenuta in dibattimento, e ragionevolmente l’imputazione che sarà

oggetto dell’azione penale potrà essere sostenibile.

È un criterio che viene utilizzato sia dal giudice per le indagini preliminari che deve valutare la fondatezza

dell’inchiesta dia archiviazione, sia dal giudice per l’udienza preliminare che deve decidere se è il caso o

meno di fare proseguire il processo sulla base della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico

ministero.

POLIVALENZA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Le indagini preliminari possono essere utilizzate anche per altri motivi, si parla di polivalenza delle indagini

preliminari oltre alla funzione principale.

L’altra funzione che svolgono deriva dal concetto del processo di natura accusatoria (art 111 Cost), in

determinati casi ci servono per stabilire la credibilità delle persone che vengono sentite in dibattimento, dal

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momento che se sentiamo persone durante le indagini preliminari che sono informate sui fatti, possono

servire in sede di contestazione per andare a “sbugiardare” il contenuto delle dichiarazioni che sono rese dal

testimone.

Le dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari potranno essere utilizzati come elemento di prova

(nel caso di morte del soggetto): va ad incidere direttamente sul valore del dibattimento in senso stretto,

perché tendenzialmente la prova si forma in dibattimento ma dalle indagini al dibattimento abbiamo un

passaggio di materiale.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Prima, l’indagato e la persona offesa potevano compiere attività anche in sede di indagini preliminari per

potersi difendere, oggi nell’art 391 bis è stata introdotta una documentazione per le investigazioni difensive

fino al 391 decies: ha portato all’interno del codice le investigazioni difensive, una serie di atti investigativi

che possono essere posti in essere da parte del difensore, utilizzando anche consulenti o investigatori privati

per potersi difendere sin dalle indagini preliminari.

È stato riconosciuto per andare a bilanciare le forze e la disparità che si era creata nel codice: concetto di

inutilizzabilità fisiologica delle prove

SEGRETEZZA

Richiamo agli artt. 114 e 329: finalizzata al fatto che il giudice che dovrà pronunciarsi non sia condizionato

dalla conoscenza di eventuali elementi di prova che sono stati raccolti in un momento precedente rispetto a

quello in cui viene adito, tutela del segreto investigativo in senso stretto per evitare che indagato sappia che

si stanno svolgendo indagini a suo carico e possa andare a “correre ai ripari”.

PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE

Tutti i controlli che vengono svolti durante le indagini preliminari sull’attività del pubblico ministero e del

difensore dell’imputato vengo svolti da uno stesso giudice, quello delle indagini preliminari.

RUOLO ISTITUZIONALE DEL PUBBLICO MINISTERO

Ha la responsabilità delle indagini:

Se l’organo che procede è il giudice: nelle indagini preliminari non abbiamo un giudice che procede ma

• il pubblico ministero che è l’organo procedente e abbiamo un giudice che provvede (non è sempre

presente, ma come avevamo visto interviene a chiamata sulle singole situazioni)

Il giudice per le indagini preliminari intervenendo sulle singole situazioni, chi ha la piena disponibilità

• delle indagini è il pubblico ministero: deve consolidare il sospetto che ha al punto tale da ritenere che il

reato e la sua commissione sia altamente probabile. Il pubblico ministero si avvale della polizia

giudiziaria, questi due organi svolgono questa attività.

Il procedimento penale si avvia con la notizia di reato. Art 330: acquisizione delle notizie di reato: il

• pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono

notizie di reato o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Il recettore naturale della notizia di reato è

il pubblico ministero, anche laddove possa essere captata dalla polizia giudiziaria che trasmette la

notizia al pubblico ministero

Acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero deve immediatamente procedere all’iscrizione nel

• registro delle notizie (art 335 c.p.p): vengono disciplinate le modalità di gestione, ma in concreto

discendono una serie di situazioni che possono portare a ricadute negative per l’indagato.

“Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni

‣ notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o

dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”. Laddove

abbia acquisito anche la soggettivizzazione del reato deve iscrivere anche il nominativo.

Dall’iscrizione della notizia di reato discendono alcune situazioni, termini di durata delle indagini

nei confronti del soggetto iscritto, e soprattuto dovrebbe discendere anche la nascita delle garanzie

processuali per la persona iscritta: “DEVE ISCRIVERE IMMEDIATAMENTE” ci si è chiesta se si

tratta di un’iscrizione costitutiva della natura di indagato o se si acquisisca a prescindere dalla

iscrizione. La giurisprudenza è arrivata a dire a tutela dell’indagato che l’iscrizione non ha natura

costituiva, ma la qualifica si assume già nel momento in cui dalle carte processuali emerge il fatto

che ci sono elementi a tuo carico, e il fatto che il pubblico ministero si sta muovendo come se tu

fossi indagato.

“Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo

‣ risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni

previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni”: registro in continua evoluzione come le

indagini, perché sulla base della notizia di reato la possiamo considerare come una imputazione

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preliminare che si va a poco a poco a consolidare o a modificare sotto il titolo del reato, ma la

notizia di reato è sempre la medesima che deve essere soltanto aggiornata dal momento che si parla

di “fatto di reato”. L’imputazione si basa su un fatto, quindi se a seguito delle indagini emergono

situazioni differenti o momenti differenti rispetto all’imputazione preliminare la si deve aggiornare

Il registro serve anche per permettere alla persona alla quale è attribuito il reato di venire a

‣ conoscenza del procedimento penale a suo carico, tranne che per i reati di cui all’art 407 co 2, per i

quali vige un sistema di segretezza e pertanto non opera questo meccanismo, che vale per tutte le

altre notizie di reato: la persona può avanzare istanza nei confronti della procura della repubblica per

conoscere dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico. Il pubblico ministero può

rispondere tenendo segreta la notizia per 3 mesi. Dopo 6 mesi dalla presentazione della denuncia o

querela, il soggetto può chiedere l’aggiornamento dello stato del procedimento eventualmente in

corso

NOTIZIE DI REATO

Art 330

NOTIZIE DI REATO QUALIFICATE

Sono naturalmente destinate al registro, perché pervengono all’ufficio del pubblico ministero mediante

modalità indicate dal codice in modo tassativo

Denuncia presentata da pubblici ufficiali o incaricati di un pubico servizio: art 331: atto

• obbligatorio mediante il quale si comunica al pubblico ministero un fatto astrattamente prefigurabile

come reato perseguibile d’ufficio. Viene meno per i reati perseguibili a querela. Anche se riguarda più

persone può essere utilizzato un unico atto. Deve essere scritta e presentata senza ritardo. L’obbligo si

declina nel procedimento civile o amministrativo, se nel corso di uno di questi procedimenti emerge un

fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e

trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero (ad esempio di una falsa testimonianza o di un

atto civile che contiene una denuncia calunniosa)

La denuncia contiene (art 332):

1. Esposizione degli elementi essenziali del fatto

2. Giorno di acquisizione della notizia di reato

3. Fonti di prova già note

4. Generalità, domicilio o altro che serva per identificare la persona alla quale il fatto è

attributo, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze

rilevanti per la ricostruzione dei fatti

Denuncia presentata da parte di privati (art 333): stesso meccanismo anche per i privati, non

• rappresenta un obbligo ma una facoltà, tenendo in considerazione che se una denuncia proviene da

un’anonimo non si può fare alcun uso della denuncia. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia

giudiziaria, se è presentata per iscritto è sottoscritta dal denunciante o da un un suo procuratore speciale

Informativa della polizia giudiziaria: art. 347

(Obbligo di riferire la notizia di reato), è lo strumento che impone alla polizia giudiziaria di riferire senza

ritardo e per iscritto gli elementi essenziali del fatto di reato elencando gli elementi di prova e dando atto di

quella che è la relativa documentazione che è posta a fondamento di questa informativa: si tratta di un atto

tecnico, e devono essere contenuti tutti gli elementi che servono per identificare la persona indagata, anche

tutti quelli utili ad identificare la persona offesa da reato.

Indicazione della polizia giudiziaria degli atti che dalla stessa sono stati compiuti, e ai quali abbia assistito un

difensore dell’indagato, deve essere trasmessa al pubblico ministero entro 48 ore. Quando vi sono particolari

ragioni di urgenza, questa comunicazione può essere fatta anche oralmente e, seguirà il formato cartaceo

della comunicazione. L’informativa di reato rappresenta un obbligo, e di solto nel processo ci sono tante

informative parziali per poi giungere ad una informativa finale dopo approfondimenti che riassume quelle

che sono gli atti di indagine che sono stati compiuti dalla polizia giudiziaria e sono rivolti al pubblico

ministero

Referto: particolare strumento per porre il pubblico ministero in condizioni di conoscere una notizia di

• reato che si è verificato in ambito sanitario. L’obbligo di referto è sanzionato ai sensi dell’art 365 c.p., si

tratta di una situazione in cui un sanitario dà luogo ad un reato (esempio: in pronto soccorso arriva una

ragazza che è stata picchiata che dichiara chi è stato, il medico che prende in cura la ragazza deve

provvedere a fare un referto che dichiara una notizia di reato: deve trasmettere il referto alla procura

della repubblica). Non vi è obbligo di trasmissione del referto per i reati perseguibili a querela di parte

(nel caso di prognosi di 5 giorni), mentre per i reati che sono perseguibili d’ufficio (prognosi superiore

ai 40 giorni) ha l’obbligo di trasmettere il referto alla procura della repubblica

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Querela

• Richiesta di procedimento

• Istanza di procedimento

• Informativa della polizia giudiziaria

NOTIZIE DI REATO NON QUALIFICATE O ATIPICHE

Prese di propria iniziativa da parte del pubblico ministero, vi rientrano tutte quelle situazioni che vengono

acquisite direttamente dal pubblico ministero: si iscrivono nel registro solo se appaiono degne di attenzione e

approfondimento da parte del pubblico ministero. La medesima situazione portata a conoscenza della polizia

giudiziaria: obbligatoriamente si declina attraverso l’informativa al pubblico ministero, la situazione di cui

viene a conoscenza il pubblico ministero non si declina attraverso informativa ma diventa notizia di reato

non qualificata (es: ne viene a conoscenza mendicante una trasmissione televisiva), valuta la situazione e

decide se iscrivere o meno la notizia di reato.

La differenza assume rilevanza ai fini dell’iscrizione nel registro 20/02

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

A differenza delle notizie di reato ordinarie, nell’ambito di cui il tema è portare a conoscenza dell’autorità

procedente l’esistenza di un fatto di reato, contengono un ulteriore elemento oltre a quello del racconto del

fatto di reato che in ipotesi si è verificato: una manifestazione di volontà (della persona offesa o di altri

organi pubblici) di procedere nell’ambito di un procedimento penale contro taluno.

Sono varie le ragioni che giustificano la loro esistenza: economia processuale, politica criminale.

Giustificano il fatto che per perseguire quel determinato fatto di reato serve una manifestazione ulteriore

rispetto alla semplice narrazione del fatto di reato:

Futilità di determinati fatti di reato: danneggiamento, percossa, ingresso abusivo. Possono dar vita ad un

• procedimento penale, ma non c’è un interesse primario dello stato a perseguire quel determinato fatto di

reato

Illeciti che afferiscono alla stretta sfera personale del singolo: violenza carnale, è perseguibile a querela,

• perché la persona che ha subito la violenza deve valutare diversi interessi, se preferisce perseguire

l’illecito che ha subito o non mettere in piazza la situazione che si è verificata.

Esigenze di carattere prettamente politico: delitti commessi all’estero, in danno al PdR, di offesa ai

• rappresentanti dello stato.

QUERELA

Artt. 336 cpp e 120 cp

È un atto facoltativo, rinunciabile (è un diritto gestibile, la parte può rinunciarvi espressamente),

normalmente revocabile, attraverso cui la persona offesa o altra persona che ha diritto di proporre tutela

(genitore per il minorenne) manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge

come reato, senza che sia necessario procedere d’ufficio. Atto tipico della persona offesa.

Può essere presentata personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, entro tre mesi dal momento in cui

si viene a conoscenza del fatto di reato (termine perentorio che determina la decadenza dalla possibilità di

esercitare il diritto di proporre querela)

È disciplinata nel cp e nel cpp.

La rinuncia della querela è disciplinata nel cp.

Deve essere presentata dalla persona offesa o da soggetti chiamati a tutelare gli interessi della pers offesa

(tutore/curatore/genitore), con riferimento ai sogg più deboli.

Formula sacramentale

Formalità: art. 337

Presentazione:

Forma scritta

• Forma orale

Diverso dalla denuncia, che riguarda reati perseguibili d’ufficio. La querela riguarda reati perseguibili non

d’ufficio (a querela di parte). la manifestazione di volontà elimina il fatto che il reato è perseguibile a

querela.

L’assenza di manifestazione

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lunil30 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Garuti Giulio.
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