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DEGLI ELEMENTI A SOSTEGNO DELLA ACCUSA.
Ma Come si arriva prima al dibattimento nella pratica ? In due modi che si verificano entrambe.
-Eliminando l’ udienza preliminare se c’ è, quando è prevista.
-Contendo la durata delle indagini.
Indagini GUP
DIBATTIMENTO
Quale è la differenza tra giudizio direttissimo e giudizio immediato? Sono due le differenze?
-Con il direttissimo si ha una più ampia contrazione delle indagini preliminari, esse durano di meno.
15 giorno è il tempo massimo per le indagini preliminari del giudizio direttissimo ( che decorrono
dalla iscrizione della notizia del reato.)
-Il giudizio Direttissimo, prevede un accesso al dibattimento, senza alcun vaglio giurisdizionale.
-Nel giudizio immediato può essere richiesto dal Pm entro 90 giorni dall’ iscrizione della notizia
del reato nel registro, oppure entro 180 giorni dall’ ordinanza cautelare. Viene eliminata l’ udienza
ma non il vaglio giurisdizionale. La contrazione delle indagini è molto minore. Anche in questo
caso c’ è sopressione della Udienza Preliminare ma non elimina il vaglio giurisdizionale, Il Pm si
rivolge al GIP che deve pronunciare sulla richiesta di emissione di giudizio immediato de
plano, senza che ci sia una udienza. Esso svolge le funzione del giudice dell’udienza preliminare
ma senza udienza senza contraddittorio. Se il GIP, verifica che la sostenibilità dell’ accusa non è
evidente, rigetta la richiesta di giudizio immediato, restituendo gli atti , e invitando a procedere
attraverso un rinvio a giudizio normalissimo. Il GIP è il giudice che svolge la stessa funzione del
GUP ma senza che ci sia una udienza.
Questo alternative, sono quelli di cui dispone il pubblico ministero rispetto all’ esercizio ordinario
dell’ azione penale, che sono il rinvio a giudizio e decreto di citazione diretta a giudizio.
Presupposto Di entrambi è l’ evidenza della prova.
Questo è fondato due elementi oggettivi : Lo stato di flagranza, con convalida dell’ arresto, e la
confessione tempestiva resa dall’ indagato. Basta l’ uno o l’altro. ( GIUDIZIO DIRETTISSIMO)
Quindi questo giudizio deriva da una qualificata evidenza dell’ elemento della prova. In questo
caso essendo oggettivo nessuno si frapponerà.
Nei Casi di giudizio immediato l’ evidenza della prova non è un elemento oggettivo, ma deriva
da valutazioni soggetti del PM, che per tanto vanno sottoposte al GIP, che deve verificare se gli
elementi raccolti dal PM rendono davvero cosi evidente l’ elemento della prova cosi tanto da
consentire l’inutilità della udienza e dibattito del GUP. Non essendo invece presente un elemento
oggettivo, ovviamente ci sarà bisogno oltre che al Pm anche il GIP, che può accettare e rinviare a
giudizio immediato, oppure restituire gli atti al pm in caso di esito negativo, e prescrivere di ripetere
la procedura ordinaria. Ovviamente perché la valutazione è soggettiva del PM.
Altro gruppo di riti alternativi sono quelli che evitano la fase dibattimentale :
Indagini up
Dibattimento
Due Distinzioni:
Patteggiamento, giudizio abbreviato e oblazione, sono riti attivati dall’ indagato, o imputato,
Decreto penale di condanna, invece è attivato dal giudice.
In questo Caso la logica è diversa, da quelle che abbiamo analizzato nella fase precedente.
Perché?
- Decreto penale
, lo chiede il Pm al GIP, quando ritiene evidente il quadro probatorio a carico
dell’ imputato. Tanto Evidente da precludere anche l’ esercizio della difesa nel dibattimento.
Allora Si chiede direttamente i Decreto Penale Di Condanna. ( Si usa per i reati meno gravi
). Es. Ti chiedo di condannare l’ imputato con decreto. Ti riduco la pena e la commuto in
pena pecuniaria. Offri un trattamento all’ imputato vantaggioso. Il Gip se ritiene di dover
accogliere emette il decreto penale di condanna che viene notificato all’imputato. L’
imputato a quel punto ha 15 giorni per fare opposizione e recuperare tutte le sue garanzie
processuali. IL PM in questo caso cerca di evitare il dibattimento, perché non ritiene ci
siano i presupposti, allora chiede al GIP una sanzione molto mite, per incentivare l’
imputato a prenderla. Si Ritiene che l’ imputato non ha nessuna possibilità di giungere ad
una sentenza di assoluzione. MA come ce lo fai capire all’ imputato?? Ovviamente
Consentendo una pena molto MITE. In questo caso rinuncia alle garanzie del
procedimento dibattimentale, però con una pena molto più mite di quella prevista.
- Patteggiamento, giudizio abbreviato e oblazione, sono riti attivati dall’ indagato, o imputato,
sono attivati dall’ imputato che rinuncia al giudizio dibattimentale. La rinuncia al
dibattimento deve però avere una contropartita, deve avere un interesse : Oblazione fa una
storia a se, perché il pagamento estingue il reato. L’ estinzione del reato cancella
ovviamente la vicenda.
Nel Patteggiamento è determinata dall’ esigenza di contenere le conseguenze
sanzionatorie, io evito il dibattimento perché l’ accesso al patteggiamento mi riduce la pena.
Cerco quindi l’accordo con il PM, in modo da contenere la sanzione. La conseguenza in
questo caso, evito la sentenza di condanna.
Nel Giudizio Abbreviato, l’ imputato si fa giudicare sulla base degli atti di indagine del PM, e
rinuncia al dibattimento, e in caso di condanna, beneficia della riduzione di pena di un
terzo. Tra patteggiamento e Giudizio Abbreviata, c’ è una differenza enorme, talvolta la
scelta abbreviata è una scelta strategica non solo per riduzione della pena, perché la difesa
sulla base degli atti del PM, ritiene che possa arrivare all’ assoluzione, allora decido che
devo essere sottoposto a decisione immediatamente nella udienza preliminare. La
speranza è di pervenire alla sentenza di assoluzione. In questo non hai la certezza della
pena, ma solamente di una riduzione.
Quale è la caratteristica comune a tutti? Il giudice decide sulla base di elementi di prova della fase
delle indagini preliminari. La prova si forma in questi casi prima del dibattimenti su elementi
cognitivi che normalmente non sono idonei a costituire presupposti della prova.
Mercoledì 26 si iniziano i seminari alle 14.30.
Lezione del 17/11/2014
Art 111 Costituzione, che è stato riformato nel 1999. Prima era soltanto formulato dal 6 ,7,8
comma.
6,7,8 Comma I tre commi originari, vanno a tutelare il ricorso nei confronti della sentenza
ingiusta. Meglio , La Costituzione riconosce garanzia di tutela minima e il ricorso per
cassazione, questo è il livello minimo di tutela. Il ricorso di merito invece, è previsto dal
legislatore ordinaria stabilendo una maggiore garanzia sempre pero abbinandola e non andando
mai ad un livello inferiore al livello minimo di garanzia previsto dalla Costituzione cioè Il ricorso in
Cassazione. Il Ricorso in Appello è solo un ulteriore misura di garanzia, prevista dalla
costituzione. Sempre in questi comma si ricorda che la decisione del giudice deve
assolutamente essere motivata. Non sono motivati quei provvedimenti che pur se provengano
da un organo giurisdizionale hanno natura amministrativa più che giurisdizionale es. Ti caccio dall’
aula.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne (Al Processo)
assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o
del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 ,14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è
sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[cfr. art. 103 c.1,2].
1,2 Commi – Sanciscono principi valevoli per ogni processo.
3,4,5 Commi – Sono disposizioni Calibrate sul processo penale;
-Il 3 comma è il catalogo dei diritti minimi a tutela della persona accusata di reato: informazione all’
accusa che è elevata a suo carico, avere tempo necessario a preparare la propria difesa,
interrogare i testi, le fonti di prova a carico, ottenere la convocazione delle fonti di prova a
discarico, acquisizione fonti documentali necessarie alla sue difese, interprete se non parla l’
indagato perché non parla l’italiano.
--4,5 Commi, sono evidentemente collegati e quindi collegabili, perché si riferiscono alla
formazione della prova. Il comma 4 stabilisce la regola, del principio del contraddittorio per la
formazione della prova. Se la fonte di prova che prima mi aveva accusato , nel controesame in
dibattimento resta silente legittimamente o illegittimamente , il giudice non può basare il
fondamento della condanna sulla base di quelle dichiarazione fornite in fase preliminare, perché
non ho avuto la possibilità di contro esaminare le stesse.
--- 5 Comma, ci parla delle deroghe al contraddittorio alla formazione della prova; casi in cui la
decisione può legittimamente fondarsi su elementi di prova non formati in contraddittorio; Questi
Casi sono tre : consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto