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ALTRI PRINCIPI COROLLARI AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA

1)Principio che diversamente da quello domanda e da quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ha

una norma generale che lo codifica, ma è desumibile da una serie di disposizioni specifiche, che a quel principio

fanno riferimento: è il principio dell’impulso di parte.

Così come di regola il processo civile per essere instaurato necessita, abbisogna di un’iniziativa di parte,

conseguentemente quello stesso processo per progredire necessita che la parte o le parti a ciò interessate diano

impulso a quel processo, lo mandino avanti. Se ciò non avviene, quindi se le parti che hanno interesse non danno

impulso al processo che hanno fatto partire, il legislatore processuale vede in questo una mancanza sopravvenuta

interesse al processo. Un processo a cui le parti interessate non danno impulso affinché continui verso la

decisione, è un processo che si estingue. Se le parti , dopo aver instaurato un processo, non si presentano alle

udienze il processo si estingue; se il giudice rileva che nell’istaurazione del processo si è rilevato un vizio

( notificazione invalidamente eseguita) bisogna rinnovare quell’atto di citazione. ( è un’attività di impulso

prevista per un vizio pregresso, volta a far continuare validamente il processo, se attore non rinnova il processo

si estingue)

Pensiamo alle ipotesi in cui tecnicamente il processo si interrompe: ad esempio una delle parti muore, A

conviene in giudizio B, ma B durante lo svolgimento del processo muore. Il giudice arresta il processo, perché

questo non può più continuare con originaria compagine soggettiva, non c’è uno dei soggetti che era parte

formale. Bisogna continuare il processo nei confronti dei suoi eredi e la parte che ha interesse nella prosecuzione

del processo ha un termine per proseguire il processo, non per farlo ricominciare, ma farlo continuare nei

confronti degli eredi. Se la parte interessata però entro il termine non da impulso al processo, il processo si

estingue.

Il nostro cpc contempla uno specifico atto processuale disciplinato non nel codice di procedura civile

strettamente inteso, ma nelle sue disposizioni attuative ( art 125 ), che è l’archetipo di atto di impulso

processuale: è quello che la legge chiama atto di riassunzione. Ogni qualvolta il legislative il legislatore usa il

termine riassunzione fa sempre riferimento a ipotesi in cui le parti fanno continuare, danno impulso ad un

procedimento pendente, già instaurato ( è il termine opposto a riproposizione della domanda, instaurazione di un

nuovo processo)

2) Principio dispositivo istruttorio: art 115, rubricato “ disponibilità delle prove”

E’ la codificazione del brocardo “ iudex iudicare devet, iuxta alligata et probata partium “.Così come un processo

dipende quanto ad instaurazione e continuazione dall’iniziativa di parte, altrettanto il convincimento del giudice

deve formarsi in base ai fatti allegati, dedotti dalle parti in processo e in base alle prove che le parti hanno

somministrato.

La regola nel nostro sistema è la disponibilità delle prove: le prove si acquisiscono su iniziativa delle parte

interessata; il giudice non è un soggetto che ricerca la prova di regola, salve però quelle ipotesi in cui il

legislatore prevede espressamente che il giudice disponga di poteri istruttori officiosi, cioè salve le ipotesi in cui

il legislatore stabilisca che per specifici mezzi di prova il giudice possa disporne lui l’acquisizione.

Esempi di poteri istruttori officiosi: (il giudice sempre sul fatto allegato dalle parti la legge consente al giudice di

disporre di quello specifico mezzo istruttorio ci sia o non ci sia istanza di parte)

1) ispezione giudiziale: mezzo di prova di ispezione di cose persone o luoghi che il giudice può d’ufficio

disporre quando sia rilevante per decidere una controversia ( esempio: malattia professionale, la prova di

malattia professionale nel processo avviene a seguito di un’ispezione che il giudice dispone; vizi nella

costruzione dell’edificio oggetto dell’appalto, vado a fare ispezione).

2) testimonianza per sentito dire: la testimonianza di regola è disponibile solo su istanza di parte , il testimone

qui dichiara la verità di un fatto, ma non perché lui stesso era presente al momento dell’accadimento del fatto,

ma perché qualcuno l’ha riferito a lui. La legge dispone che il giudice possa d’ufficio lui stesso, ci sia o non ci

sia l’istanza di parte, l’acquisizione della prova.

Nel processo secondo il rito comune, il giudice civile non è il soggetto che ricerca la prova, la ricerca e

somministrazione della prova, è affare delle parti; il giudice per è il soggetto che è chiamato a verificare che la

prova venga acquisita nel processo nel rispetto di certe condizioni previste dalla legge. Il decidere se una certa

prova che le parti intendono far acquisire nel processo, effettivamente deve essere acquisita, decidere se una

certa prova debba o no fondare il convincimento del giudicante compete al giudice. Il giudice in particolare al

momento dell’acquisizione della prova deve giudicarne l’ammissibilità e rilevanza.

09/10

Il principio dispositivo cd. istruttorio ( art. 115 c.p.c.) comporta da un lato che la regola nel processo civile è

quella per cui la prova è acquisita a processo su iniziativa della parte e quindi il giudice civile non è di regola

colui che ricerca la prova, salvi i casi di potere istruttorio ufficioso che hanno carattere eccezionale. Il giudice

civile è colui che è deputato a far acquisire le prove disposte dalle parti.

L'acquisizione della prova nel processo avviene rispettando i requisiti specifici che la legge preveda con

riferimento allo specifico mezzo di prova ( es. la prova per testimoni su un determinato fatto deve essere prevista

con capitolo separato rispetto agli altri fatti, cd. capitolato. In altri paesi come germania, austria e francia la

prova per testimoni è semplice basta chiedere l'audizione del testimone sui fatti in narrativa, in Italia –

ovviamente – no, bisogna indicare specificamente su quali fatti viene sentito il teste in forma di quesito.

Altrimenti, il giudice dichiara inammissibile la richiesta). Il giudice nell'ammettere un mezzo di prova deve

compiere una duplice valutazione: 1) requisiti che la legge richiede per articolare quel determinato mezzi di

prova ( ad. es. capitoli nella prova per testimoni); 2) valutazione di ordine generale che riguarda tutti i mezzi di

prova ( siamo nel momento dell'acquisizione della prova ossia se il giudice possa o no acquisire quella prova per

la formazione del proprio convincimento): il giudice decide di far acquisire una determinata prova al processo e

DOPO questo momento il giudice valuterà il mezzo di prova acquisito. Questa valutazione viene compiuta

sempre dal giudice, sia per i mezzi di prova disposti dalle parti, sia per quelli disposti ex officio. Questo giudizio

viene chiamato ( art. 193 c.p.c.) giudizio di ammissibilità e rilevanza. Se il giudizio sarà positivo, la prova

verrà acquisita per essere valutata. Altrimenti, la prova non potrà essere utilizzata. Il mezzo di prova per poter

essere acquisiti deve avere due caratteristiche: deve essere ammissibile e rilevante. Servono entrambe, altrimenti

non viene acquisito.

- Il giudizio di ammissibilità è un giudizio di diritto: il giudice va a controllare se, con riferimento allo specifico

mezzo di prova e con riferimento agli specifici fatti che la parte richiede di essere ammessa a provare, a legge

preveda o non preveda dei limiti. E' un giudizio che va a verificare se sussistano dei limiti che la legge pone nei

confronti di uno specifico mezzo di prova.

Es. il c.c. esclude la prova per testimoni nel caso di conclusione di un contratto con valore > di 2,50€ per favorire

i contratti scritti e non orali. Quasi impossibile provare con testimoni i contratti in cui è richiesta la forma scritta

ad substantiam ( unico caso ammesso è quello di dimostrare che si è perso incolpevolmente il contratto scritto).

Se il giudice nel giudizio di ammissibilità, il giudice incontra un limite che la legge impone dovrà dichiarare

inammissibile quel mezzo di prova. E' un giudizio di diritto perchè il giudice deve interpretare le norme di legge

per decidere se ammettere o no il mezzo di prova.

- il giudizio di rilevanza è un giudizio di fatto ( non si va a verificare le norme, ma i fatti): il giudice si chiede se

il fatto che la parte richiede di essere ammessa a provare è o non è utile ai fini della decisione di quella specifica

controversia. Es. causa di accertamento del diritto di proprietà per usucapione ventennale: l'attore chiede di

essere ammesso a provare l'usucapione, il convenuto eccepisce l'interruzione dell'usucapione. Il giudice darà

rilevanza alla domanda per verificare il possesso continuo ventennale del bene tramite testimoni. Se il convenuto

chiedesse di accertamento per testimoni dell'interruzione del possesso 40 anni prima, il giudice non darebbe

rilevanza alla domanda perchè irrilevante ( interessa verificare negli ultimi 20 anni, non prima).

Nel sistema di common law c'è un'udienza filtro in cui viene deciso quali mezzi di prova ammettere e quali no.

Nel nostro sistema, invece, il giudice valuta l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova in più momenti e a

seconda che il mezzo di prova sia costituendo o pre-costituito. A seconda del mezzo di prova, cambia la modalità

di acquisizione.

Mezzo di prova costituendo: è quel mezzo di prova che non pre-esiste al processo. La prova che si

− forma e nasce nel corso del processo. Es. la prova per testimoni affinchè si formi richiede a tal fine che

si svolga uno specifico e articolato procedimento che il c.p.c. disciplina: occorre che la parte interessata

faccia richiesta al giudice di sentire su determinati fatti che devono essere capitolati uno o più testimoni

specifici, il giudice deve effettuare il giudizio di ammissibilità e rilevanza, se il giudice sarà positivo, il

giudice fisserà più udienze istruttorie per sentire i testimoni che dovranno essere citati dalla parte

interessata per comparire dinnanzi al giudice. I testimoni dovranno giurare e deporre di fronte al giudice

civile, le dichiarazioni dovranno essere verbalizzate, il verbale dovrà essere firmato dal testimone. Solo

adesso, la prova per testimone si è formata. Quindi se una parte vuole far acquisire un mezzo di

prova costituendo, il giudizio di ammissibilità e rilevanza è precedente e pregiudica l'acquisizione

del mezzo di prova. Se il giudice decide che la testimonianza non è rilevante o ammissibile, il mezzo di

prova non ve

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marinelli Marino.