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Procedura civile

Testi: Spiegazioni di Consolo 1 e 2 + codice. No commentati. Prova d'esame: scritto che si compone di 3 domande aperte. A maggio prova orale per frequentanti, forse pre-esame con assistenti, completamento con prof. Marinelli.

Diritto della mediazione civile e penale

Bello. Diritto fallimentare (2 sem) da fare.

Il diritto processuale civile

Il diritto processuale civile è quel complesso di norme che disciplina lo svolgimento del procedimento civile di fronte ad un giudice, terzo ed imparziale, finalizzato allo svolgimento della funzione giudisdizionale.

Nozione di procedimento

Serie ordinata e coordinata di atti che mira a produrre un certo effetto giuridico. Gli atti delle fasi del procedimento trovano la propria causa nel compimento dell'atto precedente.

Un processo civile ordinario ha una sua prima sequenza procedimentale data dall'introduzione della causa: atti scritti di citazione e la comparsa di risposta (art. 164 e seg. c.p.c.). Una volta esaurita la fase di introduzione, la legge prevede altri atti per la seconda fase: la trattazione e comparizione (art. 183 e seg. c.p.c.). Gli atti della seconda fase non possono avvenire prima di quelli della prima fase.

Gli eventuali vizi o anomalie di una fase inficiano anche le altre fasi successive. Se nella fase di introduzione c'è stata un'anomalia (es. notifica), allora il vizio si estende a tutte le fasi successive. Esistono, tuttavia, varie sanatorie. Per sanatoria la legge parla di rinnovazione o integrazione, ovvero sanare vizi intervenuti in una precedente fase. Per rinnovazione significa che l'atto viziato va rifatto da capo correttamente ed allora il vizio si può dire sanato (es. errore nella notifica).

Il procedimento giuridizionale civile è di regola volto alla funzione di comporre una controversia su diritti, rapporti giuridici o status. Questa funzione precipua del processo civile fa sì che questo procedimento sia connotato dal principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) definito ricorrendo ad un brocardo del diritto romano “et audiatur altera pars”, “che sia sempre sentita l'altra parte”.

Se il processo civile è un procedimento giuridizionale che ha la funzione di definire una contesa su diritti, allora le parti di questa contesa devono essere quanto a poteri, oneri e doveri processuali su una posizione di tendenziale e sostanziale parità. I tedeschi ragionano sotto il profilo del principio delle parità delle armi che, in concreto, è il nostro principio del contraddittorio.

Il primo comma dell'art. 101 c.p.c. ci fa vedere il principio del contraddittorio nell'inizio del procedimento: la persona citata deve essere avvisata e deve potersi difendere nel procedimento.

La configurazione del processo giuridizionale civile

La configurazione del processo giuridizionale civile come un procedimento è frutto della moderna visione del fenomeno processuale, visione che si è imposta su un'altra ricostruzione del fenomeno processuale che nel panorama comparatistico è ancor oggi diffusa.

Prima, per molto tempo, il processo civile non era tanto visto come un procedimento, non si poneva l'accento sul momento dinamico del fenomeno, ma su un profilo statico: il processo civile era visto come un rapporto giuridico peculiare disciplinato dalla legge e che veniva chiamato rapporto giuridico processuale. È una concezione che risale al 1868. Una volta sorta la lite, si poteva andare a vedere se il diritto c'era o meno. Questa concezione è entrata in crisi.

Ora, la concezione è quella di procedimento.

Nozione di giudice/giudicante e giurisdizione

Trattiamo le due nozioni congiuntamente. La giurisdizione è l'attività svolta da un soggetto che l'ordinamento giuridico individua e disciplina come giudice. Là dove c'è un giudice, c'è la giurisdizione.

Esempio: il registro delle imprese. Prima della riforma delle camere di commercio, il registro era sottoposto alla giurisdizione di un giudice (il pres. del tribunale).

Comprensione della natura giuridica di un atto

Come facciamo a capire qual è la natura giuridica di un atto? Il criterio fondamentale è quello degli effetti che l'atto produce. Potrei utilizzare anche il criterio di colui che ha emanato l'atto (l'autorità da cui proviene), anche se appare claudicante. La natura giuridica di un atto la posso determinare esclusivamente con il criterio degli effetti: l'attività giuridizionale sul piano degli effetti produce l'accertamento (art. 2909 c.c.).

Perché l'accertamento è l'effetto della giurisdizione? Si parte dalla nascita dello stato moderno con il principio del divieto di autotutela (farsi giustizia da sé). Da qui nasce la moderna giurisdizione con norme generali (non individua i soggetti ai quali si dirige) ed astratte (non quantifica il numero di volte nelle quali troverà applicazioni). La funzione del processo giuridizionale è quella di togliere di mezzo l'incertezza della lite per dichiarare nel caso concreto qual è l'astratta volontà di legge.

L'accertamento è la dichiarazione di quella che è, nel caso concreto, l'astratta volontà di legge, ossia l'esistenza o inesistenza di una situazione controversa tra le parti. L'accertamento è la fine del processo, se è in una sentenza passata in giudicato fa stato in ogni effetto. Il procedimento è finalizzato all'accertamento che deve dichiarare esistenti o meno rapporti giuridici, status e diritti.

Se ciò che fa giurisdizione è quello che la legge denomina come accertamento e se quindi là dove c'è accertamento, c'è giurisdizione, allora questo comporta due conseguenze:

  • Ci potrebbero essere dei casi in cui il nostro ordinamento per ragioni di convenienza chiama ad esercitare un soggetto individuato come giudice, anche se quell'attività non è un'attività accertativa. Se ciò avviene, allora quell'attività – pur se svolta da un giudice – in realtà sarà un'attività amministrativa. Vi è una nutrita parte dell'attività dei nostri giudici che non è attività accertativa e quindi non sarebbe rigorosamente giuridizionale, ovvero giurisdizione volontaria. Esempio: amministratore di sostegno il giudice tutelare, che è giudice civile ordinario, deve sovraintendere le amministrazioni di sostegno con i decreti ma senza fare attività accertativa. Quindi non sempre il giudice svolge attività giuridizionale.
  • Altro caso: Arbitrato. Ciò che caratterizza l'arbitrato è la possibilità per le parti di devolvere determinate controversie giuridiche, presenti o future, di devolvere la decisione ad un arbitro avvocato, commercialista, medico ecc... (art. 812 c.p.c.). La decisione degli arbitri è il lodo i cui effetti sono uguali a quelli di una sentenza dell'autorità giudiziaria. Quindi ha natura accertativa, nonostante gli arbitri non siano giudici. È atto giuridizionale. Nel nostro sistema oggi l'arbitro è un giudice a quo che potrebbe anche sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Disposizione fondamentale dell'accertamento

La disposizione fondamentale dell'accertamento è l'art. 2909 c.p.c.: l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato fa stato fra le parti a tutti gli effetti. L'accertamento è destinato a diventare incontrovertibile, in quanto tale fa Stato ad ogni effetto fra le parti del processo. Alcuni studiosi hanno detto che l'accertamento incontrovertibile è anche lo scopo del processo.

Giudicato

Il giudicato sostanziale è l'accertamento incontrovertibile, fa Stato ad ogni effetto fra le parti. Quali sono gli effetti che la legge riconduce alla cosa giudicata materiale? Cosa vuol dire fare Stato? Si traduce principalmente in due effetti:

  • Effetto negativo (deriva dal processo romano): viene descritto con la formula "ne bis in idem", ovvero divieto di giudicare nuovamente la stessa lite: quando nella controversia fra due parti si è formata una sentenza di cosa giudicata materiale, su quella controversia non si può più decidere. Il giudice non può più decidere, si riferisce alla stessa rete che deve intercorre fra le stesse parti.
  • Effetto positivo: Messo di relazione fra procedura civile e diritto privato sostanziale. Se abbiamo un giudicato materiale e poi sempre dalle stesse parti di quella precedente processo viene instaurato un altro processo in cui si disputa non è della stessa posizione sostanziale, diversa ma dipendente dalla prima, il giudice del processo pendente dovrà uniformarsi al contenuto del precedente giudicato materiale (es. Diritto agli alimenti rapporto di filiazione legittima: pregiudizialità di pendenza. Il giudice del processo agli alimenti non potrà rigettare la domanda perché su quella questione è già intervenuto precedente giudicato, se mai potrà rigettare la domanda dicendo che manca lo stato di bisogno. Due posizioni sostanziali legate da un messo di pregiudizialità di pendenza.).

Un esempio di rapporto di cornice/rapporto giuridico complesso: pensiamo ad un primo giudicato che accerti la validità di un contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettivo ad esempio la compravendita. Poi A conviene in giudizio B facendo valere sul diritto alla consegna. L'elemento costitutivo del diritto alla consegna del bene dipende dall'esistenza valida ed efficace del contratto di compravendita: pregiudica l'esistenza di quel singolo diritto. Dunque il giudice del secondo processo, nel quale è celato un effetto di un più complesso rapporto giuridico, dovrà uniformarsi al precedente giudicato.

Rapporto giuridico complesso: è un rapporto contenitore, al cui interno hanno rilevanza e ancora certa autonomia singole copie di diritti e obblighi. Per esempio la compravendita al cui interno troviamo la consegna del bene e il pagamento del prezzo. Fare stato ad ogni effetto richiede che si evidenzi un altro effetto.

Principio per cui il giudicato copre il dedotto e deducibile

Il principio per cui il giudicato copre il dedotto e deducibile: impossibilità per le parti di un giudizio che si è chiamato con una sentenza di rimettere in discussione l'accertamento così incompiuto, di intaccare l'autorità del giudicato sostanziale allegando in giudizio le successive circostanze di fatto che avrebbero potuto ridursi nel giudizio precedente che non sono state dedotte. Es. A fa valere nei confronti di B un risarcimento del danno da illecito extra contrattuale. B si difende allegando una serie di fatti come l'assenza di colpa e dolo, assenza di nessuno di causalità e carenza del danno. Nel processo il convenuto avrebbe potuto allegare anche la prescrizione, ma non l'ha fatto. Il giudice disattende tutte le proposte della controparte e condanna il convenuto a risarcire il danno. La sentenza passa in giudicato e acquista quindi l'autorità di cosa giudicata materiale. Il convenuto soccombente non paga e l'attore porta ad esecuzione forzata la sentenza. Nel giudizio di esecuzione il convenuto si oppone riproponendo le eccezioni già eccepite ed in più anche la prescrizione. Queste sono tutte eccezioni inammissibili ossia non ricevibili dal giudice: c'è un precedente giudicato sostanziale tra le parti e come tale fa stato tra le stesse. Il giudice dovrà rigettare la domanda come inammissibile. Non viene in gioco l'effetto negativo o positivo, ma il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non dedotto.

Il deducibile non riguarda le circostanze di fatto che sono sorte dopo che la sentenza ha acquistato autorità di cosa giudicata sostanziale. Es. il convenuto paga dopo la sentenza, ma l'attore decide di eseguirlo coattivamente e quindi il convenuto deduce di aver già pagato, non gli si potrà opporre che il giudicato travolge il deducibile perché in questo caso il pagamento non poteva essere dedotto trattandosi di fatto temporaneamente successivo al giudicato, circostanza così possono essere sempre fatte valere, possono essere opposte al giudicato.

Non confondere questo tema con il tema che riguarda la possibilità di estendere il giudicato anche ai motivi della decisione. Es. A conviene B e C chiedendo l'accertamento del proprio status di filiazione adottivo/naturale e facendo valere il diritto agli alimenti nei confronti di B e C. Il giudice decide sull'oggetto della lite e accerta che ad A compete il diritto agli alimenti. Nella decisione il giudice deve motivare i motivi dell'accertamento. La sentenza passa in giudicato e in quel momento accerta incontrovertibilmente il diritto agli alimenti di A nei confronti di B e C. B muore e fa testamento lasciando tutto a C e agli altri figli ma non ad A. A impugna il testamento e conviene in giudizio C e gli altri figli D e E: nel precedente giudizio l'oggetto del processo era diverso! In questo giudizio lo status di A (padre) non può più essere messo in discussione. Prima diritto agli alimenti e quindi il rapporto di filiazione adottiva era solo il motivo dell'accertamento. L'accertamento incontrovertibile investe solo la posizione sostanziale dichiarata esistente o inesistente o abbraccia anche i presupposti che avevano portato a dichiarare quella posizione sostanziale?

Si tende a ritenere dice l'art. 34 c.p.c. che non abbracci anche i motivi. Il giudicato copre solo il dispositivo. Una risposta che non soddisfa del tutto la giurisprudenza. Il giudicato materiale, rispetto alla posizione sostanziale accertata, opera come legge speciale: la fonte che regola quella posizione sostanziale non è più la norma astratta generale, il giudicato stanca fra la norma generale astratta ed effetto giuridico che deriva dalla norma ed opera in concreto. Questo comporta che, proprio perché giudicato sostanziale e legge speciale, sia insensibile a eventuali sopravvenuti mutamenti della normativa generale ed astratta.

L'accertamento di diritti ha nel nostro sistema carattere atipico, generale: non c'è bisogno di una norma che prevede questa possibilità. Ci sono tante norme esplicite tipiche. L'accertamento è immanente sistema, è atipico. L'accertamento di meri fatti ha carattere eccezionale dunque non lo si può desumere dal sistema, serve un'espressa previsione di legge. Art. 216 c.p.c. comma 2: accertamento sul mero fatto, giudizio di verificazione della scrittura privata proposto in via principale. C'è un giudizio instaurato in cui un soggetto chiede al giudice di accertare un documento formato precedentemente è stato effettivamente firmato da un soggetto che contesta di aver scritto o sottoscritto quel documento. È un fatto giuridico: questo è l'oggetto di questo giudizio e si può fare perché la legge lo prevede.

Es. Se A e B stipulano un contratto di compravendita immobiliare ma il venditore muore. A fronte del disconoscimento, A deve munirsi del titolo per annotare l'acquisto. Chiederà al giudice di accertare che quella scrittura privata è stata effettivamente firmata da quella persona che la disconosce. Agirà per l'accertamento della genuinità della sottoscrizione.

Processo di mero accertamento

Processo di mero accertamento (art. 216 c.p.c.). L'art. 2909 c.c. stabilisce che l'accertamento contenuto nella sentenza diventa incontrovertibile quando la sentenza passa in giudicato. Evoca un altro concetto: cosa giudicata formale. È il presupposto per avere il giudicato sostanziale: sono strettamente collegati, ma diversi. Quello sostanziale è disciplinato dal c.c., quello formale invece nell'art. 324 c.p.c.

Il giudicato materiale è l'incontrovertibilità dell'accertamento, quello formale è l'inimpugnabilità della sentenza o della sua immutabilità come atto. L'art. 324 c.p.c. prevede che per potersi considerare immutabile una sentenza non deve essere più soggetta a certi mezzi d'impugnazione previsti dalla legge.

Impugnazione

Che cos'è l'impugnazione? È il mezzo uno strumento di controllo di una sentenza previsto dalla legge processuale e che apre un giudizio davanti ad un giudice diverso e superiore oppure si svolge davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Nel nostro sistema presupposti per l'impugnazione sono due e il giudice davanti al quale si può impugnare di solito sovraordinato a quello che ha pronunciato la sentenza.

Regole di competenza: si propone davanti alla corte di cassazione. 1) Revocazione della sentenza (art. 395 e segg. c.p.c.). 2) Opposizione di terzo (art. 404 e segg. c.p.c.). Si propongono eccezionalmente non davanti ad un giudice sovraordinato, ma davanti allo stesso giudice nel senso di un ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Presupposti: aver partecipato al giudizio che si è concluso con la sentenza che si impugna: essere stati una parte. Eccezioni: opposizione di terzo alla sentenza. Desunto dal sistema, non si trova nel codice: soccombenza interesse ad impugnare: la parte che ha perso il processo, più precisamente la parte che si è vista accogliere la domanda proposta dall'avversario una parte che ha proposto la domanda e la vista rigettare del giudice. La soccombenza può essere anche parziale, reciproca: entrambe le parti hanno vinto ma anche perso.

Il potere di impugnare è un potere soggetto a decadenza: i termini che prevede la decadenza sono definiti perentori (art. 153 c.p.c.). Qualora contro la sentenza non vengono proposte entro termini previsti l'impugnazione e quando siano decaduti dall'impugnazione oppure quando l'impugnazione è rigettata allora la sentenza può dirsi inimpugnabile ossia passata in giudicato.

L'immutabilità dell'atto è assoluta o relativa? Relativa, nel senso che quando una sentenza passata in giudicato sono proponibili ulteriori specifici mezzi di impugnazione.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marcofarsura di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marinelli Marino.
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