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ALTRI PRINCIPI COROLLARI AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA
1)Principio che diversamente da quello domanda e da quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ha
una norma generale che lo codifica, ma è desumibile da una serie di disposizioni specifiche, che a quel principio
fanno riferimento: è il principio dell’impulso di parte.
Così come di regola il processo civile per essere instaurato necessita, abbisogna di un’iniziativa di parte,
conseguentemente quello stesso processo per progredire necessita che la parte o le parti a ciò interessate diano
impulso a quel processo, lo mandino avanti. Se ciò non avviene, quindi se le parti che hanno interesse non danno
impulso al processo che hanno fatto partire, il legislatore processuale vede in questo una mancanza sopravvenuta
interesse al processo. Un processo a cui le parti interessate non danno impulso affinché continui verso la
decisione, è un processo che si estingue. Se le parti , dopo aver instaurato un processo, non si presentano alle
udienze il processo si estingue; se il giudice rileva che nell’istaurazione del processo si è rilevato un vizio
( notificazione invalidamente eseguita) bisogna rinnovare quell’atto di citazione. ( è un’attività di impulso
prevista per un vizio pregresso, volta a far continuare validamente il processo, se attore non rinnova il processo
si estingue)
Pensiamo alle ipotesi in cui tecnicamente il processo si interrompe: ad esempio una delle parti muore, A
conviene in giudizio B, ma B durante lo svolgimento del processo muore. Il giudice arresta il processo, perché
questo non può più continuare con originaria compagine soggettiva, non c’è uno dei soggetti che era parte
formale. Bisogna continuare il processo nei confronti dei suoi eredi e la parte che ha interesse nella prosecuzione
del processo ha un termine per proseguire il processo, non per farlo ricominciare, ma farlo continuare nei
confronti degli eredi. Se la parte interessata però entro il termine non da impulso al processo, il processo si
estingue.
Il nostro cpc contempla uno specifico atto processuale disciplinato non nel codice di procedura civile
strettamente inteso, ma nelle sue disposizioni attuative ( art 125 ), che è l’archetipo di atto di impulso
processuale: è quello che la legge chiama atto di riassunzione. Ogni qualvolta il legislative il legislatore usa il
termine riassunzione fa sempre riferimento a ipotesi in cui le parti fanno continuare, danno impulso ad un
procedimento pendente, già instaurato ( è il termine opposto a riproposizione della domanda, instaurazione di un
nuovo processo)
2) Principio dispositivo istruttorio: art 115, rubricato “ disponibilità delle prove”
E’ la codificazione del brocardo “ iudex iudicare devet, iuxta alligata et probata partium “.Così come un processo
dipende quanto ad instaurazione e continuazione dall’iniziativa di parte, altrettanto il convincimento del giudice
deve formarsi in base ai fatti allegati, dedotti dalle parti in processo e in base alle prove che le parti hanno
somministrato.
La regola nel nostro sistema è la disponibilità delle prove: le prove si acquisiscono su iniziativa delle parte
interessata; il giudice non è un soggetto che ricerca la prova di regola, salve però quelle ipotesi in cui il
legislatore prevede espressamente che il giudice disponga di poteri istruttori officiosi, cioè salve le ipotesi in cui
il legislatore stabilisca che per specifici mezzi di prova il giudice possa disporne lui l’acquisizione.
Esempi di poteri istruttori officiosi: (il giudice sempre sul fatto allegato dalle parti la legge consente al giudice di
disporre di quello specifico mezzo istruttorio ci sia o non ci sia istanza di parte)
1) ispezione giudiziale: mezzo di prova di ispezione di cose persone o luoghi che il giudice può d’ufficio
disporre quando sia rilevante per decidere una controversia ( esempio: malattia professionale, la prova di
malattia professionale nel processo avviene a seguito di un’ispezione che il giudice dispone; vizi nella
costruzione dell’edificio oggetto dell’appalto, vado a fare ispezione).
2) testimonianza per sentito dire: la testimonianza di regola è disponibile solo su istanza di parte , il testimone
qui dichiara la verità di un fatto, ma non perché lui stesso era presente al momento dell’accadimento del fatto,
ma perché qualcuno l’ha riferito a lui. La legge dispone che il giudice possa d’ufficio lui stesso, ci sia o non ci
sia l’istanza di parte, l’acquisizione della prova.
Nel processo secondo il rito comune, il giudice civile non è il soggetto che ricerca la prova, la ricerca e
somministrazione della prova, è affare delle parti; il giudice per è il soggetto che è chiamato a verificare che la
prova venga acquisita nel processo nel rispetto di certe condizioni previste dalla legge. Il decidere se una certa
prova che le parti intendono far acquisire nel processo, effettivamente deve essere acquisita, decidere se una
certa prova debba o no fondare il convincimento del giudicante compete al giudice. Il giudice in particolare al
momento dell’acquisizione della prova deve giudicarne l’ammissibilità e rilevanza.
09/10
Il principio dispositivo cd. istruttorio ( art. 115 c.p.c.) comporta da un lato che la regola nel processo civile è
quella per cui la prova è acquisita a processo su iniziativa della parte e quindi il giudice civile non è di regola
colui che ricerca la prova, salvi i casi di potere istruttorio ufficioso che hanno carattere eccezionale. Il giudice
civile è colui che è deputato a far acquisire le prove disposte dalle parti.
L'acquisizione della prova nel processo avviene rispettando i requisiti specifici che la legge preveda con
riferimento allo specifico mezzo di prova ( es. la prova per testimoni su un determinato fatto deve essere prevista
con capitolo separato rispetto agli altri fatti, cd. capitolato. In altri paesi come germania, austria e francia la
prova per testimoni è semplice basta chiedere l'audizione del testimone sui fatti in narrativa, in Italia –
ovviamente – no, bisogna indicare specificamente su quali fatti viene sentito il teste in forma di quesito.
Altrimenti, il giudice dichiara inammissibile la richiesta). Il giudice nell'ammettere un mezzo di prova deve
compiere una duplice valutazione: 1) requisiti che la legge richiede per articolare quel determinato mezzi di
prova ( ad. es. capitoli nella prova per testimoni); 2) valutazione di ordine generale che riguarda tutti i mezzi di
prova ( siamo nel momento dell'acquisizione della prova ossia se il giudice possa o no acquisire quella prova per
la formazione del proprio convincimento): il giudice decide di far acquisire una determinata prova al processo e
DOPO questo momento il giudice valuterà il mezzo di prova acquisito. Questa valutazione viene compiuta
sempre dal giudice, sia per i mezzi di prova disposti dalle parti, sia per quelli disposti ex officio. Questo giudizio
viene chiamato ( art. 193 c.p.c.) giudizio di ammissibilità e rilevanza. Se il giudizio sarà positivo, la prova
verrà acquisita per essere valutata. Altrimenti, la prova non potrà essere utilizzata. Il mezzo di prova per poter
essere acquisiti deve avere due caratteristiche: deve essere ammissibile e rilevante. Servono entrambe, altrimenti
non viene acquisito.
- Il giudizio di ammissibilità è un giudizio di diritto: il giudice va a controllare se, con riferimento allo specifico
mezzo di prova e con riferimento agli specifici fatti che la parte richiede di essere ammessa a provare, a legge
preveda o non preveda dei limiti. E' un giudizio che va a verificare se sussistano dei limiti che la legge pone nei
confronti di uno specifico mezzo di prova.
Es. il c.c. esclude la prova per testimoni nel caso di conclusione di un contratto con valore > di 2,50€ per favorire
i contratti scritti e non orali. Quasi impossibile provare con testimoni i contratti in cui è richiesta la forma scritta
ad substantiam ( unico caso ammesso è quello di dimostrare che si è perso incolpevolmente il contratto scritto).
Se il giudice nel giudizio di ammissibilità, il giudice incontra un limite che la legge impone dovrà dichiarare
inammissibile quel mezzo di prova. E' un giudizio di diritto perchè il giudice deve interpretare le norme di legge
per decidere se ammettere o no il mezzo di prova.
- il giudizio di rilevanza è un giudizio di fatto ( non si va a verificare le norme, ma i fatti): il giudice si chiede se
il fatto che la parte richiede di essere ammessa a provare è o non è utile ai fini della decisione di quella specifica
controversia. Es. causa di accertamento del diritto di proprietà per usucapione ventennale: l'attore chiede di
essere ammesso a provare l'usucapione, il convenuto eccepisce l'interruzione dell'usucapione. Il giudice darà
rilevanza alla domanda per verificare il possesso continuo ventennale del bene tramite testimoni. Se il convenuto
chiedesse di accertamento per testimoni dell'interruzione del possesso 40 anni prima, il giudice non darebbe
rilevanza alla domanda perchè irrilevante ( interessa verificare negli ultimi 20 anni, non prima).
Nel sistema di common law c'è un'udienza filtro in cui viene deciso quali mezzi di prova ammettere e quali no.
Nel nostro sistema, invece, il giudice valuta l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova in più momenti e a
seconda che il mezzo di prova sia costituendo o pre-costituito. A seconda del mezzo di prova, cambia la modalità
di acquisizione.
Mezzo di prova costituendo: è quel mezzo di prova che non pre-esiste al processo. La prova che si
− forma e nasce nel corso del processo. Es. la prova per testimoni affinchè si formi richiede a tal fine che
si svolga uno specifico e articolato procedimento che il c.p.c. disciplina: occorre che la parte interessata
faccia richiesta al giudice di sentire su determinati fatti che devono essere capitolati uno o più testimoni
specifici, il giudice deve effettuare il giudizio di ammissibilità e rilevanza, se il giudice sarà positivo, il
giudice fisserà più udienze istruttorie per sentire i testimoni che dovranno essere citati dalla parte
interessata per comparire dinnanzi al giudice. I testimoni dovranno giurare e deporre di fronte al giudice
civile, le dichiarazioni dovranno essere verbalizzate, il verbale dovrà essere firmato dal testimone. Solo
adesso, la prova per testimone si è formata. Quindi se una parte vuole far acquisire un mezzo di
prova costituendo, il giudizio di ammissibilità e rilevanza è precedente e pregiudica l'acquisizione
del mezzo di prova. Se il giudice decide che la testimonianza non è rilevante o ammissibile, il mezzo di
prova non ve