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Esecuzione
• l’azione esecutiva è disciplinata nel libro III del c.p.c. (il quale è diviso in 4 libri: nel
es. per iniziare un giudizio è necessario che vi sia una
primo libro ci sono le disposizioni generali
domanda rivolta all’ufficiale giudiziario (ordinario) o quando la legge lo dispone su in stanza di pm
o di ufficio che vuole dare attuazione pratica materiale al diritto rimasto inadempiuto (art 270,
stabilito anche nell art 99) —> tale principio della domanda vale per tutte le casistiche.) La tutela
l’esecuzione
esecutiva serve per dare un’attuazione coattiva dei diritti soggettivi mediante
forzata che può essere o un esecuzione in forma specifica (voglio che quel specifico diritto venga
come per esempio la consegna di un
rispettato, in particolare si tratta di consegna o rilascio,
l’espropriazione forzata
bene, o il rilascio di un immobile) oppure con in caso di inadempimento
di un credito pecuniario (per esempio un danno di un sinistro stradale) e tale procedimento
2910cc: Il creditore,
prevede la possibilità per il creditore di soddisfarsi sui beni del debitore (art
per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole
stabilite dal codice di procedura civile; poichè l’ex. art 2740 cc stabilisce che Il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri)
Cautelare
• è un provvedimento strumentale e provvisorio, con il quale viene garantita l’effettività
della tutela giurisdizionale messa in pericolo dalla durata soltanto fisiologica dei processi. Il
provvedimento viene meno normalmente nel momento in cui viene iniziato il giudizio di merito
(poichè viene assorbito da quest ultimo). In maniera veloce e sommaria il giudice deve valutare
che ci siano i presupposti per dare tale tutela, quindi dovrà constatare che vi sia il pericolo che
tardività,
può essere causato dalla ossia il pericolo che durante il percorso del processo il diritto
per esempio il lavoratore che è stato
venga pregiudicato o non posa più essere riscattato (
licenziato, poichè durante il tempo necessario per il corso del processo lui viene privato per la sa
retribuzione in questo modo la durata del processo da luogo ad un pregiudizio) vi è poi il pericolo
infruttuosità,
di ossia il timore che durante il tempo della tutela nel merito, si verifichino fatti che
tizio chiede il riconoscimento di un
possono mettere in forse la fruttuosità della cognizione (es.
credito nei confronti di caio, questo aliena tutti i suoi beni, sottraendosi alla responsabilità
patrimoniale del debitore)
Giurisdizione volontaria
• la giurisdizione volontaria ha come presupposto il fatto che non vi siano
due soggetti che contendono tra di loro, non ci sono quindi due parti contrapposte ma vi è
semplicemente la giurisdizione volontaria che ha ad oggetto un interesse privato. Tali materie
hanno rilevanza pubblicistica, ed è per questo che bisogna andare davanti al giudice: in modo
tale da garantire la miglior tutela di un interesse privato. Si tratta di attività giurisdizionale in
quanto, anche se si conclude con provvedimenti non idonei al giudicato, e non tutela diritti
soggettivi, è svolta da organi in posizione di imparziali
Le azioni di cognizione
L'attività giurisdizionale di cognizione è disciplinata nel libro II cpc mentre nel libro I che attiene alle
disposizioni generali, vi sono norme che si applicano a tutti i processi.
La parte quando esercita azioni di cognizione chiede di accertare l'esistenza di un diritto.
Sempre nelle azioni di cognizioni partiamo da un diritto controverso; con detta attività di cognizione
il giudice è chiamato a decidere tra due contendenti chi ha ragione o torno e quindi se la domanda
dell'attore è fondata o infondata e di conseguenza se deve essere accolta o rigettata, con un
provvedimento che è idoneo al giudicato.
L'azione di cognizione si suddivide in diverse categorie:
1) mero accertamento
2) condanna
3) costituiva.
Le azioni di cognizioni terminano con un provvedimento idoneo al giudicato (idoneo ad essere
incontrovertibile); quando sono esauriti i mezzi di impugnazione ed è decorso anche il termine per
l'impugnativa si ha il giudicato formale (art. 324 cpc).
Una volta che il provvedimento è diventato incontrovertibile, ciò da luogo al guidicato sostanziale,
che è giudicato al codice civile all'articolo 2909 —> L'accertamento contenuto nella sentenza
passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La sentenza passa in giudicato quando nessun giudice può più giudicare su quel diritto, rispetto al
quale è stata emessa una pronuncia che abbia esaurito la serie possibili di riesami.
Ciò si verifica quando sono stati effettivamente svolti entrambi i gradi di giudizio ( giudizio di primo
grado e giudizio di appello), oltre ad un ulteriore riesame di solo diritto, giudizio di cassazione, o
quando si è rinunciato ad essi e quindi è decorso il termine per proporli.
Il processo di cognizione dà luogo ad una pronuncia dichiarativa, che può assumere i seguenti
contenuti:
1. Mero accertamento
2. Condanna: inadempimento relativo ad un obbligo di fare o di non fare oppure relativo ad un
obbligo pecuniario
3. Costituiva: Il giudice accerta se ci sono i presupposti richiesti dalla legge per la costituzione di
quel rapporto giuridico, oppure per modificarlo o estinguerlo
Azione di mero accertamento
1.
Con l'azione di mero accertamento l'attore chiede al giudice l'accertamento dell'esistenza del diritto
soggettivo da altro contestato (azione di accertamento positivo) o l'accertamento dell'inesistenza
del diritto da altri vantato (azione di accertamento negativo).
Mero accertamento:
In materia di diritti reali
• In materia contrattuale
• —> azione di nullità del contratto ("quod nullura est cullura Raducitettecti”)
In materia di status
•
Con l'azione di mero accertamento l'ordinamento sostituisce alla situazione di incertezza la certezza
obiettiva circa l'esistenza o l'inesistenza di un diritto.
Azione di condanna
2.
Si chiede sia di accertare che il diritto esiste (che è l'elemento proprio...) e si chiede anche il quid
pluris della condanna della controparte, che costituisce titolo esecutivo, ossia apre la via
all'esecuzione forzata.
Gli effetti dell'azione di condanna:
Titolo esecutivo:
• Se non viene eseguita la sentenza di domanda al pagamento di una somma di
denaro o all'esecuzione di una prestazione (consegna o rilascio, fare o non fare), essa costituisce
titolo esecutivo per procedere ad esecuzione contro il debitore.
Per i creditori pecuniari il creditore può espropriare i beni del debitore ex artt. 2910 e 2740 ed in
seguito alla loro vendita o assegnazione, soddisfarsi sul ricavato (esecuzione forzata).
Nel caso di consegna o rilascio di un bene o di esecuzione di un fare o non fare, si ha la sostituzione
dell'attività degli organi escluditi a quella dell'obbligato (esecuzione in forma specifica).
In questo caso abbiamo due strade: o la prestazione rimane inadempiuta o si chiede il risarcimento
del danno.
Nel caso in cui la prestazione rimanga inadempiuta sono state previste ex art. 614-bis misure
coercitive per indurre la controparte ad adempiere. Questa misura può essere chiesta oltre che in
sede di processo di cognizione, anche al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non sia stata
chiesta in sede di cognizione.
Titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore ex art. 2818 cc:
• Ogni sentenza che
porti condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di obbligo o al
risarcimento dei danni è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore. L'ipoteca è una causa
legittima di prelazione —> se un domani quel bene dovesse essere soggetto ad esecuzione, il
creditore che ha iscritto ipoteca dovrà essere preferito, è una deroga al principio della par
condicio creditorum ex art 2741.
Allunga il termine di prescrizione:
• Con la sentenza di condanna passata in giudicato, viene
allungata la prescrizione, cui è soggetto il diritto, fatto valere in giudizio, da breve ad ordinaria,
che è decennale (es: il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale che si prescrive in due
anni, si allunga a 10 anni, ex art. 2953).
Figure speciali di condanna
Condanna in futuro: caso in cui l'inadempimento non si è ancora verificato.
Es: art. 657 - azione di rilascio > consente al locatore di pronunciare l'azione di rilascio, con lo
speciale procedimento per convalida di licenza o sfratto prima che il contratto di locazione sia
scaduto, per procurarsi un titolo da utilizzare qualora alla scadenza del termine il conduttore non
rilasci spontaneamente il bene.
Condanna generica ex art. 278
In questo caso abbiamo già l'accertamento del diritto (l'an), ma deve ancora essere determinato il
quantum.
La sentenza non definitiva di condanna generica non è il titolo esecutivo (che presuppone un diritto
certo, liquido ed esigibile), ma è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore
ex art. 2818, sulla base della somma indicata dal creditore ancora da determinare.
In questo modo il creditore avrà diritto di prelazione.
Condanna sommaria
Sommaria perché vi è una cognizione parziale —> la condanna con riserva dell’eccezione
Condanna a cognizione sommaria superficiale > che viene emessa in determinati procedimenti
speciali, in cui non vi è certezza, ma mera probabilità dell'esistenza del credito (il decreto ingiuntivo
emesso in questo caso è superficiale perché emesso al termine di una fase di inaudita altera parte)
La sentenza di condanna è immediatamente esecutiva ex art. 282 cpc dal momento della sua
pubblicazione, con il deposito in cancelleria.
Azioni costitutive
3. Azioni costitutive in senso proprio
•
Es: sentenza costituiva di una servitù coattiva o che produce la classica ipotesi contratto non
concluso per inadempimento del contratto preliminare
Azioni costitutive modificative
•
Relative a rapporti obbligatori come, ad esempio, di riduzione del prezzo di compravendita per vizi
della cosa venduta, o di separazione personale e dei coniugi, di interdizione o inabilitazione.
Azioni costitutive estintive
•
Ad esempio, di annullamento, di rescissione o di risoluzione del contratto. Il contratto annullato,
benché viziato, produce effetti finora