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Quesiti
d’esame
con risposte
1- Il precetto
Gli atti prodromici dell’esecuzione forzata, ovvero la notifica del titolo
esecutivo e del precetto. Una volta in possesso del titolo esecutivo, il
creditore che intenda agire in esecuzione dovrà redigere il precetto e
procedere alla sua notifica al debitore, unitamente al titolo esecutivo.
Questi adempimenti sono attività necessarie in vista dell’instaurazione del
processo esecutivo ma non già atti del medesimo. Da quanto emerge
dall’ipotesi di espropriazione forzata dall’art 491 rubricato “inizio
dell’espropriazione” il quale prevede che l’espropriazione forzata si inizia
col pignoramento, che è un atto da compiersi in un momento successivo
all’attività in corso. Analoga regola è espressa dall’art 612 per l’esecuzione
forzata di una sentenza di condanna, per violazione di un obbligo di fare o
non fare dopo la notificazione del precetto, deve chiedere ricorso al giudice
dell’esecuzione che siano determinate le modalità stesse dell’esecuzione.
Il precetto è un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere
alla propria obbligazione così come risultante dal titolo esecutivo, entro un
termine che non potrà essere inferiore a 10 giorni, con l’avviso che
decorso inutilmente il termine si procederà con l’esecuzione forzata, ex
480.
Materialmente il precetto può essere redatto sia separatamente che di
seguito al titolo esecutivo ed insieme ad esso essere notificato sempre a
cura del creditore alla parte personalmente.
Esiste un caso peculiare in cui la legge impone al creditore di notificare
prima il titolo esecutivo e solo dopo dieci giorni il precetto, questo quando
richiesti all’adempimento siano gli eredi del debitore. Decorso inutilmente il
termine assegnato dal precetto, il creditore potrà procedere con
l’esecuzione forzata. In ogni caso la mancata instaurazione del
procedimento esecutivo nel termine di 90 giorni dalla notifica del precetto,
farà sì che questo diventi inefficace. Questo avviene a meno che non venga
proposta opposizione al precetto, in questo caso si prevede che il termine
di 90 giorni rimanga sospeso e riprenda a decorrere a norma del 627 che
dispone la riassunzione debba intervenire entro 6 mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado che decide sull’opposizione e, se
appellata, entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza di appello.
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Proprio perché la redazione e la notificazione del precetto e del titolo
esecutivo sono prodromiche all’esecuzione forzata, il loro semplice
compimento non è sufficiente per far iniziare l’esecuzione, ma sarà
necessario l’intervento del creditore per portare a soddisfazione la pretesa
con una determinata tipologia di esecuzione, resa in base all’oggetto.
Il precetto consiste nella formale intimazione ad adempiere l’obbligo
risultante dal titolo esecutivo entro un termine che non può essere
inferiore ai 10 giorni, contente l’avvertimento che, qualora manchi
l’adempimento intimato, si procederà ad esecuzione forzata. Tale
avvertimento è generico se si limita a preannunciare l’espropriazione,
mentre è specifico, se preannuncia l’esecuzione in forma specifica. Il
precetto è un atto recettizio perché non produce alcun effetto se non è
portato a conoscenza del suo destinatario.
A pena di nullità il precetto deve contenere: l’indicazione delle parti, la
data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), la
trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalla legge, l’avvertimento
che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi
o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di
sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di
composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del
consumatore.
Il precetto deve essere notificato alla parte personalmente a norma degli
art. 137 e ss., successivamente o contestualmente alla notificazione del
titolo esecutivo. Il precetto diviene inefficace se l’esecuzione non è iniziata
entro 45 giorni dalla sua notificazione. L’esecuzione forzata non può
comunque iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e
in qualsiasi caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di
esso, ma il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione se vi è
pericolo nel ritardo, può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione
o senza.
2- Art 183, prima comparizione delle parti e trattazione della causa
Il primo comma dell’art. 183 stabilisce che all’udienza fissata per la prima
comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio
la regolarità del contraddittorio e quando occorra pronuncia i
provvedimenti previsti dall’art. 102 secondo comma (la chiamata in causa
del litisconsorte necessario), dall’art. 164 secondo, terzo e quinto comma
(ordine di rinnovazione o integrazione della citazione viziata), dall’art 167
secondo e terzo comma (ordine di integrazione della domanda
riconvenzionale viziata del convenuto) dall’art 182 (difetto di
rappresentanza o autorizzazione) e dall’art 291 primo comma (contumacia
del convenuto). Quindi in tutti questi casi il giudice deve innanzitutto
verificare la regolarità del contraddittorio e qualora occorra pronunciare i
provvedimenti elencati.
I commi 2 e 3 dell’art 183 disciplinano i casi di sdoppiamento della prima
udienza, in pratica l’idea del legislatore era quella di accorpare la
trattazione in un’unica udienza per cui la stessa udienza si sdoppia in due
o più udienze nei casi espressamente previsti dai suddetti commi.
Il comma 2 stabilisce che quando il giudice pronuncia i provvedimenti di
cui al primo comma, questo fissa una nuova udienza di trattazione.
Il 183 comma 3 stabilisce che il giudice istruttore fissa altresì una nuova
udienza se deve procedere a norma dell’art 185, ovvero se vi sia un
tentativo di conciliazione. L’art 185 comma 1 stabilisce che il giudice
istruttore in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione
delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la
conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì la facoltà di fissare la predetta
udienza di comparizione a norma dell’art 117. Quando è disposta la
comparizione, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un
procuratore generale o speciale, il quale dev’essere a conoscenza dei fatti
della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Praticamente la comparizione delle parti non è
tendenzialmente obbligatoria anche se è possibile che i difensori la
possano ritenere utile.
Così se all’udienza ex 183 tutte le parti concordano sull’utilità di una
comparizione personale delle parti, il giudice deve fissare un’ulteriore
udienza con invito alle parti a comparire personalmente; se invece a volere
tale comparizione personale è solo uno degli avvocati oppure qualora non
lo voglia nessuno ma lo ritenga opportuno il giudice, quest’ultimo fissa
comunque una nuova udienza a norma del 117 che sotto la rubrica
“interrogatorio non formale delle parti” stabilisce che il giudice in
qualunque stato e grado del processo ma non oltre l’udienza di
precisazione delle conclusioni ha
la facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in
contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti in causa.
Questo interrogatorio libero delle parti costituisce un vero e proprio potere
del giudice istruttore. Questo rimedio non si può definire un vero e proprio
interrogatorio e non è neppure un mezzo di prova in senso stretto, in
quanto costituisce per lo più un semplice dialogo tra il giudice e le parti,
ovvero una serie di domande non prefissate, non precostituite che il
giudice stesso pone a ciascuna delle parti. In questo dialogo il giudice
chiede chiarimenti sulle allegazioni dei fatti contenute negli atti
introduttivi, ove questi non siano chiari. Quindi dall’interrogatorio non
possono nascere prove confessorie ma potrà aversi un’ammissione,
sempre da considerare però che il fatto ammesso non è il fatto confessato.
Infatti, il fatto confessato è un fatto che il giudice deve ritenere provato
conformemente alle regole di prova legale, mentre il fatto ammesso non si
intende ancora giudizialmente confessato, poiché non è oggetto di quella
specifica prova legale che è la confessione. La confessione giudiziale è
invece l’affermazione, non in sede di interrogatorio libero ma in sede
interrogatorio formale, di un fatto a sé sfavorevole con l’animus confidendi
ovvero con la consapevolezza di affermare un fatto a sé sfavorevole e
quindi di offrire una prova legale.
Nell’udienza fissata l’interrogatorio libero si ha un tentativo di conciliazione
che se va in porto si redige un processo verbale di riuscita conciliazione,
che costituisce un titolo esecutivo per le somme che risultano accertate
come dovute.
Infine un altro caso di sdoppiamento della prima udienza si ha quando il
convenuto si costituisce direttamente in udienza, in tale ipotesi infatti il
giudice deve consentire all’attore di conoscere le difese del convenuto.
Se invece non si raggiunge la conciliazione si ha la stessa situazione che si
sarebbe creata se non fosse mai stata disposta la comparizione personale
delle parti, gli avvocati infatti devono trattare la causa oralmente davanti
al giudice, illustrando i loro argomenti, oppure, se non se la sentono di
affidarsi solo ad una siffatta trattazione, possono chiedere al giudice
l’autorizzazione a depositare delle memorie (disciplinate dal comma 6 del
183). Dopo lo scambio di queste memorie il giudice va in riserva, studia il
fascicolo e redige l’ordinanza ex 183 comma 7, con la quale potrà
ammettere le prove che ritiene ammissibili e rilevanti, salva l’applicazione
dell’art 187, ovvero rimessione anticipata della causa, il giudice provvede
sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’art 184, per
l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, se provvede
mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro 30 giorni.
Alternativamente, se il giudice ritiene che non vi siano prove da assumere
con l’ordinanza, rigetterà le istanze di prova formulate dalle parti e fisserà
direttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Quindi, la fase di trattazione in senso stretto, cioè la compiuta
determinazione del thema probandum e decidendum potrebbe esaurirsi
nella prima ed unica udienza, in tale sede a norma del comma 5 del
suddetto articolo, l’attore può proporre le domande e le eccezioni nuove
che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del
convenuto, oppure può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un
terzo ai sensi degli articoli 106 e 269 comma terzo, se l’esigenza è sorta
sulle difese del convenuto e sempre in questa fase le parti possono
modificare le domande e le eccezioni già formulate.
Queste attività che introducono nel processo domande ed eccezioni
radicalmente nuove possono essere compiute dall’attore tendenzialmente
nel corso della prima udienza senza poter essere rinviate alla fase
successiva di trattazione scritta di cui all’art 183 comma 6. Infatti, la prima
memoria ex 183 co. 6 ha sì una funzione emendatrice ma contempla
soltanto la precisazione e la modificazione delle domande, delle eccezioni
e delle conclusioni già proposte, escludendo la proposizione di domande
essenzialmente diverse o radicalmente nuove.
TRE MEMORIE
Comma 6 dell’art 183 i difensori chiudono l’udienza di trattazione
chiedendo al giudice i tre termini previsti dalla legge in loro favore questi
sono tre termini perentori, ovvero decorso il termine si consuma il potere,
fatta salva la facoltà di remissione in termini. Questi termini perentori sono
validi per entrambe le parti ed entro i quali esse devono depositare in
cancelleria le memorie previste dai numeri 1, 2 e 3 del comma 6 dell’art
183. Al riguardo ci si chiede se la richiesta avanzata da una sola parte
giovi anche all’altra, cioè se il giudice dovrebbe concedere i termini ad
entrambe le parti anche se richiesto da una sola oppure solamente alla
parte che ne faccia richiesta. Secondo Consolo bisogna concedere i termini
ad entrambe le parti.
Se richiesto il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1- un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate
alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e
delle conclusioni già proposte. Questa si chiama “memoria di
emendamento” dove le parti possono modificare o precisare le
domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. In questa memoria
il problema è capire dove finisce l’emendamento e dove inizia lo
stravolgimento, infatti nel gergo si distingue tra emendatio libelli e
mutatio libelli. Il confine tra le due tipologie (ricordando che le domande
e le eccezioni nuove sono ammissibili entro e non oltre all’udienza di
precisazioni delle conclusioni prevista dal comma 5) è molto incerto, a
tal fine infatti risulta utile vedere se la domanda dell’attore che l’attore
stesso in quanto prima memoria post udienza va a ritoccare fosse una
domanda deducente un diritto autodeterminato o una domanda
deducente un diritto eterodeterminato. In sintesi per i diritti relativi e i
diritti di garanzia il titolo acquisitivo del diritto identifica
necessariamente il diritto, quindi senza titolo acquisitivo non si sa quale
tipologia di diritto sia. Invece per i diritti di proprietà e per i diritti
assoluti in genere, anche senza individuare un titolo acquisitivo è già
sufficientemente individuato il diritto oggetto della discussione. Quindi
di solito nell’atto di citazione si spiega come si è acquisito il diritto, però
ciò non preclude all’attore di rettificare la sua versione individuando
successivamente un diverso titolo acquisitivo e questo cambiamento del
titolo acquisitivo può essere fatto durante la prima memoria in quanto
non cambia il thema decidendum dalla domanda giudiziale.
Per i diritti autodeterminati non c’è problema, mentre per i diritti
eterodeterminati la modifica del titolo acquisitivo può avvenire prima
dell’udienza prevista per la prima memoria in quando è in ammissibile il
mutamento del diritto fatto valere. Se c’è la possibilità di emendare e
non mutare la domanda, va fatto entro e non oltre il termine per la
prima memoria post udienza 183.
Nella prima memoria scritta il difensore può sviluppare tutte le possibili
questioni su cui si basa il diritto fatto valere in giudizio andando ad
individuare in via graduata tutte le possibili giustificazioni ma senza
mutare il titulo o il petitum.
2- Un termine di ulteriori trenta giorni può essere concesso per replicare
alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte per
proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali.
Duplice contenuto, innanzitutto una prima parte della seconda memoria
è la replica alle emendazioni altrui, in particolare è volta a spiegare al
giudice se sotto la presunta emendatio si celi un’inammissibile mutatio.
Inoltre è possibile proporre nuove eccezioni da entrambe le parti, nuove
nel senso che non sono state promosse fino a quel momento, ma alla
sola condizione che costituiscano una reazione ai mutamenti
dell’impianto difensivo della controparte che è avvenuto nella prima
memoria.
Il secondo contenuto di questa memoria consiste nelle istanze
istruttorie e nella produzione di documenti. Questo è il momento in cui
di tutti i fatti affermati da una parte e non ammessi dall’altra deve
essere offerta la dovuta prova, ciò dev’essere adempiuto secondo il
cosiddetto onere della prova, che ex 2697 cc stabilisce che chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento e chi ne eccepisce l‘inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce
che il diritto sia modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l’eccezione si fonda. Quindi questa seconda memoria è l’ultima sede
per adempiere l’onere della prova, attraverso le istanze costituende o
attraverso la produzione di prove precostituite.
3- Un ulteriore termine di 20 giorni per le sole indicazioni di prova
contraria. Questa memoria è chiamata “memoria della prova contraria”
in quando è dedicata alla formulazione delle istanze di prove
costituende contrarie alle prove contenute nella seconda memoria
avversaria o alle
produzioni documentali a prova contraria rispetto alle prove costituende
o alle produzioni documentali a prova diretta contenute nella seconda
memorie. Si distingue tra prova contraria diretta e prova contraria
indiretta, la prima verte sui medesimi fatti di cui alle prove avversarie,
la seconda l’abbiamo quando verte su fatti diversi e incompatibili
rispetto alle prove avversarie.
3- Legittimazione ad agire
La coincidenza tra il soggetto che agisce e colui che nella domanda è
affermato titolare del diritto che si fa valere (la cosiddetta legittimazione
attiv
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