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CHIUSURA NEGOZI O MERCATO BORSISTICO).
0 ALTRI ESEMPI: NORME IN TEMA DI ADOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INCAPACI,
CONCORRENZA, MERCATI FINANZIARI E TUTELA DEL RISPARMIO, TUTELA DEL
CONSUMATORE, MATERIA MATRIMONIALE (ARTT. 85-89 c.c. SUGLI IMPEDIMENTI
A CONTRARRE MATRIMONIO) gli impedimenti a contrarre matrimonio operano a
prescindere dalla legge regolatrice.
DEFINIZIONE DI NAN NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA LEGISLAZIONE UE
0 Spetta all’interprete capire se è una norma di applicazione necessaria o meno in
quanto esse non sono definite dal codice.
0 LE DISPOSIZIONI NAZIONALI QUALIFICATE DA UNO STATO COME NORME
IMPERATIVE DI APPLICAZIONE NECESSARIA LE NORME LA CUI OSSERVANZA è
STATA REPUTATA CRUCIALE PER LA SALVAGUARDIA DELL’ORGANIZZAZIONE
POLITICA, SOCIALE O ECONOMICA DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, AL
PUNTO DA IMPORNE IL RISPETTO A QUALUNQUE PERSONA O RAPPORTO
GIURIDICO LOCALIZZATO NELLO STATO, QUALUNQUE SIA LA LEGGE
REGOLATRICE.
0 DEFINIZIONE “SOLENNE” DI NAN, LE QUALI IN REALTà COPRONO ANCHE
SEMPLICI ASPETTI DI DETTAGLIO (A DIFFERENZA DELL’ORDINE PUBBLICO)
ART. 17 L. 218/1995
0 LE NAN COME LIMITE PREVENTIVO E POSITIVO RISPETTO ALL’OPERARE DEL
D.I.P.: DIFESA AVANZATA DELL’ORDINAMENTO DEL FORO (MENTRE L’O.P. è UN
LIMITE SUCCESSIVO E NEGATIVO RISPETTO ALL’OPERARE DEL D.I.P.)
0 LE NAN “SI IMPONGONO”, NEL SENSO CHE ESIGONO DI ESSERE APPLICATE DAL
GIUDICE ANCOR PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONFLITTO
0 LE NAN DEVONO ESSERE APPLICATE “NONOSTANTE IL RICHIAMO ALLA LEGGE
STRANIERA”, SULLA QUALE PERTANTO LE DISPOSIZIONI INTERNE IN ESAME
SONO DESTINATE A PREVALERE.
MARGINE DI OPERATIVITà DIP A FRONTE DEI LIMITI DELLE NORME DI APPLICAZIONE
NECESSARIA (esso dipende dall’ampiezza delle NAN)
0 LE NORME MATERIALI (LE NAN) SONO APPLICABILI:
0 (I) ANCHE II) OPPURE
0 (II) IN VIA ESCLUSIVA ED ESAUSTIVA ALLE FATTISPECIE CON ELEMENTI DI
INTERNAZIONALITà.
0 E QUANDO LE NORME DI CONFLITTO SONO NORME DI ORIGINE
CONVENZIONALE O EUROPEA? quando al posto di applicare lal.218 applichiamo
un altro regolamento? Bisogna partire dalla prevalenza del diritto internazionale
sul diritto interno. Prevalgono le norme di conflitto di origine internazionale o
europeo, perché il diritto internazionale e il diritto europeo prevalgono sul diritto
interno. prima di applicare la l.218 bisogna vedere se c’è la possibilità di
applicare altro ad es. un regolamento.
Quando la norma di applicazione necessaria disciplina le fattispecie con elementi di
internazionalità allora le norme operano in via esclusiva.
NAN E ORDINAMENTI DI RIFERIMENTO
0 Dell’ordinamento italiano in cui il giudice decide la causa (lex fori) (art. 17 l.
218) lex causae;
0 Dell’ordinamento della la legge straniera è applicata secondo i
propri criteri di applicazione e interpretazione nel tempo. Le norme di conflitto
richiamano su un piano di parità la lex cause e la lex fori. Il giudice e l’interprete
danno rilievo alla norma di applicazione necessaria dell’ordinamento italiano
(art.17) e anche a quelle dell’ordinamento straniero (art. 15 l. 218)
0 dell’ordinamento di uno Stato terzo (regolamenti europei) nella legge 218 in
linea di massima questo non è previsto. Però si fa riferimento alla convenzione
di Roma del 1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali in cui si
fa riferimento alle norme di applicazione necessaria di uno stato terzo. Sta al
giudice in alcuni ambiti ad esempio nelle obbligazioni contrattuali può far
riferimento alle NAN di uno stato terzo. Mentre la l.218 stabilisce che la legge è
applicata lex fori o lex causae.
0 Nell’ambito del regolamento Roma I, art.9, che ha sostituito la convenzione di
Roma è contenuta una definizione espressa delle norme di applicazione
necessaria.
ORDINE PUBBLICO: ART.16 L.218/1995
ART.31 PRELEGGI
NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IN NESSUN CASO LE
LEGGI E GLI ATTI DI UNO STATO ESTERO, GLI ORDINAMENTI E GLI ATTI DI QUALUNQUE
ISTITUZIONE O ENTE, O LE PRIVATE DISPOSIZIONI E CONVENZIONI POSSONO AVERE
EFFETTO NEL TERRITORIO DELLO STATO, QUNDO SIANO CONTRARI ALL’ORDINE
PUBBLICO O AL BUON COSTUME.
Art. 16 l. 218
La legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine
pubblico.
FUNZIONE O.P.: evitare l’inserimento di valori stranieri contrastanti con i
principi fondamentali del nostro ordinamento.
LIMITE SUCCESSIVO E NEGATIVO
SUCCESSIVO: a fronte di una fattispecie con elementi di internazionalità si
applica la norma di Dip – RICHIAMO LEGGE ITALIANA O STRANIERA – E a questo
punto verifico se i suoi effetti CONCRETI sono o meno contrari all’ordine
pubblico.
Limite positivo: le norme di applicazione necessaria riempiono di contenuto
quella fattispecie con elementi di internazionalità
NEGATIVO: perché esclude l’operare della legge straniera
CARATTERE CONCRETO DELL’OP
Che si manifesta, oltre che ai sensi dell’art. 16, in tema di legge applicabile,
anche in sede di riconoscimento delle sentenze straniere (art. 64 l. 218 1995)
NOZIONE DI O.P. DI CUI ALL’ART. 16 L. 218
L’ORDINE PUBBLICO CUI FA RIFERIMENTO L’ART. 16 è L’ORDINE PUBBLICO
, CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI SEMPRE, ANCHE SE IL
INTERNAZIONALE,
RAPPORTO è SOGGETTO A UNA LEGGE STRANIERA
L’ORDINE PUBBLICO INTERNO VIENE IN CONSIDERAZIONE SOLO QUANDO IL
RAPPORTO è SOGGETTO ALLA LEGGE ITALIANA, COSTITUISCE INVECE UN LIMITE
ALL’AUTONOMIA NEGOZIALE (ARTT. 1343 E 1418 C.C.). QUINDI: MOLTI PRINCIPI
CHE LIMITANO L’AUTONOMIA NEGOZIALE SUL FRONTE INTERNO NON RILEVANO
SUL FRONTE INTERNAZIONALE (ESEMPIO, DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI)
O.P. (INTERNAZIONALE) DI CUI ALL’ART. 16 L. 218
L’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE SI COMPONE DI :
I) O.P. INTERNO PRINCIPI FONDAMENTALI CHE CARATTERIZZANO LA
STRUTTURA ETICO-SOCIALE DELLA COMUNITà NAZIONALE IN UN DATO
MOMENTO STORICO OSSIA L’INSIEME DEI PRINCIPI A CARATTERE
II) O.P. INTERNAZIONALE:
UNIVERSALE, COMUNI A MOLTE NAZIONI DI CIVILTà AFFINE, INTESI ALLA TUTELA
DI ALCUNI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO,
II) : OSSIA L’INSIEME DEI PRINCIPI FONDAMENTALI COMUNI AI
O.P. EUROPEO
PAESI MEMBRI DELL’UE
CARATTERE RELATIVO DELL’OP
NEL TEMPO
NELLO SPAZIO
es. richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera a seconda che sia stata
pronunciata nei confronti di due cittadini italiani oppure di un italiano e di uno
straniero o, ancora di due stranieri.
Le conseguenze dell’OP
Art. 16.2 IN TAL CASO SI APPLICA LA LEGGE RICHIAMATA MEDIANTE ALTRI
CRITERI DI COLLEGAMENTO EVENTUALMENTE PREVISTI PER LA MEDESIMA
IPOTESI NORMATIVA. IN MANCANZA SI APPLICA LA LEGGE ITALIANA.
IL RICORSO ALLA LEGGE ITALIANA è PREVISTO SOLO COME SOLUZIONE
SUBORDINATA E RESIDUALE (QUANDO LA LEGGE STRANIERA RICHIAMATA IN
SECONDA BATTURA SIA ANCHE’ESSA CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO).
29/5/18
Per le decisioni prima del 10 gennaio 2015 in materia di circolazione delle decisioni è
applicabile il bruxelles 1, mentre per quelle successive vale il regolamento bruxelles 1
bis. Il regime introdotto dal bruxelles 1 bis è significativo perché particolarmente
avanzato. La danimarca pur non partecipando al bruxelles 1 bis ha notificato
l’intenzione di voler dar attuazione allo stesso. Per quanto riguarda riconoscimento
automatico cambiano le contestazioni e cambiano le regole in materia di esecuzione.
Come considerando art.36 e 39 bruxelles 1 bis.
Riconoscimento Articolo 36 1. La decisione emessa in uno Stato membro è
riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna
procedura particolare. 2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di
cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l’assenza di
motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45. 3. Se l’esito di un
procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via
incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.
Esecuzione Articolo 39 La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in
tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta
una dichiarazione di esecutività. Il vecchio art.38 del reg. bruxelles 1 diceva che
Articolo 38
1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro
dopo essere state ivi
dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. (nel caso del nostro paese prevede che se
voglio procedere ad esecuzione forzata in uno stato membro diverso da quello di origine devo
rivolgermi alla corte d’appello).
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia
e Irlanda del Nord)
soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.
La procedura di execuator era suddivisa in due fasi. Art.41 La decisione è dichiarata
esecutiva immediatamente dopo
l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35.
La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare
osservazioni.
Art.42 La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una
dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al
richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato
membro richiesto.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata
alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della
decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o
comunicata a tale parte. Soltanto nella seconda fase si ha un contradditorio tra le parti e si verifica
l’esistenza di case di ostative al riconoscimento e all’esecuzione.
Con il bruxelles 1 bis è diverso si procede subito all’esecuzione, e l’autorità competente sarà non più
la corte d’appello ma il tribunale.
Articolo 40 Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a
provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto. Articolo 41
1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle
decisioni emesse in un altro Stato membro &egr