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CHIUSURA NEGOZI O MERCATO BORSISTICO).

0 ALTRI ESEMPI: NORME IN TEMA DI ADOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INCAPACI,

CONCORRENZA, MERCATI FINANZIARI E TUTELA DEL RISPARMIO, TUTELA DEL

CONSUMATORE, MATERIA MATRIMONIALE (ARTT. 85-89 c.c. SUGLI IMPEDIMENTI

A CONTRARRE MATRIMONIO) gli impedimenti a contrarre matrimonio operano a

prescindere dalla legge regolatrice.

DEFINIZIONE DI NAN NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA LEGISLAZIONE UE

0 Spetta all’interprete capire se è una norma di applicazione necessaria o meno in

quanto esse non sono definite dal codice.

0 LE DISPOSIZIONI NAZIONALI QUALIFICATE DA UNO STATO COME NORME

IMPERATIVE DI APPLICAZIONE NECESSARIA LE NORME LA CUI OSSERVANZA è

STATA REPUTATA CRUCIALE PER LA SALVAGUARDIA DELL’ORGANIZZAZIONE

POLITICA, SOCIALE O ECONOMICA DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO, AL

PUNTO DA IMPORNE IL RISPETTO A QUALUNQUE PERSONA O RAPPORTO

GIURIDICO LOCALIZZATO NELLO STATO, QUALUNQUE SIA LA LEGGE

REGOLATRICE.

0 DEFINIZIONE “SOLENNE” DI NAN, LE QUALI IN REALTà COPRONO ANCHE

SEMPLICI ASPETTI DI DETTAGLIO (A DIFFERENZA DELL’ORDINE PUBBLICO)

ART. 17 L. 218/1995

0 LE NAN COME LIMITE PREVENTIVO E POSITIVO RISPETTO ALL’OPERARE DEL

D.I.P.: DIFESA AVANZATA DELL’ORDINAMENTO DEL FORO (MENTRE L’O.P. è UN

LIMITE SUCCESSIVO E NEGATIVO RISPETTO ALL’OPERARE DEL D.I.P.)

0 LE NAN “SI IMPONGONO”, NEL SENSO CHE ESIGONO DI ESSERE APPLICATE DAL

GIUDICE ANCOR PRIMA DELL’APPLICAZIONE DELLE NORME DI CONFLITTO

0 LE NAN DEVONO ESSERE APPLICATE “NONOSTANTE IL RICHIAMO ALLA LEGGE

STRANIERA”, SULLA QUALE PERTANTO LE DISPOSIZIONI INTERNE IN ESAME

SONO DESTINATE A PREVALERE.

MARGINE DI OPERATIVITà DIP A FRONTE DEI LIMITI DELLE NORME DI APPLICAZIONE

NECESSARIA (esso dipende dall’ampiezza delle NAN)

0 LE NORME MATERIALI (LE NAN) SONO APPLICABILI:

0 (I) ANCHE II) OPPURE

0 (II) IN VIA ESCLUSIVA ED ESAUSTIVA ALLE FATTISPECIE CON ELEMENTI DI

INTERNAZIONALITà.

0 E QUANDO LE NORME DI CONFLITTO SONO NORME DI ORIGINE

CONVENZIONALE O EUROPEA? quando al posto di applicare lal.218 applichiamo

un altro regolamento? Bisogna partire dalla prevalenza del diritto internazionale

sul diritto interno. Prevalgono le norme di conflitto di origine internazionale o

europeo, perché il diritto internazionale e il diritto europeo prevalgono sul diritto

interno. prima di applicare la l.218 bisogna vedere se c’è la possibilità di

applicare altro ad es. un regolamento.

Quando la norma di applicazione necessaria disciplina le fattispecie con elementi di

internazionalità allora le norme operano in via esclusiva.

NAN E ORDINAMENTI DI RIFERIMENTO

0 Dell’ordinamento italiano in cui il giudice decide la causa (lex fori) (art. 17 l.

218) lex causae;

0 Dell’ordinamento della la legge straniera è applicata secondo i

propri criteri di applicazione e interpretazione nel tempo. Le norme di conflitto

richiamano su un piano di parità la lex cause e la lex fori. Il giudice e l’interprete

danno rilievo alla norma di applicazione necessaria dell’ordinamento italiano

(art.17) e anche a quelle dell’ordinamento straniero (art. 15 l. 218)

0 dell’ordinamento di uno Stato terzo (regolamenti europei) nella legge 218 in

linea di massima questo non è previsto. Però si fa riferimento alla convenzione

di Roma del 1980 sulla legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali in cui si

fa riferimento alle norme di applicazione necessaria di uno stato terzo. Sta al

giudice in alcuni ambiti ad esempio nelle obbligazioni contrattuali può far

riferimento alle NAN di uno stato terzo. Mentre la l.218 stabilisce che la legge è

applicata lex fori o lex causae.

0 Nell’ambito del regolamento Roma I, art.9, che ha sostituito la convenzione di

Roma è contenuta una definizione espressa delle norme di applicazione

necessaria.

ORDINE PUBBLICO: ART.16 L.218/1995

ART.31 PRELEGGI

NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IN NESSUN CASO LE

LEGGI E GLI ATTI DI UNO STATO ESTERO, GLI ORDINAMENTI E GLI ATTI DI QUALUNQUE

ISTITUZIONE O ENTE, O LE PRIVATE DISPOSIZIONI E CONVENZIONI POSSONO AVERE

EFFETTO NEL TERRITORIO DELLO STATO, QUNDO SIANO CONTRARI ALL’ORDINE

PUBBLICO O AL BUON COSTUME.

Art. 16 l. 218

La legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine

 pubblico.

FUNZIONE O.P.: evitare l’inserimento di valori stranieri contrastanti con i

 principi fondamentali del nostro ordinamento.

LIMITE SUCCESSIVO E NEGATIVO

SUCCESSIVO: a fronte di una fattispecie con elementi di internazionalità si

 applica la norma di Dip – RICHIAMO LEGGE ITALIANA O STRANIERA – E a questo

punto verifico se i suoi effetti CONCRETI sono o meno contrari all’ordine

pubblico.

Limite positivo: le norme di applicazione necessaria riempiono di contenuto

 quella fattispecie con elementi di internazionalità

NEGATIVO: perché esclude l’operare della legge straniera

CARATTERE CONCRETO DELL’OP

Che si manifesta, oltre che ai sensi dell’art. 16, in tema di legge applicabile,

 anche in sede di riconoscimento delle sentenze straniere (art. 64 l. 218 1995)

NOZIONE DI O.P. DI CUI ALL’ART. 16 L. 218

L’ORDINE PUBBLICO CUI FA RIFERIMENTO L’ART. 16 è L’ORDINE PUBBLICO

 , CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI SEMPRE, ANCHE SE IL

INTERNAZIONALE,

RAPPORTO è SOGGETTO A UNA LEGGE STRANIERA

L’ORDINE PUBBLICO INTERNO VIENE IN CONSIDERAZIONE SOLO QUANDO IL

 RAPPORTO è SOGGETTO ALLA LEGGE ITALIANA, COSTITUISCE INVECE UN LIMITE

ALL’AUTONOMIA NEGOZIALE (ARTT. 1343 E 1418 C.C.). QUINDI: MOLTI PRINCIPI

CHE LIMITANO L’AUTONOMIA NEGOZIALE SUL FRONTE INTERNO NON RILEVANO

SUL FRONTE INTERNAZIONALE (ESEMPIO, DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI)

O.P. (INTERNAZIONALE) DI CUI ALL’ART. 16 L. 218

L’ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE SI COMPONE DI :

 I) O.P. INTERNO PRINCIPI FONDAMENTALI CHE CARATTERIZZANO LA

 STRUTTURA ETICO-SOCIALE DELLA COMUNITà NAZIONALE IN UN DATO

MOMENTO STORICO OSSIA L’INSIEME DEI PRINCIPI A CARATTERE

II) O.P. INTERNAZIONALE:

 UNIVERSALE, COMUNI A MOLTE NAZIONI DI CIVILTà AFFINE, INTESI ALLA TUTELA

DI ALCUNI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO,

II) : OSSIA L’INSIEME DEI PRINCIPI FONDAMENTALI COMUNI AI

O.P. EUROPEO

 PAESI MEMBRI DELL’UE

CARATTERE RELATIVO DELL’OP

NEL TEMPO

 NELLO SPAZIO

 es. richiesta di riconoscimento di una sentenza straniera a seconda che sia stata

 pronunciata nei confronti di due cittadini italiani oppure di un italiano e di uno

straniero o, ancora di due stranieri.

Le conseguenze dell’OP

Art. 16.2 IN TAL CASO SI APPLICA LA LEGGE RICHIAMATA MEDIANTE ALTRI

 CRITERI DI COLLEGAMENTO EVENTUALMENTE PREVISTI PER LA MEDESIMA

IPOTESI NORMATIVA. IN MANCANZA SI APPLICA LA LEGGE ITALIANA.

IL RICORSO ALLA LEGGE ITALIANA è PREVISTO SOLO COME SOLUZIONE

 SUBORDINATA E RESIDUALE (QUANDO LA LEGGE STRANIERA RICHIAMATA IN

SECONDA BATTURA SIA ANCHE’ESSA CONTRARIA ALL’ORDINE PUBBLICO).

29/5/18

Per le decisioni prima del 10 gennaio 2015 in materia di circolazione delle decisioni è

applicabile il bruxelles 1, mentre per quelle successive vale il regolamento bruxelles 1

bis. Il regime introdotto dal bruxelles 1 bis è significativo perché particolarmente

avanzato. La danimarca pur non partecipando al bruxelles 1 bis ha notificato

l’intenzione di voler dar attuazione allo stesso. Per quanto riguarda riconoscimento

automatico cambiano le contestazioni e cambiano le regole in materia di esecuzione.

Come considerando art.36 e 39 bruxelles 1 bis.

Riconoscimento Articolo 36 1. La decisione emessa in uno Stato membro è

riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna

procedura particolare. 2. Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di

cui alla sezione 3, sottosezione 2, chiedere una decisione attestante l’assenza di

motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 45. 3. Se l’esito di un

procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro

dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via

incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Esecuzione Articolo 39 La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in

tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta

una dichiarazione di esecutività. Il vecchio art.38 del reg. bruxelles 1 diceva che

Articolo 38

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro

dopo essere state ivi

dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. (nel caso del nostro paese prevede che se

voglio procedere ad esecuzione forzata in uno stato membro diverso da quello di origine devo

rivolgermi alla corte d’appello).

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia

e Irlanda del Nord)

soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

La procedura di execuator era suddivisa in due fasi. Art.41 La decisione è dichiarata

esecutiva immediatamente dopo

l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35.

La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare

osservazioni.

Art.42 La decisione relativa all'istanza intesa a ottenere una

dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata al

richiedente secondo le modalità previste dalla legge dello Stato

membro richiesto.

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata

alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della

decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o

comunicata a tale parte. Soltanto nella seconda fase si ha un contradditorio tra le parti e si verifica

l’esistenza di case di ostative al riconoscimento e all’esecuzione.

Con il bruxelles 1 bis è diverso si procede subito all’esecuzione, e l’autorità competente sarà non più

la corte d’appello ma il tribunale.

Articolo 40 Una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a

provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto. Articolo 41

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento d’esecuzione delle

decisioni emesse in un altro Stato membro &egr

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.