Estratto del documento

31/1/18

Il diritto internazionale privato è lo strumento, il tipo di leggi interne che lo stato

adotta per far fronte a situazioni che non sono interne. Il presupposto del diritto

internazionale privato è il diritto internazionale pubblico. Il fondamento della materia:

esistenza di una comunità internazionale composta da più stati che sono sovrani in un

proprio territorio in relazione ad un determinato popolo. La sovranità è riconducibile

alle fonti del diritto internazionale, ed è una sua consuetudine. Il diritto internazionale

si basa su una sorta di principi ed uno i questi è la sovranità. L’esercizio del potere

legislativo, esecutivo e giudiziario è il modo classico per affrontare lo studio di quello

che avviene all’interno dello stato dal punto di vista giuridico. L’Italia potrebbe aprire

un procedimento e agire di fronte ad un determinato giudice per verificare

determinate situazioni avvenute all’estero. In assenza di consenso da parte dello stato

in cui io concretamente devo agire, è ragionevole l’autolimitazione dell’esercizio del

potere legislativo e giurisdizionale, altrimenti rischio di perdere tempo. La strada è

quella della cooperazione con gli altri stati, lo strumento tipico è la conclusione di

trattati internazionali o convenzioni cioè accordi degli stati che solitamente vengono

messi per iscritto con cui gli stati si accordano di trattare interessi in comune. Il

trattato di Lisbona nasce come trattato di coordinazione tra gli stati. Per un verso

ciascuno stato deve necessariamente adottare la sua legge interna che serve per

disciplinare le fattispecie di internazionalità (privata) lo stesso stato per realizzare

determinati obiettivi, quegli stati possono decidere di concludere tra loro trattati

convenzionali (pubblico). Savigny è il primo che nei suoi scritti afferma la rilevanza dei

criteri di collegamento e sottolinea l’importanza di norma di conflitto. Nell’ottica

dell’autolimitazione del cercare di conoscere dal punto di vista giuridico solo quelle

situazioni che hanno un collegamento giuridico con lo stato in cui sono, savigny

nell’ambito delle controversie che riguardano più di un paese afferma la rilevanza dei

criteri di collegamento (es. criterio di collegamento della cittadinanza: paesi di

emigrazione, paesi in cui si assisteva a fenomeni di massa di allontanamento e di

direzione verso altri stati; paesi a forte immigrazione hanno scelto come criterio di

collegamento la residenza e il domicilio). Rintracciamo norme di collegamento già

nelle preleggi del codice civile del 1865. Mancini ha elaborato una contrapposizione tra

diritto necessario e volontario. Nasce dall’idea dalla ricerca della connessione più

significativa. Savigny pensa che l’utilizzo di criterio di collegamento poteva portare

all’applicazione di questi criteri da parte di tutti i giudici, una volta individuato il

giudice competente la legge giudicatrice in quel caso sarebbe stata la stessa anche in

tutti gli altri stati. In assenza di convenzioni internazionali è difficile questa

applicazione. Mancini invece ha ravvisato una contrapposizione tra diritto necessario

(diritto di famiglia, diritto alla successione), questi devono essere regolati in base alla

prevalenza del criterio della cittadinanza ossia la nazionalità delle persone. nell’ambito

dell’ordinamento giuridico italiano abbiamo la prevalenza del criterio di cittadinanza.

Se una persona ha una doppia cittadinanza prevale quella del paese con cui il

soggetto ha il collegamento più stretto, se tra queste però vi è la cittadinanza italiana

allora questa prevale su tutte le altre; questa è stata messa in discussione all’unione

europea. La nostra scelta di far parte dell’UE è stato rinunciare ad una parte di

sovranità. Per quanto riguarda le preleggi del codice civile queste hanno ricevuto

l’impostazione manciniana. Le preleggi del codice civile del 1941 sono poi state

abrogate a seguito dell’entrata in vigore della legge 218/1995, erano state dichiarate

in precedenza dichiarate incostituzionali in relazione al principio di eguaglianza

(slides). Preleggi codice civile 1941

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti

personali tra coniugi

I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge

nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa,

dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi

I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al

tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve

le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da

quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha

legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al

tempo dell'adozione.

Legge 218/1995 riforma del diritto internazionale, è quella attualmente in vigore a

partire dal 1 settembre 1995, ad eccezione del titolo IV applicabile dal 31 dicembre

1996. Quando applichiamo questa legge ci troviamo in una posizione di unilateralità.

La presente legge determina l'ambito della giurisdizione

Art.1 oggetto della legge,

italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia

delle sentenze e degli atti stranieri , il suo oggetto è triplice, il primo aspetto è l’ambito

della giurisdizione italiana, in secondo luogo il giudice italiano pone i criteri per

l’individuazione del diritto applicabile (o la legge del foro, quella italiana, o la legge di

un altro stato in base al criterio di collegamento in base al luogo), il terzo profilo che

viene in rilievo è la disciplina dell’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

L’oggetto della legge è triplice. Possiamo distinguere diritto internazionale privato in

senso stretto (quella parte del diritto internazionale che affronta la problematica

dell’applicazione della legge regolatrice) e in senso lato (diritto internazionale privato

e diritto internazionale processuale; quella parte di internazionale che si occupa

dell’ambito della giurisdizione italiana e dell’efficacia delle sentenze degli atti stranieri,

Le

ed inoltre si occupa anche dell’applicazione della legge regolatrice) Art.2

disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni

internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà

conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme .

gli stati per affrontare determinate questioni che da soli non possono risolvere possono

concludere convenzioni o trattati internazionali. la convenzione internazionale prevale

sull’ordinamento interno, prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto

interno. Questo articolo non ha valore vincolante ma dichiarativo, perché il principio in

base al quale prevale l’ordinamento internazionale su quello interno anche se non ci

fosse l’art. 2 sarebbe sottointesa perché enunciato anche in costituzione. Per

interpretare le convenzioni si tiene conto del loro carattere internazionale e

dell’esigenza della loro applicazione uniforme. La convenzione di vienna (ce ne

occupiamo in pubblico) sul diritto dei trattati del 1869 si occupa dell’interpretazione

dei trattati. Dal punto di vista dei contenuti la legge è divisa in 4. Ci sono delle

disposizioni della legge 218 in cui troviamo incorporate delle convenzioni

internazionali, es. obbligazioni contrattuali art.57 recita che la legge regolatrice in

questo caso è la convenzione di roma del 1980, va ad estendere l’ambito di

applicazione oggettivo, si occupa della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Le convenzioni internazionali vincolano solo i paesi che ne hanno aderito. Il rinvio

serve ad estendere l’applicazione delle convenzioni internazionali per una determinata

materia es. protezioni di minori, obbligazioni contrattuali.

Le fonti del diritto dell’Ue

Anche il diritto dell’UE, fa parte con alcune specificità del diritto internazionale,

prevale sul diritto italiano. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, succede che

nella prospettiva dell’ordinamento giuridico italiano, il diritto dell’UE prevale sia

sull’ordinamento italiano ma anche sul diritto internazionale. il diritto dell’UE, abbiamo

assistito ad un fenomeno di europeizzazione del diritto internazionale privato, la

competenza dello stato italiano in tema di diritto internazionale ha subito un’erosione,

cioè si è realizzato a livello europeo l’europeizzazione del diritto internazionale, il

legislatore internazionale europea sta gradualmente adottando una serie di atti

normativi in materia di diritto internazionale processuale che stano armonizzando la

materia sia del diritto internazionale in senso stretto che in senso lato. Sovranità degli

stati dal unto di vista della sostanza del diritto di famiglia. Dal punto di vista della

procedura civile internazionale abbiamo un’erosione. La convenzione di Bruxelles del

1968, si occupa della procedura civile internazionale. Nel 1999 l’UE accresce le sue

competenze e ha la forza di adottare regolamenti in temi di procedura civile

internazionale, e dunque prende le convenzioni internazionali la convenzione di

Bruxelles e di la convenzione di Roma e prende il loro contenuto lasciandolo

sostanzialmente uguale ma le trasforma in regolamento. Gradualmente l’UE ha

adottato una serie di strumenti per arrivare all’europeizzazione del diritto

internazionale privato.

6/2/18

La procedura civile internazionale: presupposto: esistenza di una situazione, di un

rapporto che non sia interno all’ordinamento giuridico statale. Nell’ambito della legge

218/95 art.3 e seguenti si occupano della procedura civile e internazionale si

occupano di limitare la giurisdizione italiana. Qual’è la legge

regolatrice? Ciascuno stato è sovrano e la sovranità dal punto di vista legislativo e

giurisdizionale implica di conoscere tutti i fatti. Questioni di procedura civile

internazionale: riguardano di stabilire il giudice competente e l’altro grande tema era

quello concernente la circolazione delle decisioni. Il diritto privato internazionale in

senso lato riguarda la circolazione, legge regolatrice applicabile e decisioni

(comprende il diritto privato in senso stretto e le questioni di procedura civile

internazionale) e il diritto privato internazionale in senso stretto riguarda solo la legge

regolatrice applicabile. Codice di procedura civile libro primo:

(Inderogabilità

Art. 2.

convenzionale della giurisdizione)

La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una

giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di

causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non

residente ne' domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .

(Pendenza di lite davanti a giudice straniero)

Art. 3.

La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero

della medesima causa o di altra con questa connessa.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .

Lo stato non lascia ai privati la libertà di sottoporre la controversia ad un giudice

diverso da quello italiano, se non in casi particolarissimi. Il Mancini distingueva il diritto

internazionale necessario e volontario. Se non si può ricorrere ad un giudice diverso da

quello italiano significa che si ha un’estensione del diritto. Litispendenza: si ha una

causa che può riguardare la consegna di cd ad un negozio, si ha un termine e la

consegna non avviene entro questo termine, e si va in giudizio per decidere la causa.

Le stesse parti si trovano coinvolte in due diversi procedimenti, se uno presenta la

causa davanti al giudice di Genova e il convenuto la presenta davanti al tribunale di

Roma. Pendenza tra le stesse parti della stessa lite di fronte a due giudici diversi. Sulla

base del codice di procedura italiano, il giudizio previamente instaurato va avanti,

mentre il secondo deve rinunciare al procedimento lasciando il via libero al primo

(litispendenza interna). Nel caso in cui la causa precedente sia presentata dall’attore

al tribunale di Roma e il convenuto presenta ricorso al tribunale di Bruxelles

(litispendenza internazionale), la controversia di fronte al giudice italiano va avanti.

La giurisdizione rispetto allo straniero:

(Giurisdizione rispetto allo straniero)

Art. 4.

Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:1) se quivi e'

residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia

autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la

giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati

all'estero;2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni

ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi

sorte o da eseguirsi;3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al

giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica

o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;4) se, nel caso

reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle

domande proposte contro un cittadino italiano.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .

Produzione di effetti delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano:

[Art. 796 Giudice competente Chi vuol far valere nella

Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione

davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La

dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e'

consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se

la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte

d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per

proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.

Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,

n. 218.] (ABROGATO)

[Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia.La Corte d'appello dichiara

con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1)

che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere

della causa secondo i principi

Per accogliere una sentenza straniera occorre una trasformazione senza la

derivazione la sentenza straniera è un mero fatto, ma non è idonea a produrre effetti

nell’ordinamento del foro. L’Italia nel 1957 diventa parte della comunità economica

europea, e fra quella che oggi è l’unione europea è cresciuta rispetto ai soggetti, sia

dal punto oggettivo ossia le materie di competenza dell’unione. Europeizzazione:

gradualmente l’UE ha acquisito una competenza specifica in materia di atti di diritto

internazionale privato chiamati regolamenti. Nel 1997 poi entrata in vigore nel 1999

anche il diritto internazionale privato è diventato una materia su cui l’unione ha la

competenza. Precedentemente l’unione non aveva competenza in materia

internazionale, conteneva però l’art.220 poi diventato 293, invitava gli stati a

concludere convenzioni internazionali in materia di cooperazione finanziaria e sulla

scia di quest’invito è stata conclusa la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente

la competenza giurisdizionale e il riconoscimento della materia civile e internazionale.

gli stati che in seguito all’invito concludono per il frutto della loro volontà, la

convenzione di Bruxelles (individuazione del giudice competente e della materia

civile e commerciale internazionale); è una fonte del diritto internazionale. questa

convenzione nella materia civile internazionale verrà trasformata nel 1999 in un

regolamento comunitario. Cambia che lo strumento di diritto internazionale ha dei

limiti perché è il frutto della volontà degli stati, nei paesi contraenti della convenzione

gli atti devono essere ratificati al suo interno. Protocollo di Lussemburgo: è difficile

interpretare in maniera coordinata per i singoli giudici della convenzione di Bruxelles, i

contenuti della convenzione stessa. Viene fatto questo accordo del 1971, per evitare

una serie di problemi derivanti dalla convenzione chiediamo l’aiuto di un giudice

internazionalmente competente della corte di giustizia della comunità europea.

Regolamento 44/2001: la convenzione si trasforma in uno strumento del diritto

dell’UE, in un regolamento comunitario, con la possibilità di essere applicabile

direttamente in tutti i paesi membri evitando lo strumento della ratifica.

Cos’è cambiato? Prima: concezione pubblicistica della giurisdizione,

universalità della giurisdizione italiana, inderogabilità della giurisdizione italiana,

irrilevanza della litispendenza internazionale, deliberazione delle sentenze straniere.

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Appunti privato internazionale Pag. 1 Appunti privato internazionale Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti privato internazionale Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti privato internazionale Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti privato internazionale Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti privato internazionale Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community