Il diritto internazionale privato
Il diritto internazionale privato è lo strumento, il tipo di leggi interne che lo stato adotta per far fronte a situazioni che non sono interne. Il presupposto del diritto internazionale privato è il diritto internazionale pubblico. Il fondamento della materia è l'esistenza di una comunità internazionale composta da più stati che sono sovrani in un proprio territorio in relazione a un determinato popolo. La sovranità è riconducibile alle fonti del diritto internazionale ed è una sua consuetudine. Il diritto internazionale si basa su una sorta di principi ed uno di questi è la sovranità.
L’esercizio del potere legislativo, esecutivo e giudiziario è il modo classico per affrontare lo studio di quello che avviene all’interno dello stato dal punto di vista giuridico. L’Italia potrebbe aprire un procedimento e agire di fronte a un determinato giudice per verificare determinate situazioni avvenute all’estero. In assenza di consenso da parte dello stato in cui concretamente devo agire, è ragionevole l’autolimitazione dell’esercizio del potere legislativo e giurisdizionale, altrimenti rischio di perdere tempo.
La strada è quella della cooperazione con gli altri stati; lo strumento tipico è la conclusione di trattati internazionali o convenzioni, accordi degli stati che solitamente vengono messi per iscritto con cui gli stati si accordano di trattare interessi in comune. Il Trattato di Lisbona nasce come trattato di coordinazione tra gli stati. Per un verso ciascuno stato deve necessariamente adottare la sua legge interna che serve per disciplinare le fattispecie di internazionalità (privata), lo stesso stato per realizzare determinati obiettivi può decidere di concludere tra loro trattati convenzionali (pubblico).
Savigny e Mancini
Savigny è il primo che nei suoi scritti afferma la rilevanza dei criteri di collegamento e sottolinea l’importanza di norma di conflitto. Nell’ottica dell’autolimitazione del cercare di conoscere dal punto di vista giuridico solo quelle situazioni che hanno un collegamento giuridico con lo stato in cui sono, Savigny nell’ambito delle controversie che riguardano più di un paese afferma la rilevanza dei criteri di collegamento (es. criterio di collegamento della cittadinanza: paesi di emigrazione, paesi in cui si assisteva a fenomeni di massa di allontanamento e di direzione verso altri stati; paesi a forte immigrazione hanno scelto come criterio di collegamento la residenza e il domicilio).
Rintracciamo norme di collegamento già nelle preleggi del codice civile del 1865. Mancini ha elaborato una contrapposizione tra diritto necessario e volontario. Nasce dall’idea della ricerca della connessione più significativa. Savigny pensa che l’utilizzo di criteri di collegamento potesse portare all’applicazione di questi criteri da parte di tutti i giudici, una volta individuato il giudice competente la legge giudicatrice in quel caso sarebbe stata la stessa anche in tutti gli altri stati. In assenza di convenzioni internazionali è difficile questa applicazione.
Mancini invece ha ravvisato una contrapposizione tra diritto necessario (diritto di famiglia, diritto alla successione), regolate in base alla prevalenza del criterio della cittadinanza ossia la nazionalità delle persone. Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano abbiamo la prevalenza del criterio di cittadinanza. Se una persona ha una doppia cittadinanza prevale quella del paese con cui il soggetto ha il collegamento più stretto, se tra queste però vi è la cittadinanza italiana allora questa prevale su tutte le altre; questa è stata messa in discussione all’Unione Europea. La nostra scelta di far parte dell’UE è stato rinunciare a una parte di sovranità.
Preleggi e legge 218/1995
Per quanto riguarda le preleggi del codice civile, queste hanno ricevuto l’impostazione manciniana. Le preleggi del codice civile del 1941 sono poi state abrogate a seguito dell’entrata in vigore della legge 218/1995, dichiarate incostituzionali in relazione al principio di eguaglianza (slides). Preleggi codice civile 1941:
- Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi: I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
- Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi: I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
- Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli: I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
La legge 218/1995, riforma del diritto internazionale, è quella attualmente in vigore a partire dal 1 settembre 1995, ad eccezione del titolo IV applicabile dal 31 dicembre 1996. Quando applichiamo questa legge ci troviamo in una posizione di unilateralità. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Il suo oggetto è triplice: il primo aspetto è l’ambito della giurisdizione italiana; in secondo luogo, il giudice italiano pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile (o la legge del foro, quella italiana, o la legge di un altro stato in base al criterio di collegamento in base al luogo); il terzo profilo che viene in rilievo è la disciplina dell’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Ambito del diritto internazionale privato
L’oggetto della legge è triplice. Possiamo distinguere diritto internazionale privato in senso stretto (quella parte del diritto internazionale che affronta la problematica dell’applicazione della legge regolatrice) e in senso lato (diritto internazionale privato e diritto internazionale processuale; quella parte di internazionale che si occupa dell’ambito della giurisdizione italiana e dell’efficacia delle sentenze degli atti stranieri. Leed inoltre si occupa anche dell’applicazione della legge regolatrice)
Art. 2 disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme. Gli stati per affrontare determinate questioni che da soli non possono risolvere possono concludere convenzioni o trattati internazionali. La convenzione internazionale prevale sull’ordinamento interno, prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto interno. Questo articolo non ha valore vincolante ma dichiarativo, perché il principio in base al quale prevale l’ordinamento internazionale su quello interno anche se non ci fosse l’art. 2 sarebbe sottointesa perché enunciato anche in costituzione.
Per interpretare le convenzioni si tiene conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme. La convenzione di Vienna (ce ne occupiamo in pubblico) sul diritto dei trattati del 1869 si occupa dell’interpretazione dei trattati. Dal punto di vista dei contenuti la legge è divisa in 4. Ci sono delle disposizioni della legge 218 in cui troviamo incorporate delle convenzioni internazionali, es. obbligazioni contrattuali art.57 recita che la legge regolatrice in questo caso è la convenzione di Roma del 1980, va ad estendere l’ambito di applicazione oggettivo, si occupa della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Le convenzioni internazionali vincolano solo i paesi che ne hanno aderito. Il rinvio serve ad estendere l’applicazione delle convenzioni internazionali per una determinata materia es. protezioni di minori, obbligazioni contrattuali.
Fonti del diritto dell'UE
Anche il diritto dell’UE fa parte con alcune specificità del diritto internazionale e prevale sul diritto italiano. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, succede che nella prospettiva dell’ordinamento giuridico italiano, il diritto dell’UE prevale sia sull’ordinamento italiano ma anche sul diritto internazionale. Il diritto dell’UE ha portato a un fenomeno di europeizzazione del diritto internazionale privato; la competenza dello stato italiano in tema di diritto internazionale ha subito un’erosione, cioè si è realizzato a livello europeo l’europeizzazione del diritto internazionale. Il legislatore internazionale europeo sta gradualmente adottando una serie di atti normativi in materia di diritto internazionale processuale che stanno armonizzando la materia sia del diritto internazionale in senso stretto che in senso lato.
Sovranità degli stati dal punto di vista della sostanza del diritto di famiglia. Dal punto di vista della procedura civile internazionale abbiamo un’erosione. La convenzione di Bruxelles del 1968 si occupa della procedura civile internazionale. Nel 1999 l’UE accresce le sue competenze e ha la forza di adottare regolamenti in temi di procedura civile internazionale, e dunque prende le convenzioni internazionali come la convenzione di Bruxelles e di Roma, mantenendone il contenuto ma trasformandole in regolamenti.
Gradualmente l’UE ha adottato una serie di strumenti per arrivare all’europeizzazione del diritto internazionale privato.
La procedura civile internazionale
La procedura civile internazionale presuppone l'esistenza di una situazione, di un rapporto che non sia interno all’ordinamento giuridico statale. Nell’ambito della legge 218/95, art.3 e seguenti si occupano della procedura civile e internazionale limitando la giurisdizione italiana. Qual è la legge regolatrice? Ciascuno stato è sovrano e la sovranità dal punto di vista legislativo e giurisdizionale implica di conoscere tutti i fatti.
Le questioni di procedura civile internazionale riguardano lo stabilimento del giudice competente e la circolazione delle decisioni. Il diritto privato internazionale in senso lato riguarda la circolazione, legge regolatrice applicabile e decisioni (comprende il diritto privato in senso stretto e le questioni di procedura civile internazionale), mentre il diritto privato internazionale in senso stretto riguarda solo la legge regolatrice applicabile.
Codice di procedura civile
- Art. 2 (Inderogabilità Art. 2 convenzionale della giurisdizione): La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto. Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
- Art. 3 (Pendenza di lite davanti a giudice straniero): La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa. Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Lo stato non lascia ai privati la libertà di sottoporre la controversia a un giudice diverso da quello italiano, se non in casi particolarissimi. Mancini distingueva il diritto internazionale necessario e volontario. Se non si può ricorrere a un giudice diverso da quello italiano significa che si ha un’estensione del diritto.
Litispendenza: si ha una causa che può riguardare la consegna di CD a un negozio, si ha un termine e la consegna non avviene entro questo termine, e si va in giudizio per decidere la causa. Le stesse parti si trovano coinvolte in due diversi procedimenti, se uno presenta la causa davanti al giudice di Genova e il convenuto la presenta davanti al tribunale di Roma. Pendenza tra le stesse parti della stessa lite di fronte a due giudici diversi. Sulla base del codice di procedura italiano, il giudizio previamente instaurato va avanti, mentre il secondo deve rinunciare al procedimento lasciando il via libero al primo (litispendenza interna). Nel caso in cui la causa precedente sia presentata dall’attore al tribunale di Roma e il convenuto presenta ricorso al tribunale di Bruxelles (litispendenza internazionale), la controversia di fronte al giudice italiano va avanti.
Giurisdizione rispetto allo straniero
- Art. 4 (Giurisdizione rispetto allo straniero): Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano. Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.
Produzione di effetti delle sentenze straniere
[Art. 796 Giudice competente: Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario. Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218.] (ABROGATO)
[Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia: La Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1) che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi. Per accogliere una sentenza straniera occorre una trasformazione senza la derivazione; la sentenza straniera è un mero fatto, ma non è idonea a produrre effetti nell’ordinamento del foro.]
L’Italia nel 1957 diventa parte della comunità economica europea, e l'Unione Europea è cresciuta rispetto ai soggetti, sia dal punto oggettivo ossia le materie di competenza dell’Unione. Europeizzazione: gradualmente l’UE ha acquisito una competenza specifica in materia di atti di diritto internazionale privato chiamati regolamenti. Nel 1997, poi entrata in vigore nel 1999, anche il diritto internazionale privato è diventato una materia su cui l’Unione ha la competenza. Precedentemente l’Unione non aveva competenza in materia internazionale, conteneva però l’art.220 poi diventato 293, invitava gli stati a concludere convenzioni internazionali in materia di cooperazione finanziaria e sulla scia di quest’invito è stata conclusa la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento della materia civile e internazionale.
Gli stati che in seguito all’invito concludono per il frutto della loro volontà, la convenzione di Bruxelles (individuazione del giudice competente e della materia civile e commerciale internazionale); è una fonte del diritto internazionale. Questa convenzione nella materia civile internazionale verrà trasformata nel 1999 in un regolamento comunitario.
Cambia che lo strumento di diritto internazionale ha dei limiti perché è il frutto della volontà degli stati, nei paesi contraenti della convenzione gli atti devono essere ratificati al suo interno. Protocollo di Lussemburgo: è difficile interpretare in maniera coordinata per i singoli giudici della convenzione di Bruxelles, i contenuti della convenzione stessa. Viene fatto questo accordo del 1971, per evitare una serie di problemi derivanti dalla convenzione chiediamo l’aiuto di un giudice internazionalmente competente della corte di giustizia della comunità europea. Regolamento 44/2001: la convenzione si trasforma in uno strumento del diritto dell’UE, in un regolamento comunitario, con la possibilità di essere applicabile direttamente in tutti i paesi membri evitando lo strumento della ratifica.
Cambiamenti nel diritto internazionale
Cos’è cambiato? Prima: concezione pubblicistica della giurisdizione, universalità della giurisdizione italiana, inderogabilità della giurisdizione italiana, irrilevanza della litispendenza internazionale, deliberazione delle sentenze straniere.
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