31/1/18
Il diritto internazionale privato è lo strumento, il tipo di leggi interne che lo stato
adotta per far fronte a situazioni che non sono interne. Il presupposto del diritto
internazionale privato è il diritto internazionale pubblico. Il fondamento della materia:
esistenza di una comunità internazionale composta da più stati che sono sovrani in un
proprio territorio in relazione ad un determinato popolo. La sovranità è riconducibile
alle fonti del diritto internazionale, ed è una sua consuetudine. Il diritto internazionale
si basa su una sorta di principi ed uno i questi è la sovranità. L’esercizio del potere
legislativo, esecutivo e giudiziario è il modo classico per affrontare lo studio di quello
che avviene all’interno dello stato dal punto di vista giuridico. L’Italia potrebbe aprire
un procedimento e agire di fronte ad un determinato giudice per verificare
determinate situazioni avvenute all’estero. In assenza di consenso da parte dello stato
in cui io concretamente devo agire, è ragionevole l’autolimitazione dell’esercizio del
potere legislativo e giurisdizionale, altrimenti rischio di perdere tempo. La strada è
quella della cooperazione con gli altri stati, lo strumento tipico è la conclusione di
trattati internazionali o convenzioni cioè accordi degli stati che solitamente vengono
messi per iscritto con cui gli stati si accordano di trattare interessi in comune. Il
trattato di Lisbona nasce come trattato di coordinazione tra gli stati. Per un verso
ciascuno stato deve necessariamente adottare la sua legge interna che serve per
disciplinare le fattispecie di internazionalità (privata) lo stesso stato per realizzare
determinati obiettivi, quegli stati possono decidere di concludere tra loro trattati
convenzionali (pubblico). Savigny è il primo che nei suoi scritti afferma la rilevanza dei
criteri di collegamento e sottolinea l’importanza di norma di conflitto. Nell’ottica
dell’autolimitazione del cercare di conoscere dal punto di vista giuridico solo quelle
situazioni che hanno un collegamento giuridico con lo stato in cui sono, savigny
nell’ambito delle controversie che riguardano più di un paese afferma la rilevanza dei
criteri di collegamento (es. criterio di collegamento della cittadinanza: paesi di
emigrazione, paesi in cui si assisteva a fenomeni di massa di allontanamento e di
direzione verso altri stati; paesi a forte immigrazione hanno scelto come criterio di
collegamento la residenza e il domicilio). Rintracciamo norme di collegamento già
nelle preleggi del codice civile del 1865. Mancini ha elaborato una contrapposizione tra
diritto necessario e volontario. Nasce dall’idea dalla ricerca della connessione più
significativa. Savigny pensa che l’utilizzo di criterio di collegamento poteva portare
all’applicazione di questi criteri da parte di tutti i giudici, una volta individuato il
giudice competente la legge giudicatrice in quel caso sarebbe stata la stessa anche in
tutti gli altri stati. In assenza di convenzioni internazionali è difficile questa
applicazione. Mancini invece ha ravvisato una contrapposizione tra diritto necessario
(diritto di famiglia, diritto alla successione), questi devono essere regolati in base alla
prevalenza del criterio della cittadinanza ossia la nazionalità delle persone. nell’ambito
dell’ordinamento giuridico italiano abbiamo la prevalenza del criterio di cittadinanza.
Se una persona ha una doppia cittadinanza prevale quella del paese con cui il
soggetto ha il collegamento più stretto, se tra queste però vi è la cittadinanza italiana
allora questa prevale su tutte le altre; questa è stata messa in discussione all’unione
europea. La nostra scelta di far parte dell’UE è stato rinunciare ad una parte di
sovranità. Per quanto riguarda le preleggi del codice civile queste hanno ricevuto
l’impostazione manciniana. Le preleggi del codice civile del 1941 sono poi state
abrogate a seguito dell’entrata in vigore della legge 218/1995, erano state dichiarate
in precedenza dichiarate incostituzionali in relazione al principio di eguaglianza
(slides). Preleggi codice civile 1941
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti
personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge
nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa,
dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al
tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve
le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da
quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha
legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al
tempo dell'adozione.
Legge 218/1995 riforma del diritto internazionale, è quella attualmente in vigore a
partire dal 1 settembre 1995, ad eccezione del titolo IV applicabile dal 31 dicembre
1996. Quando applichiamo questa legge ci troviamo in una posizione di unilateralità.
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione
Art.1 oggetto della legge,
italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia
delle sentenze e degli atti stranieri , il suo oggetto è triplice, il primo aspetto è l’ambito
della giurisdizione italiana, in secondo luogo il giudice italiano pone i criteri per
l’individuazione del diritto applicabile (o la legge del foro, quella italiana, o la legge di
un altro stato in base al criterio di collegamento in base al luogo), il terzo profilo che
viene in rilievo è la disciplina dell’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
L’oggetto della legge è triplice. Possiamo distinguere diritto internazionale privato in
senso stretto (quella parte del diritto internazionale che affronta la problematica
dell’applicazione della legge regolatrice) e in senso lato (diritto internazionale privato
e diritto internazionale processuale; quella parte di internazionale che si occupa
dell’ambito della giurisdizione italiana e dell’efficacia delle sentenze degli atti stranieri,
Le
ed inoltre si occupa anche dell’applicazione della legge regolatrice) Art.2
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà
conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme .
gli stati per affrontare determinate questioni che da soli non possono risolvere possono
concludere convenzioni o trattati internazionali. la convenzione internazionale prevale
sull’ordinamento interno, prevalenza delle convenzioni internazionali sul diritto
interno. Questo articolo non ha valore vincolante ma dichiarativo, perché il principio in
base al quale prevale l’ordinamento internazionale su quello interno anche se non ci
fosse l’art. 2 sarebbe sottointesa perché enunciato anche in costituzione. Per
interpretare le convenzioni si tiene conto del loro carattere internazionale e
dell’esigenza della loro applicazione uniforme. La convenzione di vienna (ce ne
occupiamo in pubblico) sul diritto dei trattati del 1869 si occupa dell’interpretazione
dei trattati. Dal punto di vista dei contenuti la legge è divisa in 4. Ci sono delle
disposizioni della legge 218 in cui troviamo incorporate delle convenzioni
internazionali, es. obbligazioni contrattuali art.57 recita che la legge regolatrice in
questo caso è la convenzione di roma del 1980, va ad estendere l’ambito di
applicazione oggettivo, si occupa della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Le convenzioni internazionali vincolano solo i paesi che ne hanno aderito. Il rinvio
serve ad estendere l’applicazione delle convenzioni internazionali per una determinata
materia es. protezioni di minori, obbligazioni contrattuali.
Le fonti del diritto dell’Ue
Anche il diritto dell’UE, fa parte con alcune specificità del diritto internazionale,
prevale sul diritto italiano. Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, succede che
nella prospettiva dell’ordinamento giuridico italiano, il diritto dell’UE prevale sia
sull’ordinamento italiano ma anche sul diritto internazionale. il diritto dell’UE, abbiamo
assistito ad un fenomeno di europeizzazione del diritto internazionale privato, la
competenza dello stato italiano in tema di diritto internazionale ha subito un’erosione,
cioè si è realizzato a livello europeo l’europeizzazione del diritto internazionale, il
legislatore internazionale europea sta gradualmente adottando una serie di atti
normativi in materia di diritto internazionale processuale che stano armonizzando la
materia sia del diritto internazionale in senso stretto che in senso lato. Sovranità degli
stati dal unto di vista della sostanza del diritto di famiglia. Dal punto di vista della
procedura civile internazionale abbiamo un’erosione. La convenzione di Bruxelles del
1968, si occupa della procedura civile internazionale. Nel 1999 l’UE accresce le sue
competenze e ha la forza di adottare regolamenti in temi di procedura civile
internazionale, e dunque prende le convenzioni internazionali la convenzione di
Bruxelles e di la convenzione di Roma e prende il loro contenuto lasciandolo
sostanzialmente uguale ma le trasforma in regolamento. Gradualmente l’UE ha
adottato una serie di strumenti per arrivare all’europeizzazione del diritto
internazionale privato.
6/2/18
La procedura civile internazionale: presupposto: esistenza di una situazione, di un
rapporto che non sia interno all’ordinamento giuridico statale. Nell’ambito della legge
218/95 art.3 e seguenti si occupano della procedura civile e internazionale si
occupano di limitare la giurisdizione italiana. Qual’è la legge
regolatrice? Ciascuno stato è sovrano e la sovranità dal punto di vista legislativo e
giurisdizionale implica di conoscere tutti i fatti. Questioni di procedura civile
internazionale: riguardano di stabilire il giudice competente e l’altro grande tema era
quello concernente la circolazione delle decisioni. Il diritto privato internazionale in
senso lato riguarda la circolazione, legge regolatrice applicabile e decisioni
(comprende il diritto privato in senso stretto e le questioni di procedura civile
internazionale) e il diritto privato internazionale in senso stretto riguarda solo la legge
regolatrice applicabile. Codice di procedura civile libro primo:
(Inderogabilità
Art. 2.
convenzionale della giurisdizione)
La giurisdizione italiana non puo' essere convenzionalmente derogata a favore di una
giurisdizione straniera, ne' di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di
causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non
residente ne' domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .
(Pendenza di lite davanti a giudice straniero)
Art. 3.
La giurisdizione italiana non e' esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero
della medesima causa o di altra con questa connessa.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .
Lo stato non lascia ai privati la libertà di sottoporre la controversia ad un giudice
diverso da quello italiano, se non in casi particolarissimi. Il Mancini distingueva il diritto
internazionale necessario e volontario. Se non si può ricorrere ad un giudice diverso da
quello italiano significa che si ha un’estensione del diritto. Litispendenza: si ha una
causa che può riguardare la consegna di cd ad un negozio, si ha un termine e la
consegna non avviene entro questo termine, e si va in giudizio per decidere la causa.
Le stesse parti si trovano coinvolte in due diversi procedimenti, se uno presenta la
causa davanti al giudice di Genova e il convenuto la presenta davanti al tribunale di
Roma. Pendenza tra le stesse parti della stessa lite di fronte a due giudici diversi. Sulla
base del codice di procedura italiano, il giudizio previamente instaurato va avanti,
mentre il secondo deve rinunciare al procedimento lasciando il via libero al primo
(litispendenza interna). Nel caso in cui la causa precedente sia presentata dall’attore
al tribunale di Roma e il convenuto presenta ricorso al tribunale di Bruxelles
(litispendenza internazionale), la controversia di fronte al giudice italiano va avanti.
La giurisdizione rispetto allo straniero:
(Giurisdizione rispetto allo straniero)
Art. 4.
Lo straniero puo' essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica:1) se quivi e'
residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia
autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la
giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati
all'estero;2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni
ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi
sorte o da eseguirsi;3) se la domanda e' connessa con altra pendente davanti al
giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica
o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano puo' conoscere;4) se, nel caso
reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene puo' conoscere delle
domande proposte contro un cittadino italiano.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218 .
Produzione di effetti delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano:
[Art. 796 Giudice competente Chi vuol far valere nella
Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione
davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione. La
dichiarazione di efficacia puo' essere chiesta in via diplomatica, quando cio' e'
consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocita'. In questo caso, se
la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della Corte
d'appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per
proporre la domanda. L'intervento del pubblico ministero e' sempre necessario.
Articolo abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
n. 218.] (ABROGATO)
[Art. 797 Condizioni per la dichiarazione di efficacia.La Corte d'appello dichiara
con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta: 1)
che il giudice dello Stato nel quale la sentenza e' stata pronunciata poteva conoscere
della causa secondo i principi
Per accogliere una sentenza straniera occorre una trasformazione senza la
derivazione la sentenza straniera è un mero fatto, ma non è idonea a produrre effetti
nell’ordinamento del foro. L’Italia nel 1957 diventa parte della comunità economica
europea, e fra quella che oggi è l’unione europea è cresciuta rispetto ai soggetti, sia
dal punto oggettivo ossia le materie di competenza dell’unione. Europeizzazione:
gradualmente l’UE ha acquisito una competenza specifica in materia di atti di diritto
internazionale privato chiamati regolamenti. Nel 1997 poi entrata in vigore nel 1999
anche il diritto internazionale privato è diventato una materia su cui l’unione ha la
competenza. Precedentemente l’unione non aveva competenza in materia
internazionale, conteneva però l’art.220 poi diventato 293, invitava gli stati a
concludere convenzioni internazionali in materia di cooperazione finanziaria e sulla
scia di quest’invito è stata conclusa la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente
la competenza giurisdizionale e il riconoscimento della materia civile e internazionale.
gli stati che in seguito all’invito concludono per il frutto della loro volontà, la
convenzione di Bruxelles (individuazione del giudice competente e della materia
civile e commerciale internazionale); è una fonte del diritto internazionale. questa
convenzione nella materia civile internazionale verrà trasformata nel 1999 in un
regolamento comunitario. Cambia che lo strumento di diritto internazionale ha dei
limiti perché è il frutto della volontà degli stati, nei paesi contraenti della convenzione
gli atti devono essere ratificati al suo interno. Protocollo di Lussemburgo: è difficile
interpretare in maniera coordinata per i singoli giudici della convenzione di Bruxelles, i
contenuti della convenzione stessa. Viene fatto questo accordo del 1971, per evitare
una serie di problemi derivanti dalla convenzione chiediamo l’aiuto di un giudice
internazionalmente competente della corte di giustizia della comunità europea.
Regolamento 44/2001: la convenzione si trasforma in uno strumento del diritto
dell’UE, in un regolamento comunitario, con la possibilità di essere applicabile
direttamente in tutti i paesi membri evitando lo strumento della ratifica.
Cos’è cambiato? Prima: concezione pubblicistica della giurisdizione,
universalità della giurisdizione italiana, inderogabilità della giurisdizione italiana,
irrilevanza della litispendenza internazionale, deliberazione delle sentenze straniere.
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