Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 36
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 1 Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 36.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto internazionale privato - Appunti Pag. 36
1 su 36
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LOCALIZZAZIONE SPAZIALE DELLA FATTISPECIE

La prima tecnica di DIP impiegata dai vari legislatori che si occupano di DIP, è la localizzazione, si parla di localizzazione spaziale delle fattispecie. È la più comune, usata nella maggior parte dei casi dal legislatore italiano, introdotta già da Mancini, padre fondatore del DIP a livello europeo.

localizzazione spaziale della fattispecie

La consiste nel classificare i rapporti giuridici in base all'elemento di gli istituti da questi toccati. Per ogni rapporto giuridico viene individuato un collegamento ritenuto rilevante per il legislatore italiano al fine di collocare la fattispecie in un determinato ordinamento giuridico richiamando quindi la legge regolatrice di quello stato, come legge applicabile. I criteri di collegamento vengono dettati in maniera astratta con riferimento al singolo rapporto giuridico descritto. Si tiene conto delle specificità dei casi concreti, ma si detta per ogni istituto un criterio di

Collegamento fondato su un elemento di collegamento che si ritiene rilevante. Art. 20, capacità giuridica delle persone fisiche: capacità giuridica delle persone.

Esempio: "La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge."

La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. La fattispecie, il rapporto giuridico considerato, l'istituto, classificato da questa norma è la capacità giuridica. L'elemento di collegamento rilevante su cui si basa il criterio di collegamento è la cittadinanza. La localizzazione avviene nello stato di nazionalità. L'ordinamento italiano dà rilevanza al criterio della cittadinanza.

Art. 29, rapporti personali tra coniugi: I rapporti personali tra coniugi sono regolati.

Esempio: "1. dalla legge nazionale comune. 2."

I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. La fattispecie astratta a cui la norma di conflitto si riferisce sono i rapporti personali tra coniugi. L'elemento a cui si dà rilevanza nell'individuare la norma di conflitto è la cittadinanza, ma non di uno dei coniugi, ma comune, che deve coincidere. Se ci sono due coniugi peruviani, che hanno contratto matrimonio in Perù e che vengono a vivere in Italia, perché hanno lavoro in Italia, si deve capire qual è la legge che disciplina i loro rapporti personali, vivono e lavorano in Italia. La legge regolatrice sarà quella peruviana. Può accadere che i coniugi abbiano nazionalità diversa. Allora in molti casi si prevede il secondo comma per cui i rapporti personali si regolano in base allo stato in cui maggiormente si

Localizza la vita matrimoniale. In questo secondo comma il rapporto considerato è il rapporto tra coniugi, laddove la nazionalità non coincida. L'elemento di collegamento è la localizzazione della vita matrimoniale. Se i due coniugi a prescindere da dove risiedono, hanno nazionalità diverse, si discute circa una questione inerente i loro rapporti personali. La questione approva davanti al giudice italiano, che per stabilire la legge regolatrice applica la l. 218. Le norme di conflitto hanno funzione bilaterale, quindi deve capire se può applicare la legge italiana o se deve applicare la legge straniera, se c'è una legge che è maggiormente collegata a quella fattispecie. I coniugi hanno nazionalità diversa, qualora i coniugi abbiano cittadinanza diverse, la legge applicabile non può essere quella della cittadinanza comune, perché non c'è, la legge applicabile è allora quella dello stato in cui

la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. L'elemento di collegamento a cui si dà rilevanza non è più la cittadinanza, ma la localizzazione prevalente della vita matrimoniale.

Art. 51, possesso e diritti reali: Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni

Esempio: "1. Mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. 2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.".

La fattispecie, il rapporto giuridico considerato sono i diritti reali. Il criterio di collegamento utilizzato è la localizzazione dei beni. All'interno della l. 218 e all'interno dei regolamenti europei ci sono diversi criteri di collegamento a cui viene data rilevanza per localizzazione della fattispecie. Della tecnica della localizzazione spaziale sistato. In questo modo, la localizzazione diretta privilegia il diritto sostanziale dell'ordinamento in cui si è verificata la fattispecie. Localizzazione condizionata • La tecnica della localizzazione condizionata prevede che la localizzazione della fattispecie avvenga in base alle norme di DIP dell'ordinamento in cui si è verificata la fattispecie, ma con alcune condizioni. Ad esempio, potrebbe essere richiesta la presenza di un collegamento particolare tra la fattispecie e l'ordinamento in questione, come la cittadinanza o la residenza delle parti coinvolte. In questo caso, la localizzazione avviene in base alle norme sostanziali dell'ordinamento in cui si è verificata la fattispecie, ma solo se si verificano determinate condizioni. Localizzazione per autocollegamento • La tecnica della localizzazione per autocollegamento prevede che la localizzazione della fattispecie avvenga in base alle norme di DIP dell'ordinamento in cui si è verificata la fattispecie, ma senza alcuna condizione particolare. In questo caso, la localizzazione avviene in base alle norme sostanziali dell'ordinamento in cui si è verificata la fattispecie, indipendentemente da qualsiasi collegamento particolare tra la fattispecie e l'ordinamento in questione. Queste tre diverse versioni della localizzazione della fattispecie sono utilizzate in base alle esigenze e alle scelte del legislatore di ciascun ordinamento.

Lo statoriferisce direttamente al e lo si applica alla fattispecie. Esempio: la capacità giuridica è collegata alla cittadinanza. Se la persona di cui si discute ha cittadinanza giapponese, la localizzazione avviene nell'ordinamento giapponese. Il giudice italiano che deve applicare il diritto giapponese, prenderà le norme contenute nel codice civile giapponese che disciplinano la capacità giuridica delle persone, e le applicherà al soggetto di cui si discute, per valutare se ha o meno capacità giuridica. Una volta localizzato il rapporto in un determinato ordinamento, le norme sostanziali in vigore in quell'ordinamento disciplinano la fattispecie in questione.

Localizzazione condizionata

Ha una visione opposta rispetto alla localizzazione diretta. Impone di tener conto delle norme di DIP, delle norme tecniche in vigore, nell'ordinamento in cui la localizzazione va a cadere. Si dà funzione intrinseca delle norme di DIP

bilateralità, valore anche alla e anche alla perché davanti al giudice italiano si presenta la fattispecie del soggetto giapponese, di cui si discute della sua capacità giuridica. La legge regolatrice è quindi la legge giapponese, questo significa che il diritto italiano, sulla base della localizzazione condizionata, dovrà prima di tutto andare a guardare le norme di DIP giapponesi e laddove le norme di DIP giapponesi prevedano come applicabile la legge giapponese, si applicherà il diritto sostanziale. Si tiene in considerazione non solo il diritto sostanziale dello stato in cui cade la localizzazione, ma anche il suo DIP. Funzione bilaterale e che tende a porre sullo stesso piano i due ordinamenti. Nel caso concreto vuol dire che se, per esempio, il DIP giapponese prevede che la capacità giuridica delle persone fisiche sia disciplinata non dalla legge nazionale del soggetto, ma dalla legge nazionale di residenza, le norme di DIP possonoutilizzati diversi elementi di collegamento, come ad esempio il rinvio, per la localizzazione condizionata. Inoltre, è importante considerare anche le norme di Diritto Internazionale Privato (DIP) dello stato in cui cade la localizzazione, poiché potrebbero essere diverse da quelle dell'ordinamento italiano. La legge regolatrice del rapporto, dal punto di vista sostanziale, potrebbe non essere effettivamente quella individuata dalla norma della legge 218. Pertanto, è necessario tenere conto anche del DIP straniero.

però posti dei limiti all'operare dellalocalizzazione condizionata, in particolare all'operare del rinvio. È possibili anche che la leggestraniera superi quella italiana.

Localizzazione per autocollegamento

  • Ultima tipologia di localizzazione. Fa riferimento a norme di applicazione necessaria. Ci sono fattispecie particolari la cui regolamentazione di stampo pubblicistico, coinvolgono scelte di politiche legislative in cui non si lascia spazio all'operare delle norme di DIP, alla bilateralità, diritto sostanziale prevedendo, invece, delle norme interne di il cui contenuto è talmente fondamentale da applicarsi a tutte le fattispecie che ricadono nel loro ambito applicativo, a prescindere da dove cada il criterio di collegamento previsto per quell'istituto giuridico.

L'ordinamento italiano e tutti gli ordinamenti della comunità internazionale, in alcuni settori e in alcuni ambiti di intervento, prevede delle norme di diritto

italiano che si autocollegano al rapporto a prescindere dalla rilevanza degli elementi di estraneità che caratterizzano il rapporto. Quando davanti al giudice italiano si pone una fattispecie con elementi di estraneità, la prima cosa che il giudice italiano fa è cercare di capire se questa fattispecie ha sufficienti collegamenti per applicare la legge italiana. In alcuni settori il legislatore italiano, in maniera presuntuosa, afferma che quell'aspetto è così rilevante che il giudice deve applicare la legge italiana. La legge italiana si autocollega al rapporto. Localizzazione per autocollegamento, che può coesistere con il DIP. Esempio: acquisizione dello stato di figlio. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio. Ciò significa che se ci si trova in una famiglia di nazionalità americana, che vive in Italia, ad un certo punto sorge una controversia in materia successoria, si deve determinare se il

soggetto è o meno figlio. La legge regolatrice che determina lo stato di figlio, è determinata dalla legge nazionale del figlio. Se la nazionalità del figlio segue il principio dello ius sanguinis, allora il figlio acquisisce la cittadinanza dei genitori. Se invece segue il principio dello ius soli, il figlio acquisisce la cittadinanza del paese in cui è nato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
36 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alewefly di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof De Maestri Maria Elena.