DIRITTO INTERNAZIONALE (2 PARTE)
APPUNTI 16/02/15
IL diritto internazionale si distingue in 2 settori:
-diritto internazionale pubblico che regola le relazioni internazionali fra stati e altri soggetti
pubblicistici, quali le organizzazioni internazionali
-diritto internazionale privato che riguarda le regole che disciplinano la vita di relazione
internazionale fra soggetti privati
Quindi la materia del diritto internazionale pubblico dice cosa gli stati possono fare, quali
norme riguardano le relazioni tra stati e organizzazioni internazionali.
La materia del diritto internazionale privato riguarda invece tutte le questioni attinenti
rapporti tra privati a carattere internazionale.
es. se una società italiana fa un contratto con una società francese, e sorge una controversia,
è competente il giudice francese o quello italiano per decidere?? Si applicherà il diritto
francese o quello italiano
es. un fancese che sposa un tedesco e divorziano, quale giudice è competente a conoscere
questa vicenda??
es. la sentenza del tribunale di New York è valida in Italia, si può eseguire in Italia; che
valore ha questa sentenza??
Tutte queste questioni sono attinenti alla vita di regolazione che si svolge a cavallo di un
ordinamento.
Oppure si dice che tutte le fattispecie rappresentano un elemento di estraneità
all'ordinamento.
Quindi il diritto internazionale privato consiste nel definire fattispecie presentanti elementi
di estraneità rispetto ad un ordinamento.
Queste fattispecie pongono in particolare nel diritto internazionale privato una serie di
questioni, cioè le regole del diritto internazionale privato sono dirette a disciplinare in
particolar modo tre questioni:
1) individuazione del giudice competente
qual'è il giudice che in caso di controversia tra fattispecie presentanti elementi di estraneità
sarà dotato di competenza giurisdizionale, di giurisdizione, cioè avrà la potestà di decidere
la controversia
2) questione che si pone da un punto di vista logico in modo successivo alla prima:
individuazione delle regole di diritto applicabili alla fattispecie
Individuazione di qual'è la disciplina sostanziale delle fattispecie che presentano elementi di
estraneità.
es. società italiana che fa un contratto con quella francese e litigano; qual'è sarà il giudice
competente, e quali saranno le norme da applicare??
Quindi la prima questione è l'individuazione del giudice competente, mentre la secoda
questione è quella dell'individuazione delle norme sostanziali applicabili alla fattispecie.
Perchè la seconda questione è logicamente subordinata alla prima?
Perchè la prima questione (individuazione del giudice competente) influenza la seconda,
perchè una volta che si è appurato chi è il giudice competente, si saprà anche quali sono le
norme che disciplinano l'individuazione del diritto applicabile.
Cioè ciascun giudice avrà il proprio sistema di norme funzionali a determinare il diritto
applicabile.
Quindi una volta individuato il giudice competente, si potrà individuare la legge da
applicare.
Un terzo insieme di questioni, in parte logicamente indipendente dai primi due:
3) efficacia delle sentenze straniere, o meglio circolazione delle decisioni/sentenze
Insieme delle regole che disciplinano l'efficacia delle decisioni prese all'estero dagli altri
stati.
es. se c'è una causa tra una società italiana e una società francese, è competente il giudice
francese che emette una sentenza, questa sentenza che valore ha in Italia?? Può costituire
titolo esecutivo in Italia?? A che condizioni.
Vi sono un insieme di regole che disciplinano l'efficaci delle decisioni straniere all'interno
dello stato italiano.
Quindi il diritto internazionale privato si occupa di queste tre grosse questioni centrali:
-individuazione del giudice competente
-individuazione delle nnorme sostanziali applicabili alla controversia
- efficacia delle decisioni straniere
Il punto fondamentale per capire come funzione il diritto internazionale privato, che attiene
alla teoria delle fonti di questa materia.
In linea di principio ciascuno stato è competente a disciplinare queste questioni nell'ambto
del proprio ordinamento come meglio ritiene.
Chiaramente ciascuno stato può porre questa disciplina per quanto riguarda i propri
ordinamenti.
Ciò significa che ciascuno stato può dettare regole per dire quando i propri giudici sono o
non sono competenti relativamente a fattispecie che presentano elementi di estraneità.
Quindi ciascuno stato può autonomamente determinare l'ambito della giurisdizione dei
propri tribunali.
Ciasuno stato può determinare quali sono le norme applicabili alle fattispecie da parte dei
propri tribunali.
Ciascuno stato può disciplinare quali sono le condizioni alla stregua dei quali dare efficacia
alle sentenze straniere.
Quindi in linea di principio ciascuno stato può disciplinare queste questioni autonomamente.
Però uno stato può disporre soltanto relativamente al proprio ordinamento.
Quindi l'ordinamento italiano può in line di principio a che condizioni le sentenze straniere
entrano in Italia, ed avere efficacia in Italia.
L'ordinamento italiano può stabilire con le proprie norme in quali casi il giudice italiano può
stare in giudizio con riguardo alle fattispecie internazionali e in quali no.
L'ordinamento italiano può stabilre quali sono le norme che i giudici italiani devono
applicare su queste fattispecie.
In linea di principio ciascuno ordinamento disciplina queste tre questioni come vuole.
Qual'è la peculiarità di queste questioni??
Trattatndosi di fattispecien presentanti elementi di estraneità, queste fattispecie interessano
più di un ordinamento.
es. la socieà italiana fa un contratto con quella francese, questa è una fattispecie che tocca
sia l'ordinamento italiano che quello francese.
Tema del giudice competente:
in linea di principio l'ordinamento italiano può dire che su questa fattispecie il giudice
italiano è competente;
in linea di principio l'ordinamento francese può dire che su questa fattispecie i giudici
francesi hanno competenza.
Qual'è il problema??
Se queste fattispecie questioni sono disciplinate a livello interno si possono porre dei
conflitti.
Caso della giurisdizione:
La giurisdizione è regolata a livello interno: si possono porre dei conflitti cd positivi o
negativi della giurisdizione.
es. la società italiana fa un contratto con quella francese;
-l'ordinamento italiano può dire che i giudici italiani su questa fattispecie possono
pronunciarsi
-l'ordinamento francese può dire che su questa fattispecie i giudici francesi possono sono
competenti a pronunciarsi
Questo è legittimo perchè la questione rientra nell'ambito della possibilità degli stati di
legiferare al proprio interno.
Quindi non c'è niente di illegittimo, poichè in linea di principio a livello interno ci possono
essere conflitti positivi e negativi della giurisdizione.
Un conflitto positivo si avrà quando l'ordinamento italiano dice che i suoi giudici sono
competenti, e l'ordinamento francese dice che i suoi giudici sono competenti.
In questo caso si ha un conflitto positivo, cioè due ordinamenti che antrambi ritengono i
propri giudici dotati di giurisdizione di questa fattispecie.
Ci possono poi essere dei conflitti negativi.
Cioè l'ordinamento italiano potrebbe dettare delle regole, per cui dice che i suoi giudici non
sono competenti.
Però l'ordinamento italiano non può dire che i suoi giudici non sono competenti ma lo sono
quelli francesi, perchè il legislatore italiano non può disporre della giurisdizione di un altro
stato.
Quello che può fare uno stato è dire cosa possono o non possono fare i propri giudici.
Il legislatore italiano non può obbligare i giudici stranieri ad accettare la sua giurisdizione.
Il legislatore italiano può dire cosa possono o non possono fare i suoi giudici.
Quindi il legislatore italiano può dire se i giudici italiani hanno o meno competenza.
Se il legislatore italiano dice che i suoi giudici non hanno competenza, e il legislatore
francese dice che i suoi giudici non hanno competenza, si ritrova un conflitto negativo di
giurisdizione, per cui nessun giudice vuole conoscere di questa fattispecie.
Problemi analoghi si pongono per l'individuazione delle norme da applicare.
Se su questa fattispecie l'ordinamento italiano dice che si applica il diritto italiano, e
l'ordinamento francese dice che si applica il diritto francese. Ponendo il caso che siano
entrambi competenti, a seconda che si verifichi in Italia o in Francia ci sarà un diritto
diverso.
Quindi ci sarà una difformità di posizioni.
Lo stesso nel caso della circolazione delle sentenze.
Caso in cui in questa fattispecie l'ordinamento italiano ha delle regole che non contestano la
sentenza francese di entrare in Italia, e l'ordinamento francese invece ha delle regola che
contestano alle sentenze italiane di circolare in Francia.
é chiaro che questo porta ad un difformità di posizioni.
Quindi l'esigenza di uniformità di posizioni a livello internazionale ha determinato la forte
esigenza degli stati di dettare delle regole comuni per avere delle posizioni uniformi a
queste questioni.
Quindi queste questioni sono oggetto di numerose regole uniformi dettate sia a livello
europeo da vari strumenti, in particolare i regolamenti euoropei, sia di numerose
convenzioni internazionali che pongono regole uniformi relativamente a queste questioni.
es. tema del giudice competente per una controversia ralativa ad un contratto tra una società
italiana e una francese;
se c'è una convenzione che contiene una regola che dice: per queste controversie è
competente il giudice francese, poichè l'Italia e la Francia sono soggetti a questa
convenzione ci sarà un'uniformità di convenzioni.
Perchè il giudice italiano dovrà applicare la convenzione e declinare la giurisdizione in forza
della norma internazionale.
Il giudice francese invece potrà esercitare la giurisdizione.
In questo caso ci saranno posizioni uniformi, perchè il giudice italiano e quello francese
applicheranno la stessa regola, e si avrà un distribuzione efficente della competenza
giurisdizionale.
Quindi l'internazionalità di queste fattispecie determina l'interesse ad una disciplina
uniforme a livello internazionale.
C'è una stratificazione normativa delle fonti di questa materia:
-ci sono atti europei
-ci sono convenzioni internazionali
-ci sono norme interne
Questo è punto molto importante metodologicamente.
Nell'affrontare queste questioni le si deve affrontare secondo questa successione delle fonti.
Cioè quando si affronta una questione di diritto internazionale privato, occorre prima vedere
se c'è una regola europea che la disciplina, se c'è un regolamento europeo che disciplina
questa questione; se non c'è si passerà a vedere se c'è una convenzione internazionale; se
non c'è una convenzione internazionale, allora si guarderanno le norme interne.
Nell'affrontare le questioni internazionali privatistiche bisogna tenere presente la
successione delle fonti:
-prima occorre vedere se c'è un regolamento europeo;
se c'è un regolamento europeo si applica quello ad esclusione delle fonti internazionali
-se c'è una convenzione internazionale si applica quella ad esclusione del diritto interno
-se non c'è nè un regolamento europeo nè una convenzione si applicherà il diritto interno
Quindi il diritto internazionale privato regola queste tre questioni generali e lo fa con una
pluralità di fonti da considerarsi in successione gerarchica:
-regolamenti europei
-convenzioni internazionali
-diritto interno
Un'altra funzione fondamentale che nasce dal presupposto generale per cui in linea di
principio ogni ordinamento discplina la propria giurisdizione autonomamente.
Altro presupposto fondamentale del diritto internazionale privato è che non esiste una
risposta assoluta, cioè valida a qualunque ordinamento, relativamente alle tre question che il
diritto internazionale privato disciplina.
Cioè è metodologicamente scorretto dire qual'è il giudice competente in questa fattispecie
pensando che la risposta valga per tutto il mondo.
La risposta a queste tre questioni è una risposta che dipende dal punto di vista
dell'ordinamento in cui ci si pone.
Cioè per ciascun ordinamento statale ci sarà una risposta a questa questione; perchè ciascun
ordinamento avrà al proprio interno regole che disciplineranno queste tre questioni del
diritto internazionali privato.
Perchè ci sono regole uniformi??
Per far si che la risposta sia la stessa in più ordinamenti possibili.
Però la questione del sapere qual'è il giudice competente a decidere di una controversia,
qual'è la legge applicabile, dipende da norme in vigore in uno specifico ordinamento.
Quindi la risposta corretta può essere data soltanto in base alle norme in vigor ein un dato
ordinamento.
Non si può dare una risposta assoluta.
es. non si può dire che in una controversia fra la società italiana e quella francese ha sempre
competenza il giudice italiano, e questa è la risposta che vale per tutte le questioni.
La risposta ad una questione parte da un ordinamento, e quindi dalle norme in vigore in un
dato ordinamento; quindi dal punto di vista di uno specifico ordinamento.
Se poi le regole di un ordinamento italiano e quello francese sono uguali, la risposta sarà
uguale.
E quindi in base alle norme in vigore in Italia sarà competente il giudice francese; in base a
quelle francesi sarà anche.
La risposta è uguale.
Ma questo dipende dal fatto che in Italia e in Francia sono in vogore regole uniformi.
Quindi la risposta alle questioni non è mai una risposta necessariamente universale, ed è una
risposta che dipende dalle norme in vigore in un dato ordinamento.
Quindi le questioni si affrontano sempre partendo dal punto di vista di uno specifico
ordinamento.
Il fatto che poi nell'ordinamento italiano la questione è regolata dall'ordinamento europeo, la
risposta che darà l'ordinamento italiano, sarà quella uguale a tutti gli altri ordinamenti
europei; e quindi in tutti gli ordinamenti europei si avrà lo stesso risultato.
Ma questo dipende dal fatto che c'è una regola uniforme in tutti gli ordinamenti e non toglie
il fato fondamentale, per cui la risposta a queste questioni non è universale, ma è una
risposta radicata in uno specifico ordinamento.
Precisazioni terminologiche:
nel diritto internazionale privato ci sono varie terminologie.
Esiste nell'espressione diritto internazionale privato un'accezione:
-in senso stretto
-in senso lato
·L'espressione diritto internazionale privato può essere intesa in senso lato: si riferisce alle
tre questioni sopra citate (individuazione del giudice competente, legge applicabile, efficacia
delle sentenze straniere).
·C'è pero una seconda accezione in senso stretto, per cui il diritto internazionale privato
individua le norme che attengono alla seconda delle tre macrocategorie, quindi
l'individuazione della legge applicabile.
Quindi intesa in senso stretto, le norme che individuano il diritto applicabile si chiamano
anche norme del diritto internazionale privato o diritto internazionale privato in senso
stretto.
Quindi se si utilizza l'espressione del diritto internazionale privato in un'accezione
restrittiva, si distinguono anche norme di diritto processuale civile internazionale.
Le norme di diritto processuale civile internazionale sono quelle che regolano la prima e la
terza questione, cioè la giurisdizione e l'efficacia delle decisioni straniere.
Quindi il complesso del diritto internazionale privato in senso stretto, del diritto processuale
civile ineternazionale da quello che si chiama diritto internazionale e processuale.
·diritto internazionale privato in senso ampio:
-giurisdizione
-leggi applicabili
-efficacia delle decisioni straniere
·diritto internazionale privato in senso stretto
diritto internazionale privato processuale (che comprende tre questioni); si compone:
-diritto internazionale privato (norme che riguardano la legge applicabile)
-diritto processuale civile internazionale (norme attinenti la giurisdizione e all'efficacia delle
decisioni straniere)
La scuola italiana tradizionale è quella che utilizza l'espressione di diritto internazionale
privato in senso stretto, cioè come compresenza di norme sulla legge appliacbile.
Lo distingue dal diritto processuale civile internazionale, che comprende le norme di
giurisdizione e di efficacia delle decisioni straniere.
Richiama l'insieme di queste due materie il diritto internazionale privato e processuale.
L'oggetto del diritto internazionale privato riguarda queste tre questioni:
-individuazione del giudice competente
-individuazione della legge applicabile
-efficacia delle decisioni straniere
Queste questioni sono disciplinate da una pluralità di fonti normative; queste fonti sono:
-regolamenti europei
-convenzioni internazionali
-norme interne
Da applicarsi in successione.
Ciascuna di queste questioni non è valida in qualunque ordinamento e a prescindere
dall'analisi delle norme specificamente che ha l
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