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sigla (EXV, FCA,FAS, FOB, CIP).
Si scrive semplicemente che quel contratto è un contratto ad esempio fob; quindi si applica
la clasuola fob, per cui si prende un libretto della camera di commercio, dove c'è scitto che
fob significa che ci sono 10 clausole.
Qual'è la differenza fra le varie clausole degli incoterms??
Le clasuole degli incoterms individuano il momento in cui la merce passa di proprietà, e in
cui conseguentemente passano rischi e costi del trasporto.
In un contratto ci sono vari momenti. Nell'esecuzione di un contratto di trasporto di vendita,
e quindi nella fase del trasporto ci sono vari momenti:
- la merce deve essere messa a disposizione del vettore davanti allo stabilimento
dell'acquirente
-poi la merce deve essere caricata sul vettore
-il vettore trasporta la merce
-il vettore scarica la merce alla dogana dove arriva
-la merce viene presa in consegna dall'acquirente
Quindi l'esecuzione di un contratto di vendita internazionale ha varie fasi del trattato.
Gli incoterms individuano il momento di queste varie fasi in cui il rischio e i costi passano
dal venditore all'acquirente.
Il momento può essere diverso.
es. nell'incoterm individuato dalla sigla EXV, che significa ex works, costi e rischio sono a
carico dell'acquirente fin dal primo momento, cioè fin dal momento in cui la merce esce
dallo stabilimento dell'acquirente ed è messa a disposizione del vettore.
Quindi anche il rischio di carico della merce sul vettore è a carico dell'acquirente.
Cioè ci sono incoterms che prevedono rischi e costi a carico dell'acquirente e del venditore,
o solo a carico dell'uno o dell'altro. (vedi tabella)
L'incoterm EXV prevede che tutto sia a carico dell'acquirente.
L'incoterm Deliver Duty Paid (DDP) prevede che tutto i rischio e relativi costi siano a
carico del venditore fino al momento in cui la merce è caricata dal vettore nel luogo di
consegna.
Poi i vari altri inocoterms individuano un diverso momento nelle varie operazioni in cui
avviene questo passaggio di rischi e costi.
Ci deve essere una coincidenza tra il passaggio di rischio e costi.
es. l'incoterm CIF (cost, insurance anche freight= costo, assicurazione e nolo) che è un
incoterm che si applica quando il trasporto avviene via mare, prevede che il rischio passa in
un momento in cui la merce è caricata sulla nave.
Quindi il trasporto di una merce e il caricamento sulla nave sono costi e rischi a carico del
venditore; dal momento in cui la merce è caricata sulla nave costi e rischi sono a carico
dell'acquirente.
Tutta questa disciplina nel contratto fra le parti si riassume nello scrivere la sigla
dell'incoterm.
Quindi le parti scriveranno: questo è un contratto CIF/ questo è un contratto DDP/questo è
un contratto EXV.
Scrivere questo contratto significa incorporare il contenuto della clasuola incoterm che è
scritto sulla pubblicazione della camera di commercio.
L'utilizzo degli incoterms è molto frequente nei contratti di vendita, perchè chiaramente è
molto semplice scrivere con una sigla quando rischi e costi passano di proprietà.
Chiaramente l'incoterm, individuando il momento in cui la merce passa di proprietà,
passano i rischi e i costi dal venditore all'acquirente, sembrerebbero una pattuizione
rilevante anche ai fini dell'individuazione del luogo di consegna ai sensi dell'art. 7.
Perchè l'incoterm privato localizza con precisione il luogo in cui passa il rischio, individua il
luogo dove è avvenuta la consegna.
Quindi tutti gli autori che si sono occupati di questo tema, o comunque quasi tutti ritengono
che gli incoterms contengono una localizzazione del luogo di consegna rilevante anche ai
fini dell'art. 7.
La giurisprudenza italiana invece ritiene che gli incoterms non localizzino la consegna ai
fini della determinazione della competenza giurisdizionale in base al regolamento.
Quindi la giurisprudenza italiana dice che la clausola dell'incoterm rileva solo ai fini del
passaggio del rischio e non localizza la consegna.
Questo probabilmente discende da un'errata comprensione del meccanismo dell'incoterm da
parte della giurisprudenza.
Questa giurisprudenza in Italia è ancora prevalente. In altri stati non è così.
é utile sapere che buona parte della giurisprudenza italiana non attribuisce questo significato
all'incoterm, cioè non ritiene che l'incoterm sia idoneo a individuare il luogo di consegna
rilevante ai fini dell'art. 7.
Quindi in presenza di un contratto che contiene solo incoterms e non un'altra modalità di
individuazione del luogo di consegna, passa come se non fosse stato determinato
pattiziamente.
Cosa criticabile, ma buona parte della giurisprudenza italiana, a differenza della
giurisprudenza di altri paesi, è ancora in questo senso.
Questa giurisprudenza è molto criticata da vari autori.
L'art. 7 contiene anche una lettera c.
La lettera c dice che la norma di cui alla lettera a dell'art. 7 (che è quella dei contratti diversi
da vendita e prestazione di servizi)< si applica nei casi in cui non è applicable la letttera b>.
Cosa significa?? Era necessaria questa specificazione??
Probabilmente no.
Come è stata interpretata la lettera c??
La lettera c è stata interpretata in questo senso:
la lettera b localizza consegna e prestazione di servizi attualmente;
quindi la lettera b prevede una specificazione.
Cioè la lettera b dice che rileva nel contratto di compravendita e di prestazione di serivizi il
luogo di consgena o di prestazione di sevizi nella misura in cui questo sia incorporato in uno
stato membro.
Cioè la lettera b specifica che rileva il luogo di consegna e prestazione di serivizi se situato
in uno stato membro.
Perchè questa specificazione??
Perchè la lettera b dice che rileva soltanto il luogo di consegna e prestazione di servizio se
situato in uno stato membro???
C'era bisogno di scriverlo??
Cosa succede se il luogo è in uno stato terzo??
es. una società italiana e una francese si mettono d'accordo per trasportare merce in Cina; in
questo caso il luogo di prestazione di servizio è uno stato terzo.
Se non si scrive il luogo di prestazione di servizio, questo criterio di competenza
giurisdizionale li porta in uno stato terzo.
Il regolamento può disporre nella giurisdizione dei giudici in uno stato membro dell'unione
europea?? assolutamente no!!
Perchè il principio fondamentale prevede che ciascuno stato dispone della giurisdizione dei
propri giudici.
Questo è un principio che vale per l'unione europea.
Il regolamento europeo potrà distribuire la competenza giurisdizionale fra i giudici degli
stati membri dell'unione europea.
Quindi se la norma conduce fuori dall'unione europea si producono 2 conseguenze
astrattamente possibili:
la prima conseguenza è che banalmente non sussiste la giurisdizione di un giudice di
• uno stato membro.
Cioè se il luogo di consegna è in uno stato membro, si potrebbe semplicemnte arrivare alla
conclusione che la norma non è idonea a radicare la giurisdizione di un giudice di uno stato
membro.
Questo è un problema??
Se la norma si interpreta così, sono possibili conflitti negativi di giurisdizione in base al
regolamento, dato il carattere alternativo del foro di cui all'art. 7??? No!!
Perchè?? Perchè c'è comunque il foro generale del domicilio del convenuto.
Cioè l'art. 7 contiene un foro speciale, un foro alternativo.
Quindi se anche l'art. 7 non radica la giurisdizione di un giudice, resta sempre la
giurisdizione del foro speciale.
Quindi anche se l'art. 7 porta fuori dall'europa, in teoria questo non dovrebbe essere un
problema, o quantomeno questo non darà luogo ad un conflitto negativo di giurisdizione;
perchè resterebbe sempre adibile il giudice, il foro del domicilio del convenuto in base
all'art. 4 del regolamento.
Ciò nonostante bisogna sepre guardare le norme sistematicamente.
Se l'art. 7 non è idoneo a radicare la giurisdizione, resta sempre l'altro foro, cioè il foro
generale.
Ciò nonostante l'interpretazione che si da della lettera c dell'art. 7 par. 1 è quella che se la
consegna o la prestazione di servizio in base alla lettera b avviene in uno stato terzo, invece
di dire che semplicemente quella norma non radica la giurisdizione di nessun altro giudice
europeo diverso da quello già adibile con il foro generale, allora si passa alla lettera a; cioè
si passa a vedere se applicando il metodo analitico, cioè l'individuazione dell'obbligazione
dedotta in giudizio e la sua localizzazione, si può arrivare ad individuare un altro giudice
competente.
Quindi il foro interpretato alla lettera c è questo:
se la lettera b conduce ad un luogo extraeuropeo, e quindi non può funzionare, perchè se la
lettera b produce un luogo extraeuropeo non è idonea a individuare un giudice europeo
come competente, quindi non funziona.
Non individua nessun giudice competente, è come se non ci fosse.
In questo caso, quando la lettera b porta un giudice extraeuropeo si torna alla lettera a.
Cioè la lettera c dice: non è applicabile la lettera b, e quindi si applica la lettera a.
Quindi non è applicabile la lettera b perchè la norma conduce fuori europa, quindi non è
applicabile.
Prima di concludere che bisogna andare al domicilio del convenuto, si fa un passaggio
ulteriore alla lettera a; si vede se è applicato allo stesso contratto di diverso metodo di cui la
lettera a (cioè l'individuazione dell'obbligazione dedotta in giudizio e localizzazione
mediante criterio giuridico e non fattuale), si arriva ad individuare un giudice europeo non
competente.
Questo è il modo in cui vari autori hanno letto la lettera c.
Altro tema di competenza giurisdizionale: proroga di competenza.
Cioè la determinazione convenzionale del giudice competente.
Tutto quello che si è affrontato finora (fori generali e fori speciali) rileva nella misura in cui
le parti non abbiano stabilito le sentenze del giudice competente.
Ci sono 2 modi di stabilire il giudice competente.
Questa si chiama proroga di competenza perchè significa che le parti stabiliscono esse stesse
la competenza.
Ci sono 2 modalità mediante i quali la proroga, cioè la determinazione convenzionale, della
competenza può avvenire:
-proroga espressa
-proroga tacita
·La proroga espressa è quella che discende da una esplicita pat