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Partecipazione dei soci alle perdite e agli utili

I soci sono chiamati a sopportare le perdite secondo quanto stabilito nel contratto sociale. La misura di tale partecipazione può essere liberamente determinata, anche in modo non proporzionale al valore dei conferimenti effettuati dai soci o alla loro quota di partecipazione alla società.

Se il contratto sociale non dispone diversamente, l'articolo 2263 prevede che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, esse si presumono uguali.

Tuttavia, è vietato stipulare un patto leonino che escluda uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite, come stabilito dall'articolo 2265.

Il diritto agli utili matura in capo ai soci quando viene approvato il rendiconto, che assume la veste di bilancio di esercizio nella s.n.c. e nella s.a.s.

sociale non 31Università degli studi di Milano Andrea Martelli1° semestre Diritto Commerciale Capitoli I-V, XVIII-XXVdispone diversamente il diritto non è subordinato ad alcuna decisione dei soci o di altri in ordinealla sua distribuzione.

La partecipazione alle perdite non va confusa con la responsabilità illimitata per il pagamento delleobbligazioni sociali. Tale partecipazione si concretizza, anzitutto, nella perdita di valore della quotaper effetto del minor valore del patrimonio della società; ovviamente, poi, se la situazionepatrimoniale della società è tale da non consentire il soddisfacimento delle obbligazioni sociali e isoci sono chiamati a risponderne dai creditori, la partecipazione alle perdite rappresenta la misuranon già dell'obbligo verso il terzo, ma in misura inversa del regresso verso gli altri soci da parte dichi paga.

Capitolo 20 - Le società di persone: organizzazione e scioglimento

società personali i soci sono, in linea di principio, liberi di determinare come meglio ritengono la struttura organizzativa societaria, cioè le regole sull'adozione delle decisioni e l'amministrazione delle società. I pochi vincoli posti a tale libertà derivano proprio dalla necessità di rispettare uno dei principali corollari della rilevanza della persona del socio negli assetti sociali: la naturale coincidenza fra qualità del socio e potere di concorrere alle scelte di amministrazione della società. Nel silenzio dell'atto costitutivo, la regola generale posta dall'art. 2257 co. 1 sancisce che "della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri" "l'amministrazione" (c.d. amministrazione disgiuntiva); nella s.a.s. la norma va naturalmente riferita ai soli soci accomandatari. La regola generale può essere derogata dalle parti che, nel contratto sociale, possono attribuire

Il potere di amministrare a taluni dei soci sino a concentrarlo nelle mani di uno solo tra loro. Nella s.a.s. il potere di amministrare non spetta né può essere attribuito agli accomandanti. L'esercizio in via di fatto del potere di gestione da parte dell'accomandante non ne rende per sé invalidi gli atti, ma comporta l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. È tuttavia consentito che l'accomandante compia specifici atti sulla base di una procura speciale per singoli affari; presti la propria opera sotto la direzione degli amministratori. Sembra, infine, che oggi socio amministratore possa essere anche una persona giuridica, la quale esprimerà la sua volontà mediante il proprio rappresentante. Tale possibilità deriva dall'ammissione della partecipazione di società di capitali a società di persone. La possibilità di derogare all'attribuzione ex lege del

potere di amministrare al socio significa che la fonte del potere di amministrazione - la nomina ad amministratore - ha base volontaria. La nomina degli amministratori può avvenire in due modi: direttamente nell'atto costitutivo; con atto separato da parte dei soci. Il potere di amministrare spetta disgiuntamente a ciascun socio. In tal caso ogni socio, senza necessità di interpellare gli altri soci amministratori, può decidere e porre in essere atti di gestione. Questa assoluta autonomia gestionale del singolo socio è temperata dal c.d. potere di veto spettante agli altri soci amministratori: ovviamente il veto deve intervenire prima del compimento dell'operazione. L'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione spetti congiuntamente a più soci: in tal caso il potere di gestione deve essere esercitato in accordo fra i soci amministratori. In difetto di diversa disposizione nell'atto costitutivo, ogni socio ha il potere di amministrare autonomamente.

Previsione del contratto sociale, la regola è quella dell'unanimità. È possibile però, in maggioranza generale o per casi particolari, che le decisioni siano assunte a maggioranza.

I soci possono, comunque, scegliere a seconda della tipologia di atti se attribuire agli amministratori poteri disgiunti o congiunti. Al potere di amministrazione corrisponde, in linea di principio, quello processuale, della società, il potere cioè di spendere il nome della società e far sì che essa acquisti diritti e assuma obblighi verso i terzi. Nel silenzio del contratto sociale, dunque, chi ha il potere di amministrare ha anche quello di rappresentare la società.

Il potere di rappresentanza degli amministratori si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale: la legge non distingue, invece, tra

atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. La corrispondenza fra il potere di gestione e quello di rappresentanza può essere spezzata dal contratto sociale, tramite la fissazione di limiti e regole particolari per l'esercizio del secondo. Ciò può avvenire in vari modi: attribuendo il potere solo a taluni soci amministratori e non ad altri, attribuendo il potere di rappresentanza in modo diversificato a seconda degli atti.

Ogni limitazione del potere di rappresentanza, sia essa prevista dalla legge o contenuta nel contratto sociale, pone il problema della sua opponibilità ai terzi. Il discorso diviene articolato quando si tratti dell'opponibilità dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori.

Si deve a riguardo distinguere fra limiti legali e limiti convenzionali al potere di rappresentanza. I limiti legali - quelli cioè che hanno fonte normativa - nelle società di persone sono sempre opponibili al terzo. I limiti convenzionali -

Quelli cioè che si traggono dal contratto sociale e che possono essere specifici al potere di rappresentanza oppure derivare da limiti al potere di gestione - sono trattati diversamente nel codice a seconda dei tipi sociali.

Nelle s.n.c. e nelle s.a.s. si applica l'art 2298 che afferma che le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura sono opponibili ai terzi se iscritte nel registro delle imprese o ove se ne provi l'effettiva conoscenza da parte del terzo.

Nella società semplice, invece, l'art 2266 co 3 si limita ad affermare che le modificazioni e i limiti al potere di rappresentanza sono regolati dall'art 1396 in base al quale sono opponibili solo ove portati a conoscenza del terzo con mezzi idonei salvo che se ne provi l'effettiva conoscenza al momento della conclusione del contratto.

Gli amministratori hanno, anzitutto, il dovere generale di gestire la società con la diligenza del mandatario.

L'operato degli amministratori va valutato sulla base della verifica del rispetto di quelle cautele e regole di comportamento tipiche dello standard dell'avveduto amministratore. Il metro di valutazione della diligenza è quello del mandatario, e cioè del buon padre di famiglia. Gli amministratori devono poi rispettare una serie di doveri specifici previsti dalla legge: p.e. tenuta della contabilità sociale. L'inadempimento ai loro obblighi espone gli amministratori a responsabilità solidale verso la società per i danni a questa procurati. Con regola meno stringente di quella prevista per le s.p.a., la solidarietà non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa. La legge è del tutto silente in ordine alla disciplina dell'azione di responsabilità promossa dalla società contro gli amministratori. Dibattuta è la questione della legittimazione attiva alla sua proposizione: in prevalenza si ritiene.che i soci possono esercitare, come ad esempio il diritto di voto nelle assemblee societarie o la possibilità di proporre modifiche statutarie. Nelle società di capitali, invece, il controllo sulla gestione è affidato principalmente agli organi di controllo interni, come il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale. Questi organi hanno il compito di vigilare sull'operato degli amministratori e di garantire il rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale. Anche in questo caso, però, ai soci non amministratori sono riconosciuti alcuni poteri di informazione e controllo. Ad esempio, hanno il diritto di consultare i bilanci e i documenti contabili, di partecipare alle assemblee societarie e di esprimere il proprio voto. In conclusione, sia nelle società di persone che nelle società di capitali, è fondamentale garantire ai soci non amministratori il diritto di essere informati sull'andamento dell'azienda e di poter esercitare un controllo sulla gestione. Questo contribuisce a tutelare gli interessi dei soci e a garantire una corretta governance aziendale. che la legge riconosce a ciascun socio: la richiesta per giusta all'autorità giudiziaria di revoca per giusta causa dell'amministratore. La causa, in quanto ricollegata soltanto a fatti inerenti al potere di amministrazione, è compatibile con il permanere della qualità di socio. La "giusta causa" normalmente attiene alla violazione dei doveri di corretta amministrazione e degli specifici obblighi stabiliti dalla legge e dall'atto costitutivo. Peraltro, in un'accezione più ampia, può considerarsi giusta causa qualsiasi circostanza che renda ragionevole la revoca dell'amministratore (p.e. situazioni personali per cui l'amministratore non sia più capace di gestire la società). 1° semestre Diritto Commerciale Capitoli I-V, XVIII-XXV Nelle società di persone la disciplina delle decisioni o deliberazioni dei soci non

prevede regole generali in ordine all'individuazione delle competenze, alle modalità della

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A.A. 2020-2021
62 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AndreaMartelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rescigno Matteo.