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CAPITOLO 46: IL CONCORDATO PREVENTIVO. GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Il concordato preventivo. Caratteri generali e presupposti. L'imprenditore che si trova in stato di difficoltà economica può evitare che la crisi sfoci in fallimento regolando i propri rapporti con i creditori mediante un concordato preventivo.
Il presupposto oggettivo del concordato preventivo è lo stato di crisi economica dell'impresa (e non lo stato di insolvenza). Per stato di crisi si intende:
- Difficoltà temporanea e reversibile che non consente all'imprenditore di soddisfare regolarmente i creditori. Il concordato mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell'impresa.
- Stato di insolvenza che giustificherebbe la dichiarazione di fallimento. Se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato può essere attuato prima che sia dichiarato il fallimento e serve a evitarlo.
Il concordato preventivo è un concordato giudiziale e di massa. Libera definitivamente l'imprenditore per la parte eccedente la percentuale concordataria. Il concordato preventivo offre all'imprenditore insolvente il vantaggio di evitare le pesanti conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento. L'imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa.
Il concordato preventivo non deve condurre alla liquidazione del patrimonio, ma può essere impiegato per il risanamento dell'impresa, beneficio concesso all'imprenditore per favorire la composizione della crisi mediante una soluzione concordata con i creditori. Possono partecipare al concordato tutti gli imprenditori che presentano i requisiti soggettivi per essere sottoposti al fallimento: essere imprenditori commerciali non piccoli. Non c'è requisito di meritevolezza.
Nei concordati con finalità meramente liquidatorie,
la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari. Per i concordati finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa non è previsto nessun limite minimo nel pagamento dei crediti chirografari. I creditori privilegiati, in entrambe le finalità, devono essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto gli stessi potrebbero conseguire, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. In tal caso, il valore di mercato del bene o diritto su quale sussiste la causa di prelazione deve essere stimato da un esperto designato dal debitore. Contenuto della proposta di concordato: può perseguire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma: - Dilazione dei termini di pagamento - Soddisfacimento parziale dei creditori - Attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta a un assuntore - Suddivisione deicreditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, contrattamenti differenziati per le diverse classi- Cessione ai creditori di tutti i beni (o solo quelli non più funzionali all'esercizio dell'impresa)
La proposta deve indicare l'utilità specifica ed economicamente valutabile che il debitore si obbliga ad assicurare a ciascun creditore in caso di approvazione.
Solo il debitore può presentare domanda di ammissione al concordato, ma oggi è consentito a creditori e a terzi di avanzare offerte e proposte concorrenti. Può avvenire solo in due casi:
- Se la proposta del debitore prevede il trasferimento a titolo oneroso di specifici beni o dell'azienda ad un soggetto predeterminato: il tribunale apre d'ufficio l'apertura di una procedura competitiva nella quale tutti gli interessati possono presentare offerte d'acquisto concorrenti. Lo stesso vale per l'affitto di azienda.
- Se il
Per l'ammissione alla procedura.→Se accertamento ha esito negativo il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato. Su 60istanza dei creditori o del pubblico ministero può dichiarare il fallimento se esistono i presupposti.→Se accertamento ha esito positivo il tribunale ritiene ammissibile la proposta e apre la procedura diconcordato preventivo. Designa gli organi della procedura: giudice delegato e commissario giudiziale.Il decreto di ammissione è pubblicato nel registro delle imprese.Gli effetti per il debitore sono:
- Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e, se previsto nella proposta, continual’esercizio dell’impresa.
- Può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinariaamministrazione è necessaria l’autorizzazione del tribunale (contrazione di mutui, concessione diipoteche, di pegno o di fideiussioni, accettazioni di
- Professionista che attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei
2. Se i pagamenti sono effettuati con nuove risorse finanziarie, apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione degli altri creditori concordatari.
Gli effetti per i creditori sono in gran parte coincidenti con quelli propri del fallimento:
a. Principio della par condicio creditorum
b. Divieto (dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese) per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
c. Sospensione del corso degli interessi e altri effetti propri del fallimento
d. No revocatoria fallimentare
Il concordato preventivo non incide sui rapporti contrattuali pendenti, che proseguono: l'imprenditore conserva il potere di amministrare il proprio patrimonio. Il debitore può chiedere lo scioglimento o la sospensione (max 60 giorni) di tali contratti. La controparte che subisce la sospensione o lo scioglimento del contratto ha diritto ad un indennizzo.
equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento. Tale credito deve essere soddisfatto come credito anteriore al concordato. Non possono essere sospesi o sciolti contratti di lavoro subordinato.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un ulteriore strumento per la soluzione delle crisi di impresa alternativo al fallimento. Sono accordi stipulati fra l'imprenditore e una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti). Una volta pubblicati nel registro delle imprese e ottenuta l'omologazione del tribunale, consentono di porre gli atti compiuti in esecuzione degli stessi al riparo dall'azione revocatoria fallimentare e non configurano il reato di bancarotta, se la crisi non viene superata e sopraggiunge il fallimento.
Anche gli imprenditori agricoli in crisi possono presentare accordi di ristrutturazione e non solo gli imprenditori commerciali.
gli interessati senza l'intervento di un giudice; - non sono vincolanti: le parti possono decidere di non rispettare gli accordi presi; - non sono pubblici: non vengono resi noti al pubblico, ma rimangono riservati tra le parti coinvolte; - non sono definitivi: possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento, a condizione che entrambe le parti siano d'accordo.