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LA POLITICA DEL LAVORO
cap. III
La politica del lavoro riguarda un insieme composito di interventi pubblici volti al raggiungimento e al mantenimento di un elevato e stabile livello occupazionale.
Una distinzione è tra "INTERVENTI PASSIVI" di mera tutela del reddito della persona in cerca di occupazione (es. disoccupazione ) ed "INTERVENTI ATTIVI" volti a rendere più efficiente il funzionamento del mercato del lavoro (es. formazione e servizi di collocamento)[secondo Vesan].
* Si distinguono poi 3 principali categorie di politiche del lavoro sulla base dei principali compiti che si prefiggono di assolvere:
- Le misure indirizzate alla regolazione dei rapporti di lavoro;
- Le misure volte al sostegno e al mantenimento del reddito a fronte della disoccupazione involontaria e temporanea;
- Le misure volte alla rimozione degli ostacoli non legislativi all'ingresso e permanenza nel mondo del lavoro (MISURE PROATTIVE).
* Facendo dal primo sottogruppo, i Paesi europei si differenziano per la presenza di una diversa combinazione di forme contrattuali e un diverso insieme di vincoli relativi all'istituzione ed eliminazione dei rapporti di lavoro. [I lavoratori atipici ("assunti con contratto diverso da quello a tempo pieno e indeterminato") sono comunque cresciuti negli ultimi 15 anni in quasi tutti i Paesi europei, perlomeno fino agli anni del 2008. Per quanto riguarda i livelli di tutela dell'occupazione è prevalsa una strategia a due livelli ("two-tier reform strategy ") cioè l'adozione di riforme di margine che hanno interessato prevalentemente i rapporti a termine lasciando quasi inalterato il livello di tutela dei lavoratori a tempo indeterminato ("insiders").
europei sono presenti strumenti, questi gli ammortizzatori sociali.
L'articolazione tipica di tale sistema è a 3 pilastri:
- 1o pilastro assicurativo: le prestazioni, sotto forma di indennità di disoccupazione, sono erogate per una durata definita, a fronte del versamento di una determinata quota di contributi;
- 2o pilastro assistenziale dedicato: prevede l'erogazione di sussidi ai disoccupati che, in mancanza di requisiti di reddito, nel caso di impossibilità di accesso al primo pilastro e successivamente dello spettamento e percezione dell'evento assicurato;
- 3o pilastro assistenziale generale: non è specificatamente riservato ai lavoratori, dove le prestazioni forniscono, in base a stringenti requisiti di reddito, e garantiamo, un reddito minimo garantito a chi si trova in condizioni di indigenza.
indennità offerte dalle assicurazioni contro la disoccupazione riguardano la generalità, il finanziamento e i requisiti di accesso.
Il livello di generalità delle prestazioni è definito dal suo importo e dalla durata di erogazione. L'ammontare dell'indennità consiste nell'importo delle retribuzioni di un dato periodo. Il rapporto fra l'ammontare dell'indennità di disoccupazione e la retribuzione precedentemente percepita costituisce il tasso di sostituzione, che rappresenta una delle misure di generosità economica, esso però può cambiare da paese a paese, come anche la durata della prestazione.
Il finanziamento delle indennità di disoccupazione deriva dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro, con una percentuale di contribuzione a carico degli uni o degli altri parte che cambia da paese a paese (in Italia a carico dei datori di lavoro). In caso di una mancata copertura, o per l'uso continuato prolungato interviene lo stato tramite la fiscalità generale.
Per quanto riguarda i requisiti d'accesso, la disoccupazione deve essere involontaria, inoltre il lavoratore deve soddisfare dei requisiti
Accordo Lama-Agnelli 1975
Interviene sul meccanismo di adeguamento dei salari all'inflazione, la cosiddetta scala mobile.
Le retribuzioni erano agganciate automaticamente all'andamento del costo della vita, con questa firma con il favore di spinte inflazionistiche che causava, da un continuo rincorsa tra salari-prezzi-salari.
Misure di Sostegno al Reddito
- Il primo schema pubblico di assicurazione obbligatoria risale al 1919.
- Con la L. 636/1939 si definisce l'indennità ordinaria di disoccupazione il quale ha durata di 180 gg ed è adottato un sistema proporzionale di importo assai ridotto. Rimangono validi i due requisiti di accesso all'indennità di disoccupazione:
- Almeno 2 anni di anzianità assicurativa.
- Almeno 1 anno di anzianità contributiva.
- Al secondo istituto cardine nello schema di ammortizzatori sociali è la Cassa Integrazione Guadagni (CIG), uno schema assicurativo volto a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dell'industria, in caso di sospensioni o riduzioni delle attività produttive per eventi di natura transitoria (D. Lgs 788/1945).
- Con la L. 145/1968 viene istituita la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni a Gestione Straordinaria) rivolta a lavoratori di imprese industriali con più di 15 dipendenti e un numero di lavoro è decurtato per via di processi di ristrutturazione, riconversione o riconversione produttiva.
- La CIGS non costituisce un diritto del lavoratore ma interviene ad hoc, previa attivazione di una procedura che deve essere autorizzata e solo per le aziende di una certa dimensione. L'importo della integrazione salariale è superiore rispetto all'indennità di disoccupazione.
- Durata di più della disoccupazione (12 mesi, ma numero indefinito).
- Approccio di CIGS è stato usato impropriamente per far fronte agli esuberi dei lavoratori non più riassorbiti nel mondo del lavoro.
l. 136/1997: "PACCHETTO TREU" attua misure volte a incentivare il ricorso al part-time, ai CFL e al tirocini formativi.
Legalizza il lavoro temporaneo, che prevede:
- parità di trattamento economico dei lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato;
- procedure di selezione e accreditamento per le agenzie interinali;
- divieto di ricorso per sostituzione lavoratori in caso di sciopero, per lavori pericolosi o di esiguo contenuto professionale.
Il Pacchetto Treu regola anche i co.co.co, che dopo la Riforma Dini del ‘95 hanno ampia diffusione e lavoratori parasubordinati devono iscriversi alla Gestione separata INPS. Questo provvedimento prevede una minore contribuzione a cui sono soggetti rispetto al lavoro subordinato.
D. lgs 61/2000: recepisce una direttiva europea sul lavoro a tempo parziale, garantendone una maggiore flessibilità di utilizzo e la parificazione delle condizioni di lavoro rispetto a quello dei rapporti a tempo pieno.
D. lgs 368/2001: recepisce una direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, che diviene sempre possibile senza necessità di autorizzazioni o deroghe dai contratti collettivi; è inoltre prevista la possibilità di reiterare il contratto a tempo determinato dello stesso datore di lavoro infinite volte, purché con tempi di cessazione e 20 nel caso i contratti fossero superiori ai 6 mesi.
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
L. 223/1991: introduce l'indennità di mobilità finalizzata a diminuire la durata della CIG. È una prestazione di disoccupazione elevata nel suo importo e pari nel primo anno all'80% della precedente retribuzione. Dura dai 12 ai 36 mesi, nel Centro-Nord e
alla metà della settimana di contribuzione dell’ultimo anno (quindi max 6 mesi)
L’impostazione della CIG e della CIGS rimane invariata. In merito a quei settori non coperti dalla CIG è invece prevista la costituzione (obbligatoria solo per le aziende con più di 15 dipendenti, altrimenti è volontaria) di fondi di solidarietà finanziati dai datori di lavoro e dai lavoratori.
JOBS ACT
Il Jobs Act è una riforma attuata dal governo Renzi attraverso l’emozione di diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2015. Riguarda disposizioni per favorire l’ingresso dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Controllo a tutele crescenti per i nuovi assunti a tempo indeterminato e sono una serie di provvedimenti destinati ad aumentare con il passare del tempo l’indennizzo a carico del precariato. Stabilisce contratti a tempo determinato eccezionali, fermo restando un’indennità. La regola normale diviene che il datore di lavoro deve dare un’indennità pari a quanto il lavoratore ha lavorato. Il lavoratore (in caso di licenziamento illegittimo) è reintegrato solo con un licenziamento discriminatorio o se non l’ha comunicato per iscritto. Nel caso di reintegra si applicano le previste sanzioni (risarcimento fino a 5 mensilità). Nel caso di licenziamento disciplinare il lavoratore può essere reintegrato solo se viene dimostrata in giudizio l’inesistenza del fatto materiale. Nel caso di licenziamento economico si vigenta solo l’indennità risarcitoria.