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LIMITI SPAZIALI DI VALIDITÀ DELLE NORME PENALI

Principi/modelli che astrattamente si potrebbero rispettare e che vengono presi come riferimento dagli Stati (ogni stato ne sceglie solitamente uno come base e poi usa elementi anche degli altri principi):

  • Principio di territorialità
  • Principio di personalità passiva
  • Principio di personalità attiva
  • Principio di universalità

Il principio di territorialità definisce il limite spaziale del diritto penale nel territorio dello Stato; di solito si sottende la sua combinazione con il principio della bandiera che rileva soprattutto per il diritto (penale) della navigazione. Secondo questo principio, le navi e gli aeromobili che battono bandiera italiana si debbono trattare come territorio italiano.

Il principio di personalità passiva è importante per la nazionalità del soggetto passivo (vittima) del reato. Si scinde solitamente in 2 sotto aspetti:

  • La

    personalità passiva vera e propria per cui qualunque reato commesso in qualsiasi parte del mondo contro un cittadino italiano dovrebbe essere punito secondo le norme del diritto penale italiano- Principio di difesa è un corollario; comprende reati commessi contro l'interesse di natura pubblica riferibili al nostro paese e non contro un singolo cittadino. Es. falsificazione all'estero di titoli di stato nazionali. È meno usato come principio fondamentale nel nostro ordinamento ma viene comunque usato in alcuni articoli come base per tutelare i propri cittadini. Principio di personalità attiva abbastanza utilizzato fino a poco tempo fa, ad esempio dalla Germania che lo usava come principio vigente (al posto di quello di territorialità) si deve guardare alla nazionalità dell'autore del reato per decidere lo stato che ha giurisdizione. Questo principio non è più generalmente il paese generale.

    però è usato molto dapaesi in via d'espansione; viene usato per sanzionare comportamenti tenutiall'estero da soggetti italiani i quali cercano di aggirarli.Es. Tematica fecondazione assistita legge del 2004 la vietava quasi del tutto;àmolti altri paesi la permettevano quindi molti italiani andavano in cliniche stranierea compiere questa procedura. 31L'Italia intervenne punendo non solo chi compiva questa procedura in Italia maanche l'italiano che la compiva in un paese estero nel quale tale procedura erapermessaEs. mutilazioni genitali femminili (infibulazione) in alcuni paesi sono tollerate;àsituazione di stranieri in Italia che, per non incorrere nelle gravi sanzioni previste perquesta pratica nel territorio italiano, riportano la ragazza nel paese dove questapratica è tollerata è vietato fare ciò;Principio di universalità qualche studioso, tra cui Padovani, dice che siccome inàItalia il

    Il principio di territorialità ormai presenta moltissime eccezioni, si utilizza come principio generale quello di universalità (conclusione forse un po' affrettata). Questo principio consiste nel fatto che un Paese può avere giurisdizione su un comportamento avuto non importa da chi o contro chi (straniero o cittadino) né dove sia avvenuto (sul proprio territorio o no), ammesso che quel fatto rientri in quel novero di fatti talmente gravi da non potere il soggetto scansare una condanna es. genocidio.

    Qualche caso c'è stato anche se di solito c'è sempre un collegamento con il Paese che interviene. Es. recentemente il Belgio è intervenuto per i fatti avvenuti nel Congo (ex colonia del Belgio).

    Quale di questi modelli viene utilizzato dal legislatore italiano?? Idealmente è quello della territorialità ma il codice stesso prevede una serie di eccezioni sia nella parte generale sia nella parte speciale.

    Art. 3 c.p.

    rinvio al concetto di territorialità
    Art. 4, 2° comma definizione di territorio dello Stato
    Art. 6 detta la regola fondamentale
    Ci sono reati che tipicamente possono essere commessi in parte in un territorio e in parte in un altro; in questo senso opera il 2° comma dell'art. 6, la norma si occupa di risolvere un possibile problema.
    Es. sulla linea di confine tra due paesi, Tizio dall'Italia spara a Caio che è in Svizzera; il reato dove è avvenuto? Quale diritto si deve applicare?
    Nel codice italiano è presente il principio della ubiquità, è indifferente quale elemento del reato si sia verificato di qua o di là.
    Il 2° comma tace però su altri aspetti, che altri paesi sottolineano, quale quello della compartecipazione.
    Es. Tizio in Italia vende all'estero armi che saranno usate là per commettere reati.
    Il principio dell'ubiquità è molto diffuso ma non èsempre quello, cambia nei vari Paesi. Il diritto italiano si applica sui reati commessi sul territorio della repubblica; Art. 7 Art. 9 parla di delitti comuni commessi dal cittadino all'estero delitti e non contravvenzioni; solo delitti di una certa identità; soltanto commessi dal cittadino italiano all'estero Art. 10 si parla del delitto comune commesso dallo straniero all'estero. Negli ultimi anni la legislazione italiana prevede spesso la possibilità di punire secondo la legge italiana fatti commessi da italiani all'estero anche quando all'estero quei reati non sono punibili. Caso del turismo sessuale soggetti italiani che, per usare schiavi sessuali minori, si recano in altri paesi dove questa pratica potrebbe essere punita ma viene tollerata è lo stato italiano può intervenire. Abbiamo visto i limiti spaziali e temporali del principio dell'irretroattività del diritto penale; abbiamo.visto anche le eccezioni si occupa di delitto politico commesso all'estero è utile analizzarlo però capire meglio il dibattito sulla fattibilità della estradizione per delitti politici <1° comma> molto lapidario; disciplina particolare per i delitti politici <3° comma> ci descrive i delitti politici è una definizione amplissima e è ingovernabile lasciata alla discrezionalità del giudice. Questa imprecisione non è una lacuna del legislatore; si lascia la possibilità al giudice di punire con ampia discrezionalità certi reati commessi all'estero Conseguenza paradossale la carta costituzionale contiene 2 articoli, 10 e 26, dove si menziona l'estradizione di un soggetto che abbia commesso un delitto politico Dal combinato disposto di queste norme, in relazione all'art. 8, sembra potersi desumere una grande difficoltà del nostro ordinamento di poter estradare un soggetto per

    reato politico

    La soluzione a questo problema si ha con l'entrata in vigore nel 1988 del nuovo codice di procedura penale art. 698 c.p.p. non può essere concessa estradizione per delitto politico quando si ritiene che l'imputato sarebbe sottoposto a atti discriminatori in quel paese.

    LIMITI PERSONALI DI VALIDITÀ DELLE NORME PENALI

    Art. 3, 1°/2° comma c.p. È irrilevante la nazionalità del soggetto che si trova nel territorio italiano; sono fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o internazionale.

    Gli effetti delle immunità possono essere molto differenti. Ci riferiamo, dunque, all'istituto delle immunità, le quali possono essere:

    Di diritto pubblico interno

    Di diritto pubblico internazionale la loro previsione è contenuta in strumenti internazionali; capi di stati esteri, gli ambasciatori, i consoli, il Papa (unico soggetto nei confronti

    del quale si può dire che l'immunità è assoluta) Distinzione ulteriore tra: Immunità assolute (non funzionali) § Immunità relative (funzionali) § Distinzione tra: Immunità sostanziale es. art. 68, 1° comma Cost.; essa incide sulla qualifica § à del fatto commesso come reato. La loro funzione non è tanto quella di non punire ma di far diventare quel fatto che per altri sarebbe reato, come un fatto penalmente non rilevante Immunità processuale riguarda la non possibilità di processare quel § à soggetto fintanto che esso ricopre quella carica (il fatto però resta perseguibile) 34 IMMUNITÀ DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO Art. 68 Cost. il 1° comma è lo stesso dell'origine; il 2° e 3° comma sono nuovi à 1° comma i parlamentari, nell'ambito della loro funzione, hanno diritto ad avere condotte, che possono anche risultare offensive nei confronti altrui.senza poter essere chiamati a rispondere. Questo comma è un'estensione costituzionale dell'art. 51 del c.p. Bisogna contenere però i limiti di questa disposizione. Negli anni '90 questa disposizione venne chiamata in causa da parlamentari i quali legittimamente tenevano dei programmi televisivi e, nel trattare questioni politiche di attualità, facevano questa stessa cosa: introducevano discorsi lesivi della reputazione altrui. L'eroe eponimo di questa vicenda è uno storico d'arte, tutt'ora parlamentare, che sbraitava contro tutti e veniva denunciato. Davanti al giudice il focoso parlamentare invocava l'art. 68, 1° comma dicendo che valesse anche fuori dall'aula parlamentare, perché stava esercitando la sua funzione. Fu poi condannato perché la Corte di Cassazione ha stabilito un limite all'applicazione di questa funzione: è vero che l'attività del parlamentare non avvienesoggetto il fatto di essere processato. Le norme del 2° e 3° comma non erano previste originariamente dalla carta costituzionale; c'era un unico 2° comma che prevedeva un'immunità parlamentare per la quale, per colui che in quel momento sedeva in parlamento e che era accusato, il pm doveva chiedere al ramo parlamentare al quale il soggetto apparteneva l'autorizzazione a processarlo. Se veniva negata l'autorizzazione, il pm non poteva procedere a processarlo. Era un'immunità relativa a qualsiasi attività, che rendeva impossibile per quel soggetto il fatto di essere processato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
154 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Fornasari Gabriele.