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RISPOSTA LICCI
Nel primo comma si fa riferimento a fattispecie a forma vincolata, e nel secondo a
quelle in forma libera.
Il reato di omissione di referto non è reato per la conseguenza naturalistica, ma perché
è specificata la sua condotta, ovvero di colui che omette di riferire.
UNA VOLTA INDIVIDUATA LA CONDOTTA, bisogna capire se si tratta di una sola
condotta o diverse…
In caso di ingiuria, il soggetto potrebbe dire più parole ingiuriose… capire se si tratta di
un’unica condotta o plurime, può essere sussunto in due diversi modi :
le concezioni naturalistiche tengono a dare molta importanza all’unità spazio
temporale, alcuni autori ritenendo che la condotta umana sia finalistica dicono che un
unico scopo cementa più atti in un’unica azione. Questi criteri di buon senso sono
destinati ad infrangersi contro la realtà normativa.
Un altro criterio sarebbe quello che se i reati sono contro le persone, allora si hanno
tante offese quante sono le persone, mentre se sono contro il patrimonio si ha un
unico furto. Questa teoria però non ha fondamento normativo, invece per essere
coerenti con il sistema normativo ……..
L’idea che lo scopo possa rendere unica la condotta è contradetta dalla legge italiana
art. 81.2
E` punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola
azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di
legge.
Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette
anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli
articoli precedenti.
Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono
commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della
quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
, più condotte sono unite da un unico scopo criminoso. Le condotte possono essere
compiute anche in tempi diversi, ma possono essere anche simultanee, e quindi si
annulla il criterio cronologico.
Per la legge si ha un unico processo esecutivo, vari atti o vari comportamenti sono
unificati in funzione del significato del funzionamento esecutivo. Il significato del
funzionamento esecutivo dipende dalla disciplina tutelativo. Se una fattispecie tutela
un certo bene, solo dopo aver interpretato la fattispecie possiamo chiederci se si tratta
di una condotta o se sono plurime.
Esistono i reati di durata ( quelli in cui è necessaria la reiterazione della condotta
omogenea ) , i reati permanenti ( i vari elementi sono costruiti in modo tale che la
realizzazione di essi non renda impossibile la protrazione nel tempo della condotta ).
Es: sequestro di persona : io la privo della libertà personale, ma l’averlo posto in
essere non rende impossibile che io continui a privarla della libertà personale, io posso
continuare a farlo per lungo tempo. Invece un reato istantaneo è un reato dopo aver
realizzato la condotta rende impossibile di protrarla. Ad esempio il furto ( 624 ) una
volta impossessato della cosa mobile, non posso continuare ad impossessarmi. La
condotta d’impossessamento mi rende impossibile di protrarre il mio comportamento.
la rilevanza della permanenza è soprattutto per la successione di leggi nel tempo. Se
durante un sequestro, il legislatore inasprisce le pene per il sequestro, il sequestratore
di quale pena risponde ? quella vigente all’inizio del fatto, o quella al termine ? la
dottrina è in disaccordo. Vi è differenza tra la realizzazione della condotta ( primo
momento ) e la consumazione ( quando assume rilevanza ); altri invece ritengono che
la realizzazione è al momento della rilevanza, e che la consumazione è al momento
della fine della condotta.
LUI RITIENE che nel momento in cui sia decorso il minor tempo sufficiente, il reato è
consumato. Non è esaurito, potrà infatti continuare a porsi in essere. Il soggetto non
può essere punito per una legge entrata in vigore DOPO, perché è invece durante,
difatti il reato era in corso, e quindi sarà punito con la pena successiva.
L’omissione ha un termine implicito entro il quale un certo comportamento dev’essere
realizzato, la permanenza nei reati omissivi non è rilevante, ma il fatto che la condotta
deviante sia protratta o meno potrà rilevare come circostanza aggravante o
attenuante.
UNICA CONDOTTA NEL REATO PERMAMENTE, il comportamento è unico anche se
protratto nel tempo. Sono più atti che sono connessi ad un’unica condotta.
Il problema è quando si ha una pluralità di condotte o di reati. Dal punti di vista logico
chi ritenga che il reato consiste in una condotta, dirà tanti reati tante condotte.
All’italiana il reato è un offesa ad un valore, tante offese tanti reati.
Dal punto di vista interpretativo bisogna stabilire quante volte è stato offeso il bene
tutelato. Se un ladro ruba da tanti cappotti, ha commesso un furto, o tanti furti quante
le tasche che ha svuotato ? la letteratura e la giurisprudenza rispondono dicendo che
si tratta di una continuazione di reati, quindi di un reato continuato, mentre la dottrina
dice che se i beni sono patrimoniali il reato è unico. LUI NON CAPISCE IL SENSO DI
QUEST’ULTIMA COSTRUZIONE SAPIENSALI. SE SONO SVUOTATI PIU MANTELLI SONO
PIU REATI.
SE SONO UCCISE PIU PERSONE SONO PIU REATI. WHAT SENSE ? PREFERISCE
ATTENERSI AL DATO NORMATIVO.
La legge prevede due ipotesi di concorso di reato, il concorso materiale, e quello
formale.
CONCORSO SOSTANZIALE
Il concorso materiale di reati, anche se sembra sostanziale, è più un fenomeno
processuale ( art. 71 – 80 ) quando nei confronti di uno stesso soggetto siano
pronunciate più condanne, o in un’unica condanna ci si pronunci su più reati. Il cumulo
di reati implica il cumulo delle pene.
Quindi, se ho commesso reato a,b,c, in linea di principio rispondo di pena a + pena b
+ pena c. fermo dei limiti massimi stabiliti per le condanne unitarie. In realtà le cose
non vanno così.
CONCORSO FORMALE DI REATI
Quando si abbia relazione di interferenza con nucleo comune, in alcuni casi, se vi è la
stessa materia si applica una sola disposizione, e se manca la stessa materia si
applicano entrambe le disposizioni. Il requisito della materia è accertato attraverso
due criteri : almeno uno degli elementi sia specializzante per specificazione, e avremo
specialità bilaterale se il nucleo comune è illecito
Art. 81 : Quando con una stessa condotta si viola più volte la stessa disposizione, o più
disposizione si applica la pena del reato più grave, aumentata fino al triplo. Cumulo
giuridico di pene.
Naturalmente il concorso può essere omogeneo o eterogeneo, il concorso formale
omogeneo si ha quando con la stessa condotta si viola più volte la stessa disposizione,
eterogeneo quando stessa condotta viola diverse disposizioni di legge.
Ese: io voglio danneggiare dolosamente una vetrina ma con la stessa pietra voglio
anche ferire la persona dietro la vetrina. Esempio eterogeneo. Danneggiamento
doloso + lesioni personali.
81.2 prevede l’ipotesi in cui lo stesso esito si abbia non con un’unica condotta ma con
più condotte poste in essere anche in tempi diversi. Il cumulo giuridico anche in
questo caso. In realtà il legislatore del 1930 non aveva quest’idea, aveva previsto solo
la continuazione di reati omogenea ( con più condotte si commette lo stesso reato. il
tizio che ruba sempre la quantità di benzina dal padrone, un reato continuato
omogeneo ) mentre una riforma degli anni ’70 ha esteso alla continuazione
eterogeneo.
A questo punto l’unico requisito unificante è dato dall’unitario scopo criminoso. Si ha
unione quando le condotte disegnano lo stesso disegno criminoso.
Le sentenza aberranti dopo la riforma hanno completamente snaturato l’istituto così
com’era previsto. In sostanza un serial killer che in esecuzione di un disegno
criminoso, è ritenuto meno pericoloso di una persona che decide più volte di uccidere.
Infatti risponde della pena aumentata fino a tre volte, e non di tante pene quante sono
le offese.
La riforma del 70 è in collisione con vari principi del codice:
- Il codice prevede che se una persona sia recidiva la pena sia aumentata, mentre
la continuazione prevede che la pena sia diminuita ( solo fino al triplo
l’aumento. ).
- Il codice prevede il delinquente occasionale dal delinquente professionale, il
legislatore ritiene più pericoloso il delinquente professionale, mentre l’81.2 dice
diminuiamo la pena.
- Aggravante dell’art 62.2 che dice che è un aggravante commettere un reato per
commetterne un altro o per guadagnarsi il prodotto d’un altro reato.
Se una persona ferisce un’altra persona e poi cerca di evitare che vi siano soccorsi
verso il ferito, ricorre l’aggravante dell’art 61 ( forse 61.8 ) , ma che non ricorre per via
della continuità del reato. l’idea dell’unico disegno criminoso il legislatore ha
scardinato la logica del codice rocco, lasciandolo alla discrezionalità dei giudici.
LUI NON E D’ACCORDO. LA LOGICA ORIGINARIA ERA UNA LOGICA UNITARIA ED
ORIENTATA NEL SENSO : TANTO PIU UNO E PERICOLOSO TANTO DEV’ESSERE GRAVE
LAPENA.
La riforma del 70 non risponde a nessuna logica, lascia libero il giudice di decidere
quando vi è l’unificazione dei reati, e quando decidere di punire severamente o meno.
Lascia troppo libero il giudice.
ART 81 si è visto ha due commi. Il primo ed il secondo prevedono lo stesso principio, il
cumulo giuridico delle pene. Se i due commi prevedono lo stesso regime giuridico,
significa che le due situazioni devono essere omogenee. non possono essere
eterogenei.
Sempre restando nel secondo comma, si notano due sottoinsiemi, nel primo più
condotte realizzate in tempi diversi, e l’altro di più condotte realizzate nello stesso
tempo. L’inciso è “ ANCHE in tempi diversi” .
La dottrina ritiene che non sia possibile commettere più condotte nello stesso tempo,
se si commettono più condotte nello stesso tempo si ripassa al primo comma.