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CASO MESOPOTAMIA BROADCAST

Oggetto: direttiva di regolamentazione del mercato che va sotto il nome di "televisione senza frontiere"; questa direttiva, da un lato, introduce norme che consentono ai servizi radiotelevisivi di circolare liberamente nello spazio giuridico e nel mercato europeo, dall'altro, ha un immediato rilievo per quanto attiene alla protezione del diritto della libera manifestazione del pensiero si vede quindi sia la dimensione economica sia la dimensione costituzionale della questione.

Il principio cardine della direttiva è contenuto all'art. 2 bis che stabilisce un principio generale di "home control" ("mutuo riconoscimento") principiò per cui una trasmissione può essere liberamente trasmessa dagli operatori anche in altri stati membri, basta che sia conforme alle norme del paese di origine; gli altri paesi devono riconoscere un servizio conforme alle norme del paese di origine. Questa

La direttiva stabilisce chi ha diritto di regolamentare un determinato servizio. Il principio del mutuo riconoscimento è la norma di default, esistono possibilità di deroga per i paesi di destinazione. È possibile derogare laddove i contenuti di questi programmi si pongano in contrasto con l'obiettivo di tutelare i minori (ad es. contenuti violenti o pornografici). È inoltre possibile opporsi alla ritrasmissione di programmi di altri paesi laddove essi contengano incitamento all'odio basato su discriminazione di sesso, razza, sessualità. L'opposizione non consiste in un mero divieto, esiste una procedura che fa sì che si adottino provvedimenti provvisori che inibiscano queste trasmissioni, ma la decisione finale verrà presa dalla Commissione Europea.

Mesopotamia Broadcast è una società holding che gestisce la Roj tv, hanno sede in Danimarca, dalla quale Roj tv trasmette programmi coerenti con la linea editoriale.

Di Mesopotamia è un'emittente interessata soprattutto alla popolazione emigrata curda. Denunciano gli abusi e le violazioni perpetrate dal governo curdo alla popolazione. Poiché la Roj TV sembra simpatizzare per il BKK (partito dei lavoratori curdi), questi programmi spesso incitano a una reazione violenta contro tali abusi. Il BKK è considerato dall'UE un'organizzazione terroristica e quindi soggetto a sanzioni. Il governo turco, appreso dell'attività della Roj TV, da mesi si rivolge alle autorità chiedendo di limitare l'attività della Roj TV. Il governo turco si rivolge al comitato radiotelevisivo danese sollecitando un provvedimento. Il comitato non ritiene necessario un provvedimento perché questi programmi non fanno altro che rappresentare la situazione curda reale. Non si ritiene che la programmazione della Roj TV inciti all'odio e quindi essa rimane libera di trasmettere.autorità curde. In particolare, il ministero dell’interno si basa sull'art. 9 della Costituzione tedesca, che garantisce la libertà di associazione, ma prevede anche il divieto per le associazioni che violano il principio della comprensione fra i popoli. Pertanto, il governo tedesco agisce sulla base della legge applicativa dell'art. 9, nota come "legge sulle associazioni". L'art. 22 bis, invece, fa riferimento alla norma che stabilisce il limite dell'incitamento all'odio. Le autorità curde si rivolgono alle autorità tedesche invocando questa norma, ma il governo tedesco decide di non intraprendere la procedura prevista dalla direttiva "televisione senza frontiere" e di agire in modo diverso. In conclusione, il governo tedesco, pur mostrando sensibilità alle preoccupazioni del governo turco, decide di contrastare l'attività delle autorità curde utilizzando norme di diritto interno, come l'art. 9 della Costituzione e la legge sulle associazioni.

roj in Germania. Mesopotamia e roj tv agiscono contro questo provvedimento davanti al giudice amministrativo tedesco, il quale rivolge alla corte di giustizia una questione pregiudiziale; egli chiede alla corte se la direttiva "televisione senza frontiere" e in particolare l'art. 21 bis precludano l'adozione di provvedimenti posti in essere dal ministro tedesco sulla base della legge sulle associazioni rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo. À Presupposto del rinvio il giudice rimettente nutre dubbi in merito alla valutazione del comitato danese radiotelevisivo. La corte di giustizia qualifica innanzitutto la natura della direttiva che ha natura ibrida, con due funzioni, ma che non disciplina in maniera esaustiva la materia. Questa direttiva stabilisce standard minimi di tutela e dà parziale perché non disciplina interamente la materia in questione questo significa che lo stato di destinazione potrà adottare misure basate

sulla libertà di associazione, basta che non ostacoli la ritrasmissione dei programmi perché quello è garantito dalla direttiva. La corte dirà quindi che se le autorità dello stato di destinazione vogliono ostacolare la ritrasmissione dei programmi devono seguire la procedura prevista dalla direttiva, procedura che non esclude che lo stato di destinazione possa adottare misure che vanno a vietare associazioni contrarie al principio della comprensione reciproca tra i popoli. La corte poi procede all'interpretazione dell'art. 22 bis (deroga in caso di incitamento all'odio) cuore della sentenza al paragrafo 40 la corte si esprime dicendo che bisogna interpretare letteralmente la norma facendo riferimento al senso abituale nel linguaggio corretto. La corte arriva a dire, screditando il comitato radiotelevisivo danese, che le trasmissioni di roy tv incitano l'odio razziale la corte avrebbe potuto, invece, interpretare.

Questa nozione attingendo ad esempio alla giurisprudenza della corte di Strasburgo in materia di limiti alla libertà di espressione e si sarebbe potuta chiedere se questi programmi fossero tali da istigare gli ascoltatori a porre in essere attività conflittuali. La corte si attesta a uno standard più blando e, così facendo, la misura di libertà di espressione è quella stabilita dalla legge; i diritti fondamentali qui non hanno una loro consistenza autonoma, non si pongono a limite tangibile del potere legislativo, il quale disciplina la libertà di manifestazione del pensiero.

Questa sentenza va letta insieme alla precedente.

Questo non significa automaticamente che i contenuti trasmessi dalla Danimarca in Germania possano essere vietati. La corte di giustizia afferma che le autorità tedesche, sulla base dell'art. 9 della Costituzione, possono agire contro Mesopotamia e roj per contrastare le produzioni di programmi in Germania.

con il fine di evitare manifestazioni in cui si trasmettono pubblicamente i contenuti trasmessi originariamente dalla Danimarca; la Germania non può bloccare i programmi trasmessi dalla Danimarca perché per fare ciò avrebbe dovuto intraprendere la procedura della televisione senza frontiere in via provvisoria. Però Roy TV, anche sulla base di questa sentenza, può trasmettere dalla Danimarca alla Germania ma è solo questione di tempo perché con un giudizio di questo tipo viene implicitamente smentito ciò che si era deciso con una lettura più liberale della libertà di espressione. Anche in questo ambito di armonizzazione positiva la giurisprudenza della corte di giustizia ha natura ambigua. Ci sono casi in cui, nonostante l'imprinting genomico originario, la corte di giustizia riesce ad adottare forme di garanzia dei diritti fondamentali equivalenti a quelli di livello nazionale e altri casi in cui.l'imprinting prevale ela cultura del costituzionalismo non si è sufficientemente attecchita. Nelle misure di regolamentazione dell'UE, la giurisprudenza si biforca in:
  1. Filone più vecchio e abbondante, in cui le tecniche di giudizio sono deferenti
  2. Filone di sentenze piccolo e recente, in cui la corte di giustizia opera con un parametro di giudizio più stringente.
La corte, dunque, opera tradizionalmente con parametri di giudizio diversi:
  • Quando la corte deve valutare misure legislative nazionali, il principio di proporzionalità è interpretato in maniera molto incisiva (caso Viking)
  • Viceversa, quando si discute di misure legislative europee, il principio di proporzionalità usato dalla corte diventa indulgente e deferente.
Perché succede questo? La corte di giustizia propaga standard deferenti al legislatore europeo in ragione dei checks and balances inseriti nell'UE e in ragione della particolaredifficoltà che si è avuta nell'adottare misure di armonizzazione positiva durante l'evoluzione del processo di integrazione europea. Fino al 1986 (anno dell'entrata in vigore dell'atto unico), la regola decisionale a livello europeo nel Consiglio era l'unanimità. Solo nel '86 si passa gradualmente (e non in tutte le materie) al criterio della maggioranza qualificata. La corte ragionava così: il legislatore europeo fatica ad adottare misure di armonizzazione positiva perché vige il criterio dell'unanimità. La corte decide di non introdurre un ulteriore limite al legislatore, al quale, quando risolve i problemi, a meno che non ci siano violazioni manifeste di diritti fondamentali, la corte dà il proprio via libera. La corte non vuole introdurre un ulteriore posizione di veto, quale potrebbe essere un proprio giudizio incisivo sulla proporzionalità delle norme. Quando si

passa alla maggioranza qualificata la situazione un pochino cambia diventa più facile adottare misure di armonizzazione positiva quindi è più accettabile che la corte possa interpretare la propria giurisdizione in materia di diritti fondamentali in modo più rigoroso da qui il secondo filone di casi.

La tecnica di giudizio usata dalla corte di giustizia è il riflesso dei meccanismi di checks and balances contenuti nelle procedure decisionali; più la decisione politica è difficile tanto più i parametri di giudizio della corte saranno più indulgenti.

CASO HAUER

Caso di giudizio deferente della corte

Oggetto: Hauer è una contadina tedesca che vorrebbe, nei suoi terreni, piantare un vigneto. Fa domanda alle autorità competenti tedesche che, in un primo tempo, negano l'autorizzazione a piantare le vigne poiché il terreno sarebbe inidoneo.

La Hauer fa una seconda richiesta ma a quel punto è

È intervenuto un regolamento europeo.

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Publisher
A.A. 2018-2019
155 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Laura!@ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Dani Marco.