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Il ruolo del Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana

CSM,...Art.87 della Cost.: qui non troviamo una disciplina organica attraverso cui il Presidente deve esercitare la sua funzione; non dice come deve rapportarsi al Governo o al Parlamento. Non c'è una normativa stringente come può esserci in un Codice Civile: questa è stata proprio una scelta precisa, non una lacuna.

Il triangolo che ha per angoli il Parlamento, il Presidente della Repubblica e il Governo muta angoli, forma e dimensione, utilizzando una metafora. Si fa per dare a una Costituzione rigida, una capacità di adattare le necessità via via emerse della politica.

La Costituzione, nella sua seconda parte, infatti non è mai particolarmente mutata (intendiamo attraverso il 138, con la revisione formale): una delle poche leggi che la cambia è la leg. Cost. del 63', che parifica la durata delle Camere. Negli anni c'è stato un mutamento costituzionale dovuto ai cambiamenti storici, non una revisione vera e propria.

propria: c'è un "diritto costituzionale non scritto", oltre che quello scritto della Costituzione, prima di tutto perché quest'ultimo è continuamente modificato ed interpretato dalla Corte Costituzionale, soprattutto dopo la legge costituzionale del '48 che faceva entrare in vigore la Corte.

Il diritto costituzionale è diritto in parte positivo, in parte giurisprudenziale, formato dalle sentenze.

Il diritto costituzionale non scritto è anche formato da consuetudini e convenzioni costituzionali: ma le consuetudini del Codice Civile sono codificate e raccolte dalle Camere di Commercio,... Ma nel diritto costituzionale questo non avviene! I giuristi cercano così di condurre sotto la loro lente d'indagine la capacità normativa di un fatto, ovvero la rilevanza dei fatti politici, lo stesso fatto che vi siano anche dei rapporti di forza nel Parlamento. È mutato il modo in cui i Capi dello Stato hanno utilizzato

L'articolo 87, l'articolo 94, è mutato come si muove il Presidente del Consiglio nell'art. 95.

Per il primo comma, il Presidente del Consiglio era primus inter pares e faceva da rappresentante dell'unità di indirizzo politico e dirigeva la sua politica. Secondo la Costituzione egli deve tenere insieme l'Unità di indirizzo politico, ovvero tenere insieme la coalizione: nel tempo è cambiata la società. Quando si faceva la Costituzione, mancava ad esempio la continuità territoriale dello Stato (parti dell'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale sono andati via dall'Italia). In più c'erano petizioni di siciliani e valdostani che rappresentavano la volontà di andare sotto altre nazioni, per non parlare di bolzanini o trentini. La scelta regionale si spiegava quindi come controforza contro le prevaricazioni politiche da parte delle autonomie. (C'era un'economia della scelta)

Le leggi elettorali

voti parlamentari. La legislazione elettorale è l'insieme delle leggi che regolamentano il processo elettorale, stabilendo le modalità di voto, la ripartizione dei seggi e le formule per il calcolo dei risultati. Il sistema elettorale si compone di tre elementi principali: 1. Tipo di scelta riservata all'elettore: si riferisce al modo in cui l'elettore può esprimere la propria preferenza, ad esempio attraverso il voto per un singolo candidato o per una lista di candidati. 2. Ripartizione in collegi: si riferisce alla divisione del territorio in circoscrizioni elettorali, che possono essere uninominali (un solo seggio per circoscrizione) o plurinominali (più seggi per circoscrizione). 3. Formula elettorale: si riferisce al metodo utilizzato per assegnare i seggi ai partiti o ai candidati, che può essere maggioritario (basato sul principio del vincitore prende tutto) o proporzionale (basato sulla percentuale di voti ottenuti). Il sistema elettorale è fondamentale per garantire la rappresentatività e la legittimità del sistema politico. Tuttavia, è soggetto a influenze politiche e può essere oggetto di dibattito e riforme, al fine di adeguarlo alle esigenze e alle dinamiche della società contemporanea.

seggi: si può benissimo parlare di formula elettorale, ovvero del sistema trovato dallo Stato per trasformare voti in seggi.

L'Art. 48 della Costituzione dà la possibilità al cittadino di votare: la libertà di voto è libertà dell'elettore di determinarsi. Questa libertà si atteggia in modi diversi a seconda che ci troviamo di fronte a una scheda referendaria, o una scheda con preferenze varie, o una scheda con una preferenza secca (o anche il "sistema per trasferimento" americano).

Nelle "comunali", ad esempio, c'è il voto disgiunto: c'è possibilità di scegliere un candidato sindaco e si può anche dare una preferenza ad altre persone come consiglieri.

Comunque, votando influenziamo il sistema elettorale: ma l'esercizio di voto è uguale sia a livello referendario, sia di elezione di Camera e Senato per la nostra Costituzione; dal punto di vista costituzionale sono identici.

ma sul piano legislativo rappresentano diversi tipi di scelta riservati all'elettore. Abbiamo quindi uguaglianza dal punto di vista costituzionale, ma disuguaglianza dal punto di vista legislativo. Ripartizione dei collegi elettorali: i "collegi" rappresentano la porzione di territorio a cui vengono riferiti i voti espressi dai cittadini. La residenza rileva molto per la costruzione dei collegi. Questi possono essere costruiti in modo più o meno ampio: nel porcellum c'era un unico collegio elettorale gigantesco nazionale; l'Italia era insomma un solo un collegio. Quindi i voti non erano agganciati ad un collegio specifico. A ciascun collegio deve corrispondere o un solo rappresentante (uni-nominale) o più rappresentati (pluri-nominale); in Inghilterra ad esempio c'è l'uninominale (le constituences) con collegi piccoli, per favorire il rapporto tra eletto ed elettori. La dimensione dei collegi è rilevante dal punto di vista del

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temperamento maggioritario oproporzionale previsto dalla formula elettorale (ovvero il modo in cui vengono convertitivoti con i seggi).Non c'è sistema maggioritario e proporzionale che non sia attaccato alla formula elettorale(il fatto che i collegi siano uni o pluri-nominali). Un maggioritario può essere fattofunzionare secondo modi diversi: i seggi o il seggio possono essere attribuiti sullamaggioranza relativa dei voti (chi ha un voto in più come in Inghilterra ha il premio dimaggioranza) o sulla maggioranza assoluta (come in Francia, con il doppio turno, conballottaggio).

Sistemi elettorali in Italia

  • Proporzionale dal 1948 al 1993;
  • Mattarellum: sistema maggioritario misto con proporzionale introdotto nel 93';
  • Porcellum: dal 2005 fino al 2014.

Il Porcellum, o meglio la legge 270/2005, presenta l'abolizione dei collegi uninominali(75/25) con collegio unico nazionale (o regionale). Prevede liste bloccate con un premio dimaggioranza differenziato

tra Camera e Senato (55% dei seggi del collegio nazionale alla Camera, 55% dei seggi in ciascun collegio regionale al Senato). Voleva quindi eliminare il rischio di sovrarappresentazione politica. Presenta un proporzionale, ma dà un premio di maggioranza del 55% a chi prende un voto in più dell'altro. Però questa legge prevedeva diverse soglie di accesso alle camere (con uno sbarramento diverso a meno che si corresse da soli o con la coalizione). C'era quindi implicito il riconoscimento della coalizione, cosa che fa a pugni con l'Art. 67, ovvero il divieto di mandato imperativo. Inoltre è un problema avere due soglie di sbarramento diverse, con il rischio di avere due maggioranze diverse nelle due Camere. Sentenza del 2014 della Corte Costituzionale: è incostituzionale perché non presenta la previsione di una soglia minima di accesso. Potenzialmente, una lista poteva raggiungere la maggioranza con solo il 15/20/25% (è quindiincostituzionale facendo riferimento all'art.3 ed all'art.48 della Costituzione): questo va contro il principio di governabilità e contro il principio di rappresentatività. Inoltre, non garantiva la libertà di scelta dell'elettore, perché escludeva ogni possibilità di scelta in ordine ai candidati che avrebbero dovuto essere eletti (se i candidati erano 50, questi erano predisposti in ordine di preferenza dalla segreteria di partito: le persone, tenendo conto della loro posizione in lista e dei saggi guadagnati, andavano in Parlamento). Erano le segreterie che dicevano chi dovesse andare in Parlamento: questo serviva a gestire la governabilità dei partiti politici, perché il consenso non poteva che essere premiato rispetto alla scelta del partito (ti metto in lista in una buona posizione o in fondo ad essa se mi dai problemi e non voti come vorrebbe il partito). Qui c'è differenza tra la valutazione di tipo giuridico della Corte che

Si è imposta, euna di tipo politico che aveva portato alla creazione di questa legge. Il nostro non è e forse non sarà mai un sistema di tipo proporzionale: quest'ultimo garantisce sì la massima aderenza tra numero di seggi e numero di voti, ma la rappresentatività deve essere commisurata alle esigenze di governabilità.

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Legge n°52/2015, del luglio 2015, ovvero l'Italicum: è ancora in vigore, finché non viene del tutto deciso il suo destino attraverso la sentenza. Essa ha modificato la disciplina della Camera dei Deputati, senza toccare niente per quanto riguarda il Senato. Si è modificata solo la Camera perché si aspettava una legge costituzionale che non rendesse eleggibile il senato (con la previsione di un Senato delle regioni). Per il Senato, insomma, c'è ancora il Porcellum.

modificato però con la sentenza 1/2014. Ci sono quindi vicende, al di sotto, che sono di matrice politica. I problemi dell'Italicum - Eliminazione del ballottaggio - Limitazione della partecipazione del medesimo candidato a più collegi elettorali Era una riproposizione del Porcellum con alcune modifiche, che si riteneva sufficiente a garantire il rispetto delle indicazioni della sentenza 1/2014. Si era pensato di introdurre un sistema elettorale di tipo formalmente proporzionale (formula elettorale), ma con alcune modifiche dell'ampiezza dei collegi; c'era inoltre un premio di maggioranza e un sistema elettorale che prevedeva la partecipazione alla competizione elettorale non di coalizioni, ma di singole liste elettorali. Ma non è detto che ci sia sovrapposizione perfetta tra partito e lista elettorale: di solito però, dovrebbero sovrapporsi. Tuttavia, le esigenze potrebbero portare vari partiti a concorrere insieme, in vista delle elezioni, con una lista.

elettorale artificiale comune. La prima lista che avesse conquistato la soglia del 40% dei consensi, avrebbe acquisito

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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Mangia Alessandro.