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giuridici: DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE STATALE, POTERI DI
CONDIZIONAMENTO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO,
POTERI NORMATIVI DI CUI È TITOLARE IL GOVERNO
• SETTORI DELL’INDIRIZZO POLITICO CHE CONCENTRANO NEL GOVERNO IL
DI BILANCIO E FINANZIARIA,
POTERE DECISIONALE: 1.POLITICA
2.POLITICA ESTERA, 3.POLITICA EUROPEA, 4. POLITICA MILITARE
(ART.78-87 COST)
• PRINCIPI COSTITUZIONALI CHE RIGUARDANO L’AMMINISTRAZIONE:
PRINCIPIO DI LEGALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RISERVA
DI LEGGE RELATIVA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, IMPARZIALITÀ
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UN BUON ANDAMENTO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO,
DOVERE DI FEDELTÀ disciplinato dall’art.54 cost., IL PRINCIPIO DELLA
SEPARAZIONE TRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE, LA RESPONSABILITÀ
PERSONALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI.
• LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 241\1990
• Formazione del governo nelle democrazie pluraliste: DEMOCRAZIE MEDIATE E
DEMOCRAZIE IMMEDIATE.
• GOVERNO DE GASPERI: il governo non si è formato per mancanza di fiducia iniziale
• 1998 e 2008 durante il Governo Prodi per il mancato voto sulla questione di fiducia
• PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SANDRO PERTINI ha introdotto una prassi
ARGOMENTAZIONE DELLA CRISI.
chiamata
• Dal 2011 questa prassi non è stata più eseguita
• PARLAMENTO
• Organo costituzionale complesso. art. 55-81. Formato da 2 camere
• Art. 55 parla della STRUTTURA DEL PARLAMENTO;
• Differenze tra le camere: differenza numerica 630 deputati e 315 senatori, diversi requisiti
per l’elettorato attivo e passivo, fino al 1963 avevano durata diversa
• Legge costituzionale 2\1963 la durata delle camere è stata portata a 5 anni
- FUNZIONI DEL PARLAMENTO: DI CONTROLLO, DI INDIRIZZO, LEGILSATIVA
BICAMERALISMO PERFETTO
• ha creato un circolo vizioso perché il procedimento
formativo è molto lungo
• PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: organo diverso dal PARLAMENTO; costituito
da tutti i deputati e tutti i senatori ma non è l’unione delle due camere. È un collegio
imperfetto; non è padrone del proprio ordine del giorno . Non si può riunire quando vuole
funzione accusatoria e funzione elettorale .
ma solo nei casi previsti dalla costituzione:
UN ORGANO NUOVO, DIVERSO, IMPERFETTO. Viene presieduta dal PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI e non ha un suo regolamento.
• Presidente della camera dei deputati: presiede il PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE e
per esso si applica il regolamento della camera dei deputati. È il solo organo che può
interpretare il regolamento parlamentare
• Ciascuna CAMERA è un organo costituzionale complesso perché all’interno è costituito da
altri organi: ORGANI INTERNI ALLE CAMERE.
• ORGANI INTERNI ALLE CAMERE: presidente di assemblea e l’ufficio di presidenza.
• I due presidenti di assemblea hanno il compito di rappresentare le camere di appartenenza,
che sono gli unici che possono rappresentarlo ed inoltre, possono fare dichiarazioni a nome
della camera. Sono gli unici organi che possono fare rispettare il regolamento interno, di
presiedere le sedute, di interpretare i regolamenti parlamentari, di decidere la commissione e
la sede a cui affidare i disegni di legge : POTERE DI ASSEGNAZIONE.
• Presidente di ASSEMBLEA ALLA CAMERA: alle prime 3 votazioni dovrebbe essere eletto
con maggioranza qualificata dei 2\3 e dopo è sufficiente la maggioranza assoluta .
• Presidente di ASSEMBLEA AL SENATO: nei primi scrutini occorre la maggioranza
assoluta e dopo è sufficiente quella semplice. Se non si raggiunge la maggioranza si va al
ballottaggio tra i più votati
• Ufficio di presidenza: vicepresidenti, segretari e questori
• funzionamento del parlamento art.64
• REGOLAMENTI PARLAMENTARI hanno subito varie modifiche nel 1877
• Camera dei deputati:; è sempre stata elettiva
• Senato della repubblica: regionale e non aveva un regolamento
• Poteri differenti tra i presidenti di assemblea: quello del senato ha più poteri perché
supplisce il presidente della repubblica in caso di impedimento.
• riforma del regolamento del senato
La più recente approvata dalla precedente legislatura
all’art.1 che prevede un complesso di modifiche che riguardano la disciplina dei gruppi
trasfertismo
parlamentari. Questa modifica nasce dai fenomeni di parlamentare. Riforma
un compromesso tra l’esigenza di non mettere in discussione i principi di
che cerca
libertà e l’esigenza di porre un margine al fenomeno di trasfertismo. Il Senato prevede
delle sanzioni in caso di trasferimento con la decadenza dalla carica di vicepresidenti e
segretari. Il regolamento prevede anche: se un parlamentare passa ad un altro gruppo, allora
perde il ruolo che aveva anche nella commissione.
• GRUPPI IN DEROGA: gruppi parlamentari con un numero di senatori inferiore a 10
DURATA DEL PARLAMENTO:
• dal 1963 entrambe le camere durano 5 anni è
tecnicamente la loro durata si chiama legislatura. Prima del 1963 il senato durava 7 anni; è
stato modificato con la legge costituzionale 2/1963 e da quel momento camera e senato
hanno la stessa durata.La costituzione prevede che le funzioni di camera e senato possono
svolgersi anche dopo la scadenza perché sono previste la PROROGATIO e la PROROGA.-
PROROGATIO: istituto disciplinato dall’art. 61.2 cost. prevede che, finché le nuove
camere non vengono riunite, il potere delle vecchie camere è promulgato fino alla riunione
delle nuove camere. È consentito alle camere di proseguire le loro attività finché non si
insediano le nuove camere svolgendo soltanto l’ordinaria amministrazione, cioè il disbrigo
degli affari correnti, quindi non può essere svolta l’attività di indirizzo politico.-
PROROGA: disciplinata dall’art. 60.2 cost ed è un’eccezione disposta soltanto in caso di
guerra se la legge lo dichiara. Non è ammissibile perché con la proroga si allunga la normale
durata delle camere e ciò può avvenire soltanto nei casi di eccezionalità. Nel nostro
ordinamento non è consentita se non è deliberata dalle camere.
GRUPPI PARLAMENTARI:
- la proiezione all’interno di ciascun ramo del parlamento, di
partiti politici. Altri organi interni alle camere. Entro 2 giorni alla camera e entro 3 al senato i
parlamentari devono dichiarare a quale gruppo parlamentare intendono appartenere; in caso
contrario vengono fatti confluire nel gruppo misto. Tutti i presidenti formano un altro organo:
CONFERENZA DEI PRESIDENTI PARLAMENTARI O CAPOGRUPPO che ha poteri
fondamentali come l’approvazione del programma all’aula, l’organizzazione dei lavori. Alla
camera hanno una serie di poteri procedurali: possono richiedere mozioni, presentare
emendamenti
• COMMISSIONI PERMANENTI: ART.72.3 competenti per materia; si occupano dell’iter
formativo della legge. Devono essere formate in modo da rispecchiare la proporzionalità dei
gruppi parlamentari. DURANO PER TUTTA LA LEGISLATURA. Svolgono la funzione
legislativa.
• COMMISSIONI PARLAMENTARI D’INCHIESTA ART.82.2 : Devono essere formate in
modo da rispecchiare la proporzionalità dei gruppi parlamentari. TEMPORANEE .
• Potere d’inchiesta: ha potere costitutivo e dichiarativo art.82 cost. All’inizio svolgeva
inchieste di supporto all’attività legislativa nel dopoguerra che servivano al legislatore per
mettere in atto i provvedimenti
• Interferenze tra commissione d’inchiesta e autorità giudiziaria art.82.2; la 1 opera con gli
stessi poteri della 2 solo nella fase delle indagini; la 1 ha come obiettivo perseguire una
responsabilità politica. Può avvalersi di mezzi di prova alternativi
• COMMISSIONI PARLAMENTARI (ORGANI COLLEGIALI): PERMANENTI O
TEMPORANEI, MONOCAMERALI O BICAMERALI . Hanno funzioni legislative
• COMMISSIONI BICAMERALI:ART.126 COST. COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
• COMMISSIONI COSTITUITE PER LEGGE: COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI, COMMISSIONE
PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI SICUREZZA
• COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ART 16 BIS DEL R. CAMERA presente solo alla
camera dei deputati
•
-COMMISSIONI: ORGANI IMPORTANTI perché svolgono funzioni legislative, di
controllo, di indirizzo.
art.82 COMMISSIONI D’INCHIESTA( nell’ambito di controllo del PARLAMENTO)
LE GIUNTE:
- sono organi collegiali previsti dai regolamenti parlamentari per l’esercizio
delle funzioni diverse da quelle legislative e di controllo. Non hanno potere decisorio ma
istruttorio poiché istruiscono delle pratiche, ma la decisione viene presa dall’intera assemblea.
Sono organi collegiali permanenti che svolgono funzioni di garanzia. Si occupano dell’attività
istruttoria delle materie di cui appunto si occupano. Sono degli organi della camera dei deputati
e del senato della Repubblica che svolgono compiti volti a garantire il funzionamento della
camera e l’autonomia del parlamento rispetto agli altri poteri.Sono 10 componenti che
costituiscono maggioranza e opposizione in numero = perché si vuole sottolineare la natura
tecnica dell’organo collegiale che esiste soltanto alla camera e non al Senato. I membri sono
indicati dal presidente di assemblea.
La modifica del regolamento del Senato prevede che il Presidente di ASSEMBLEA, il quale
prima aveva discrezionalità nel sottoporre le proposte alla giunta, ora non ha più questa
discrezionalità delle questioni regolamentari. Prepara un’istruttoria che verrà dibattuta in aula.
Anche per la giunta deve essere rispettata la proporzionalità dei gruppi parlamentari. Art.18 del
regolamento del SENATO.
QUORUM STRUTTURALE: prevede che una seduta sia valida se è presente la metà + 1 à dei
componenti del collegio.
QUORUM FUNZIONALE: per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza
semplice con la metà + 1 dei presenti in collegio.
• verifica del numero legale: in genere non si chiede mai, ma se si chiede è per evitare che la
seduta si deliberi
• Astenuto: chi è presenta ma per ragioni precise si astiene dal voto. Si astengono ma sono
presenti e formano il collegio anche se non formano la maggioranza
• Voto: per alzata di mano, appello nominale, procedimento elettronico, scheda cartacea
corporis:
• -Interna atti che hanno la loro efficacia soltanto nell’ambito di ciascuna camera;
per esempio ciascuna camera ha una sua autonomia contabile, una sua auto