Estratto del documento

- FONTI del diritto

- Norme di riconoscimento o norme sulla produzione

- la legge è una fonte di produzione

- Art.70 e seguenti: indicano l’iter formativo della legge e regolamenti di camera e senato

-preleggi del 1942 (elenco delle fonti). Disposizioni generali che precedono il c.c

- sistema delle fonti monista

- fonti primarie

- sistema delle fonti gerarchico

- 1. Costituzione e leggi costituzionali.

- 2. Fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge)

- 3. Regolamenti

- 4. Usi e consuetudini

- FONTI DI COGNIZIONE: G.U della Repubblica italiana, G.U dell’UE per le norme europee,

bollettino ufficiale della regione.

- FONTI DI PRODUZIONE: fonti atto e fonti fatto

- atti giuridici

- consuetudini

- FONTI EXTRA ORDINEM: vere fonti-fatto.

- consuetudini: secundum legem, praeter legem, contra legem

- norme di diritto internazionale privato: altre fonti fatto legge 218/1995

iura novit curia

- principio

- fonti di diritto pubblico internazionale: fonti fatto- trattati e consuetudini

- rinvio: fisso e mobile

- rinvio fisso: i trattati

- rinvio mobile: fonte consuetudinaria

- principio di esclusività

- ATTIVITÀ INTERPRETATIVA

- distinzione tra disposizione e norma. (Crisafulli)

- interpretazione: letterale, sistematica, restrittiva, estensiva, evolutiva

- problemi con l’interpretazione autentica ed analogica

- legge di interpretazione autentica

- principio della irretroattività della legge

- principio di non liquet

- interpretazione analogica

- analogia legis

- analogia iuris

- LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE

- attività interpretativa

- unità

- coerenza

- completezza

- intentio e ratio legis: lavori preparatori di una legge

- periodo liberale: giudice come bocca della legge

- produzione e interpretazione

- art.12 preleggi: disposizioni sull’interpretazione. Sono presenti i criteri: letterale, storico, teologico,

sistematico, interpretativi, integrativi.

- l’interpretazione presuppone 3 elementi: oggetto, soggetto e criteri interpretativi

- criteri per risolvere i conflitti e antinomie: cronologico, gerarchico, specialità, competenza.

- 1. CRITERIO CRONOLOGICO- effetti: abrogazione (tacita, espressa, implicita). EFFETTI EX

NUNC. ERGA OMNES. Tra fonti di pari grado (legge e decreto legge). Ambito fisiologico

- fenomeno dell’abrogazione: principio della irretroattività della legge. Art. 11 Preleggi.

- ESPRESSA: opera sul piano della legislazione. Dà più garanzie.

- TACITA: frutto di un’interpretazione. Modificate alcune disposizioni di una legge.- IMPLICITA:

frutto di un’interpretazione. Modificate tutte le disposizioni di una legge

- 2. CRITERIO GERARCHICO.ART. 1 PRELEGGI. TRA FONTI DI GRADO DIVERSO: LEGGE E

REGOLAMENTO. EFFETTO APPLICAZIONE: annullamento. Ambito PATOLOGICO. Ex tunc.

1.COSTITUZIONE

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

2.LEGGI FORMALI ORDINARIE DELLO STATO E FONTI A QUESTE EQUIPARATE

(D. LEGGE -D. LEGISLATIVI)

3. FONTI SECONDARIE (REGOLAMENTI DEL GOVERNO)

4. USI E CONSUETUDINI

- 3. CRITERIO DELLA SPECIALITA’: tra leggi di grado = .

-Effetto: la deroga -espressa, tacita, implicita.

- 4. CRITERIO DELLA COMPETENZA: NON RISOLVE ANTINOMIE TRA DUE FONTI CON

CAMPI COMPETENZIALI DIVERSI.

-DESCRIVE DI CHI SIA LA COMPETENZA: ART.64, ART.117 MODELLATO DALLA

RIFORMA COST. 2001. ART 117.2 MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO;

ART.117.3 ESCLUSIVA COMPETENZA CONCORRENTE STATO-REGIONI.

RISERVA DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITA’

-

-ART.13 COST LIBERTA’ PERSONALE

- RISERVA DI LEGGE: descrive il concorso delle fonti nella disciplina di una certa materia. Nasce

come istituto volto a sottrarre certe materie delicate al Governo. Si collegano alla rigidità della

costituzione

- LEGGE DI CONVERSIONE: il decreto legge può essere convertito in legge dal Parlamento.

PRINCIPIO DI LEGALITA’

- nasce con la R. Francese nello S. liberale

RISERVA DI LEGGE E RISERVA AD ALTRI ATTI

-

- RISERVA DI LEGGE: formale (ha la forma della legge) ART.76 (si occupa della delegazione

legislativa) -77.1 -77.3 (riguarda il decreto legge) - 78-79-80-81-116.3, ordinaria- può intervenire

la legge del Parlamento rinforzate per contenuto ART

(assoluta ART.13.2, relativa ART.23-97.1),

16-14, rinforzate per procedimento ART 7-8-79-116.

-RISERVA AD ALTRI ATTI: riserva alla legge costituzionale ART. 71 - 116.1 riguarda gli statuti

137 64, la riserva ai regolamenti

delle regioni speciali- riguarda i requisiti della corte costituzionale-

parlamentari, riserva ai decreti legislativi d’attuazione per gli statuti speciali.

- RISERVA RELATIVA: concorso tra le fonti avviene tra legge e regolamento. Possono intervenire

una fonte primaria e una secondaria. ART.23

- RISERVA ASSOLUTA: sulla materia possono intervenire solo fonti primarie: leggi e atti con forza

di legge.

- ART.16 DISCIPLINA LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE (es. riserva di legge rinforzata per

contenuto)

- ART.79 (es. riserva di legge rinforzata per procedimento)

- ciascun ramo del Parlamento ha un’AUTODICHIA

- LEGGE IN IURIS

- LEGGE FORMALE (RIENTRA SIA LA LEGGE FORMALE ORDINARIA ART 71 E SEGUENTI,

SIA LA LEGGE COSTITUZIONALE ART.138

- FORZA DI LEGGE (caratteristica di alcuni atti)

- FONTE PRIMARIA: sia legge formale ordinaria sia atti alla legge equiparati. (atti con forza di legge;

atti normativi equiparati alle leggi ordinarie) al di sotto del gradino costituzionale. Prodotta dal

Governo; quindi sono i decreti legge e decreti legislativi.

LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: STATO. CAPITOLO IX

-

- LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI

1. COSTITUZIONE (FRUTTO DEL POTERE COSTITUENTE)

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI (FRUTTO DEL

POTERE COSTITUITO

ART 138:

- LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE: hanno per oggetto la modifica della Costituzione (es.

riforma del titolo V cioè legge 3/2001

-LEGGI COSTITUZIONALI: a cui la Costituzione ha rinviato la disciplina di certe materie non

ritenendo sufficiente il grado ordinario. ART. 71 fa riferimento alla fase di iniziativa- ART.137

- procedimento di revisione e controllo di costituzionalità

- referendum abrogativo PREVEDE IL QUORUM MINIMO DI VALIDITA’

- referendum costituzionale (posto a tutela delle minoranze) non è previsto il quorum minimo di

validità

- all’ART.139 vi è un limite per cui non è possibile modificare la forma Repubblicana.

FONTI PRIMARIE: (al

- di sotto di quelle costituzionali). La costituzione lascia ad esse la disciplina

delle fonti secondarie.

- tipiche e tassative (a numero chiuso).

• LEGGE FORMALE ORDINARIA ED ATTI CON FORZA DI LEGGE rispetto della

-legge statale e legge regionale con la riforma del titolo V hanno gli stessi limiti:

costituzione, obblighi internazionali, obblighi europei

fase dell’iniziativa, fase dell’approvazione o fase

• iter formativo procedimentale della legge statale:

costitutiva, fase integrativa dell’efficacia

• Art.71: iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascun membro delle camere e al CNEL

• Disegni di legge (del governo) possono essere presentati anche dal popolo con 50.000 firme

• Ricevibilità da parte del presidente dell’assemblea

• sede deliberante, in sede redigente, in sede

3 procedimenti per la formazione della legge: in

referente (anche procedimento normale di approvazione art.72.4)

• Potere di assegnazione in

• Commissioni (formate dai deputati) che hanno un ruolo importante nell’iter formativo della legge:

sede referente (prevista dalla cost.), in sede redigente (prevista dai regolamenti parlamentari, in sede

deliberante tramandato nel periodo fascista (prevista dalla cost).

• Decisione del procedimento: presidente dell’assemblea tranne nei casi stabiliti dalla Costituzione

• Art 72.4 Cost. Possono scegliere le sedi tranne nei casi stabiliti in questo articolo

• 3 letture:

All’interno della commissione vengono fatte

• 1. Riguarda l’intero testo (avviene in assemblea)

• 2. Riguarda l’esame articolo per articolo, vari emendamenti, subemandamenti e articoli aggiuntivi

• 3. Votazione dell’intero disegno di legge (avviene in aula)

• PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

• Art 70 e seguenti descrivono l’iter formativo della legge

• Il regolamento del Senato modificato nel dicembre 2017

• Art.34 è stato aggiunto to l’art.34 bis

• REGOLAMENTI PARLAMENTARI: FONTI DI NATURA PRIMARIA a cui la costituzione ha

riservato una sfera di competenza ai sensi dell’art.64

• Iter formativo della legge formale ordinaria conosce 3 fasi:

INIZIATIVA LEGISLATIVA

• ART.71 (prima fase uguale per tutti)

INIZIATIVA GOVERNATIVA

• (più qualificata)

INIZIATIVA POPOLARE

• (può essere insabbiata)

• Potere di assegnazione: quando un disegno di legge giunge presso una camera. Potere importante.

• Riserva di assemblea: la commissione in sede referente prevede che le 3 letture si svolgano in aula

• Altri casi: approvazione della legge di delegazione europea aggiunti dai Regolamenti parlamentari

• Procedimento in sede deliberante: meno garantista. Si può ricorrere ad esso soltanto per le leggine.

ART.72.3.

• Fino alla fase dell’approvazione può essere richiesta l’assegnazione in aula da parte del Governo;

1/10 dei componenti della camera e 1/5 dei componenti della commissione

• Commissione in sede redigente: affidata la 2 lettura (più lunga)

• Procedimento legislativo: INIZIATIVA LEGISLATIVA, FASE APPROVATIVA CHE AVVIENE

È

NELLE VARIE COMMISSIONI, APPROVAZIONE DELLA LEGGE CON CUI LA LEGGE

PERFETTA MA NON È ANCORA EFFICACE.

PERFETTA:

• APPROVATA SEGUENDO IL PROCEDIMENTO PREVISTO ALL’ART 70 E

SEGUENTI e secondo quanto previsto nei regolamenti parlamentari.

• Per essere efficace deve superare la 3 fase dell’iter formativo della legge formale ordinaria: fase

integrativa dell’efficacia.

• 3 fasi: iniziativa legislativa, approvazione, integrazione dell’efficacia che consta a sua volta di vari

momenti

• 1.promulgazione, 2.pubblicazione in G.U della Repubblica

Fase integrativa dell’efficacia:

Italiana, 3. Vocatio legis di 15 giorni (IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT), 4. Entrata in

vigore

• Promulgazione: atto presidenziale posto in essere dal P.d.R che effettua un primo controllo di

legittimità costituzionale; che la legge rispetti l’art 70 e seguenti e dai regolamenti parlamentari.

ART.89

• GLI ATTI DEL P.d.R richiedono la controfirma del governo.

• MERITO COSTITUZIONALE: IL PdR non può sindacare le scelte del legislatore ma può dire, dal

punto di vista sostanziale se una legge contrasta con un principio costituzionale. Egli è sottratto dal

circuito dell’indirizzo politico.

• ATTI CON FORZA DI LEGGE

• DECRETO LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO art.76, REFERENDUM ABROGATIVO

DELLA LEGGE, DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRS, DECRETI

ATTUATIVI DEGLI STATUTI SPECIALI ART.75-76-77-78 COST. (i decreti legislativi e

attuativi degli statuti speciali)

premessa:

• funzione legislativa esercitata dalle due camere collettivamente art.70

• LEGGE DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO

• Delega legislativa: procedimento duale

• - il parlamento delega il governo con una legge formale ordinaria

LEGGE DI DELEGA:

• il Parlamento con questa legge può delegare il Governo all’esercizio della

funzione legislativa indicando i principi e i criteri direttivi, l’oggetto della legge, il termine entro cui

deve essere posto in essere il d.legislativo. Ha un contenuto necessario, minimale. Deve perimetrale

l’attività del Governo indicando principi e indicazioni di norme generali e criteri direttivi e regole

procedurali. Il parlamento oltre al contenuto necessario aggiunge quello eventuale. Ha una sua

autonomia perché serve per orientare l’interprete

Oggetto della delega:

• termine entro cui il Governo può esercitare la delega.

DECRETO LEGISLATIVO:

• è L’ATTO CHE HA LA FORZA DELLA LEGGE che il Governo

adotta in attuazione della legge di delega. Atto con cui il Governo finalizza una determinata attività.

• ART.87.5 COST il P.d.R emana tutti gli atti del Governo. Gli atti del Governo non si promulgano, ma

sono emanati dal P.d.R;

• emanazione: fa parte della fase integrativa dell’efficacia

• Disciplina del decreto legislativo: legge 400|1988

• DA 1 O + MINISTRI, DELIBERA DEL

ITER FORMATIVO DEL d.lgs: INIZIATIVA

CONSIGLIO DEI MINISTRI, EMANAZIONE DA PARTE DEL P.d.R art.14.2 legge 400\1988,

PUBBLICAZIONE, VOCATIO LEGIS, ENTRATA IN VIGORE.

• Decreti correttivi: con cui il governo precisa il contenuto e la disciplina.

• Sentenza 341\2007 riguarda il sindacato di costituzionalità effettuato dalla corte sulla legge di delega

• Sentenza 341\2004 bisogna vedere se le indicazioni indicate nella legge di delega vengono seguite dal

d.lgs

• DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE

DECRETO LEGGE: ART.77

• ha come presupposto casi straordinari e di urgenza. Quando il

Governo decide di adottarlo, presenta il disegno di legge alle camere che devono riunirsi entro 5

giorni se vogliono convertirlo in legge. Ha valenza solo per 60 giorni e se non viene approvato perde

effetti ex tunc.

• COMITATO PER LA LEGISLAZIONE: organo che sfugge alla composizione proporzionale dei

gruppi parlamentari. È costituito da 10 deputati dell’opposizione e della maggioranza in numero =.

Valuta che il decreto legge abbia un contenuto omogeneo. Es d.l non omogeneo 14 agosto 2013 n°93.

• Il governo non può adottare un d.l in qualsiasi materia: art.15 legge 400\1988

• Legge sanatoria: (il Parlamento decide di porla in essere) con cui regola i rapporti giuridici sorti in

base ai decreti legge non convertiti.

• Il governo giudica la sussistenza dei casi straordinari e di urgenza assumendosene la responsabilità

LEGGE DI CONVERSIONE:

• può essere posta in essere con emandamenti che possono essere

PRINCIPIO

aggiuntivi,

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale_sina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Sciortino Antonella.
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