- FONTI del diritto
- Norme di riconoscimento o norme sulla produzione
- la legge è una fonte di produzione
- Art.70 e seguenti: indicano l’iter formativo della legge e regolamenti di camera e senato
-preleggi del 1942 (elenco delle fonti). Disposizioni generali che precedono il c.c
- sistema delle fonti monista
- fonti primarie
- sistema delle fonti gerarchico
- 1. Costituzione e leggi costituzionali.
- 2. Fonti primarie (leggi e atti aventi forza di legge)
- 3. Regolamenti
- 4. Usi e consuetudini
- FONTI DI COGNIZIONE: G.U della Repubblica italiana, G.U dell’UE per le norme europee,
bollettino ufficiale della regione.
- FONTI DI PRODUZIONE: fonti atto e fonti fatto
- atti giuridici
- consuetudini
- FONTI EXTRA ORDINEM: vere fonti-fatto.
- consuetudini: secundum legem, praeter legem, contra legem
- norme di diritto internazionale privato: altre fonti fatto legge 218/1995
iura novit curia
- principio
- fonti di diritto pubblico internazionale: fonti fatto- trattati e consuetudini
- rinvio: fisso e mobile
- rinvio fisso: i trattati
- rinvio mobile: fonte consuetudinaria
- principio di esclusività
- ATTIVITÀ INTERPRETATIVA
- distinzione tra disposizione e norma. (Crisafulli)
- interpretazione: letterale, sistematica, restrittiva, estensiva, evolutiva
- problemi con l’interpretazione autentica ed analogica
- legge di interpretazione autentica
- principio della irretroattività della legge
- principio di non liquet
- interpretazione analogica
- analogia legis
- analogia iuris
- LE ANTINOMIE E LE TECNICHE DI RISOLUZIONE
- attività interpretativa
- unità
- coerenza
- completezza
- intentio e ratio legis: lavori preparatori di una legge
- periodo liberale: giudice come bocca della legge
- produzione e interpretazione
- art.12 preleggi: disposizioni sull’interpretazione. Sono presenti i criteri: letterale, storico, teologico,
sistematico, interpretativi, integrativi.
- l’interpretazione presuppone 3 elementi: oggetto, soggetto e criteri interpretativi
- criteri per risolvere i conflitti e antinomie: cronologico, gerarchico, specialità, competenza.
- 1. CRITERIO CRONOLOGICO- effetti: abrogazione (tacita, espressa, implicita). EFFETTI EX
NUNC. ERGA OMNES. Tra fonti di pari grado (legge e decreto legge). Ambito fisiologico
- fenomeno dell’abrogazione: principio della irretroattività della legge. Art. 11 Preleggi.
- ESPRESSA: opera sul piano della legislazione. Dà più garanzie.
- TACITA: frutto di un’interpretazione. Modificate alcune disposizioni di una legge.- IMPLICITA:
frutto di un’interpretazione. Modificate tutte le disposizioni di una legge
- 2. CRITERIO GERARCHICO.ART. 1 PRELEGGI. TRA FONTI DI GRADO DIVERSO: LEGGE E
REGOLAMENTO. EFFETTO APPLICAZIONE: annullamento. Ambito PATOLOGICO. Ex tunc.
1.COSTITUZIONE
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI
2.LEGGI FORMALI ORDINARIE DELLO STATO E FONTI A QUESTE EQUIPARATE
(D. LEGGE -D. LEGISLATIVI)
3. FONTI SECONDARIE (REGOLAMENTI DEL GOVERNO)
4. USI E CONSUETUDINI
- 3. CRITERIO DELLA SPECIALITA’: tra leggi di grado = .
-Effetto: la deroga -espressa, tacita, implicita.
- 4. CRITERIO DELLA COMPETENZA: NON RISOLVE ANTINOMIE TRA DUE FONTI CON
CAMPI COMPETENZIALI DIVERSI.
-DESCRIVE DI CHI SIA LA COMPETENZA: ART.64, ART.117 MODELLATO DALLA
RIFORMA COST. 2001. ART 117.2 MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLO STATO;
ART.117.3 ESCLUSIVA COMPETENZA CONCORRENTE STATO-REGIONI.
RISERVA DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITA’
-
-ART.13 COST LIBERTA’ PERSONALE
- RISERVA DI LEGGE: descrive il concorso delle fonti nella disciplina di una certa materia. Nasce
come istituto volto a sottrarre certe materie delicate al Governo. Si collegano alla rigidità della
costituzione
- LEGGE DI CONVERSIONE: il decreto legge può essere convertito in legge dal Parlamento.
PRINCIPIO DI LEGALITA’
- nasce con la R. Francese nello S. liberale
RISERVA DI LEGGE E RISERVA AD ALTRI ATTI
-
- RISERVA DI LEGGE: formale (ha la forma della legge) ART.76 (si occupa della delegazione
legislativa) -77.1 -77.3 (riguarda il decreto legge) - 78-79-80-81-116.3, ordinaria- può intervenire
la legge del Parlamento rinforzate per contenuto ART
(assoluta ART.13.2, relativa ART.23-97.1),
16-14, rinforzate per procedimento ART 7-8-79-116.
-RISERVA AD ALTRI ATTI: riserva alla legge costituzionale ART. 71 - 116.1 riguarda gli statuti
137 64, la riserva ai regolamenti
delle regioni speciali- riguarda i requisiti della corte costituzionale-
parlamentari, riserva ai decreti legislativi d’attuazione per gli statuti speciali.
- RISERVA RELATIVA: concorso tra le fonti avviene tra legge e regolamento. Possono intervenire
una fonte primaria e una secondaria. ART.23
- RISERVA ASSOLUTA: sulla materia possono intervenire solo fonti primarie: leggi e atti con forza
di legge.
- ART.16 DISCIPLINA LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE (es. riserva di legge rinforzata per
contenuto)
- ART.79 (es. riserva di legge rinforzata per procedimento)
- ciascun ramo del Parlamento ha un’AUTODICHIA
- LEGGE IN IURIS
- LEGGE FORMALE (RIENTRA SIA LA LEGGE FORMALE ORDINARIA ART 71 E SEGUENTI,
SIA LA LEGGE COSTITUZIONALE ART.138
- FORZA DI LEGGE (caratteristica di alcuni atti)
- FONTE PRIMARIA: sia legge formale ordinaria sia atti alla legge equiparati. (atti con forza di legge;
atti normativi equiparati alle leggi ordinarie) al di sotto del gradino costituzionale. Prodotta dal
Governo; quindi sono i decreti legge e decreti legislativi.
LE FONTI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO: STATO. CAPITOLO IX
-
- LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI
1. COSTITUZIONE (FRUTTO DEL POTERE COSTITUENTE)
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGI COSTITUZIONALI (FRUTTO DEL
POTERE COSTITUITO
ART 138:
- LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE: hanno per oggetto la modifica della Costituzione (es.
riforma del titolo V cioè legge 3/2001
-LEGGI COSTITUZIONALI: a cui la Costituzione ha rinviato la disciplina di certe materie non
ritenendo sufficiente il grado ordinario. ART. 71 fa riferimento alla fase di iniziativa- ART.137
- procedimento di revisione e controllo di costituzionalità
- referendum abrogativo PREVEDE IL QUORUM MINIMO DI VALIDITA’
- referendum costituzionale (posto a tutela delle minoranze) non è previsto il quorum minimo di
validità
- all’ART.139 vi è un limite per cui non è possibile modificare la forma Repubblicana.
FONTI PRIMARIE: (al
- di sotto di quelle costituzionali). La costituzione lascia ad esse la disciplina
delle fonti secondarie.
- tipiche e tassative (a numero chiuso).
• LEGGE FORMALE ORDINARIA ED ATTI CON FORZA DI LEGGE rispetto della
-legge statale e legge regionale con la riforma del titolo V hanno gli stessi limiti:
costituzione, obblighi internazionali, obblighi europei
fase dell’iniziativa, fase dell’approvazione o fase
• iter formativo procedimentale della legge statale:
costitutiva, fase integrativa dell’efficacia
• Art.71: iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascun membro delle camere e al CNEL
• Disegni di legge (del governo) possono essere presentati anche dal popolo con 50.000 firme
• Ricevibilità da parte del presidente dell’assemblea
• sede deliberante, in sede redigente, in sede
3 procedimenti per la formazione della legge: in
referente (anche procedimento normale di approvazione art.72.4)
• Potere di assegnazione in
• Commissioni (formate dai deputati) che hanno un ruolo importante nell’iter formativo della legge:
sede referente (prevista dalla cost.), in sede redigente (prevista dai regolamenti parlamentari, in sede
deliberante tramandato nel periodo fascista (prevista dalla cost).
• Decisione del procedimento: presidente dell’assemblea tranne nei casi stabiliti dalla Costituzione
• Art 72.4 Cost. Possono scegliere le sedi tranne nei casi stabiliti in questo articolo
• 3 letture:
All’interno della commissione vengono fatte
• 1. Riguarda l’intero testo (avviene in assemblea)
• 2. Riguarda l’esame articolo per articolo, vari emendamenti, subemandamenti e articoli aggiuntivi
• 3. Votazione dell’intero disegno di legge (avviene in aula)
• PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
• Art 70 e seguenti descrivono l’iter formativo della legge
• Il regolamento del Senato modificato nel dicembre 2017
• Art.34 è stato aggiunto to l’art.34 bis
• REGOLAMENTI PARLAMENTARI: FONTI DI NATURA PRIMARIA a cui la costituzione ha
riservato una sfera di competenza ai sensi dell’art.64
• Iter formativo della legge formale ordinaria conosce 3 fasi:
INIZIATIVA LEGISLATIVA
• ART.71 (prima fase uguale per tutti)
INIZIATIVA GOVERNATIVA
• (più qualificata)
INIZIATIVA POPOLARE
• (può essere insabbiata)
• Potere di assegnazione: quando un disegno di legge giunge presso una camera. Potere importante.
• Riserva di assemblea: la commissione in sede referente prevede che le 3 letture si svolgano in aula
• Altri casi: approvazione della legge di delegazione europea aggiunti dai Regolamenti parlamentari
• Procedimento in sede deliberante: meno garantista. Si può ricorrere ad esso soltanto per le leggine.
ART.72.3.
• Fino alla fase dell’approvazione può essere richiesta l’assegnazione in aula da parte del Governo;
1/10 dei componenti della camera e 1/5 dei componenti della commissione
• Commissione in sede redigente: affidata la 2 lettura (più lunga)
• Procedimento legislativo: INIZIATIVA LEGISLATIVA, FASE APPROVATIVA CHE AVVIENE
È
NELLE VARIE COMMISSIONI, APPROVAZIONE DELLA LEGGE CON CUI LA LEGGE
PERFETTA MA NON È ANCORA EFFICACE.
PERFETTA:
• APPROVATA SEGUENDO IL PROCEDIMENTO PREVISTO ALL’ART 70 E
SEGUENTI e secondo quanto previsto nei regolamenti parlamentari.
• Per essere efficace deve superare la 3 fase dell’iter formativo della legge formale ordinaria: fase
integrativa dell’efficacia.
• 3 fasi: iniziativa legislativa, approvazione, integrazione dell’efficacia che consta a sua volta di vari
momenti
• 1.promulgazione, 2.pubblicazione in G.U della Repubblica
Fase integrativa dell’efficacia:
Italiana, 3. Vocatio legis di 15 giorni (IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT), 4. Entrata in
vigore
• Promulgazione: atto presidenziale posto in essere dal P.d.R che effettua un primo controllo di
legittimità costituzionale; che la legge rispetti l’art 70 e seguenti e dai regolamenti parlamentari.
ART.89
• GLI ATTI DEL P.d.R richiedono la controfirma del governo.
• MERITO COSTITUZIONALE: IL PdR non può sindacare le scelte del legislatore ma può dire, dal
punto di vista sostanziale se una legge contrasta con un principio costituzionale. Egli è sottratto dal
circuito dell’indirizzo politico.
• ATTI CON FORZA DI LEGGE
• DECRETO LEGGE, DECRETO LEGISLATIVO art.76, REFERENDUM ABROGATIVO
DELLA LEGGE, DECRETI DEL GOVERNO IN CASO DI GUERRS, DECRETI
ATTUATIVI DEGLI STATUTI SPECIALI ART.75-76-77-78 COST. (i decreti legislativi e
attuativi degli statuti speciali)
premessa:
• funzione legislativa esercitata dalle due camere collettivamente art.70
• LEGGE DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO
• Delega legislativa: procedimento duale
• - il parlamento delega il governo con una legge formale ordinaria
LEGGE DI DELEGA:
• il Parlamento con questa legge può delegare il Governo all’esercizio della
funzione legislativa indicando i principi e i criteri direttivi, l’oggetto della legge, il termine entro cui
deve essere posto in essere il d.legislativo. Ha un contenuto necessario, minimale. Deve perimetrale
l’attività del Governo indicando principi e indicazioni di norme generali e criteri direttivi e regole
procedurali. Il parlamento oltre al contenuto necessario aggiunge quello eventuale. Ha una sua
autonomia perché serve per orientare l’interprete
Oggetto della delega:
• termine entro cui il Governo può esercitare la delega.
DECRETO LEGISLATIVO:
• è L’ATTO CHE HA LA FORZA DELLA LEGGE che il Governo
adotta in attuazione della legge di delega. Atto con cui il Governo finalizza una determinata attività.
• ART.87.5 COST il P.d.R emana tutti gli atti del Governo. Gli atti del Governo non si promulgano, ma
sono emanati dal P.d.R;
• emanazione: fa parte della fase integrativa dell’efficacia
• Disciplina del decreto legislativo: legge 400|1988
• DA 1 O + MINISTRI, DELIBERA DEL
ITER FORMATIVO DEL d.lgs: INIZIATIVA
CONSIGLIO DEI MINISTRI, EMANAZIONE DA PARTE DEL P.d.R art.14.2 legge 400\1988,
PUBBLICAZIONE, VOCATIO LEGIS, ENTRATA IN VIGORE.
• Decreti correttivi: con cui il governo precisa il contenuto e la disciplina.
• Sentenza 341\2007 riguarda il sindacato di costituzionalità effettuato dalla corte sulla legge di delega
• Sentenza 341\2004 bisogna vedere se le indicazioni indicate nella legge di delega vengono seguite dal
d.lgs
• DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
DECRETO LEGGE: ART.77
• ha come presupposto casi straordinari e di urgenza. Quando il
Governo decide di adottarlo, presenta il disegno di legge alle camere che devono riunirsi entro 5
giorni se vogliono convertirlo in legge. Ha valenza solo per 60 giorni e se non viene approvato perde
effetti ex tunc.
• COMITATO PER LA LEGISLAZIONE: organo che sfugge alla composizione proporzionale dei
gruppi parlamentari. È costituito da 10 deputati dell’opposizione e della maggioranza in numero =.
Valuta che il decreto legge abbia un contenuto omogeneo. Es d.l non omogeneo 14 agosto 2013 n°93.
• Il governo non può adottare un d.l in qualsiasi materia: art.15 legge 400\1988
• Legge sanatoria: (il Parlamento decide di porla in essere) con cui regola i rapporti giuridici sorti in
base ai decreti legge non convertiti.
• Il governo giudica la sussistenza dei casi straordinari e di urgenza assumendosene la responsabilità
LEGGE DI CONVERSIONE:
• può essere posta in essere con emandamenti che possono essere
PRINCIPIO
aggiuntivi,
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