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SEPARAZIONE TRA CONIUGI

Tipi di separazione sono: 6

- Separazione consensuale;

- separazione giudiziale;

Senza il provvedimento la separazione è comunque una situazione di fatto ma non

produce effetti giuridici se non dichiarata sulla base della procedura del c.d.p.c.

Come il matrimonio si fonda su un rito, un rito a cui lo Stato partecipa sugellando l’unione

allo stesso modo lo Stato partecipa per la separazione e la cessazione del matrimonio.

Eventuali patti in materia dei coniugi non producono i loro effetti. Gli effetti della

separazione sono: di contenuto soggettivo ed anche di contenuto patrimonialistico.

Dal 2014 sono state introdotte una serie di norme che aggiornano il contenuto del diritto

di famiglia che aveva 40 anni, e quindi arretrata. I temi su cui è intervenuto

maggiormente il legislatore sono temi di protezione, prevedendo limiti. La risoluzione di

problematiche al interno della famiglia è sempre stata demandata al giudice, tanto che in

alcuni Tribunali si sono specializzati in materia di famiglia. Alla fine degli anni 90 alcune

commissione sono intervenute per sanzionare gli abusi al interno della famiglia. Prima di

questo intervento l’unico strumento di protezione era la denuncia penale, strumento posto

al culmine degli abusi quindi spesso troppo tardi. Il legislatore quindi ha preveduto

strumenti come al 337 bis per intervenire già nel momento in cui la famiglia entra in crisi

anche con la quiescenza degli effetti del matrimonio. Sono effetti che si applicano nel

momento in cui sorge la patologia del vincolo.

Il Presidente del Tribunale nel momento in cui si verifica la crisi prende provvedimento

temporanei, ovvero in ragione alla situazione di fatto che possono essere vincolati al

momento dello scioglimento. ter

Il legislatore ha poi inserito poi al 337 una serie di valori che devono essere rispettati al

momento della separazione.

In passato l’affidamento congiunto era visto come negativo perché significava che la

madre non era abbastanza per provvedere da sola. Con l’affidamento congiunto viene

distribuito l’equilibro per le scelte del minore per tutto quello che riguarda la straordinaria

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amministrazione. oggi le norme hanno ribaltato la situazione e la normalità è l’affidamento

congiunto.

Le attuali norme in materia di tutela del minore stabilisce degli obblighi in riferimento alla

famiglia parentale (quindi anche nonni, zii, ecc…) e non solo la famiglia nucleare.

Art. 337-ter.

((Provvedimenti riguardo ai figli))

((Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con

ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da

entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun

ramo genitoriale.

Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis,

il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse

morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino

affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i

tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il

modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e

all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi

intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in

caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento

7

familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il

8

giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare , anche d'ufficio. A tal fine copia del

provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

3

La responsabilità genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore

interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza

abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita',

dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e'

rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il

giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente.

4

Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto

comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al

mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove

5

necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di

proporzionalita', da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i

tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

32 21

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato

dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino

sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui

redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.))

Affidare non significa che l’altro coniuge è esautorato o esonerato dagli obblighi che ha

nei confronti del minore. Il giudice quindi di norma affida in modo congiunto, se non

affida congiunto ma esclusivo stabilisce la prassi dei rapporti che il minore avrà con

l’altro genitore.

Normalmente:

le visite sono nel weekend;

in pendenza delle vacanze scolastiche ci sono momenti alterni;

è possibile che i coniugi non sottopongono all’omologa tutti gli aspetti perché magari ci

sono dei rapporti patrimoniali che vogliono disciplinare tra di loro. Si chiamano patti

aggiunti.

Il giudice ha il potere di rigettare l’omologa solo per quanto riguarda gli interessi dei

figli minori. Se i coniugi si sono accordati sugli aspetti patrimoniali non interviene.

A volte si rischia che quanto deciso rimanga solo sulla carta per questo viene

1.

previsto un giudice tutelare.

Giudice tutelare è un giudice che vigilia sull’attuazione dei provvedimenti presi nei

confronti dei minori durante il rito ordinario.

2. È una nuova forma di affidamento, il giudice ha la possibilità di affidare alla famiglia.

3. Responsabilità genitoriale. Il giudice può decidere che le decisioni di vita

quotidiana (ordinaria amministrazione) possono essere prese da un solo genitore. Nel

ordinaria amministrazione

nostro ordinamento l’ è un tema complesso perché non

straordinaria

precisamente definita. Si potrebbe dire che la è un’amministrazione che

comporta rilevanti effetti patrimoniali. L’ordinaria amministrazione rientra quindi nelle

vicende di vita quotidiana.

4 se prima il regolamento viene stabilito su patti tra le parti, in caso di non rispetto

prevede il giudice in modo forzato.

5 normalmente viene richiesto ai coniugi di presentare l’ultima dichiarazione dei redditi

ma se non sufficiente può disporre accertamenti alla polizia tributaria.

9

Art. 337-quater.

((Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso))

((Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con

provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

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Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando

sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone

l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del

minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente

infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della

determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma

1

l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha

l'esercizio esclusivo della responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle

condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di

maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non

sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo'

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro

interesse.))

1 è una sanzione punitiva che prevede quindi dei danni diversi dalla solita responsabilità

lite temeraria.

civile formata dal lucro cessante e danno emergente. Si parla di Una lite

temeraria, secondo il lessico giuridico italiano, indica un'azione legale o resistenza ad

essa esperite con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o

con intenti dilatori o defatigatori.

Si tratta d'una ipotesi di "responsabilità aggravata" di cui al comma 1 dell'art. 96 del

codice di procedura civile italiano. Art. 337-quinquies.

((Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli))

((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti

l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e

delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.))

10

Art. 337-sexies. 1

((Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza))

((Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse

dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i

genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare

viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa

familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di

assegnazione e quello di revoca sono tra

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirco_mangiabene di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mora Andrea.