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Diritto di famiglia: appunti di lezione A.A. 2018/2019

Effetti patrimoniali del matrimonio

Tra gli effetti del matrimonio i più importanti sono quelli a carattere patrimoniale. La riforma del '75 ha rivalutato il precedente regime legale. Il regime legale significa che la legge stessa ha previsto una conseguenza automatica con l’instaurazione del matrimonio. Regime: assetto di interessi disciplinati nel matrimonio. Prima del '75 il regime legale era quello della separazione dei beni; oggi quello della comunione dei beni. Comunione vuol dire che dal matrimonio i coniugi sono in unione. I beni precedenti al matrimonio restano separati, se vogliono inserirli in comunione devono fare un accordo.

È regime alternativo la separazione dei beni: i beni acquistati rimangono di ciascun coniuge singolo. La separazione dei beni non sottrae gli obblighi di mantenimento della prole, solidarietà, ecc. L’alternatività del regime non influenza gli obblighi che nascono dal matrimonio. Questi due regimi, in particolare la comunione, possono subire delle modificazioni ex. Art 210 comunione convenzionale. Nella comunione convenzionale entrano altri beni specifici individuati. Ci sono anche altre comunioni nel nostro ordinamento: ex. volontaria o incidentale. La comunione del matrimonio si caratterizza dalle altre comunioni perché non riguarda solo un bene ma tutti i beni. Nella comunione del matrimonio la quota non è disponibile a differenza delle altre comunioni. La comunione matrimoniale non è cedibile quindi. Non è alienabile la quota della comunione. Altra caratteristica della quota tra coniugi è che è uguale; non ci può essere una maggioranza. È un modello di comunione che ha una sua autonomia. Ha la caratteristica della contitolarità. Entrano in comunione sia i diritti assoluti che i diritti relativi.

La comunione matrimoniale ha anche una rilevanza e una disciplina particolare per i debiti contratti. Conseguenze che non si verificano per la separazione dei beni. La scelta del regime viene normalmente effettuata in costanza di matrimonio ma può essere scelta anche prima. Oggi si discute se può esserci uno spazio per i patti matrimoniali. Diversi dai patti sono le convenzioni matrimoniali che possono stabilire preventivamente quale sarà il regime patrimoniale che seguirà il matrimonio. Se uno dei due coniugi non è d'accordo deve esserlo anche l’altro coniuge altrimenti si applica lo stesso il regime previsto dalla legge. Il tipo di regime può essere modificato dai coniugi in ogni momento tramite atto pubblico.

La comunione dei beni

Art. 177: La comunione legale (così chiamata) riguarda:

  • A. Gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente compiuti durante il matrimonio.
  • B. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione. Ciascuno dei coniugi può avere dei beni propri prima del matrimonio [art. 179]. Questi beni possono produrre effetti civili che rimangono del singolo coniuge. Se al momento dello scioglimento della comunione ci sono dei residui in questo momento cadono in comunione. Durante non sono in comunione, allo scioglimento sì. Si parla di comunione del residuo. Se i coniugi si separano si instaura automaticamente la separazione dei beni.
  • C. I proventi dell’attività separata dei singoli coniugi se al momento dello scioglimento non sono stati consumati. Comunione del residuo.
  • D. Le aziende gestite da entrambi i coniugi avviate dopo il matrimonio. L’art. 178 stabilisce un’altra comunione del residuo. Incrementi dei beni utilizzati nell’attività di impresa anche di uno solo dei coniugi.

Il legislatore all'articolo 179 individua poi dei beni che non cadono mai in comunione e sono chiamati beni personali. Essi sono:

  • A. I beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio.
  • B. Le donazioni e gli atti liberali, salvo che il donante non specifici che vada in comunione. Questi beni possono essere derogati con delle convenzioni.

Ci sono poi beni, definiti personalissimi, che non cadranno mai in comunione salvo che non siano destinati a un’azienda in comunione:

  • 1. Beni di uso strettamente personale ed i loro accessori.
  • 2. Beni che servono al utilizzo della professione.
  • 3. Risarcimento alla persona.
  • 4. Beni acquistati con denaro proveniente tra i beni personali.

Amministrazione dei beni comuni

Art. 180: L’amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza in giudizio spettano disgiuntamente a ciascuno dei due coniugi. Il compimento di atti di straordinaria amministrazione spettano congiuntamente ad entrambi. Il nostro codice non dà una definizione di che cosa sia ordinario e di cosa sia straordinario.

Art. 181: prevede che cosa accade se i due coniugi non sono d’accordo per un atto di ordinaria amministrazione compiuto dall'altro coniuge. Il coniuge dissenziente può rivolgersi al giudice.

Art. 182: in caso di mancanza di amministrazione dell'altro coniuge per lontananza, in assenza di procura, il coniuge presente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione con l’autorizzazione del giudice.

L’atto straordinario può quindi essere compiuto:

  • 1. Da entrambi i coniugi;
  • 2. Da uno dei due coniugi mediante procura per l’altro;
  • 3. Da uno dei coniugi con il consenso del giudice;

Gli atti compiuti da un coniuge in assenza del consenso dell'altro coniuge, e non convalidati dall'altro coniuge con la ratifica, sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. L’azione può essere proposta dal coniuge entro un anno. Se gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge è obbligato a ripristinare la situazione pregressa senza annullare l’atto.

Obblighi della comunione. La responsabilità patrimoniale

Ai sensi del art. 186 la comunione dei beni risponde di tutte le obbligazioni contratte anche separatamente dai coniugi se contratte in interesse della famiglia.

Scioglimento della comunione

Durante la comunione legale non si possono dividere i beni se non degradando il regime della comunione a comunione volontaria. Con la comunione volontaria ci sono delle conseguenze: è possibile cedere la quota, procedere alla divisione, ecc. Diverso dallo scioglimento della comunione è la cessazione della comunione. (Vedi libro su scioglimento della comunione).

Cessazione della comunione

I coniugi stipulano la comunione convenzionale e successivamente passano alla separazione dei beni. Questi due regimi sono tra di loro incompatibili. I regimi sono quindi alternativi. Cause volontarie della cessazione:

  • 5. Dichiarazione di assenza o di morte presunta;
  • 6. Annullamento o scioglimento degli effetti del matrimonio;
  • 7. Separazione personale —> non siamo al momento del definitivo cessazione del matrimonio. La separazione rende quiescenti (sospesi) certi obblighi: convivenza e fedeltà.
  • 8. Separazione giudiziaria dei beni —> un caso che consegue all'incapacità o interdizione di una delle due parti;
  • 9. Convenzione —> decidono i coniugi di mutare il rapporto patrimoniale;
  • 10. Fallimento di uno dei coniugi: La comunione si scioglie alla data di sottoscrizione del presidente del tribunale. Nella separazione consensuale si va in tribunale ed il presidente provvede all’omologa del provvedimento. L’omologa significa che il presidente verifica soltanto il rispetto di requisiti e non verifiche di merito.

Quando si verificano i casi di scioglimento ci sono due effetti:

  • 4. Passaggio ad altro regime;
  • 5. Instaurazione della comunione volontaria in automatico;

Prelazione

La prelazione è il diritto di essere preferito nei contratti che hanno un corrispettivo. La ragione è quella di tenere uniti i patrimoni. Ci sono due tipi di prelazione:

  • • Legale —> risponde ad esigenze della legge. Come conseguenza della mancata comunicazione verso il preferito la vendita sarà inopponibile.
  • • Volontaria —> si può convenire di preferire un certo soggetto ad un altro in una vendita. Patrizia ma in questo caso la violazione comporta solo il risarcimento.

Nella comunione legale non c’è il problema della prelazione perché la quota è inalienabile. Nella comunione volontaria non c’è comunque un diritto di prelazione, a meno che non sia prevista in modo pattizia. Il coniuge può quindi disporre della propria quota.

Regime di separazione dei beni

Il regime della separazione dei beni è molto snello. L’art. 215 dice che i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Possono fare questa convenzione anche prima del matrimonio che diventerà efficace automaticamente al matrimonio. Oppure durante il matrimonio con atto dal notaio. In caso di decisione durante il matrimonio non serve il notaio perché c’è già l’ufficiale di Stato o il ministro di culto a certificare. Ciascuno dei coniugi deve comunque contribuire al soddisfacimento della famiglia. Sebbene la proprietà rimanga individuale i coniugi non possono sottrarsi comunque agli obblighi.

Il regime di comunione o di separazione sono alternativi. C’è poi un regime integrativo che significa che può sussistere con entrambi i regimi perché li integra. Questo regime è il fondo patrimoniale.

Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale —> destinare il patrimonio al soddisfacimento dell’interesse della famiglia. È un vincolo giuridico imposto ad un patrimonio. Il fondo patrimoniale oltre che dai coniugi può essere costituito da un terzo o anche per testamento. Un terzo con atto unilaterale può separare un patrimonio? Sì, nella fondazione. La fondazione è un atto unilaterale con cui il fondatore destina una parte del patrimonio a un vincolo particolare. La fondazione si può costituire anche per testamento. La stessa cosa può avvenire anche nel matrimonio. Un coniuge, entrambi, un terzo, o per testamento possono costituire fondo patrimoniale. Costituire fondo significa imprimere un vincolo patrimoniale ai beni, in questo caso il vincolo è ex lege e cioè ai bisogni della famiglia. L'elemento determinante del fondo patrimoniale non è l’accordo dei coniugi, essendo che può essere fatto anche da un solo coniuge o da un terzo, ma l’interesse della famiglia. Costituito il fondo si applica l’art. 170 —> L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo può quindi essere aggredito dai creditori che hanno dato credito per soddisfare un interesse della famiglia. I creditori di interessi diversi non lo possono aggredire. C’è quindi un’inespropriabilità. Il fondo patrimoniale deve avere una pubblicità dichiarativa e deve essere annotato negli atti di matrimonio. La pubblicità del vincolo è necessaria per opporlo. Ci sono due elementi di pubblicità:

  • • Trascrizione;
  • • Annotazione a margine dell’atto di matrimonio;

L’opposizione ai terzi erga omnes ovvero nei confronti di tutti.

Trascrizione

La trascrizione —> mezzo di pubblicità. La circolazione dei beni mobili avviene su due presupposti: il titolo idoneo ed il possesso del bene. Nei beni immobili si acquista sempre con titolo idoneo ma l’opponibilità si ha con la trascrizione. Chi trascrive per primo si aggiudica il bene. Nella cosa mobile l’elemento discriminativo tra più titoli vantati è quindi il possesso. (Ex. Uno acquisto da Caio ma gli lascia il bene e dice che passa a prenderlo più tardi. Nel frattempo Caio vende a Tizio e Tizio prende possesso del bene. Storicamente ha acquistato prima Uno ma il proprietario diventa Tizio perché consegue il possesso).

Vincolo di destinazione

Il legislatore ha esteso la tutela di soggetti deboli costituendo una nuova figura di vincolo di destinazione all’art. 2645 ter. Rispetto al fondo patrimoniale della famiglia non richiede che l’interesse sia solo quello della famiglia fondata sul matrimonio, estendendo alle coppie di fatto o all’unione civili. Si applica sempre l’inespropriabilità per crediti con scopi diversi da quelli per cui il vincolo è creato. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.

Regime patrimoniale della famiglia

Sono previsti quindi alcuni istituti che permettono, in deroga alla regola generale, di costituire patrimoni separati. L’art. 2640 prevede che questa possibilità sia lasciata solamente al legislatore. Il fondo patrimoniale rappresenta un istituto separativo del patrimonio della famiglia. Il vincolo del fondo è utilizzabile per qualsiasi scopo meritevole di interesse. La meritevolezza dell’interesse è valutata dal notaio al momento della costituzione del fondo che ne è anche responsabile professionalmente. Questo rischio in capo al notaio è stato il motivo per cui il fondo patrimoniale per scopi diversi dai bisogni famigliari non ha trovato molto piede. Il fondo patrimoniale non è un atto traslativo in quanto non trasferisce la proprietà. Il fondo consiste quindi nell’apporre un vincolo a una quota patrimoniale che sarà quindi destinata a un particolare scopo. La stessa fondazione è il tipico esempio di patrimonio separato costituito unilateralmente. Gli scopi qua sono o filantropici o legati a interessi della famiglia. È quindi possibile, nella famiglia, costruire un regime patrimoniale secondario.

Impresa familiare

Questa vicenda può nascere da una situazione di fatto. Mentre normalmente i rapporti nascono da contratto, qua il rapporto nasce da una situazione di fatto: un familiare esercita un’attività lavorativa all'interno di un rapporto familiare si costituisce un rapporto giuridico. Il nostro ordinamento è pieno di situazioni di fatto da cui nascono conseguenze giuridiche, come ad esempio il possesso. Altro esempio di situazione di fatto che genera obblighi è la gestione degli affari tuoi.

I diritti che sorgono dall’impresa familiare sono diritti che sorgono in capo a certi soggetti senza che vi sia un rapporto giuridico. Si riconosce quindi ad esempio un rapporto lavorativo, previdenziale, infortunistico, ecc. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094, 2251] l’art. 230 bis afferma, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost].

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316]. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [37 Cost.]

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria [713 ss. c.c.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mirco_mangiabene di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mora Andrea.
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