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Il contratto in generale
La disciplina è contenuta nel codice civile dal 1231 al 1469 bis; a queste segue la disciplina dei singoli articoli contrattuali, dal 1470 al 1986. Alcuni specifici sono contenuti nel libro sul lavoro, in particolare quelli sul lavoro e sulle società. Al contratto sono dedicate numerosissime norme del codice. In termini di proporzionalità, la maggior parte delle norme del codice sono dedicate al contratto. Senza timore di esagerare potremmo definirlo l'istituto più importante dell'intero diritto privato. Del resto, ognuno di noi si avvale del contratto per soddisfare esigenze e appropriarsi di beni o servizi, costituire una società, acquisire una donazione. La rilevanza quantitativa delle norme è lo specchio della diffusione di questo strumento attraverso il quale si acquisiscono beni o servizi, scambiandoli con denaro o altre utilità. Da un punto di vista economico la nostra è
Un'economia di libero mercato, nella quale ognuno è libero di domandare e offrire beni o servizi; il principio di autonomia è il fondamento giuridico della libertà di iniziativa economica privata. Il che significa che l'ordinamento riconosce ai privati il diritto di concludere contratti del tipo che essi preferiscono se, quando, con chi e alle condizioni che preferiscono. Nei limiti ovviamente della legge. Da un punto di vista tecnico giuridico abbiamo incontrato il contratto parlando di fonti di obbligazioni, dicendo che ne costituisce la principale; a proposito dei modi di acquisto della proprietà (art. 922) e poi lo abbiamo citato come strumento di circolazione dei diritti patrimoniali inter vivos, in particolare dei diritti reali di credito ma anche dei diritti su opere dell'ingegno (art. 1376). Principio del consenso traslativo. Sappiamo che il contratto è un negozio giuridico, dove intendiamo la manifestazione di volontà.
di una o più parti volta a creare effetti giuridici che l'ordinamento riconosce e tutela. Con la peculiarità che accanto alla volontà dell'atto deve esserci anche la volontà dell'effetto, l'intento. L'effetto deve prodursi perché voluto dalla parte, non dalla legge. Il legislatore tedesco, con il codice B.G., diede una disciplina generale del negozio giuridico; in particolare disciplinò la volontà, i vizi del volere, la forma, la condizione e il termine (elementi accidentali del negozio), la rappresentanza. Poi, posta questa disciplina cornice, diede una disciplina ad hoc ai singoli negozi come il contratto, il testamento e il matrimonio. Diversa è la scelta del legislatore italiano, che non contemplò una disciplina del negozio in generale, ma nella disciplina del contratto mostrò di presupporre la categoria del negozio giuridico. Infatti, da una parte all'art. 1321 ha definito il
contratto come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Dall'altra, all'art.1324, ha previsto che salvo diverse disposizioni di legge, la disciplina generale del contratto si applica nei limiti di compatibilità agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale. Il presupposto perché la disciplina del contratto si estenda al di là dei suoi limiti naturali è che questi atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale abbiano anch'essi natura negoziale. Il presupposto è una comune appartenenza alla famiglia del negozio giuridico. Con la peculiarità che si tratta di atti unilaterali, mentre il contratto è sempre (come minimo) bilaterale. Date tre possibili caratteristiche: unilateralità o bilateralità, l'essere e l'essere a contenuto patrimoniale o non – inter vivos o mortis causa.le–seconde in particolare sono necessarie ma sufficienti affinché la disciplina del contratto si estendaoltre i suoi limiti naturali. Un esempio è il negozio di fondazione, unilaterale, patrimoniale e intervivos (anche). Anche la remissione del debito ne è un esempio. Lo stesso vale per il modo in cui unassociato, con il recesso, fuoriesce dall’ente volontariamente. Quando il contratto è annullabile, laparte protetta (es: incapace) può convalidarlo, stabilendone in modo definitivo gli effetti. la condannaanch’esso un atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale. Ancora, quando ilè sicuramentecontratto è chiuso da un falso rappresentante, questo è inefficace; ma il falsamente rappresentato (ilcui nome è stato speso senza autorizzazione) può ratificarlo, facendo in modo che produca i suoifa anch’essa parte di questi atti. A tutti questi si applica la disciplina generale deleffetti. La ratificacontratto.
Ovviamente si applicherà la disciplina che non ha come ratio la bilateralità: ciò supererebbe l'articolo 1362 indica la comune intenzione delle parti quale criterio: questa il limite di compatibilità. Le norme sull'oggetto però (1346-9), non si può, per definizione, applicare ad un atto unilaterale. sulla rappresentanza (1397-400), le norme sulla condizione (1353-61) possono sicuramente trovare applicazione anche relativamente a questi atti. Restano fuori dal 1324 negozi come il matrimonio e il testamento, i quali hanno una disciplina ad hoc nel nostro codice. Il matrimonio è un atto bilaterale, tra vivi, ma a contenuto non patrimoniale. Questo è quanto basta per aver indotto il legislatore a dargli una disciplina ad hoc. Il testamento è un atto unilaterale ma a causa di morte e a contenuto prevalentemente patrimoniale. Non significa che non si tratti di negozi, ma sono talmente peculiari Facendo precisazionilinguistiche: la parola "contratto" da andare soggetti ad una disciplina propria. Può significare sia l'atto che il rapporto giuridico stesso. Nella frase "Tizio e Caio hanno costituito una intesa come sinonimo di atto. "Il contratto di locazione scadrà tra due mesi" invece allude non tanto all'atto in sé, quanto al contratto come rapporto giuridico instaurato dall'atto: come insieme di effetti che legano le parti tra loro. Altra parola il cui significato va messa a punto è quello di "patto": talora è sinonimo di contratto (es: patto commissorio – art. 2744). Allo stesso modo quando il codice viene il patto successorio. In altri contesti la parola patto esprime un significato diverso, che coincide con quello di pattuizione interna al contenuto di un determinato contratto. È sinonimo di clausola con cui si disciplina un determinato aspetto di un contratto.rapporto. Nell'ambito di un contratto di vendita, per esempio, il patto di riscatto è quello con cui il venditore si prende la possibilità di riprendersi ciò che venduto con la restituzione della somma al compratore, entro un determinato lasso di tempo. Io ti vendo questo bene ma potrò riscattarlo entro un anno previa diritto potestativo: l'altra parte lo subirà inerme, c'è la soggezione. restituzione del prezzo. È un Condizione risolutiva meramente potestativa. Una variante è il patto di retrovendita, nella quale il compratore si obbliga verso il venditore a ritrasferirgli il bene dopo un certo tempo. Nel patto di riscatto c'è un potere potestativo, qua c'è un diritto di credito invece. Spesso, nel contratto di leasing, c'è un patto di opzione per l'acquisto del bene da parte dell'utilizzatore, che dopo un certo tempo può – –se vuole acquistare la
proprietà del bene che detiene in leasing. Per definire il patto in questa seconda eccezione si parla di "clausola". Cos'è? Non esiste una definizione specifica. Potremmo dire che è un po' come la norma giuridica rispetto all'ordinamento. È l'unità elementare, per cui l'ordinamento consta di tante norme. La clausola è l'unità che disciplina un determinato aspetto del rapporto contrattuale. Il contratto consta di una pluralità di clausole: tanto maggiori quanto più complesso è il rapporto da regolare. Il 1363 stabilisce che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Un'interpretazione sistematica, che ricorda lo stesso criterio per interpretare le norme di legge. Altre volte l'ordinamento dà rilevanza alla singola clausola in quanto tale: l'art. 1419
Il testo stabilisce che la nullità dell'intero contratto si verifica se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità. Se una singola clausola è nulla, e il resto non lo è, il problema nasce se risulta che le parti abbiano attribuito rilevanza particolare a quella clausola, comportando una nullità totale. Tutto questo riguarda il contratto in generale.
Parlare del contratto in generale, in realtà, è come parlare di un'astrazione. Nella realtà quotidiana troviamo stipulati determinati "tipi" contrattuali. Il tipo contrattuale è il modello giuridico di una determinata operazione economica. Ad esempio, il tipo "compravendita" del 1470 è il modello giuridico nell'operazione consistente nello scambio di un diritto reale di credito verso un prezzo.
Il tipo "locazione" è il modello giuridico dell'operazione economica di scambio tra un godimento di un bene e il prezzo detto "canone". Il tipo al godimento di un bene, l'assenza di un comodato, così via, è quello che fa corrispondere corrispettivo. Il tipo appalto è il modello giuridico dell'operazione di scambio tra un prezzo e la costruzione di un'opera o la prestazione di un servizio. La legge, quindi, tipizza (o modellizza) determinate operazioni economiche, in uso nella prassi, disciplinandole con regole proprie. Pertanto, un singolo tipo contrattuale è soggetto contemporaneamente sia alla disciplina del contratto, sia alla disciplina del tipo al quale appartiene. Normalmente nella disciplina generale sono contenute le regole sulla conclusione del contratto e sui suoi elementi essenziali, oltre che sull'invalidità. Mentre nella disciplina del tipo sono contenute le regole sui diritti e gli.legge. In caso di controversia, le parti possono ricorrere all'arbitrato o alla mediazione per risolvere la disputa in modo più rapido ed economico rispetto alla via giudiziaria. È importante che le parti rispettino gli obblighi contrattuali e agiscano in buona fede durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento, la parte lesa può richiedere il risarcimento dei danni subiti.