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ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Bibliografia: Roppo Diritto Privato 2020 / Torrente 2019 / Mazzanuto 2017 (sceglierne uno).

+ Codice Civile aggiornato.

“Diritto” deriva dal latino medievale directus, mentre nel diritto romano la parola era espressa dal

perso come sostantivo ma permasto come radice di “giuridico”. Si distinguono diritto

vocabolo ius,

oggettivo e soggettivo e diritto positivo e naturale. Diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento o

sistema giuridico, è quindi un complesso di norme. Diritto soggettivo è invece il potere di un soggetto

giuridico di fare, non fare o pretendere qualcosa. Il significato del termine diritto si chiarisce nel

contesto nel quale il termine è utilizzato. Può darsi che nella stessa frase la stessa parola ricorra con

accezioni diverse: “il di disporre del bene”. Nel

diritto italiano attribuisce al proprietario il diritto

primo uso è diritto oggettivo, nel secondo è nella sua accezione soggettiva. In inglese è la differenza

tra law e right. Nella gran parte dei casi i diritti soggettivi (proprietà, diritto alla vita, diritto alla

salute) nascono dal diritto oggettivo. Il diritto positivo, che noi studiamo, è il diritto positum (posto e

vigente). Posto significa emanato, promulgato e stabilito da una determinata autorità preposta a farlo

tramite strumenti detti “fonti Il diritto positivo non esaurisce il diritto, perché accanto (o

del diritto”.

sopra addirittura) si pone il diritto naturale. Quest’ultimo racchiude una serie di norme e principi che

non sono posti da un’autorità, ma che sono fatti derivare da fonti non formali come ad esempio la

natura umana, la ragione, addirittura Dio. Si può pensare che non uccidere e non rubare siano principi

di diritto naturale; la rivendicazione storica che sta alla base del diritto naturale è quella dei diritti

soggettivi come diritti innati, cioè spettanti a ogni uomo in quanto tale a prescindere dal loro essere

“Non uccidere” significa che bisogna

stati attribuiti al soggetto dallo Stato o da altre autorità.

rispettare la vita altrui anche se per assurda ipotesi il Codice Penale non precisasse ciò. L’obiettivo è

L’orizzonte giuridico non si esaurisce con ciò che si

quello di moralizzare quindi il diritto positivo.

nei codici, perché ci sono regole che prescindono da ciò. Detto con un’espressione latina, il

trova

diritto naturale dice che qualcosa non è iustum quia iussum, ma è iussum quia iustum (non è giusto

perché comandato dall’autorità, ma semmai è comandato perché è giusto). Un momento storico in

cui massimo è stato l’incontro tra i due tipi di diritto (positivo e naturale) è quello delle Costituzioni

successive alla II guerra mondiale. La Costituzione italiana è rigida, questo per preservare il suo

delle maggioranze politiche nel momento.

contenuto dall’arbitrio In seguito alla guerra molti diritti

sono stati positivizzati, passati quindi dal diritto naturale al diritto positivo. (dove c’è la

Il diritto è quindi uno strumento di organizzazione della società. Ubi societas, ibi ius

società c’è il diritto). Nessuna società può vivere senza un minimo di organizzazione. Quanto più una

società è complessa, tanto più c’è bisogno di diritto. In una società in cui la produzione economica è

prevalentemente agricola ci si può accontentare di poche norme agrarie, ma con la rivoluzione

industriale cambia tutto. Oggi la grande sfida è disciplinare la tecnologia. Il diritto mira a tutelare

determinati interessi nei soggetti giuridici: l’interesse cos’è? L’interesse è l’attenzione dell’uomo

verso un bene della vita che è in grado di soddisfare un suo bisogno. Tizio ha bisogno di una casa

dove abitare, c’è un immobile a Piacenza che si presta alle sue richieste; Tizio è idoneo ad abitarlo, è

È un interesse di fatto, che sussiste. Quando l’interesse ad abitare un certo immobile

interessato.

diventa interesse giuridico? Quando Tizio può abitare in quel determinato immobile? Potrebbero

esserci conflitti di interessi tra più portatori dello stesso bisogno: è per questo che il diritto interviene.

Il diritto all’abitazione non è un diritto naturale. Chiamando in causa il diritto positivo, ci devono

essere delle leggi che normano tutto ciò. Tizio deve avere innanzitutto il diritto di proprietà (art. 832

Codice Civile, definizione di proprietà). Potrebbe darsi che Tizio non sia proprietario ma abbia diritto

di usufruire del bene? Usufrutto, sì. Ci sono anche contratti di locazione con cui Tizio può godere

dell’immobile verso (versus, contro) un corrispettivo di prezzo che da al locatore sotto il nome di

L’interesse di Tizio di godere dell’immobile diventa un interesse rilevante quando o è

canone.

proprietario o c’è un contratto. Lo scopo del diritto è quindi selezionare negli interessi di fatto quelli

di tutela giuridica. C’è qualche differenza tra l’essere proprietari o l’essere conduttori: la

meritevoli

proprietà è perpetua. Il diritto privato regola gli interessi dei privati e ha una duplice funzione: quella

preventiva dei conflitti e quella risolutiva dei conflitti. Preventiva: Tizio è interessato a godere

dell’immobile X ma non è né proprietario né conduttore, si accorge che il bene è di proprietà di Caio.

È ragionevole pensare che Tizio non occuperà abusivamente quell’immobile perché sa che se lo

L’ordinamento è in grado

facesse dovrebbe essere costretto ad abbandonarlo con la forza pubblica.

di prevenire il conflitto, perché i consociati entro una certa misura maggiore o minore a seconda del

– norme giuridiche. Se c’è il semaforo

grado di civiltà spontaneamente rispetteranno e osserveranno le

rosso non passo; per non morire, per non subire una sanzione, per non ammazzare nessuno. La sola

vigenza di una regola giuridica ha un’efficacia preventiva del conflitto, perché gran parte dei

consociati si predispongono a rispettarle. Il conflitto nemmeno sorge, perché la regola lo previene.

L’inquilino deve pagare il canone, se non lo fa viene sfrattato per morosità. Se la funzione preventiva

non si è esplicata scatta poi la funzione risolutiva del conflitto: le norme sono coattive, quindi il

soggetto protetto dalla norma può pretenderne l’osservanza anche contro la volontà del soggetto che

non l’ha rispettata. Bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti secondo Hobbes;

questo sarebbe un mondo senza norme, perché Tizio, Caio e Sempronio lotterebbero per la stessa

casa. Ne cives ad arma ruant, affinché i cittadini non corrano alle armi: questa è la funzione del

diritto. La costituzione tutela la libertà di pensiero e la libertà di stampa in senso lato (televisioni,

giornali…). Il diritto di libertà però può ledere il diritto all’onore e alla reputazione, che ciascuno di

L’ordinamento italiano detta tre criteri per

noi ha: la diffamazione è ciò con cui questo avviene.

prevenire il conflitto e reprimerlo, tre criteri sulla base dei quali prevale la libertà di cronaca

l’interesse sociale all’informazione, la verità anche solo putativa dei

giornalistica. Questi criteri sono:

fatti esposti (ritenuta, da puto) e la continenza espositiva. Se questi tre criteri concorrono, prevale la

libertà di cronaca. Se anche solo uno di questi non sussiste prevale il diritto all’onore e scatta il reato

di diffamazione. I fatti descritti dal giornalista devono essere veri o quanto meno ritenibili veri sulla

base di fonti attendibili. Infine bisogna farlo in una forma civile, con un’esposizione civile. È molto

probabile che il giornalista li rispetti spontaneamente per evitare di finire citato in giudizio. Ma,

qualora non lo faccia, il diritto può ottenere il risarcimento del danno all’onore. L’ordinamento spesso

li bilancia, trovando il punto di equilibrio tra l’uno e l’altro. Il diritto, dunque, opera una selezione o

cernita degli interessi: tra tutti gli interessi stabilisce quali siano degni di tutela. Un interesse di fatto

L’ordinamento giuridico

soccombe di fronte ad un interesse giuridico, che è sempre prevalente.

consta da una pluralità di norme giuridiche. La norma giuridica è a sua volta la sintesi di una regola,

di una sanzione e dell’apparato preposto a applicare o irrogare la sanzione. La regola è per lo più, ma

non necessariamente, una regola di condotta che stabilisce quale deve, non deve o può essere il

comportamento di certi soggetti. Nel codice civile si trova la regola “il debitore deve eseguire la

prestazione”, qui la regola impone. Sempre nel codice civile c’è la regola che stabilisce che non

bisogna arrecare danno ad altri (neminem laedere). Questa norma stabilisce un divieto. Entrambe

queste regole hanno la loro sanzione, prevista sempre dalla norma. Nel caso del debitore che non

paga, quest’ultimo non finisce in carcere, ma il creditore può pretendere l’adempimento della

prestazione dovuta, e, se il debitore persiste nell’inadempimento, nel poter soddisfarsi in misura pari

al valore del credito, su uno o più beni del suo patrimonio. Se ho un credito di 100.000 e il debitore è

di un immobile di 200.000, ottengo dall’immobile 100.000, gli altri rimangono al

proprietario

debitore. La sanzione viene irrogata da un apparato: il giudice condannerà ad adempiere. Il diritto

giudice previa verifica dell’effettivo

trova il suo applicatore nel giudice. La sanzione è applicata dal

danno recato. La sanzione ha una funzione afflittiva perché colpisce il trasgressore, ma in ogni caso

ha anche una funzione preventiva o deterrente. Accanto alle norme giuridiche ci sono le norme morali,

è che la norma morale o non ha una sanzione oppure, anche se ce l’ha (biasimo morale),

la differenza

manca comunque l’apparato che agisce punendo. Il biasimo lo si sente dai discorsi, l’arresto invece

sono azioni concretamente irrogate da un certo apparato. Mentre le norme giuridiche e quelle morali

comandano o vietano come comportarsi nel rapporto con gli altri, le norme religiose spesso

prescrivono cosa pensare (ad esempio i dieci comandamenti). Questo il diritto non lo farà mai, non

imporrà mai obblighi o divieti di coscienza. Ci sono regole di condotta che non vietano né impongono,

L’articolo 832

ma facoltizzano dando la possibilità giuridica, la facoltà: consentono o permettono.

già citato stabilisce: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed

esclusivo, entro i limiti e le norme stabilite dall’ordine giuridiche”. La sanzione qua può seguire

all’illiceità del proprietario che oltrepassa i limiti di quello che può fare.

norma che dà fondamento all’autonomia contrattuale (prezzo, luogo di consegna nella

Art. 1322:

vendita). Ci sono norme che invece dispongono effetti giuridici al verificarsi di una determinata

situazione, stabilendo che se si verifica una situazione scatta un determinato effetto giuridico.

Esempio di ciò è all’art. 1376: quando si diventa proprietari del bene? Con la firma del contratto, ma

può anche non esserci. L’accordo può essere verbale e il momento coincide con lo scambio di

consensi. Fattispecie (species facti, immagine del fatto), astratta o concreta: la fattispecie astratta è la

descrizione normativa o ipotetica di una determinata situazione con una certa conseguenza. La

fattispecie concreta è il fatto storico, reale che accade e che il giurista deve ricondurre alla fattispecie

astratta pertinente per vedere se ha rilevanza giuridica, e se sì quale. Sussunzione, cioè ricondurre un

fatto concreto sotto una fattispecie astratta. Il discorso presuppone che ci siano fatti giuridicamente

irrilevanti e fatti giuridicamente rilevanti (qualificati da norme). La qualificazione può essere positiva

o negativa (fatto giuridicamente riprovato, anti giuridico). Se il vicino di casa non ci saluta è

sicuramente un maleducato, ma non è un fatto giuridicamente rilevante. Il fatto che il proprietario di

un terreno lo coltivi è invece conforme ad una norma permissiva: lui fa ciò che può fare, il fatto è

giuridicamente rilevante. Tizio e Caio non si vedono da tanto tempo quindi fanno cena insieme:

andando via Caio, l’invitato, va per prendere il cappotto e urta un vaso cinese nella casa di Tizio.

Quest’ultimo si arrabbia. Il fatto che il vaso si sia rotto può avere rilevanza giuridica? Bisogna

conoscere le norme per arrivare da una fattispecie all’altra. Troviamo quindi l’Art. 2043: il fatto è

giuridicamente rilevante e oggetto di una qualificazione negativa, è un fatto illecito perché difforme

da una norma che vieta: Caio deve pagare il vaso. Ci sono elementi giuridicamente rilevanti e elementi

irrilevanti, il fatto che fossero amici è irrilevante. Il fatto che il vaso sia della dinastia Ming o sia stato

comprato sotto casa è rilevante, perché influisce sul risarcimento. Il giurista non è tanto colui che si

occupa della ricostruzione del fatto, ma colui che conosce le norme. Se il pavimento della stanza era

bagnato ma Tizio ha avvisato Caio di ciò c’è un se Tizio non glie l’aveva detto la

concorso di colpa,

colpa è esclusivamente di Tizio stesso. Ecco che il 2043 non sussiste più. Ma cambiamo ancora la

situazione: in quella casa scoppiò un incendio e scappando Caio distrusse il vaso. C’è l’articolo 2045

per questo motivo: si parla di Stato di necessità, e Caio risulta a questo punto obbligato a versare

un’equa indennità, non un risarcimento. Il risarcimento è pari al danno inferto al danneggiato,

l’indennità invece non presuppone la natura illecita del fatto e non è commisurata al danno, e la decide

il giudice secondo equità. Se il vaso non fosse stato vicino alla porta e Caio fosse passato

irrazionalmente nell’altra stanza, lo stato di necessità non reggerebbe più perché per necessità sarebbe

dovuto andare dalla porta. Ultima ipotesi: è Tizio che va a prendere il cappotto a Caio, ed è Tizio che

urta il vaso. La rilevanza giuridica cambia: era il proprietario del vaso, il 2043 non regge ovviamente

più perché specifica “ad altri”. Non intelligere quod omnes intellegunt, non capire ciò che tutti

comprendono. Lata culpa dolo aequiparatur, la colpa grave è equiparata la dolo. Una norma è

generale quando si riferisce a una categoria di soggetti o a una classe di fatti ampia. Una norma è

quando si riferisce a una categoria o a una classe più ristretta. La norma dell’Art. 2043 è

speciale

generale, specifica “qualunque”. Il 2043 è applicabile a tantissime situazioni: se all’ASL fanno una

trasfusione con sangue infetto devono risarcire i danni. Il campo di applicazione è vastissimo, e non

si applica praticamente solo quando c’è un’altra norma ad hoc. Art. 2054: alla guida si è colpevoli se

non si prova di aver fatto il possibile per evitare il danno. Ma l’articolo specifica “veicolo non a

rotaie”, quindi per i tram ci sarà un’articolo ad hoc a cui far riferimento. La norma specifica deroga

a quella generale: non le toglie vigore, ma l’interprete applica quella speciale. Lex specialis deroga

La legge 2043 resta certamente valida, ma se ce n’è

generali. una più specifica si applica quella. Ma

nell’onere

allora cosa cambia? Il dolo e la colpa sono cose diverse. La differenza tra 2043 e 2054 sta

Nel 2043 l’onere di provare gli elementi costitutivi del fatto illecito grava sul

della prova.

danneggiato: è Tizio a dover dimostrare che Caio gli ha dato un danno. Nel 2054 si presume la colpa

del conducente fino a prova contraria, ma è onere del conducente provare il contrario. il 2054 è una

norma con colpa presunta, quindi avvantaggia il danneggiato. Ci sono anche le norme eccezionali,

quelle che dettano una disciplina apposita per circostanze emergenziali (quelle per Covid), hanno

vigore temporalmente limitato. Se un’auto in sosta prende fuoco e reca danni ad un’altra auto, la

e non il 2054, perché l’auto non è in circolo. Ma il principio vuole

logica direbbe di applicare il 2043

sempre che si applichi la legge specifica. Una norma giuridica pone una regola che si può applicare

infinite volte, se non avrebbe senso di esistere.

- Norme imperative o cogenti: quando i destinatari delle norme stesse non possono accordarsi

per non rispettarle.

- norme dispositive o derogabili: quando i destinatari delle norme stesse, tramite accordo,

possono convenire tra di loro di non rispettarle in tutto o in parte.

Articolo 143: i coniugi in matrimonio possono di comune accordo di non essere reciprocamente

fedeli? La risposta è una variabile dipendente dalla natura dell’articolo 143. Se riteniamo che il 143

l’infedeltà. Se riteniamo

enunci una norma dispositiva, possiamo dire che i coniugi possono scegliere

il 143 imperativo invece no. Il 143 è imperativo, perché c’è un’altra norma che lo identifica come

imperativo, cioè il 160. Il 151 stabilisce che in matrimonio possano esserci dei fatti che giustificano

ambito compravendita: se ti vendo una cosa con dei “vizi” che quindi

la separazione. Articolo 1490,

peggiorerà sono colpevole.

Un Istituto giuridico è un deter

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piacenza00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.
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