Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Le cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza
Le cause di giustificazione trovano la loro ragion d'essere in un bilanciamento di interessi alla luce del quale si fa un giudizio definitivo di antigiuridicità. Il fatto che un fatto sia tipico è in prima battuta sintomo di antigiuridicità, è ovvio, altrimenti non sarebbe disciplinato, ma possono emergere ulteriori elementi che inducano a non esaurire o non definire questa antigiuridicità. Perché magari c'è una norma che "permette" l'omicidio, ad esempio la legittima difesa. Altra cosa sono le scusanti, che sono cause di esclusione della colpevolezza: hanno una logica completamente differente. Mentre nel primo caso viene esclusa l'antigiuridicità, in questo caso viene esclusa la colpevolezza. Le scusanti trovano terreno nei casi in cui viene in rilievo il principio della non esigibilità: non si può muovere un rimprovero verso coloro dai quali non si può esigere.
Una condotta diversa. L'art. 384 dice che non è punibile chi ha commesso il fatto perché è stato costretto dal fatto di dover salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento. Qua non è "manca l'antigiuridicità", ma piuttosto "manca la colpevolezza". Riguarda la persona coinvolta in quella vicenda, tipo la mamma che commette favoreggiamento o falsa testimonianza nei confronti del figlio. L'abbiamo detto la volta scorsa, come si fa a chiedere a una madre di tradire il figlio testimoniando contro di lui? Il 387 dice che "non è punibile chi commette il fatto in favore di un medesimo congiunto", riferito a un fatto preciso descritto nel primo comma. Lo stesso vale per il 418. Vale sempre lo stesso principio dell'inesigibilità: il fatto rimane oggettivamente illecito, ma dal punto di vista del soggetto agente l'ordinamento adotta un trattamento di
favore perché sussistevano delle condizioni che rendevano inesigibili condotte diverse da quelle prese dal soggetto. È chiaro che avendo a che fare con le cause di giustificazione la valutazione si chiude con l'antigiuridicità: non si va verificare la colpevolezza, proprio perché il fatto non è antigiuridico. Invece, rispetto alla colpevolezza si può valutare l'antigiuridicità. Se l'ipotetica madre commette favoreggiamento ignorando che la persona che è in casa non è il figlio, si applica la scusante? No. Perché è solo in forza di quel rapporto che la scusante vale. Con le cause di giustificazione valgono l'opposto: operando per il solo fatto di esserci oggettivamente, valgono comunque. Ed è la ragione per cui queste cause di giustificazione si estendono anche ai concorrenti, mentre le cause scusanti invece no. Perché la scusante ha natura soggettiva, è basata sullarimproverabilità soggettiva. Terzacategoria di queste non punibilità sono le cause di non punibilità in senso stretto.
Le cause di non punibilità in senso stretto
Vi sono dei casi nei quali il legislatore decide di non dar corso alla punibilità del reo nonostante questi abbia commesso un fatto tipico, antigiuridico e persino colpevole! Perché il legislatore arriva a questa conclusione? Avviene nei casi in cui, a prescindere dalla meritevolezza di pena (che non viene in conto qua), il legislatore fa una valutazione politico criminale, cioè il legislatore decide che in virtù di una precisa strategia che il legislatore stesso intende raggiungere non verrà irrogata la sanzione. Qualcuno le chiama cause di esclusione della pena, ma è più corretto chiamarle cause di esclusione della punibilità in senso stretto. È chiaro che ci sono qui ragioni diversissime rispetto alle precedenti. Prendendo il 649 leggiamo
che non è punibile chi ha commesso determinati fatti indanno del coniuge. È il caso del figlio che ruba alla madre l'anello di fidanzamento e lo vende per comprarsi la moto. Questo caso non è per il nostro ordinamento punibile. Perché? Perché non merita di essere punito? Perché non è in colpa? Perché non è antigiuridico? Nessuna di queste spiegazioni. Semplicemente il legislatore è come se dicesse "sbrigatevela tra di voi". Il penale sta fuori dalle questioni familiari che sono risolvibili con strumenti ben più semplici. Altro caso è quello del testimone che entra in aula e dice "si ho visto Caio uccidere Tizio con un coltello", poi entra di nuovo in aula prima della fine del dibattimento e dice "scusate, sono stato preso da un momento di follia dovuto alla rabbia che provo per lui, ma in realtà non ho visto questa scena". Il penale non condanna questo testimone.come mai? Perché è uno stimolo, un incentivo a colui che si rende responsabile di un illecito come la falsa testimonianza di tornare sui suoi passi. La falsa testimonianza è tipica, è antigiuridica, è colpevole. Ma non è punibile in questo caso perché il legislatore non vuole punire questo soggetto che poi ha rimediato, e quindi viene "premiato". Il legislatore, per incentivare a rispettare le leggi, non utilizza solo sanzioni, ma anche "premi". Come il premio per la collaborazione processuale. Allo stesso modo (art. 307) non si condanna colui il quale è parte di un accordo di cospirazione politica e prima che sia avvenuto l'illecito determina lo scioglimento dell'associazione e recede dall'accordo. Non è punibile chi evita che si consumi il delitto per cui era stato concluso l'accordo. Anche questo è un incentivo: ti sei associato e sei organizzato per quel delitto, ma hai evitato che si consumasse.ancora tempo per pensarci e nessuno ti farà niente. Ovviamente queste non punibilità non si applicano ai concorrenti nello stesso reato: è il soggetto specifico che si è attivato con la ritrattazione, e ciò non vale con il suo compagno che invece sarebbe andato avanti nel piano. Quindi, quando il legislatore parla di non punibilità ci troviamo sempre di fronte alla possibilità di inquadrare la non punibilità in una di queste tre categorie. Attualmente la tendenza in dibattito che c'è è sull'opportunità di estendere questa disciplina premiale: sempre più è maturata la consapevolezza che il diritto penale può raggiungere i suoi scopi attraverso dei benefici. In materia di corruzione, ad esempio, l'articolo 323 ter dice che non è punibile chi ha commesso fatti previsti dagli articoli 318, 19, 20 e 21 se prima di aver notizia che nei suoi confronti si sono svolte indagini in.Relazione a tali fatti, e entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato per individuare gli altri responsabili. Questa norma in definitiva cosa fa? Premia chi collabora all'individuazione della corruzione prima che sia partito un accertamento. Se io porto dei soldi al prof per farmi passare l'esame, lui li accetta ma dopo qualche giorno va dall'agenzia dell'entrare e spiega l'accaduto, lui non è punibile anche se inizialmente li aveva presi. Il legislatore vuole rompere il vincolo tra corrotto e corruttore. Nessuno ha interesse a far fare 10 anni di galera a qualcuno; quindi, per evitarlo il legislatore ha pensato a questa norma. Il fatto è che questa norma è scritta con i piedi; quindi, porta pochissimi a esporsi andando ad autodenunciarsi. Perché si rischia solo di fare peggio. Non si pone un problema di meritevolezza della pena o no,
ricordiamolo; si tratta di capire se una volta che il reato è stato commesso si debba procedere alla punizione o meno. La causa di giustificazione più nota: la legittima difesa. La causa di giustificazione più nota, oggetto di controversie politiche soprattutto negli ultimi tempi, è la legittima difesa. È la causa di giustificazione per antonomasia ed è l'art. 52 a darne la disciplina. I temi centrali sono quelli relativi alla cosiddetta attualità del pericolo, e soprattutto alla proporzione tra la difesa e l'offesa. Quando si può dire che un pericolo è attuale? Il figlio che ammazza il padre dopo anni di violenza in casa, la donna maltrattata dopo anni di silenziose violenze quotidiane e di notte uccide il marito. Questi sono casi di pericolo attuale? Il marito che dice alla moglie "domani ti ammazzo" crea un pericolo attuale per cui la moglie può ucciderlo oggi stesso? In merito alla proporzione tra.offesa e difesa pensiamo all'assessore di Voghera che uccise il ragazzo che gli sferrò il pugno. È il II comma che analizza il rapporto di proporzione. Poi ci sono i casi classici come quello del rapinatore in fuga sparato alle spalle. Per sciogliere i nodi problematici bisogna muovere dalla ratio della disciplina. Qual è la ragion d'essere della legittima difesa? Perché il legislatore ritiene che in determinati casi non sia antigiuridica la lesione di un bene giuridico, anche di assoluta rilevanza come la vita? Il problema è che di fatto la legittima difesa è come se fosse una deroga al principio per il quale il monopolio dell'uso della forza è in capo allo Stato. È quest'ultimo tendenzialmente ad assicurare la tutela mediante strumenti coercitivi e violenti, non il cittadino privato. La legittima difesa è un'eccezione a questo principio del monopolio statale, ed è in forza di questa che ilcittadino può autotutelarsi laddove lo Stato non riesca efficacemente e immediatamente a intervenire. Alla radice delle cause di giustificazione c'è sempre un bilanciamento di interessi, lo ricordiamo. Da questa norma il bilanciamento di interessi lo ravvisiamo nella "proporzione tra offesa e difesa". È prevalente l'interesse dell'offeso, questo ci dice il legislatore. Se un ladro per strada mi sta per strappare l'orologio e io gli do un pugno, nessuno potrà condannarmi per una lesione colposa. Ma se io tiro fuori la pistola e gli sfracello il cranio, evidentemente questa proporzione manca. Uno potrebbe anche dire che la proporzione è un principio di argine di tollerabilità della reazione; segna un confine entro il quale il soggetto minacciato può autodifendersi, il confine del diritto di autodifesa, più che un'esigenza di bilanciamento. Teniamo conto che c'è anche chi ha costruito lalegittima difesa in termini di delega del potere statale al privato, nel senso che la punizione non viene dallo Stato ma dal cittadino direttamente. È un po' una visione da Far West, mentre noi invece tendiamo a vederla come un'eccezione al principio che invece rimane salvo. Quest