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DALL’AGENTE MODELLO.
Questa regola però ha delle eccezioni, noi oggi ne trattiamo soltanto una. L’eccezione principale è
che QUESTA REGOLA VALE FINTANTOCHÉ QUESTA REGOLA HA SENSO. Che significa? Quante volte
vi è capitato di osservare comportamenti scorretti alla guida accanto a voi? Ebbene in questi casi
cosa accade? Spesso, soprattutto dalle nostre parti, dinanzi a un comportamento scorretto abbiamo
una reazione emotiva “cornuto tu e chi non te lo dice”. In realtà cosa dovremmo fare? Nel momento
stesso in cui percepiamo delle anomalie, cioè dei difetti di diligenza, prudenza, perizia, nell’agente
concreto che entra a contatto con noi, il principio di affidamento sparisce: non possiamo più, da
quel momento in poi, fare affidamento sull’agente modello di chi c’è accanto.
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ES: quando noi abbiamo il verde, noi partiamo. Perché partiamo
dal presupposto (= affidamento) che ci sia dall’altra parte
qualcuno che ha il rosso e lo rispetti. Eppure, se noi abbiamo
il verde e osserviamo che ciononostante chi ha il rosso invece
di stare fermo parte, noi, nonostante il fatto che noi abbiamo
il verde, non possiamo continuare ad andare avanti, dobbiamo
arrestare la nostra marcia. Questo è il senso del fatto che
l’affidamento sparisce.
La seconda deroga al principio di affidamento si ha quando la questione della colpa, quindi
dell’affidamento sull’altrui comportamento corretto, riguarda soggetti che sono destinatari di un
particolare obbligo giuridico, che è l’obbligo di cui all’art.40 co.2, cioè soggetti titolari di una
posizione di garanzia che al suo interno ha dei contenuti particolari e all’interno di questi contenuti
vi è un obbligo di vigilanza, controllo e coordinamento. Allora lì l’affidamento cambia e assume una
→
connotazione differente. NON LO TRATTEREMO ADESSO.
Vi sono casi in cui, es. circolazione stradale, la frequenza statistica di campanelli di allarme, ovverosia
la frequenza statistica di casi in cui questo affidamento non aveva senso perché c’è molta
scorrettezza alla guida, ha portato addirittura una buona parte della giurisprudenza penale a
elaborare una regola addirittura quasi opposta: nella circolazione stradale il principio di affidamento
non opera, rientrando nei contenuti del nostro dovere di diligenza prevedere i rischi derivanti
dall’altrui comportamento negligente. Cioè è come se noi alla guida dovessimo essere in perenne
stato da combattimento e i nostri avversari sarebbero gli agenti concreti. Questo ragionamento di
questa consistente parte della giurisprudenza, che nella sostanza elimina il principio di affidamento
dal reato colposo si basa su,
- da un lato, constatazioni empiriche e,
- dall’altro lato, su un ragionamento alquanto sottile, ovverosia il principio di affidamento
opera sempreché vi siano le condizioni per potere operare; e opera sempreché esso sia
riconoscibile.
Ma alla guida, ovverosia una attività rischiosa, che impone reazioni rapide è buon automobilista chi
col tempo ha automatizzato le azioni di guida. Le nostre reazioni di sicurezza cautelari, diligenti,
prudenti, sono reazioni che devono avvenire in tempi istantanei: se vedo un pedone non posso
pensarci tanto, devo subito intervenire e frenare. Buona parte della giurisprudenza teorizza che in
una attività particolare come quella della guida non vi sia spazio per l’affidamento sull’agente
modello altrui e che obbligo contenuto della regola cautelare che grava su ciascuno di noi sia quello
di prevedere e gestire i rischi da inadempimento altrui.
Agevolazione colposa di reati dolosi commessi da altri
Affine a questo tema, anche se in parte diverso, vi è il caso del comportamento doloso. Questo ha
a che fare con la tematica della AGEVOLAZIONE COLPOSA DI REATI DOLOSI COMMESSI DA ALTRI.
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Es: chi compra il veleno per topi e lo usa per uccidere il
coniuge.
Il problema non si pone per chi compra il veleno per uccidere, perché è comportamento doloso; ma
si pone per valutare il comportamento di chi ha venduto il veleno, che poi è utilizzato dolosamente
dal terzo per commettere l’omicidio, che ha da un punto di vista causale posto in essere
l’antecedente senza il quale l’evento concreto non si sarebbe mai verificato. In effetti, se eliminate
mentalmente la condotta del venditore che cede il veleno al soggetto, nessuno muore o comunque
nessuno muore con quel veleno in quel momento. Qui la questione è molto delicata, perché il rischio
è di far rispondere per colpa un soggetto che nella sostanza risponde per responsabilità oggettiva.
Perché dobbiamo sempre stare attenti a eliminare, da un punto di vista interpretativo, tutte le
forme (sia palesi che occulte) di responsabilità oggettiva e quindi non c’è dubbio che chi vende il
veleno pone da un punto di vista materiale e oggettivo l’antecedente senza il quale l’evento non si
sarebbe verificato. C’è da porsi una domanda: ci sono delle cautele quando vendiamo un veleno? A
parte le cautele a seconda di che tipo di prodotto stiamo vendendo (es. alcuni farmaci possono
essere venduti solo dietro prescrizione), ma il veleno per topi è di libera vendita e non possiamo
neppure pretendere che il commerciante faccia l’interrogatorio all’acquirente. Il vero problema è
questo. Tanto è vero che in coerenza con questo ragionamento si è disposti ad ammettere la
possibilità di un concorso colposo da parte di chi vende il veleno quando aveva ragionevoli ed
oggettivi motivi per potere prevedere che di questo veleno sarebbe stato fatto un uso lesivo, cioè
quando sapeva o poteva sapere che chi sta comprando questo veleno intende uccidere qualcuno
con questo veleno. Soltanto questo è il limite sul quale si è disposti ad ammettere un residuo di
responsabilità colposa a tutti gli effetti. Però fate attenzione perché questa tematica è alquanto
discussa.
Reato colposo di evento
Adesso affrontiamo la questione abbastanza complicata del REATO COLPOSO DI EVENTO. Possiede
una caratteristica del tutto peculiare: la presenza del nesso causale.
→
Osservate l’art.43 CP. il nostro codice, che formula normativa pensata con riferimento all’evento
ma si riferisce all’intero fatto e quindi a reati senza evento, ci dice che l’evento non voluto si verifica
a causa di negligenza (sottolineare “a causa di”), la frase continua poi e c’è “per”. Sia l’espressione
“a causa di negligenza” sia l’espressione “per inosservanza di leggi” sono due espressioni, la prima
esplicita la seconda implicita, che ci traducono e ci informano sul fatto che si tratta di una efficienza
causale. Questo è un punto molto delicato, che in dottrina e giurisprudenza prende il nome di
CAUSALITA’ DELLA COLPA.
Abbiamo due profili in campo:
1. L’evento hic et nunc deve essere stato causato come antecedente dalla condotta del
→
soggetto agente il soggetto agente deve avere posto in essere l’antecedente che ha
causato l’evento
2. È necessario che anche la causazione dell’evento sia colposa
140
Es. Tizio investe Caio e Caio muore. Abbiamo il nesso
causale, poi dobbiamo verificare se l’antecedente causale
che ha prodotto l’evento è a sua volta frutto di una regola
cautelare. Cioè dobbiamo vedere se l’antecedente causale
sia colposo. Dovremmo vedere se Tizio ha commesso qualche
errore.
→
PRIMO PUNTO verificare sul piano oggettivo il nesso di causalità
→
SECONDO PUNTO verificare se l’antecedente causale è colposo, cioè se la condotta che sul piano
oggettivo è antecedente causale è altresì assunta in violazione di una norma cautelare. Dobbiamo
verificare se l’antecedente è colposo. Non basta, perché dobbiamo anche verificare se l’evento è
colposo. Perché potremmo avere un antecedente causale colposo ma l’evento che si verifica non è
a sua volta colposo.
Es: immaginiamo che Tizio sia fermo all’incrocio di piazza
Croci con via Libertà, direzione Politeama. Tizio passa col
rosso. In prossimità dell’incrocio c’è un pedone e il pedone
muore.
Secondo caso: Tizio passa col rosso, però prende il
rettilineo e a metà altezza dove non ci sono incroci, sul
rettilineo, investe un pedone e il pedone muore.
Nel primo esempio abbiamo Tizio passa col rosso, viola una regola cautelare che gli avrebbe imposto
di non partire col rosso. Investe Caio in prossimità dell’incrocio, Caio stava attraversando col verde
pedonale.
Nel secondo caso l’investimento si verifica 200 m più avanti.
In entrambi i casi abbiamo un antecedente colposo, perché l’automobilista ha violato la norma
cautelare. Ma soltanto nel primo caso l’evento sarà di per sé colposo. Siamo naturalmente indotto
a farci dominare dalla causalità materiale. Se io elimino mentalmente l’antecedente, l’evento si
verifica? Se poniamo così la domanda, la risposta sarà univoca: se Tizio non fosse passato col rosso,
il pedone non sarebbe stato investito e non sarebbe morto. Idem il pedone investito 200 m più
avanti, potremmo sempre dire che se Tizio non fosse passato col rosso Caio non sarebbe morto.
Ma da qui non possiamo dedurre automaticamente l’esistenza del reato colposo nel secondo
esempio: la regola cautelare che è stata violata, per potere stabilire se l’evento è colposo, è
necessario che l’evento che si verifica hic et nunc costituisca la concretizzazione del pericolo a cui è
→
finalizzata la regola cautelare violata affinché l’evento possa qualificarsi anch’esso colposo,
dobbiamo qualificare come colposi due elementi (antecedente e susseguente). Nel reato colposo
d’evento la colpa deve caratterizzare sia la condotta antecedente sia l’evento. Allora dobbiamo
scindere il nostro giudizio, dobbiamo vedere 141
1. Se la condotta antecedente è assunta in violazione di una regola cautelare e quindi è colposa
2. Se anche l’evento è a sua volta colposo, per verificare il secondo passaggio (se l’evento
concreto è colposo) dobbiamo chiederci se l’evento hic et nunc si è verificato costituisce
oppure no concretizzazione di quel rischio a cui era rivolta la regola cautelare che è stata
violata dal soggetto agente.
Questo è il modo corretto di procedere nell’accertamento della natura colposa del reato d’evento.
Se procediamo in questo modo, ci accorgiamo che il secondo esempio richiede un accertamento