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LEZIONE 6
Il diritto patrimoniale/ di sfruttamento economico dell’opera non ha durata illimitata ma si esaurisce
in un certo periodo di tempo trascorso il quale l’opera diventa di pubblico dominio e può essere
liberamente utilizzata e sfruttata da tutti ma l’autore mantiene comunque il suo diritto morale
eterno.
Il diritto patrimoniale dura tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dolo la sua morte.
Le opere postume hanno diritto di utilizzazione economica fino a 70 anni dopo la morte dell’autore,
le opere cinematografiche fino a 70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore (no attori protagonisti),
le opere collettive fino a 70 anni dopo la morte di ciascuno degli autori, le opere in comunione fino
a 70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore; le opere fotografiche fino a 70 anni dalla morte
dell’autore, le opere musicali, coreografiche e pantomimiche fino a 70 anni dalla morte dell’ultimo
coautore, le opere anonime fino a 70 anni dalla prima pubblicazione, le edizioni critiche e
scientifiche di opere di pubblico dominio fino a 20 anni dalla prima pubblicazione.
Utilizzazioni libere: senza il consenso dell’autore. Posso riprodurre:
articoli di attualità in altre riviste solo se c’è uno scopo informativo (quindi è illecita
l’utilizzazione libera che persegue scopi di documentazione) purché si indichino autore,
rivista o giornale da cui sono tratti, numero e data della rivista. Questo solo se la
riproduzione dell’opera non è stata espressamente riservata con la formula “tutti i diritti
riservati”.
Discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico
Riproduzioni di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative
Riproduzioni di opere per uso personale del lettore purché fatti a mano o con mezzi che
non ne consentano lo spaccio
Prestito di opere eseguito da biblioteche e discoteche pubbliche
Riassunto, citazione o riproduzione di brandi o parti dell’opera per scopi di critica,
discussione o insegnamento
Il riassunto se effettuato a fini di insegnamento o di ricerca scientifica deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
Per le riviste elettroniche valgono i principi generali previsti dalla legge sul diritto d'autore, che
comportano la necessità di autorizzazione per la riproduzione e la messa a disposizione del
pubblico (Per esse non si applica l’autorizzazione prevista per l’uso personale entro il limite del
15% del volume o del fascicolo di periodico effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
simile, in quanto non è lecita la riproduzione da file a carta).
Effrazione della legge
Plagio: quando qualcuno si appropri dell’opera altrui o di una parte di essa, usufruendone della
paternità (quindi mi dichiaro autore dell’opera e ne faccio un furto.)
A tutt'oggi, la giurisprudenza è incerta se siano sufficienti 4 o 8 battute per definire un plagio.
Spesso, per classificare come plagio una canzone, basta che nell'ascoltatore susciti il
riconoscimento di un pezzo antecedente.
L’articolo 171 della legge sul diritto d’autore punisce il plagio con multa da 51 a 2065 euro.
È punito chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati sono
commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della
paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
medesima, qualora ne risulti offesa all'onere od alla reputazione dell'autore.
Contraffazione: sfruttamento economico dell'opera che avviene senza il consenso dell'autore (p.e.
la pirateria discografica: qualcuno pone in commercio copie abusive delle mie composizioni).
Nella contraffazione non è sufficiente che una o più idee sviluppate in un testo trovino collocazione
nell’altro, ma deve potersi cogliere una vera e propria trasposizione ovvero riproduzione di quel
nucleo individualizzante che caratterizza l’opera come originale, frutto dell’attività creativa
dell’autore.
È plagio:
la riproduzione non autorizzata su capi di abbigliamento, ancorché «in negativo»
dell’immagine di un personaggio dei fumetti se ne vengono imitate sia la fisionomia, sia la
particolare posizione e l’espressione del viso, frequentemente utilizzati dall’autore ed
espressivi del particolare carattere del personaggio.
La riproduzione letterale di interi passi del lavoro di un autore; nel caso di specie ne è prova
inconfutabile l’esistenza di quattordici periodi identici per struttura, contenuto e lessico,
senza alcuna citazione delle fonti.
l’utilizzazione, senza l’autorizzazione dell’autore, del titolo e dei versi iniziali costituenti la
parte saliente di una canzone nota al pubblico (nella specie, «prendi questa mano
zingara») per una nuova composizione musicale, ancorché diversa per musica e ritmo.
Non è plagio:
la ripresa virgolettata di alcune brevi parti di una tesi di laurea, consistenti in valutazioni e
giudizi espressi da terzi intervistati ovvero in considerazioni personali dell’autore della tesi
di Laurea ed allo stesso correttamente attribuite.
tra due composizioni musicali ove la parte musicale ripresa dalla precedente composizione
nella composizione successiva sia priva di originalità e creatività e, come tale, non
tutelabile in base alla legge sul diritto di autore.
Quanto alla parte letteraria delle due composizioni, deve parimenti escludersi il plagio ove il
richiamo al precedente testo si riduca ad una minima espressione (nella specie, le parole
«estate dimenticate»), tema poetico riferibile ad un comune patrimonio, come tale
insuscettibile di appropriazione.
Vi è una tendenziale impossibilità di verificare con algoritmi od altre procedure “automatiche” il
plagio, occorrendo un’analisi sia qualitativa sia quantitativa – non sempre univoca.
Tutela del dritto d’autore:
Azioni di accertamento e intermediazione (art 156): Con l’azione di accertamento il
titolare del diritto d'autore che teme una violazione da parte di un terzo, può ottenere una
pronunzia di accertamento della titolarità medesima. Con l'azione di interdizione il titolare
del diritto d'autore mira a precludere la continuazione o la ripetizione di un illecito.
Azioni a tutela del diritto di rappresentazione o esecuzione dell’opera: intervento
amministrativo per ottenere la proibizione della rappresentazione o esecuzione ogni qual
volta manchi la prova scritta del consenso prestato dall'autore.
Azioni per la distribuzione o rimozione del risultato del comportamento illecito: Il
danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla
distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento
dovutogli.
Azione per il risarcimento del danno: In aggiunta o in alternativa alla rimozione e
distruzione si può anche richiedere il risarcimento del danno sofferto a causa del
comportamento illecito.
Azioni strumentali all’esecuzione delle difese civili (misure cautelari): sono la
descrizione, l’accertamento, la perizia o il sequestro di ciò che si ritenga costituire
violazione del diritto di utilizzazione, la pubblicazione della sentenza
La siae: è un ente pubblico a base associativa che tiene i pubblici registri cinematografici. In base
all’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, applica
la concessione di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate;
la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.
LEZIONE 7
Il diritto d’autore/proprietà intellettuale su internet
Anche in rete valgono tutti i diritti detti finora
Link testuali o grafici con logotipo: Non è il link a creare problemi, ma l’utilizzo del logo
altrui, magari di una grossa società, che potrebbe determinare confusione (e se il
proprietario della grande azienda non gradisse affatto di comparire nel piccolo sito?). Inoltre
se linko un sito con contenuti che violano il diritto d’autore, sono complice.
Surface linking è il link che manda alla home page di un altro sito, è lecito ma è sempre
meglio avere l’autorizzazione. Il deep linking invece è il rimando ad una data pagina
interna al sito, è illecito, salvo accordi specifici e priva il sito puntato dei vantaggi derivati
dalle inserzioni pubblicitarie che sono presente nell’home page
Links su nuova pagina del browser e framing: quando si fa apparire il sito linkato non in
una nuova finestra ma all’interno della cornice creata dal nostro sito. È azione illecita
perché crea confusione, l’utente non capisce in quale dei due siti si trova. Inoltre sfrutta
prodotti e informazioni di altri pur rimanendo nel proprio sito e quindi viola le
sponsorizzazioni. È ammessa solo dove si voglia sottolineare un effettivo legame tra i due
siti come una partnership
Quale comportamento assumere online:
Quando si effettua un link, bisogna sempre informare il web master del sito puntato, a
meno che si tratti di un sito istituzionale che svolge una sorta de servizio pubblico;
È opportuno inserire un disclaimer (togliersi la responsabilità) circa le responsabilità dei
contenuti presenti nel sito puntato;
Evitare del tutto deep linking e framing, salvo siano esplicitamente concordati;
È importante inserire nella propria home page (meglio anche nelle altre pagine)
un’indicazione (disclaimer) relativa al copyright in cui si specifica se sono accettati links,
deep links e, qualora l’accettazione sia soggetta a particolari regole, si suggerisce di
inserire una procedura software che consenta di dimostrare che l’utente ha preso visione di
tali indicazioni.
La tutela dei testi online
Quale tutela esiste per un autore che decide di pubblicare le proprie opere su internet?
Se un libro è già stato pubblicato da una casa editrice, io autore non posso pubblicarlo anche su
internet perché sarebbe un atto di concorrenza sleale; se invece non è mai stato pubblicato, io
posso farne quello che voglio
Si può invece pubblicare solo parti di un tes