Lezione del 19/09/2018 - Prof.ssa D'Amato
Criminologia, politica criminale e sistema del diritto penale
La criminologia è una scienza empirica, in contrapposizione al diritto penale che è una scienza normativa. La criminologia si occupa del discorso sul crimine come scienza empirico-sociale che ha per oggetto il crimine riguardo a fenomenologia (come) e eziologia o criminogenesi (cause). È una scienza dei fatti che opera con metodi empirici.
L'insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta (azione o omissione) socialmente deviante e sul controllo di tale condotta costituisce l'oggetto della criminologia, che include:
- Crimine
- Personalità dell'autore
- Vittima (vittimologia)
- Meccanismi o processi di criminalizzazione (norme)
- Metodi di lotta al crimine
- Controllo delle altre forme di devianza sociale
- Meccanismi di azione delle agenzie formali del controllo sociale (polizia, magistratura, ecc.)
Le agenzie informali possono includere la scuola e i vicini di casa, che hanno la possibilità di "controllarci" specie in caso di condotte devianti.
Crimine e criminalità
La criminologia si occupa della dimensione individuale del fatto criminoso, ossia il fatto o condotta punibile di un soggetto determinato (es. art. 27 c.p.), che è trattato anche dal diritto penale; e della dimensione sociale del fenomeno criminale che riguarda il numero complessivo delle azioni e omissioni punibili in un tempo e luogo determinato.
Uno dei fenomeni di cui si occupa la criminologia è la criminalizzazione, il processo mediante il quale i comportamenti individuali sono trasformati in atti criminali.
Considerazioni sulla criminalizzazione
Criminalizzazione in astratto: È il legislatore, e in generale l'organizzazione statuale della società, a scegliere quali comportamenti socialmente dannosi debbano essere qualificati come reati, portando alla frammentarietà del diritto penale (ossia deve essere frammentato perché non esiste un diritto penale che agisca su tutte le condotte sociali, quindi "si parte" dall'analogia).
Criminalizzazione in concreto: Le decisioni competono alle agenzie del c.d. controllo sociale formale (denunciante, polizia, magistratura, ecc.), evidenziando la selettività del sistema penale.
Cifra oscura o cifra nera: Deficit della conoscenza ufficiale ovvero "l'insieme dei reati effettivamente commessi ma non registrati".
Condotte socialmente devianti
Conformità: È il risultato di un processo di socializzazione compiuto attraverso l'apprendimento delle regole; mantenimento e rafforzamento per mezzo di controllo sociale informale e formale, ideologia e interessi costituiti.
Devianza: È la scelta (fuori dal concetto la colpa) di tenere un comportamento in contrasto con regole ritenute particolarmente significative e condivise in un dato contesto sociale. Ci sono individui che, seppur si discostano dal comportamento conforme, non sono considerati reo dal diritto penale, come ad esempio i consumatori di stupefacenti.
La politica criminale
Ha per oggetto il diritto non per come esso è, ma come dovrebbe essere, in vista della sua utilità. Riguarda i metodi di lotta al delitto (anche) attraverso la pena e le norme ad essa collegate, conformi allo scopo. Include tutti i mezzi – penali ed extrapenali – per il contenimento della criminalità. Inoltre, riguarda le scelte politiche in ordine alle strategie di controllo di fatti socialmente dannosi, che, nel rispetto della libertà e della dignità della persona ("limite" preso dalla Costituzione), siano ispirate a criteri di nazionalità ed efficienza (relazione tra mezzi e risultati).
Altre definizioni: complesso sistematico di quei principi secondo i quali lo Stato deve condurre la lotta contro il delitto, per mezzo della pena e delle istituzioni.
Politica criminale e stato sociale di diritto
La politica criminale è una sintesi di componenti liberali e solidaristiche. Nello stato di diritto, vi sono garanzie di tipo formale e sostanziale dei diritti individuali (artt. 2, 3, 13, 25, 27 Cost.). Nello stato sociale, vi sono interessi superindividuali e istanze solidaristiche (artt. 2, 3, 41, 42 Cost.). La politica criminale è razionale e legittima. Per essere tale, si presuppone la conoscenza delle cause del reato e degli effetti della pena, oltre al rispetto delle scelte costituzionali su scopo e limiti del diritto penale come strumento di politica criminale.
Politica criminale e prevenzione
Il concetto di politica criminale è strettamente connesso con quello di prevenzione. Ogni teoria del crimine è anche teoria della prevenzione, intesa come "ogni attività, individuale o di gruppo, pubblica o privata, tendente ad impedire uno o più atti criminali".
Forme della prevenzione (per il reo)
- Primaria: Interventi atti a ridurre le opportunità criminali, mediante la riduzione o eliminazione delle condizioni criminogene.
- Secondaria: Interventi su soggetti a rischio di intraprendere carriere criminali, prima che fatti criminosi siano posti in essere.
- Terziaria: Interventi di trattamento del reo (a reato già commesso), per interrompere carriere criminali e impedire la recidiva (ritorno a delinquere).
Forme di prevenzione (per la vittima)
- Primaria: Si rivolge alla generalità dei consociati.
- Secondaria: Si rivolge alle categorie a rischio di vittimizzazione.
- Terziaria: Si rivolge a soggetti già vittimizzati per ridurre i danni derivanti dal crimine e evitare ulteriori vittimizzazioni.
Diritto penale
Il diritto penale è un settore dell'ordinamento giuridico che prevede e disciplina i fatti di reato (delitti e contravvenzioni, art. 17) e le relative conseguenze giuridiche (sanzioni), ed i principi generali che regolano gli uni e le altre.
Reato: Ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconnette una sanzione penale (definizione formale).
Sanzione penale: Pena e misura di sicurezza.
Diritto penale e libertà individuale
Il diritto penale è un'arma a doppio taglio: difesa di beni e valori attraverso la lesione o compressione di altri beni giuridici (libertà personale e dignità personale).
I principi del diritto penale
- Principio di materialità: "Cogitationis poenam nemo patitur" (nessuno può subire una pena per i suoi pensieri).
- Principio di offensività: Lesione o esposizione a pericolo di un bene giuridico protetto.
- Principio di colpevolezza: Un fatto di reato è attribuibile a un soggetto solo se è possibile muovergli un rimprovero a titolo di dolo o colpa.
- Principio extrema ratio: Principio di sussidiarietà: "Ogni pena che non deriva dall'assoluta necessità è tirannica... ogni atto di autorità di uomo a uomo che non deriva dall'assoluta necessità è tiranno".
"La giustizia penale è un male necessario, se essa supera i limiti della necessità resta soltanto il male".
Diritto penale e criminologia
La criminologia non ha carattere frammentario. Essa copre l'intero ambito della realtà. In particolare, si interessa delle ragioni e delle modalità della frammentarietà del diritto penale (come e perché della selezione penale e degli effetti della stessa sul controllo del fenomeno criminale).
Lezione del 20/09/2018 - Parte II
Politica criminale, stato sociale di diritto e Costituzione
I diritti dell'uomo per un nuovo modello di sistema integrato tra diritto penale e scienze ausiliarie.
La sanzione penale
Dal punto di vista giuridico-formale, la pena è la reazione dell'ordinamento ad un comportamento qualificato come reato.
Le teorie della pena
Teorie assolute: "Punitur quia peccatum est" (si punisce perché si è peccato), dette anche teorie retributive o della giustizia. Retribuzione morale: retribuisce il male con il male; nega alla sanzione qualsiasi ulteriore scopo. (KANT)
Teorie relative: "Punitur ne peccetur" (si punisce affinché non si pecchi), dette anche della prevenzione, perseguono una (teorie pure) o più (teorie eclettiche) utilità della pena (Grotius).
Teorie pure
- Retribuzione
- Prevenzione generale
- Prevenzione speciale
- Emenda
Teorie eclettiche
Retribuzione giuridica: la retribuzione consiste nel togliere il delitto. Rapporto retribuzione e proporzione. Retribuzione di colpevolezza non consente che si possa infliggere una pena in misura superiore all'entità della stessa, meno che se in assenza di colpevolezza (incapaci minori, infermi di mente).
Prevenzione generale
Alla pena è assegnata la funzione di trattenere i consociati dalla commissione dei reati attraverso: la minaccia della sanzione, prima della commissione del reato e la concreta inflizione, dopo la commissione del reato. Prevenzione generale e legge penale (nullum crimen, nulla poena sine lege, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge). Se la pena serve a prevenire, allora la minaccia penale deve essere portata da una legge che sia chiara e determinata, sia in relazione al reato che alla pena da infliggere (principio di legalità del reato e della pena).
Prevenzione speciale
A fondamento dell'intervento penale è posto il diritto a difendersi dalla minaccia del delitto prevenendolo. L'influenza sul reo si ottiene con la concreta inflizione della sanzione e, in mancanza di tale effetto intimidativo-deterrente, con il porre il soggetto nella impossibilità fisica di commettere illeciti (neutralizzazione).
Teoria dell'emenda
Il fine generale del diritto è di consentire la massima esplicazione della personalità del soggetto. Il delinquente è da considerare come un soggetto che non ha potuto esplicare al meglio la propria personalità. Pertanto, oltre alla neutralizzazione, occorre prevedere un trattamento in funzione di recupero morale. Il trattamento mira ad annullare le cause interne che spingono al delitto mediante educazione e atti.
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