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Lezione D'AMATO
Euroscienze, genetica e diritto penale
Le indagini neuroscientifiche (es. artt. 85-88 c.p.) e genetiche nell'accertamento dell'imputabilità penale. La perizia globale e il bisogno di comprensione; i casi.
Con neuroscienze si indica un gruppo di discipline scientifiche tra di loro assai eterogenee, ma che condividono un fondamentale programma comune: quello di comprendere come il cervello (...).
Tecniche di neuroimaging.
Neuroni specchio: meccanismi neuronali sottesi non solo ai pensieri e alle azioni razionali, ma anche alle reazioni emozionali e chiariscono il ruolo dell'empatia nelle decisioni e nelle azioni umane. Ad oggetto sono le aree del cervello coinvolte nella memoria, nel linguaggio, nei processi decisionali, nella risposta emotiva e nel controllo degli impulsi e del comportamento. Sono deputati alla codifica dell'oggetto dell'azione sulla base delle esperienze sensoriali.
Colpevolezza, responsabilità penale e...
sistema sanzionatorio. Le moderne neuroscienze cognitive rappresentano l'espressione di una visione complessiva della natura umana che, in quanto tale, è destinata ad investire fin dalle fondamenta l'architettura concettuale del sapere giuridico, costringendolo ad un profondo ripensamento. La prova scientifica (la prova scientifica si può definire come uno strumento tecnico-scientifico idoneo alla ricostruzione del fatto storico. Si può definire scientifica la prova che partendo da un fatto dimostrato, un fatto noto, utilizza una legge scientifica per accertare l'esistenza di un altro fatto da provare, e quindi un fatto ignoto, e rientra nella più vasta categoria della prova critica o indizio) nel processo penale. Accertamento della capacità di intendere e volere e prova scientifica della esistenza di interrelazioni tra meccanismi cerebrali, strutture genetiche e comportamento, ovvero di interrelazioni tra cervello, geni e controllo o.Discontrollo degli impulsi aggressivi e antisociali; veridica di attendibilità e credibilità di dichiarazione rese nel processo (vittima, reo, testimone). Pro e contro prova scientifica e "scientismo criminologico". "Crisi" della nozione di imputabilità (art. 85 c.p.) Causata dall'evoluzione del concetto di malattia mentale, ove prevale la ricerca della causa, di una spiegazione del disturbo psichico sulla base di variabili biologiche, psicologiche, sociali e relazionali. A proposito: sent. corte di Cassazione – Sezioni Unite 1963/2005 (anche i disturbi della personalità se di consistenza di gravità tali da incidere sulla capacità del soggetto sono possibili cause di infermità mentale, ma in ogni caso bisogna verificare che non manchi il rapporto, il nesso causale tra l'infermità e il reato). Responsabilità penale e processo penale. Il contributo delle neuroscienze al sapere penale e criminologico.
L'opportunità di escludere o ridurre il ruolo delle neuroscienze nell'accertamento dell'imputabilità nel processo penale e nel dibattito giuridico. Es. accertamento dell'elemento soggettivo. Cass. Sez. unite 9163/2005. La scelta psichiatrica deve essere intesa nel suo essere e nel suo divenire che la sua individuazione spetta pur sempre all'interprete che deve individuarla alla stregua delle attuali acquisizioni medico scientifiche. De lege ferenda (interprete) de lege lata (legislatore) 02/10/18
Imputabilità (capacità d'intendere e di volere)
Doppio binario: pene e misure di sicurezza
Sentenza sull'affermazione della semi-imputabilità
Ospedale psichiatrico giudiziario (misura di sicurezza) destinato agli infermi totali di mente. Chiusi dopo il lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta con L 9/2012 che ha convertito il D.L 211/2011 con il superamento degli OPG fissando un termine di chiusura. L 81/2014:
Introduzione principio di sussidiarietà, ossia se la persona può per gestire la sua pericolosità sociale può ricevere diverse misure di sicurezza bisogna applicare quella meno drammatica, ad esempio una libertà vigilata, lo si recupera e lo si gestisce. Tale principio già affermato dalla corte cost. per illegittimità costituzionale degli artt. 206 c.p. con la 377/2004 nella parte in cui non consente al giudice di disporre una mds una misura idonea.
Sanzioni: le misure di sicurezza (patrimoniali e personali)
Misure amministrative di sicurezza (libro I c.p., titolo VIII)
Art. 215.1 e 215.2 "specie": la tipologia. Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive e sono: assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; ricovero in una casa di cura e di custodia; ricovero in un manicomio giudiziario; ricovero in riformatorio giudiziario (per i minori).
I presupposti: art. 202 c.p. Le mds possono essere applicate
soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. La legge determina i casi nei quali a persona socialmente pericolose possono essere applicate mds per un fatto non preveduto dalla legge come reato. (artt 49 e 115 c.p.). Vedi art. 203 (pericolosità sociale) e art. 85 (capacità d'intendere e di volere) c.p. 203.2 rimanda all'art. 133. Principio di materialità (art. 115) riscontrabile nel principio di legalità nella costituzione (art. 25.2). Ipotesi di "quasi reato" (unici esempio artt. 49 e 115 c.p.) e fatto di reato. Danneggiamento: art. 635 c.p. Cause di internamento (per opg) (da non confondere con detenuto). Maltrattamento di una persona - maltrattamento in famiglia. Qual è il maltrattamento rilevante penalmente? Reato abituale (proprio e improprio) richiedono la reiterazione di una condotta che è l'elemento (la reiterazione) che costituisce reato. La mds vieneRinnovata nel caso in cui l'esame di pericolosità (ogni sei mesi) socialenon viene superata.
Sistema binario: pene e misure di sicurezza (compromesso scuola classica del diritto penale e la scuola positiva) per i primi il reo è un soggetto di libero arbitrio, e consapevole del disvalore etico-penale dell'azione commessa, quindi aveva la possibilità di poter comprendere il valore della pena. La pena era un modo per ristabilire l'ordine violato del diritto. Con la scuola positiva l'uomo è messo in primo piano col concetto di pericolosità sociale che è fonte della commissione del fatto, dunque tale condizione sociale aumenta la probabilità di commissione di reato. Nasce il bisogno di una misura "di sicurezza" da affiancare alla pena. La colpevolezza è messa in crisi. L'errore su norma penale non è scusabile. A proposito è intervenuta la c.c. con Sentcorte costituzionale.
364/88. Pericolosità presunta. Accertamento del fatto. L'indice 4 dell'art. 133 c.p.: non sempre viene applicato; mds detentive e non detentive. Ergastoli bianchi, estinti secondo il limite massimo della mds. 09/10/18
Art. 215 "Specie" mds (punto 2-3 e 1 (non detentive) hanno a che fare di più con la salute mentale)
Luoghi "istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive" art. 62 L.354/1975 (prima delle REMS) 663/1986 (a modifica della suddetta)
Presupposti (art. 202 c.p.)
Presunzioni di pericolosità nel sistema ORIGINARIO delle mds nel codice Rocco
Presunzione di sussistenza (della pericolosità sociale) e di durata.
Art. 85 (imputabilità). Collocazione temporale; comma 2 capacità d'intendere e di volere. Art. 88 (vizio totale di mente)-actio libera in causa: mi predispongo lo stato di non imputabilità commettendo il reato cosicché non possa essere punito (ma art. 87 e 92, caso in cui
stato di nonimputabilità causata dall’alcol aumenta la pena).
Criteri normativi della pericolosità sociale (203-133)
Art. 208 G.O.T.A.
Sent corte cost. 324/98 illegittimità art. 222 vietando l’opg ai minori– 253/2003 ill.cost. art. 222 nella parte in cui non consente al giudice nei casi ivi previsti di adottarein luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura disicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo dimente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.
Art. 3 ter d.l. 211/2011 aggiunto con legge di conversione 9/2012 e successivemodifiche (ultime modifiche alla legge 81/2014)
Punto 4 (testo sopra), art. 607 c.p.
Con questo pene e mds si somigliano sempre di più.
1 aprile 2015: resta come problema il 206 c.p. al comma 2 in particolar modo; 202.1c.p. (applicabilità m.d.s.) le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto allepersone socialmente
pericolose che abbiano commesso UN FATTO PREVEDUTO DALLALEGGE COME REATO, i principi violati (c’era una volta ) (art. 603 c.p. plagio, sent.96/1981) chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla intotale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni – contrasta con ilprincipio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva di legge in materiapenale, consacrato nell’art. 25 della cost., deve pertanto ritenersi costituzionalmenteillegittimo.
Con il primo comma dell’art. 202 vengono violati i principi:
- art. 25.2 cost (principio di legalità) – tassatività o determinatezza – riserva di legge –divieto di analogia (nel diritto penale non si applica) – irretroattività (4 sotto principi)
- art. 186 c.p.p. (oggetto della prova)
- art. 220.2 c.p.p. (oggetto della perizia) – abitualità, professionalità e tendenza adelinquere (ipotesi di
pericolosità sociale qualificata, di particolare pericolosità sociale, di solito sempre casi di recidiva, tranne che per tendenza, dichiarato anche già incensurato.
11/10/18 Problemi mds: pericolosità sociale – fatto di reato – imputabilità
Reati bagattellari: di scarsa offensività o assolutamente inoffensivi, vi sono autonomi e non autonomi.
Propensione al crimine: per fare le statistiche (delitti denunciati, delitti denunciati con promozione dell’azione penale, condanna definitiva, carcere-tassi di carcerizzazione); cifra oscura, sono i reati commessi e non denunciati.
-L’interpretazione
18/10/18 Il diritto penale serve a limitare il potere di chi può punire. Se è il sovrano a dirci a quali condizioni punisce non dovrebbe esistere un’ulteriore specificazione della regola posta dal sovrano. “Chiunque cagioni la morte di un uomo”. Cagioni – morte –