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Statuto di Roma della corte penale internazionale

Tutte le fattispecie elencate vengono poi spiegate ad una ad una, e questo rimarca propriol'aspetto prettamente penalistico delle norme in questione.

Entrato in vigore nel 2002 per la Svizzera, al raggiungimento di 60 ratifiche tra cui quella della Svizzera. La corte penale internazionale ha un regime peculiare innovativo rispetto a precedenti tribunali internazionali, perché è pre-costituito per legge, cioè per trattato, che applica un diritto esistente al momento dei fatti che vengono in considerazione di fronte alle corte; si occupa di cose, di fatti, di condotte, avvenute dopo la sua entrata in vigore; non prevede come pena la pena di morte; prevede un sistema di appello.

Quale diritto applica? Art.5-6-7-8-8bis e cioè i crimini contro l'umanità, di genocidio, di guerra e di aggressione. I primi già visti.

- Crimini di genocidio (art.6): "uno qualsiasi dei seguenti atti commessi"

nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente: uccidere membri del gruppo; cagionare gravi lesioni all’integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo; imporre misure volte ad impedire la nascita in seno al gruppo ecc..”. Ricorda un po' quello avvenuto negli anni '90 nella ex Jugoslavia, in cui c'era un elemento di genocidio posto in essere dalla parte serba, che comportava stupri etnici (gruppo etnico serbo che si proclamava cristiano, di una religione ben diversa da quella mussulmana dei propri avversari jugoslavi).- Crimini di guerra (art.8): sono già elencati nelle convenzioni di Ginevra, infatti questo articolo stabilisce che “la corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. Agli effettidello Statuto, si intendeper crimini di guerra: a) gravi violazioni della convenzione di Ginevra del '49, ad esempioomicidio volontario, tortura, deportazione, trasferimento o detenzione illegale ecc.. b) losono altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadroconsolidato del diritto internazionale ( generale ), di comportamenti reputati nei conflittiarmati internazionali dei crimini, ad esempio dirigere intenzionalmente attacchi contro benidi carattere civile o fare uso improprio della bandiera bianca ( quando attacco l'avversariopur avendogli fatto credere di essermi arreso ) o saccheggiare città o reclutare fanciulli di etàinferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alleostilità ( sia diritto pattizio che diritto internazionale generale ) ecc.. per essi c'è laconvivenza dello statuto della corte penale internazionale con le convenzioni di Ginevra.econ norme del diritto internazionale generale; mentre i crimini di genocidio solo in pocherighe dello statuto della corte penale internazionale.C'è un solo trattato stipulato dall'Italia che ha avuto come effetto per la propria esecuzionenell'ordinamento italiano una modifica della costituzione, ed è la Convenzione del '49 sul divieto digenocidio, perché si è dovuto modificare l'art.10 e 26 della costituzione. L'art.10 della costituzionevieta l'estradizione dello straniero per motivi politici, e il genocidio è un tipico illecito di caratterepolitico, perché si può essere psichicamente disturbati ma un attività perpetuata con lo scopo dieliminare un gruppo etnico è un attività di carattere politico, allora si è dovuto cambiare l'art.10dicendo che non vale il divieto di estradizione dello straniero per reati politici quando vienerichiesta l'estradizione.

Perché quello straniero è imputato, già condannato in un altro stato per genocidio. Invece l'art.26 tratta dell'estradizione del cittadino italiano, che può essere ammessa ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali; non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Anch'esso venne modificato, e si è previsto che l'ultimo comma dell'art.26 non si applica ai delitti di genocidio.

Crimine di Aggressione: non si è riusciti a definirlo in un modo che dal punto di vista penalistico fosse appropriato nel 1928, quando è stato scritto alt esto dello statuto della corte penale. Allora si è demandato a riunioni successive dell'assemblea degli stati contraenti della convenzione, la definizione di questo crimini. Negli anni 2000 esso è stato definito, ed è stato aggiunto un articolo allo statuto, e cioè l'art.8bis. bisogna far riferimento agli art.1-2e

51 della carta delle nazioni unite. “Ai fini del presente Statuto, per crimini di aggressione si intende la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona (la corte penale internazionale non sottopone a giudizio gli stati) in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno stato, un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della carta delle nazioni unite del 1945. Ai fini del paragrafo 1, si intende l’uso della forza armata da parte di uno stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro stato, o in qualunque modo contraria l’uso della forza armata alla carta delle nazioni unite. Indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità all’risoluzione dell’assemblea generale delle nazioni unite.

Es: il blocco dei porti o delle coste di uno stato contro il territorio di un altro stato; l'invasione o l'attacco da parte di forze armate di uno stato del territorio di un altro stato o qualunque occupazione militare, ecc.."

C'è da ricordare, quali sono le persone che siano sospettate di aver posto in essere queste condotte, le quali persone sono sottoponibili alla giurisdizione della corte penale internazionale. Ci sono 3 tipologie:

  1. Una persona che abbia la cittadinanza di uno stato contraente dello statuto della corte penale. L'Italia è uno stato contraente, un cittadino italiano solo per essere tale e per aver svolto una delle condotte descritte può essere sottoposto alla giurisdizione della corte penale. Sia che il cittadino abbia posto in essere la condotta all'interno del territorio del proprio stato, sia che lo abbia fatto nell'ambito del territorio di qualsiasi altro stato o anche in acque internazionali (anche in polo sud),

esso è imputabile.- Persone che non hanno cittadinanza di uno stato contraente ma hanno posto in essere una condotta sul territorio o nell'ambito della giurisdizione di uno stato contraente.- Persone che siano considerate imputabili dal consiglio di sicurezza della nazioni unite. Quest'ultima può dire di chiedere alla procura della corte penale internazionale di procedere nei confronti di un soggetto che cittadino di uno stato non membro, perché ha svolto delle condotte previste dallo statuto della corte penale internazionale pur al di fuori del territorio di uno stato membro. Questo è successo quando il consiglio di sicurezza, che deve chiedere alla procura questa imputazione con una delibera, un suo atto che promuove l'imputazione di un soggetto diverso dai primi due, deve essere tributario di un voto che prevede il veto di uno dei 5 membri permanenti. Il consiglio di sicurezza ha detto tempo fa ad esempio che deve essere imputabile di fronte alla

corte penale internazionale il presidente del Sudan, Al-Bashir (cittadino di uno stato non membro, condotte poste in essere nel suo territorio). Il consiglio senza il veto da parte dei 5 membri, chiede alla corte di sottoporlo in giudizio. 2 anni fa in Sudan c'è stato un colpo di stato che ha defenestrato il presidente, e il governo che è succeduto ha deciso di volerlo consegnare. E ancora ora il governo dice che lo hanno arrestato, e che lo consegneranno all'Aja. Altra caratteristica della corte penale, è che deve essere presente l'imputato. Quindi gli stati contraenti si obbligano a estradare alla corte penale persone che lo stato non intenda o non possa processare. Anzitutto si presume che sia un giudice nazionale a dover processare quelle persone per i crimini, e quando non c'è il processo penale nazionale, allora interviene la corte penale internazionale. Prima sentenza di condanna della corte penale internazionale (2012) Giunge al

Termine il processo nei confronti del comandante congolese Thomas Lubanga, condannato in primo grado, il 14 marzo 2012, per il crimine di guerra di reclutamento di bambini soldato. Dopo 3 anni di udienze la corte penale ha emesso la prima sentenza nei confronti dell'imputato Lubanga, condannato per crimini di guerra commessi in Congo tra il 2002 e 2003. In particolare esso è colpevole del crimine di reclutamento forzato e arruolamento di bambini soldato (minori di 15 anni di età), costretti a combattere nel corso del conflitto scoppiato nella regione Ituri del Congo, che ha visto contrapporsi le forze patriottiche per la liberazione del Congo ed altre milizie armate e gruppi militari locali. La sentenza è stata di 14 anni di reclusione. È stata criticata per l'eccessiva durata del procedimento. La sentenza dichiara la colpevolezza di Lubanga.

Tribunali internazionali che hanno preceduto la corte penale internazionale:

Prima tappa: Tribunale internazionale

Norimberga, istituito per trattato internazionale e periodicamente, cioè per un periodo limitato. È già un punto di miglioramento della giustizia internazionale, però è sempre un tribunale di vincitori. Siccome il Giappone è stato occupato dagli Stati Uniti, è stato posto con un atto unilaterale che ha comportato il fatto che furono sottoposti a giudizio da parte di un tribunale americano esponenti politici del Giappone che aveva bombardato Pearl Harbour e aveva posto in essere dei crimini di guerra. La cosa curiosa del tribunale internazionale di Tokyo, ha condannato vari imputati ma non l'imperatore che era comunque il vertice dell'impero giapponese. Seconda tappa: anni '90 del secolo scorso con un istituzione di un tribunale che giudicasse i crimini avvenuti nella dissoluzione dell'ex Jugoslavia, e cioè il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, istituito con una risoluzione del consiglio diioni unite. Questo ha permesso di coinvolgere un numero maggiore di paesi e di garantire una rappresentatività più ampia. Inoltre, l'adozione di una delibera dell'ONU ha conferito alla sicurezza internazionale un carattere più vincolante e legittimo, poiché gli stati membri dell'organizzazione si sono impegnati a rispettare e attuare le misure di sicurezza stabilite. Inoltre, l'ONU ha sviluppato nel corso degli anni una serie di strumenti e meccanismi per promuovere la sicurezza internazionale. Tra questi vi sono le missioni di peacekeeping, che consistono nell'invio di truppe e osservatori internazionali per monitorare e mantenere la pace in aree di conflitto. Queste missioni sono svolte con il consenso delle parti coinvolte e hanno lo scopo di prevenire o risolvere i conflitti armati. Inoltre, l'ONU ha istituito il Consiglio di Sicurezza, che ha il compito di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Il Consiglio di Sicurezza è composto da 15 membri, di cui 5 permanenti (Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti) e 10 non permanenti, e ha il potere di adottare risoluzioni vincolanti per gli stati membri. Questo organo è responsabile della gestione delle crisi internazionali e può adottare misure coercitive, come l'imposizione di sanzioni o l'autorizzazione all'uso della forza militare, per garantire il rispetto delle norme internazionali e la protezione dei diritti umani. In conclusione, l'ONU ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la sicurezza internazionale attraverso l'adozione di delibere vincolanti e l'istituzione di meccanismi di peacekeeping e del Consiglio di Sicurezza. Grazie a questi strumenti, l'organizzazione ha contribuito a prevenire e risolvere i conflitti armati, garantendo la pace e la sicurezza nel mondo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piacenza00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Rinoldi Dino Guido.