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DIRITTO INTERNAZIONALE

Prof. Rossi 10/10/2022

INTRODUZIONE E PRINCIPALI DIFFERENZE TRA DIRITTO INTERNAZIONALE

PUBBLICO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Diritto internazionale pubblico Ogni ordinamento ha le sue fonti, che in

quanto tali sono idonee a produrre norme giuridiche si distinguono dalle regole

non giuridiche. Nell’ordinamento internazionale, ciò che è considerato come

fonte, può essere diverso da ciò che un altro ordinamento considera come

fonte. La distinzione tra fonti produttrici di nome giuridiche e norme non

giuridicamente vincolanti sta nel fatto che le prime devono essere rispettate e

sono indirizzate a tutte le persone sia fisiche che giuridiche e quindi a tutti i

titolari di situazioni attive e passive, cioè di diritti e doveri. La stessa cosa

accade nell’ordinamento internazionale.

Stiamo parlando di una relazione tra soggetti internazionali, vale a dire gli stati

(= entità singola) e le organizzazioni internazionali (es. UE)

Il diritto internazionale privato, invece, non si occupa di disciplinare

rapporti tra stati, ma si occupa sempre di rapporti tra privati, che possono

essere anche stati, che però agiscono come privati. Questa disciplina si

differenzia dalle altre poiché ha come oggetto rapporti tra privati nell’ambito di

situazioni di transnazionalità. Una situazione è rilevante per il diritto

internazionale privato quando presenta un elemento di estraneità: vale a

dire, una circostanza, giuridica o di fatto, che consente di localizzarlo oltre i

confini nazionali, o meglio, che impediscono di limitare l’analisi di quella

situazione ad un solo ordinamento giudico nazionale (es. contratti tra soggetti

di diversi paesi). Quando si presenta l’elemento di estraneità vanno capite tre

cose, che sono le tre grandi funzioni di questa materia:

1. Il diritto internazionale privato cerca di individuare la legge di un certo

ordinamento che è più idonea a disciplinare quel particolare rapporto. Il

primo problema è quindi capire la legge applicabile.

2. Il secondo problema si evidenzia nella fase patologica del rapporto;

infatti, la seconda funzione del diritto internazionale privato è quella di

determinare qual è il giudice nazionale competente per regolare quel

rapporto.

3. Il terzo problema di cui si occupa il diritto internazionale privato è quello

di capire che valore ha la sentenza emessa dal giudice nazionale

all’estero. 12/10/2022

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

Definizione il diritto internazionale pubblico è quel corpo normativo che

regola i rapporti giudici tra stati sovrani. Questa definizione deve essere

integrata parlando anche di organizzazioni internazionali, poiché i soggetti di

diritto internazionale non sono solo gli stati, ma sono anche le organizzazioni

internazionali.

Per quanto riguarda il diritto internazionale privato. Facciamo riferimento alle

relazioni tra individui di differenti ordinamenti. Si parla infatti di relazioni

private transnazionali. Il diritto internazionale privati ha tre funzioni:

1. Il diritto internazionale privato cerca di individuare la legge di un certo

ordinamento che è più idonea a disciplinare quel particolare rapporto. Il

primo problema è quindi capire la legge applicabile.

2. Il secondo problema si evidenzia nella fase patologica del rapporto;

infatti, la seconda funzione del diritto internazionale privato è quella di

determinare qual è il giudice nazionale competente per regolare quel

rapporto.

3. Il terzo problema di cui si occupa il diritto internazionale privato è quello

di capire che valore ha la sentenza emessa dal giudice nazionale

all’estero.

Entrando nel diritto internazionale pubblico, è importante correlare tre

categorie: cos’è un ordinamento giudico, quali sono i soggetti e quali sono le

fonti. Questi tre elementi sono in forte correlazione tra loro. L’ordinamento

giuridico italiano riconosce a determinate fonti la capacità di produrre norme

giuridiche, le quali sono indirizzate verso soggetti di quell’ordinamento, che nel

nostro caso sono persone fisiche e giuridiche. Nell’ordinamento internazionale

possiamo fare un ragionamento in parallelo. L’ordinamento internazionale

corrisponde alla comunità internazionale, detta anche “comunità degli stati”.

Nel mondo ci sono oltre 200 stati sovrani, i quali fanno parte dell’ordinamento

giudico internazionale. La comunità internazionale ha caratteristiche molto

diverse rispetto a tutti gli altri ordinamenti giuridici, ha delle caratteristiche che

hanno conseguenze pratiche molto importanti per quanto riguarda:

- la funzione di produzione normativa (= come vengono prodotte le

norme),

- l’accertamento e l’applicazione delle norme giuridiche,

- come si può ottenere il rispetto di quelle regole.

Nella comunità internazionale è riconosciuta la capacità di produrre norme

giuridiche a tre tipi di fonti. Queste fonti hanno questa capacità solo in quanto

la comunità internazionale ha attribuito loro questa capacità. Per l’ordinamento

internazionale le fonti che possono produrre norme giuridiche vincolanti sono:

- le consuetudini

- i trattati (anche corpi, convenzioni, patti)

- principi generali riconosciuti dalle nazioni civili

Le norme prodotte nell’ambito di queste tre fonti sono vincolanti per i soggetti

della comunità internazionale, che sono gli stati e le organizzazioni

internazionali. La differenza tra persone fisiche e giuridiche, nel diritto pubblico:

la persona fisica è un’entità singolare, unica (= stato); quando più persone

fisiche si uniscono viene fuori una società, ossia una persona giuridica, la quale

a sua volta diventa un soggetto nato sulla base di un incontro di volontà di più

persone ed essendo un soggetto di diritto ha anche la capacità di concludere

rapporti contrattuali. Lo strumento dell’ordinamento internazionale, che si

utilizza per formare la comunità internazionale è il trattato. I trattati. sono una

fonte del diritto internazionale che consente anche di costituire delle persone

giuridiche internazionali, e cioè delle organizzazioni internazionali. Gli stati

possono concludere trattati con i quali istituiscono organizzazioni internazionali,

le quali diventano anch’esse soggetti di diritto internazionale che a loro volta

possono concludere altri accordi internazionali. Il trattato nella comunità

internazionale deve essere utilizzato per costituire soggetti di diritto

internazionali collettivi. Le organizzazioni internazionali sono, ad esempio, UE,

ONU, NATO, UNICEF, FAO, OMS, OMC (= organizzazione mondiale del

commercio). Amnesty intenational, emergency, medici senza frontiere, invece,

non sono organizzazioni internazionali, poiché non sono nate da un trattato tra

stati.

Perché creare un’organizzazione internazionale? L’obiettivo è perseguire una

finalità comune che individualmente non avrebbero potuto perseguire. Quando

più stati hanno una o più medesime finalità costituiscono un’organizzazione

internazionale.

Cosa deve esserci scritto nel trattato istitutivo dell’organizzazione

internazionale? Vanno, innanzitutto, scritti gli stati firmatari del trattato e i loro

rappresentanti. Vanno poi scritte le finalità, condivise tra tutti gli stati che

hanno firmato il trattato.

Gli stati sono sovrani, sono al vertice della struttura della comunità

internazionale, niente al di sopra degli stati; quindi, possono recedere dal

trattato qualora le finalità non vogliano più essere perseguite.

I trattati hanno la caratteristica di essere le fonti del diritto internazionale, con

forma scritta e qualora uno stato non abbia firmato il trattato non è vincolato

scritti vincolanti

ad esso. Quindi sono e solo per i soggetti contraenti. Queste

sono le due più grandi differenze che distinguono i trattati dalle consuetudini

internazionali.

Le consuetudini non sono scritte e non vincolano solo alcuni stati, ma li

vincolano tutti. Le consuetudini internazionali non vanno confuse con le

consuetudini interne, poiché nel diritto internazionale, le consuetudini sono

fonti vincolati a tutti gli effetti e hanno la capacità di vincolare tutti i soggetti

delle comunità internazionali e sono orali. La consuetudine internazionale

comportamenti ripetuti

nasce sulla base di degli stati che sono nel tempo in

uniforme costante

maniera e (es. uno stato costiero può considerarsi sovrano,

per consuetudine, per 12 miglia nautiche, poiché in epoche remote questa è la

distanza entro la quale cadeva la palla del cannone). La difficoltà sta

nell’accertare il contenuto delle consuetudini internazionali, poiché non si ha la

certezza del diritto; inoltre, le consuetudini hanno queste caratteristiche, ma

non si sa con esattezza la data di entrata in vigore di quest’ultima e questo

perché nel diritto internazionale i limiti non sono ben definiti.

I principi generali hanno una funzione di supporto, a volte anticipano la

nascita della consuetudine, a volte fungono da base per redigere un accordo

internazionale, altre volte ancora hanno lo scopo di aiutare l’interprete.

CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE

La prima caratteristica della comunità internazionale è la sua anorganicità: è

la mancanza di una o più autorità centrali; infatti, la comunità internazionale è

una comunità c.d. “anorganica”, ossia sprovvista di organi, questo vuol dire

che le funzioni tipiche dello stato (legislative, esecutive, giudiziarie) nella

comunità internazionali non sono svolte da un’autorità centrale. È giusto

parlare di comunità anorganica poiché gli organi internazionali che conosciamo

sono organi interni di una organizzazione internazionale, come ad esempio la

corte internazionale di giustizia che è un organo interno delle nazioni unite.

La seconda caratteristica della comunità internazionale è la sua paritarietà:

non c’è una struttura gerarchica, ma è una struttura puramente orizzontale.

Tutti i membri della comunità internazionale sono soggetti di diritto

internazionale, i quali hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. Non esiste

un potere superiore alla sovranità che spetta agli stati.

Come può una comunità strutturata in questo modo autoregolamentarsi,

risolvere dispute, garantire l’attuazione del diritto che regola i rapporti tra i suoi

membri? Lo fa in modo diametralmente opposto a quello degli ordinamenti

interni sia in relazione alla funzione di produzione normativa, sia in relazione

alla funzione giurisdizionale, sia in relaziona all’attuazione, anche coercitiva,

del diritto internazionale.

Funziona normativa: possiamo dire che noi come soggetti di diritto

dell’ordinamento italiano abbiamo diritti riconosciuti dal diritto italiano e

abbiamo anche doveri enunciati nelle stesse fonti del diritto italiano. Quindi noi

soggetti di diritto italiano rispettiamo regole dettate dal parlamento. Nella

comunità internazionale, non essendoci un’autorità legislativa centrale, chi

produce le norme? Quelle norme che i soggetti di diritto internazionale devono

rispettare sono prodotte dagli stessi soggetti che le hanno prodotte: è una

forma di autoregolamentazione che non presuppone l’esistenza di un’autorità

legislativa centrale. Questo è possibile perché basta pensare alla struttura delle

due principali fonti del diritto (trattati e consuetudini). Infatti, sono gli stati che,

con i trattati, autoregolamentano i propri rapporti reciproci. Gli stati

spontaneamente decidono di stipulare e rispettare i trattati e possiamo dire la

stessa cosa anche per le consuetudini.

Funzione giudiziaria: nella comunità internazionale possiamo avere un

giudice? di regola la risposta è negativa, poiché non esiste niente di superiore

agli stati; quindi, nessuno li può giudicare. L’unico modo per avere un organo

giudicante è che gli stati accettano di sottoporsi volontariamente al sindacato

giurisdizionale di una certa corte internazionale. Di volta in volta, solo se gli

stati hanno accettato la giurisdizione di quell’organo giurisdizionale, potranno

essere sottoposti ad un procedimento. Tutti i tribunali internazionali sono

tribunali arbitrari.

Come fanno gli stati ad attribuire questo potere ad un tribunale arbitrale? È il

trattato che fonda il potere giurisdizionale del tribunale arbitrale. Esempi di

tribunale internazionale arbitrale, che traggono la loro legittimazione dai

trattati, sono: corte di giustizia dell’unione europea; corte europea dei diritti

dell’uomo; corte internazionale di giustizia; tribunale di Amburgo (= tribunale

per il diritto internazionale del mare).

Cosa succede se uno stato non rispetta le norme pattizie e consuetudinarie

internazionali? L’unico mezzo esistente è cercare di indurre e convincere il

soggetto violante del diritto internazionale a rispettarlo e questo lo si fa

attraverso le c.d. “reazioni collettive”. Più ampia e solidale è la reazione della

comunità internazionale, più può avere frutti. Le reazioni collettive sono

finalizzate a ripristinare l’equilibrio della comunità internazionale.

ASPETTI TERMINOLOGICI

All’interno della comunità internazionale abbiamo organizzazioni internazionali

e stati. Dentro agli stati abbiamo ordinamenti giuridici con proprie fonti e

proprio soggetti autonomi.

Dentro ogni organizzazione internazionale, che nasce sempre con un trattato,

abbiamo fonti, organi e soggetti. Le fonti sono quelle previste dal trattato,

poiché nel trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale c’è anche

scritto il funzionamento dell’organizzazione stessa.

L’ONU è l’organizzazione internazionale più grande, che comprende la quasi

totalità degli stati della comunità internazionale. Tra gli organi più importanti

dell’ONU troviamo la corte internazionale di giustizia, che ha sede all’Aja,

ed è un organo giudicante arbitrale che si occupa di controversie tra stati per

violazione di qualunque norma di diritto internazionale, ossia di trattati che le

parti in causa devono aver stipulato e violazione di consuetudini.

La corte internazionale di giustizia non va confusa con la corte penale

internazionale, anch’essa con sede all’Aja, che però si occupa solo di crimini

contro l’umanità commessi da individui. La corte penale internazionale giudica

questi crimini poiché molti stati hanno firmato lo statuto di Roma del 1998. Si

tratta di un trattato internazionale che definisce i compiti della corte penale

internazionale, con il quale gli stati hanno deciso di rinunciare a duna porzione

del proprio potere giurisdizionale sovrano limitatamente alla repressione dei

crimini contro l’umanità. Ci sono altri tribunali penali internazionali ad hoc per

reprimere reati particolarmente gravi commessi da persone fisiche che sono il

tribunale per i crimini in Ruanda e il tribunale per i crimini commessi in ex

Jugoslavia.

In Europa abbiamo l’UE e il consiglio d’Europa (48 stati membri). Si tratta di

due organizzazioni diverse da non confondere.

Nell’UE abbiamo delle fonti, dei soggetti e degli organi e la corte di riferimento

è la corte di giustizia dell’UE con sede a Lussemburgo e si occupa di

violazioni del diritto dell’UE.

Il consiglio d’Europa, nato con il trattato di Londra, si occupa solo di diritti

umani, e la corte di riferimento è la corte europea dei diritti dell’uomo, con

sede a Strasburgo che si occupa solo di violazioni della CEDU e dei diritti

fondamentali. La peculiarità di questa corte è che non può condannare

individui, ma solo gli stati per non aver assicurato la tutela dell’individuo.

Questa corte può essere attivata o sulla base di ricorsi statali (stato VS stato), o

con un ricorso individuale come persone fisiche. Il consiglio d’Europa (COE) non

va confuso con il consiglio europeo e il consiglio dell’UE che invece sono due

istituzioni interne dell’UE. 17/10/2022

SOGGETTIVITA’ DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Ci sono situazioni in cui la soggettività di diritto internazionale è spesso

discussa, non si sa con certezza se un determinato ente possa essere

considerato un soggetto di diritto internazionale.

I soggetti di diritto internazionale principalmente sono due: stati e

organizzazioni internazionale. Inizialmente le organizzazioni internazionali non

erano considerati soggetti di diritto internazionale, poiché alla soggettività sono

ricondotti diritti e doveri.

STATI

Quali sono gli elementi che uno stato deve avere per essere considerato tale?

Se ci poniamo dal punto di vista del diritto internazionale gli elementi costitutivi

dello stato sono 3:

1. territorio il territorio ricomprende la terraferma delimitata dai confini

nazionali, ma non è solo questo poiché territorio è anche la linea costiera

che si estende per 12 miglia. Ciò che accade nelle acque di mare

territoriale è come se si fosse verificato nella terraferma. Del territorio

fanno parte anche le acque interne, ma ci sono anche altri elementi da

ricomprendere nel territorio di uno stato, poiché la sovranità viene

esercitata da uno stato sul suolo, su tutto ciò che c’è sopra e tutto ciò

che c’è sotto. Un aereo può passare sopra i cieli di un certo stato poiché

c’è stato un contratto tra lo stato e le compagnie aeree. Nel territorio

rientrano anche le ambasciate che sono protet

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicole210 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Rossi Edoardo Alberto.
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