METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE D’AZIENDA (INTRODUZIONE AGLI IFRS) – PARTE 2
LEZIONE 5
IFRS 16 – LEASES (in vigore dal 2019)
Sostituirà lo IAS 17 unicamente per quello che riguarda i locatari, cioè quelli che prendono il bene e lo utilizzano. Quelli che
concedono il bene continuano a usare il vecchio IAS 17, quindi continuano a registrarsi dei crediti sui quali maturano interessi. Si
discute come mai esiste un principio per un soggetto e ce n’è uno diverso per un altro soggetto quando, in realtà, il contratto è
identico. Per capire perché per il locatore fare un cambiamento contabile sarebbe stato difficile bisogna sapere che attività fa il
locatario.
Naturalmente, come tutti i principi contabili, hanno una data di entrata in vigore. In questo caso, per dare abbastanza tempo alle
imprese per digerirlo/capirlo e soprattutto in molti casi devono anche modificare i sistemi amministrativo-contabili per rispettare
queste regole, hanno dato un tempo abbastanza lungo (2019). Tutti questi principi contabili prevedono la comparazione con l’anno
precedente, quindi dire 2019 di fatto vuol dire fare i calcoli partendo dal 2018, ai fini comparativi.
Sempre, quando c’è questa adozione, a 1/2/3 anni dall’uscita del nuovo principio, è sempre consentita l’adozione anticipata (chi
vuole lo può adottare). In questo caso, se l’impresa dovesse per sua scelta anticipare prima del 2019 l’adozione del principio nuovo
sul leasing (IFRS 16) lo può fare solo se contestualmente adotta anche l’IFRS 15 (quello sui ricavi) perché ci sono delle interrelazioni
fra i due, quindi se anticipo uno devo anche anticipare l’altro (devono essere contestuali). L’IFRS 15 è il principio sui ricavi, in realtà
il termine giusto è “contratti con clienti” (che poi dal punto di vista di chi fa il contratto con un suo cliente sono ricavi); esso entrerà
in vigore nel 2018 ed è stato già omologato (nell’UE si è sicuri che sarà quello). Per l’IFRS 16 si può essere ragionevolmente sicuri
sull’omologazione ma non certi al 100% perché parecchie imprese si ritengono penalizzate dal punto di vista della
contabilizzazione in bilancio da questo nuovo principio.
È un modello unico, qui non c’è più leasing “operativo” e leasing “finanziario”. Ogni volta che c’è un contratto che conferisce un
diritto d’uso ad un altro soggetto, questo è un leasing. Dal punto di vista teorico l’affitto di una camera d’albergo o l’affitto di
un’autovettura per un week-end è un leasing perché uno compra il diritto ad usare una camera d’albergo o un’autovettura.
Concettualmente, ogni volta che c’è un diritto esclusivo a utilizzare un bene, questo è concettualmente un leasing. Da questa
premessa il Board è partito per rielaborare un principio. Il principio ha avuto parecchie oscillazioni, parecchie critiche, ha fatto
anche diversi cambiamenti in corso d’opera però è partito da questo concetto che poi è rimasto. Concetto: ogni volta che uno ha
un uso esclusivo di un qualche cosa da parte di un altro (cioè che gli viene concesso da un altro), questo è un diritto d’uso. Il
termine “right of use” indica il “diritto d’uso”. Se così è il locatario (che può utilizzare il bene perché qualcuno gli ha dato
contrattualmente il diritto a utilizzarlo) ha un bene intangibile/diritto che deve mettere in bilancio; così come si mettono in bilancio
i leasing “finanziari” secondo lo IAS 17, così si mette in bilancio il “diritto d’uso”. Lo si può mettere classificandolo proprio come
diritto d’uso oppure lo si può mettere nella categoria di beni a cui si riferisce facendo la precisazione che però questo non è un
bene di proprietà ma è un bene detenuto come diritto d’uso. Come contropartita si mette il valore attuale del debito (come nel
caso del leasing finanziario); ci sono le rate da pagare per il prossimo numero di anni, faccio il valore attuale a oggi e in contropartita
metto il debito. Molte imprese sono scontente perché aumenta in maniera notevole (è stata fatta anche una ricerca sia a livello
internazionale sia a livello europeo) il debito in bilancio.
Esempio: chi affitta immobile per 7 anni.
Oggi non c’è un problema dal punto di vista contabile e del bilancio. Man mano che pago le cose, si fa:
Dare Costi
Avere Affitto
Ora non è più così, si mette in bilancio un diritto d’uso ma anche un debito relativo a tutti i 7 anni attualizzato. Adesso i tassi sono
bassi quindi l’attualizzazione incide relativamente poco. Questo fa sì che i debiti cresceranno.
Quale è stata la risposta del Board?
Già oggi gli analisti di bilancio, quando vedono che ci sono leasing operativi di lunga durata, già ne tengono conto. Una delle
informative che è richiesta dallo IAS 17 è proprio relativa ai leasing operativi, infatti, quando l’impresa ha dei leasing operativi di
lunga durata deve scrivere l’ammontare in nota. Molti analisti (quelli più seri) sanno che questo è un debito e ne tengono conto
nel loro modello finanziario dei debiti. Quindi la risposta del Board è stata: sì, aumentano i debiti ma in realtà già gli investitori lo
sapevano in maniera un po' approssimata; adesso hanno l’informazione corretta.
Quali sono i settori che sono più influenzati da questo?
Tutti i settori sono influenzati (chi più e chi meno) perché in bilancio metto sia il diritto d’uso sia la passività. I settori maggiormente
interessati sono principalmente 2:
- Settore dei trasporti arei.
- Settore della grande distribuzione organizzata perché hanno le grandi superfici tutte in affitto. Prima il costo relativo all’affitto
lo si metteva in bilancio man mano che si pagavano le rate (per i prossimi x anni). Ora bisogna mettere in bilancio tutta la
passività per tutte le rate future al valore attuale (rimane comunque una passività).
Si applica a tutti i contratti di leasing, in realtà vengono esclusi alcuni contratti che potrebbero rientrare nella casistica del leasing
ma che sono disciplinati da altri standards:
- Leasing per le esplorazioni minerarie. Per le esplorazioni minerarie non c’è un vero e proprio standard contabile, c’è un
documento che dice praticamente poco o niente.
- Leasing per le attività biologiche (IAS 41). Le attività biologiche sono le piantagioni, le piante oppure gli animali. Quindi se ad
esempio prendo in affitto un terreno che produce olive, questo è escluso perché trattato dallo IAS 41.
- Servizi in concessione. Sono disciplinati da un’interpretazione (IFRIC 12, che è uno standard molto discusso). Questi servizi
sono per esempio le concessioni autostradali o simili. Cioè sono situazioni in cui qualcuno costruisce un bene e in cambio
ottiene il diritto per x numero di anni di far pagare agli utenti o ai clienti. Le autostrade in Italia sono state tutte costruite così
(uno costruisce l’autostrada e l’altro per vent’anni gli concede il permesso di incassare tutti i pedaggi, magari con tariffe
concordate o prefissate).
- Licenze di proprietà intellettuale. Sono disciplinate dall’IFRS 15, cioè quello sui “contratti con i clienti”, ergo ricavi. Questa
esclusione, dal punto di vista concettuale, non c’è. Non si capisce perché se viene dato in licenza un brevetto non c’è il leasing,
se invece viene data in licenza un’autovettura è un leasing.
- Licenze di altri beni immateriali. Sono trattate dallo IAS 38.
Questi sono esclusi. Quindi sostanzialmente si applica quando un bene fisico viene dato in uso.
Un esempio sono gli affitti degli aeromobili, delle navi, dei capannoni industriali e delle superfici della grande distribuzione.
Per evitare di appesantire sia i bilanci sia il costo per produrre l’informazione, hanno introdotto delle possibili esenzioni:
- Leases di breve durata (short-term). Se il contratto per cui si ha un diritto d’uso è inferiore ai 12 mesi, allora si può evitare di
registrare in bilancio il diritto d’uso e la passività.
- Leases per beni di poco valore (small tickets). Un’altra delle osservazioni che era stata fatta dalle imprese era il fatto che le
imprese avrebbero dovuto registrare un diritto d’uso anche per il contratto di noleggio di una stampante/fotoriproduttrice.
Allora si è deciso che per questi small ticket si può evitare, però il valore va misurato sul valore che ha il bene quando è nuovo,
non si misura quando il bene è già in uso. Inoltre vale se non sono a loro volta oggetto di sub-leasing.
Questi sono opzionali ma probabilmente quasi tutte le imprese lo applicheranno. Ovvio è che se io ho un migliaio di beni di poco
valore, a questo punto il principio dice che bisogna ragionare in termini di portafoglio e non più per le “unit of account single” che
si hanno in portafoglio e devono essere trattati come qualsiasi altro contratto di diritto d’uso, cioè di leasing.
A questo punto è importante distinguere quello che è un “contratto di leasing” con quello che è un “contratto di servizio” perché:
- Il contratto di servizio va a CE man mano che lo utilizzo.
- Il leasing va in bilancio come attivo da ammortizzare e poi metto tutto il debito.
Si dice “leasing”, agli effetti di questo documento contabile, se è su un bene specifico. A questo punto possiamo escludere certi
tipi di contratti di diritto d’uso molto comuni che però non danno un diritto esclusivo a uno specifico bene.
Esempio: camera d’albergo.
Non mi interessa che camera mi danno, l’importante è che abbia 2 letti e che abbia certi requisiti. Se poi me la danno A, B o C non
mi interessa.
In questo caso ho chiesto un servizio, ho chiesto di mettermi a disposizione una camera d’albergo. In questo caso sarebbe stata
esclusa anche per durata breve. Questo può escludere eventualmente anche certi tipi di leasing delle flotte aziendali, nel senso
che non mi interessa che macchina mi viene data (può essere anche sostituita con un’altra macchina simile), a questo punto non
è specifico, io ho un servizio, quindi non si configura come leasing e devo continuare a passare a CE le rate di noleggio.
Poi naturalmente deve essere per un certo periodo, non è che lo consumo immediatamente.
C’è poi il problema che ci sono contratti a prestazioni multiple, cioè contratti che contengono un leasing ma anche altri tipi di
servizi aggiuntivi.
- Full leasing per le autovetture e per i camion. In questo caso viene dato l’automezzo per i prossimi 3 anni (è specifico perché
viene messo anche il nome della ditta che lo usa, quindi rientra nel leasing) ma nel contratto c’è anche il fatto che chi me lo
concede in uso paga l’assicurazione e tutte le spese periodiche di revisione. Il contratto contiene quindi il leasing e gli altri
servizi, allora bisogna scorporare il valore del leasing per metterlo in bilancio come diritto d’uso e la passività attualizzata e
quello che è invece il valore normale dei servizi. Per scorporare:
o O è noto perché sappiamo i prezzi dei vari componenti.
o O si fa in base ai prezzi di vendita.
- Noleggio il PC ma mi impegno anche ad aggiornare il software periodicamente. Abbiamo l’hardware che è un diritto d’uso e
l’aggiornamento del software che è un diritto periodico. Il primo va in bilancio come diritto d’uso e la passività attualizzata
dall’altra parte; il secondo man mano che viene erogato il servizio.
Ci sono imprese che stanno cambiando i contratti per uscire dal contratto di leasing perché non piace mettere in bilancio tutte
queste passività. L’analista lo sa anche, però metterlo in bilancio è tutta un’altra cosa.
Perché ci sia un leasing occorre anche che il locatario abbia il controllo sul bene. Nelle definizioni di questo standard contabile,
“avere il controllo” significa che il locatario ne ricava tutti i benefici dal bene che utilizza e decide lui come utilizzarlo (non è il
locatore che dà il bene che decide come il locatario deve utilizzarlo; il locatario ha la libertà di utilizzo).
Tutti questi elementi dicono se siamo nel campo del leasing oppure se siamo nel campo dei servizi. Questo esclude ad esempio i
contratti a utilità ripetuta (contratti per la luce, contratti per il gas), che non sono contratti di leasing.
Il bene deve essere specifico. È specifico quando il fornitore non può sostituire il bene a suo piacimento (esempio: do la macchina
ma mi riservo il diritto di cambiarla con un’altra; in questo caso non è specifico). Proprio per evitare gli abusi (dato che si fa presto
a mettere una clausola in un contratto dove ci si riserva il diritto a cambiare il bene in qualsiasi momento), questo diritto di
sostituzione deve essere “substantive”, deve avere sostanza economica, non può essere una pura clausola formale messa li giusto
per uscire dal contratto di leasing. Il fornitore ha un vantaggio dalla sostituzione, potenzialmente gli può convenire, non deve
essere svantaggiato perchè altrimenti è una clausola che non ha sostanza economica. I costi connessi alla sostituzione non
eccedono il vantaggio economico.
Esempio
Se devo smantellare un bene per mettercene un altro simile e questo costa un sacco di soldi, è chiaro che non lo farò quindi vuol
dire che quella clausola è chiaramente stata inserita al fine di arrivare a un risultato di escludere un leasing dal punto di vista
contabile quando invece lo è.
DURATA DEL LEASING
In bilancio ci va, una volta che si è stabilito che il leasing è un leasing (quindi che rientra in tutte le casistiche delle definizioni
precedenti), in questo caso metto in bilancio il diritto d’uso e in contropartita il debito attualizzato per tutta la durata.
Cosa succede se ad esempio ci sono delle clausole per cui il leasing è tra 5 anni ma il locatario ha la facoltà di estendere il leasing
dopo i 5 anni per un altro periodo (3-5-10, dipende dai contratti)?
Se c’è questa opzione ne devo tener conto nei limiti in cui sia ragionevolmente certo che il locatario utilizzerà questa opzione. Se
il locatario, ad esempio, si prende in incarico un impianto che sa di dover usare per 10 anni e fa un leasing di 5 con l’opzione di
estensione, sa già che questi 10 anni (l’opzione/la facoltà di estendere) la esercita.
Siccome le stime (fatte nel passato), con il passare del tempo, non necessariamente si rivelano veritiere, c’è anche il caso di cosa
succede nel caso in cui non si esercita l’opzione prevista. In questo caso si rivede il tutto alla luce della minor durata. Se invece era
prevista e pensavo di non esercitare l’opzione, però adesso mi rendo conto che mi conviene esercitarla, nel momento in cui mi
rendo conto che l’estensione è ragionevolmente certa si riprende il valore attuale delle ulteriori rate (per cui si è esercitata
l’estensione) e in contropartita si aumenta il diritto d’uso. Ci si aggiorna. Qui naturalmente è fatto carico ai redattori di bilancio di
ragionare con coscienza, perché è facilmente immaginabile di avere un contratto di leasing di un anno rinnovabile per un tempo
indefinito, però se è ragionevolmente certo che si utilizzerà quel bene per un certo numero di anni, questi contratti non possono
essere considerati di durata breve e quindi godere della esenzione per i contratti di breve durata.
Come si misura la passività?
Valore attuale del debito ma, ovviamente, devo considerare sia i canoni fissi sia quelli eventualmente variabili perché ci possono
essere contratti in cui il canone ha una parte fissa e una parte variabile. Una volta erano spesso indicizzati all’inflazione ma possono
essere indicizzati a qualsiasi altri indici; un esempio è l’indice del costo della vita, ma possono anche essere indicizzati al prezzo
del bene, nel senso che se sul mercato il bene si apprezza, automaticamente aumento anche la rata del leasing. L’inflazione è ora
bassa in Italia e in Europa, ma ci sono paesi dove è più alta.
Quindi si fa il totale dei canoni fissi, il totale di quelli variabili ovviamente stimando quella che può essere la variabilità (perché se
è in funzione del tasso di inflazione dovrò stimare quello che sarà l’aumento del tasso di inflazione per la durata del leasing). Poi
se c’è una opzione di riscatto al termine e se è ragionevolmente certo che verrà esercitata anche questo verrà aggiunto al debito.
L’attualizzazione come avviene?
Se c’è la possibilità di determinare quello che è il tasso implicito nel contratto, che poi è sostanzialmente, la differenza tra prezzo
a pronti e il totale delle rate (nel caso più semplice dove non ci sono neanche i canoni variabili); dal confronto di questi viene fuori
il tasso di interesse. Se non è determinabile (e spesso non lo è) allora si utilizza il tasso marginale del locatario; il che fa presupporre
(concetto finanziario) che il tasso marginale del debitore è quell’interesse che chiederebbe un qualsiasi finanziatore per dare
ancora maggior credito, il che vuol dire che tiene conto anche del merito creditizio del creditore. Questo leasing, dal punto di vista
almeno dell’attualizzazione, è assimilato a un finanziamento.
Dall’altra parte si mette esattamente l’importo del debito attualizzato, che è il valore del diritto d’uso che metto in bilancio. Se chi
ha preso questo diritto d’uso, quindi chi è entrato in questo contratto di leasing ha preso degli incentivi dal locatore, allora questi
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Appunti per l'esame di Metodologie (Introduzione agli IFRS), Prof. A. Giussani - 4° Parte
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