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1. CRITERIO CRONOLOGICO E L’ABROGAZIONE,
in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica, lex
posterior derogat priori. La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso
l’abrogazione, ossia la cessazione dell’efficacia della norma giuridica precedente.
L’efficacia è una figura del diritto e consiste nell’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti
giuridici, cioè a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche. L’efficacia di una norma è la
sua applicabilità, diventa efficace quando la disposizione entra in vigore. Vige il principio di
irretroattività, ossia gli atti normativi dispongono solo per il futuro e non hanno effetti per il passato.
Questo principio vale anche per l’abrogazione. La vecchia norma, benché abrogata, sarà la norma
che il giudice dovrà applicare ai vecchi rapporti.
Ci sono tre ipotesi di abrogazione:
- abrogazione espressa, per dichiarazione espressa dal legislatore. E’ il contenuto di una disposizione,
siamo sul piano della legislazione, ciò che il legislatore dispone vale per tutti. Le disposizioni del
legislatore valgono sempre e per tutti.
- abrogazione tacita, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti. Non è disposta dal
legislatore, ma dal giudice, che non può eliminare le disposizioni, ma può preferire la norma più
recente e considerare la vecchia come abrogata. Le operazioni del giudice valgono solo nel singolo
giudizio e non vincolano gli altri giudici.
- abrogazione implicita, perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge
anteriore. Simile alla tacita, opera sul piano dell’interpretazione e non della legislazione.
Diversa dall’abrogazione è la deroga. Nasce da un contrasto tra norme di tipo diverso, cioè la norma
derogata è una norma generale, mentre la norma derogante è una norma particolare. La differenza
sta che: la norma abrogata perde efficacia per il futuro (può riprendere a produrre effetti solo nel
caso in cui un’altra disposizione lo prescriva -> riviviscenza della norma abrogata), mentre la norma
derogata non perde efficacia, ma viene limitato il suo campo di applicazione.
Simile alla deroga è la sospensione dell’applicazione di una norma in un determinato periodo o a
singole categorie e zone.
2. CRITERIO GERARCHICO E L’ANNULLAMENTO,
in caso di contrasto tra due norme si deve preferisce quella che nella gerarchia delle fonti occupa il
posto più alto, lex superior derogat legi inferiori. In caso di contrasto, la costituzione prevale sulla
legge e sugli atti a questa equiparati. La legge prevale sul regolamento e questo sulla consuetudine.
La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento, che è
l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una
disposizione o di una norma, a seguito dell’annullamento questi perdono validità. L’atto invalido è un
atto viziato, l’annullamento colpisce situazioni patologiche che si verificano nell’ordinamento.
I vizi possono essere di due tipi:
- vizi formali, riguardano la forma dell’atto, sarà l’intero atto ad essere viziato (es. emanato da un
organo non competente)
- vizi sostanziali, riguardano i contenuti ormativi di una disposizione, cioè le norme. La disposizione
sarà viziata perché produce un’antinomia, un contrasto con norme tratte da disposizioni di rango
superiore.
Quando un giudice dichiara l’illegittimità di un atto normativo, questo ha effetti generali.
L’annullamento non opera solo per il futuro, ma anche per il passato. Gli effetti dell’annullamento si
avvertono solo per quei rapporti giuridici che possono essere sottoposti a un giudice, i rapporti
pendenti (aperti), al contrario dei rapporti esauriti (chiusi). I rapporti si chiudono con il decorso del
tempo (estinzione del diritto per prescrizione o perdita della possibilità di esercitare il diritto, cioè
decadenza) o per volontà dell’interessato (acquiescenza) o perché il rapporto è stato definito con
una senza non più impugnabile (giudicato).
3. CRITERIO DELLA SPECIALITA’,
in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se
questa è successiva, lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat legi priori
speciali. Le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide, l’interprete opera una scelta
circa quale norma applicare, l’altra è semplicemente non applicata. La deroga è l’effetto tipico della
prevalenza della norma speciale su quella generale.
4. CRITERIO DELLA COMPETENZA,
serve a spiegare come è organizzato il sistema delle fonti, piuttosto che a indicare all’interprete
come risolvere le antinomie. La gerarchia delle fonti non basta più a darci il quadro esatto del
sistema perché all’interno dello stesso grado gerarchico, ci sono atti che hanno la stessa posizione e
la stessa forza, pertanto, vi sono suddivisioni non spiegabili in termini di gerarchia, ma di
competenza.
Il criterio di competenza prescrive di dare preferenza alla norma competente. A decidere della
prevalenza si arriva attraverso questo ragionamento:
- la distinzione tra gli ambiti di applicazione delle due norme
- la scelta della norma più competente per ambito
- la non applicazione della norma non competente
E’ lo stesso schema del criterio di specialità.
La riserva di legge è lo strumento con cui la costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una
determinata materia. L’obiettivo è evitare che manchi una disciplina legislativa capace di vincolare il
comportamento degli organi del potere esecutivo. Impone al legislatore di disciplinare una determinata
materia, impedendogli che essa venga disciplinata da atti che stanno a un livello gerarchico più basso della
legge. Acquista un significato preciso solo quando vi è una costituzione rigida. È attraverso la riserva di legge
che si produce quella complessità e differenziazione dell’ordinamento giuridico che si spiega e si rappresenta
con l’introduzione del criterio di competenza.
Il principio di legalità affonda le sue radici nello stato di diritto. Questo principio prescrive che l’esercizio di
qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza: la sua ratio p di
assicurare un uso regolato, controllabile e giustiziabile del potere. La nostra costituzione dà per scontato che
il principio di legalità ispiri il nostro ordinamento. L’introduzione della costituzione rigida ha comportato
l’estensione del principio di legalità. La funzione legislativa è sottoposta al principio di legalità: è attribuita,
regolata e limitata dalla costituzione.
La riserva di legge è una delle regole limitative del potere legislativo poste dalla costituzione.
La riserva opera in modi diversi e bisogna distinguere tra:
- riserve di legge e riserve ad altri atti
- riserve alla legge formale ordinaria, riserve alle fonti primarie
- riserve alle fonti primarie assolute, relative, rinforzate, ecc..
• Le riserve a favore di atti diversi dalla legge sono rare e si tratta di:
- riserve a favore della legge costituzionale, l’art. 138 introduce un particolare procedimento per la
revisione costituzionale. Alle leggi formate con questi procedimento è riservata la disciplina di alcune
materie
- riserve a favore dei regolamenti parlamentari
- riserve a favore dei decreti di attuazione degli statuti speciali
• la riserva di legge formale ordinaria impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo
prodotto attraverso il procedimento parlamentare. Sono riservate alla approvazione parlamentare
tutte le leggi che rappresentano strumenti attraverso i quali il parlamento controlla l’operato del
governo. Gli atti con forza di legge sono tutti atti del governo, se non vi fosse una riserva di legge
formale, il governo approverebbe con un suo atto il suo stesso operato.
• Le riserve di legge prescrivono che la materia da esse considerata sia disciplinata dalla legge
ordinaria, escludendo/limitando l’intervento di atti di livello gerarchico inferiore alla legge. La ratio
della riserva di legge è di assicurare che la disciplina di materia delicate venga decisa con la garanzia
tipica del procedimento parlamentare. L’emanazione dell’atto con forza di legge da parte del
governo è sempre preceduta o seguita da una legge formale.
CAPITOLO 2
La fonte posta al vertice della gerarchia delle fonti è la costituzione. È impiegato con significati diversi dai
giuristi:
- indica gli elementi che caratterizzano un sistema politico, come esso di fatto è organizzato e funziona
- è un manifesto pubblico, è il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, di una visione
politica dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale
- è un testo normativo, una fonte del diritto da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici,
attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio
La costituzione come documento scritto è un fenomeno relativamente recente, frutto di un movimento
filosofico e politico, il costituzionalismo. Il testo normativo è la traduzione in regole giuridiche del manifesto
politico.
Con l’emanazione della costituzione si esaurisce il potere costituente e inizia il potere costituito. Il potere
costituente è definito come l’unico potere libero.
Il regime politico deve ottenere sia il consenso interno, il gioco politico deve essere condiviso dalla
maggioranza, sia il consenso esterno, che si esprime attraverso la pratica del riconoscimento internazionale,
acquisendo l’approvazione degli altri stati.
Il regime politico per affermarsi deve fornire garanzie, le quali sono scritte nella Costituzione.
Distinzione tra costituzioni flessibili e costituzioni rigide: sono flessibili le costituzioni che non prevedono un
procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che questa avvenga attraverso la
normale attività legislativa. Sono rigide quelle che dispongono, per la modificazione del testo costituzionale,
un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie.
Le costituzioni flessibili non hanno una forma di controllo giudiziario della corrispondenza delle leggi alla
costituzione, mentre le costituzioni rigide dispongono di un giudice che ha il compito di non consentire che
vengano applicate leggi contrarie alla costituzione.
Costituzioni flessibili = c