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Limiti:

Rispetto della costituzione: la legge deve essere conforme ai principi dell'ordinamento costituzionale;

Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e obblighi internazionali: sia leggi regionali che statali devono essere rispettose degli obblighi che lo stato assume a livello sovranazionale, norme di esecuzione dei trattati, diventano norme atipiche (forza passiva rinforzata, più resistenti di altre) che non possono essere abrogate o derogate da nessun tipo di legge.

Territorio: si desume da alcuni articoli della costituzione, limite dato dal territorio, tramite interpretazione sistematica di più articoli (120/131/132) si desume che le fonti regionali debbano essere operanti all'interno di uno specifico territorio regionale.

Tipologie di competenze: potestà legislativa esclusiva statale: dove solo lo stato può legiferare nelle materie espressamente elencate (art.117 comma 2), (es. politica estera, difesa, moneta.

immigrazione);concorrente stato-regioni: nelle materie di concorrenza legislativa spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello stato (art. 117 comma 3) (commercio con l'estero, casse di risparmio). In questo caso lo Stato detta i principi generali, le regioni li applicano;residuale o generale regionale: spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello stato (art. 117 comma 4).la costituzione dice che lo Stato ha potestà regolamentare soltanto nelle materie in cui ha potestà legislativa esclusiva, le regioni hanno potestà regolamentare in tutti gli altri casi (art. 117 comma 6).la potestà regolamentare statale può anche essere delegata alle regioni.Fonti degli enti locali: non hanno potestà legislativa, hanno potestà statutaria

(potestà di un ente di dotarsi di un proprio statuto di autonomia, potere che viene riconosciuto a tutti gli enti territoriali dall'art. 114, devono rispettare i principi fondati dalla costituzione) e hanno potestà regolamentare (potere di adottare atti secondari, art 117 comma 6, riserva di competenza).

Fonti esterne, ordinamento internazionale: diritto internazionale pubblico: diritto consuetudinario (molto più importante di qualsiasi tipo di diritto, fonti che traggono la loro forza dalla ripetizione costante di certi comportamenti e dalla convinzione che si tratti di comportamenti obbligatori), norme di carattere pattizio (fonti scritte contenute all'interno di patti tra stati con cui vengono regolati i rapporti tra di loro, possono essere bilaterali o multilaterali), principi fondamentali riconosciuti dalle nazioni civili (es. divieto della schiavitù), decisioni giudiziarie delle corti internazionali (come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche).

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, cioè prodotte in via consuetudinaria. Il sistema si adatta in maniera automatica al diritto internazionale, non c'è bisogno di nuove norme (art. 10 costituzione, diritto consuetudinario). Le norme pattizie invece necessitano di un atto interno, detto ordine di esecuzione, che per i trattati (ex. Art. 80) è contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica. Doppia via di ingresso del diritto internazionale nell'ordinamento statale italiano. Art 117, comma 1 costituzione: il legislatore statale e regionale è tenuto a rispettare i vincoli derivati da tutti gli obblighi internazionali (limiti). Questi trattati devono rispettare i diritti fondamentali e principi supremi dell'ordinamento costituzionale contenuti nell'ordinamento (contro-limiti). Fonti UE; il primato del diritto dell'unione: le autorità giurisdizionali e

amministrative (autorità interne) applicano il diritto dell'unione europea. Art 11 costituzioni, parla di limitazioni di sovranità, gli stati restano sovrani, ma entrando in contatto con l'ordinamento dell'unione accettano delle limitazioni della sovranità stessa, art 117 comma 1 si parla di limiti alla potestà legislativa, la costituzione dice che tra i vincoli al legislatore statale e regionale ci sono le norme comunitarie. Limiti al primato UE, contro-limiti, cioè principi supremi dell'ordinamento e diritti inalienabili della persona.

Fonti del diritto europeo: fonti convenzionali (diritto primario, trattati istitutivi dell'Unione, ad esempio TUE e TF (funzionamento) UE, vertice delle fonti europee), fonti derivate (diritto secondario, regolamenti: portata generale (rivolte cioè a pubblico indeterminato di destinatari), obbligatori in tutti i punti (applicabili anche al posto di norme interne incompatibili).

italiana e applica direttamente la norma europea. Conflitto norma italiana-norma europea non direttamente applicabile: il giudice solleva una questione di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

italiana confliggente e applica quella europea. Conflitto norma italiana-norma europea non direttamente applicabile: il giudice sospende il giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale, impugnando la legge nazionale che ha attuato la norma europea (che diventa norma interposta, comma 1 art. 117, ovvero si tratta di una norma che pur non essendo norma costituzionale è idonea a fungere da parametro di costituzionalità).

Principi fondamentali: contenuti nei primi 12 articoli della costituzione, le tre basi della costituzione: principio liberale, principio democratico e il principio sociale. Il fine complessivo è garantire a ciascuno il libero sviluppo della propria personalità.

Principio liberale o personalista: art. 2 costituzione, si parla della repubblica, quindi si parla di tutti i livelli di governo (comuni, province, regioni). Concezione giusnaturalistica dei diritti: non conferiti dall'ordinamento ma semplicemente riconosciuti in quanto preesistenti.

In realtà la dottrina prevalente accoglie un'impotazione positivista e storicistica, cioè la persona porta non diritti preesistenti ma i diritti tutelati, soltanto quelli che vengono loro espressamente riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Principio personalista: esiste una sfera personale e morale di ciascuno che non può essere lesa da nessuno.

Principio pluralista: tutela della persona anche nelle relazioni sociali (famiglia, organizzazioni politiche).

Principio solidarista: adempimento dei doveri inderogabili.

Assoluta inderogabilità dei diritti fondamentali anche in caso di revisione costituzionale, almeno in riferimento al loro nucleo essenziale e in senso peggiorativo.

I diritti inviolabili non sono solo quelli definiti come tali dalla costituzione (art 13, 14 e 15), ma tutti i diritti espressamente garantiti dalla costituzione e anche i cosiddetti nuovi diritti (pur non essendo citati in costituzione sono stati riconosciuti dal legislatore).

livello internazionale, tramite la giurisprudenza della corte, e tutti devono essere considerati come inviolabili). Ricordiamo sempre che c'è una costituzione a cui fare riferimento, l'art. 2 dice che la costituzione può essere "aperta" a nuovi diritti ma la costituzione è rigida, il riconoscimento di nuovi diritti deve sempre trovare una base all'interno della Costituzione, l'aumento di diritti non corrisponde necessariamente alla sfera di libertà, questo nuovo diritto creerà in capo ad altri soggetti degli obblighi/doveri. I nuovi diritti sono tutelabili attraverso l'interpretazione delle vigenti disposizioni costituzionali. Il bilanciamento dei diritti (perché possono entrare in contrasto tra loro): corte costituzionale n. 1/56: il concetto di limite è intrinseco al concetto di diritto. Non esiste una gerarchia prefissata dei diritti e nessun diritto è illimitato. Il legislatore provvede al concreto.bilanciamento dei diritti tra loro, e la corte ne valuta la correttezza. Principio democratico: riconosciuto all'art. 1, si fonda sull'autogoverno dei cittadini (attraverso delega delle scelte pubbliche tramite soggetti scelti), liberi e uguali tra loro, repubblica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo (per la precisione lo Stato è sovrano) ma non in maniera illimitata (limiti formali e sostanziali). Principio sociale: art. 3 sotto forma del principio di uguaglianza, i poteri pubblici devono svolgere un'azione concreta e reale al fine di riequilibrare o eliminare le disuguaglianze sociali per permettere a ciascuna persona di sviluppare al massimo la propria personalità, partecipare alla vita associata nel migliore dei modi, per fare questo sono previsti una serie di diritti sociali (il fondamento di questo è la pari dignità sociale, questione di dignità della persona è fondamentale nel nostro ordinamento giuridico.

La legge è uguale per tutti, questa frase impedisce il riconoscimento dei titoli nobiliari, la legge verrà applicata allo stesso modo, non possono essere adottate le leggi ad personam leggi personali fatte per una situazione specifica, l'uguaglianza vale anche per gli stranieri, le leggi valgono anche per loro. Ci sono particolari diritti che la legge assegna solo a chi gode di un particolare status giuridico, quello di cittadino che devono essere applicati tramite l'art. 10 della costituzione, tramite delle leggi conformi ai trattati internazionali): eguaglianza art. 3 (si compone di due parti, 2 comma, parlano entrambi di eguaglianza ma con diversa sfumature, nel primo comma si parla di eguaglianza formale (si mette in evidenza la pari dignità sociale, l'eguaglianza è questione di dignità, ci sono alcuni parametri che non possono essere mai costituire motivo di discriminazione. In senso negativo eguaglianza formale significa divieto di

introdurre disuguaglianze, creare privilegi, discriminazioni o ingiustificate posizioni di vantaggio/svantaggio. In senso negativo, l'eguaglianza è intesa come divieto di discriminazione. La legge ha un obbligo di razionalità e non può introdurre.
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edoref03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Malaisi Barbara.